Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 241/2009

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nell’ex obiettivo Convergenza

Pubblicato: 12/07/2018 In vigore dal: 12/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per fruire delle agevolazioni nelle zone franche urbane e come si compilano?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 241/2009 istituisce dieci codici tributo specifici (da Z151 a Z160) per permettere a micro e piccole imprese e professionisti localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di utilizzare le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Queste agevolazioni includono l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e devono essere obbligatoriamente fruibili tramite compensazione nel modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle entrate.

Ogni codice tributo è associato a una specifica zona franca urbana (Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa-Carrara) e consente di ridurre i versamenti dovuti. Nel compilare il modello F24, il codice tributo va inserito nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" quando si utilizza l'agevolazione, oppure nella colonna "importi a debito versati" nel caso di riversamento dell'agevolazione stessa.

La compilazione richiede di valorizzare il campo "anno di riferimento" con l'anno d'imposta in cui l'agevolazione è concessa, nel formato AAAA. Questa modalità di fruizione garantisce tracciabilità e controllo amministrativo, evitando lo scarto dell'operazione di versamento che comporterebbe il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nell’ex obiettivo Convergenza

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 55/E Divisione Servizi Roma, 12 luglio 2018 Oggetto: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nell’ex obiettivo Convergenza L’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno stanziato le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi in favore delle zone franche urbane (ZFU) individuate con delibera del CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa-Carrara, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”. In proposito, è stata prevista l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale all’articolo 4 stabilisce che, alle micro e piccole imprese e ai professionisti interessati, sono riconosciute le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Inoltre il citato decreto 10 aprile 2013 prevede che le suddette agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018 sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:  “Z151” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di PESCARA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z152” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di MATERA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z153” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di VELLETRI - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z154” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di SORA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z155” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di VENTIMIGLIA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z156” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di CAMPOBASSO - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z157” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di CAGLIARI - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z158” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di IGLESIAS - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z159” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di QUARTU SANT’ELENA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  “Z160” - denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti della ZFU di MASSA- CARRARA - art. 1, comma 341, legge 27 dicembre 2006, n. 296”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta in cui è concessa l’agevolazione, nel formato “AAAA”. IL CAPO DIVISIONE

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I codici tributo Z151-Z160 sono strumenti essenziali per la gestione delle agevolazioni nelle zone franche urbane, disciplinate dall'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa normativa per assistere correttamente i clienti nella compensazione di IRPEF, IRES, IRAP e IMU tramite modello F24, garantendo il rispetto dei termini e delle modalità telematiche imposte dall'Agenzia delle entrate.

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