IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni (rettificata dalla
L'aliquota IVA ridotta al 5% per il gas metano può essere applicata anche ai servizi accessori e alla quota fissa della tariffa, oppure solo alla somministrazione?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota IVA agevolata al 5% per il gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali (introdotta dal decreto legge 130/2021 e prorogata nei trimestri successivi) si applica esclusivamente alle operazioni di somministrazione del gas, cioè alla fornitura effettiva del combustibile. Questa riduzione temporanea riguarda sia i consumi ordinariamente tassati al 10% che quelli al 22%, purché contabilizzati nelle fatture per i mesi specificati (ottobre-dicembre 2021, poi gennaio-marzo 2022, aprile-giugno 2022, luglio-settembre 2022). Tuttavia, l'agevolazione non si estende a fattispecie diverse dalla somministrazione vera e propria, come i servizi accessori (letture, manutenzione, assistenza tecnica) o la quota fissa della tariffa, che rimangono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 22%. Questa distinzione è coerente con la circolare 2/E del 2008 e riflette la volontà di limitare l'agevolazione al solo elemento di consumo del gas, escludendo le prestazioni di servizio collegate.
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Riferimento normativo
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni (rettificata dalla - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 368/2022
OGGETTO: IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione -
Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive
modificazioni
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SPA (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") esercita
principalmente le attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica e richiama il
decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. "decreto energia"), convertito con
modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante "Misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale".
A tal riguardo, l'Istante evidenzia che con circolare del 3 dicembre 2021 n. 17/E,
l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo
dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021,
tenuto conto anche della legge di conversione del 25 novembre 2021, evidenziando
che, a regime:
1. ai sensi del n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, "Decreto IVA"), è
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assoggettato all'aliquota IVA del 10 per cento il gas per uso di imprese estrattive,
agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, nonché
il gas, gas metano e i gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero
destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica, mentre il
gas metano per usi industriali diversi dagli anzidetti è ordinariamente assoggettato
all'aliquota IVA del 22 per cento;
2. in forza del n. 127-bis) della medesima Tabella A, parte III, alla
somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili si applica
l'aliquota IVA del 10 per cento limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui
(riferiti all'anno solare) mentre, in relazione ai consumi per usi civili eccedenti il
predetto limite, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento.
Ciò posto, l'Istante cita l'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 2021 che
stabilisce: «In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per
usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di
consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».
La Società fa presente che la disposizione in commento, in sostanza, riduce
temporaneamente al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas
metano per combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine,
all'articolo 26, comma 1, del "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
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sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (c.d. Testo
unico delle accise - TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L'aliquota IVA del 5 per cento sarebbe, quindi, applicabile, seppure in via
temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che
superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate
all'aliquota del 22 per cento.
A parere del Contribuente, occorre pertanto assumere ai fini IVA la stessa
qualificazione di "usi civili" e di "usi industriali" utilizzata per l'applicazione
dell'accisa sul gas naturale. Ciò nell'ottica di una più semplice e uniforme applicazione
delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell'IVA e in linea con
quanto già chiarito con la circolare n.2/E del 17 gennaio 2008, paragrafo 2, che ha
sottolineato la volontà del legislatore di armonizzare i criteri di tassazione del gas
utilizzati ai fini IVA al sistema adottato in materia di accise.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che l'aliquota IVA ridotta non possa estendersi a fattispecie
diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa
della tariffa (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E 2008) e che le operazioni
diverse da quelle di somministrazione debbano essere quindi assoggettate ad aliquota
ordinaria
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 1, decreto legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. "decreto
energia"), convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante
"Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
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elettrico e del gas naturale", riduce temporaneamente al 5 per cento l'aliquota IVA
applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e
industriali.
La circolare del 3 dicembre 2021 n. 17/E chiarisce gli aspetti relativi all'ambito
oggettivo e temporale di applicazione dell'agevolazione, evidenziando che: «in deroga
a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(in seguito Decreto IVA), le somministrazioni di gas metano usato per combustione
per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per
cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».
Il comma 506 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("legge di
Bilancio 2022"), senza modificare la citata disposizione, proroga la riduzione
dell'aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di gas metano destinato alla
combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni «
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2022».
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. "decreto
Energia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, da ultimo,
ha prorogato tale misura anche in relazione al secondo trimestre del 2022, con
riferimento alle somministrazioni «contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi
stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022». Al riguardo sono stati
forniti chiarimenti con la circolare 16 giugno 2022, n. 20/E.
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Da ultimo, con l'articolo 2 del decreto legge 30 giugno 2022, n. 80, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno scorso, tale misura è stata ulteriormente
prorogata anche in relazione al terzo trimestre del 2022, con riferimento alle
somministrazioni «contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi
dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022»
Per espressa disposizione normativa, la definizione degli "usi" cui è destinato il
gas metano deve essere mutuata, anche ai fini della disciplina IVA, dalle disposizioni
del "Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (c.d. Testo unico delle accise -
TUA, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
A tale riguardo l'articolo 26, comma 1, del TUA stabilisce che: «il gas naturale
(codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonché all'autotrazione, é sottoposto ad accisa, con l'applicazione
delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali
ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».
La nozione di "usi civili" specificata al comma 2 del citato articolo 26 considera
tali: «anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle
imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e
dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua
calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili».
Ai sensi del successivo comma 3, sono invece compresi nella nozione di " uso
industriale" gli «impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le
attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole,
nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione
commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le
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caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano,
altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e¿ previsto lo scopo di lucro,
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte
da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti».
Per quanto sopra evidenziato, l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento è applicabile,
in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali
ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle sia a quelle per
usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente
assoggettate all'aliquota del 22 per cento.
Si segnala infine che l'articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 2022 - nel quale è stato
trasfuso, in sede di conversione ad opera della legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è stata
temporaneamente prevista - dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022 - la riduzione
dell'aliquota IVA al 5 per cento anche per il gas ad uso autotrazione. Per ulteriori
chiarimenti si rimanda alla recente circolare n. 20/E del 2022 citata.
Tutto ciò premesso, concordando con la soluzione espressa dall'Istante, si ritiene
che l'aliquota IVA ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle
espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come
già chiarito nella circolare n. 2/E del 2008, e che, quindi, tali operazioni, diverse da
quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'interpello AdE 368/2022 affronta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per gas metano, distinguendo tra somministrazione e servizi accessori secondo il Testo Unico delle Accise (d.lgs. 504/1995). Commercialisti e gestori di utility devono verificare la corretta classificazione tra usi civili e industriali, nonché l'esclusione della quota fissa e dei servizi accessori dall'agevolazione, per evitare errori di fatturazione e contestazioni fiscali.
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