Interpello AdE In vigore Procedimenti

Interpello AdE 13/2024

Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di cessazione – art. 21, co. 1, lett. b–ter), del d.lgs. n. 13 del 2024 – non sussistenza

Pubblicato: 02/04/2026 In vigore dal: 02/04/2026 Documento ufficiale

L'acquisto di un'azienda da parte di un imprenditore individuale in regime di concordato preventivo biennale comporta la cessazione del concordato stesso?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs. 13/2024 prevede cause di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB) per operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti, ma questa norma si applica esclusivamente a società ed enti, non agli imprenditori individuali. Nel caso sottoposto, un agente di commercio che aderisce al CPB per il biennio 2025-2026 intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione dati, operazione che rappresenterebbe un'internalizzazione di servizi precedentemente affidati in outsourcing. L'Amministrazione finanziaria conclude che, poiché la norma sulla cessazione del concordato non si estende esplicitamente agli imprenditori individuali, l'acquisto dell'azienda non configura una causa di cessazione del CPB per questa categoria di contribuenti. Tuttavia, il parere rimane circoscritto alla sola causa di cessazione indicata e non esclude che altre condizioni previste dall'articolo 21 possano comunque verificarsi, restando fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tutte le altre ipotesi di decadenza dal concordato.

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Riferimento normativo

Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di cessazione – art. 21, co. 1, lett. b–ter), del d.lgs. n. 13 del 2024 – non sussistenza

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 103/2026 OGGETTO: Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di cessazione – art. 21, co. 1, lett. b–ter), del d.lgs. n. 13 del 2024 – non sussistenza Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Sig. Tizio (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 in ordine all'interpretazione e applicazione delle cause di cessazione/decadenza dal concordato preventivo biennale (di seguito, ''CPB'') di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nella fattispecie qui di seguito descritta. L'Istante riferisce di svolgere l'attività di intermediario di commercio di mobili, nelle regioni XXX e XXX (codice Ateco 461501) e di aver aderito al CPB per il biennio 2025­2026, concordando un reddito rispettivamente pari a euro XXX ed euro XXX [...]. Pagina 2 di 5 L'Istante dichiara che acquisterà, entro il mese di febbraio 2026, l'azienda della società Alfa (c.f. e p.iva XXX) che svolge l'attività di elaborazione elettronica dati (codice ATECO 702009) e che ha prodotto nel 2024 ricavi pari a euro XXX di cui euro XXX [...] attribuibili all'Istante stesso. Inoltre, rappresenta che il prezzo della cessione è stabilito in euro XXX di cui euro XXX per avviamento ed euro XXX per beni strumentali. L'Istante ritiene che ''[l]'acquisto non comporterà un aumento di fatturato, poiché nasce con l'intento di internalizzare il servizio di gestione degli ordini cliente, ora svolto in outsourcing mediante contratto di appalto di servizi con la stessa sas. Il sottoscritto continuerà a svolgere esclusivamente l'attività di intermediario di commercio (senza intraprendere neanche in via residuale l'attività di elaborazione dati della sas) [...]'' (così a pagina 1 dell'istanza), e precisa che ''i programmi grafici e il programma gestionale utilizzati dalla XXX sono già di proprietà del sottoscritto, mentre verranno trasferiti i due dipendenti che con la loro esperienza e professionalità acquisita nel tempo rappresentano il valore aggiunto dell'azienda ceduta. La XXX, una volta ceduta l'azienda, andrà in liquidazione per cessare poi a breve la propria attività''. Rappresenta, inoltre, che la motivazione dell'acquisto dell'azienda si rinviene principalmente nella maggiore autonomia, nonché efficienza dell'intera attività informatico­amministrativa con il pieno controllo dell'intero ciclo produttivo. Posto ciò, l'Istante chiede se la descritta operazione comporta la cessazione del concordato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b­ter), del d.lgs. 13 del 2024. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 3 di 5 L'Istante rappresenta che l'acquisto dell'azienda in oggetto non causerà la cessazione del CPB, precisando che la FAQ (frequently asked questions) dell'Amministrazione finanziaria n. 2 del 25 settembre 2025, ribadisce tale principio. L'Istante sottolinea che, nel caso in esame, l'acquisto dell'azienda non configurerebbe un'operazione straordinaria, in quanto rappresenterebbe una normale operazione di gestione, giustificata dall'esigenza di garantire ai clienti un servizio ''più puntuale e più tempestivo''. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza delle altre cause di esclusione, di cessazione o di decadenza dal CPB (eccezion fatta per quella specificamente oggetto del quesito posto), sulle quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Il caso in esame interessa un contribuente che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e, in particolare, il quesito sollevato verte sostanzialmente a verificare se l'operazione di acquisto dell'azienda descritta nell'istanza possa essere ricondotta a una delle ipotesi di cessazione disciplinate dall'articolo 21 del d.lgs. n. 13 del 2024 e, in particolare, quella di cui alla lettera b­ter) del comma 1 del citato articolo, come modificata dall'articolo 7­quinquies, comma 1, lettera b), del decreto­legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 (e, da ultimo, oggetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81). Pagina 4 di 5 Al riguardo, va ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: [...] b­ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato [...]''. Ciò posto, la fattispecie rappresentata nell'istanza in esame riguarda un agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026, il quale intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati. Si osserva che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera b­ter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell'imprenditore (individuale) o al ''soggetto giuridico'' che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate). Resta inteso che la presente risposta riguarda la causa di cessazione di cui alla citata lettera b­ter) in relazione alla fattispecie rappresentata dall'Istante per biennio di vigenza 2025­2026, e non implica alcuna valutazione in merito all'adesione del CPB per i successivi anni in caso di suo rinnovo da parte dell'Istante, in relazione al quale Pagina 5 di 5 rimangono ferme le indicazioni fornite nelle circolari n. 18/E del 17 settembre 2024 e n. 9/E del 24 giugno 2025. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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Il concordato preventivo biennale (CPB) è disciplinato dal d.lgs. 13/2024 e rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale per imprenditori individuali e società; le cause di cessazione previste dall'articolo 21 riguardano operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, ma trovano applicazione limitata alle sole società ed enti, escludendo gli imprenditori individuali. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra le diverse categorie di contribuenti (società di persone, società di capitali, imprenditori individuali) per verificare correttamente l'applicabilità delle norme sulla decadenza dal concordato e pianificare adeguatamente le operazioni straordinarie.

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