Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane. Articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane. Articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 23-04-2026
Messaggio n. 1377
OGGETTO: Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle
politiche in favore delle persone anziane. Articolo 28, comma 7, del
decreto legislativo n. 29/2024, come modificato dall’articolo 4,
comma 4-quater, del decreto-legge n. 19/2026, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 50/2026
Premessa
Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in
favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge
23 marzo 2023, n. 33”, all’articolo 27 prevede una specifica procedura, c.d. valutazione
multidimensionale unificata, per le persone anziane ultrasettantenni ai fini dell'accesso alle
prestazioni di invalidità civile, nonché per l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari, attraverso i
“Punti Unici di Accesso” (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) denominate “Case della comunità”.
Nello specifico, la valutazione multidimensionale unificata si applica nei confronti delle persone
anziane individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27 e del comma 1 dell’articolo
40 del decreto legislativo n. 29/2024, ossia alle persone anziane in possesso congiuntamente
dei seguenti requisiti:
a. abbiano compiuto i 70 anni di età;
b. siano affette da almeno una patologia cronica;
c. si trovino in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla
progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con
l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività
fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali,
ambientali e familiari.
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024 dal
decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2026, n. 26, le disposizioni in materia di valutazione multidimensionale unificata entreranno in
vigore:
dal 1° gennaio 2027, in via sperimentale, nei territori individuati con decreto del Ministro
della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (cfr. l’art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 29/2024);
dal 1° gennaio 2028 su tutto il territorio nazionale (cfr. l’art. 27, comma 8-ter, del decreto
legislativo n. 29/2024).
Il successivo articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, come modificato
dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede altresì che: “[…] non oltre la data del
31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, continuano ad applicarsi le norme e le procedure
vigenti per l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente
decreto e alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n.
18”.
Pertanto, la citata disposizione implica che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle
politiche in favore delle persone anziane, agli anziani ultrasettantenni affetti da una patologia
cronica e ingravescente di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024 si
applica la tutela prevista dalle norme sull’accertamento della disabilità previgenti alla riforma di
cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni applicative in
merito alla nuova previsione normativa.
1. Soggetti interessati
Come anticipato, ai sensi del novellato articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n.
29/2024, l’applicazione delle disposizioni in materia di accertamento dell’invalidità civile
previgenti alla riforma della disabilità riguarda, nei territori di cui al successivo paragrafo 2.1, le
persone anziane che hanno compiuto i 70 anni e che presentano congiuntamente i seguenti
requisiti di cui all’articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo:
- siano affette da almeno una patologia cronica;
- si trovino in condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla
progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con
l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali
della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e
familiari.
2. Modalità di applicazione sul territorio
2.1 Province destinatarie della sperimentazione della riforma della disabilità
La novella normativa prevede che, anche nei territori nell’ambito dei quali è stata avviata la
sperimentazione della riforma della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62/2024, si
applicano le disposizioni previgenti in materia di accertamento della condizione di disabilità nei
confronti dei soggetti indicati al paragrafo 1 del presente messaggio.
Al riguardo, si ricorda che le province interessate dalla sperimentazione sono le seguenti:
dal 1° gennaio 2025: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia,
Salerno, Sassari, Trieste;
dal 30 settembre 2025: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo,
Teramo, Vicenza;
dal 1° marzo 2026: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia,
Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia,
Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno,
Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina,
Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona.
In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici alle modifiche introdotte all’articolo 28,
comma 7, del decreto legislativo n. 29/2024, nonché per dare la massima diffusione della
novità intervenuta, a partire dal 1° giugno 2026, per gli anziani ultrasettantenni di cui al
precedente paragrafo 1, che intendono avviare il procedimento per il riconoscimento della
condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e/o delle prestazioni di
invalidità civile, è necessario procedere secondo le modalità illustrate nella circolare n. 42 del
17 febbraio 2025 (cfr. la legge 15 ottobre 1990, n. 295, l’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e l’articolo 18,
comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 - C.I.C.), come di seguito riepilogate:
- presentazione del certificato medico introduttivo (cfr. il par. 1.1);
- abbinamento del certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per
l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e
condizione di disabilità di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, che deve essere presentata a
cura dell’interessato o per il tramite degli intermediari autorizzati entro 90 giorni dal rilascio del
certificato medico introduttivo (cfr. i par. 1.3 e 1.4);
- accertamento sanitario da parte delle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL), integrate da un medico dell’INPS (CMI) competenti per territorio (cfr. il par. 1.8). Sono
fatti salvi i casi in cui sia sottoscritta una convenzione fra l’Istituto e la ASL/Regione per
l’accentramento degli accertamenti presso l’Istituto (C.I.C.), in applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. il par. 1.20);
- validazione dell’esito dell’accertamento svolto dalle CMI da parte dell’Istituto entro 60
giorni (cfr. il par. 1.12);
- trasmissione del verbale all’interessato e riconoscimento dell’eventuale prestazione
economica in base alla percentuale di invalidità riscontrata (cfr. i par. 1.17 e 2).
2.2 Province non destinatarie della sperimentazione della riforma della disabilità
Si ricorda che, nei territori non oggetto della sperimentazione, continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario,
indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi.
3. Rinvio
Con successivi messaggi saranno fornite ulteriori indicazioni operative in merito
all’aggiornamento dei sistemi informatici, al fine di garantire l’avvio del percorso di valutazione
secondo le indicazioni fornite con il presente messaggio.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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