Come deve procedere un'impresa che ha già fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo e intende beneficiare del nuovo Patent Box per i medesimi costi, in particolare riguardo alla restituzione del credito già?
Spiegato da FiscoAI
Quando un'impresa ha già beneficiato del credito d'imposta ricerca e sviluppo e successivamente intende applicare il nuovo Patent Box agli stessi costi, scatta il meccanismo di "recapture" che obbliga alla restituzione del credito precedentemente fruito. Questo avviene perché il nuovo Patent Box rappresenta una sovvenzione che riduce la base di calcolo del credito R&S, quindi i costi non possono essere agevolati due volte. La restituzione del credito deve essere effettuata tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento della fruizione originaria, ma inserendo l'importo tra gli "importi a debito versati" anziché tra i crediti compensati. Il termine per il versamento è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal Patent Box (ad esempio, per i redditi 2025, entro il 30 giugno 2026).
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca e sviluppo – restituzione – modalità e termini - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 102/2026
OGGETTO: Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito
d'imposta ricerca e sviluppo – restituzione – modalità e termini
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società Alfa (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ordinario
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito
all'interpretazione del nuovo regime del patent box di cui all'articolo 6 del decretolegge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215 (di seguito, ''Nuovo Patent Box''), in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
L'Istante rappresenta di essere una PMI innovativa costituita nel 2018, impegnata
nel settore della xxx digitale attraverso la piattaforma informatica sviluppata dalla stessa
e denominata Beta, che consente di digitalizzare i processi xxx.
Pagina 2 di 11
L'Istante dichiara di aver beneficiato, in relazione alle attività di creazione della
piattaforma software, del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del
decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, per le attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi d'imposta 2018
e 2019, e del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica realizzate nei
periodi d'imposta 2020 e successivi.
In relazione alle medesime attività di creazione del software, l'Istante intende
beneficiare dell'agevolazione del Nuovo Patent Box, esercitando l'opzione nell'ambito
del modello Redditi SC 2026 relativa ai redditi 2025.
Infatti, ritiene che il software Beta rientra tra gli investimenti agevolabili ai
fini del Nuovo Patent Box in base a quanto disposto dal provvedimento del Direttore
dell'Agenzia dell'entrate del 15 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento del
24 febbraio 2023, recante le disposizioni attuative del regime del Nuovo Patent Box di
cui all'articolo 6 del d.l. n. 146 del 2021.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2.1, lettera a), del Provvedimento del 15
febbraio 2022, Beta a parere dell'Istante si qualifica quale ''software protetto da
copyright'', tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore),
essendo un software per elaboratore connotato dal requisito di originalità e quale frutto
dell'attività di creazione intellettuale del proprio autore.
Pertanto, l'Istante intende beneficiare del Nuovo Patent Box e, nello specifico,
del meccanismo premiale di cui all'articolo 6, comma 10bis, del d.l. n. 146 del 2021, il
Pagina 3 di 11
quale consente di agevolare, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione
immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, le spese sostenute in vista della
creazione dell'immateriale stesso, purché sostenute entro l'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello di ottenimento del suddetto titolo.
A tal fine, l'Istante ha provveduto a depositare la documentazione inerente al
software citato presso il Pubblico Registro Software tenuto da SIAE, al fine di ottenerne
la registrazione, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la circolare n. 5/E del 24
febbraio 2023, la quale, al paragrafo 4.3, chiarisce che ''[p]er quel che concerne le
attività di ideazione e realizzazione del software, ancorché per tale bene non sia possibile
ottenere un titolo di privativa industriale, requisito espressamente richiesto dal comma
10bis dell'articolo 6, in quanto la protezione è garantita dalla legge sul diritto d'autore
a partire dal momento della creazione dell'opera, si ritiene che tali attività possano
considerarsi rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato
registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. In riferimento al
software, dunque, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE''.
Volendo beneficiare del Nuovo Patent Box per le medesime attività, trova
applicazione il meccanismo di ''recapture'' in relazione al credito d'imposta ricerca e
sviluppo (di seguito, ''credito d'imposta R&S'') di cui all'articolo 1, comma 200, della l.
n. 160 del 2019, già fruito dall'Istante.
Al riguardo, con la circolare n. 5/E del 2023, paragrafo 4.5, il Nuovo Patent
Box è stato ricondotto nel novero ''delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti'' di cui all'articolo 1, comma 203, della l. n. 160 del 2019 ai fini della
Pagina 4 di 11
determinazione della base di calcolo del credito d'imposta R&S. Pertanto, la circolare
chiarisce che ''ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del
credito d'imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai
fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il
contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, si ritiene che, in tali ipotesi,
i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione,
debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta in
questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione
derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent
box'', introducendo, così l'obbligo di nettizzazione della base di calcolo del credito
d'imposta alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box.
Dunque, come nel caso prospettato in istanza, la citata circolare prevede l'obbligo
di restituire il credito d'imposta R&S già fruito senza l'applicazione di sanzioni e
interessi, in quanto l'impresa beneficiaria, al momento in cui ha beneficiato di detto
credito, ha rispettato le disposizioni normative applicabili ratione temporis.
Tuttavia, non essendo stato fornito alcun chiarimento specifico, l'Istante chiede
quali siano le corrette e concrete modalità di restituzione del credito d'imposta R&S (di
seguito, ''Primo quesito'').
Inoltre, l'Istante rappresenta che nel periodo d'imposta di ottenimento del titolo
di privativa industriale (i.e. quello della registrazione del software presso il Pubblico
Registro Software della SIAE), prevede di realizzare delle basi imponibili IRES e IRAP
Pagina 5 di 11
non sufficientemente capienti da accogliere, in modo integrale, le relative variazioni in
diminuzione.
Con riferimento all'IRES, in tali casi, come già chiarito dall'Agenzia delle
entrate con la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub. n. 74 del 2018, trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di
seguito, ''TUIR''), il quale consente di computare la perdita di un periodo d'imposta
in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi nei limiti e alle condizioni
previste dall'articolo 84 citato.
Applicando tali disposizioni, l'agevolazione del Nuovo Patent Box si concretizza
non già nel periodo d'imposta in cui la perdita fiscale si realizza, ma nel momento in cui
la stessa perdita, in uno dei periodi d'imposta successivi, verrà computata in diminuzione
del reddito imponibile.
Posto ciò, ai fini IRES, l'Istante chiede che impatto ha il meccanismo di
utilizzo differito dell'agevolazione del Nuovo Patent Box nei termini sopra descritti in
relazione all'obbligo di nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta R&S; in
particolare, l'Istante chiede se l'obbligo di restituzione del credito d'imposta già fruito si
concretizzi nel momento in cui la variazione in diminuzione della base imponibile IRES
è indicata in dichiarazione dei redditi oppure nel momento in cui si concretizza l'utilizzo
vero e proprio (di seguito ''Secondo quesito'').
Da ultimo, ai fini IRAP, l'Istante chiede se la regola della nettizzazione della
base di calcolo del credito d'imposta R&S debba riguardare anche la componente di
agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base
Pagina 6 di 11
imponibile IRAP in concreto non fruibile oppure se la non applicabilità del meccanismo
di carry forward esclude la rilevanza del cumulo tra le due agevolazioni e consente di
salvare l'integrità del credito d'imposta R&S già fruito (di seguito, ''Terzo quesito'').
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riguardo al Primo quesito (attinente alle corrette modalità di restituzione
del credito d'imposta R&S), l'Istante ritiene che, in assenza di una previsione normativa
espressa e/o di un chiarimento di prassi, debba procedere mediante modello F24
utilizzando il medesimo codice tributo e il medesimo anno di riferimento utilizzati in
sede di fruizione in compensazione, salva l'indicazione dell'importo tra gli ''importi a
debito versati'' anziché tra gli ''importi a credito compensati''.
Relativamente al Secondo quesito (inerente all'impatto del meccanismo di
utilizzo differito dell'agevolazione del Nuovo Patent Box sull'obbligo di nettizzazione
della base di calcolo del credito d'imposta R&S), per il caso in cui la base imponibile
IRES non sia sufficientemente capiente da accogliere integralmente la variazione in
diminuzione derivante dall'applicazione dell'agevolazione in esame, l'Istante afferma
di dover adottare un approccio sostanzialistico, che tenga conto del momento in cui
effettivamente vi sarà la fruizione del Nuovo Patent Box.
Adottando questo approccio, secondo l'Istante, il beneficio derivante dal Nuovo
Patent Box non si ha nel momento in cui la variazione in diminuzione determina la
perdita fiscale riportabile, ma nel periodo d'imposta in cui tale perdita fiscale viene
computata in diminuzione del relativo reddito imponibile.
Pagina 7 di 11
Dunque, a parere dell'Istante, l'obbligo di nettizzazione, e il conseguente
obbligo di restituzione delle eccedenze, non sorge nel momento in cui è presentata la
dichiarazione dei redditi che espone i valori reddituali negativi derivanti dalla variazione
in diminuzione per il Nuovo Patent Box, ma nelle dichiarazioni dei redditi, relativi
ai periodi d'imposta successivi, in cui la perdita fiscale, determinata dall'applicazione
dell'agevolazione in commento, trova capienza nella base imponibile IRES e viene,
conseguentemente, computata in diminuzione del reddito imponibile.
Infine, l'Istante sostiene che il medesimo approccio sostanzialistico deve valere
anche ai fini IRAP. Invero, in relazione al Terzo quesito, evidenzia che non è ammessa
la possibilità di determinare un valore della produzione netta negativo da portare avanti
negli esercizi successivi a scomputo di eventuali futuri valori positivi.
Non essendo ammesso il meccanismo di carry forward della quota
di agevolazione non immediatamente fruibile, se la base imponibile IRAP non
è sufficientemente capiente da accogliere la variazione in diminuzione derivante
dall'applicazione del Nuovo Patent Box, l'agevolazione non può essere in alcun modo
fruita.
Pertanto, non sorgerà alcun corrispondente obbligo di nettizzazione della base
di calcolo del credito d'imposta R&S, dato che non si è realizzato un cumulo tra le due
agevolazioni.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone
alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per la
Pagina 8 di 11
fruizione dell'agevolazione del Nuovo Patent Box o del cd. meccanismo premiale e
della relativa quantificazione né comporta l'implicito riconoscimento della spettanza
del credito d'imposta R&S. Su tali aspetti rimane fermo ogni potere di controllo
dell'Amministrazione finanziaria.
L'articolo 6 del d.l. n. 146 del 2021 ha introdotto il regime agevolativo del Nuovo
Patent Box, prevedendo la possibilità di applicare una maggiorazione del 110 per cento
a specifici costi agevolabili sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa per attività
di ricerca e sviluppo, di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 6.
Le disposizioni attuative della normativa sono state adottate con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.
In particolare, per quanto qui di interesse, tra i beni immateriali rientranti nel
Nuovo Patent Box vi sono anche i software protetti da copyright, ossia, come chiarito
con la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, ''i programmi per elaboratore, in qualunque
forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso''.
Inoltre, l'articolo 6 del d.l. n. 146 del 2021 ha previsto, al comma 10bis, che
nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili abbia ottenuto un
''titolo di privativa industriale'', la maggiorazione del 110 per cento può essere applicata
alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla
Pagina 9 di 11
creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre
l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.
Per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione di software, come
nel caso di specie, la stessa circolare n. 5/E del 2023 ha chiarito che ''ancorché per tale
bene non sia possibile ottenere un titolo di privativa industriale, requisito espressamente
richiesto dal comma 10bis dell'articolo 6, in quanto la protezione è garantita dalla
legge sul diritto d'autore a partire dal momento della creazione dell'opera, si ritiene che
tali attività possano considerarsi rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in
cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.
In riferimento al software, dunque, si potrà beneficiare del meccanismo premiale
a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la
SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione
e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra
individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere
dell'ingegno. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi
anche provando l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché
la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE''.
Tutto ciò premesso, qualora l'impresa abbia già fruito del credito d'imposta
R&S e intenda in relazione ai medesimi costi beneficiare del Nuovo Patent Box (come
nel caso in esame), trova applicazione il cd. meccanismo di ''recapture'' del credito
d'imposta già fruito come chiarito dalla circolare n. 5/E del 2023. In particolare, al
fine della restituzione del credito d'imposta R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a
Pagina 10 di 11
effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta in questione alla
luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box.
In relazione al Primo quesito, per quanto concerne le modalità di restituzione
del credito d'imposta R&S, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante il quale
potrà procedere alla restituzione del credito mediante il modello F24 utilizzando il
medesimo codice tributo e il medesimo anno di riferimento indicati in sede di fruizione
in compensazione, inserendo il relativo ammontare tra gli ''importi a debito versati''.
In merito al Secondo quesito, si ritiene che la restituzione del credito d'imposta
R&S debba avvenire da quando viene applicato il meccanismo premiale del Nuovo
Patent Box, ossia dal periodo d'imposta in cui il software è registrato presso il Pubblico
Registro Software della SIAE che, nel caso in esame, corrisponde al periodo d'imposta
2025.
Tale impostazione risulta conforme ai chiarimenti resi con la risposta ad istanza
di interpello pubblicata sub. n. 74 del 2018, secondo cui ''l'emersione di una quota di
reddito agevolabile ai fini della cd. Patent box derivante dallo sfruttamento economico
degli intangible asset superiore all'utile civilistico, concorra alla determinazione della
perdita fiscale di cui all'articolo 84 del Tuir''.
Pertanto, la restituzione del credito d'imposta R&S deve avvenire in relazione
al periodo d'imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione
derivante dal meccanismo premiale del Nuovo Patent Box, a nulla rilevando il risultato
fiscale del periodo di riferimento.
Di conseguenza, in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, si deve
ritenere che la restituzione tramite il modello F24 del credito d'imposta R&S in parola
Pagina 11 di 11
dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento
del saldo IRES 2025.
Infine, in risposta al Terzo quesito, si evidenzia che, ai fini IRAP, le disposizioni
relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la
possibilità di determinare un valore ''negativo'' da poter riportare negli esercizi successivi
a scomputo di eventuali (futuri) valori ''positivi'' (a differenza di quanto previsto
dall'articolo 84 del TUIR per l'IRES).
Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione
netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all'IRES, l'Istante deve
procedere alla restituzione del credito d'imposta secondo quanto sopra detto, anche
per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in
diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi
esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari
poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 146/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il meccanismo di recapture del credito d'imposta ricerca e sviluppo è disciplinato dall'articolo 1, comma 200, della legge 160/2019 e trova applicazione quando il contribuente cumula il credito R&S con il nuovo Patent Box di cui all'articolo 6 del decreto-legge 146/2021. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire la nettizzazione della base di calcolo del credito, considerando anche le implicazioni su IRES e IRAP, nonché il differimento dell'agevolazione nei casi di perdite fiscali riportabili secondo l'articolo 84 del TUIR.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.