Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Quali sono le conseguenze fiscali e sanzionatorie per un'azienda che ha compensato crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali senza aver presentato le comunicazioni preventive e di completamento richieste?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 39/2024 ha introdotto un sistema di monitoraggio obbligatorio per i crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni strumentali e attività di ricerca e sviluppo, richiedendo alle imprese di trasmettere comunicazioni preventive e di completamento al GSE come presupposto per la fruizione in compensazione. Nel caso descritto, l'azienda ha utilizzato i crediti senza rispettare questi adempimenti amministrativi: per la quota compensata a gennaio 2025 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di commissione della violazione), è possibile sanare la violazione presentando le comunicazioni mancanti e pagando una sanzione di 250 euro; diversamente, per la quota compensata a dicembre 2024, il termine per la regolarizzazione è decorso, configurando un'ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante, con applicazione della sanzione del 25% del credito utilizzato. In entrambi i casi, l'azienda deve riversare i crediti utilizzati illegittimamente mediante modello F24 con codice tributo 6936 e pagare gli interessi legali dal giorno della violazione a quello della regolarizzazione, potendo beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal decreto legislativo 472/1997 se provvede spontaneamente alla rimozione delle violazioni.
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Riferimento normativo
Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 40/2026
OGGETTO: Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex
articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.P.A. di seguito, anche solo società o istante pone un quesito,
qui sinteticamente riportato, in merito alle modalità di regolarizzazione della propria
posizione fiscale nell'ambito della compensazione dei crediti d'imposta per investimenti
in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani
Transizione 4.0.
In particolare, l'istante ha effettuato, nel periodo compreso tra maggio e agosto
2024, investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057bis, della
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legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tali beni sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024
e sono stati interconnessi entro il 31 dicembre 2024.
I crediti d'imposta derivanti da tali investimenti sono pari complessivamente a
euro [...].
L'istante rappresenta di «aver compensato le prime due quote annuali dei crediti
di imposta [a dicembre 2024 e a gennaio 2025, ndr.]:
· «senza aver presentato le [...] comunicazioni preventive [di cui all'articolo 6
del decretolegge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2024, n. 67, ndr.];
· a vendo presentato comunicazioni di completamento [previste dal citato articolo
6, ndr.] non correttamente compilate (l'errore commesso consiste nel fatto che [...] la
Società ha selezionato l'opzione ''investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e
fino al 29 marzo 2024'' anziché l'opzione corretta ''investimenti effettuati a decorrere
dalla data del 30 marzo 2024'').».
Ciò posto, la società istante chiede chiarimenti in merito alle modalità attraverso
cui porre rimedio alla fattispecie rappresentata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In estrema sintesi, l'istante intenderebbe porre rimedio alla fattispecie in esame
«spontaneamente adottando il seguente comportamento nel 2026, [...] ed entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa al 2025:
· i n via principale [...]:
nessun riversamento delle quote dei crediti d'imposta compensati;
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presentazione delle comunicazioni preventive e (ri)presentazione delle
comunicazioni di completamento [...];
relativamente alla prima quota dei crediti d'imposta compensati, pagamento
di una sanzione pari a [...], e degli interessi [...];
relativamente alla seconda quota dei crediti di imposta compensati,
pagamento di una sanzione pari a [...] e degli interessi [...];
compensazione della terza (e ultima) quota dei crediti di imposta nel 2026
dopo aver regolarizzato la propria posizione come prospettato in via principale;
· i n via subordinata [...]:
riversamento delle quote dei crediti d'imposta compensati ([...]);
s tesso comportamento prospettato in via principale per quanto riguarda sia
la presentazione/(ri)presentazione delle comunicazioni (preventive e di completamento)
sia il pagamento delle sanzioni e degli interessi relativamente alle prime due quote dei
crediti di imposta compensati [...];
i ndicazione dei crediti riversati nel rigo RU8 del modello Redditi 2027
relativo al 2026;
compensazione dei crediti riversati e della terza (e ultima) quota dei crediti
di imposta interamente nel 2026 dopo aver regolarizzato la propria posizione come
prospettato in via subordinata.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
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così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti che esulano dalle competenze
esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello. In relazione a tali aspetti resta
impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune
sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Premesso quanto sopra, va ricordato che l'articolo 6 del decretolegge 29 marzo
2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha
introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni
strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione
4.0 e Transizione 5.0.
In particolare, il citato articolo stabilisce che, «1. Ai fini della fruizione dei
crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi
da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di
cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1
della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in
via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione
negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al
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completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica
di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al
primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente
comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre
2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo,
con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono
apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che
concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al
presente comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini
del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la
compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione
effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».
Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024
sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente
dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione
dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1,
commi da 1057bis a 1058ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta
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per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del
2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,
quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160
del 2019.».
Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:
per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il
contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli
investimenti;
per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decretolegge
n. 39 del 2024 (ossia dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare
complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1,
del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile
sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra
comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva
(cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate,
consultabile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/investimentiin
benistrumentaliimprese).
Inoltre, come precisato con le risposte ad interpello n. 260, pubblicata sul sito
internet della scrivente in data 16 dicembre 2024, e n. 69 del 7 marzo 2025, per gli
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investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decretolegge n. 39 del 2024,
«[...] le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola
siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle
stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la
realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione
(in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione
della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico
alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli
investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in
compensazione dei crediti.».
In altri termini, la presentazione nell'ordine della comunicazione preventiva
e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere
strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la
realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.
Nel caso di specie, dunque, l'istante che non ha trasmesso la comunicazione
preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a
consuntivo, sebbene trasmessa non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.
Con riferimento alle modalità attraverso cui sanare le violazioni commesse
compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, si ritiene che:
la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota
del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'articolo 13,
comma 4ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa
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all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni
preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;
diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata
con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre
2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Invero,
come previsto dall'articolo 13, comma 4bis del citato decreto, «quando il credito è
utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di
decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal
comma 4ter» si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato
in compensazione».
Si ricorda che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo
38bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, l'istante dovrà
procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di
pagamento F24, nella sezione ''Erario'', con il codice tributo ''6936'' in corrispondenza
della somma da indicare nella colonna ''importi a debito versati'' (cfr. le risoluzioni del
13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).
Infine, sempreché provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni
commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale
annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono
effettivamente rimosse l'istante potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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Per quanto in questa sede non espressamente specificato, si rinvia comunque
alle indicazioni fornite nella circolare 23 luglio 2021, n. 9/E ''Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) Risposte a quesiti'' (si veda, ad
esempio, il quesito ''5.2 Utilizzo oltre il terzo anno'').
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 39/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa sui crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (articolo 1, commi 1057-bis e seguenti, legge 178/2020) e per ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 200-202, legge 160/2019) si applica attraverso il sistema di comunicazioni telematiche al GSE disciplinato dal decreto-legge 39/2024. Commercialisti e aziende devono prestare attenzione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 471/1997 (articoli 13, comma 4-bis e 4-ter) per l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti, al recupero dei crediti indebiti secondo l'articolo 38-bis del DPR 600/1973, e alle modalità di regolarizzazione spontanea con riduzione delle sanzioni secondo il decreto legislativo 472/1997.
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