Interventi di cui all'articolo 16–bis del TUIR su un immobile situato in Italia di proprietà di un soggetto non residente. Rispetto della condizione di abitazione principale e misura della detrazione. Articolo 1, comma 55, lett. b), n. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Un cittadino italiano residente all'estero può beneficiare della detrazione al 50% per interventi di ristrutturazione su un immobile in Italia se non lo utilizza come abitazione principale?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del TUIR) spetta in misura diversa a seconda che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Per il 2025, chi possiede un'unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale può beneficiare della detrazione al 50%, mentre per gli altri immobili la detrazione scende al 36%. La nozione di "abitazione principale" richiede che il proprietario o i suoi familiari vi dimorino abitualmente, secondo la definizione dell'articolo 10, comma 3-bis del TUIR. Cruciale è che la residenza fiscale all'estero esclude automaticamente che un immobile italiano possa essere considerato dimora abituale del contribuente, anche se utilizzato occasionalmente durante soggiorni in Italia per vacanze o adempimenti amministrativi. Nel caso specifico dell'interpello, il cittadino italiano residente in Svizzera non può qualificare l'immobile italiano come abitazione principale, pertanto le spese sostenute nel 2025 beneficiano della detrazione al 36% anziché al 50%, indipendentemente dalla sua "particolare condizione lavorativa e fiscale".
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Riferimento normativo
Interventi di cui all'articolo 16–bis del TUIR su un immobile situato in Italia di proprietà di un soggetto non residente. Rispetto della condizione di abitazione principale e misura della detrazione. Articolo 1, comma 55, lett. b), n. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 273/2025
OGGETTO: Interventi di cui all'articolo 16–bis del TUIR su un immobile situato in
Italia di proprietà di un soggetto non residente. Rispetto della condizione
di abitazione principale e misura della detrazione. Articolo 1, comma 55,
lett. b), n. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante rappresenta di:
essere un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera (presso un
immobile che detiene in regime di locazione) e regolarmente iscritto all'AIRE;
aver «eseguito e completato nell'anno 2025 lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un immobile di
proprietà», situato in Italia, che utilizza «nei periodi di soggiorno in Italia per motivi
personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali».Alla luce delle modifiche
apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) all'articolo
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16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, l'Istante chiede se, in relazione
alle spese sostenute per la realizzazione dei predetti interventi, trovi applicazione la
detrazione IRPEF nella misura del 36 per cento o del 50 per cento in considerazione
della sua «particolare condizione lavorativa e fiscale».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 16bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ripartita in 10 quote annuali
di pari importo, delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio ivi elencati realizzati su parti comuni di edifici residenziali
e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative
pertinenze.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare.
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha modificato
il comma 3ter dell'articolo 16bis del TUIR (introdotto dall'articolo 9bis, comma 8, del
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decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
2024, n. 67), anticipando la riduzione al 30 per cento dell'aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (e fino al 31 dicembre 2033).
La medesima legge di bilancio 2025 ha, inoltre, previsto sostituendo
integralmente il comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 che
«Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del
citato articolo 16bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese
per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie
uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al
36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute
negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di
cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento
delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni
2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale.»
Con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni
operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella citata legge di bilancio 2025.
In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al citato articolo 16, comma
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1, del decreto legge n. 63 del 2013, nella predetta circolare viene affermato che «la
maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:
il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà
e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare
(usufrutto, uso, abitazione);
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.»
Con riferimento a tale ultimo requisito, nella citata circolare n. 8/E del 2025
viene precisato che «in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del
2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione
del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale
si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà
o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto
della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
Coerentemente, ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata,
rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un
familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che, nell'ipotesi in
cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno
adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio
familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale
del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a
dimora abituale di un familiare. La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui
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gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del
vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche
se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. Si ritiene, inoltre, che, qualora
l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la
maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che
il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. [...]
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di
detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, [...]
se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non
è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare
dell'aliquota maggiorata€€.Con la risoluzione n. 136/E dell'8 aprile 2008, infine, è stato
precisato che la residenza all'estero «esclude [...] che l'immobile posseduto in Italia possa
essere considerato dimora abituale».
Ciò posto, nel caso di specie, considerato che l'Istante dichiara di essere
fiscalmente residente in Svizzera, l'immobile posseduto in Italia non può considerarsi
adibito ad «abitazione principale» nel senso sopra precisato.
Per tale motivo, l'Istante non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della
detrazione prevista dall'articolo 16bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per
cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento
(non oggetto di valutazione in questa sede), nella misura del 36 per cento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
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loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, quindi, impregiudicato ogni
potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia secondo l'articolo 16-bis del TUIR dipende dalla qualificazione dell'immobile come abitazione principale, concetto definito dall'articolo 10, comma 3-bis, che richiede la dimora abituale del proprietario o dei familiari. Per i contribuenti con residenza fiscale all'estero, la normativa esclude automaticamente questa qualificazione, applicando aliquote di detrazione ridotte rispetto ai residenti in Italia. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la residenza fiscale e la destinazione effettiva dell'immobile per determinare correttamente l'aliquota di detrazione IRPEF applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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