Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale
L'imposta sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario si applica anche alle prestazioni ALPI convenzionali rese presso altri enti del SSN?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'imposta sostitutiva del 15% prevista dall'articolo 7 del decreto legge 73/2024 si applica esclusivamente alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 e all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, richieste dalle aziende sanitarie ai propri dipendenti per ridurre le liste di attesa e fronteggiare carenze di organico. La norma non estende l'agevolazione fiscale alle "prestazioni sanitarie ALPI convenzionali" rese in virtù di convenzioni tra diversi enti del SSN, anche quando finalizzate agli stessi obiettivi. La differenza sostanziale risiede nel fatto che le prestazioni aggiuntive sono erogate esclusivamente in favore del proprio ente datore di lavoro, mentre le prestazioni ALPI convenzionali possono essere rese presso altri enti pubblici sanitari sulla base di accordi tra enti. Inoltre, il compenso per le prestazioni aggiuntive è predeterminato dalla legge e dal CCNL, mentre quello delle prestazioni ALPI convenzionali è determinato secondo tariffe che includono componenti aggiuntive (perequazione, 5% Balduzzi, oneri sociali, IRAP, margine aziendale).
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Riferimento normativo
Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 187/2025
OGGETTO: Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva
nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento
delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale
sanitario non dirigenziale
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Azienda ospedaliera universitaria istante (di seguito ''Istante'' o ''Azienda
ospedaliera universitaria'') riferisce di applicare al proprio personale dirigente medico
e sanitario il CCNL Area Sanità 20192021, sottoscritto il 23 gennaio 2024, nonché al
proprio personale di qualifica non dirigenziale il CCNL Comparto Sanità 20192021,
sottoscritto il 2 novembre 2022.
L'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, rappresenta di essere tenuto ad
applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73,
a norma del quale «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di
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cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità
triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma
218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, siano soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
pari al 15 per cento.
I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto Sanità triennio 20192021, rideterminati ai sensi dell'articolo
1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, siano soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali pari al 15 per cento». Al riguardo, l'Istante evidenzia che l'articolo 89,
comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021, espressamente richiamato dall'articolo
7 del decreto legge n. 73 del 2024, fa esplicito rinvio al comma 1, lettera d) del
medesimo articolo 89, a norma del quale «L'esercizio dell'attività libero professionale
avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: [...]
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi
(utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire
la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipes dei servizi interessati».
Alla luce delle citate norme, l'Azienda ospedaliera universitaria chiede di
chiarire se l'imposta sostitutiva in commento si applichi al solo istituto delle prestazioni
aggiuntive, cui testualmente rinvia l'articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, ovvero
anche alle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali» previste dall'articolo 89, comma 1,
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lettera d), del CCNL Area Sanità triennio 20192021, «nell'ipotesi in cui le stesse siano
finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e/o a fare fronte a carenze di organico».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legge n.
73 del 2024 si applichi anche alle «prestazioni sanitarie ALPI convenzionali», di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera d), del CCNL Area Sanità 20192021, ove le stesse
siano rese dal personale medico, dirigenziale e non, tanto per l'abbattimento delle liste
di attesa quanto per far fronte a temporanee carenze di organico, «indipendentemente
dalla circostanza che l'Ente del SSN beneficiario non sia il proprio Ente datore di lavoro
ovvero che la misura del compenso diverga rispetto a quella delle prestazioni aggiuntive
in senso stretto».
In particolare, l'imposta sostitutiva «troverebbe applicazione al solo compenso
dovuto al personale dirigente e del comparto, restando immutate tutte le restanti
componenti della tariffa ALPI (tra cui, si rammentano: cd. Perequazione, 5% Balduzzi,
oneri sociali a carico azienda, IRAP a carico azienda ed eventuale margine aziendale
necessario all'integrale copertura dei costi)».
A sostegno di quanto affermato, l'Istante evidenzia che le prestazioni aggiuntive
espressamente richiamate dall'articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 non sono
l'unico istituto giuridico cui Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono
al fine di ridurre le liste d'attesa e per fronteggiare carenze di organico, in quanto,
«come esplicitamente consentito dall'art. 89, c.1, CCNL Area Sanità 20192021 [...]
è ben possibile che una Azienda del SSN si rivolga ad altro Ente del SSN, perché
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consenta la partecipazione dei dipendenti di quest'ultimo Ente allo svolgimento di
attività professionali a pagamento ''anche al fine di consentire l'abbattimento delle liste
di attesa'' dell'Azienda del SSN richiedente il convenzionamento».
Tra le principali differenze fra l'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area sanità 20192021 e le prestazioni sanitarie
ALPI di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 89, l'Azienda ospedaliera
universitaria evidenzia che le prime vengono erogate dal dipendente esclusivamente
in favore del proprio Ente datore di lavoro, mentre le prestazioni ALPI convenzionali
possono essere rese dal personale anche in favore di altro Ente del SSN, sulla base di
convenzione tra due Enti pubblici. Inoltre, «il compenso per le prestazioni aggiuntive,
oggetto dell'art.7, d.l. 73/2024, è determinato dalla legge/CCNL (art. 89, c. 3, CCNL
Area Sanità 20192021 e art. 1, c. 218, l. 213/2023), mentre il compenso per le
prestazioni ALPI convenzionali, ex art. 89, c.1, lett. d), CCNL Area Sanità 20192021,
non è predeterminato con esattezza dalla norma». Nello specifico, l'Istante afferma
che il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 «prevede la determinazione delle
tariffe ALPI sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l'equipe, il
personale di supporto, i costi proquota per l'ammortamento e la manutenzione delle
apparecchiature nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti
sostenuti dalle aziende». In particolare, tra le voci che concorrono alla determinazione
della tariffa ALPI, oltre al compenso del professionista, rientrano la «perequazione», il
«cd. 5% ''Balduzzi''», l'incentivazione al personale di supporto, gli oneri sociali a carico
dell'Azienda, l'Irap a carico dell'Azienda e l'«eventuale ''margine aziendale'', necessario
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all'integrale copertura dei costi legati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dedotte
in convenzione».
L'Istante ritiene, inoltre, che una complessiva valutazione della finalità perseguita
dal legislatore con l'introduzione dell'imposta sostitutiva in commento deponga a
favore della volontà di incentivare il personale sanitario del SSN alla riduzione delle
liste di attesa e a fronteggiare le temporanee carenze di organico, indipendentemente
dall'istituto giuridico utilizzato. Difatti, lo stesso articolo 89, comma 2, del CCNL Area
Sanità «riconduce le prestazioni aggiuntive ivi disciplinate, al più ampio regime delle
prestazioni sanitarie ALPI convenzioni, previste dal precedente comma 1, lett. d)»;
Da ultimo, il ricorso alle prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 27, comma 8,
del CCNL Area Sanità non giustifica il venir meno dei limiti di legge in materia di orario
di lavoro e riposo per il recupero psicofisico. Dunque, in talune circostanze, «il solo
ricorso a prestazioni aggiuntive, chieste al proprio personale dipendente, potrebbe non
garantire all'Ente del SSN l'effettiva riduzione delle proprie liste di attesa né l'efficace
superamento di carenze di organico non altrimenti eliminabili nel breve periodo, ove
l'Ente stesso non potesse, in tali casi, fare ricorso allo strumento convenzionale previsto
dall'art. 89, c.1, lett. d), CCNL Area Sanità 20192021».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 19 luglio
2024, n. 107 (di seguito ''decreto''), prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle
prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi
indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.
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Con riferimento ai compensi dei dirigenti sanitari, il comma 1 della citata
disposizione prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi
dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche
di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali pari al 15 per cento».
L' articolo 89 del CCNL Area Sanità 20192021 disciplina le ''Tipologie di attività
libero professionale intramuraria''. Nello specifico, la lettera d) del comma 1 prevede
lo svolgimento della suddetta attività, fuori dall'impegno di servizio, nella forma di
«partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi
(utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire
la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipes dei servizi interessati».
Ai sensi del successivo comma 2, espressamente richiamato dall'articolo 7,
comma 1, del decreto, «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera
d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro
dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività
istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
ridurre le liste di attesa;
acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed
impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei
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requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti
vacanti;
in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e
regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale)».
In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del CCNL Area Sanità
20192021, quando per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli
richiesti ai singoli dirigenti sia necessario un impegno aggiuntivo «l'Azienda o Ente,
sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni,
può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale
intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti, fermo restando
che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi
prestazionali negoziati».
Sul punto, con parere reso in data 19 marzo 2025 e avente ad oggetto chiarimenti
relativi all'imposta sostitutiva in commento, il Ministero della Salute ha chiarito che
«Quando è necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base di linee di
indirizzo regionali, può concordare con l'équipes interessata l'applicazione dell'istituto
delle prestazioni aggiuntive di cui al ridetto articolo 89, comma 2.
E, invero, nell'alveo delle attività libero professionali intramurarie (in forma
di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi
all'azienda o ente, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le
équipes dei servizi interessati) rientrano anche quelle richieste dalle aziende o enti
in via eccezionale e temporanea, a integrazione della ordinaria attività lavorativa ai
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propri dirigenti; prestazioni ulteriori finalizzare a ridurre le liste di attesa nonché a
colmare in via transeunte e interinale i disagi rinvenienti da carenze di organico, nelle
more dell'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti; ciò in accordo
con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia».
In sintesi, sulla base dei richiami normativi sopra citati, l'articolo 89, comma 2,
del CCNL Area Sanità 20192021 cui fa esplicito riferimento l'articolo 7, comma 1, del
decreto ricomprende nell'alveo delle attività libero professionali intramurarie, di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera d) del medesimo contratto collettivo, anche le prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 8 del CCNL Area Sanità 20192021, richieste in
via eccezionale «dalle Aziende ed Enti ai propri dirigenti» per provvedere alla riduzione
delle liste d'attesa e per far fronte alla carenza di organico.
Con riferimento al quesito posto, l'Istante ha evidenziato come le prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021 si
differenzino dalle «prestazioni sanitarie ALPI, rese in virtù del convenzionamento tra
Enti del SSN», di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 89. In particolare, tra le
principali differenze tra l'istituto delle prestazioni aggiuntive e le prestazioni sanitarie
ALPI vi sono l'Ente del Servizio sanitario nazionale beneficiario della prestazione
sanitaria e le modalità per la quantificazione del compenso spettante al personale
dipendente interessato.
Orbene, dalle richiamate differenze emerge l'impossibilità di qualificare le
«prestazioni sanitarie ALPI convenzionali» alla stregua di prestazioni aggiuntive ai sensi
dell'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 20192021, anche ove le prime siano
erogate per l'abbattimento delle liste di attesa o per far fronte alle carenze di organico.
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Come chiarito con l'interpello pubblicato il 17 dicembre 2024, n. 263 «In
generale, l'imposta sostitutiva, prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 73 del
2024, trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive
oggetto dell'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 e
dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità triennio 20192021
applicabili rispettivamente alle categorie dei dirigenti medici e del personale sanitario
del Comparto Sanità».
Tanto premesso, alla luce della prassi e della normativa sopra richiamata, si ritiene
che l'imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall'articolo 7 del decreto non possa
essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle «prestazioni sanitarie ALPI
convenzionali», diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del
CCNL Area Sanità 20192021 espressamente individuate dalla norma agevolativa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'imposta sostitutiva del 15% su prestazioni aggiuntive personale sanitario riguarda dirigenti medici e personale del comparto sanità secondo CCNL Area Sanità 2019-2021 e CCNL Comparto Sanità 2019-2021. Commercialisti e aziende sanitarie devono distinguere tra prestazioni aggiuntive (art. 89 comma 2) e prestazioni ALPI convenzionali (art. 89 comma 1 lettera d), applicando l'agevolazione solo alle prime, con esclusione di tariffe ALPI, perequazione e componenti accessorie della tariffa.
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