Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 “Enti pubblici”, delle somme dovute per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 “Enti pubblici”, delle somme dovute per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 12/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 24 marzo 2026
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello
F24 e il modello F24 “Enti pubblici”, delle somme dovute per il
recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131
L’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla
legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, prevede misure urgenti per
l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6
novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle
decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023,
dettando le condizioni e le modalità del recupero dell’aiuto concesso mediante la
normativa di esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui
all’articolo 7 comma 1, lett. i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, definisce i termini
per la presentazione della dichiarazione per il recupero delle somme in argomento
e per il relativo versamento, nonché la disciplina e la misura degli interessi
applicabili.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 4 febbraio 2026,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2026, approva il modello
di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche.
In particolare, i soggetti ivi indicati, presentano entro il 31 marzo 2026,
esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’ICI
relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
Il versamento dell’imposta oggetto del recupero è effettuato entro 30 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-bis del d.l. n. 131 del 2024, il
versamento delle somme relative all’aiuto, detratti gli importi eventualmente già
corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei
Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero.
Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori
a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari
importo.
Infine, il comma 8 del richiamato articolo 16-bis del d.l. n. 131 del 2024
prevede l’applicazione delle sanzioni ivi disciplinate in sede di accertamento in
ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di
versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle
somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “3974” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
terreni - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis
del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.;
• “3975” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree
fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo
16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “3976” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale
- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “3977” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili
- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “3978” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa
presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento
inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti
non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “3979” denominato “Interessi da accertamento per omessa
presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento
inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti
non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle
somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con le
seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del
Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella
pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- lo spazio “Ravv.” deve essere valorizzato solo in caso di ravvedimento;
- lo spazio “Immob. variati” deve essere valorizzato solo se siano intervenute
delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione
della dichiarazione di variazione;
- gli spazi “Acc.” e “Saldo” devono essere entrambi valorizzati;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili
(massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si
riferisce l’imposta, dal 2006 al 2011, nel formato “AAAA”;
- in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è
valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della
rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso
di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con
“0101”.
Inoltre, per consentire il versamento delle somme in argomento, tramite
modello F24 “Enti pubblici” (F24EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “344E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
terreni- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis
del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “345E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree
fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo
16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “346E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale
- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “347E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i
fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili
- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “348E” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa
presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento
inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti
non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
• “349E” denominato “Interessi da accertamento per omessa
presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento
inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti
non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.
In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione IMU-TASI con il valore “G”, con le seguenti indicazioni:
- nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono
situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate;
- nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere,
il valore “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra
“R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento); nel terzo carattere
di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non
variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a
999;
- nel campo “riferimento B”, dell’anno cui si riferisce l’imposta, dal 2006 al
2011, nel formato “AAAA”.
Sia nel modello F24, sia nel modello F24EP, in ipotesi di versamento
spontaneo, gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e, in caso di
ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta
dovuta.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
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