Decisione (EU) 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione notificata con il numero C(2023) 1287
Quali sono le principali difficoltà nel recupero degli aiuti di Stato illegalmente concessi tramite l'esenzione ICI agli enti non commerciali, e come la Commissione europea le ha valutate?
Spiegato da FiscoAI
La decisione riguarda il recupero di aiuti di Stato illegali concessi dall'Italia attraverso l'esenzione dall'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) dal 1992 al 2012 a favore di enti non commerciali che svolgevano attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, sportive e religiose. Le autorità italiane avevano sostenuto che il recupero era assolutamente impossibile perché non era possibile identificare retroattivamente quali immobili fossero stati utilizzati per attività esclusivamente non commerciali, dato che i dati catastali e fiscali non contenevano informazioni sulla natura effettiva delle attività svolte. La Commissione europea ha riconosciuto queste difficoltà ma ha concluso che non costituivano un'impossibilità assoluta, poiché esistevano modalità alternative di recupero, anche parziale, come l'utilizzo delle dichiarazioni IMU (Imposta Municipale Unica), le dichiarazioni sostitutive di notorietà, i controlli in loco e altre fonti documentali. La decisione stabilisce che il recupero deve essere ordinato, anche se parziale, utilizzando una combinazione di questi strumenti, nel rispetto dei diritti dei contribuenti e secondo le procedure previste dalla legge italiana.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (EU) 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2023) 1287]
EN: Commission Decision (EU) 2023/2103 of 3 March 2023 on State aid SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Scheme concerning the municipal real estate tax exemption granted to real estate used by non-commercial entities for specific purposes implemented by Italy (notified under document C(2023) 1287)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2103
6.10.2023
DECISIONE (EU) 2023/2103 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2023
relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione
[notificata con il numero C(2023) 1287]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMIENTO
(1)
Nel 2006 e nel 2007 la Commissione ha ricevuto numerose denunce relative sostanzialmente ai due regimi cui l'Italia ha dato esecuzione indicati di seguito:
1)
l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili («ICI») per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto (articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
2)
l'articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi («TUIR») approvato mediante decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Detto articolo, ad avviso dei denuncianti, avrebbe accordato un trattamento fiscale favorevole solo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche.
(2)
Mediante decisione del 12 ottobre 2010
(
1
)
(la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, per quanto concerne i due regimi di cui al considerando (1).
(3)
Nel gennaio 2012 l'Italia ha sostituito l'ICI con l'imposta municipale unica («IMU») e ha introdotto nuove disposizioni per l'esenzione per gli enti non commerciali che svolgono attività specifiche
(
2
)
.
(4)
A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità italiane e di 80 parti interessate. Le osservazioni dei denuncianti e delle autorità italiane si riferivano sia all'esenzione concessa nel regime dell'ICI sia all'esenzione prevista dalla nuova normativa IMU.
(5)
Mediante decisione 2013/284/UE della Commissione («la decisione finale»)
(
3
)
, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale. Nella sua decisione finale la Commissione ha ritenuto che l'esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 (la «misura» o l'«esenzione dall'ICI») costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illecitamente posto in essere dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). La Commissione ha inoltre considerato che, alla luce delle specificità del caso in esame, sarebbe risultato assolutamente impossibile per l'Italia recuperare gli aiuti illegali, ragion per cui la Commissione non ha ordinato di procedervi. La Commissione ha altresì dichiarato che né l'articolo 149, quarto comma, TUIR né l'esenzione prevista dal nuovo regime dell'IMU costituivano un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(6)
Il 16 aprile 2013 il sig. Ferracci e la Scuola Elementare Maria Montessori hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento della decisione finale. Il Tribunale dell'Unione europea (il «Tribunale») ha respinto i ricorsi nella loro interezza nelle sentenze del 15 settembre 2016 nelle cause T-219/13 e T-220/13
(
4
)
.
(7)
Con l'impugnazione presentata nella causa C-622/16 P, la Scuola Elementare Maria Montessori Srl ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-220/13 che ha respinto in quanto infondato il ricorso di annullamento della decisione finale. Con l'impugnazione presentata nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P, la Commissione ha chiesto di annullare le sentenze nei casi T-219/13 e T-220/13 nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi di primo grado.
(8)
Nella sentenza del 6 novembre 2018 nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P («la sentenza»)
(
5
)
, la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia») ha annullato la sentenza del Tribunale nella causa T-220/13, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all’annullamento della decisione finale, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’ICI. Inoltre la Corte di giustizia ha parzialmente annullato la decisione finale, per la parte in cui la Commissione non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI. La Corte di giustizia ha respinto l'impugnazione presentata nella causa C-622/16 P, per quanto riguarda la parte restante della decisione, così come le impugnazioni nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P.
(9)
A seguito della sentenza, la Commissione ha ripreso il procedimento riguardante il punto relativo all'errore di diritto individuato dalla Corte di giustizia. Con lettera del 1
o
febbraio 2019, la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni sulle modalità di recupero illustrate dai ricorrenti dinanzi al Tribunale (utilizzo delle dichiarazioni IMU, imposizione dell'obbligo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed effettuazioni di controlli in loco)
(
6
)
e a suggerire modalità alternative per superare le difficoltà legate al recupero dell'aiuto.
(10)
Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 26 marzo 2019, richiamando una serie di difficoltà che, a loro parere, determinerebbero l'assoluta impossibilità di recuperare l'aiuto.
(11)
Con lettera del 21 giugno 2019 la Commissione ha informato le autorità italiane che, sulla base di un'analisi preliminare, riteneva che le difficoltà da loro addotte non creassero un'assoluta impossibilità di recuperare l'aiuto. Inoltre la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni sulle modalità di recupero che prevedono l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte dei beneficiari e il ricorso ad altre fonti di informazione.
(12)
Con lettera del 4 novembre 2019 la Commissione ha ribadito la sua richiesta alle autorità italiane di individuare e proporre modalità alternative di recupero.
(13)
Il 5 dicembre 2019 è stata organizzata una riunione tecnica tra la Commissione e le autorità italiane.
(14)
Con lettera del 13 febbraio 2020 le autorità italiane hanno presentato ulteriori osservazioni sulle modalità di recupero, insistendo sull'esistenza di un'assoluta impossibilità di recuperare l'aiuto.
2.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE
(15)
Nella sua sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione finale, solo per la parte in cui la Commissione non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI.
(16)
Tutti gli altri aspetti della decisione finale sono divenuti definitivi, in particolare le risultanze secondo cui: i) l'esenzione dall'ICI costituisce un aiuto illegale e incompatibile, ii) l'esenzione dall'IMU e l'articolo 149 TUIR non costituiscono un aiuto, iii) l'Italia e i beneficiari dell'aiuto non si sono avvalsi del legittimo affidamento quanto alla legittimità dell'aiuto e iv) le informazioni disponibili nelle banche dati fiscali e catastali non sono sufficienti da sole a consentire il recupero dell'aiuto.
(17)
L'obiettivo della presente decisione è quello di riconsiderare se sia opportuno disporre il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI. A questo proposito la presente decisione integra la decisione finale e non intende modificare alcuna conclusione ivi raggiunta.
3.
DESCRIZIONE DELL'ESENZIONE DALL'ICI
(18)
L'esenzione dall'ICI è descritta in dettaglio nella sezione 2.1 della decisione finale. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione e di culto, erano esenti dall'ICI.
(19)
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
(
7
)
, l'esenzione di cui all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 era applicabile alle attività indicate nella medesima lettera anche se di natura commerciale. L'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(
8
)
prevedeva che l'esenzione si applicasse solo a condizione che le attività in questione non avessero esclusivamente natura commerciale.
(20)
A decorrere dal 1
o
gennaio 2012 l'ICI è stata sostituita dall'IMU.
4.
MOTIVAZIONE PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(21)
Le motivazioni per avviare il procedimento di indagine formale sono descritte nella sezione 3 della decisione finale. La presente decisione fa parte dello stesso procedimento formale.
5.
OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE E DEI TERZI INTERESSATI IN MERITO AL RECUPERO DELL'AIUTO
5.1.
Osservazioni ricevute prima della decisione finale
(22)
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e in risposta all'invito pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
9
)
la Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità italiane e da 80 terzi interessati che sono descritte nella sezione 4 della decisione finale. La presente sezione si limita a riassumere le osservazioni ricevute in relazione al recupero dell'aiuto concesso mediante l'esenzione dall'ICI.
(23)
Due delle 80 parti interessate («le due parti interessate» o «i denuncianti») hanno ritenuto che, in ogni caso, la Commissione dovesse disporre il recupero degli aiuti concessi in modo illegittimo dal 2006 al 2012 nell'ambito dell'esenzione dall'ICI [cfr. considerando (90) della decisione finale].
(24)
Nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio le autorità italiane hanno sostenuto che non è possibile individuare retroattivamente quali siano gli immobili appartenenti a enti non commerciali nei quali si sono svolte attività di natura non esclusivamente commerciale (e che hanno quindi beneficiato dell'esenzione dall'ICI) [cfr. considerando (93) della decisione finale]. I dati catastali non forniscono infatti informazioni sul tipo di attività svolta in un immobile. Nemmeno le altre banche dati fiscali consentono di individuare gli immobili che enti non commerciali hanno utilizzato per attività istituzionali svolte con modalità non esclusivamente commerciali.
5.2.
Osservazioni ricevute dopo la sentenza
(25)
A seguito della sentenza, la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni sull'esistenza di modalità alternative per superare le difficoltà legate al recupero dell'aiuto [cfr. i considerando da (9) a (14)]. In particolare la Commissione ha fatto riferimento alle modalità di recupero alternative indicate di seguito: i) utilizzo di dichiarazioni presentate conformemente alla normativa IMU per determinare se l'immobile possa essere stato utilizzato a fini commerciali in passato, ii) utilizzo dell'obbligo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, iii) effettuazione di controlli in loco tramite organi ispettivi, iv) utilizzo della dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte dei beneficiari e v) affidamento ad altre fonti di informazione e prova.
(26)
Per quanto riguarda l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, la Commissione ha osservato che quest'ultima sembrava essere la modalità originariamente utilizzata per il pagamento dell'ICI (in assenza di esenzione). Per quanto riguarda le altre possibili fonti di informazione e prova, la Commissione ha citato, a titolo esemplificativo, alcuni documenti redatti per ottemperare ad obblighi normativi (ad esempio, licenze di attività nazionali/regionali/comunali, dichiarazioni di inizio attività, permessi edilizi/per lavori, ecc.), i registri dei controlli (ad esempio, verifiche dei requisiti delle licenze, conformità a specifici regolamenti edilizi e ispezioni alimentari), la descrizione dettagliata delle loro attività inclusa nei documenti contabili annuali depositati da alcuni degli enti, nonché qualsiasi altra informazione conservata a livello di comuni o da terzi.
(27)
Inoltre, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di spiegare se potessero esistere altre modalità alternative per quantificare l'aiuto da recuperare e di spiegare in che modo intendessero effettuare controlli ex post per verificare che le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'ICI fossero state soddisfatte dai beneficiari durante il periodo in cui l'ICI era dovuta.
5.2.1.
Osservazioni generali
(28)
Le autorità italiane ritengono che, nella sua sentenza, la Corte di giustizia abbia chiarito che il recupero dell'aiuto illegale può essere considerato in maniera obiettiva e assoluta impossibile da realizzare, qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative: i) le difficoltà addotte dallo Stato membro interessato sono reali e ii) non esistono modalità alternative di recupero. Le autorità italiane sostengono che queste due condizioni nella fattispecie sono soddisfatte.
(29)
Inoltre le autorità italiane ritengono che le informazioni necessarie per individuare i beneficiari debbano consentire di stabilire, in maniera obiettiva e assoluta, quali immobili specifici appartenenti a enti non commerciali sono stati utilizzati (non esclusivamente) per svolgere attività di natura commerciale del tipo indicato nelle disposizioni sull'esenzione dall'ICI e per calcolare l'importo dell'imposta da recuperare.
(30)
Le autorità italiane spiegano che l'ICI era gestita dagli enti locali, ossia i circa 8 000 comuni in cui è suddiviso il paese. L'imposta era dovuta annualmente. I proprietari di immobili erano in linea di principio tenuti a presentare una dichiarazione a meno che non si applicasse una delle esenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1
(
10
)
. Gli enti non commerciali che svolgono attività specifiche rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i). L'ICI è stata introdotta nel 1992; secondo le autorità italiane, la mancata presentazione delle dichiarazioni da parte degli enti esentati dal pagamento dell'imposta rispondeva a un'esigenza di semplificazione amministrativa. L'IMU, introdotta nel 2012, prevedeva invece la dichiarazione elettronica e i beneficiari della relativa esenzione dovevano presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà in tutti i casi.
(31)
Le autorità italiane spiegano come era verificato il rispetto delle condizioni per l'esenzione dall'ICI. Le procedure per la selezione, la verifica e l'accertamento, di cui sono competenti gli enti locali, sono stabilite dalla legge. Gli enti locali potevano rettificare le dichiarazioni incomplete o false o i pagamenti parziali o in ritardo. In tali casi, procedevano all'accertamento automatico delle dichiarazioni o dei pagamenti arretrati, notificando al contribuente un avviso motivato. I termini per l'accertamento scadevano entro cinque anni dal momento in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nell'avviso motivato, i comuni potevano invitare i contribuenti a produrre o presentare documenti, inviare ai contribuenti questionari, chiedendo loro di restituirli compilati e firmati. I comuni potevano inoltre richiedere agli uffici pubblici competenti informazioni su singoli contribuenti. A seguito dell'analisi degli indizi così raccolti sarebbe stata possibile l'effettuazione di controlli in loco ai fini del definitivo riscontro. Tuttavia le autorità italiane sostengono che i controlli erano volti a verificare il rispetto delle condizioni per l'esenzione dall'ICI, il che sarebbe diverso dal verificare se i singoli beneficiari abbiano effettivamente ricevuto un aiuto di Stato alla luce della decisione finale.
5.2.2.
Non tutti i beneficiari dell'esenzione dall'ICI sono imprese o hanno beneficiato di un vantaggio che potrebbe falsare la concorrenza
(32)
Innanzitutto, le autorità italiane argomentano che non tutti i beneficiari dell'esenzione dall'ICI hanno ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e che non è possibile distinguere i beneficiari che hanno ricevuto un aiuto da quelli che non lo hanno ricevuto.
(33)
In primo luogo, esse sostengono che non tutti i beneficiari dell'esenzione dall'ICI dovrebbero essere considerati imprese, in quanto non tutti i detti beneficiari svolgevano attività economiche. Esse ricordano che la decisione finale non ha stabilito che tutte le attività rientranti nell'esenzione dall'ICI erano di natura economica. La decisione finale ha stabilito solo che gli enti non commerciali che hanno beneficiato dell'esenzione dall'ICI erano imprese, nella misura in cui svolgevano attività economiche [cfr. considerando (106) della decisione finale]. Inoltre, le autorità italiane affermano che occorrerebbe individuare gli immobili o le porzioni di immobili in cui gli enti in questione svolgevano, nel periodo oggetto del recupero, le proprie attività economiche.
(34)
Inoltre le autorità italiane ritengono che, anche nei casi in cui i beneficiari svolgevano attività economiche, il vantaggio concesso sulla base dell'esenzione dall'ICI non era sempre atto a falsare la concorrenza.
(35)
Inoltre le autorità italiane sostengono che gli obiettivi sociali perseguiti dall'esenzione dall'ICI sono intrinseci al regime fiscale ICI. Esse sottolineano che l'ICI è la principale fonte di finanziamento dei comuni, che sono i principali organizzatori delle attività sociali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione dall'ICI, e che l'intervento di enti filantropici o cooperativi, come riconosciuto dalla Costituzione, è complementare all'intervento pubblico. La finalità dell'esenzione dall'ICI era quella di agevolare le attività che rispondono a esigenze sociali non sempre soddisfatte dagli enti pubblici e che spesso esulano dalla sfera di azione degli operatori privati.
(36)
Le autorità italiane sostengono inoltre che si potrebbe presumere che la maggior parte dei beneficiari dell'aiuto rientrasse nell'ambito di applicazione dei regolamenti «de minimis»: i) il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e ii) il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
(37)
Le autorità italiane sostengono che solo un sottoinsieme limitato di beneficiari dell'esenzione dall'ICI ha ricevuto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e che non è possibile ordinare il recupero da beneficiari che non hanno ricevuto un aiuto di Stato. Inoltre, le autorità italiane ritengono che non sia possibile, sulla base delle prove disponibili, distinguere i beneficiari dell'esenzione dall'ICI che hanno ricevuto un aiuto di Stato da quelli che non lo hanno ricevuto.
5.2.3.
Diritti dei contribuenti e prove obiettive
(38)
Le autorità italiane sostengono che qualsiasi modalità di recupero efficace deve basarsi su informazioni conclusive e obiettive. Il recupero deve essere eseguito nel rispetto dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del diritto dei contribuenti di essere ascoltati, come espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali. A loro avviso le prove circostanziali non possono essere utilizzate per individuare i beneficiari dell'aiuto e gli importi del recupero. Le autorità italiane ritengono che non sia possibile effettuare un accertamento tributario sulla base di semplici presunzioni.
(39)
Inoltre, non si può chiedere ai contribuenti di dimostrare di non aver ricevuto aiuti. Secondo le autorità italiane, i contribuenti non disporrebbero delle informazioni necessarie per effettuare i controlli, in particolare nei casi in cui gli obblighi di conservazione della documentazione sono scaduti
(
11
)
. Secondo le autorità italiane, non si può ritenere che i contribuenti non abbiano agito in buona fede, non conservando la documentazione pertinente, in quanto la decisione finale, che stabilisce l'impossibilità di recupero, doveva essere considerata legittima a tutti gli effetti fino all'8 novembre 2018, data in cui è stata emessa la sentenza della Corte di giustizia.
5.2.4.
Banche dati fiscali e catastali
(40)
Le autorità italiane ritengono che sia già stato riconosciuto dalla Commissione nella sua decisione finale, e confermato dalle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia, che le informazioni contenute nelle banche dati fiscali e catastali non possono essere utilizzate come modalità di recupero. Le autorità italiane rievocano inoltre, in sostanza, le argomentazioni e le spiegazioni già fornite e valutate nella decisione finale [cfr. considerando (93) della decisione finale].
5.2.5.
Le dichiarazioni IMU
(41)
Secondo le autorità italiane, l'IMU, introdotta nel 2012, è diversa dall'ICI e quindi le condizioni di ammissibilità applicabili agli enti non commerciali per beneficiare dell'esenzione fiscale non si sovrappongono
(
12
)
. Le dichiarazioni IMU indicano solo se sono state svolte attività commerciali in un determinato anno (a partire dal 2012)
(
13
)
. Poiché le condizioni di ammissibilità dell'esenzione dall'ICI richiedono la determinazione dell'attività effettiva svolta nell'immobile al momento della concessione dell'esenzione e l'uso effettivo dell'immobile può cambiare da un anno all'altro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU non possono essere proiettate a ritroso per individuare i beneficiari dell'esenzione dall'ICI o l'utilizzo effettivo dell'immobile. Per questi motivi, le informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU potrebbe al massimo fornire una prova presuntiva che non sarebbe di per sé idonea a fornire la necessaria certezza giuridica che l'immobile sia stato utilizzato su base commerciale negli anni in cui era in vigore l'esenzione illegittima dall'ICI, ossia negli anni pertinenti ai fini del recupero. Inoltre non sarebbero disponibili informazioni sui beneficiari dell'esenzione dall'ICI che hanno cessato o modificato la loro attività o non sono più proprietari dell'immobile.
5.2.6.
Effettuazioni di controlli in loco
(42)
Secondo le autorità italiane, i controlli in loco possono fornire informazioni sul presente ma non sul passato, a meno che non si limitino alla documentazione conservata in base agli obblighi giuridici.
(43)
Inoltre si tratterebbe di un processo estremamente lungo e impegnativo, poiché tali controlli dovrebbero essere effettuati da ciascuno dei quasi 8 000 comuni, nei limiti delle loro competenze.
(44)
Inoltre i controlli in loco richiederebbero l'individuazione preventiva delle persone e delle informazioni da controllare e non potrebbero essere utilizzati per individuare gli enti che non sono più presenti sul territorio di un determinato comune o che non sono più enti non commerciali.
5.2.7.
Altre fonti di informazione
(45)
Le autorità italiane riconoscono che la tipologia di attività ammissibili all'esenzione dall'ICI è soggetta ad autorizzazioni amministrative. Tuttavia esse sostengono che la modalità commerciale o non commerciale dell'esercizio delle attività non può essere inferita dall'autorizzazione, aggiungendo che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività non è necessariamente collegata all'utilizzo del singolo immobile. Inoltre, è necessario determinare l'attività effettiva svolta nell'immobile, comprese le modalità specifiche di svolgimento di tale attività. Pertanto tale informazione non può essere desunta esclusivamente dai documenti che attestano la destinazione d'uso di un immobile.
5.2.8.
Scadenza degli obblighi di conservazione della documentazione
(46)
Le autorità italiane sostengono che nemmeno la documentazione contabile potrebbe fornire informazioni sull'uso effettivo degli immobili. Inoltre sarebbe impossibile rintracciare la maggior parte della documentazione se i relativi periodi di conservazione (di solito non superiori a 10 anni) sono scaduti. A questo proposito, le autorità italiane osservano che la Commissione ha riconosciuto in decisioni passate che la scadenza dei periodi di conservazione comporta l'assoluta impossibilità di eseguire il recupero
(
14
)
. Inoltre le autorità italiane ritengono che l'esame della documentazione contabile presupponga la previa individuazione delle persone da controllare e non possa essere utilizzato per individuare tali persone. In ogni caso le autorità italiane ritengono che il recupero non possa riguardare aiuti caduti in prescrizione in virtù del termine di prescrizione di 10 anni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
(
15
)
(«regolamento di procedura»).
5.2.9.
Individuazione di enti religiosi
(47)
Alla luce degli articoli di stampa che suggeriscono che i beneficiari dell'esenzione dall'ICI erano per lo più enti appartenenti alla Chiesa cattolica, le autorità italiane ritengono necessario spiegare che l'appartenenza confessionale non può essere utilizzata per individuare i beneficiari dell'aiuto. Esse affermano che la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vietano le discriminazioni basate sulla religione e che pertanto non è possibile individuare i beneficiari sulla base dell'appartenenza confessionale. La circolare 2/DF del 26 gennaio 2009 menziona gli «
enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose
» tra gli enti che potevano rientrare nell'esenzione in questione [cfr. i considerando da (26) a (29) della decisione finale]. Tuttavia, secondo le autorità italiane, l'appartenenza confessionale non era un criterio per determinare, da un punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'ICI. La circolare 2/DF del 26 gennaio 2009 ha elucidato il concetto di enti e ha precisato i criteri che dovevano presentare le pertinenti attività svolte da tali enti per beneficiare dell'esenzione dall'ICI. Inoltre le autorità italiane sottolineano che l'appartenenza alla Chiesa cattolica non era una condizione per beneficiare dell'esenzione dall'ICI.
5.2.10.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(48)
Le autorità italiane riconoscono che, in teoria, sarebbe possibile individuare alcuni beneficiari dell'aiuto imponendo un obbligo di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(
16
)
o di dichiarazione sostitutiva di notorietà e che tale modalità non comporterebbe né costi eccessivi né invadenza.
(49)
Tuttavia, tali modalità non sono sufficienti da sole a garantire il recupero. La dichiarazione sostitutiva di certificazione presuppone che la pubblica amministrazione sappia già o sia in grado di sapere ciò che viene dichiarato. Pertanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione non può essere utilizzata per fatti di cui nessuna autorità pubblica è a conoscenza o è in grado di accertare.
(50)
La dichiarazione sostitutiva di notorietà presuppone che l'amministrazione sia in grado di controllare ciò che viene dichiarato. Secondo le autorità italiane, nessuna amministrazione in Italia sarebbe in grado di controllare e verificare le informazioni dichiarate o certificate. Si configurerebbe quindi una presunzione assoluta di esattezza di quanto dichiarato, senza alcuna possibilità di pianificare e verificare l'efficacia del recupero.
(51)
Inoltre si rischierebbe di avallare un recupero parziale ex ante solo nei confronti di chi decide di dichiarare di aver beneficiato dell'aiuto. Le autorità italiane non avrebbero alcuna possibilità di indagare sugli enti che intenzionalmente o meno omettono di ottemperare alla dichiarazione. Secondo le autorità italiane, ciò comporterebbe una situazione di iniquità e disparità di trattamento.
5.2.11.
Combinazione di modalità di recupero
(52)
Le autorità italiane concludono che nessuna delle modalità, e nemmeno una loro combinazione, potrebbe portare a un recupero dell'aiuto «neutro» e interamente verificabile. A loro avviso, potrebbe essere possibile, grazie a una combinazione delle modalità di recupero suggerite, ottenere alcune informazioni utili a fini statistici. Tuttavia, le informazioni non potrebbero essere utilizzate per il recupero dell'aiuto, poiché tale procedura deve consentire di individuare con certezza i beneficiari dell'aiuto. Anche nel caso in cui si riuscisse a reperire determinate informazioni, si tratterebbe solo di un risultato fortuito.
(53)
In ogni caso, le autorità italiane ritengono che la procedura di recupero sarebbe estremamente difficile da coordinare in considerazione del numero di comuni, che sono l'amministrazione competente per l'esecuzione degli ordini di recupero relativi all'imposta in questione, della mancanza di informazioni armonizzate e del numero eccessivo di potenziali beneficiari. Il recupero sarebbe quindi sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.
6.
ESISTENZA DI AIUTI ILLEGALI E INCOMPATIBILI
(54)
La valutazione della misura è descritta nei considerando da (96) a (150) della decisione finale. Nei considerando da (96) a (136) della decisione finale la Commissione ha valutato l'esistenza di un aiuto di Stato e ha concluso che la misura soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In particolare, nei considerando da (96) a (108) della decisione finale, la Commissione ha ritenuto che non si potesse escludere che alcune delle attività beneficiarie della misura avessero natura economica. La Commissione ha inoltre osservato che, per classificare un regime come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare che tutte le singole concessioni di aiuti nell'ambito di tale regime siano qualificabili come aiuti di Stato. Nei considerando da (137) a (142) della decisione finale la Commissione ha stabilito che la misura dovrebbe essere classificata come un nuovo aiuto. Nei considerando da (143) a (150) della decisione finale la Commissione ha concluso che la misura è incompatibile con il mercato interno.
(55)
Come già indicato nei considerando (15), (16) e (17), la presente decisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspetti della precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni.
7.
RECUPERO
7.1.
Valutazione
(56)
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di procedura, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha concesso un aiuto illegale, deve ordinare a tale Stato membro di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto
(
17
)
. A tale riguardo, da costante giurisprudenza emerge che l'adozione di un ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità. L'obiettivo principale di un simile ordine è, infatti, quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall'aiuto illegale
(
18
)
.
(57)
Tuttavia, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura, la Commissione non è tenuta ad imporre il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come il principio secondo cui «ad impossibilia nemo tenetur»
(
19
)
. La Commissione non può quindi adottare un ordine di recupero la cui esecuzione sarebbe, fin dalla sua adozione, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare
(
20
)
.
(58)
La Corte di giustizia ha chiarito le condizioni di applicazione di tale eccezione nella sua sentenza. Secondo la Corte di giustizia, qualora si trovi di fronte a difficoltà nel recuperare gli aiuti in questione, uno Stato membro deve sottoporre queste difficoltà alla valutazione della Commissione e cooperare lealmente con tale istituzione al fine di sormontarle, in particolare proponendole modalità alternative che consentano un recupero, anche solo parziale, di detti aiuti
(
21
)
.
(59)
La Commissione è tenuta ad esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte. Solamente nel caso in cui la Commissione constati, in esito a un esame scrupoloso, che non esistono modalità alternative che consentano un recupero, anche solo parziale, degli aiuti illegali di cui trattasi, detto recupero può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare
(
22
)
.
(60)
Nella fattispecie le autorità italiane avevano già sostenuto l'impossibilità di effettuare il recupero sulla base della mancanza delle informazioni pertinenti nelle banche dati fiscali e catastali [cfr. considerando (24)]. La Commissione ha ritenuto che, in tali circostanze, non fosse possibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare l'importo dell'imposta da recuperare e che quindi il recupero sarebbe stato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare [cfr. considerando (93), (182) e da (191) a (198) della decisione finale].
(61)
Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che «la condizione relativa all'esistenza di un'impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro [...] si limiti a comunicare alla Commissione difficoltà interne, di natura giuridica, politica o pratica e imputabili alle azioni o alle omissioni delle autorità nazionali, che l'esecuzione della decisione in questione presenta, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione di tale decisione che consentano di sormontare tali difficoltà» (punto 91 della sentenza).
(62)
Nelle osservazioni presentate a seguito della sentenza [cfr. i considerando da (25) a (53)] le autorità italiane hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni sull'assoluta impossibilità di recuperare l'aiuto.
(63)
Nelle sezioni seguenti la Commissione esaminerà quindi le difficoltà e le argomentazioni addotte dalle autorità italiane. In particolare la Commissione valuterà se modalità alternative che consentano un recupero, anche solo parziale, degli aiuti illegali, non esistano nel qual caso detto recupero può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare.
7.1.1.
Osservazioni generali
(64)
Il decreto legislativo n. 504/92 ha introdotto l'ICI, un'imposta sugli immobili gestita dalle amministrazioni locali. Tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili erano tenute al pagamento dell'imposta, che era calcolata sul valore catastale [cfr. il considerando (22) della decisione finale]. Le autorità italiane spiegano che i contribuenti erano in linea di principio tenuti a presentare una dichiarazione per adempiere ai loro obblighi previsti nel regime dell'ICI, ad eccezione dei beneficiari dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 [compresi gli enti non commerciali che svolgevano attività specifiche previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera i)].
(65)
Gli enti locali avevano il potere di verificare il rispetto delle condizioni dell'esenzione dall'ICI da parte dei contribuenti. Entro cinque anni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, esse potevano i) invitare i contribuenti a produrre o presentare documenti, ii) inviare questionari ai contribuenti relativi a informazioni specifiche, iii) richiedere informazioni su singoli contribuenti ad altre autorità pubbliche competenti, iv) analizzare le prove raccolte e v) effettuare controlli in loco per la valutazione finale.
(66)
La Commissione ritiene che i poteri conferiti agli enti locali per verificare il rispetto delle condizioni dell'esenzione dall'ICI non fossero significativamente diversi dalle modalità di recupero sulle quali la Commissione ha invitato le autorità italiane a pronunciarsi. La verifica del rispetto delle condizioni dell'esenzione dall'ICI richiedeva, in particolare, che i poteri conferiti agli enti locali consentissero loro di ottenere informazioni sulla natura delle attività svolte negli immobili e di verificare che tali attività non fossero esclusivamente di natura commerciale. Poiché gli enti locali potevano avvalersi dei loro poteri entro un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, è evidente che il legislatore italiano ha ritenuto che gli enti locali potessero ottenere prove pertinenti anche diversi anni dopo il periodo di riferimento in questione, ossia in un momento in cui la natura dell'attività avrebbe potuto essere diversa.
7.1.2.
Non tutti i beneficiari dell'esenzione dall'ICI sono imprese o hanno beneficiato di un vantaggio che potrebbe falsare la concorrenza
(67)
Le autorità italiane sostengono che non tutti i beneficiari dell'esenzione dall'ICI hanno ricevuto un aiuto di Stato. In particolare non tutti i beneficiari sono considerati imprese, in quanto non tutti esercitavano attività economiche, e il vantaggio individuale concesso mediante l'esenzione dall'ICI non era in ogni caso in grado di falsare la concorrenza. Esse sostengono inoltre che la maggior parte dei beneficiari dell'aiuto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dei regolamenti «de minimis»: i) il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») o ii) il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Inoltre esse affermano che gli obiettivi perseguiti dall'esenzione dall'ICI erano intrinseci al regime fiscale ICI [cfr. i considerando da (32) a (37)].
(68)
La Commissione concorda sul fatto che vi possono essere situazioni in cui il vantaggio individuale concesso mediante l'esenzione dall'ICI non si configuri come un aiuto di Stato, poiché i beneficiari non esercitavano attività economiche. Nella sua decisione finale la Commissione non ha riscontrato, in quanto non era necessario, che tutte le attività contemplate dal regime fossero di natura economica. La Commissione ha riscontrato che almeno alcune di queste attività erano economiche e che alcuni utilizzi individuali del regime comportavano un aiuto di Stato [cfr. i considerando da (96) a (108) della decisione finale e considerando (54) della presente decisione]. Le conclusioni della decisione finale non escludono quindi la possibilità che le richieste individuali dell'esenzione dall'ICI non soddisfino tutte le condizioni per costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di recupero.
(69)
Al contempo, come chiarisce la giurisprudenza, l'individuazione delle situazioni concrete in cui l'applicazione della misura ha comportato un aiuto di Stato appartiene alla fase di recupero
(
23
)
. Le autorità italiane non sollevano alcuna difficoltà specifica per effettuare il recupero, se non la necessità di valutare se ogni singola situazione soddisfi le condizioni per costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ritiene che tale argomentazione non sia di per sé sufficiente a concludere che vi sia un'assoluta impossibilità di recupero.
(70)
Lo stesso vale per i casi in cui un beneficiario dell'esenzione dall'ICI eserciti nello stesso immobile attività sia economiche che non economiche e sarà necessario, nella procedura di recupero, individuare gli immobili o le porzioni di immobili utilizzati per attività economiche e quelli utilizzati per attività non economiche.
(71)
Per quanto riguarda la possibilità che le richieste individuali dell'esenzione dall'ICI non siano in grado di falsare la concorrenza o di incidere sugli scambi tra Stati membri, la Commissione ha già valutato nella sua decisione finale le argomentazioni delle autorità italiane e delle altre parti interessate. La Commissione ha riscontrato che almeno alcuni dei settori che hanno beneficiato dell'esenzione dall'ICI erano aperti alla concorrenza e agli scambi all'interno dell'Unione [cfr. i considerando (133) e (134) della decisione finale]. Poiché la Commissione non ha valutato ogni richiesta individuale nel quadro del regime, non è escluso
a priori
che si possano trovare singole situazioni che non comportino una distorsione della concorrenza o che non abbiano un effetto sugli scambi
(
24
)
. Al contempo dovrebbe essere chiaro che l'individuazione di tali situazioni appartiene alla fase di recupero.
(72)
Quanto sopra non pregiudica l'esame dei singoli aiuti ai sensi dei regolamenti «de minimis» applicabili
(
25
)
, se le condizioni di cui a tali regolamenti risultano soddisfatte.
7.1.3.
Diritti dei contribuenti e prove obiettive
(73)
Le autorità italiane sostengono, in sostanza, che il recupero dell'aiuto non può essere effettuato se il beneficiario e l'importo dell'aiuto non possono essere determinati sulla base di prove obiettive e nel rispetto dei diritti dei contribuenti, come il diritto di essere ascoltato, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, e senza imporre un onere della prova sproporzionato nei confronti dei contribuenti.
(74)
La Commissione concorda sul fatto che il recupero dell'aiuto deve avvenire nel rispetto dei diritti dei contribuenti, in particolare di quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia le autorità italiane non hanno dimostrato che il recupero degli aiuti illegali comporterebbe necessariamente una violazione di tali diritti. La Commissione ritiene che l'argomentazione avanzata dalle autorità italiane sia pertinente ai fini della valutazione delle singole situazioni nell'ambito delle disposizioni di recupero dell'aiuto. Tuttavia non è accettabile che il rischio di violazione dei diritti fondamentali si traduca in un'assoluta impossibilità di recupero dell'aiuto in tutti i casi, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto.
(75)
Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il recupero va effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. La Commissione non può concordare sul fatto che le prove circostanziali possano essere scartate a priori. A tale riguardo, le autorità italiane devono tenere conto di tutti i tipi di elementi di prova disponibili in ogni singolo caso, al fine di procedere all'effettivo recupero.
(76)
Le autorità italiane fanno inoltre riferimento ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. In particolare esse ritengono che i contribuenti non possano essere messi in condizione di sostenere l'onere di dimostrare di non aver ricevuto l'aiuto, soprattutto quando gli obblighi di conservazione della documentazione potrebbero essere scaduti. Tale argomentazione sarà esaminata nella sezione (56).
7.1.4.
Banche dati fiscali e catastali
(77)
Le autorità italiane ritengono che sia già stato stabilito dalla Commissione e confermato dalle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia che le informazioni contenute nelle banche dati fiscali e catastali non possono essere utilizzate come modalità di recupero. La Commissione riconosce che le informazioni disponibili nelle banche dati fiscali e catastali non sono di per sé sufficienti per consentire il recupero dell'aiuto [cfr. considerando (16)].
7.1.5.
Le dichiarazioni IMU
(78)
Le autorità italiane sostengono, in sostanza, che l'IMU è diversa dall'ICI e che le dichiarazioni IMU non possono essere proiettate a ritroso per individuare i beneficiari e per determinare l'utilizzo effettivo dell'immobile. L'uso delle informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU potrebbe al massimo fornire una prova indiziaria.
(79)
La Commissione concorda sul fatto che le informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU non sono di per sé sufficienti a stabilire l'uso effettivo degli immobili prima del 2012, in quanto tale uso può cambiare da un anno all'altro e perché le condizioni di ammissibilità dell'esenzione dall'ICI sono diverse da quelle dell'esenzione dall'IMU. Pertanto tale modalità di recupero non può essere utilizzata da sola per recuperare l'aiuto.
(80)
Al contempo, la Commissione ritiene che le informazioni contenute nelle dichiarazioni IMU potrebbero fornire informazioni sulle attività svolte negli immobili a partire dal 2012 (ossia dal primo anno di applicazione dell'IMU, che sostituisce l'ICI), e quindi potrebbero aiutare ad individuare almeno un elenco indicativo di potenziali beneficiari dell'esenzione dall'ICI. Se tali informazioni risultano coerenti con altri elementi pertinenti, le stesse possono contribuire a stabilire un insieme di elementi di prova.
7.1.6.
Effettuazioni di controlli in loco
(81)
Secondo le autorità italiane, basare il recupero su controlli in loco sarebbe estremamente lungo e impegnativo e richiederebbe la preventiva individuazione dei soggetti da controllare ricorrendo a un'altra modalità. Inoltre, a loro parere, l'effettuazione di controlli
in loco
da parte degli organi ispettivi può fornire informazioni sul presente ma non sul passato. La qualità delle informazioni ottenute durante i controlli in loco non consentirebbe probabilmente di stabilire l'uso dell'immobile in modo giuridicamente sufficiente.
(82)
La Commissione riconosce che i controlli in loco possono essere gravosi sia per le amministrazioni sia per i contribuenti. Tuttavia, qualora oggettivamente e giuridicamente possibili, i controlli in loco potrebbero fornire informazioni sull'uso effettivo dell'immobile in passato, in particolare se la qualità delle informazioni ottenute con mezzi diversi non sono giuridicamente sufficienti per eseguire il recupero. Le informazioni che i controlli in loco possono fornire variano da un caso all'altro. Sebbene sia ragionevole supporre che l'efficacia dei controlli in loco diminuisca con il tempo trascorso dai fatti da accertare, non è possibile concludere che nessuno dei controlli in loco potrebbe fornire prove oggettive giuridicamente rilevanti. Ad esempio non si può escludere che alcuni beneficiari abbiano conservato la documentazione contabile anche oltre i periodi previsti e che mettano tale documentazione contabile a disposizione delle autorità. L'efficacia dei controlli in loco sarà in genere legata all'individuazione preventiva dei potenziali beneficiari, con altre modalità di recupero, o ad altri elementi compatibili, al fine di stabilire un insieme di elementi di prova.
7.1.7.
Altre fonti di informazione
(83)
Le autorità italiane riconoscono che la tipologia di attività ammissibili all'esenzione dall'ICI è soggetta ad autorizzazioni amministrative [cfr. considerando (45)]. Tuttavia, esse spiegano che la modalità commerciale o non commerciale di esercizio delle attività non è soggetta ad autorizzazione e che l'autorizzazione a svolgere tali attività non è necessariamente legata all'uso effettivo dell'immobile.
(84)
La Commissione ritiene che, anche se tale documentazione non fosse sufficiente a stabilire in modo definitivo l'uso effettivo di un immobile, non si può escludere che possa fornire informazioni utili per la preparazione dell'elenco dei potenziali beneficiari, da confermare con altre modalità di recupero.
7.1.8.
Scadenza degli obblighi di conservazione della documentazione
(85)
Le autorità italiane spiegano che i documenti contabili fornirebbero informazioni sull'uso effettivo degli immobili. Le autorità italiane spiegano che nella sua decisione del 14 agosto 2015 riguardante le misure SA.33083 e SA.35083
(
26
)
, la Commissione ha riconosciuto la scadenza dei periodi di conservazione (di solito 10 anni) come motivo di un'assoluta impossibilità ad eseguire il recupero. A loro parere, l'esame della documentazione contabile presuppone la previa individuazione dei soggetti da controllare e non può essere utilizzato per la loro individuazione.
(86)
La Commissione riconosce che la scadenza degli obblighi di conservazione della documentazione potrebbe creare difficoltà nell'ottenere informazioni dai beneficiari. Tuttavia, ogni caso dovrebbe essere valutato in base ai propri meriti e la scadenza degli obblighi di conservazione della documentazione non determina nel caso di specie un'impossibilità assoluta di recupero.
(87)
La situazione valutata dalla Commissione nella sua decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 riguardante le misure SA.33083 e SA.35083 non può essere in ogni caso trasposta al recupero relativo al caso di specie. Nelle circostanze molto specifiche di tali casi, che, a differenza del presente caso, riguardavano danni causati alle imprese da calamità naturali, i singoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE potrebbero non essere più in possesso della documentazione necessaria per attestare i danni arrecati dalla calamità naturale e per dimostrare se abbiano già ottenuto un risarcimento (completo o parziale) del danno subito. Inoltre, tali calamità naturali risalivano a oltre 10 anni prima della data di adozione della decisione C(2015) 5549 final, il 14 agosto 2015
(
27
)
.
(88)
Inoltre, i beneficiari dell'esenzione dall'ICI erano a conoscenza, o almeno avrebbero dovuto essere a conoscenza, dell'adozione della decisione di avvio del 2010 [cfr. considerando (2)], in cui venivano formulati dubbi sulla legittimità della misura e sulla sua compatibilità con il mercato interno, della decisione finale del 2012 [cfr. considerando (5)], in cui si concludeva che la misura costituiva un aiuto illegale incompatibile, così come del procedimento pendente dinanzi al Tribunale, in cui si contestava l'impossibilità assoluta di recuperare l'aiuto illegale e incompatibile [cfr. i considerando (6) e (7)]. Analogamente, i beneficiari dell'esenzione dall'ICI erano a conoscenza, o almeno avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che nella sentenza del 2018 la Corte di giustizia aveva parzialmente annullato la decisione finale, nella parte in cui non è stato ordinato il recupero [cfr. considerando (8)] e che la Commissione è tenuta ad esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e l'esistenza di modalità alternative di recupero [cfr. considerando (59)].
(89)
In tali circostanze, dei beneficiari ragionevolmente giudiziosi potrebbero aver conservato i propri documenti contabili.
(90)
Come spiegato nella sezione 7.1.11 della presente decisione, non si può escludere che l'individuazione dei potenziali beneficiari di aiuti illegali possa essere ottenuta, in questo caso, ricorrendo a mezzi diversi dalla documentazione dei beneficiari. Infine, la Commissione non può accettare l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui il recupero potrebbe riguardare aiuti caduti in prescrizione [cfr. considerando (46)]. A norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, il recupero ordinato dalla Commissione è soggetto a un termine di prescrizione di 10 anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione e ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Nel caso in oggetto, la Commissione ha inviato alle autorità italiane richieste di informazioni il 5 maggio 2006, il 5 novembre 2007 e il 24 novembre 2008 [cfr. i considerando (2), (8) e (12) della decisione di avvio]. La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale il 12 ottobre 2010 [cfr. considerando (2)] ed ha adottato la decisione finale il 19 dicembre 2012 [cfr. considerando (5)]. Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il termine di prescrizione è stato sospeso durante i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione (cfr. i considerando (6) e (7)) fino alla data di pronuncia della sentenza, il 6 novembre 2018 (cfr. considerando (8)). Dopo la pronuncia della sentenza, la Commissione ha inviato alle autorità italiane ulteriori richieste di informazioni il 1° febbraio 2019, il 21 giugno 2019 e il 4 novembre 2019 [cfr. i considerando (9), (11) e (12)]. Pertanto, il termine di prescrizione di 10 anni non è mai stato raggiunto senza essere interrotto da un'azione della Commissione o dalla sospensione derivante dai procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.
7.1.9.
Individuazione di enti religiosi
(91)
Secondo le autorità italiane, l'appartenenza confessionale non può essere utilizzata per individuare i beneficiari dell'aiuto, in quanto potrebbe violare la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(92)
La Commissione ritiene che il fatto di ordinare il recupero degli aiuti non costituisca una violazione né della Costituzione italiana né della Carta dei diritti fondamentali. Le caratteristiche che consentono di identificare i beneficiari sono determinate dall'ambito di applicazione dell'esenzione dall'ICI, così come stabilito e applicato dalle autorità italiane. Inoltre, come spiegato nei considerando da (68) a (72), il recupero dell'aiuto dipende dalla natura delle attività svolte dall'ente. Nella misura in cui le attività in questione possono essere classificate come economiche, il fatto che siano svolte da un ente religioso non preclude l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato
(
28
)
.
7.1.10.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(93)
Le autorità italiane indicano che sarebbe possibile individuare i beneficiari dell'aiuto imponendo un obbligo di dichiarazione sostitutiva e che tale modalità non comporterebbe né costi eccessivi né invadenza. Tuttavia esse sostengono che la dichiarazione sostitutive di certificazione impone che l'amministrazione pubblica sia già a conoscenza o sia in grado di accertare ciò che viene dichiarato, mentre la dichiarazione sostitutiva di notorietà richiede la possibilità di verificare ciò che viene dichiarato. In entrambi i casi si rischierebbe altrimenti di avallare ex ante un recupero parziale che comprende solo chi potrebbe decidere di dichiarare di aver beneficiato dell'aiuto, determinando una situazione di iniquità e disparità di trattamento.
(94)
Inoltre le autorità italiane hanno già spiegato che il sistema tributario italiano si fonda sull'obbligo dichiarativo dei contribuenti [cfr. considerando (92) della decisione finale e i considerando (30) e (31) della presente decisione] e sull'obbligo da parte dell'autorità fiscale (o dell'ente pubblico competente) di effettuare controlli ex post di tali dichiarazioni.
(95)
La Commissione osserva che vi è il rischio che alcuni contribuenti possano abusare del sistema, non dichiarando l'effettiva natura delle loro attività negli anni di riferimento. Tuttavia il rischio di pratiche illecite è insito in qualsiasi sistema tributario basato sull'obbligo dichiarativo. Le disposizioni che regolavano l'ICI stabilivano già misure per ridurre il rischio di abusi, ricorrendo tra l'altro all'imposizione di sanzioni e prevedendo controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà. La Commissione ritiene che le verifiche e i controlli necessari per eseguire il recupero degli aiuti illegali non differiscono in misura sostanziale da quelli che avrebbero dovuto essere effettuati per verificare se i contribuenti soddisfacevano le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'ICI. Potrebbero essere utilizzate altre modalità (ad esempio, le dichiarazioni IMU) insieme alle dichiarazioni sostitutive di notorietà per individuare almeno alcuni beneficiari potenziali, riducendo così ulteriormente il rischio di abusi.
(96)
La Commissione ritiene che il fatto che alcuni contribuenti possano cercare di fornire informazioni scorrette nelle loro dichiarazioni sostitutive di notorietà non implica avallare un recupero parziale ex ante che porterebbe a una situazione di iniquità e disparità di trattamento. Secondo la giurisprudenza costante, si ha discriminazione i) quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differente o ii) quando situazioni differenti sono trattate in maniera identica
(
29
)
. Un beneficiario che renda dichiarazioni non veritiere o un beneficiario che non è in grado di reperire le informazioni da dichiarare non si trova nella stessa situazione di un beneficiario che può fornire le informazioni richieste ed è disposto a farlo. Inoltre il beneficiario che rende una dichiarazione non veritiera può incorrere, a seguito di ulteriori verifiche e controlli ex post che rilevino l'inesattezza delle dichiarazioni, in sanzioni aggiuntive rispetto al rimborso degli aiuti illegali ricevuti.
(97)
Inoltre, la Commissione osserva che la Corte di giustizia ha ammesso, nella sua sentenza, la possibilità di un recupero parziale affermando che il recupero può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare solo se «
non esistono modalità alternative che consentano un recupero, anche solo parziale, degli aiuti illegali
»
(
30
)
. Infine la finalità del recupero degli aiuti illegali è quella di ripristinare la parità di condizioni tra i concorrenti. Omettendo di ordinare il recupero nei casi in cui sarebbe stato possibile, anche se parzialmente, si manterrebbe una situazione in cui alcune imprese sono state indebitamente favorite rispetto ai loro concorrenti, determinando quindi una maggiore discriminazione.
7.1.11.
Combinazione di modalità di recupero
(98)
Le autorità italiane ritengono che nessuna delle modalità e nemmeno una loro combinazione potrebbe portare a un recupero dell'aiuto. Esse ritengono che le informazioni disponibili non possano essere utilizzate per individuare con certezza i beneficiari dell'aiuto e che, anche nel caso in cui si riuscisse a reperire informazioni certe, si tratterebbe solo di un risultato fortuito.
(99)
La Commissione riconosce che esistono difficoltà per quanto concerne il recupero dell’aiuto illegale. Tuttavia le difficoltà addotte dalle autorità italiane non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità assoluta di recuperare l'aiuto, almeno in parte. Le argomentazioni addotte dalle autorità italiane non escludono del tutto la possibilità di ottenere un recupero almeno parziale, ad esempio utilizzando le informazioni provenienti dalle dichiarazioni IMU e/o richiedendo dichiarazioni sostitutive di notorietà ai potenziali beneficiari. Altre modalità potrebbero essere disponibili per integrare o verificare le informazioni raccolte mediante i metodi di recupero di cui sopra (ad esempio i controlli in loco).
(100)
La Commissione ritiene inoltre che l'esecuzione di un recupero parziale, nel caso in cui non fosse possibile un recupero completo, non determini una situazione di disparità di trattamento.
(101)
Infine la Commissione ritiene che il recupero, pur presentando alcune difficoltà e richiedendo probabilmente una combinazione di modalità di recupero, non sia sproporzionato. Come spiegato dalla Corte nella sentenza del 29 aprile 2004 nella causa C-372/97, il recupero è la logica conseguenza dell'accertamento che una misura costituisce un aiuto illegale
(
31
)
. La Commissione quindi non travalica le proprie funzioni ordinando il recupero degli aiuti illegali, salvo circostanze eccezionali. A questo proposito, la Corte ha stabilito che le difficoltà interne di uno Stato membro non costituiscono circostanze eccezionali che renderebbero sproporzionato il recupero
(
32
)
. La Commissione ritiene pertanto che le difficoltà interne sollevate dalle autorità italiane non rendano sproporzionato il recupero nella fattispecie.
7.2.
Legittimo affidamento
(102)
Per le ragioni già indicate nella decisione finale [cfr. i considerando da (183) a (190) della decisione finale], l'Italia e le 78 parti interessate non hanno ricevuto alcuna garanzia da parte di una istituzione dell'Unione che giustificasse il legittimo affidamento quanto alla legittimità dell'aiuto.
(103)
Neppure la conclusione della decisione finale secondo cui il recupero era assolutamente impossibile [cfr. i considerando da (191) a (200) della decisione finale] potrebbe giustificare il legittimo affidamento quanto al fatto che l'aiuto non sarebbe stato recuperato. In effetti, poco dopo la decisione finale, agli organi giurisdizionali dell'Unione è stato proposto ricorso di annullamento contro la decisione di impossibilità assoluta di recupero
(
33
)
, parzialmente annullata dalla sentenza.
7.3.
Ambito di applicazione del recupero
(104)
Secondo la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione, l'obbligo di uno Stato membro di abolire un aiuto incompatibile con il mercato interno è inteso a ristabilire lo status quo ante
(
34
)
. Tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha restituito le somme concesse a titolo di aiuto illegale (compresi gli interessi di recupero), perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata
(
35
)
.
(105)
Poiché l'esenzione dall'ICI è stata attuata in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e deve essere considerata un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione del mercato interno antecedente alla sua concessione. Il recupero riguarda il periodo compreso tra la data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario e il recupero effettivo. All'importo da recuperare si aggiungono gli interessi maturati fino alla data del recupero effettivo.
(106)
Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta a individuare tutti i beneficiari di un regime di aiuti e a verificare le situazioni individuali di ciascuno di essi nel suo ordine di recupero
(
36
)
. Inoltre, le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione che consenta di stilare un elenco dei beneficiari presso i quali deve essere recuperato l'aiuto. L'individuazione dei beneficiari dell'aiuto deve quindi avvenire durante la realizzazione del recupero.
(107)
L'ambito di applicazione della misura era già stato stabilito nella decisione finale. L'importo dell'aiuto da recuperare corrisponde all'importo dell'esenzione fiscale di cui hanno goduto i beneficiari, ossia all'importo dell'ICI che gli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, nella misura in cui tali attività erano di natura economica, sarebbero stati tenuti a pagare in assenza della misura.
(108)
Poiché la Commissione ha valutato un regime di aiuti [cfr. i considerando (107) e (129) della decisione finale], le autorità italiane sono tenute a individuare i beneficiari e ad esaminare in ogni singolo caso se i vantaggi individuali concessi mediante l'esenzione dall'ICI costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare le autorità italiane dovrebbero esaminare se gli aiuti individuali abbiano riguardato attività economiche, siano in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri o soddisfino tutte le condizioni per rientrare nei regolamenti «de minimis» applicabili [cfr. i considerando da (68) a (72)], in un regime di aiuti autorizzato o in un regolamento di esenzione.
8.
CONCLUSIONI
(109)
L'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno, come stabilito nella decisione finale.
(110)
La Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano dimostrato l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l'esenzione dall'ICI. In tali circostanze, il recupero è la normale conseguenza dell'accertamento di un aiuto di Stato illegale nella decisione finale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.
Articolo 2
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio
(
37
)
o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio
(
38
)
, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
Articolo 3
L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.
Articolo 4
1. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
2. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Articolo 5
1. Il recupero dell'aiuto concesso ai sensi del regime di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 6
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 7
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
La Commissione può pubblicare l'identità dei beneficiari dell'aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2023
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(
1
)
GU C 348 del 21.12.2010, pag. 17
.
(
2
)
Legge 24 marzo 2012, n. 27, integrata da un regolamento attuativo adottato il 19 novembre 2012.
(
3
)
Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (
GU L 166 del 18.6.2013, pag. 24
).
(
4
)
Sentenza del 15 settembre 2016,
Pietro Ferracci/Commissione europea
, T-219/13, EU:T:2016:485. Sentenza del 15 settembre 2016,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione europea
, T-220/13, EU:T:2016:484.
(
5
)
Sentenza del 6 novembre 2018,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione europea, Commissione europea/Scuola Elementare Maria Montessori Srl e Commissione europea/Pietro Ferracci
, da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873.
(
6
)
Cfr. sentenza del 15 settembre 2016,
Pietro Ferracci/Commissione europea
, T-219/13, EU:T:2016:485, punti 107-112, e sentenza del 15 settembre 2016,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione europea
, T-220/13, EU:T:2016:484, punti 104-109.
(
7
)
Convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
(
8
)
Convertito dalla legge venerdì 4 agosto 2006, n. 248.
(
9
)
Cfr. nota 1.
(
10
)
L'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardava tra l'altro gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali o regionali e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, i fabbricati con destinazione specifica (ad esempio, stazioni, ponti, cimiteri); i fabbricati con destinazione ad usi culturali (ad esempio, musei, archivi, biblioteche antiche) e i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto.
(
11
)
Le autorità italiane ritengono che la situazione sia simile a quella cui si fa riferimento nella sentenza del 13 novembre 2008,
Commissione/Francia
, C-214/07, EU:C:2008:619, punti 13 e 22.
(
12
)
Le dichiarazioni IMU differiscono inoltre dalle dichiarazioni ICI per altri aspetti, in quanto permettono di individuare le porzioni degli immobili utilizzate per attività commerciali e non commerciali.
(
13
)
Le autorità italiane spiegano che l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che i soggetti passivi presentino la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
(
14
)
Decisione della Commissione, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura), considerando (160).
(
15
)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9
).
(
16
)
Le autorità italiane spiegano che la dichiarazione sostitutiva di certificazione è uno strumento di semplificazione disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione, i cittadini dichiarano, sotto la propria responsabilità, fatti e qualità che possono essere documentati e certificati dalle autorità pubbliche, introducendo una presunzione. Qualora le condizioni imposte dalla legge siano soddisfatte, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità di un certificato rilasciato dall'autorità competente.
(
17
)
Sentenza del 6 novembre 2018,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione europea
,
Commissione europea/Scuola Elementare Maria Montessori Srl
e
Commissione europea/Pietro Ferracci
, da C-622/16 P a C-624/16 P, punto 76.
(
18
)
Ibidem, punto 77.
(
19
)
Ibidem, punti 78 e 79.
(
20
)
Ibidem, punto 82.
(
21
)
Ibidem, punto 92.
(
22
)
Ibidem, punto 92.
(
23
)
Sentenza del 9 giugno 2011,
Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione europea e altri
, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63.
(
24
)
Cfr. in tal senso ibidem, punto 115.
(
25
)
Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (
GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30
). Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (
GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5
). Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (
GU L 313 del 10.12.2018, pag. 2
).
(
26
)
Decisione della Commissione C(2015) 5549 final, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura), considerando (160).
(
27
)
Cfr. i considerando (148), (149) e (150) della decisione C(2015) 5549 final.
(
28
)
Cfr. in tal senso la sentenza del 27 giugno 2017,
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe
, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 41.
(
29
)
Cfr. ad esempio la sentenza dell'11 dicembre 2014,
Austria/Commissione
, T-251/11, EU:T:2014:1060, punto 124, la sentenza del 3 marzo 2016,
Spagna/Commissione
, C-26/15 P, EU:C:2016:132, punto 63 e sentenza del 13 dicembre 1984,
Sermide SpA
/
Cassa Conguaglio Zucchero,
C-106/83, EU:C:1984:394, punto 28.
(
30
)
Sentenza del 6 novembre 2018,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Commissione europea, Commissione europea/Scuola Elementare Maria Montessori Srl e Commissione europea/Pietro Ferracci
, da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018: 873, punto 92.
(
31
)
Sentenza del 29 aprile 2004,
Italia/Belgio
, C-372/97, EU:C:2004:234, punto 103.
(
32
)
Ibidem, punto 105.
(
33
)
Cfr. in tal senso la sentenza del 12 febbraio 2008,
CELF et Ministre de la Culture et de la Communication
, C-199/06, ECLI:EU:C:2008:79, punto 68.
(
34
)
Sentenza del 21 marzo 1990,
Belgio/Commissione
, C-142/87, EU:C:1990:125, punto 66.
(
35
)
Sentenza del 17 giugno 1999,
Belgio/Commissione
, C-75/97, EU:C:1999:311, punti 64 e 65.
(
36
)
Sentenza del 7 marzo 2002,
Italia/Commissione
, C-310/99, EU:C:2002:143, punto 91; sentenza del 13 febbraio 2014,
Mediaset
, C-69/13, EU:C:2014:71, punto 22.
(
37
)
Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1
).
(
38
)
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (
GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2103/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2103/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il recupero degli aiuti di Stato illegali è disciplinato dal regolamento (UE) 2015/1589 e richiede l'identificazione dei beneficiari e della quantificazione dell'aiuto ricevuto. Commercialisti e consulenti fiscali devono comprendere la distinzione tra attività economiche e non economiche, l'applicazione dei regolamenti de minimis, e le modalità di accertamento tributario secondo il diritto italiano. La decisione tocca anche questioni di prescrizione fiscale, legittimo affidamento, certezza del diritto e diritti fondamentali dei contribuenti nel contesto della normativa UE sugli aiuti di Stato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.