Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1215/2026

Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Pubblicato: 06/04/2026 In vigore dal: 06/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-04-2026 Messaggio n. 1215 OGGETTO: Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) L’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, disciplina l’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, che può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha parzialmente modificato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2025, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate. La prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI. La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Pertanto, laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto. Laddove il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, presenti domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso deve optare per una delle due prestazioni (cfr. il messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019). Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non viene erogata. Contrariamente, nel caso in cui il soggetto opti per la prestazione di anticipazione della NASpI, viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, secondo le indicazioni fornite con il citato messaggio n. 4477/2019. L’assegno ordinario di invalidità sospeso può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso. Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i termini previsti dal comma 3-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, ossia entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto. Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Quindi nell’ipotesi di rioccupazione come sopra descritta, non solo non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30 per cento dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70 per cento già corrisposta. Si precisa che le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026. Per quanto non precisato con il presente messaggio, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia dall’Istituto. Il Direttore generale vicario Antonio Pone

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1215/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 Provvedimento AdE 9914393 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605