Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 78/2009
Ritenute su somme pignorate – Articolo 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78
Riferimento normativo
Ritenute su somme pignorate – Articolo 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 9
Roma, 19 settembre 2018
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.
212 – Ritenute su somme pignorate – Articolo 15, comma 2, D.L.
1° luglio 2009, n. 78
QUESITO
ALFA fa presente che, a seguito di licenziamento, intimato oralmente, del
……, nel febbraio……ha presentato ricorso al Tribunale …., che con sentenza
…. del ….. ha:
- riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ALFA
e la società X in liquidazione, dal ……….. al ………………, e la
società Y, dal ………………alla data del licenziamento;
- dichiarato nullo ed inefficace il licenziamento;
- intimato di corrispondere ad ALFA le retribuzioni perdute dalla data
del licenziamento (oltre a rivalutazione e interessi) nonché il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Y, con successivo intervento di X in liquidazione, si è appellata a tale
sentenza con richiesta di sospensione della sua esecutività. Il Giudice d’appello,
nell’udienza del … , ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
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Il ………, in pendenza del giudizio di secondo grado, ALFA presentava
atto di precetto a cui Y si opponeva. Il procedimento di opposizione
all’esecuzione si concludeva con rigetto del ricorso in opposizione da parte del
Tribunale. Quindi, ALFA notificava pignoramento, e, in seguito a dichiarazione
positiva dei terzi pignorati, con ordinanza del ……, il Tribunale di …… le
assegnava l’importo di 586.111,16 euro oltre a rivalutazione, interessi e spese di
lite.
Tale ordinanza ha permesso ad ALFA di percepire, nel corso del 2016, le
seguenti somme:
- in data …… il soggetto A ha erogato la somma lorda di 38.125,57
euro dalla quale veniva detratta la ritenuta del 20 per cento per un
importo di 7.625,11 euro. L’importo netto percepito da ALFA è
stato quindi pari a 30.500,46 euro;
- il soggetto B erogava la somma di 52.155,50 euro sulla quale non
veniva operata alcuna ritenuta;
- il soggetto C erogava la somma di 256.171,13 euro sulla quale non
veniva operata alcuna ritenuta ;
- il soggetto D erogava la somma di 115.794,47 euro sulla quale non
veniva operata alcuna ritenuta;
- in data ...... il soggetto E ha erogato la somma lorda di euro
130.021,78 sulla quale veniva operata la ritenuta del 20% per un
importo di 26.004,37 euro. L’importo netto percepito da ALFA è
stato quindi pari a 104.017,42 euro.
Dalle procedure di pignoramento, ALFA, nel corso del 2016, ha percepito
l’importo netto di 558.638,98 euro, subendo ritenute per 33.629,48 euro, su un
importo lordo di 592.268,45 euro.
In considerazione della pendenza dei giudizi dianzi menzionati e della
risoluzione del rapporto di lavoro, ALFA ha altresì formulato richiesta di
risarcimento danni con riguardo al danno concernente le chances professionali ed
al suo stato psicologico. Ne è conseguito che, indipendentemente da quanto sopra
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rappresentato, le parti, al fine di evitare l’alea del giudizio di appello ancora
pendente nonché il potenziale giudizio per ulteriore risarcimento danni, sono
addivenute, in data ……2016, ad una transazione generale novativa ai sensi degli
articoli 1965 e 1976 del codice civile.
In particolare, l’accordo novativo sottoscritto tra le parti, nel presupposto
che il rapporto intercorso nel periodo …… – …… sia stato un rapporto libero
professionale regolamentato dall’articolo 2222 del codice civile, ha previsto che
Y corrispondesse ad ALFA:
- la somma netta di 100.000 euro (cioè 125.000 lordi sui quali
operare la ritenuta del 20% pari a 25.000 euro) a titolo di
differenza compensi per il periodo sopra indicato (dichiarati come
redditi percepiti nell’anno 2016);
- la somma netta di 100.000 euro a titolo di risarcimento del danno
biologico;
- la somma netta di 34.552,79 euro a titolo di contributo delle spese
legali.
Tuttavia, poiché a seguito delle dette procedure di pignoramento ALFA
aveva già percepito da diversi terzi pignorati la somma netta di 558.638,98 euro,
le parti hanno deciso di procedere alla parziale compensazione dei rispettivi
crediti e debiti. Pertanto, con bonifico bancario del ….. ALFA ha restituito la
somma di 324.086,19 euro [risultante dalla somma algebrica 558.638,98 -
(200.000 + 34.552,79)], cioè la maggiore somma netta già ricevuta dai terzi
pignorati, rispetto all’importo netto convenuto nell’atto novativo e transattivo.
Inoltre, nella considerazione che le somme pignorate erano somme lorde e
che alcuni tra i terzi erogatori interessati dalla procedura hanno correttamente
proceduto ad effettuare la ritenuta prevista dall’articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, secondo le modalità indicate nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010,
l’accordo transattivo ha previsto anche che Y possa “ritornare in possesso” altresì
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delle somme pignorate corrispondenti alle ritenute operate dai terzi (originari
debitori di Y) all’atto del pagamento ad ALFA.
Ciò posto, ALFA chiede di conoscere, in questo specifico caso, qual è il
soggetto titolato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sulle somme
pignorate, posto che l’articolo 15, comma 2, del citato DL n. 78 del 2009,
assegna al terzo erogatore l’obbligo di effettuare la ritenuta sulle somme che
costituiscono reddito per il creditore pignoratizio.
Inoltre, con il Provvedimento del 3 marzo 2010, è previsto che
quest’ultimo dichiari quanto percepito nel quadro del modello dichiarativo in cui
devono essere dichiarati i redditi della categoria a cui appartiene il reddito
percepito a seguito del pignoramento. Il terzo erogatore subentra nei rapporti di
sostituzione d’imposta previsti dal titolo III del DPR n. 600 del 1973 al debitore
pignoratizio ogniqualvolta, e solo se, la somma erogata dal primo assuma natura
reddituale soggetta a ritenuta per il percettore.
Con circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 è stato chiarito che, poiché il citato
provvedimento non pone a carico del terzo pignorato obblighi di indagine e/o di
accertamento in merito alla qualificazione né del soggetto percettore né delle
somme che eroga, lo stesso dovrà sempre applicare la ritenuta. Il terzo erogatore
è esonerato dall’obbligo di operare la ritenuta solo nell’ipotesi in cui il creditore
pignoratizio attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da
rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000, l’insussistenza, in
tutto o in parte, di tali condizioni.
ALFA chiede, inoltre, quale debba essere la procedura da seguire
nell’ipotesi in cui (come nel caso rappresentato vi sia restituzione parziale al
debitore pignoratizio delle somme percepite) il creditore pignoratizio debba
recuperare l’importo della ritenuta subita, ovvero se vi sia la possibilità di
ottenere il rimborso de qua mediante presentazione di una dichiarazione
integrativa a favore.
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SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con il termine “rimborso fiscale” si intende la restituzione, da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, di imposte e/o ritenute che il contribuente ha
versato/subito in misura superiore al debito tributario dallo stesso effettivamente
dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla
presentazione di una dichiarazione dei redditi.
Ciò premesso, ai fini dell’ottenimento del rimborso di ritenute effettuate in
eccesso il contribuente, di regola, evidenzia la propria posizione creditoria nella
dichiarazione dei redditi ottenendo il rimborso con l’ordinaria procedura
automatizzata.
Nel caso oggetto del presente interpello tale procedura non è stata adottata
in quanto ALFA ha inserito in dichiarazione (Modello Redditi 2017) unicamente
i redditi effettivamente percepiti dopo la restituzione a seguito della transazione
(125.000 euro e la relativa ritenuta del 20 per cento).
ALFA ritiene che per ottenere il rimborso de quo, occorra presentare
apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
nei termini perentori di decadenza previsti dalla normativa.
Al riguardo, il legislatore, tuttavia, non ha previsto una disciplina
generale, ma specifiche disposizioni che, per ciascun tributo, stabiliscono i
termini e il soggetto legittimato a presentare la relativa domanda di rimborso.
A tale proposito, con rifermento alla fattispecie oggetto dell’interpello in
oggetto, si ricordano:
- gli articoli 37 (relativo alle ritenute dirette) e 38 (relativo ai versamenti
diretti) del D.P.R. n. 602 del 1973, in base ai quali il contribuente che,
“per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale
dell’obbligazione tributaria o dell’obbligo di versamento”, abbia subito
ritenuta alla fonte non dovuta (in tutto o in parte) o una ritenuta in
misura superiore rispetto a quella dovuta, può presentare istanza di
rimborso, entro quattro anni (quarantotto mesi) dalla data in cui la
ritenuta è stata operata.
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Si ritiene che tale procedura non sia applicabile alla fattispecie in
esame in quanto la ritenuta è stata correttamente effettuata
dall’erogante sulla base della normativa in vigore;
- l’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede, in mancanza di disposizioni
specifiche, che la domanda di restituzione, possa essere presentata
“dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui
si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Si ritiene che nel caso di specie risulti applicabile tale normativa
residuale a cui il contribuente può fare ricorso ogniqualvolta, per
qualsiasi ragione, sia venuto meno il suo debito tributario.
Ciò posto, ALFA ritiene di essere il soggetto legittimato ad esperire la
domanda di rimborso, in quanto, a seguito dell'accordo transattivo intervenuto
con Y, si è trovato ad avere indebitamente subito una imposizione non dovuta o
non più dovuta.
In merito all’individuazione del momento a partire dal quale, essendosi
verificato il presupposto per la restituzione, decorrono i due anni entro i quali
deve essere presentata l’istanza di rimborso di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n.
546 del 1992, ritiene che tale termine decorra dal ……..2016, data in cui le parti
(Y ed ALFA) si sono accordate per la restituzione, da parte di ALFA, non solo
delle maggiori somme nette già percepite, ma anche delle ritenute applicate sulle
stesse somme che, in precedenza, erano state pignorate.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, la scrivente
ha ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi istruttori – chiesti con nota del
……., registro ufficiale n. … – rispetto a quelli forniti con l’originaria istanza
d’interpello.
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Con nota pervenuta alla scrivente in data ……… – registro ufficiale di
ingresso n. ….. – ALFA ha fornito i chiarimenti richiesti, pertanto, si rappresenta
quanto segue.
L’articolo 21, comma 15, della L. n. 449 del 2007, così come modificato
dall’articolo 15, comma 2, della L. n. 102 del 2009, ha previsto che, in caso di
somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta,
ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di
sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le
modalità di attuazione, all’emanazione di un successivo provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010,
n.34755, ha previsto, con effetto dal 5 marzo 2010, l’applicazione della ritenuta
del 20 per cento sugli importi oggetto di pignoramento.
Come previsto dall’articolo 1, comma 1, del detto provvedimento, il terzo
erogatore-sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del DPR n. 600
del 1973, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di
acconto dell’imposta sulle somme oggetto di pignoramento assoggettabili a
ritenuta alla fonte. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta solo se è a
conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli
assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Al fine di evitare oneri di indagini da parte del terzo erogatore, in un’ottica
di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2 marzo
2011 ha precisato che è onere del creditore “dimostrare che le stesse attengono
ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che
altrimenti il terzo provvederà ad applicarla”, pertanto “Il Provvedimento non
pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione
reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa,
presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di
reddito che sta erogando”.
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“Pertanto”, continua la circolare, “l’obbligo di effettuare al ritenuta da
parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le
seguenti condizioni:
· deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una
ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate disposizioni;
· il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
· il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta”.
Tutto ciò premesso, fatta salva la valutazione in sede di accertamento della
rilevanza reddituale delle somme percepite da ALFA nella fattispecie prospettata,
posto il corretto comportamento tenuto dai debitori pignorati all’atto del
pagamento delle somme al creditore, operando le ritenute, ove dovute, nella
misura del 20 per cento delle somme erogate, si pone la questione, per l’effetto
dell’intervenuto accordo transattivo fra le parti, del soggetto autorizzato a
chiedere il rimborso di dette somme e in quali termini.
Al riguardo, si osserva che, in seguito al pignoramento, ALFA ha ricevuto
in totale 592.268,45 euro, al lordo delle ritenute (pari ad euro 33.629,48), mentre,
a fronte dell’accordo transattivo, il cui calcolo è stato effettuato al netto delle
ritenute, la contribuente ha ricevuto la somma di euro 234.552,79 (di cui, come
da qualificazione contenuta nel predetto accordo transattivo, euro 100.000,00 a
titolo di attività libero professionale; euro 100.000,00 a titolo di risarcimento
danno biologico; euro 34.552,79 a titolo di recupero delle spese legali), a cui
sono da aggiungere le ritenute operate da Y, pari ad euro 25.000,00, sull’importo
corrisposto a titolo di compenso professionale.
Pertanto, ALFA, a seguito dell’accordo transattivo, da un lato, ha
percepito una somma lorda pari ad euro 259.552,79, dall’altro, ha restituito – a
seguito dell’accordo transattivo – la somma di euro 324.086,19, al netto cioè
delle ritenute complessive effettuate da alcuni dei terzi pignorati per euro
33.629,48 (7.625,11 + 26.004,37).
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Tanto premesso, si ritiene che dette ritenute, originariamente subìte per
euro 33.629,48, non possono essere recuperate da ALFA, essendo somme che
hanno perduto la loro funzione di ritenuta d’acconto a carico di ALFA, per
effetto della transazione e sua esecuzione, mediante parziale restituzione degli
importi incassati provvisoriamente da ALFA.
Di fatto, l’esborso delle predette somme risulterebbe rimasto a carico del
soggetto pignorato (Y), in considerazione della circostanza che le ritenute sono
state operate su degli importi corrisposti dai terzi pignorati, che poi, nel corso del
medesimo anno di percezione sono stati restituiti (in parte) allo stesso soggetto
pignorato e conseguentemente, in tale misura non possono avere assunto natura
reddituale rilevante in capo ad ALFA.
Pertanto, nel caso di specie, si è dell’avviso che il soggetto legittimato ad
avanzare richiesta di rimborso – che sarà oggetto dell’attività istruttoria da parte
dell’Ufficio competente, al fine di individuare sia l’an che il quantum
dell’importo spettante – è il soggetto pignorato, ossia Y.
IL DIRETTORE CENTRALE
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