Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali ai sensi dell'articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Applicazione dell'articolo 2, comma 4–bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194
Se una società agricola acquista terreni con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e stipula un contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali entro i cinque anni, perde?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate, la stipulazione di un contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali (disciplinato dall'articolo 56 della legge 203/1982) non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 194/2009. Questo perché il contratto di compartecipazione rappresenta una forma di conduzione associata dei terreni, non una semplice concessione in godimento. La società agricola compartecipante mantiene la titolarità del terreno e continua a partecipare attivamente alla coltivazione e alla conduzione diretta, requisiti essenziali per conservare il beneficio fiscale. Tuttavia, è fondamentale che il contratto rispetti tutti i caratteri propri dei contratti associativi: il proprietario non deve limitarsi a concedere il terreno a un terzo, ma deve svolgere concretamente attività di coltivazione insieme al concessionario. Se invece il contratto si riduce a una mera concessione in godimento del terreno, senza partecipazione attiva del proprietario, allora scatta la decadenza dall'agevolazione, esattamente come accade con i contratti di affitto tradizionali. L'Amministrazione finanziaria rimane comunque libera di verificare il rispetto effettivo di questi requisiti.
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Riferimento normativo
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali ai sensi dell'articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Applicazione dell'articolo 2, comma 4–bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 74/2026
OGGETTO: Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni
stagionali ai sensi dell'articolo 56 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Applicazione dell'articolo 2, comma 4–bis, del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di essere una società agricola equiparata allo IAP, in possesso
di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99 e intende acquistare dei terreni fruendo delle agevolazioni per la piccola
proprietà contadina ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194. Entro il quinquennio da detto acquisto intende stipulare un contratto di
compartecipazione agraria con altra società agraria avente a oggetto i suddetti terreni.
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Al riguardo, l'Istante chiede se detta operazione comporti la decadenza delle
agevolazioni fruite ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 194.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene di non decadere dalle agevolazioni fruite ai sensi dell'articolo
2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in quanto il contratto
di compartecipazione agraria rappresenta un contratto associativo consistente nella
conduzione congiunta di fondi agricoli. Con tale tipologia di contratto, infatti, il
concedente non si limita alla concessione del terreno ma provvede, insieme al
concessionario, alla coltivazione dello stesso mediante lo svolgimento di alcune attività.
Ne deriva che la sottoscrizione di un contratto di compartecipazione agraria, nel
quinquennio dall'acquisto agevolato, non determina il venir meno dei requisiti richiesti
dalla citata normativa consistenti, da un lato, nel mantenimento della titolarità dei terreni
stessi e, dall'altro, nella coltivazione o conduzione diretta.
L'Istante fa presente che in tal senso si è espressa, sebbene in riferimento alle
agevolazioni riconosciute ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai
fini IMU, anche il MEF con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 in cui viene
affrontata la problematica della conduzione associata di terreni, con specifico riferimento
sia alla conduzione associata a mezzo del contratto di rete agricolo di cui all'articolo 3,
comma 4 ter, del decreto legge n 5 del 2009 e articolo 1 bis, comma 3, del decreto legge
n. 91 del 2014 e del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali
ex articolo 56 della legge n. 203 del 1982.
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L'Istante riporta ciò che è stato affermato, per quanto di interesse, dalla
citata risoluzione «Al riguardo, si possono effettuare le seguenti considerazioni di
carattere generale, le quali portano a ritenere che il contratto di rete e il contratto
di compartecipazione agraria concretizzano proprio in ragione della struttura e
della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi forme di conduzione
associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione
condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso.».
Rilevando che derivi, a parere del MEF «se vengono rispettati tutti i requisiti che
caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il
requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione del regime di favore di
cui al comma 758 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.».
L'Istante rileva che, per analogia, il suesposto principio possa essere esteso anche
all'agevolazione di cui dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 194.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene fornito solo ai
fini dello specifico quesito posto in merito alla decadenza dalle agevolazioni ai sensi
dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, senza che ciò implichi o presupponga
una valutazione in ordine ai profili inerenti la spettanza delle predette agevolazioni o la
presenza dei relativi presupposti, che in questa sede si assumono come acquisiti, e per
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i quali rimane fermo il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria nei termini
di legge.
L'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di
assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento
a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale [...] sono
soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale
nella misura dell'1 per cento. [...]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente
i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni». Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
prevede che: «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato
con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni
dall'acquisto» (cfr. comma 2); «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente
che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione
agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di
parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività
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di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 del presente decreto [...]» (cfr. comma 3).
Si tratta di una importante agevolazione tesa a promuovere l'acquisizione di
terreni agricoli, sottraendo questa tipologia di atti dall'imposta di registro proporzionale.
Anche le società agricole possono rientrare nell'agevolazione in parola, atteso
che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, stabilisce
che «Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori
agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni
ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle
agevolazioni medesime».
Il successivo comma 4bis dispone, inoltre che «Le agevolazioni di cui al comma 4
sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore
diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto,
nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto,
iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di
cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni
determina la decadenza dalle agevolazioni medesime».
L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004 dispone che «Le
società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
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l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile
e siano in possesso dei seguenti requisiti...» ; l'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto dispone che «La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che
hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135
del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono
distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e
l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale
alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti
dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio
dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto
qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10
per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali
ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con riferimento alla predetta agevolazione, la Corte di Cassazione (cfr. sentenze
del 22 luglio 2004, n. 13631; sentenza del 21 marzo 2014, n. 6688; ordinanza del 14
febbraio 2017, n. 3811) ha affermato che si rientra in ipotesi di decadenza in ogni caso in
cui vi sia la concessione in godimento dei terreni ''agevolati'', indipendentemente dalla
durata, e pertanto anche nelle fattispecie oggetto delle pronunce richiamate afferenti
a casistiche di affitto di fondi per coltivazioni stagionali o intercalari. In particolare,
con la sentenza del 21 marzo 2014, n. 6688, la Suprema Corte ha chiarito che «Alla
caratteristica del contratto di affitto di fondo rustico come intercalare non è correlabile
alcun effetto dal punto di vista del mantenimento delle agevolazione tributarie per il
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riordino della piccola proprietà contadina, giacche' la relativa nozione è posta ai soli
fini dell'individuazione del tipo di coltivazione consentita dalla disciplina generale del
rapporto. L'intercalarità, cioè, esprime l'inframmettersi di una coltura di breve ciclo
all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo, a
fronte della mera stagionalità, che esprime l'inframmettersi di una coltura di ciclo breve
tra il raccolto e l'impianto di altra produzione di ciclo più lungo (v. per tutte Cass. n.
1363104). Talché la circostanza che un affitto di fondo rustico sia stato stipulato per
coltivazione intercalare, sebbene in relazione alla stagionalità che ne è tipica, nulla
toglie, dal punto di vista fiscale, all'essere il contratto sintomatico della cessazione della
coltivazione diretta da parte del proprietario.».
In linea con i suddetti principi sono le risoluzioni del 4 luglio 2008, n 279/E, del
1° dicembre 2008, n. 455/E e la risposta dell'8 ottobre 2020, n. 458.
Per quanto di interesse in questa sede, occorre richiamare i contratti agrari, per
i quali il Legislatore, con la legge del 3 maggio 1982, n. 203, (rubricata «Norme sui
contratti agrari.»), ha stabilito, fatte salve particolari esigenze, la progressiva estinzione
di questi rapporti, mediante la conversione in affitto. Al riguardo, l'articolo 25 (rubricato
«Conversione dei contratti associativi.») dispone che «Entro quattro anni dall'entrata in
vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche
con clausola miglioritaria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo
quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria,
esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti
di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame
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da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame
conferito dalle parti.(...)».
L'articolo 45 della stessa legge n. 203 del 1982 dispone che «(...) È fatto comunque
divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione
agraria, esclusi quelli stagionali (...)» ed il successivo articolo 56 della medesima legge
n. 203 del 1982, (rubricato «Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente
legge») dispone che «Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti
agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni
per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando
si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.».
Seppure con riferimento a un diverso tributo (IMU), la problematica della
conduzione associata di terreni, anche con riferimento al contratto di compartecipazione
agraria per le coltivazioni stagionali, stipulato ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 203
del 1982 è stata affrontata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento
delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale con la risoluzione
n. 4/DF del 16 novembre 2023, avente ad oggetto l' «Imposta municipale propria (IMU)
Richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta ai fabbricati collabenti,
ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni Quesiti.».
Al riguardo, la citata risoluzione, per quanto qui d'interesse, esamina la fattispecie
del contratto di compartecipazione agraria in cui l'imprenditore agricolo coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per alcuni
mesi all'anno i propri terreni, solitamente con un altro imprenditore agricolo. Tale
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risoluzione chiarisce che il possessore dei terreni non perde mai la conduzione dei propri
terreni, ma li conduce in forma associata.
Il predetto documento di prassi afferma un principio di carattere generale secondo
cui «[...]il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano
proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere
agli stessi forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro
stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo
snaturamento del contratto stesso.», concludendo che «se vengono rispettati tutti i
requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga
meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione del regime di
favore di cui al comma 758 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.».
Pertanto, alla luce delle considerazioni finali di detta risoluzione in merito al
mantenimento del requisito della conduzione dei terreni da parte del compartecipante
in costanza di un contratto di compartecipazione agraria, si evince che fermi restando
i presupposti soggettivi (iscrizione nella previdenza agricola per le persone fisiche o
qualifica di società agricola ai sensi del citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 99 del 2004) e oggettivi, vale a dire la conduzione dei terreni la stipulazione di un
contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali ai sensi dell'articolo
56 della legge n. 203 del 1982, entro il quinquennio dall'acquisto agevolato dei terreni ai
sensi dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge n. 194 del 2009, in linea di principio
non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione fruita.
Deve trattarsi di contratti di compartecipazione agraria stipulati nel rispetto di tutti
i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo e della relativa disciplina
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normativa e che potranno essere, quindi, oggetto di valutazione da parte degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, il contratto di compartecipazione agraria non deve consistere
esclusivamente nella mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo,
ma il proprietario del terreno agevolato/compartecipante deve continuare a partecipare
attivamente e concretamente alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.
Diversamente, infatti, l'ipotesi di mera concessione in godimento del terreno ad un
soggetto terzo nel corso del quinquennio dall'acquisto del terreno agevolato, parimenti al
contratto di affitto del fondo, in via generale, comporta la decadenza dall'agevolazione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 203/2009 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali è disciplinata dalla legge 203/1982 e rappresenta una forma di conduzione associata che differenzia dalla concessione in godimento e dall'affitto di fondi rustici. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare che il contratto mantenga i caratteri di gestione condivisa e partecipazione attiva per non perdere le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina, evitando così la decadenza dal regime di favore sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
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