Chi è il legittimato passivo quando un contribuente impugna un avviso di mora o una cartella di pagamento: l'ente creditore o l'agente della riscossione?
Spiegato da FiscoAI
La circolare chiarisce un aspetto cruciale del contenzioso tributario: quando il contribuente impugna atti della riscossione (avviso di mora, cartella di pagamento), può rivolgersi indifferentemente all'ente creditore (Agenzia delle entrate) o all'agente della riscossione, senza che ciò renda inammissibile il ricorso. Tuttavia, la scelta ha conseguenze importanti: se il ricorso è proposto contro l'agente della riscossione per vizi della pretesa tributaria, quest'ultimo deve chiamare in causa l'ente creditore per evitare di rispondere delle conseguenze sfavorevoli della lite. Diversamente, se il ricorso riguarda esclusivamente vizi propri degli atti esecutivi (formazione della cartella, notificazione), l'agente della riscossione è il legittimato passivo naturale. Un'eccezione importante: quando il contribuente contesta la mancata notificazione dell'atto presupposto (il ruolo), questo vizio procedurale incide sulla legittimità dell'intera pretesa tributaria, quindi il ricorso può essere proposto anche solo contro l'ente creditore. La circolare fornisce istruzioni operative agli uffici su come gestire le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e quando chiamare in causa i terzi.
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Riferimento normativo
Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti l'attività dell’agente della riscossione – istruzioni operative
Testo normativo
CIRCOLARE N. 51/E
Roma, 17 luglio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti
l'attività dell’agente della riscossione – istruzioni operative
INDICE
1. Premessa.....................................................................................................2
2. La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 16412 del 25 luglio
2007.....................................................................................................................2
3. La posizione della giurisprudenza ante pronuncia della Corte di
cassazione n. 16412 del 2007.............................................................................3
4. La posizione della giurisprudenza a seguito della pronuncia della Corte di
cassazione n. 16412 del 2007.............................................................................5
5. Gestione delle controversie............................................................................6
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1. Premessa
La Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 16412 del 25
luglio 2007, si è espressa sulla individuazione del soggetto (agente della
riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di
avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento.
Con la presente circolare, tenuto conto dei principi contenuti nella
predetta sentenza n. 16412 del 2007, si forniscono istruzioni in ordine alla
gestione delle controversie relative alle questioni attinenti all’individuazione del
soggetto legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto atti dell’agente della
riscossione.
2. La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 16412 del 25 luglio
2007
I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi su una controversia
avente ad oggetto la contestazione di un avviso di mora non preceduto dalla
notificazione della cartella di pagamento e recante somme derivanti dalla
liquidazione della dichiarazione dei redditi, hanno affermato che “l’azione (del
contribuente per la contestazione della pretesa tributaria) può essere svolta dal
contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del
concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi dì litisconsorzio
necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in
giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.
In particolare, la Cassazione, sulla base di quanto disposto dall’articolo
39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (disposizione precedentemente
contenuta nell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43), secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che
non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi,
deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle
conseguenze della lite”, ha precisato che “se l’azione del contribuente per la
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contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di
mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è
vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa
(vd. Cass. n. 21222 del 2006); mentre se la medesima azione è svolta nei
confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito
eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del
diritto di credito”.
In ogni caso, continua la Suprema Corte, “l’aver il contribuente
individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere
la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma
può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione
svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo,
senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. La
risposta non può essere diversa per il caso in cui il contribuente, a fondamento
dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notificazione
dell’atto presupposto”.
Il termine “indifferentemente” utilizzato dalle sezioni unite induce ad
una riflessione sul soggetto legittimato a resistere in giudizio e sulle possibili
complicazioni derivanti da una indiscriminata chiamata in causa da parte del
contribuente dei soggetti (ente creditore e agente della riscossione) che
partecipano a vario titolo al procedimento di riscossione delle somme derivanti
dagli atti impositivi.
3. La posizione della giurisprudenza ante pronuncia della Corte di cassazione
n. 16412 del 2007
La prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. V, n. 14669
del 12 luglio 2005 e n. 6450 del 6 maggio 2002) aveva affermato che, in caso di
impugnazione di cartella di pagamento, la legittimazione passiva del
concessionario del servizio di riscossione dei tributi (ora agente della riscossione)
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sussiste solo se l’impugnazione concerne vizi dell’attività allo stesso direttamente
riferibili, mentre va esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del
tributo.
Tale posizione era stata recentemente confermata dalla sezione tributaria
della Cassazione con la sentenza n. 3242 del 14 febbraio 2007, con la quale viene
affermato che “il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo
tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo)
quando oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti viziati da errori a
lui direttamente imputabili, ossia solo nel caso di vizi propri della cartella di
pagamento e dell’avviso di mora (vd., per tutte, Cass. n. 11667 del 2001,
secondo la quale “il ricorso avverso l’avviso di mora, qualora tale atto venga
impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del
concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare
il contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei
confronti dell’ente impositore”)”.
La medesima pronuncia n. 3242 del 2007 evidenzia che i casi in cui
l’errore dell’atto contestato è direttamente ed esclusivamente ascrivibile
all’agente della riscossione (con la conseguenza che solo nei suoi confronti andrà
attivata la tutela giurisdizionale) sono estremamente ridotti e che tra questi “sono
state individuate alcune ipotesi - che potremmo definire di scuola -, tra le quali
rientra quella dell’avviso di mora che, come ipotizzato nella specie, non sia stato
preceduto da (rituale) notifica della cartella esattoriale”.
Il citato orientamento della sezione tributaria della Corte di cassazione
annovera una ulteriore recente sentenza (n. 18972 del 10 settembre 2007,
depositata successivamente alla pronuncia a sezioni unite n. 16412 del 2007)
secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 il ricorso avverso l’avviso di mora, qualora tale atto
venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei
confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia
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necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nei confronti dell’ente impositore (cfr., Cass. civ., sent. n.
11667 del 2001), sussiste, infatti, la legittimazione del concessionario del
servizio di riscossione dei tributi se l’impugnazione concerne vizi propri di tale
atto del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso
attengano alla debenza del tributo”.
Tale orientamento trova supporto nella circostanza che la fase della
riscossione si articola in due sottofasi, la prima delle quali – che si conclude con
la consegna dei ruoli – compete all’ente creditore, mentre la seconda – che inizia
con la formazione della cartella di pagamento – è attribuita all’agente della
riscossione.
La suddivisione comporta, sul piano processuale, la necessità della
corretta individuazione, da parte del ricorrente, della controparte. La regola
secondo cui la domanda deve essere proposta nei confronti del soggetto di cui si
censura l’operato fa sì che il giudizio tributario debba essere instaurato nei
confronti dell’agente della riscossione ogniqualvolta il ricorrente deduca
esclusivamente vizi imputabili all’attività svolta da quest’ultimo.
4. La posizione della giurisprudenza a seguito della pronuncia della Corte di
cassazione n. 16412 del 2007
A seguito della recente sentenza delle sezioni unite n. 16412 del 2007, la
sezione tributaria si è pronunciata sulla individuazione del soggetto legittimato
passivo in ordine ai ricorsi nei quali siano eccepiti vizi attinenti all’attività di
riscossione.
In particolare, con la sentenza n. 22529 del 26 ottobre 2007, i giudici di
legittimità, richiamando i principi di diritto enunciati nella citata sentenza n.
16412 del 2007, hanno affermato che il contribuente che impugni l’avviso di
mora sostenendo il venir meno del debito tributario per prescrizione ben può
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notificare il ricorso esclusivamente all’Amministrazione, senza coinvolgere
l’agente della riscossione.
5. Gestione delle controversie
In via preliminare, si precisa che, nel caso in cui l’atto
dell’Amministrazione finanziaria posto a fondamento della pretesa tributaria sia
stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge
preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la
definitività. Da ciò deriva, da un lato, l’incontestabilità della pretesa tributaria e,
dall’altro, la possibilità per il contribuente di far valere i vizi relativi alla
formazione e al contenuto dei ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oltre ai vizi relativi alla
emissione e alla notificazione della cartella di pagamento.
Passando all’esame dei principi contenuti nella pronuncia a sezioni unite
n. 16412 del 2007, essi vanno interpretati in maniera logico-sistematica, anche
sulla scorta del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato con nota
partenza n. 65100P del 14 maggio 2008.
In particolare, si evidenzia che le sezioni unite hanno affermato che il
vizio relativo alla nullità dell’atto impugnato per mancata notifica dell’atto
presupposto (vizio che costituiva oggetto della controversia esaminata dalla
Suprema Corte) “non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio
dell’atto… non trattandosi nella specie di uno dei vizi che riguardano
esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi”.
Secondo l’orientamento dei giudici di legittimità, sussiste la
legittimazione passiva dell’ufficio anche quando l’atto presupposto, non
notificato, non sia stato impugnato attraverso l’atto consequenziale (dell’agente
della riscossione), poiché tale vizio procedurale “incidendo sulla sequenza
procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina la
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illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui
correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ordinato progredire delle
notificazioni degli atti” e, pertanto, “ridonda sulla stessa sussistenza della
pretesa tributaria, potendone determinare la eventuale decadenza”.
A tal riguardo, l’Organo legale nel citato parere del 14 maggio 2008 ha
evidenziato che la sentenza n. 16412 del 2007 può essere interpretata nel senso
che “la … affermata “indifferenza” nella individuazione del destinatario del
ricorso del contribuente - e quindi la ammissibilità del ricorso stesso pur se
notificato al solo ufficio - si configuri unicamente nel caso di impugnativa di atto
consequenziale del concessionario che sia fondata sulla allegazione della
mancata notifica dell’atto presupposto costituente esercizio del potere impositivo
dell’Amministrazione (quale che sia la domanda in concreto proposta, e cioè sia
di chiesto annullamento in sé dell’atto del concessionario per effetto del predetto
vizio “procedurale”, sia in impugnativa anche dell’atto presupposto non
notificato).
Mentre in ogni altro caso di lite che riguardi esclusivamente, e quindi
sotto profili diversi da quello or indicato, la regolarità, o la validità degli atti
esecutivi del concessionario, legittimato passivo deve ritenersi solo il
concessionario stesso (art. 10 d.lgs. n. 546/1992 e art. 39 d.lgs n. 112/1999, e
prima art. 40 D.P.R. n. 43/1988)”.
Ciò premesso, gli uffici si uniformeranno alle seguenti istruzioni per la
gestione delle controversie incardinate innanzi alle commissioni tributarie:
per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in
•
causa soltanto l’Agenzia delle entrate per questioni concernenti
esclusivamente la regolarità e la validità degli atti dell’agente della
riscossione, l’ufficio eccepisce in via preliminare il difetto di
legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all’attività
riscossiva e, successivamente, chiama in causa lo stesso agente della
riscossione. Al riguardo si ricorda che la Corte di cassazione ha
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affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario può essere
effettuata dal resistente con l’atto di costituzione in giudizio, a pena
di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del
ricorso (Cass., sez. trib., n. 24563 del 26 novembre 2007; n. 16119
del 20 luglio 2007; n. 7329 del 13 maggio 2003; Circ. n. 98/E del 23
aprile 1996, a commento dell’articolo 23 del decreto legislativo n.
546 del 1992);
nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’agente
•
della riscossione, rilevando l’esistenza di vizi riferibili alla pretesa
tributaria, è onere dell’agente della riscossione chiamare in causa
l’ufficio competente ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n.
112 del 1999, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una
condanna;
per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in
•
causa sia l’Agenzia delle entrate sia l’agente della riscossione, per
vizi imputabili solo a quest’ultimo, l’ufficio può limitarsi ad eccepire
il proprio difetto di legittimazione passiva;
nei casi in cui il ricorrente faccia valere sia vizi ascrivibili all’agente
•
della riscossione sia questioni relative all’esercizio del potere
impositivo dell’Amministrazione, l’ufficio legittimato passivo
predispone adeguate controdeduzioni con riferimento agli atti di
propria competenza.
Inoltre, gli uffici dovranno prestare particolare attenzione alla
individuazione della commissione tributaria provinciale nei confronti della quale
il contribuente ha proposto ricorso, in particolare quando l’ufficio e l’agente della
riscossione hanno sede in due ambiti territoriali differenti.
Al riguardo si rappresenta che, qualora il contribuente faccia valere
esclusivamente vizi inerenti alla pretesa erariale e proponga ricorso nei confronti
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dell’ufficio che ha formato il ruolo, la commissione tributaria provinciale
competente si determina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del
1992, con riferimento alla sede dell’ufficio impositore e non alla sede dell’agente
della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento contenente il ruolo. In
tal caso, qualora la commissione tributaria provinciale dinanzi alla quale sia stato
incardinato il ricorso venga individuata con riferimento alla sede dell’agente
della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento, l’ufficio che ha
formato il ruolo eccepisce il difetto di competenza della commissione adita,
secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Al
riguardo, si ricorda che le sezioni unite della Corte di Cassazione, 16 gennaio
1986, n. 211, con riferimento ad un fattispecie analoga, hanno affermato che nel
caso di contestazione di vizi concernenti l’iscrizione a ruolo, “la competenza
spetta alla Commissione di …, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio fiscale
che ha emesso il detto provvedimento”.
Per contro, nella diversa ipotesi in cui il contribuente presenti ricorso
lamentando esclusivamente vizi relativi al procedimento di emissione e
notificazione della cartella di pagamento, la commissione tributaria provinciale
competente va individuata in quella nella cui circoscrizione ha sede l’agente della
riscossione. Pertanto, qualora il contribuente abbia proposto ricorso alla
commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che
ha iscritto a ruolo, quest’ultimo, nell’ipotesi in cui sia destinatario del ricorso,
eccepisce l’incompetenza della commissione tributaria adita dal contribuente,
oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva.
In ultimo, con riferimento al caso in cui il contribuente impugni
l’iscrizione di ipoteca di cui all’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973 ovvero il
fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del citato decreto sulla
riscossione – inclusi tra gli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – l’ufficio segue le
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istruzioni contenute nei punti precedenti, eccependo, in particolare, il difetto di
legittimazione passiva qualora non vengano fatti valere vizi che si riflettono sulla
debenza del credito posto in riscossione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli
uffici.
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La legittimazione processuale nel contenzioso tributario dipende dalla natura dei vizi contestati: vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora riguardano l'agente della riscossione, mentre questioni sulla debenza del tributo e sull'esercizio del potere impositivo riguardano l'ente creditore. Commercialisti e consulenti tributali devono prestare attenzione alla corretta individuazione del convenuto, alla competenza territoriale della commissione tributaria (determinata dalla sede dell'ufficio per vizi di ruolo, dalla sede dell'agente per vizi di cartella), e agli obblighi di integrazione del contraddittorio secondo l'articolo 39 del D.Lgs. 112/1999.
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