Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotte dall’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-04-2026
Messaggio n. 1388
Allegati n.1
OGGETTO:
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1,
commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotte dall’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199. Indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli
1. Premessa
L’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1°
gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori
di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio
dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga
considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno
solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al
versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli
anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle
proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente all'anno del periodo di paga considerato”.
Tanto premesso, con il presente messaggio, integrando le istruzioni fornite con la circolare n.
12 del 5 febbraio 2026, alla quale si rinvia per la disciplina generale e per gli aspetti
procedurali comuni ai soggetti obbligati, si illustrano i particolari profili collegati alle specificità
della gestione contributiva agricola, concernenti il computo degli operai agricoli a tempo
determinato (OTD) sulla base delle giornate di effettiva occupazione, il trattamento degli operai
agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) e la formula di conversione delle giornate in
unità di forza lavoro media annua.
Restano ferme, in quanto compatibili, le istruzioni operative contenute nella circolare n. 70 del
3 aprile 2007, nella circolare n. 105 del 17 luglio 2007 e nei successivi messaggi pubblicati
dall’Istituto in materia.
2. Calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo
In merito alla verifica della soglia dimensionale, in via generale, è necessario fare riferimento ai
criteri illustrati al paragrafo 2 della citata circolare n. 70/2007, ai quali si rinvia integralmente.
In particolare, si richiama il principio fondamentale secondo cui concorrono al computo della
media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro
nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di
lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di
trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le esclusioni dal
computo operano esclusivamente nelle fattispecie normative tassativamente previste dalla
medesima circolare o da disposizioni di rango primario.
Si precisa, inoltre, che anche ai fini del calcolo del requisito dimensionale per i datori di lavoro
agricolo restano valide, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel paragrafo 2 della
circolare n. 70/2007, richiamate dalla circolare n. 105/2007 e, da ultimo, dalla circolare n.
12/2026.
2.1 Computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della
forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di
lavoro. La soglia dei tre mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano
dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della
verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva
inferiore a tre mesi, ancorché esenti dall’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono
integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.
Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula indicata al successivo paragrafo
2.4, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce
Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di
calendario.
2.2 Operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile
In alcune realtà territoriali[1], la Contrattazione Provinciale del comparto degli operai agricoli e
florovivaisti, in attuazione dell’Allegato n. 14 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025[2], prevede, per gli OTD addetti alle
operazioni di raccolta, una modalità di liquidazione mensile del TFR in costanza di rapporto. Si
tratta, in particolare, del conglobamento della quota di TFR nel salario orario, in luogo
dell’applicazione del coefficiente dell’8,63 per cento a fine rapporto, secondo l’ordinario vigente
regime contrattuale; invece, in altre provincie la contrattazione territoriale prevede il
riconoscimento di una quota di TFR parametrata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa
nel mese[3].
Per tali lavoratori, la modalità di corresponsione periodica prevista dal Contratto Provinciale di
Lavoro (CPL) realizza la fattispecie prevista dalla circolare n. 70/2007 e confermata dalla
circolare n. 105/2007, dei lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo
dell’accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato. Ne consegue che il datore
di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR, in
quanto l’obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l’erogazione
periodica contrattualmente prevista.
Ai fini del computo del requisito dimensionale resta ferma, invece, l’integrale computabilità di
tali lavoratori, in coerenza con il principio di onnicomprensività di cui alla circolare n. 70/2007.
Pertanto, anche gli OTD “a corresponsione periodica del TFR” in forza della previsione
contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di
effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile
convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.
2.3 Trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO)
Gli OTDO, assunti nell’ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri)[4],
sono assoggettati, ai fini del computo della media annuale, alle regole proprie della disciplina
speciale che ne regola il rapporto.
Per tali lavoratori la contribuzione è assolta mediante un’aliquota unificata e sostitutiva, che
non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria (cfr., da ultimo, la circolare n. 43 del 7
aprile 2026). La natura strutturalmente occasionale del rapporto di lavoro - caratterizzato da
una struttura retributiva, tributaria e contributiva semplificata, da un limite legale massimo di
45 giornate annue per singolo lavoratore e da una platea soggettiva tipizzata – configura una
fattispecie che la disciplina speciale colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari
rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l’applicazione della disciplina del Fondo di
Tesoreria.
Conseguentemente, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione,
per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
2.4 Criteri di conversione delle giornate e formula per il calcolo del requisito
dimensionale
Ferme restando le regole generali di cui alla circolare n. 70/2007[5], le peculiarità del settore
agricolo richiedono le seguenti precisazioni operative sul calcolo della media annuale:
per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente
in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di
presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per
l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate
mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in
essere;
per gli OTD, il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto,
sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce
Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di
calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario
contrattuale rispetto al tempo pieno.
La forza media annua si ottiene applicando la seguente formula:
Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312
dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno
civile). Il risultato è arrotondato all’unità superiore quando la parte decimale è pari o superiore
a 0,5, in caso contrario, all’unità inferiore.
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la
verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate
maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50
e 40 addetti previste dall’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026.
Nell’Allegato n. 1 sono riportate, a titolo esemplificativo, 5 differenti ipotesi di calcolo.
3. Codici di autorizzazione “1R” e “2R”
Con il messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019 è stato precisato che il datore di lavoro agricolo
che, all’esito della verifica del requisito dimensionale, accerti la sussistenza dell’obbligo di
versamento al Fondo di Tesoreria, è tenuto a presentare apposita richiesta telematica ai fini
dell’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”.
Analogamente, il datore di lavoro deve richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione
“2R” qualora l’obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli
lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile,
a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne
i relativi codici fiscali.
Le richiamate modalità operative di cui al messaggio n. 1210/2019 restano confermate.
Si precisa, inoltre, che il codice di autorizzazione “1R” è altresì attribuito, con le diverse
modalità di seguito specificate, anche ai datori di lavoro agricoli che, per effetto delle nuove
disposizioni della legge di Bilancio 2026, risultino obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria
a seguito del superamento della soglia dimensionale pro tempore vigente.
L’attribuzione avviene su dichiarazione del datore di lavoro, previa verifica dei requisiti da parte
della Struttura territorialmente competente dell’INPS, salve le ipotesi di attribuzione d’ufficio in
sede di accertamento o di verifica ispettiva.
La dichiarazione relativa alla sussistenza del nuovo obbligo di versamento al Fondo di
Tesoreria, finalizzata all’attribuzione del codice “1R”, è effettuata dal datore di lavoro (agricolo
e non agricolo) attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Comunicazioni
bidirezionali”, selezionando il pertinente oggetto e allegando il modulo
“SC34_TFR_Tesoreria”, compilato in ogni sua parte, con la dichiarazione che, “ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1, comma 203, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio
2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno” precedente è stata almeno di 60
addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031, e 40
addetti dal 2032.
4. Decorrenza dell’obbligo e regolarizzazione
Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell’anno 2025, risultino tenuti al versamento
al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate
nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso alla
data di pubblicazione del presente messaggio deve essere effettuato a titolo di
regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data
corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).
Nel flusso Uniemens/PosAgri la regolarizzazione, riferita ai singoli periodi di competenza
, è effettuata utilizzando i codici tipo retribuzione in uso per il versamento delle quote al Fondo
di Tesoreria. Resta, infatti, invariato l’utilizzo nel flusso Uniemens/PosAgri dei codici tipo
retribuzione già indicati nella circolare n. 105/2007 e nei successivi messaggi pubblicati in
materia, sia per il versamento del contributo mensile al Fondo di Tesoreria sia per il conguaglio
delle quote di TFR, delle anticipazioni e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto
del Fondo medesimo.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. i Contratti Provinciali di Lavoro (CPL) stipulati nelle province di Livorno, Cuneo, Brescia,
Udine e in altre province con analoga disciplina.
[2] Cfr. l’Allegato n. 14 al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, in vigore dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, denominato “Accordo sui termini di corresponsione del trattamento
di fine rapporto agli operai a tempo determinato”, il quale prevede che: “Agli operai a tempo
determinato l’azienda erogherà il Tfr al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro
il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più
rapporti di lavoro nell’arco dell’anno solare, l’importo del Tfr maturato di volta in volta, sarà
evidenziato sul modello allegato attestante l’ammontare del Tfr nei diversi periodi. Agli operai
addetti alle operazioni di raccolta, il Tfr, calcolato sugli elementi del salario previsti dall’art. 54
del CCNL (27 novembre 1991) e in aggiunta a questi, sarà conglobata nelle specifiche
retribuzioni. Nel caso di unico e breve rapporto di lavoro il Tfr sarà corrisposto alla fine del
rapporto stesso. Il presente accordo si applica dal 1 agosto 1992”.
[3] Cfr. a titolo esemplificativo, i CPL vigenti nelle province pugliesi di Bari, Barletta-Andria-
Trani, Foggia e Taranto.
[4] Il lavoro occasionale in agricoltura è stato istituito in via sperimentale dall'articolo 1, commi
da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e reso strutturale dall'articolo 1, comma
156, della legge di Bilancio 2026 (cfr. la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 e i messaggi n.
4652 del 22 dicembre 2023 e n. 4688 del 28 dicembre 2023).
[5] Si evidenzia, in base a quanto precisato con il messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019, che la
verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata tenendo presente la struttura
aziendale nel suo complesso, avendo a riferimento il codice fiscale dell’azienda. Pertanto, il
calcolo deve comprendere tutte le posizioni contributive (CIDA e matricole DM) a esso
intestate, indipendentemente dalla gestione di iscrizione del singolo lavoratore. Si precisa,
inoltre, con riferimento alle cooperative e consorzi di cui all’articolo 2 della legge 15 giugno
1984, n. 240, che a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 222, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e delle istruzioni operative fornite con la circolare n. 2 del 4 gennaio
2022 e con il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, gli operai a tempo indeterminato e gli
apprendisti di tali datori di lavoro sono denunciati sia nel flusso Uniemens/PosContributiva (con
matricola DM con CSC 1.01.06) sia nel flusso Uniemens/PosAgri, ciascuno per la contribuzione
di propria competenza. Ovviamente, in questi casi, i suddetti lavoratori sono conteggiati una
sola volta.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Gli esempi che seguono sono volti a illustrare le modalità di applicazione dei criteri
specifici previsti per il settore agricolo.
Esempio 1 — Azienda agricola con soli OTI e aderenti alla previdenza
complementare
Azienda con 62 OTI a tempo pieno in forza per l’intero anno civile 2025; tra essi, 15
hanno destinato il TFR maturando a una forma pensionistica complementare ai sensi
del D.Lgs. n. 252/2005.
• 62 × 26 × 12 = 19.344 giornate
• 19.344 ÷ 312 = 62 addetti
L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento al Fondo di
tesoreria a decorrere dal periodo di paga gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda
i soli 47 OTI che non hanno optato per la previdenza complementare; i 15 aderenti
concorrono integralmente al computo, pur non dando luogo a versamento al Fondo.
Esempio 2 — Azienda agricola mista OTI/OTD con rapporti di durata
differenziata
Azienda con la seguente composizione nel 2025:
• 55 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 55 × 26 × 12 = 17.160 giornate;
• 8 OTD con rapporto di durata complessiva pari o superiore a tre mesi, per 1.560
giornate effettive nei limiti del tetto mensile;
• 3 OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, per 180 giornate
effettive: integralmente computabili al pari degli altri OTD, benché esenti
dall’obbligo di versamento al fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;
• 2 lavoratori somministrati: esclusi dal computo presso l’utilizzatore ai sensi
dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015.
• Sommatoria giornate computabili: 17.160 + 1.560 + 180 = 18.900
• 18.900 ÷ 312 = 60,58 → 61 addetti
L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1°
gennaio 2026. L’obbligo contributivo è circoscritto agli OTI e agli OTD con rapporto pari
o superiore a tre mesi; i 3 OTD infratrimestrali, pur concorrendo al computo, restano
esenti dal versamento al fondo.
Esempio 3 — Cooperativa ex L. 240/1984 con doppia esposizione, iscritti
ENPAIA e sostituzione di lavoratrice assente
Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli iscritta con CSC 1.01.06, con la
seguente composizione nel 2025:
• 55 OTI a tempo pieno per l’intero anno, denunciati sia nella matricola DM (CSC
1.01.06) sia nella CIDA Posagri → 55 × 26 × 12 = 17.160 giornate, computate
una sola volta sul codice fiscale della cooperativa;
• 4 apprendisti per l’intero anno, anch’essi esposti in entrambi i flussi → 4 × 26 ×
12 = 1.248 giornate, computate una sola volta;
• 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, denunciati esclusivamente in
Posagri, per 1.300 giornate effettive;
• 5 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 240 giornate effettive:
integralmente computabili;
• 2 impiegati amministrativi iscritti all’ENPAIA per l’intero anno → 2 × 26 × 12 =
624 giornate: integralmente computabili, pur essendo il loro TFR accantonato
presso l’Ente e non presso il Fondo di tesoreria;
• 1 OTI in congedo di maternità per 5 mesi, sostituita con contratto a termine da
altra lavoratrice per il medesimo periodo: in applicazione della regola generale,
si computa la sola lavoratrice sostituta per il periodo di sostituzione, mentre la
lavoratrice assente è esclusa dal computo per evitare il doppio conteggio.
I 55 OTI e i 4 apprendisti sono computati una sola volta sulla base del dato DM.
• Sommatoria giornate computabili: 17.160 + 1.248 + 1.300 + 240 + 624 =
20.572
• 20.572 ÷ 312 = 65,94 → 66 addetti
La cooperativa supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1°
gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda i 55 OTI, i 4 apprendisti e i 20 OTD con
rapporto pari o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo
al computo, i 5 OTD infratrimestrali e i 2 impiegati iscritti all’ENPAIA, il cui TFR è
disciplinato dal regime dell’Ente.
Esempio 4 — Azienda agricola con elevata stagionalità e presenza di OTDO
Azienda ortofrutticola con la seguente composizione nel 2025:
• 45 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 45 × 26 × 12 = 14.040 giornate;
• 6 apprendisti in forza per tutto il 2025 → 6 × 26 × 12 = 1.872 giornate;
• 30 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, per 2.600 giornate effettive;
• 4 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 200 giornate effettive:
integralmente computabili;
• 8 lavoratori stagionali del settore agroalimentare di campagna, per 620 giornate
effettive: integralmente computabili, pur essendo esenti dall’obbligo di
versamento al Fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;
• 10 lavoratori somministrati utilizzati da maggio a luglio: esclusi dal computo
presso l’utilizzatore;
• 12 OTDO con prestazioni complessive di 380 giornate nel periodo di raccolta:
esclusi dal computo per la specialità della disciplina contributiva e la natura
strutturalmente occasionale del rapporto.
• Sommatoria giornate computabili: 14.040 + 1.872 + 2.600 + 200 + 620 =
19.332
• 19.332 ÷ 312 = 61,96 → 62 addetti
L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1°
gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda OTI, apprendisti e OTD con rapporto pari
o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i
4 OTD infratrimestrali e gli 8 stagionali agroalimentari. Restano invece esclusi sia dal
computo che dal versamento i 12 lavoratori ODTO.
Esempio 5 — Azienda agricola con OTD raccolta e TFR periodico ex CPL
Azienda vitivinicola toscana con la seguente composizione nel 2025:
• 40 OTI a tempo pieno per l’intero anno → 40 × 26 × 12 = 12.480 giornate;
• 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi e TFR ordinario, per 5.200
giornate effettive;
• 30 OTD addetti alle operazioni di raccolta, con TFR conglobato nel salario orario
ex CPL della provincia di Livorno, per 2.400 giornate effettive: integralmente
computabili, pur essendo esenti dall’obbligo di versamento al Fondo in quanto il
TFR è assolto in forma periodica ai sensi dell’Allegato n. 14 del CCNL operai
agricoli e florovivaisti e del relativo CPL provinciale.
• Sommatoria giornate computabili: 12.480 + 5.200 + 2.400 = 20.080
• 20.080 ÷ 312 = 64,36 → 64 addetti
L’azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell’obbligo di versamento dal 1°
gennaio 2026. L’obbligo contributivo riguarda gli OTI e i 20 OTD con rapporto ordinario.
Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 30 OTD addetti alle
operazioni di raccolta, per i quali la quota di TFR è già assolta in forma periodica
mediante conglobamento nel salario orario.
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