Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 633/2014

Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, ad eventi da realizzarsi in Italia – Territorialità – Articoli 7–ter, comma 1, lettera a), 7–quater, comma 1, lettere a), b) e c) e 7–quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Come si determina la territorialità IVA per i servizi di organizzazione e coordinamento logistico forniti da un mandatario senza rappresentanza a un cliente estero per la partecipazione a eventi in Italia?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i servizi di organizzazione logistica per eventi (come selezione di hotel, ristoranti, trasporti, sicurezza) forniti da un mandatario italiano a un cliente estero non rientrano nella disciplina speciale dell'articolo 7-quinquies del DPR 633/1972, riservata solo alla commercializzazione dei diritti di accesso alle manifestazioni. La territorialità di ciascun servizio deve essere valutata singolarmente secondo le regole proprie: i servizi di alloggio, ristorazione e trasporto passeggeri seguono l'articolo 7-quater (luogo di esecuzione materiale), mentre tutti gli altri servizi e il mark-up organizzativo seguono l'articolo 7-ter (luogo di stabilimento del committente). Poiché il cliente è stabilito fuori dall'UE, il mark-up e i servizi non specificamente regolati si fatturano fuori campo IVA. Il principio dell'identità oggettiva delle prestazioni nel rapporto trilaterale (mandante-mandatario-fornitore) consente al mandatario di "ribaltare" al mandante i servizi acquisiti mantenendo la territorialità propria di ciascuna prestazione, indipendentemente dallo status del committente finale.

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Riferimento normativo

Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, ad eventi da realizzarsi in Italia – Territorialità – Articoli 7–ter, comma 1, lettera a), 7–quater, comma 1, lettere a), b) e c) e 7–quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 94/2026 OGGETTO: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, ad eventi da realizzarsi in Italia – Territorialità – Articoli 7–ter, comma 1, lettera a), 7–quater, comma 1, lettere a), b) e c) e 7–quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA (di seguito, ''Istante'', ''Società'' o ''Contribuente'') rappresenta: ­ di essere specializzata nella fornitura di servizi nell'ambito della organizzazione logistica di festival, concerti, party ed eventi promozionali; ­ di avere un Cliente, soggetto passivo IVA extra­UE, per il quale, nell'ambito di manifestazioni cinematografiche, provvederà a selezionare, sul territorio italiano, hotel, ristoranti, servizi di trasporto, personale di sicurezza, messa a disposizione di personale di accompagnamento, fornitura di strumenti pubblicitari (gadget), prenotazione di Pagina 2 di 12 viaggi, ecc. Il costo dei servizi selezionati confluisce in una proposta commerciale che la Società invia al Cliente, evidenziando anche il mark­up (tra il 15 e il 20 per cento), a essa spettante per l'attività svolta. Tale mark­up è applicato sul costo dei servizi selezionati; ­ che avvierà le prenotazioni solo dopo l'accettazione della proposta commerciale da parte del Cliente, senza mai spendere il nome di quest'ultimo, in quanto agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza. Mancando la spendita del nome del Cliente, gli atti imputati al mandatario (Istante) dovranno poi essere ri­fatturati da quest'ultimo al mandante (Cliente), così da traslare sul mandante i relativi effetti giuridici; ­ che gli eventi spettacolistici in argomento sono organizzati da altri soggetti e mai dalla Società che peraltro non eroga al Cliente prestazioni consistenti nel concedere un diritto di accesso a una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo; ­ di non essere un'agenzia di viaggio che si limita semplicemente a effettuare le prenotazioni di ristoranti, hotel, taxi, ecc., per poi ribaltarne il costo sul cliente. La Società, infatti, svolge un lavoro minuzioso di selezione dei fornitori italiani che meglio riescono a soddisfare le esigenze del Cliente. Per il Cliente, soggetto passivo extra­UE, l'Istante afferma di dover selezionare dei fornitori italiani, soggetti passivi IVA ivi stabiliti, in grado di offrire i seguenti servizi: 1. Close Protection e Security Service: servizio di sicurezza professionale che fornisce protezione fisica e mitigazione del rischio per individui ad alto profilo (VIP, dirigenti, diplomatici e celebrità), tramite agenti specializzati (bodyguard); 2. Antipirateria: personale addetto alla sala cinematografica (o altro luogo simile) avente la funzione di non far effettuare agli ospiti video o foto; Pagina 3 di 12 3. Accoglienza: hostess e personale dedicato al servizio di accoglienza degli ospiti; 4. Car Service: preparazione del piano di logistica per spostamenti talent/ VIP/management, coordinamento degli autisti e pianificazione dei ''vettori NCC'' da utilizzare a seconda della zona geografica; 5. Accomodation & Restaurant: ricerca e selezione di hotel e ristoranti; 6. Ticketing: prenotazione voli, treni e pagamento; 7. Make­up Artist: professionisti che si occupano di trucco e pettinatura a favore di talent/VIP; 8. Accreditation System: invio inviti agli ospiti degli eventi e invio di QR­Code, oltre a noleggio i­pad per check­in e fornitura PC di assistenza durante l'evento; 9. Merchandising: produzione e personalizzazione gadget per eventi; 10. Photo e Video: personale dedicato a foto e riprese durante l'evento; 11. Advertising/Ticket/Trailers Check: servizi di monitoraggio e controllo al cinema: Pubblicità, Controllo Presenze; 12. Billboard Monitoring: servizi di monitoraggio e controllo affissioni, controllo della pubblicità stradale e mobile (mezzi pubblici); 13. personale di ausilio all'evento: servizio di ritiro e consegna di materiali come la copia digitale del film fisicamente simile a un hard disk, costumi, gadget, premi o altro materiale. Con riferimento alla descritta fattispecie, l'Istante chiede se i servizi dallo stesso offerti rientrano nell'ambito delle «prestazioni di servizi accessorie connesse con Pagina 4 di 12 l'accesso» di cui all'articolo 7­quinquies, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, Decreto IVA). In particolare, pur erogando servizi a soggetti passivi non stabiliti nel territorio nazionale e unionale, senza mai ingerirsi nella richiesta dei corrispettivi per il rilascio dei biglietti di ingresso all'evento, alla Società non è chiaro se applicare alle prestazioni rese gli articoli 7­ter e 7­quater, oppure l'articolo 7­quinques, comma 1, lettera b), del Decreto IVA. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Dopo avere esaminato le disposizioni normative unionali e nazionali, e aver ripercorso la giurisprudenza UE e la prassi in argomento, la Società ritiene che l'articolo 7­quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto IVA debba applicarsi non già ai servizi forniti per realizzare un'attività che dà luogo a una manifestazione, ma alle sole prestazioni consistenti nel commercializzare presso clienti il diritto di accesso alla manifestazione. L'Istante intende svolgere le proprie attività al solo fine di organizzare e agevolare la partecipazione dei soggetti coinvolti dal committente all'evento da realizzarsi in Italia. Nessun servizio reso dalla Società al Cliente attiene alla richiesta di corrispettivi ai partecipanti e al conseguente rilascio di biglietti di ingresso all'evento. Il Contribuente ritiene che se svolge servizi a favore del Cliente (operazione B2B), e la prestazione resa non attiene all'organizzazione e alla gestione di alcun diritto di accesso alla manifestazione cui partecipa detto Cliente, allora l'individuazione della territorialità delle singole prestazioni dovrebbe essere come segue: Pagina 5 di 12 ­ fatturazione ''mark­up'', ex articolo 7­ter del Decreto IVA in base al quale la Società fattura la prestazione di selezione e gestione dell'ordine al Cliente ''fuori campo IVA''; ­ rifatturazione delle ''prestazioni alberghiere'', ex articolo 7­quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA in base al quale l'Istante Società rifatturerà la prestazione alberghiera al Cliente con applicazione dell'IVA al 10 per cento (la stessa che ha subito dal fornitore); ­ rifatturazione delle ''prestazioni trasporto passeggeri'', ex articolo 7­quater, comma 1, lettera b), del Decreto IVA ai sensi del quale la Società rifatturerà il trasporto passeggeri (distanza percorsa solo in Italia) al Cliente con applicazione dell'IVA al 10 per cento (la stessa che ha subito dal fornitore); ­ rifatturazione delle ''prestazioni di ristorazione e catering'', ex articolo 7­quater, comma 1, lettera c), del Decreto IVA in base al quale l'Istante rifatturerà la prestazione di ristorazione e catering (non rese a bordo di navi, aerei o treni) al Cliente con applicazione dell'IVA al 10 per cento (la stessa che ha subito dal fornitore); ­ rifatturazione delle ''prenotazioni voli e treni'', ex articolo 7­ter, comma 1, del Decreto IVA: la Società rifatturerà il costo delle prenotazioni di voli e treni al Cliente senza applicazione dell'IVA; ­ rifatturazione delle ''prestazioni di messa a disposizione di personale (sicurezza, fotografi, parrucchiere e truccatrici)'', ex articolo 7­ter, comma 1, del Decreto IVA: la Società rifatturerà le prestazioni di messa a disposizione di personale al Cliente senza applicazione dell'IVA; Pagina 6 di 12 ­ rifatturazione delle prestazioni ''prestazioni pubblicitarie (materiali di scena, gadget per eventi)'', ex articolo 7­ter, comma 1, del Decreto IVA: l'Istante rifatturerà le prestazioni pubblicitarie al Cliente senza applicazione dell'IVA. Qualora, invece, si ritenesse che la territorialità dei servizi offerti dalla Società sia in Italia ai sensi dell'articolo 7­quinquies, del Decreto IVA, detta territorialità dovrebbe estendersi a tutti i servizi resi al Cliente, in quanto connessi con la manifestazione spettacolistica. Mentre il ''mark­up'' ricevuto dovrebbe essere considerato come un servizio non connesso con la manifestazione, ma relativo al soddisfacimento di una utilità organizzativa richiesta da un soggetto straniero e dovrebbe rientrare nelle previsioni dell'articolo 7­ter del Decreto IVA. Dal punto di vista degli adempimenti, qualora alla fattispecie dovesse applicarsi l'articolo 7­quinquies del Decreto IVA, la Società emetterebbe fattura al Cliente con esposti i prezzi dei singoli servizi e l'applicazione dell'IVA al 10 per cento, di cui al n. 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il presente parere è formulato in termini di principi generali, ossia chiarendo i principi di natura interpretativa che regolano la fattispecie per come qui rappresentata, resi noti i quali spetterà all'Istante applicarli al suo caso concreto e personale. La Società riferisce che: Pagina 7 di 12 1. la sua attività consiste nell'organizzare e nell'agevolare la partecipazione di un Cliente, soggetto passivo IVA extra­UE, a un evento che si terrà in Italia, gestito e organizzato da altri soggetti; 2. tale attività è svolta sulla base di un mandato senza rappresentanza che le ha conferito il Cliente e che la porta a prenotare a proprio nome i servizi resi dai fornitori italiani dalla stessa selezionati; 3. nessuno dei servizi selezionati, né le prestazioni che offre direttamente riguardano la commercializzazione dei diritti di accesso all'evento e l'incasso dei corrispettivi dei relativi biglietti o titoli di ingresso. In merito alla descritta fattispecie, si ritiene che il requisito della territorialità debba essere valutato distintamente per la prestazione di natura organizzativa e di coordinamento resa dalla Società rispetto a quelle eseguite dai fornitori italiani, acquistate a proprio nome dall'Istante e oggetto di riaddebito da parte di quest'ultimo al Cliente, soggetto passivo extra­UE, fermo restando che nessuno di detti servizi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7­quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto IVA, come anche sostenuto dal Contribuente. Ai sensi della disposizione appena richiamata, «in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7­ter, comma 1: a) (...); b) l e prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono Pagina 8 di 12 le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale(n.d.r. enfasi aggiunta)». Per i servizi connessi all'accesso alle manifestazioni nonché per i servizi accessori connessi con detto accesso, il requisito della territorialità sarà dunque sempre individuato sulla base del luogo della materiale esecuzione, a prescindere dallo status del committente (B or C). Al fine di definire l'ambito oggettivo di applicazione di questa disposizione, attuativa dell'articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE, l'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento UE del 15 marzo 2011, n. 282 chiarisce che «1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica». Al successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 32 sono elencati una serie di servizi rientranti nel citato paragrafo 1, tra cui «a) il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini; (...)». Con specifico riferimento ai servizi di accesso all'evento, secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 13 marzo 2019, C­647/17, tali servizi implicano l'acquisto del diritto di accesso fisico al luogo in cui la manifestazione si svolge, a cui è strettamente connesso il diritto di assistere o di partecipare all'evento medesimo (cfr. punto 26 della sentenza). Pagina 9 di 12 In senso conforme anche la sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 novembre 2023, C­532/22, secondo la quale ''l'articolo 32 di tale regolamento di esecuzione precisa che i servizi aventi ad oggetto l'accesso a manifestazioni ricreative di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112 comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, il che significa che i servizi così indicati sono unicamente quelli relativi alla commercializzazione presso clienti del diritto di accesso alla manifestazione di cui trattasi. (...) la norma di collegamento specifica, prevista dall'articolo 53 della direttiva 2006/112, deve essere intesa nel senso che si applica, non già ai servizi forniti al fine di realizzare un'attività che dà luogo a una manifestazione, ma alle sole prestazioni consistenti nel commercializzare presso clienti il diritto di accesso a una siffatta manifestazione'' (punti 40 e 42). L'articolo 33 del Regolamento n. 282 del 2011 statuisce, inoltre, che «I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo (n.d.r. enfasi aggiunta). Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti». In tema di accessorietà la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, al paragrafo 3.1.4., chiarisce che ''...il concetto di accessorietà nell'ambito dei servizi culturali, scientifici Pagina 10 di 12 e simili (si veda, al riguardo, l'articolo 33 del regolamento) debba essere inteso, con riferimento al profilo soggettivo dell'operazione, in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall'identità dei soggetti coinvolti nell'operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un'attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell'attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sentenze C­327/94 del 26 settembre 1996 e C­114/05 del 9 marzo 2006). (...) Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, si può ritenere in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi con l'accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima''. Quest'ultima circostanza (i.e. erogazione del servizio accessorio nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione, di cui ne rappresenta il presupposto necessario), evidenziata anche nella citata sentenza della Corte di Giustizia, non ricorre nella fattispecie decritta dalla Società che ­ a suo dire ­ non è coinvolta a nessun titolo né nell'organizzazione dell'evento, né nella commercializzazione dei titoli di accesso. Pagina 11 di 12 Ne consegue che le prestazioni acquistate dal Contribuente in qualità di mandatario e dallo stesso ri­addebitate al Cliente mantengono la propria territorialità IVA nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Decreto IVA che stabilisce il principio dell'identità oggettiva delle prestazioni nell'ambito del rapporto trilaterale mandante ­ mandatario senza rappresentanza ­ fornitore. Tale norma, come più volte chiarito dalla scrivente, produce l'effetto di equiparare i servizi resi o ricevuti dal mandatario senza rappresentanza a quelli da lui resi al mandante, omologandone la qualificazione oggettiva dell'operazione e il trattamento ai fini IVA, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo (cfr. tra tutte, principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, risoluzioni n. 10/E del 28 gennaio 2005, n. 355/E del 14 novembre 2002, risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 e n. 6/E dell'11 febbraio 1998). Ne consegue che l'Istante dovrà ''ribaltare'' al mandante le prestazioni di servizio acquistate da fornitori italiani secondo la territorialità propria di ciascuna di esse. Per i servizi ad esempio di alloggio, ristorazione e catering, in base all'articolo 7­quater del Decreto IVA, rileva il luogo dove sono materialmente svolte a prescindere dallo status del committente (B or C). Considerazioni pressoché analoghe per il servizio trasporto passeggeri, per il quale rileva la distanza percorsa nel territorio dello Stato. Per tutte le altre prestazioni che non sono oggetto di alcuna disposizione derogatoria della territorialità di cui agli articoli 7­quater e seguenti del Decreto IVA rileva la regola generale di cui all'articolo 7­ter, comma 1, lettera a), del medesimo Decreto, che fa dipendere la territorialità IVA dallo Stato in cui è stabilito ai fini IVA il committente. Pagina 12 di 12 Con riferimento, infine, al mark­up applicato dalla Società, si ritiene che sia assimilabile a una fee/commissione poiché la sua finalità è quella di remunerare l'Istante per la specifica attività di natura organizzativa e di coordinamento svolta a favore del Cliente, soggetto passivo extra­UE. Non essendo oggetto di una particolare norma derogatoria, la territorialità di questa fee è regolata dall'articolo 7­ter, comma 1, lettera a), del Decreto IVA, a cui consegue la separata fatturazione della stessa in regime di fuori campo IVA. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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La territorialità IVA per servizi a soggetti passivi extra-UE si determina secondo articolo 7-ter e 7-quater del DPR 633/1972, distinguendo tra prestazioni di accesso a manifestazioni (articolo 7-quinquies) e servizi organizzativi accessori. Il mandato senza rappresentanza, la fee di coordinamento, l'identità oggettiva delle prestazioni e il principio di luogo di esecuzione materiale sono concetti chiave per commercialisti che gestiscono operazioni B2B internazionali con committenti stranieri per eventi in Italia.

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