Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-04-2026
Messaggio n. 1215
OGGETTO: Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199 (legge di Bilancio 2026)
L’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, disciplina l’incentivo
all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI,
che può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo della prestazione
spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo
1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha
parzialmente modificato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2025, eliminando il riferimento
al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto
ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che
l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma
anticipata, avvenga in due rate.
La prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di
liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.
La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico
di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n.
22/2015, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione
con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia
instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale
sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta
a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata
erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, diventi titolare di
pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento
dell’intero importo dovuto.
Laddove il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la
prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, presenti domanda di assegno
ordinario di invalidità, lo stesso deve optare per una delle due prestazioni (cfr. il messaggio n.
4477 del 2 dicembre 2019).
Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata
dell’anticipazione della NASpI non viene erogata.
Contrariamente, nel caso in cui il soggetto opti per la prestazione di anticipazione della NASpI,
viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto e viene
sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di
spettanza dell’indennità NASpI, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio n.
4477/2019. L’assegno ordinario di invalidità sospeso può essere ripristinato al termine del
periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la
titolarità dello stesso.
Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata
erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un
rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia
instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i
termini previsti dal comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, ossia entro la
fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la
seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto.
Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dal comma 4
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevede che il lavoratore che instaura un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI
ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa
della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Quindi nell’ipotesi di rioccupazione come sopra descritta, non solo non viene erogata la seconda
rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione
della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70 per cento già
corrisposta.
Si precisa che le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità
riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026. Per quanto
non precisato con il presente messaggio, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia
dall’Istituto.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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