Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 14/2009

Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Come possono le micro e piccole imprese nelle zone franche urbane (ZFU) fruire delle agevolazioni fiscali attraverso il modello F24?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 14/2009 disciplina le modalità concrete con cui le micro e piccole imprese e i professionisti localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di specifici comuni italiani (Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa-Carrara) possono utilizzare le agevolazioni fiscali loro riconosciute. Queste agevolazioni includono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La fruizione avviene esclusivamente mediante il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: non sono ammesse altre modalità di presentazione, pena lo scarto dell'operazione. Il contribuente deve compilare il modello secondo istruzioni specifiche e codici dedicati che verranno comunicati con separata risoluzione dell'Agenzia.

L'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati su ogni F24 ricevuto, verificando che l'importo dell'agevolazione utilizzato non superi il beneficio residuo disponibile per quel soggetto. I dati dei beneficiatori ammessi e degli importi concessi sono comunicati telematicamente dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia. Se l'agevolazione richiesta supera il limite disponibile o il contribuente non è in elenco, il modello F24 viene scartato e il contribuente riceve una ricevuta di scarto consultabile online.

Questo sistema garantisce che le agevolazioni siano fruite nei limiti delle risorse stanziate e che ogni beneficiario non utilizzi più di quanto gli spetta, mantenendo tracciabilità completa delle operazioni attraverso i canali telematici ufficiali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”

Testo normativo

Prot. n. 143023/2018 Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza” IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, dispone 1. Modalità di fruizione delle agevolazioni 1.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa-Carrara, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24. 1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto 2 dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione sono istituiti i codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 1.3 Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del citato decreto del 10 aprile 2013. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui il contribuente non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Motivazioni L’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno stanziato le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi in favore delle zone franche urbane (ZFU) individuate con delibera del CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa-Carrara, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”. In proposito, è stata prevista l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. obiettivo “Convergenza”). In particolare, ai sensi dell’articolo 4 del citato D.M. del 10 aprile 2013, richiamato dall’articolo 20-bis del decreto medesimo, alle micro e piccole imprese e ai professionisti interessati, sono riconosciute le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, inoltre, che: 3 - il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma 3); - le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1). Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché 4 di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane. Deliberazione del CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, recante “Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'obiettivo “Convergenza”. Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’articolo 22-bis relativo alle risorse destinate alle zone franche urbane (ZFU). Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 603, relativo alle risorse da destinare alle ZFU ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 9 luglio 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda le agevolazioni fiscali per zone franche urbane (ZFU), disciplinando la fruizione tramite modello F24 e il sistema dei versamenti unitari con compensazione secondo il D.Lgs. 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere l'esenzione da IRPEF, IRES, IRAP, IMU e contributi previdenziali, nonché i controlli automatizzati dell'Agenzia sugli importi utilizzati e la comunicazione telematica dei beneficiari da parte del Ministero dello sviluppo economico.

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