Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 168/2009

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge del 23 novembre 2009, n. 168

Pubblicato: 15/12/2009 In vigore dal: 15/12/2009 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo istituito per compensare il credito d'imposta IRPEF derivante dal differimento dell'acconto 2009, e come deve essere utilizzato nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 284/E del 2009 istituisce il codice tributo "4035" per permettere ai contribuenti IRPEF di utilizzare in compensazione un credito d'imposta specifico. Questo credito spetta a chi aveva già pagato l'acconto IRPEF 2009 senza beneficiare del differimento del 20% previsto dal decreto legge 168/2009, e rappresenta una compensazione per il pagamento anticipato. Il credito può essere utilizzato tramite il modello F24, compilando la sezione "Erario" e indicando l'importo nella colonna "Importi a credito compensati". La compensazione consente al contribuente di utilizzare il credito per pagare altri tributi, riducendo così i versamenti dovuti. L'anno di riferimento deve essere indicato in formato "AAAA" e corrisponde all'anno d'imposta 2009 cui si riferisce il credito stesso.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge del 23 novembre 2009, n. 168

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 284/E Roma, 15 dicembre 2009 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge del 23 novembre 2009, n. 168 L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, prevede che il versamento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Il successivo comma 2, prevede, inoltre, che ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto hanno già provveduto al pagamento dell’acconto, senza avvalersi del differimento di cui al comma 1, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, si istituisce il seguente codice tributo: • “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 2, d.l. 168/2009” In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.

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Il codice tributo 4035 è lo strumento per la compensazione del credito d'imposta IRPEF secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, disciplinando il meccanismo di utilizzo nel modello F24. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa procedura per gestire correttamente i crediti d'imposta derivanti da versamenti anticipati e le modalità di compensazione tributaria per i propri clienti persone fisiche.

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