Quali sono gli indicatori di normalità economica introdotti negli studi di settore a partire dal periodo d'imposta 2007 e come si applicano?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 2007, gli studi di settore evoluti hanno introdotto specifici indicatori di normalità economica per contrastare dichiarazioni infedeli dei dati da parte dei contribuenti. Questi indicatori si applicano a imprese e professionisti che utilizzano gli studi di settore per la determinazione presuntiva dei ricavi o compensi. Per le imprese, gli indicatori principali sono: il rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e loro valore, la durata delle scorte, e l'incidenza dei costi residuali sui ricavi. Quando un contribuente presenta valori anomali rispetto a questi indicatori, lo studio calcola automaticamente maggiori ricavi o compensi che si sommano sia al valore puntuale che al valore minimo stimato. Per i professionisti, invece, si applicano indicatori basati sul rendimento orario o giornaliero, calcolati come rapporto tra valore aggiunto e ore (o giornate) lavorate. In caso di incoerenza, il numero di ore o giornate viene incrementato, determinando una riapplicazione dell'analisi di congruità. È importante sottolineare che questi indicatori hanno maggior affidabilità rispetto a quelli transitori del 2006, poiché sono stati specificamente elaborati per ogni studio e approvati dalla Commissione degli esperti.
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Riferimento normativo
Studi di settore. Periodo d'imposta 2007
Testo normativo
Dir ezione Centrale Accertamento
CIRCOLARE N. 44/E
Roma, 29 maggio 2008
Oggetto: Studi di settore. Periodo d'imposta 2007.
1
1. Premessa........................................................................................................................................5
2. Gli indicatori di normalità economica specifici definiti dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n.
146 del 1998......................................................................................................................................6
2.1 Differenze con gli indicatori di normalità economica previsti in via transitoria dall’art. 1,
comma 14, della legge n. 296 del 2006.........................................................................................8
2.2 Indicatori di normalità introdotti per le imprese a decorrere dal periodo d’imposta 2007.....9
2.3 Indicatori di normalità introdotti per gli studi dei professionisti approvati a decorrere dal
periodo d’imposta 2007..............................................................................................................12
2.4 La valutazione dell’analisi di normalità economica in sede di accertamento......................13
3. L’aggiornamento della territorialità generale e quella specifica del commercio........................16
4. I correttivi riguardanti gli studi in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007....................17
4.1 L’aggiornamento del correttivo congiunturale per i settori in difficoltà..............................18
4.2 Ulteriori correttivi.................................................................................................................19
5. Studi di settore approvati in applicazione monitorata................................................................20
6. Utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti...................................................21
7. Applicazione dei nuovi codici ATECO 2007.............................................................................22
8. Versamento della maggiorazione del 3 per cento per l’adeguamento in dichiarazione alle
risultanze degli studi di settore........................................................................................................23
9. Novità di GE.RI.CO. 2008..........................................................................................................24
10. Novità relative ai quadri contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore............................................................................................26
10.1 Le novità comuni al quadro F e al quadro G – Elementi contabili. Il ragguaglio del
valore del beni strumentali..........................................................................................................26
10.2 Le altre novità del quadro F............................................................................................27
10.3 Le novità del quadro G – Elementi contabili..................................................................29
11. Semplificazione degli obblighi riguardanti l’annotazione separata delle componenti rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore.....................................................................................30
12. Individuazione del c.d. “intervallo di confidenza” per gli studi cui si applicano gli indicatori di
normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006.................................................31
ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO
D'IMPOSTA 2007..........................................................................................................................33
ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2008........................................................................................................43
ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO
D’IMPOSTA 2007..........................................................................................................................52
1. COMPARTO DELLE MANIFATTURE...................................................................................52
1.1 Valutazioni di carattere generale.....................................................................................52
1.2 Studi monitorati e studi approvati in via definitiva.........................................................52
1.3 Aggiornamento dei correttivi specifici (c.d. fattore di adattamento) previsti per gli studi
TD20U, TD32U e TD35U..........................................................................................................53
1.4 Introduzione di un nuovo fattore di adattamento per gli studi TD40U e TD41U a
decorrere dal periodo d’imposta 2007........................................................................................53
1.5 Altri fattori di adattamento..............................................................................................54
1.6 L’introduzione di un nuovo correttivo congiunturale per gli studi di settore: UD07A,
UD07B, UD08U, UD13U, UD14U e UD18U............................................................................57
1.7 Studio di settore TD39U – Fabbricazione di coloranti e vernici....................................58
1.8 Studio di settore TD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi
elettrici e TD41U – Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio..............................58
1.9 Studio di settore TD42U - Fabbricazione di elementi per ottica....................................61
1.10 Studio di settore TD43U – Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi...............62
2
1.11 Studio di settore TD44U – Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli,
biciclette......................................................................................................................................63
1.12 Studio di settore TD45U – Lavorazione e commercio all’ingrosso di caffè..............63
1.13 Studio di settore TD46U – Fabbricazione di prodotti chimici....................................64
1.14 Studio di settore TD49U - Fabbricazione di materassi...............................................65
1.15 Studio di settore UD01U – Produzione e commercio al dettaglio di pasticceria........66
1.16 Studio di settore UD02U – Produzione di paste alimentari........................................67
1.17 Studio di settore UD06U – Fabbricazione di ricami...................................................67
1.18 Studio di settore UD07A – Fabbricazione di articoli di calzetteria e UD07B –
Confezioni ed accessori per abbigliamento................................................................................68
1.19 Studio di settore UD08U – Fabbricazione di calzature, parti ed accessori.................69
1.20 Studio di settore UD10B – Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per
l'arredamento...............................................................................................................................70
1.21 Studio di settore UD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di
panetteria 71
1.22 Studio di settore UD13U – Finissaggio dei tessili......................................................72
1.23 Studio di settore UD14U – Tessile.............................................................................73
1.24 Studio di settore UD18U - Fabbricazione di prodotti in ceramica e terracotta...........75
1.25 Studio di settore UD34U – Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi..............76
2. COMPARTO DEL COMMERCIO............................................................................................78
2.1 Valutazioni di carattere generale.....................................................................................78
2.2 Studio di settore TM41U - Commercio all’ingrosso di computer e attrezzature per
ufficio 78
2.3 Studio di settore TM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.......78
2.4 Studio di settore TM82U - Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli
ferrosi e semilavorati e di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati........................................79
2.5 Studio di settore TM83U - Commercio all’ingrosso di prodotti chimici........................80
2.6 Studio di settore TM84U – Commercio all’ingrosso di macchine utensili.....................80
2.7 Studio di settore TM85U - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
81
2.8 Studio di settore TM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici82
2.9 Studio di settore UM01U - Commercio al dettaglio di alimentari..................................82
2.10 Studio di settore UM02U - Commercio al dettaglio di carni..........................................83
2.11 Studio di settore UM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande84
2.12 Studio di settore UM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti ed
abbigliamento..............................................................................................................................84
2.13 Studio di settore UM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli di uso domestico85
2.14 Studio di settore UM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie.................85
2.15 Studio di settore UM04U - Farmacie..............................................................................86
2.16 Studio di settore UM05U - Commercio al dettaglio di confezioni, biancheria, calzature e
articoli di pelletteria....................................................................................................................86
2.17 Studio di settore UM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria..88
2.18 Studio di settore UM15A - Commercio al dettaglio di orologi e gioielleria..................89
2.19 Studio di settore UM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura.........................89
2.20 Studio di settore UM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi......89
2.21 Studio di settore UM28U - Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,
l’arredamento, di biancheria per la casa e di tappeti...................................................................90
2.22 Studio di settore UM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante.............................90
3. COMPARTO DEI SERVIZI......................................................................................................92
3.1 Valutazioni di carattere generale.....................................................................................92
3
3.2 Studio di settore TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
propri. Studio di settore TG69U – Costruzioni...........................................................................92
3.3 Studio di settore TG41U – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione........................92
3.4 Studio di settore TG90U - Esercizio della pesca...........................................................93
3.5 Studio di settore TG91U – Agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti
finanziari e mediatori creditizi....................................................................................................94
3.6 Studio di settore TG92U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi....................95
3.7 Studio di settore TG93U - Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature,
gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa..................................................................96
3.8 Studio di settore TG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e attività
radiotelevisive.............................................................................................................................97
3.9 Studio di settore TG95U – Centri benessere e stabilimenti termali................................98
3.10 Studio di settore UG39U – Agenzie di mediazione immobiliare...................................98
3.11 Studio di settore UG44U - Esercizi alberghieri ed extra alberghieri.............................99
3.12 Studi di settore UG61A-B-C-D-E-F-G-H.....................................................................100
3.13 Studio di settore UG66U – Software house e riparazione macchine per ufficio..........103
3.14 Studio di settore UG67U - Lavanderie industriali, a secco e tintorie..........................104
3.15 Studio di settore UG74U - Studi e laboratori fotografici.............................................105
4. COMPARTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI...........................................................107
4.1 Valutazioni di carattere generale...................................................................................107
4.2 Applicazione definitiva degli studi di settore (TK23U, TK24U, TK25U, UK03U,
UK04U, UK05U e UK18U)......................................................................................................107
4.3 Principali novità degli studi relativi ad attività professionali.......................................108
4.4 Le evoluzioni degli studi di settore relativi alle attività professionali..........................108
4.5 Indicatori di normalità economica................................................................................110
4.6 Studio di settore TK26U – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici........111
4.7 Studio di settore TK27U – Attività professionali relative all’informatica e servizi
connessi.....................................................................................................................................112
4.8 Studio di settore TK28U – Professionisti o imprese operanti nel campo della regia di
spettacolo e nel campo della recitazione...................................................................................113
4.9 Studio di settore UK02U - Attività degli studi di ingegneria.......................................114
4.10 Studio di settore UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi..................115
4.11 Studio di settore UK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali......................116
4
1. Premessa.
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle principali novità relative
agli studi di settore in vigore dal periodo d’imposta 2007.
Con decreti del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 marzo 2008
(pubblicati nel S.S. alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 76 del 31 marzo 2008) sono
stati approvati 68 studi di settore (il cui elenco è riportato nell’allegato 1), in vigore dal
periodo d’imposta 2007:
(cid:131) 26 studi derivano dalla prima revisione di altrettanti studi precedentemente
in vigore;
(cid:131) 42 studi costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi
precedentemente in vigore.
In particolare, i complessivi 68 studi interessati dalla prima o dalla seconda
revisione riguardano le evoluzioni di:
(cid:131) 21 studi relativi ad attività economiche del comparto delle manifatture;
(cid:131) 21 studi relativi ad attività economiche del comparto del commercio;
(cid:131) 20 studi relativi ad attività economiche del comparto dei servizi;
(cid:131) 6 studi relativi al comparto delle attività professionali.
La revisione dei predetti studi è stata effettuata sulla base del programma approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007
(pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007).
In data 31 gennaio 2008 gli studi in oggetto hanno avuto parere favorevole da parte
della Commissione degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge
n. 146 del 1998.
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore per il periodo d’imposta 2007 sono stati approvati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2008, pubblicato il 2 aprile 2008 sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge del 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Si fa presente, inoltre, che, per il periodo d’imposta 2008, gli studi da sottoporre a
revisione, in ottemperanza all’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati
individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio
2008, pubblicato sul sito internet il 18 febbraio 2008 (Allegato 2).
I limiti dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle
attività marginali (previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali), per i 68
studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007, sono stati stabiliti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2008, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2008. Occorre, a tal riguardo, evidenziare
che il provvedimento stabilisce, per le attività comprese negli studi di settore approvati con
i citati decreti del 6 marzo 2008, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile
5
verificare l’ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali per il periodo d’imposta
2007, previsto dall’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il provvedimento
prende in considerazione esclusivamente le fattispecie previste dall’articolo 14, comma 5,
della citata legge n. 388 del 2000, in quanto detto articolo è stato abrogato dall’articolo 1,
comma 116, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
I 68 studi approvati con decreti del 6 marzo 2008 non si applicano nei confronti dei
contribuenti che dichiarano compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Si evidenzia inoltre che le nuove Note tecniche e metodologiche, allegate ai decreti
del 6 marzo 2008 di approvazione dei nuovi studi di settore evoluti, illustrano con un
elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito lo studio di settore,
le modalità di applicazione dello stesso, nonché il funzionamento degli indicatori di
normalità economica.
In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che ripercorrono la metodologia
applicativa degli studi di settore che, in sintesi, riguardano:
• l’analisi discriminante;
• l’analisi di coerenza;
• l’analisi della normalità economica;
• l’analisi della congruità.
Con riferimento all’analisi di coerenza, le note tecniche e metodologiche relative ai nuovi
studi indicano, per ogni cluster, i valori di soglia degli indicatori di coerenza, mentre, per
quanto riguarda l’analisi della normalità economica, oltre alle modalità di funzionamento
dei relativi indicatori, sono state esplicitate anche:
• le formule di calcolo degli indicatori stessi;
• i valori di soglia degli indicatori di normalità economica, suddivise per cluster e
modalità di distribuzione.
Le nuove Note tecniche e metodologiche consentono, in definitiva di disporre di maggiori
informazioni utili per una corretta valutazione della posizione dei contribuenti soggetti
all’applicazione degli studi.
2. Gli indicatori di normalità economica specifici definiti dall’art. 10-bis, comma 2,
della legge n. 146 del 1998
Secondo quanto disposto dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998,
introdotto dall’art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per il 2007), a partire dal periodo d’imposta 2007 “ai fini dell’elaborazione e della
revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da
specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati
normali per il relativo settore economico”.
Conseguentemente, con riferimento ai 68 studi di settore, approvati a decorrere dal
periodo d’imposta 2007, sono stati previsti specifici indicatori di normalità economica le
6
cui finalità e modalità di funzionamento sono sostanzialmente simili a quelle degli
indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della citata legge n. 296 del 2006
(approvati con D.M. 20 marzo 2007).
In particolare, anche gli indicatori di normalità economica, previsti per i 68 studi di
settore, hanno la funzione di contrastare determinati fenomeni di infedele indicazione dei
dati indicati dal contribuente nel modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore che denotano situazioni quanto meno “anomale”, permettendo quindi
anche di migliorare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo
In caso di incoerenza, rispetto agli indicatori di normalità, vengono determinati
maggiori ricavi/compensi, i quali vengono sommati sia al valore puntuale che al valore
minimo stimato dallo studio di settore.
Pertanto, con riferimento ai 68 studi di settore approvati a decorrere dal periodo
d’imposta 2007, il contribuente dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con
quelli risultanti dall’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova
analisi di normalità economica. La procedura GE.RI.CO. 2008 evidenzierà la “congruità”
ai risultati dello studio qualora il soggetto dichiari ricavi o compensi di ammontare pari o
superiore al valore puntuale calcolato sulla base degli studi di settore aumentato degli
eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione della normalità
economica.
Esempio.
Studio evoluto approvato a decorrere dal periodo d’imposta 2007
Ricavi (o compensi) dichiarati ……………………………… 1.000
Analisi della congruità
Ricavo (o compenso) minimo………………………………... 950
Ricavo (o compenso) puntuale ………………………………. 1.000
Analisi della normalità economica
Maggior ricavo o compenso derivante
dall’applicazione della normalità economica……………….. 100
Analisi della congruità e normalità economica
Ricavo (o compenso) minimo di riferimento 1.050
Ricavo (o compenso) puntuale di riferimento 1.100
In tal caso, GE.RI.CO. segnalerà la “non congruità” alle risultanze dello studio di
settore.
Si ricorda, invece, che, come già chiarito nella circolare n. 41/E del 6 luglio 2007,
con riguardo agli studi di settore nei confronti dei quali trovano ancora applicazione gli
indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006,
gli accertamenti di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 non possono essere
effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento
7
previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al
maggiore tra i seguenti valori:
• livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto delle
risultanze degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14 della
legge n. 296 del 2006;
• livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore
senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.
Pertanto, per tali studi, il contribuente è considerato “congruo“ alle risultanze degli
studi se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione,
sono pari o superiori al maggiore dei predetti valori di riferimento.
2.1 Differenze con gli indicatori di normalità economica previsti in via transitoria
dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006.
Meritano, peraltro, particolare evidenziazione le profonde differenze esistenti tra gli
“indicatori specifici di normalità economica”, ora contemplati da ciascuno dei 68 nuovi
studi approvati nel 2008, e gli altri, parzialmente analoghi, “indicatori di normalità
economica” previsti in via transitoria dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 ed
approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007, i quali continuano a trovare
applicazione per gli studi di settore già in vigore per il periodo d’imposta 2006 ed
applicabili anche con riguardo al periodo d’imposta 2007, in quanto non oggetto di
revisione nel 2008.
Gli indicatori transitori, come già sottolineato, pur avendo,finalità simili a quelle dei
nuovi indicatori specifici si differenziano da questi ultimi in quanto:
• sono i medesimi per tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e
delle professioni dall’altro (mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente elaborati
per ciascuno studio di settore);
• sono stati individuati con riferimento alla intera platea dei contribuenti esercenti le
attività considerate dai singoli studi di settore (mentre i nuovi indicatori sono stati
specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo,
all’interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in
funzione del luogo di esercizio dell’attività).
In sostanza, i nuovi indicatori sono stati definiti con modalità assai più dettagliate, in
quanto basate su di una specifica analisi economica. Essi contribuiscono quindi a garantire
un grado di precisione della stima di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli
indicatori approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007.
Va inoltre evidenziato che i nuovi indicatori, in quanto definiti in sede di elaborazione
dei nuovi studi, formano parte integrante degli studi medesimi i quali, sottoposti al vaglio
della Commissione degli esperti, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge
n. 146 del 1998, hanno ricevuto parere favorevole all’approvazione da parte
8
dell’organismo chiamato all’importante funzione di condivisione dello strumento
presuntivo, in quanto considerato idoneo a rappresentare la realtà cui si riferiscono.
Analoga condivisione non ha invece riguardato, come noto, gli indicatori transitori, dato
che l’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006, ha stabilito che, ai fini della relativa
approvazione, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 7, secondo
periodo, della legge n. 146 del 1998 (concernente la citata partecipazione della
Commissione degli esperti al processo di predisposizione degli studi di settore).
2.2 Indicatori di normalità introdotti per le imprese a decorrere dal periodo
d’imposta 2007
Come preannunciato con la circolare n. 41/E del 2007, gli studi di settore in
evoluzione, approvati con decreti del 6 marzo 2008, in vigore a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, sono stati elaborati senza prevedere
l’indicatore di normalità “Valore aggiunto per addetto” per l’eventuale stima di maggiori
ricavi. Nella maggior parte dei predetti studi, l’indicatore “Valore aggiunto per addetto” è
stato invece utilizzato ai fini dell’analisi della coerenza economica rispetto a valori
considerati normali per ogni comparto di attività economica e, quindi, come variabile di
riferimento per la selezione delle posizioni eventualmente da sottoporre a controllo sulla
base delle ordinarie metodologie.
Per tali studi, oltre all’indicatore “Valore aggiunto per addetto”, non troverà
applicazione neanche l’indicatore di normalità relativo alla “Redditività dei beni mobili
strumentali”.
Rispetto agli indicatori di normalità introdotti con il decreto 20 marzo 2007, è stato
individuato un nuovo indicatore di normalità economica: “Incidenza dei costi residuali sui
ricavi”.
Per la maggior parte degli studi in evoluzione, in vigore a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli indicatori di normalità applicabili alle imprese
sono i seguenti:
1. rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli
stessi;
2. durata delle scorte;
3. incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
Per la descrizione dell’indicatore, relativo alle imprese, di cui al precedente punto 1
(rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi) si rinvia
a quanto chiarito nel paragrafo 2.3.4, lettera a) della circolare n. 31/E del 2007, con la
precisazione che le soglie massime di coerenza dell’indicatore sono differenziate, oltre che
per singolo studio, anche in base al cluster di appartenenza.
Per i rimanenti indicatori, si forniscono le seguenti indicazioni circa le rispettive
modalità di calcolo e di applicazione.
9
a) Durata delle scorte
L’indicatore “durate delle scorte” trova applicazione, negli studi di settore in
evoluzione per il 2007, con modalità in parte differenti rispetto a quelle stabilite con
decreto del 20 marzo 2007. In primo luogo, esso risultava alternativo rispetto all’analogo
indicatore di normalità “rotazione del magazzino”, a seconda che nell’analisi della
coerenza venisse utilizzato l’uno o l’altro di tali indicatori per analizzare la gestione del
magazzino. L’indicatore in questione, una volta verificate le condizioni necessarie alla sua
applicazione, agiva incrementando il costo del venduto di un importo pari all’incremento
di magazzino registrato nel periodo d’imposta. Tale valore rettificato costituiva parametro
di riferimento per l’applicazione della nuova analisi di congruità e per la determinazione
dei maggiori ricavi da normalità economica.
L’indicatore “durata delle scorte”, applicabile invece con riferimento agli studi
approvati con decreti del 6 marzo 2008 ed in vigore a decorrere dal periodo d’imposta
2007, confermando la precedente impostazione, trova applicazione al verificarsi delle
seguenti due condizioni:
• il valore calcolato dell’indicatore “durata delle scorte” deve risultare superiore alla
soglia massima ammissibile stabilita in base allo studio specifico, al cluster e alla
distribuzione cui appartiene il soggetto;
• il valore delle “rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” deve risultare
superiore al relativo valore delle “esistenze iniziali”.
A differenza di quanto previsto dal decreto del 20 marzo 2007, nel caso in cui entrambe
le condizioni siano soddisfatte, lo studio calcola il livello massimo ammissibile di
rimanenze finali coerente con una situazione di normalità economica. In tal modo il costo
del venduto viene aumentato di un importo pari alla differenza tra le rimanenze finali
dichiarate ed il maggior valore tra quelli di seguito elencati:
• il valore ”normale” delle rimanenze finali, individuato applicando la soglia di
normalità massima consentita definita per l’indicatore “Durata delle scorte”;
• l’ammontare delle esistenze iniziali dichiarate dal contribuente.
Al maggior costo del venduto così calcolato, quindi, viene applicato il coefficiente di
regressione previsto nell’analisi di congruità, determinando in tal modo i maggiori importi
richiesti ai fini IVA per effetto dell’applicazione della normalità economica.
Come già previsto per la versione dell’indicatore di cui al D.M. 20 marzo 2007, ai fini
delle imposte dirette e dell’IRAP, il maggior costo del venduto viene riconosciuto come
costo deducibile, contribuendo ad abbattere i maggiori importi da adeguamento richiesti.
Ne consegue che, in sede di applicazione dello studio, i valori di adeguamento ai
risultati dello studio di settore saranno costituiti:
• ai fini IVA, dall’ammontare complessivo dei maggiori ricavi da normalità
economica generati dalla non coerenza rispetto all’indicatore “durata delle scorte”;
• ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, dalla differenza tra l’ammontare dei
maggiori ricavi stimati ai fini IVA sulla base dell’indicatore “durata delle scorte” e
l’importo del maggior costo del venduto .
10
b) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi
Come accennato in precedenza, negli studi evoluti in vigore a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 trova applicazione, per la prima volta, il nuovo
indicatore “incidenza dei costi residuali sui ricavi”.
Il nuovo indicatore mira a contrastare il fenomeno riguardante l’indicazione, in
misura eccessiva, di alcune voci di “costo” che non entrano nella funzione di regressione
(per cui irrilevanti ai fini della stima dei ricavi), ma che concorrono alla determinazione
del reddito d’impresa dichiarato dal contribuente.
Nella fase di analisi e controllo dei dati indicati nei modelli per gli studi di settore,
infatti, è stato spesso rilevato che importi significativi di spese sono state attribuite a voci
di costo non rilevanti ai fini della stima dei ricavi potenziali effettuata da Ge.Ri.Co. e non
coerenti con la natura di dette spese. Una simile rappresentazione delle spese si giustifica
con lo scopo di diminuire l’importo dei valori da indicare nelle voci di costo che, invece,
concorrono alla stima dei ricavi calcolati in base agli studi.
L’indicatore introdotto tende pertanto a contrastare tale fenomeno e, nel caso in cui
le predette voci di costo (c.d. “residuali”), superino, nel loro complesso, un ammontare
ritenuto non in linea con quello del settore di riferimento, la procedura GE.RI.CO.
evidenzia tale anomalia. A tal riguardo si intendono per costi residuali gli “Oneri diversi di
gestione” e le “Altre componenti negative (al netto degli utili agli associati)”.
In particolare, l’incoerenza viene segnalata qualora il rapporto tra i costi residuali e
l’ammontare dei ricavi complessivi, stimati con l’analisi della congruità e della normalità
economica (ossia, eventualmente, determinati dall’applicazione degli indicatori
dell’incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali e della durata delle scorte)
superi determinati livelli.
Più precisamente, con riferimento al singolo studio, è stato determinato il valore
massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione”, ottenuto mediante
l’applicazione al ricavo puntuale di riferimento stimato dallo studio (comprensivo
dell’analisi della normalità) di uno specifico coefficiente (espresso in percentuale),
individuato per cluster e modalità distributiva. Nel caso in cui il valore dichiarato dal
contribuente dei “Costi residuali di gestione” risulti superiore a quello massimo
ammissibile, la parte di costi eccedente la soglia massima costituisce parametro di
riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati
moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (anch’esso individuato per
singolo studio e cluster).
Formula indicatore
Oneri diversi di gestione + altre componenti negative (al netto degli utili agli associati)
Ricavi da congruità + maggiori ricavi da normalità economica
Esempio.
Studio UM05U. Periodo d’imposta 2007.
Un contribuente, appartenente al cluster 1, indica nell’allegato studi di settore Costi
residuali (Oneri div. gestione + altre comp. negative) pari a euro 6.000. La soglia
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massima, fissata per il cluster 1, con riguardo al predetto studio di settore è pari a
5,75%, mentre il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi da applicarsi ai
costi residuali di gestione è pari a 1,20 (risultante dalla nota tecnica e metodologica):
Per cui avremo:
• Costi residuali (Oneri diversi di gestione + altre componenti negative) .. 6.000
(cid:131) Ricavi puntuali derivanti da congruità e normalità (con applicazione
dei precedenti indicatori di normalità)…………………………. …. 100.000
Valore massimo ammissibile = 100.000 x soglia massima 5,75% = 5.750
Considerato che
6000 (costi residuali) > 5.750 (valore massimo ammissibile)
avremo che
Costi residuali 6.000 – valore massimo ammissibile 5.750 = 250 (ammontare presunto dei
costi residuali eccedenti)
Pertanto, si avrà:
Maggior ricavo derivante dall’applicazione dell’indicatore dei costi residuali: Euro 250 x
coeff. 1,20 = Euro 300
2.3 Indicatori di normalità introdotti per gli studi dei professionisti approvati a
decorrere dal periodo d’imposta 2007
Per la maggior parte degli studi relativi alle attività professionali, approvati in
evoluzione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, si applica, alternativamente, uno dei
seguenti indicatori di normalità:
a) rendimento orario.
b) rendimento giornaliero;
a) Rendimento orario
L’indicatore “rendimento orario” è calcolato come rapporto tra le variabili “Valore
aggiunto” e “Ore annue lavorate”. Il “Valore aggiunto” è definito sottraendo dai compensi
dichiarati le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi
corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica, i
consumi e le altre spese.
Per ogni studio di settore è stata individuata una griglia di valori massimi ammissibili
per tale indicatore suddivisi per cluster e distribuzione territoriale.
12
Sulla base di questi valori massimi, lo studio di settore calcola, per ogni contribuente, il
valore minimo ammissibile per la variabile “Ore teoriche del professionista”.
Qualora tale valore risulti superiore a quello della variabile “Ore dichiarate dal
professionista”, il numero delle “Ore dedicate all’attività” viene incrementato di un valore
pari alla differenza tra le “Ore teoriche del professionista” e le “Ore dichiarate dal
professionista”.
Il nuovo valore, così determinato, delle “Ore dedicate all’attività” costituisce il
parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la
determinazione dei maggiori compensi da normalità economica.
Per gli studi di settore UK02U – Studi di ingegneria, UK06U – Servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi e UK17U - Attività tecniche svolte da periti
industriali (approvati in applicazione monitorata) sono stati previsti analoghi indicatori di
normalità le cui modalità applicative vengono illustrate nell’allegato n. 3.
b) Rendimento giornaliero
L’indicatore “rendimento giornaliero” è calcolato come rapporto tra le variabili
“Valore aggiunto” e “Giornate annue lavorate”. Il “Valore aggiunto” è definito sottraendo
dai compensi dichiarati le spese per prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa, i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività
professionale e artistica, i consumi e le altre spese.
Per ogni studio di settore è stata individuata una griglia di valori massimi ammissibili
per tale indicatore suddivisi per cluster e distribuzione territoriale.
Sulla base di questi valori massimi, lo studio di settore calcola, per ogni contribuente, il
valore minimo ammissibile per la variabile “Giornate teoriche del professionista”.
Qualora tale valore risulti superiore a quello della variabile “Giornate dichiarate del
professionista”, il numero delle “Giornate dedicate all’attività” viene incrementato di un
valore pari alla differenza tra le “Giornate teoriche del professionista” e le “Giornate
dichiarate dal professionista”.
Il nuovo valore, così determinato, delle “Giornate dedicate all’attività” costituisce il
parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la
determinazione dei maggiori compensi da normalità economica.
2.4 La valutazione dell’analisi di normalità economica in sede di accertamento
Sulla base di quanto già segnalato nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2, gli indicatori di
normalità introdotti nei nuovi studi di settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta
2007, presentano un maggior grado di affidabilità ai fini dell’utilizzo in sede di
accertamento, rispetto a quelli approvati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007.
Per questi ultimi, l’art. 15, comma 3-bis, del decreto legge n. 81 del 2007, nel
sancire la “natura sperimentale”, ha stabilito che “i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici”, aggiungendo inoltre
che, in caso di accertamento, “spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di
13
prova per gli scostamenti riscontrati” (sul punto si fa rinvio ai chiarimenti forniti dalla
circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008).
La stima dei maggiori ricavi o compensi effettuata tenendo conto degli indicatori di
normalità economica di cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, ha invece
la medesima valenza di quella derivante dalla tradizionale analisi di congruità effettuata
dallo studio di settore.
Va tuttavia evidenziato che, anche con riguardo alla stima derivante dai nuovi
indicatori, l’ufficio non è legittimato, comunque, all’emissione di atti di accertamento
“automatici” basati esclusivamente sulla stima medesima. Infatti, come già precisato nella
citata circolare n. 5/E del 2008, l’utilizzo automatico degli studi non è mai consentito in
sede di accertamento “dato che il suo contenuto dipende dall’esito, imprevedibile a priori,
del contraddittorio”e tale assunto vale, naturalmente, anche con riguardo ai nuovi studi,
approvati con i decreti del 6 marzo 2008, che prevedono l’applicazione degli indicatori di
cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.
Ne consegue dunque che gli accertamenti basati sui detti, nuovi studi di settore,
anche nel caso di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di
normalità, “devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti
dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati
effettivamente conseguiti”. Ciò in quanto l’azione di controllo deve essere sempre ispirata
a “…criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il
meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di
esercizio dell’attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al
dichiarato….”.
Nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 sono state evidenziate alcune possibili
situazioni e cause che potrebbero giustificare la stima dei maggiori ricavi o compensi
derivanti dall’applicazione dei predetti indicatori approvati con il decreto ministeriale del
20 marzo 2007. Tali indicazioni, in linea di massima, devono ritenersi valide anche con
riguardo agli indicatori di normalità previsti nei nuovi studi approvati con decreti 6 marzo
2008, in vigore a decorrere dal 2007.
In particolare, si ribadisce che, con riferimento all’indicatore “durata delle scorte”,
l’eventuale incoerenza potrebbe risultare giustificata da particolari situazioni di mercato o
di gestione (es. l’incremento delle rimanenze finali potrebbe scaturire da
approvvigionamenti particolarmente consistenti, debitamente documentati, effettuati nel
corso dell’anno, in vista di un rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate).
Con riguardo, invece, all’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui
ricavi”, si fa presente che una delle possibili cause giustificative del maggior ammontare di
ricavi stimati a seguito dell’incoerenza a tale indicatore potrebbe essere costituita da un
evento di carattere eccezionale o straordinario che può aver influenzato il valore dei c.d.
“costi residuali”.
Ad esempio, il rigo F23 (Altri componenti negativi) del quadro F – Elementi
contabili - del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, è una delle voci
rilevanti nella determinazione dell’eventuale incoerenza del predetto indicatore. Le
istruzioni ai modelli precisano che, in tale rigo, devono essere indicati gli altri componenti
negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla
determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti del quadro F. In
tale rigo deve essere indicata, inoltre, la somma algebrica, ove di segno negativo, dei
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componenti positivi e negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità alle disposizioni del T.U.I.R., relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha
effetto il nuovo regime dei minimi previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1,
commi 96-117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nel caso in cui nel periodo
d’imposta successivo (vale a dire per il 2008) intendano avvalersi del regime in oggetto.
Al riguardo, giova rilevare che trattasi di componenti di reddito la cui deducibilità fiscale è
stata prevista per una determinata particolarità e, quindi, caratterizzati dalla
“straordinarietà”.
Medesima considerazione vale con riferimento all’ammontare delle maggiori spese,
relative ai veicoli, deducibili per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 15-bis, comma 9, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127, rispetto a quelle introdotte dall’art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale
ipotesi si rileva, tra l’altro, che dette componenti si riferiscono ad un periodo d’imposta
precedente al 2007 e che, quindi, non possono rilevare ai fini della stima dei ricavi o
compensi per il periodo d’imposta 2007.
Nell’apposita sezione di GE.RI.CO., come meglio descritto in seguito, il
contribuente avrà la possibilità di segnalare detta situazione, selezionando l’apposita
casella “Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità”,
e, successivamente, selezionando la casella “Ricalcolo”. Con riferimento alla variabile
“Altri componenti negativi” potrà modificare il valore segnalato tenendo conto di tale
situazione (ad es. riducendo l’importo della voce relativo alla predetta quota).
Sempre con riferimento all’indicatore relativo ai costi residuali di gestione, altra
ipotesi, che potrebbe portare a risultati non adeguati, è rappresentata dalla esistenza di
particolari o “non ordinarie” componenti negative del reddito (quali, ad esempio, perdite
su crediti o minusvalenze particolarmente rilevanti) che hanno inciso sensibilmente sul
numeratore dell’indice contribuendo alla incoerenza da esso rilevata.
Con riguardo all’indicatore del “costo di disponibilità dei beni mobili strumentali”,
non trova più applicazione (ovvero potrebbe risultare molto attenuata) la possibile causa
giustificativa (descritta al par. 2.3.8 della circolare n. 31/E del 2007) relativa al caso in cui,
ad esempio, il contribuente dimostri, in sede di contraddittorio, che l’incoerenza sia dovuta
all’indicazione di importi di quote di ammortamenti riferiti ad un unico bene strumentale
venduto nel corso dell’anno; ciò in quanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (come
meglio precisato al paragrafo 10.1), l’indicazione nel quadro F degli elementi contabili del
valore del bene strumentale deve essere effettuata ragguagliando il valore ai giorni di
effettivo possesso nell’anno.
Al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alle modalità di calcolo degli
indicatori di normalità economica, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, la procedura
GE.RI.CO. permette al contribuente, qualora ritenga che il risultato fornito dall’analisi di
normalità economica non sia corrispondente alla sua reale situazione, di segnalare
all’Amministrazione finanziaria l’eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico,
del singolo indicatore di normalità economica, con la possibilità di modificare, utilizzando
una apposita sezione della procedura, l’importo delle variabili che rilevano ai fini del
calcolo della normalità economica, ovvero richiedendo la totale non applicazione del
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singolo indicatore. In tali ipotesi sarà preferibile effettuare anche l’attestazione prevista ai
sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998.
Nel campo “Note aggiuntive” della procedura GE.RI.CO. dovranno essere descritte
le cause che giustificano l’intervento sugli effetti degli indicatori di normalità economica
operato dal contribuente.
Lo stesso contribuente, nella fase del contraddittorio con l’Ufficio, dovrà dare
dimostrazione, fornendo riscontri su base documentale, dei motivi che comprovano le
attestazioni rese ed il “ricalcolo” effettuato.
Pertanto, ad esempio, se il contribuente, con riguardo esclusivamente all’indicatore
di normalità dei “costi residuali”, in sede di contraddittorio dimostri, su base documentale,
riscontrabile anche dalla contabilità, che effettivamente gli importi, indicati nell’allegato
studi di settore, riguardanti le variabili di costo rilevanti ai fini del calcolo del predetto
indicatore, corrispondono a costi realmente sostenuti e correttamente indicati (anche con
riguardo alla loro inerenza dell’attività svolta), l’ufficio avrà cura di non considerare il
maggior ricavo risultante dall’applicazione dell’indicatore di normalità in parola.
Per maggiori chiarimenti sulle possibili attestazioni e per un elenco esemplificativo
delle cause giustificative della non coerenza rispetto agli indicatori di normalità economica
si richiama, per quanto compatibile con gli indicatori disciplinati dal comma 2 dell’art. 10-
bis della legge n. 146 del 1998, il Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28
giugno 2007, nonché le circolari n. 31/E e 38/E del 2007.
L’ufficio dovrà, inoltre, nella fase di contraddittorio, dedicare particolare attenzione
al controllo della correttezza e veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore. Si ritiene proficuo effettuare il predetto
controllo, oltre che sulle voci indicate nel quadro F che rilevano ai fini della funzione di
regressione, anche per tutte le altre voci contabili del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore quali, ad esempio, gli ammortamenti (di cui al rigo
F20, campo 1) e gli accantonamenti (di cui al rigo F21), che allo stato attuale non
costituiscono variabili rilevanti ai fini dell’analisi di normalità economica.
3. L’aggiornamento della territorialità generale e quella specifica del commercio
Con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 marzo 2008
(pubblicato nel S.S. alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2008), relativo alla “Individuazione delle
aree territoriali”, è stato approvato un aggiornamento della territorialità generale, della
territorialità del commercio a livello comunale, provinciale e regionale, nonché una nuova
territorialità relativa al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello
comunale.
È stata definita, pertanto, una nuova classificazione della territorialità “generale”
(introdotta con decreto del 30 marzo 1999), aggiornata sulla base delle ultime banche dati a
disposizione, che tiene conto del livello di benessere e dello sviluppo socio-economico del
territorio, pervenendo a diverse classificazioni dei comuni italiani, nonché un
aggiornamento delle aree della territorialità del commercio (introdotte con decreti
ministeriali del 30 marzo 1999 e del 16 febbraio 2001).
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La novità da segnalare al riguardo è quella relativa all’introduzione di una nuova
analisi della territorialità, tramite la quale si è individuato un indicatore territoriale
sintetico della struttura dei costi relativo al livello dei canoni di locazione degli immobili
commerciali.
Come precisato anche nell’Allegato 3 della Nota tecnica e metodologica, allegata al
citato decreto del 6 marzo 2008, al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti
sulla determinazione del ricarico, è stato definito l’indicatore “Livello dei canoni di affitto
dei locali commerciali”. Tale indicatore, espresso da un coefficiente standardizzato tra
zero e uno, è stato determinato a livello comunale, prendendo a base le informazioni
contenute nel quadro F del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore. Il predetto Allegato 3 della nota tecnica riporta
l’elenco, per Regione, dei singoli Comuni e dei relativi livelli dei canoni di affitto dei
locali commerciali.
Ai fini della stima, il coefficiente, differenziato in relazione al luogo di svolgimento
dell’attività e al cluster di appartenenza, viene applicato al costo del venduto e al costo per
la produzione dei servizi.
Gli studi che presentano anche tale tipologia di territorialità sono i seguenti: UD01U,
UD12U, UM01U, UM05U, UM07U, UM15A, UM28U e UM40A.
Occorre far presente, inoltre, che per lo studio UM28U - Commercio al dettaglio
di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento, di biancheria per la casa e di tappeti - è stata
introdotta, oltre all’analisi della territorialità del “Livello dei canoni di affitto dei locali
commerciali”, anche una analisi della territorialità a livello della grande distribuzione
organizzata definendo un indicatore che tiene conto della superficie dei grandi magazzini.
Tale indicatore è stato standardizzato a valori compresi nell’intervallo tra zero e uno. In tal
modo è stato stimato l’impatto della grande distribuzione organizzata sui ricavi derivanti
dallo svolgimento delle attività comprese nello studio di settore, differenziandole in
relazione all’ambito territoriale di svolgimento dell’attività stessa. La predetta analisi ha
avuto rilevanza con riferimento al cluster 5 - Negozi di piccole dimensioni specializzati
nella vendita di tendaggi e tappezzeria, determinando l’applicazione di un correttivo al
costo del venduto e al costo per la produzione dei servizi.
Per lo studio UM40A – Commercio al dettaglio di fiori e piante - è stata invece
introdotta, oltre all’analisi della territorialità del “Livello dei canoni di affitto dei locali
commerciali”, anche l’analisi della territorialità a livello di mercato potenziale per tener
conto del livello di concorrenza presente in tale settore. A tal fine è stato considerato il
numero di abitanti per impresa del settore. Tale rapporto definisce il “mercato potenziale”;
maggiore è il numero di residenti per ogni impresa del settore, minore è il livello di
concorrenza potenziale con cui un’impresa deve confrontarsi. Anche in questo caso
l’indicatore è stato standardizzato a valori compresi nell’intervallo tra zero e uno. La
predetta analisi ha determinato, in alcuni cluster, l’applicazione di un correttivo al costo
del venduto e al costo per la produzione dei servizi.
4. I correttivi riguardanti gli studi in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007
Nella fase di costruzione di alcuni studi, in presenza di particolari situazioni, sono
stati introdotti appositi correttivi che rettificano gli effetti di determinate variabili che
incidono sui ricavi o compensi stimati.
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In generale, i correttivi degli studi di settore si possono distinguere in due categorie:
“automatici” e “non automatici”.
I primi sono applicati direttamente dal software GE.RI.CO. sulla base delle
informazioni inserite negli appositi campi del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi, determinando una riduzione dei compensi o dei ricavi stimati
dallo studio di settore.
I correttivi c.d. “non automatici” (introdotti per la prima volta su alcuni studi in
vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2005) non incidono in modo “automatico” sul
risultato, ma l’ammontare della riduzione viene visualizzato in un’apposita area del
programma GE.RI.CO. e viene eventualmente riconosciuto al contribuente (riducendo il
ricavo o compenso puntuale di riferimento) solo nel momento in cui l’ufficio finanziario,
in sede di contraddittorio, accerti l’esistenza dei requisiti idonei per poter fruire
dell’abbattimento dei ricavi stimati da GE.RI.CO. (cfr. circolare n. 23/E del 22 giugno
2006).
4.1 L’aggiornamento del correttivo congiunturale per i settori in difficoltà
In considerazione del perdurare dello stato di difficoltà in cui versa il sistema delle
PMI di molti settori del comparto manifatturiero, a causa degli effetti della globalizzazione
e della perdita di competitività dovuta essenzialmente alla concorrenza sui costi di
produzione tipica dei Paesi emergenti, è stata confermata l’applicazione, anche per il
periodo d’imposta 2007, del correttivo congiunturale, con gli opportuni aggiornamenti per
i seguenti studi evoluti quest’anno:
• UD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia;
• UD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;
• UD08U - Fabbricazione di calzature;
• UD13U - Finissaggio dei tessili;
• UD14U - Tessile;
• UD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta.
Le condizioni per accedere al nuovo correttivo congiunturale, da verificare prima
dell’applicazione del correttivo stesso, sono le seguenti:
(cid:131) non congruità alle risultanze dell’applicazione dello studio;
(cid:131) risultare “normale” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità
economica;
(cid:131) aver conseguito una diminuzione di ricavi, nell’anno di applicazione dello studio,
rispetto ai ricavi dichiarati del quinto anno antecedente.
Per maggiori approfondimenti sulle modalità applicative dei correttivi in parola si
rinvia a quanto riportato nell’Allegato n. 3 della presente circolare.
18
4.2 Ulteriori correttivi
Ulteriori correttivi sono stati introdotti in alcuni studi di settore approvati con
decreti del 6 marzo 2008.
In particolare, si evidenzia che, in analogia al settore del Tessile-Abbigliamento-
Calzature, si è tenuto conto del crescente stato di difficoltà in cui operano le imprese che
esercitano le attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, ed è stato
previsto l’inserimento di un correttivo “congiunturale” nello studio UM05U (Commercio
al dettaglio di abbigliamento e calzature), che consente di tener conto delle difficoltà di
una parte del settore.
Il correttivo di tipo “automatico”, si applica nel caso in cui il contribuente, prima
dell’applicazione dello stesso, presenta contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) essere “non congruo” alle risultanze dell’applicazione dello studio;
b) risultare “normale” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità
economica;
c) aver conseguito una diminuzione di ricavi, nell’anno di applicazione dello studio
rispetto alla media dei ricavi dichiarati nei periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006.
Va inoltre segnalato che:
• nello studio di settore TG90U (Esercizio della pesca) è stato previsto un correttivo
“automatico”, che tiene conto dell’aumento del costo del carburante intervenuto in
questi ultimi anni;
• nello studio di settore UG44U (Alberghi ed affittacamere) è stato introdotto un
correttivo (c.d. “non automatico”) che incide, nella stima del ricavo puntuale di
riferimento, sulla variabile “Altri costi per servizi” che viene utilizzata al netto
delle “Spese per manutenzione e riparazione relative agli immobili;
• per gli studi TD40U (Fabbricazione di motori) e TD41U (Fabbricazione di
macchine ed attrezzature per ufficio) sono stati previsti dei correttivi c.d. “non
automatici” per tener conto del significativo incremento dei prezzi delle materie
prime provocato dall’aumento della domanda mondiale verificatosi nel triennio
2005-2007.
Il correttivo si applica ai contribuenti che, prima dell’applicazione dello stesso
correttivo, presentino le seguenti condizioni:
(cid:131) essere “non congruo” alle risultanze dell’applicazione dello studio;
(cid:131) risultare “normale” agli indicatori di normalità economica;
(cid:131) aver conseguito un aumento del rapporto tra la somma del “costo del venduto e
il costo per la produzione di servizi” e l’ammontare dei ricavi nel periodo
d’imposta 2007, rispetto allo stesso rapporto calcolato per il periodo d’imposta
2005.
Il contribuente potrà inserire le informazioni richieste nel quadro X, e il software
GE.RI.CO. visualizzerà esclusivamente l’importo della riduzione, che verrà riconosciuta,
19
su richiesta del contribuente, dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, dopo che
avranno verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la
concessione del correttivo.
Anche per il periodo d’imposta 2007 viene confermata l’applicazione di particolari
correttivi cosiddetti “non automatici” negli studi:
(cid:131) TD20U - Meccanica leggera;
(cid:131) TD32U - Meccanica pesante;
(cid:131) TD35U - Editoria, stampa e prestampa;
(cid:131) TM04U - Farmacie.
Per gli studi TG40U (locazioni immobiliari) e TG69U (edilizia), approvati con decreto
del 20 marzo 2007, inoltre, è stata introdotto un fattore di adattamento, che corregge la
stima del ricavo puntuale di riferimento. Il correttivo in parola, che opera in modo “non
automatico”, si è reso necessario per porre rimedio ad una non corretta applicazione dello
studio con riguardo alle ipotesi in cui l’impresa effettui la costruzione del bene, con
valutazione a costo delle rimanenze, ma non abbia ancora conseguito i relativi ricavi.
Giova evidenziare che, in fase di contraddittorio, l’Ufficio, non dovrà tener in
considerazione le cause giustificative avanzate dal contribuente qualora queste
costituiscano le argomentazioni che hanno generato l’applicazione di uno specifico
correttivo di riduzione dei ricavi o compensi e, pertanto, siano stati già considerati
all’interno della procedura (es. per lo studio TG90U, non potranno ritenersi rilevanti, per
giustificare l’eventuale non congruità, argomentazioni riguardanti l’aumento del costo del
carburante intervenuto in questi ultimi anni, poiché il fenomeno è già stato considerato
nella fase di elaborazione dello studio stesso mediante l’applicazione automatica di un
apposito correttivo).
Per maggiori approfondimenti sul funzionamento dei correttivi in questione si
rinvia all’Allegato n. 3 della presente circolare.
5. Studi di settore approvati in applicazione monitorata
La situazione di difficoltà economica che ha caratterizzato alcune attività del
comparto delle manifatture negli anni scorsi, nonché le peculiarità che contraddistinguono
lo svolgimento di alcune attività professionali, hanno condotto in passato a prevedere
particolari modalità applicative per gli studi di settore interessati da tali problematiche.
Come è noto, per tali studi era stata prevista l’applicazione “monitorata” e la
“sperimentalità”, le cui modalità applicative erano state trattate nel paragrafo 5 della
circolare n. 54/E del 13 giugno 2001 (per gli studi sperimentali) e nella circolare n. 32/E
del 21 giugno 2005 (per gli studi approvati in applicazione “monitorata”).
Con riferimento agli studi, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007 in
applicazione monitorata, si precisa che a seguito del parere espresso dalla Commissione
degli Esperti nella riunione del 31 gennaio 2008, è stata prorogata, per il periodo
d’imposta 2007, l’applicazione monitorata per lo studio di settore TD33U (Oreficeria e
20
gioielleria), in quanto non sono state ritenute del tutto superate le problematiche che in
passato hanno condotto all’approvazione monitorata dello studio.
Per tre studi del comparto delle attività professionali (per i quali per i previgenti
studi era già prevista l’applicazione monitorata) è stata riconosciuta, anche per la versione
evoluta, l’applicazione monitorata per il 2007. Tali studi sono:
• UK02U – Studi di ingegneria;
• UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
• UK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, sono invece stati
approvati in via definitiva gli studi di settore:
• TK23U - Servizi di ingegneria integrata;
• TK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari;
• TK25U - Consulenze fornite da agronomi;
• UK03U - Attività tecniche svolte da geometri;
• UK04U - Attività degli studi legali;
• UK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali,
Consulenza del lavoro;
• UK18U - Studi di architettura.
Per tali studi è stato constatato il superamento dei problemi che avevano condotto
inizialmente all’applicazione sperimentale e, successivamente, all’applicazione
monitorata.
Per le modalità applicative degli studi approvati a decorrere dall’anno d’imposta
2007 in via definitiva, a seguito di un periodo di sperimentalità o monitoraggio, si rinvia ai
chiarimenti forniti in merito nel paragrafo 2.4 della circolare n. 38/E del 2007.
6. Utilizzo degli studi evoluti per i periodi d'imposta precedenti
In merito all’utilizzo degli studi evoluti per gli accertamenti riguardanti periodi
d'imposta precedenti al 2007, si conferma l’orientamento già adottato circa l’opportunità,
in sede di contraddittorio, di utilizzare le risultanze dello studio evoluto per giustificare
eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla
versione dello stesso studio vigente per il periodo d’imposta accertato. In particolare,
occorrerà verificare se il risultato relativo alla “congruità” dello studio evoluto sia in grado
di poter meglio rappresentare l’effettiva situazione del contribuente anche per i periodi
d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello
studio evoluto, in quanto più aggiornato ed affinato rispetto alla versione previgente.
Con riguardo agli studi evoluti e alle risultanze prodotte dall’applicazione
dell’analisi di congruità e dell’analisi di normalità economica fondata sugli indicatori di
cui all’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, si ricorda la precisazione
contenuta nella circolare n. 38/E del 12 giugno 2007, in base alla quale è stato evidenziato
che “nel triennio 2007-2009 tutti gli studi vigenti per il periodo d'imposta 2006 saranno
sottoposti gradualmente a revisione. Pertanto, gli Uffici dovranno sempre valutare, nella
21
fase del contraddittorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati
anche sulla base dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998 e, ove più
favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l'applicazione degli
studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il decreto
del 20 marzo 2007.”.
7. Applicazione dei nuovi codici ATECO 2007
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 16 novembre
2007, è stata approvata la nuova classificazione delle attività economiche, denominata
ATECO 2007, che deve essere adottata, a partire dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle
dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.
La modifica del codice dell’attività economica, derivante dall’applicazione della
nuova tabella ATECO 2007, non comporta l’obbligo di presentare apposita dichiarazione
di variazione dati, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La nuova tabella, a sei cifre, sostituisce la tabella ATECOFIN 2004 approvata con il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 (in vigore fino al 31
dicembre 2007).
La tabella ATECO 2007 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate (all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it).
I modelli relativi agli studi di settore 2008 sono stati predisposti sulla base dei nuovi
codici di attività ATECO 2007.
La nuova classificazione introdotta non comporterà particolari problemi ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche
con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore
precedentemente all'introduzione dei nuovi codici. Tuttavia, in particolari ipotesi, potrebbe
accadere che, per effetto della nuova classificazione ATECO 2007:
1. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ai parametri, con la nuova
classificazione, siano assoggettabili ad uno studio di settore;
2. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ad uno studio di settore,
con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai parametri;
3. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o ai parametri, con
la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno studio di settore né ai
parametri;
4. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate ad un determinato studio,
con la nuova classificazione siano state incluse in uno studio diverso da quello
precedentemente applicato.
Pertanto, analogamente a quanto già precisato con circolare n. 27/E del 18 giugno
2004 (riguardante l’introduzione dei codici ATECOFIN 2004), in tutte le predette ipotesi,
il contribuente sarà comunque tenuto ad applicare la disciplina (studio di settore o
parametri) vigente prima dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2007.
Ad esempio, nel caso in cui il soggetto, per effetto esclusivamente dell’introduzione
dei nuovi codici ATECO 2007, sia incluso in uno studio diverso da quello
22
precedentemente applicato, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello
UNICO 2008 il codice ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 relativo alla propria
attività esercitata, mentre nell’allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività
ATECO 2007 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla
introduzione dei nuovi codici di attività.
Nel caso in cui, precedentemente all’introduzione dei nuovi codici ATECO 2007, il
contribuente fosse rientrato nella disciplina dei parametri ed ora, invece, risulti soggetto a
quella degli studi di settore, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello
UNICO 2008 il nuovo codice e, sempre nel medesimo quadro, la causa di inapplicabilità.
In tal modo al contribuente sarà applicabile la metodologia di controllo basata sui
parametri.
Si fa presente che le predette modalità non trovano applicazione con riferimento
agli studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007, approvati con decreti
del 6 marzo 2008, i quali già tengono conto dei nuovi codici ATECO 2007.
Il software GE.RI.CO. 2008 contiene una funzione di ricerca del nuovo codice
Ateco 2007 da indicare, in base al precedente codice Atecofin 2004 utilizzato.
8. Versamento della maggiorazione del 3 per cento per l’adeguamento in
dichiarazione alle risultanze degli studi di settore
Con circolare n. 41/E del 6 luglio 2007 è stato chiarito che, per il periodo d’imposta
2006, in caso di adeguamento in dichiarazione, la maggiorazione del 3 per cento, di cui
all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 195 del 1999, trova applicazione, sussistendo le
condizioni previste dalla norma, qualora il valore di riferimento risulti pari al ricavo o
compenso puntuale, determinato senza tener conto degli indicatori di normalità economica
(essendo tale ammontare superiore al ricavo o compenso minimo tenendo conto degli
indicatori stessi). Nella stessa circolare è stato precisato che la maggiorazione del 3 per
cento non trova applicazione qualora il valore di riferimento, cui il contribuente potrà
adeguarsi in dichiarazione per evitare l’accertamento sulla base degli studi, risulti pari al
ricavo o compenso minimo stimato da GE.RI.CO., tenendo conto degli indicatori di
normalità economica di cui al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
La precisazione scaturiva dalla considerazione che gli indicatori di normalità
avevano introdotto un’importante novità nella stima dei ricavi e compensi di tutti gli studi
applicabili per il periodo d’imposta 2006 e, quindi, tale intervento era stato assimilato ad
un “nuovo studio” evoluto, giustificandone l’esonero dal relativo versamento nel caso in
cui il livello della congruità fosse riferito al ricavo o compenso minimo aumentato dei
maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori.
Al riguardo, occorre precisare che, a decorrere dal periodo d’imposta 2007
decadono le predette motivazioni. Pertanto, fatta eccezione per gli studi di settore che
trovano applicazione per la prima volta a decorrere dal periodo d’imposta 2007, trova
applicazione, sulla base delle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. n.
195 del 1999, il versamento della maggiorazione del 3 per cento per l’adeguamento in
dichiarazione alle risultanze dello studio.
Il versamento della maggiorazione del 3 per cento è dovuto, in presenza delle
condizioni previste dal citato articolo 2, comma 2-bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, anche
23
nell’ipotesi di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio
di settore (c.d. “imprese multiattività”).
9. Novità di GE.RI.CO. 2008
Analogamente al periodo d’imposta 2006, il programma applicativo GE.RI.CO.
2008 visualizza una serie di informazioni relative all’applicazione della nuova analisi di
normalità economica. In particolare, fornisce indicazioni in ordine:
• al ricavo puntuale (comprensivo anche dell’analisi di normalità economica);
• al ricavo minimo (comprensivo anche dell’analisi di normalità economica);
• (in caso di esito complessivo di non congruità) al maggior volume d’affari ai fini
IVA e al maggior ricavo ai fini IIDD/IRAP (di ammontare diverso dal precedente,
nel caso in cui l’indicatore di normalità economica relativo alla gestione del
magazzino abbia evidenziato un maggior costo del venduto);
• (in caso di esito complessivo di non congruità) alle informazioni di dettaglio
relative all’applicazione dei singoli indicatori (valore calcolato dell’indicatore,
valore di soglia di riferimento, esito di coerenza/incoerenza/incalcolabilità,
eventuale maggior ricavo/compenso).
Qualora il soggetto risulti “non congruo” a seguito dell’applicazione della tradizionale
analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica, il software fornisce
quindi l’esito con la dettagliata indicazione dell’incidenza su di esso di ciascun indicatore
di normalità. Tale incidenza potrà essere positiva per uno o più indicatori (in tal caso il
software segnala il “maggior ricavo/compenso da normalità economica” ad essi riferibile),
così come potrà anche darsi il caso che nessun indicatore abbia determinato la
individuazione di situazioni “non normali” e la posizione risulti “non congrua” solo in
funzione della tradizionale analisi di congruità.
La procedura GE.RI.CO. 2008 presenta, rispetto allo scorso anno, numerose
funzionalità dirette a fornire ulteriori informazioni al contribuente in ordine alle modalità
applicative dello studio di settore.
Le principali novità e funzionalità introdotte riguardano, nella sezione riguardante il
“calcolo” di GE.RI.CO, i seguenti aspetti:
• migliore esposizione nella veste grafica delle informazioni inserite e dell’esito dei
risultati;
• visualizzazione di un prospetto riepilogativo dei dati contabili con la evidenziazione
delle informazioni che hanno contribuito alla rilevazione della eventuale anomalia
riferita alla normalità economica;
• possibilità di segnalare all’Amministrazione finanziaria l’eventuale non corretta
applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica, con
la possibilità di modificare, utilizzando un’apposita sezione della procedura,
l’importo delle variabili che rilevano ai fini del calcolo degli indicatori di normalità
economica ovvero richiedendo la “non applicazione” del singolo indicatore.
24
Il software applicativo GE.RI.CO. 2008, sulla base dei dati contabili e degli elementi
strutturali, rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio, ripropone anche un prospetto
riepilogativo dei dati contabili segnalando le grandezze di base (voci di costo aggregate)
ritenute “non normali” (ovvero non “in linea”) rispetto all’attività esercitata e al settore di
riferimento. Per le variabili riguardanti il calcolo degli indicatori di normalità economica, il
software propone un dettaglio dei dati dichiarati dal contribuente e un valore considerato
“normale”.
Come accennato, la novità più importante consiste nella possibilità, da parte del
contribuente, di segnalare all’Amministrazione finanziaria, mediante un’apposita sezione
prevista nella procedura GE.RI.CO. 2008, l’eventuale non corretta applicazione, nel caso
specifico, del singolo indicatore di normalità economica. Il contribuente potrà, quindi,
segnalare la presenza di possibili cause giustificative con riguardo agli indicatori di
normalità economica. Una volta effettuata la segnalazione (selezionando l’apposita casella
“Presenze di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate
dal contribuente”) verrà visualizzata una sezione (che di seguito individueremo come
“Sezione ricalcolo”) che permetterà al contribuente di effettuare le seguenti scelte:
1. segnalare la “non applicazione”, nel caso specifico, del singolo indicatore di
normalità economica;
2. proporre, effettuando una valutazione sulle cause che hanno contribuito a
determinare la “non normalità”, dei nuovi valori delle variabili che si
ritengono adeguati ai fini della corretta rappresentazione dell’indicatore di
normalità economica e procedere al “ricalcolo” del maggior ricavo o
compenso derivante dall’applicazione dell’indicatore di normalità economica.
Nel primo caso, il contribuente segnala all’ufficio che, in base alle proprie
valutazioni e con riguardo al caso specifico, l’indicatore di normalità economica presenta
particolari difficoltà applicative ovvero sussistono cause giustificative che permettono allo
stesso di segnalare la “neutralizzazione” della stima effettuata dal software a seguito
dell’applicazione dell’indicatore di normalità economica. In tale ipotesi, il contribuente
potrà non tenere in considerazione, ai fini dell’adeguamento, i maggiori ricavi o compensi
che derivano dall’applicazione del singolo indicatore. La possibilità di segnalare la “non
applicazione” dell’indicatore di normalità può riguardare uno o più indicatori di normalità
Nel secondo caso (“Sezione ricalcolo”), il contribuente avrà la possibilità di
segnalare all’ufficio finanziario le variabili che hanno determinato l’anomalia del singolo
indicatore di normalità economica riproponendo la modifica delle sole informazioni
(peraltro già indicate nell’allegato studi di settore) che rilevano nel calcolo dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dell’indicatore di normalità. Modificando tali
valori, il contribuente avrà la possibilità di verificare la nuova stima derivante
dall’applicazione dell’indicatore e valutare l’eventuale adeguamento alle risultanze degli
studi sulla base dei nuovi valori.
A tal riguardo si segnala che relativamente agli studi di settore, in vigore già a
decorrere dal periodo d’imposta 2006, nei confronti dei quali trovano applicazione gli
indicatori di normalità economica previsti dall’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del
2006, GE.RI.CO. 2008 non prevede la presenza della “Sezione ricalcolo”. Il software offre
esclusivamente la possibilità di segnalare l’eventuale “non applicazione” di uno o più
25
indicatori al caso specifico e non permette di segnalare all’ufficio finanziario le variabili
che hanno determinato l’anomalia del singolo indicatore di normalità economica.
Occorre in ogni caso evidenziare che la possibilità di intervenire sulle variabili che
incidono sugli indicatori di normalità (proponendo la “non applicazione” dell’indicatore
ovvero la variazione dei dati riguardanti le variabili rilevanti ai fini degli indicatori di
normalità) non determina variazioni sul risultato finale di GE.RI.CO.. In sostanza, il valore
di riferimento ai fini della congruità resta quello derivante dall’applicazione dell’analisi di
congruità e normalità evidenziato da GE.RI.CO..
Le possibilità concesse al contribuente di segnalare eventuali cause giustificative,
equivalgono a semplici segnalazioni di non corretta applicazione dell’indicatore al caso
specifico.
Le segnalazioni trasmesse all’amministrazione, mediante la procedura GE.RI.CO.,
dovranno essere preferibilmente avvalorate da apposita attestazione prevista ai sensi
dell’articolo 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998, mentre le cause giustificative
addotte dovranno necessariamente essere riportate nel campo “Note aggiuntive” della
procedura GE.RI.CO.. Lo stesso contribuente, nel caso in cui si sia adeguato in
dichiarazione alle risultanze dello studio di settore, tenendo in considerazione le
segnalazioni effettuate e, quindi, sulla base di un valore di riferimento inferiore a quello
risultante dal software GE.RI.CO., dovrà comunque fornire dimostrazione, nella fase del
contraddittorio con l’Ufficio, dei motivi che comprovano le attestazioni rese, la “non
applicazione” dell’indicatore o il “ricalcolo” effettuato.
10. Novità relative ai quadri contabili del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
10.1 Le novità comuni al quadro F e al quadro G – Elementi contabili. Il ragguaglio
del valore del beni strumentali
Per quanto riguarda le novità comuni ai quadri contabili del modello di
dichiarazione relativo agli studi di settore (quadro F per i titolari di reddito di impresa,
quadro G per i titolari di reddito di lavoro autonomo), si evidenzia in primo luogo
l’introduzione di un nuovo criterio di determinazione del valore dei beni strumentali.
Nelle istruzioni dei modelli degli anni precedenti era precisato che la circostanza
cui avere riguardo per determinare se inserire o meno il valore di un dato bene mobile
strumentale all’interno del quadro contabile era rappresentata dalla presenza del bene
stesso alla data di chiusura del periodo d’imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo
coincidente con l’anno solare). Da ciò conseguiva che si dovesse tener conto per intero del
valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d’imposta (se presenti alla chiusura del
periodo d’imposta), mentre non si dovevano considerare i beni ceduti nel corso dell’anno.
Le istruzioni ai modelli prevedono, per il periodo d’imposta 2007, l’abbandono di
tale criterio e l’adozione della determinazione rappresentata dal ragguaglio ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365
giorni. Ad esempio, il valore di un bene acquistato il 1° novembre andrà ragguagliato
26
moltiplicandolo per 61/365, mentre il valore di un bene ceduto il 31 ottobre dovrà essere
moltiplicato per 304/365.
In caso di periodo di esercizio dell’attività diverso da 12 mesi, il ragguaglio deve
essere effettuato tramite il rapporto tra i giorni di possesso e i giorni di esercizio
dell’attività. Ad esempio, in caso cessazione dell’attività il 30 aprile e successivo inizio
della stessa il 1° ottobre (per un totale di 212 giorni di attività), il valore di un bene di
costo storico pari a 13.000 euro acquistato il 1° novembre dovrà essere determinato
moltiplicando il costo storico (13.000 euro) per il rapporto tra i giorni di possesso (pari a
61) e i giorni di esercizio dell’attività (212). Il valore del bene da indicare sarà pari,
pertanto, a 3.740 euro (13.000 * 61/212).
Il valore così indicato sarà automaticamente rideterminato dal software GE.RI.CO.
in base al numero dei mesi di attività nel corso del periodo d’imposta indicati nel
frontespizio del modello.
10.2 Le altre novità del quadro F
Riguardo alle novità che interessano per il periodo d’imposta 2007 il quadro F,
contenente gli elementi contabili relativi ai redditi di impresa, si evidenzia anzitutto che i
soggetti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime dei minimi
previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (in particolare, dall’art. 1, commi 96-117 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244) dovranno indicare nel rigo relativo agli “Altri proventi e
componenti positivi”, ove sia di segno positivo, per la parte eccedente l’ammontare di
cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi
ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione o
deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.. I medesimi soggetti,
ove tale somma algebrica sia di segno negativo, dovranno indicare l’intera somma nel rigo
F23, campo 1, tra gli “Altri componenti negativi”.
Occorre evidenziare inoltre che l’articolo 15-bis, comma 7, del D.L. 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 ha modificato (con
effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007) l’art.164, comma 1
lettere b) e b)-bis del Tuir, modificando la percentuale di deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi relativi ai veicoli degli esercenti arti e professioni, degli
imprenditori e delle società, compresi i veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit.
Il comma 9 del predetto articolo, ha inoltre previsto diverse percentuali di deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi per il periodo d’imposta in corso alla data del
3 ottobre 2006 rispetto a quelle introdotte dall’art. 2, comma 71, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
La stessa disposizione ha stabilito che i maggiori importi deducibili, per il suddetto
periodo d’imposta, sono recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data
del 27 giugno 2007. Ciò posto, si precisa che tali maggiori importi deducibili dovranno
essere indicati nel rigo F23, campo 1, “Altri componenti negativi” del quadro F – Elementi
contabili.
Le istruzioni dei righi contenenti la parte delle esistenze iniziali e delle rimanenze
finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del T.U.I.R. (ossia “al costo”) precisano che la modalità di valutazione in
27
questione può essere adottata con esclusivo riferimento alle opere, alle forniture e ai
servizi ultrannuali eseguite su commessa con inizio di esecuzione non successivo al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. La precisazione è resa
necessaria dall’abrogazione della citata norma del T.U.I.R. operata dall’art. 1, comma 70,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Si evidenzia poi che, in corrispondenza del rigo F19, riguardante le “Spese per
lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività
dell’impresa”, è stato aggiunto un nuovo campo interno di dettaglio, dedicato alle spese
sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella
modalità c.d. “a progetto”, ai sensi degli art.. 61 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente.
Nella sezione degli elementi contabili, necessari alla determinazione dell’aliquota
I.V.A., è stato previsto di barrare la casella in corrispondenza del rigo F30 nel caso di
esenzione I.V.A. o di regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all’articolo 32-bis
del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006. Lo scorso anno la casella
riguardava solo i soggetti interessati da cause di “esenzione IVA”.
All’interno del quadro F è stata, inoltre, inserita una nuova sezione (“Ulteriori
elementi”) relativa ai soci amministratori eventualmente presenti nelle società interessate
alla compilazione dell’allegato studi di settore. La nuova sezione è stata introdotta per
monitorare l’entità del fenomeno della corresponsione di compensi ai soci che rivestono la
qualifica di amministratori all’interno della società.
L’acquisizione delle nuove informazioni relative ai soci amministratori consentirà
all’Agenzia di disporre di tutti gli elementi utili al fine di valutare la possibilità di
introdurre innovazioni nelle funzioni di stima dei nuovi studi di settore.
Nella sezione in parola è richiesta, in primo luogo, l’indicazione del numero dei
soci aventi la qualifica di amministratore, con distinto riferimento alla tipologia di rapporto
con cui sono legati alla società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro
dipendente o altro rapporto).
Riguardo alla possibilità di attrazione nella sfera del lavoro autonomo (in
particolare per l’attività svolta da ragionieri e dottori commercialisti) delle mansioni
attinenti l’ufficio di amministratore di società, per la necessità di attingere a conoscenze
direttamente collegate all’attività professionale svolta, si rimanda alle conclusioni espresse
nella circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001 (sul punto specifico, in parte, rettificative di
quanto già rappresentato dalla circolare n. 67/E del 6 luglio 2001).
In secondo luogo, è richiesta l’indicazione della percentuale di lavoro prestato per
l’attività inerente tale qualifica, con l’indicazione della somma delle percentuali relative a
ciascuno dei soci amministratori eventualmente presenti. Il criterio di riferimento,
rappresentato dal tempo necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte
di un dipendente o di un collaboratore che lavori per l’intero anno, è mutuato dalle
analoghe istruzioni del quadro A relative ai collaboratori familiari e al coniuge
dell’azienda coniugale, ai familiari diversi, agli associati in partecipazione e ai soci. In
proposito, si rimanda alle indicazioni già fornite al par. 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21
giugno 2005 e al par. 5.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, che richiamano,
28
relativamente ai soci, il criterio del tempo effettivamente prestato, indipendentemente dalla
percentuale di partecipazione agli utili societari.
L’ultima informazione richiesta nel nuovo prospetto è rappresentata dalle spese per
i compensi corrisposti ai soci per l’incarico di amministratori. Come precisato nelle
istruzioni, tali spese sono comprese nell’importo indicato in corrispondenza delle “Spese
per acquisti di servizi”, per le società e gli enti soggetti all’Ires, e delle “Spese per lavoro
dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività
dell’impresa”, per le società di persone. Riguardo all’importo da indicare, si precisa che
esso deve essere comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei
rimborsi spese.
In relazione ai possibili effetti “distorsivi” sulla stima dei ricavi operata da
GE.RI.CO., l’Ufficio sarà chiamato a operare in contraddittorio un’attenta valutazione
delle eventuali argomentazioni addotte da soggetti societari circa la possibilità che un
risultato di non congruità possa essere ricondotto all’imputazione di importi rilevanti
connessi a spese per compensi corrisposti a soci amministratori. Simili cause giustificative
possono essere rappresentate e descritte all’interno delle “Note aggiuntive” rese disponibili
dal software GE.RI.CO..
In tali circostanze l’Ufficio, in sede di contraddittorio, potrà verificare il risultato
mediante la seguente simulazione: eliminazione dal quadro F della voce di costo
rappresentata dall’importo delle spese per compensi corrisposti ai predetti soci
amministratori e imputazione, nel quadro A, del numero dei soci amministratori dichiarati,
con una percentuale di lavoro prestato pari al 100% per ciascuno di essi.
10.3 Le novità del quadro G – Elementi contabili
Per quanto attiene al quadro degli elementi contabili relativi agli esercenti attività di
lavoro autonomo, le novità per il periodo d’imposta 2007 consistono nell’introduzione di
una serie di voci necessarie a completare la serie dei componenti di reddito già richiesti in
passato e a consentire la determinazione, per somma algebrica dei medesimi – al pari di
come avviene per i redditi di impresa – della nuova voce rappresentata dal risultato
reddituale.
Tale risultato (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche), come
chiarito nelle istruzioni dei modelli, deve coincidere con l’importo dichiarato nel quadro
RE del modello UNICO 2008.
Le nuove voci inserite nel predetto quadro sono le seguenti: altri proventi lordi,
plusvalenze patrimoniali, minusvalenze patrimoniali, altre componenti negative, reddito (o
perdita) delle attività professionali e artistiche.
E’ inoltre richiesta l’indicazione dell’ammontare delle quote di ammortamento
relative a beni mobili ed immobili strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o
professione, determinate ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R., con il dettaglio delle quote
riguardanti i soli beni mobili strumentali (importo, quest’ultimo, già richiesto nei modelli
precedentemente in vigore).
29
11. Semplificazione degli obblighi riguardanti l’annotazione separata delle
componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 febbraio 2008
(pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) ha introdotto nuove disposizioni in tema di
applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano attività
d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita o che esercitano più attività di
impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, è stato
abrogato, tra l’altro, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo
2002 contenente i “Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattività”
e successive integrazioni.
Come chiarito anche nella circolare n. 31/E dell’1 aprile 2008, nei confronti dei
soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di
settore, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, non possono essere
utilizzati per l’azione di accertamento, di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per questi soggetti i risultati derivanti
dall’applicazione degli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle
posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano
altresì ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n.
146.
Per il solo periodo d’imposta 2007, è stato stabilito, dallo stesso decreto, che le
medesime regole si applicano ai contribuenti c.d. “multiattività” per i quali l’importo
complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle analizzate
dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 20 per cento dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati. A tal riguardo, nei modelli dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore è stata prevista un’apposita sezione denominata
“Imprese multiattività”.
La novellata disciplina comporta conseguenze anche in relazione alle ipotesi di
inizio o cessazione di una delle attività esercitate.
Prima dell’entrata in vigore del citato decreto 11 febbraio 2008, nei confronti dei
predetti contribuenti cd. “multiattività”, l’inizio o la cessazione di un’attività nel corso
dell’anno determinava una causa di esclusione nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività
iniziata o cessata fossero risultati superiori al 20 per cento dei ricavi complessivamente
conseguiti dall’impresa (circolare n. 58/E del 2002 par. 10.4).
A decorrere dal periodo d’imposta 2007, per effetto del citato decreto 11 febbraio
2008, le predette ipotesi di esclusione non sono più valide.
Infatti, nel nuovo contesto venutosi a determinare a seguito dell’abolizione, ad
opera dell’art. 4, comma 2 del decreto dell’11 febbraio 2008, della causa di inapplicabilità
connessa all’esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo studio di
settore, per le quali non sia stata tenuta la contabilità separata, e considerando che il
principio sancito dal citato decreto è esclusivamente quello della prevalenza dei ricavi (cfr.
30
circolare n. 31/E del 2008), non costituisce più causa di esclusione dall’applicazione degli
studi di settore l’ipotesi di inizio o cessazione di una delle attività esercitata nel corso
dell’anno, anche nel caso in cui da questa derivino ricavi di ammontare superiore al 20 per
cento dei ricavi complessivamente conseguiti dall’impresa.
Tali contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, saranno, pertanto, tenuti
alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, fermo restando che le risultanze dello studio di
settore potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, qualora l’ammontare dei ricavi
derivanti dalle attività non prevalenti superi, rispettivamente:
• il 30% dei ricavi complessivi (a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008);
• il 20% dei ricavi complessivi (limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007).
12. Individuazione del c.d. “intervallo di confidenza” per gli studi cui si applicano gli
indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006
Come già ricordato, gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge n. 146 del 1998
non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 195 del 1999, ricavi o compensi
in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori di riferimento:
a) livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo conto delle
risultanze degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della legge
n. 296 del 2006;
b) livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza
tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.
Per effetto di tale impostazione, potrebbero sorgere perplessità sulla esatta
individuazione del c.d. “intervallo di confidenza”.
Al riguardo si precisa che, relativamente ai predetti studi di settore interessati
dall’applicazione degli indicatori di normalità di cui all’art. 1, comma 14, della legge n.
296 del 2006, il c.d. “intervallo di confidenza” è alternativamente delimitato:
(cid:131) dal ricavo/compenso minimo derivante dall’applicazione dello studio di settore ed il
valore stesso aumentato dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalità economica, qualora il valore di riferimento sia quello
sopra indicato sub a);
(cid:131) dal ricavo/compenso minimo e dal ricavo/compenso puntuale di riferimento derivanti
dall’applicazione della sola analisi di congruità (senza quindi considerare gli indicatori
di normalità economica), qualora il valore di riferimento sia quello sopra indicato sub
b).
31
Esempio. Ipotesi con valore di riferimento sub a)
(cid:131) Ricavi dichiarati …………………….. 700
(cid:131) Ricavo puntuale di riferimento derivante
dalla sola analisi di congruità …………………….. 1.000
(cid:131) Ricavo minimo di riferimento derivante
dalla sola analisi di congruità …………………….. 980
(cid:131) Maggiori ricavi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14…. 120
Ricavo di riferimento ………………………………………… 1.100
In tale ipotesi, pertanto, l’intervallo di confidenza è rappresentato dai valori
compresi tra 980 e 1.100.
Esempio. Ipotesi con valore di riferimento sub b)
(cid:131) Ricavi dichiarati …………………….. 700
(cid:131) Ricavo puntuale di riferimento derivante
dalla sola analisi di congruità …………………….. 1.000
(cid:131) Ricavo minimo di riferimento derivante
dalla sola analisi di congruità …………………….. 950
(cid:131) Maggiori ricavi derivanti dall’applicazione
degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14…. 30
Ricavo di riferimento ………………………………………… 1.000
In tale ipotesi, pertanto, l’intervallo di confidenza è rappresentato dai valori compresi tra
950 e 1.000.
32
ALLEGATO 1 - ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE A DECORRERE
DAL PERIODO D'IMPOSTA 2007
MANIFATTURE
1) Studio di settore TD39U (che sostituisce lo studio di settore SD39U) - Fabbricazione di
coloranti e pigmenti, codice attività 20.12.00; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti,
inchiostri da stampa e adesivi sintetici, codice attività 20.30.00;
2) Studio di settore TD40U (che sostituisce lo studio di settore SD40U) - Fabbricazione di
magneti metallici permanenti, codice attività 25.99.91; Fabbricazione di altri componenti
elettronici, codice attività 26.11.09; Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio,
codice attività 26.30.21; Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di
movimento, generatori d’impulso e metal detector, codice attività 26.51.21; Fabbricazione
di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attività 27.11.00; Fabbricazione di
apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità, codice attività
27.12.00; Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici, codice attività
27.20.00; Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini,
codice attività 27.31.01; Fabbricazione di altri fili e di cavi elettrici ed elettronici, codice
attività 27.32.00; Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice
attività 27.33.01; Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per
mezzi di trasporto, codice attività 27.40.01; Fabbricazione di altre apparecchiature
elettriche n.c.a., codice attività 27.90.09; Fabbricazione di macchine per la galvanostegia,
codice attività 28.49.01; Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per
autoveicoli e loro motori, codice attività 29.31.00; Riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettriche, codice attività 33.13.02; Riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codice attività 33.14.09;
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l’installazione all’interno degli edifici),
codice attività 33.20.01;
3) Studio di settore TD41U (che sostituisce lo studio di settore SD41U) - Fabbricazione di
diodi, transistor e relativi congegni elettronici, codice attività 26.11.01; Fabbricazione di
schede elettroniche assemblate, codice attività 26.12.00; Fabbricazione di computer e unità
periferiche, codice attività 26.20.00; Fabbricazione di apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, comprese le telecamere, codice attività 26.30.10; Fabbricazione di altri
apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice attività 26.30.29;
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono o delle
immagini, codice attività 26.40.01; Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia,
geofisica e meteorologia, codice attività 26.51.10; Fabbricazione di altri di apparecchi di
misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance
analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), codice attività 26.51.29;
Fabbricazione di orologi, codice attività 26.52.00; Fabbricazione di apparecchi
elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori), codice attività 26.60.02; Fabbricazione
di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, codice attività 26.70.12; Fabbricazione di
capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori, codice attività
27.90.03; Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (escluse computer e
periferiche), codice attività 28.23.09; Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e
utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice attività
28.29.93; Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle
ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, codice attività 28.99.93; Fabbricazione di
cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) codice attività 32.13.01;
33
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per
diagnosi (incluse parti staccate e accessori), codice attività 32.50.12; Riparazione e
manutenzione di altre apparecchiature elettriche (escluse quelle per le telecomunicazioni
ed i computer), codice attività 33.13.09; Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici
per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l’installazione all’interno degli edifici),
codice attività 33.20.02; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo,
prova, navigazione e simili, (incluse le apparecchiature di controllo dei processi), codice
attività 33.20.03; Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili,
codice attività 33.20.06; Installazione di apparecchi elettromedicali, codice attività
33.20.08; Configurazione di personal computer, codice attività 62.09.01; Riparazione e
manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazione, codice attività 95.12.09;
4) Studio di settore TD42U (che sostituisce lo studio di settore SD42U) - Fabbricazione di
elementi ottici e strumenti ottici di precisione, codice attività 26.70.11; Fabbricazione di
apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attività 26.70.20; Fabbricazione di
fibre ottiche, codice attività 27.31.02; Fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attività
32.50.40; Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche
(escluse macchine fotografiche e videocamere), codice attività 33.13.01;
5) Studio di settore TD43U (che sostituisce lo studio di settore SD43U) - Fabbricazione di
altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, codice attività
26.60.09; Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, codice
attività 28.99.30; Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e
veterinario, codice attività 32.50.13; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed
ausili (inclusa riparazione), codice attività 32.50.30; Fabbricazione di dispositivi per la
respirazione artificiale (maschere a gas), codice attività 32.99.14; Riparazione e
manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attività 33.13.03;
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per
odontoiatria, codice attività 33.20.07;
6) Studio di settore TD44U (che sostituisce lo studio di settore SD44U) - Fabbricazione di
pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna, codice
attività 28.11.12; Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
n.c.a., codice attività 29.32.09; Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e
ciclomotori, codice attività 30.91.20; Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette,
codice attività 30.92.20;
7) Studio di settore TD45U (che sostituisce lo studio di settore SD45U) - Lavorazione del
caffè, codice attività 10.83.01; Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi, codice
attività 10.83.02; Commercio all’ingrosso di caffè, codice attività 46.37.01;
8) Studio di settore TD46U (che sostituisce lo studio di settore SD46U) - Fabbricazione di
pece e coke di pece, codice attività 19.10.01; Fabbricazione di gas industriali, codice
attività 20.11.00; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attività
20.13.09; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a., codice attività
20.14.09; Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di
compost), codice attività 20.15.00; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie,
codice attività 20.16.00; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice
attività 20.17.00; Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura,
esclusi i concimi, codice attività 20.20.00; Fabbricazione di articoli esplosivi, codice
attività 20.51.02; Fabbricazione di colle, codice attività 20.52.00; Fabbricazione di prodotti
chimici per uso fotografico, codice attività 20.59.10; Fabbricazione di prodotti chimici
organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie
34
prime vegetali, codice attività 20.59.20; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice
attività 20.59.30; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i
preparati antidetonanti e antigelo), codice attività 20.59.40; Fabbricazione di prodotti
chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attività 20.59.50;
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attività
20.59.60; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e
potassa) ed elettrotermici, codice attività 20.59.70; Fabbricazione di altri prodotti chimici
n.c.a., codice attività 20.59.90; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attività
20.60.00; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attività 21.10.00;
Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici, codice attività 21.20.09;
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario, codice attività 32.50.11;
Produzione di compost, codice attività 38.21.01;
9) Studio di settore TD49U (che sostituisce lo studio di settore SD49U) - Fabbricazione di
materassi, codice attività 31.03.00;
10) Studio di settore UD01U (che sostituisce lo studio di settore TD01U) - Produzione di
gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attività 10.52.00; Produzione di pasticceria
fresca, codice attività 10.71.20; Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di
pasticceria conservati, codice attività 10.72.00; Produzione di pizza confezionata, codice
attività 15.85.04; Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie,
codice attività 10.82.00; Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice
attività 47.24.20;
11) Studio di settore UD02U (che sostituisce lo studio di settore TD02U) - Produzione di paste
alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attività 10.73.00; Produzione di
piatti pronti a base di pasta, codice attività 10.85.05;
12) Studio di settore UD06U (che sostituisce lo studio di settore TD06U) - Fabbricazione di
ricami, codice attività 13.99.10;
13) Studio di settore UD07A (che sostituisce lo studio di settore TD07A) - Fabbricazione di
calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice attività 14.19.21;
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, codice attività 14.31.00;
14) Studio di settore UD07B (che sostituisce lo studio di settore TD07B) - Confezione di
camici, divise ed altri indumenti da lavoro, codice attività 14.12.00; Confezione in serie di
abbigliamento esterno, codice attività 14.13.10; Confezione di camice, T-shirt, corsetteria
e altra biancheria intima, codice attività 14.14.00; Confezioni varie e accessori per
l’abbigliamento, codice attività 14.19.10; Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri
indumenti particolari, codice attività 14.19.29; Fabbricazione di pullover, cardigan e altri
articoli simili a maglia, codice attività 14.39.00; Fabbricazione di articoli di vestiario
ignifughi e protettivi di sicurezza, codice attività 32.99.11;
15) Studio di settore UD08U (che sostituisce lo studio di settore TD08U) - Fabbricazione di
calzature, codice attività 15.20.10; Fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice
attività 15.20.20; Fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attività 16.29.11;
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attività
22.19.01; Fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attività 22.29.01;
16) Studio di settore UD10B (che sostituisce lo studio di settore TD10B) - Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento, codice attività 13.92.10;
17) Studio di settore UD12U (che sostituisce lo studio di settore TD12U) - Produzione di
prodotti di panetteria freschi, codice attività 10.71.10; Commercio al dettaglio di pane,
codice attività 47.24.10;
35
18) Studio di settore UD13U (che sostituisce lo studio di settore TD13U) - Finissaggio dei
tessili, codice attività 13.30.00;
19) Studio di settore UD14U (che sostituisce lo studio di settore TD14U) - Preparazione e
filatura di fibre tessili, codice di attività 13.10.00; Tessitura, codice attività 13.20.00;
Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attività 13.91.00;
20) Studio di settore UD18U (che sostituisce lo studio di settore TD18U) - Fabbricazione di
piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attività 23.31.00; Fabbricazione
di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta, codice attività 23.32.00;
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attività
23.41.00;
21) Studio di settore UD34U (che sostituisce lo studio di settore TD34U) - Fabbricazione di
protesi dentarie (compresa riparazione), codice attività 32.50.20.
COMMERCIO
22) Studio di settore TM41U (che sostituisce lo studio SM41U) - Commercio all'ingrosso di
computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, codice attività 46.51.00;
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi, codice attività 46.65.00;
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, codice attività
46.66.00;
23) Studio di settore TM80U (che sostituisce lo studio di settore SM80U) - Vendita al
dettaglio di carburante per autotrazione, codice di attività 47.30.00;
24) Studio di settore TM82U (che sostituisce lo studio di settore SM82U) - Commercio
all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati, codice attività
46.72.10; Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati, codice
attività 46.72.20;
25) Studio di settore TM83U (che sostituisce lo studio di settore SM83U) - Commercio
all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura, codice attività
46.75.01; Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria, codice attività
46.75.02; Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie
e semilavorati, codice attività 46.76.20;
26) Studio di settore TM84U (che sostituisce lo studio di settore SM84U) - Commercio
all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti
elettronici, codice attività 46.52.09; Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e
utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; Commercio all'ingrosso di
macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili), codice attività 46.62.00;
Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l’ingegneria civile, codice
attività 46.63.00; Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine
per cucire e per maglieria, codice attività 46.64.00; Commercio all'ingrosso di altri mezzi
ed attrezzature di trasporto, codice attività 46.69.19; Commercio all'ingrosso di materiale
elettrico per impianti di uso industriale, codice attività 46.69.20; Commercio all'ingrosso di
apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici, codice attività
46.69.30; Commercio all'ingrosso di strumenti ed attrezzature di misurazione per uso non
scientifico, codice attività 46.69.92; Commercio all'ingrosso di altre macchine ed
attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a., codice attività 46.69.99;
36
27) Studio di settore TM85U (che sostituisce lo studio di settore SM85U) - Commercio al
dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), codice attività 47.26.00;
28) Studio di settore TM86U (che sostituisce lo studio di settore SM86U) - Commercio
effettuato per mezzo di distributori automatici, codice attività 47.99.20;
29) Studio di settore UM01U (che sostituisce lo studio di settore TM01U) - Supermercati,
codice attività 47.11.20; Discount di alimentari, codice attività 47.11.30; Minimercati ed
altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40; Commercio al
dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02; Commercio al
dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti
lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice
attività 47.29.20; Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice
attività 47.29.30; Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi
specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90;
30) Studio di settore UM02U (che sostituisce lo studio di settore TM02U) - Commercio al
dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, codice attività 47.22.00;
31) Studio di settore UM03A (che sostituisce lo studio di settore TM03A) - Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, codice attività 47.81.01; Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ittici, codice attività 47.81.02; Commercio al dettaglio
ambulante di carne, codice attività 47.81.03; Commercio al dettaglio ambulante di altri
prodotti alimentari e bevande n.c.a., codice attività 47.81.09;
32) Studio di settore UM03B (che sostituisce lo studio di settore TM03B) - Commercio al
dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, codice
attività 47.82.01;
33) Studio di settore UM03C (che sostituisce lo studio di settore TM03C) - Commercio al
dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per
il giardinaggio, codice attività 47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di profumi e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, codice attività 47.89.03;
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, codice attività 47.89.04;
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, codice attività 47.89.05;
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a., codice attività 47.89.09;
34) Studio di settore UM03D (che sostituisce lo studio di settore TM03D) - Commercio al
dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie, codice attività 47.82.02;
35) Studio di settore UM04U (che sostituisce lo studio di settore TM04U) - Farmacie, codice
attività 47.73.10;
36) Studio di settore UM05U (che sostituisce lo studio di settore TM05U) - Commercio al
dettaglio di confezioni per adulti, codice attività 47.71.10; Commercio al dettaglio di
confezioni per bambini e neonati, codice attività 47.71.20; Commercio al dettaglio di
biancheria personale, maglieria, camicie, codice attività 47.71.30; Commercio al dettaglio
di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, codice attività 47.71.50; Commercio al dettaglio di
calzature e accessori, codice attività 47.72.10; Commercio al dettaglio di articoli di
pelletteria e da viaggio, codice attività 47.72.20;
37) Studio di settore UM07U (che sostituisce lo studio di settore TM07U) - Commercio al
dettaglio di filati per maglieria e merceria, codice attività 47.51.20;
37
38) Studio di settore UM15A (che sostituisce lo studio di settore TM15A) - Commercio al
dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice attività 47.77.00; Riparazioni
di orologi e di gioielli, codice attività 95.25.00;
39) Studio di settore UM27A (che sostituisce lo studio di settore TM27A) - Commercio al
dettaglio di frutta e verdura fresca, codice attività 47.21.01;
40) Studio di settore UM27B (che sostituisce lo studio di settore TM27B) - Commercio al
dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice attività 47.23.00;
41) Studio di settore UM28U (che sostituisce lo studio di settore TM28U) - Commercio al
dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa, codice
attività 47.51.10; Commercio al dettaglio di tappeti, codice attività 47.53.12;
42) Studio di settore UM40A (che sostituisce lo studio di settore TM40A) - Commercio al
dettaglio di fiori e piante, codice attività 47.76.10.
SERVIZI
43) Studio di settore TG41U (che sostituisce lo studio di settore SG41U) – Ricerche di
mercato e sondaggi di opinione, codice di attività 73.20.00;
44) Studio di settore TG90U (che sostituisce lo studio di settore SG90U) - Pesca in acque
marine e lagunari e servizi connessi, codice attività 03.11.00; Pesca in acque dolci e servizi
connessi, codice attività 03.12.00;
45) Studio di settore TG91U (che sostituisce lo studio di settore SG91U) - Attività dei consorzi
di garanzia collettiva fidi, codice attività 64.92.01; Promotori finanziari, codice attività
66.19.21; Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari, codice attività 66.19.22;
Attività di Bancoposta, codice attività 66.19.40; Attività dei periti e liquidatori
indipendenti delle assicurazioni, codice attività 66.21.00; Broker di assicurazioni, codice
attività 66.22.01; Agenti di assicurazioni, codice attività 66.22.02; Sub-agenti di
assicurazioni, codice attività 66.22.03; Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle
assicurazioni, codice attività 66.22.04; Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei
fondi pensione, codice attività 66.29.09;
46) Studio di settore TG92U (che sostituisce lo studio di settore SG92U) - Servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
47) Studio di settore TG93U (che sostituisce lo studio di settore SG93U) - Attività di design di
moda e design industriale, codice attività 74.10.10; Altre attività di design, codice attività
74.10.90;
48) Studio di settore TG94U (che sostituisce lo studio di settore SG94U) - Attività di
produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice attività 59.11.00;
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, codice
attività 59.12.00; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, codice attività 59.13.00; Studi di registrazione sonora, codice attività 59.20.30;
Trasmissioni radiofoniche, codice attività 60.10.00; Programmazione e trasmissioni
televisive, codice attività 60.20.00;
49) Studio di settore TG95U (che sostituisce lo studio di settore SG95U) - Servizi di centri per
il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), codice di attività 96.04.10; Stabilimenti
termali, codice di attività 96.04.20;
38
50) Studio di settore UG39U (che sostituisce lo studio di settore TG39U) - Attività di
mediazione immobiliare, codice attività 68.31.00;
51) Studio di settore UG44U (che sostituisce lo studio di settore TG44U) - Alberghi, codice
attività 55.10.00; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence, codice attività 55.20.51; Alloggi per studenti e lavoratori con
servizi accessori di tipo alberghiero, codice attività 55.90.20;
52) Studio di settore UG61A (che sostituisce lo studio di settore TG61A) – Agenti e
rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati, codice attività
46.17.01; Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e
secche; salumi, codice attività 46.17.02; Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi,
codice attività 46.17.03; Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di
semi, margarina ed altri prodotti similari, codice attività 46.17.04; Agenti e rappresentanti
di bevande e prodotti similari, codice attività 46.17.05; Agenti e rappresentanti di prodotti
ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi, codice attività 46.17.06; Agenti e
rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali
domestici); tabacco, codice attività 46.17.07; Procacciatori d'affari di prodotti alimentari,
bevande e tabacco, codice attività 46.17.08; Mediatori in prodotti alimentari, bevande e
tabacco, codice attività 46.17.09;
53) Studio di settore UG61B (che sostituisce lo studio di settore TG61B) – Agenti e
rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche, codice attività 46.15.01;
Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage, codice attività 46.15.02;
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera, codice
attività 46.15.03; Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici
decorativi, codice attività 46.15.04; Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di
arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e
simili, codice attività 46.15.05; Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e
ferramenta, codice attività 46.15.06; Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta,
codice attività 46.15.07;
54) Studio di settore UG61C (che sostituisce lo studio di settore TG61C) – Agenti e
rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento, codice attività 46.16.01; Agenti e
rappresentanti di pellicce, codice attività 46.16.02; Agenti e rappresentanti di tessuti per
abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria), codice attività 46.16.03;
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima, codice attività 46.16.04;
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori, codice attività 46.16.05; Agenti e
rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio, codice attività 46.16.06; Agenti e
rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi, codice attività
46.16.07; Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e
articoli in pelle, codice attività 46.16.08; Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento,
pellicce, calzature e articoli in pelle, codice attività 46.16.09;
55) Studio di settore UG61D (che sostituisce lo studio di settore TG61D) – Agenti e
rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria),
codice attività 46.18.11; Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i
relativi abbonamenti), codice attività 46.18.12; Procacciatori d'affari di prodotti di carta,
cancelleria, libri, codice attività 46.18.13; Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri,
codice attività 46.18.14; Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso
domestico codice attività 46.18.21; Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici,
codice attività 46.18.22; Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica, codice attività
46.18.23; Mediatori in prodotti di elettronica, codice attività 46.18.24; Agenti e
39
rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico, codice
attività 46.18.31; Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali,
chirurgici e ortopedici, codice attività 46.18.32; Agenti e rappresentanti di prodotti di
profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso
cosmetico, codice attività 46.18.33; Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di
cosmetici, codice attività 46.18.34; Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici, codice
attività 46.18.35; Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette, codice attività
46.18.91; Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi, codice attività
46.18.92; Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti
scientifici e per laboratori di analisi, codice attività 46.18.93; Agenti e rappresentanti di
saponi, detersivi, candele e prodotti simili, codice attività 46.18.94; Agenti e rappresentanti
di giocattoli, codice attività 46.18.95; Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria,
codice attività 46.18.96; Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari n.c.a.
(inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari), codice
attività 46.18.97; Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti
n.c.a., codice attività 46.18.98; Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti
n.c.a., codice attività 46.18.99; Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di
alcuno, codice attività 46.19.01; Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di
alcuno, codice attività 46.19.02; Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno,
codice attività 46.19.03; Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer, codice attività
46.19.04;
56) Studio di settore UG61E (che sostituisce lo studio di settore TG61E) – Agenti e
rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio;
materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico, codice attività
46.14.01; Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali, codice
attività 46.14.02; Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio, codice
attività 46.14.03; Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo
(inclusi i trattori), codice attività 46.14.04; Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e
altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette), codice attività
46.14.05; Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio e computer, codice attività 46.14.06; Mediatori in
macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per
ufficio e computer, codice attività 46.14.07;
57) Studio di settore UG61F (che sostituisce lo studio di settore TG61F) - Agenti e
rappresentanti di materie prime agricole, codice attività 46.11.01; Agenti e rappresentanti
di fiori e piante, codice attività 46.11.02; Agenti e rappresentanti di animali vivi, codice
attività 46.11.03; Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e di semilavorate, cuoio e
pelli, codice attività 46.11.04; Procacciatori d’affari di materie prime agricole, animali
vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attività 46.11.05; Mediatori
in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze, codice attività
46.11.06; Mediatori in animali vivi, codice attività 46.11.07;
58) Studio di settore UG61G (che sostituisce lo studio di settore TG61G) - Agenti e
rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti, codice attività
46.12.01; Agenti e rappresentanti di combustibili solidi, codice attività 46.12.02; Agenti e
rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli preziosi),
codice attività 46.12.03; Agenti e rappresentanti di materie di prodotti chimici per
l’industria, codice attività 46.12.04; Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per
l’agricoltura (inclusi i fertilizzanti), codice attività 46.12.05; Procacciatori d’affari di
combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici, codice attività
40
46.12.06; Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti
chimici, codice attività 46.12.07;
59) Studio di settore UG61H (che sostituisce lo studio di settore TG61H) - Agenti e
rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività
46.13.01; Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli
articoli igienico-sanitari); vetro piano, codice attività 46.13.02; Agenti e rappresentanti di
apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per riscaldamento e
condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per uso domestico),
codice attività 46.13.03; Procacciatori d’affari di legname e materiali da costruzione,
codice attività 46.13.04; Mediatori in legname e materiali da costruzione, codice attività
46.13.05;
60) Studio di settore UG66U (che sostituisce lo studio di settore TG66U) - Riparazione e
manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax),
codice attività 33.12.51; Pubblicazione di mailing list, codice attività 58.12.02; Edizione di
giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto
(esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non
connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature
informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre
attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09;
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf),
codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19;
Gestione database (attività delle banche dati), codice attività 63.11.20; Hosting e fornitura
di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Portali web, codice attività 63.12.00;
Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21; Riparazione e
manutenzione di computer e periferiche, codice attività 95.11.00;
61) Studio di settore UG67U (che sostituisce lo studio di settore TG67U) - Attività delle
lavanderie industriali, codice attività 96.01.10; Altre lavanderie, tintorie, codice attività
96.01.20;
62) Studio di settore UG74U (che sostituisce lo studio di settore TG74U) – Altre attività di
riprese fotografiche, codice attività 74.20.19; Laboratori fotografici per lo sviluppo e la
stampa, codice attività 74.20.20.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
63) Studio di settore TK26U (che sostituisce lo studio di settore SK26U) – Attività delle guide
e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine,
codice attività 93.19.92
64) Studio di settore TK27U (che sostituisce lo studio di settore SK27U) - Edizione di giochi
per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi
giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso
all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature
informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre
attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09;
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf),
codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19;
41
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei
disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;
65) Studio di settore TK28U (che sostituisce lo studio di settore SK28U) – Attività nel campo
della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività
90.02.02;
66) Studio di settore UK02U (che sostituisce lo studio di settore TK02U) – Attività degli studi
di ingegneria, codice attività 71.12.10;
67) Studio di settore UK06U (che sostituisce lo studio di settore TK06U) – Servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
68) Studio di settore UK17U (che sostituisce lo studio di settore TK17U) – Attività tecniche
svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91.
42
ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA REVISIONARE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2008
(PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14 FEBBRAIO 2008)
SG57U (primo anno di applicazione 2005)
86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia
86.22.04 - Attività dei centri di dialisi
86.22.06 - Centri di medicina estetica
86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori
86.90.11 - Laboratori radiografici
86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche
86.90.41 - Attività degli ambulatori tricologici
SG96U (primo anno di applicazione 2004)
45.20.91 - Lavaggio auto
45.20.99 - Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
52.21.60 - Attività di traino e soccorso stradale
SK29U (primo anno di applicazione 2004)
71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
SM47U (primo anno di applicazione 2003)
47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori
SM81U (primo anno di applicazione 2003)
46.71.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
per riscaldamento
TD03U (primo anno di applicazione 2005)
01.64.01 - Pulitura e cernita di semi e granaglie
10.61.10 - Molitura del frumento
10.61.20 - Molitura di altri cereali
10.61.30 - Lavorazione del riso
10.61.40 - Altre lavorazioni di semi e granaglie
TD04A (primo anno di applicazione 2004)
08.11.00 - Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00 - Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.99.09 - Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.90.01 - Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite,
per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri
minerali e prodotti di cava
TD04B (primo anno di applicazione 2004)
23.70.10 - Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30 - Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
TD09A (primo anno di applicazione 2004)
16.22.00 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
43
29.32.01 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli
30.11.01 - Fabbricazione di sedili per navi
30.20.01 - Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.30.01 - Fabbricazione di sedili per aeromobili
31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina
31.09.10 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio
e negozi)
31.09.30 - Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 - Finitura di mobili
31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.99.40 - Fabbricazione di casse funebri
33.19.04 - Riparazioni di altri prodotti in legno nca
95.24.01 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02 - Laboratori di tappezzeria
TD09B (primo anno di applicazione 2004)
16.10.00 - Taglio e piallatura del legno
16.21.00 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.24.00 - Fabbricazione di imballaggi in legno
33.19.01 - Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
TD16U (primo anno di applicazione 2004)
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
TD19U (primo anno di applicazione 2004)
25.12.10 - Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
TD20U (primo anno di applicazione 2004)
01.62.01 - Attività dei maniscalchi
24.33.01 - Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
25.11.00 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.21.00 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
25.30.00 - Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.50.00 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00 - Trattamento e rivestimento dei metalli
25.71.00 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.91.00 - Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10 - Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20 - Fabbricazione di molle
25.93.30 - Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00 - Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.19 - Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20 - Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
44
25.99.99 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
32.99.13 - Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
33.11.02 - Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.04 - Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05 - Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.09 - Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.20.04 - Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05 - Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
43.32.01 - Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
TD21U (primo anno di applicazione 2005)
32.50.50 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
TD24U (primo anno di applicazione 2005)
14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
TD26U (primo anno di applicazione 2005)
14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
TD27U (primo anno di applicazione 2005)
15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
TD28U (primo anno di applicazione 2005)
23.12.00 - Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.19.10 - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90 - Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
33.19.03 - Riparazione di articoli in vetro
TD32U (primo anno di applicazione 2004)
25.40.00 - Fabbricazione di armi e munizioni
25.62.00 - Lavori di meccanica generale
25.73.12 - Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
26.60.01 - Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
27.51.00 - Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00 - Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
28.11.11 - Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.20 - Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 - Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10 - Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
28.15.20 - Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.29 - Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01 - Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 - Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
45
28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.24.00 - Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10 - Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse
parti staccate e accessori)
28.29.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)
28.29.91 - Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 - Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.99 - Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10 - Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90 - Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
28.49.09 - Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
28.94.10 - Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 - Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
28.94.30 - Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
28.99.10 - Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
30.30.02 - Fabbricazione di missili balistici
30.40.00 - Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
32.50.14 - Fabbricazione di centrifughe per laboratori
33.11.01 - Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.03 - Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.12.10 - Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20 - Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30 - Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)
33.12.40 - Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
33.12.52 - Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
33.12.53 - Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
33.12.54 - Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55 - Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.70 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91 - Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.99 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
46
33.13.04 - Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.14.01 - Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali
33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
95.22.02 - Riparazione di articoli per il giardinaggio
TD33U (primo anno di applicazione 2005)
24.41.00 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati
32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
TD35U (primo anno di applicazione 2005)
17.23.01 - Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa
non è la principale caratteristica
18.12.00 - Altra stampa
18.13.00 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00 - Legatoria e servizi connessi
58.11.00 - Edizione di libri
58.12.01 - Pubblicazione di elenchi
58.14.00 - Edizione di riviste e periodici
58.19.00 - Altre attività editoriali
59.20.20 - Edizione di musica stampata
TD38U (primo anno di applicazione 2005)
31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
TD47U (primo anno di applicazione 2005)
17.21.00 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)
17.23.09 - Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.29.00 - Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
TG31U (primo anno di applicazione 2004)
45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.40.30 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
TG33U (primo anno di applicazione 2005)
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza
TG34U (primo anno di applicazione 2004)
96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
TG36U (primo anno di applicazione 2004)
56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.42 - Ristorazione ambulante
TG37U (primo anno di applicazione 2004)
56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
47
TG50U (primo anno di applicazione 2004)
43.31.00 - Intonacatura e stuccatura
43.33.00 - Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 - Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.99.01 - Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
TG51U (primo anno di applicazione 2005)
90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
TG55U (primo anno di applicazione 2005)
96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
TG58U (primo anno di applicazione 2005)
55.20.10 - Villaggi turistici
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
TG60U (primo anno di applicazione 2005)
93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
TG68U (primo anno di applicazione 2005)
49.41.00 - Trasporto di merci su strada
49.42.00 - Servizi di trasloco
TG70U (primo anno di applicazione 2004)
81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.99 - Altre attività di pulizia nca
TG72A (primo anno di applicazione 2004)
49.32.10 - Trasporto con taxi
49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
TG72B (primo anno di applicazione 2005)
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
TG75U (primo anno di applicazione 2004)
43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
48
TK01U (primo anno di applicazione 2004)
69.10.20 - Attività degli studi notarili
TK08U (primo anno di applicazione 2004)
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
TK16U (primo anno di applicazione 2004)
68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici
TK20U (primo anno di applicazione 2004)
86.90.30 - Attività svolta da psicologi
TK56U (primo anno di applicazione 2005)
86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche
TM06A (primo anno di applicazione 2004)
47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.42.00 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi
specializzati
47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
TM06B (primo anno di applicazione 2004)
47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
TM08U (primo anno di applicazione 2004)
47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee
TM09A (primo anno di applicazione 2004)
45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di
compravendita)
45.19.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
TM09B (primo anno di applicazione 2004)
45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
TM10U (primo anno di applicazione 2004)
45.31.01 - Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.21 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
49
45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
TM15B (primo anno di applicazione 2005)
47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
TM16U (primo anno di applicazione 2004)
47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
TM18A (primo anno di applicazione 2005)
46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
TM18B (primo anno di applicazione 2005)
46.23.00 - Commercio all'ingrosso di animali vivi
TM19U (primo anno di applicazione 2004)
46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20 - Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90 - Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
TM20U (primo anno di applicazione 2004)
47.62.20 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
TM21A (primo anno di applicazione 2005)
46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
TM21B (primo anno di applicazione 2005)
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
TM21C (primo anno di applicazione 2005)
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
TM21D (primo anno di applicazione 2005)
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
TM21E (primo anno di applicazione 2005)
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
TM22A (primo anno di applicazione 2005)
46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.47.30 - Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso
domestico
46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
50
46.52.02 - Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
TM22B (primo anno di applicazione 2005)
46.44.10 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.40 - Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
TM22C (primo anno di applicazione 2005)
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
TM25A (primo anno di applicazione 2005)
46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
TM25B (primo anno di applicazione 2005)
46.49.40 - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.69.11 - Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
TM29U (primo anno di applicazione 2004)
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico
TM30U (primo anno di applicazione 2005)
47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
TM32U (primo anno di applicazione 2005)
47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli
di promozione pubblicitaria)
47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
TM35U (primo anno di applicazione 2005)
47.75.20 – Erboristerie
51
ALLEGATO 3 - STUDI DI SETTORE IN VIGORE A DECORRERE DAL
PERIODO D’IMPOSTA 2007
1. COMPARTO DELLE MANIFATTURE
1.1 Valutazioni di carattere generale
Relativamente agli studi del comparto manifatture, per il periodo d’imposta 2007, sono stati
approvati 21 studi di settore che interessano complessivamente 120 attività economiche e che
costituiscono il risultato dell’“evoluzione” di 21 studi, già in vigore nei periodi d’imposta
precedenti.
Ai fini della predetta revisione, è stata condotta un’analisi sui volumi di esportazione,
considerando che aree contraddistinte da elevati livelli di specializzazione e/o concentrazione
produttiva hanno manifestato anche un notevole grado di apertura verso l’esternalizzazione dei
processi produttivi.
Nello svolgimento dell’attività di elaborazione dei nuovi studi di settore è stato realizzato, sulla
base di un attento esame delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, un ampliamento della base dati utilizzata
per effettuare la definizione dei nuovi gruppi omogenei. Tale ampliamento ha consentito, nella
maggior parte dei casi, di ottenere una più ampia articolazione dei “cluster" che caratterizzano i
singoli studi approvati quest’anno.
1.2 Studi monitorati e studi approvati in via definitiva
Nella seduta del 31 gennaio 2008 sono stati sottoposti alla Commissione degli Esperti i risultati
delle valutazioni di carattere tecnico effettuate su alcuni studi di settore del comparto manifatture
inerenti ad attività che, nei periodi d’imposta precedenti, hanno evidenziato stati di difficoltà a
causa della concorrenza derivante dalla globalizzazione dei mercati ovvero dell’andamento non
positivo della congiuntura economica.
Le analisi effettuate per gli studi rientranti nell’area della c.d. T.A.C. (Tessile, Abbigliamento e
Calzature) con riferimento al triennio 2004 – 2006 e ai dati disponibili per il 2007, hanno
evidenziato un trend lievemente positivo sull’andamento dell’attività produttiva del settore.
Nel 2006, infatti, sia i ricavi che i margini operativi lordi sulle vendite hanno presentato, in linea
generale, andamenti positivi ed anche le previsioni per il 2007 confermano l’andamento di ripresa.
Pertanto, con l’articolo 1 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 marzo
2008 sono stati approvati in via definitiva gli studi dell’area c.d. T.A.C. in evoluzione per il
periodo d’imposta 2007, che in precedenza avevano ottenuto l’applicazione “monitorata”.
In particolare, gli studi di settore revisionati che trovano applicazione in via definitiva a partire
dal periodo d’imposta 2007 sono:
1. UD07A (Calzetteria);
2. UD07B (Maglieria);
3. UD08U (Calzature);
4. UD13U (Finissaggio dei tessili);
5. UD14U (Tessile).
52
Si sottolinea infatti che i previgenti studi TD07A, TD07B e TD08U sono stati soggetti ad
applicazione monitorata per il triennio 2004 – 2006; il previgente studio TD14U, per il biennio
2005 – 2006, mentre lo studio TD13U per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Con lo stesso decreto 6 marzo 2008, sono stati approvati (in via definitiva), gli studi di settore
UD06U (Ricami) e UD10B (Biancheria per la casa), che costituiscono l’evoluzione
rispettivamente, degli studi TD06U e TD10B, che hanno beneficiato dell’applicazione monitorata
per il biennio 2004– 2005.
La situazione si presenta differente, invece, per lo studio di settore TD33U (Oreficeria e
gioielleria). Infatti, le attività economiche riconducibili allo studio risentono ancora profondamente
del periodo di continuo andamento negativo registrato negli ultimi anni, anche se con profonde
differenze tra le diverse tipologie di impresa.
La situazione più critica si è registrata per i produttori di minori dimensioni che svolgono l’attività
in conto terzi, specializzati nelle lavorazioni a minor valore aggiunto.
Inoltre, sul fronte dei mercati esteri, se da un lato nel 2006 si registra una debole ripresa delle
esportazioni, comunque non sufficiente a compensare il progressivo calo verificatosi negli anni
precedenti, dall’altro le importazioni sono continuate a crescere anche a ritmi sostenuti.
Inoltre, dalle analisi delle informazioni presenti nella Banca dati degli studi di settore, e dall’esame
dei risultati sull’andamento economico del settore, emerge che il numero di imprese, i ricavi ed il
margine operativo lordo sono andati costantemente riducendosi nel periodo 2003-2006.
Sulla base di tali motivazioni e anche in considerazione del fatto che la revisione dello studio è
programmata a decorrere dal periodo d’imposta 2008, la Commissione degli esperti, nella seduta
del 31 gennaio 2008, ha chiesto che venisse prorogata, per lo studio TD33U, l’applicazione
monitorata anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente, con
l’articolo 6 del decreto 6 marzo 2008, allo studio TD33U è stata riconosciuta l’applicazione
monitorata anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
1.3 Aggiornamento dei correttivi specifici (c.d. fattore di adattamento) previsti per gli
studi TD20U, TD32U e TD35U.
Con decreto 6 marzo 2008 è stato inoltre effettuato, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007, per gli studi di settore TD20U e TD32U (Meccanica leggera e
pesante) approvati in evoluzione con decreto ministeriale 17 marzo 2005, nonché per lo studio
TD35U, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 2006, l’aggiornamento del cd. “fattore di
adattamento”, introdotto per la prima volta a decorrere dal periodo d’imposta 2005, le cui
modalità applicative sono specificate nelle relative note tecniche e metodologiche.
1.4 Introduzione di un nuovo fattore di adattamento per gli studi TD40U e TD41U a
decorrere dal periodo d’imposta 2007
Con lo stesso decreto del 6 marzo 2008 è stato inoltre approvato, per gli studi di settore TD40U
(Fabbricazione di motori) e TD41U (Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio), un
ulteriore fattore di adattamento, analogamente a quello adottato per gli studi della meccanica, che
tiene conto del forte incremento, nel quadriennio 2004-2007, del prezzo delle materie prime
metalliche, provocato dall’aumento della domanda mondiale.
53
Per usufruire del fattore di adattamento, i contribuenti tenuti ad applicare gli studi TD40U e
TD41U, dovranno presentare, prima dell’applicazione del predetto correttivo,
contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. risultare “non congrui” alle risultanze dell’applicazione dello studio;
2. risultare “normali” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità economica;
3. aver conseguito un aumento del rapporto tra la somma del “costo del venduto e il costo
per la produzione di servizi” e l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta 2007,
rispetto allo stesso rapporto calcolato per il periodo d’imposta 2005.
L’applicazione del correttivo determina, nella stima del ricavo puntuale di riferimento, una
riduzione del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi.
Si ricorda, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 giugno 2007, che l’applicazione dei
suddetti correttivi, nonché il conseguente abbattimento dei ricavi stimati, per le imprese non
congrue, non avverrà in modo automatico (mediante l’applicazione del software GE.RI.CO.). Le
riduzioni potranno essere riconosciute solo dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il
contribuente e su richiesta dello stesso, una volta verificate le condizioni previste. La riduzione si
applicherà solo ed esclusivamente se la non congruità dipenderà dalla mancata applicazione dei
predetti correttivi.
Si precisa infine che il mantenimento dei correttivi si rende tuttora necessario per tener conto degli
effetti economici negativi conseguenti rispettivamente:
(cid:190) per i settori della meccanica leggera e pesante, al perdurare dell’aumento del costo delle
materie prime che si è verificato successivamente all’elaborazione degli studi;
(cid:190) per il settore dell’editoria, della stampa e prestampa, alla trasformazione in termini di
innovazione tecnologica che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare la propria
dotazione di beni strumentali senza che ciò abbia, necessariamente, comportato un
corrispondente incremento dei ricavi;
(cid:190) per i settori della fabbricazione di motori e di macchine e attrezzature per ufficio,
all’aumento del costo delle materie prime che non è stato possibile riversare sui prezzi
finali di vendita.
Per le specifiche modalità applicative dei correttivi, si rinvia a quanto già precisato nella circolare
n. 23/E del 22 giugno 2006, Allegato n. 3, paragrafi 1.3.3. e seguenti.
1.5 Altri fattori di adattamento
a) L’aggiornamento del “fattore di modulazione” del valore dei beni strumentali legato al
loro utilizzo per gli studi TD40U e TD41U, UD06A, UD07A, UD07B, UD08U, UD13U e
UD14U
Nell’ambito delle attività manifatturiere, il valore dei beni strumentali ha sempre assunto una
rilevante incidenza nella funzione di ricavo, in particolare per le imprese che lavorano in conto
terzi.
Nelle funzioni di regressione definite per l’elaborazione dei nuovi studi di settore TD40U,
(Fabbricazione di motori), TD41U (Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio),
UD06U (Ricami), UD07A (Calzetteria), UD07B (Maglieria), UD08U (Calzaturiero), UD13U
(Finissaggio tessili) e UD14U (Tessile), è stato pertanto confermato l’impiego della variabile
54
“valore dei beni strumentali” rapportata all’effettivo utilizzo degli impianti, in modo tale da
coglierne il reale apporto economico nel processo produttivo.
A tal fine, è stato aggiornato un indicatore determinato in modo automatico dal software
GE.RI.CO. 2008, in grado di esprimere i diversi livelli di utilizzo della capacità produttiva degli
impianti.
L’indicatore, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica (Kwh) ed il valore dei beni
strumentali, consente di ponderare l’effetto della variabile “valore dei beni strumentali” nella
stima dei ricavi, in funzione del grado di effettivo utilizzo del bene stesso.
Per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto riportato nell’Allegato n. 3, paragrafo 1.4.3, punto A),
della circolare n. 32/E del 2005 e nell’Allegato n. 3, paragrafo 1.5 della circolare n. 23/E del 2006.
b) L’aggiornamento del “fattore di vetustà” dei beni strumentali per gli studi UD06U e
UD14U
Nella elaborazione della funzione di ricavo degli studi di settore UD06U (Ricami) e UD14U
(Tessile), è stato possibile ponderare, come già avveniva nei vecchi studi TD06U e TD14U, il
peso dell’apporto dei beni strumentali in funzione del loro diverso livello di vetustà.
L’andamento economico del comparto produttivo Tessile - Abbigliamento - Calzature
Gli studi di settore UD07A, UD07B, UD08U, UD13U e UD14U, approvati con il decreto 6 marzo
2008, in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007, rispetto ai previgenti studi, sono in grado
di cogliere, in modo più puntuale, la situazione economica in cui si sono venute a trovare le
imprese che esercitano le attività rientranti in tali settori ed è per tale motivo che a decorrere dal
predetto periodo d’imposta è terminata la fase di monitoraggio.
Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione degli uffici, nello svolgimento dell’attività
di accertamento, sulla particolare situazione di crisi economica che negli ultimi anni ha interessato
le attività che rientrano negli studi di settore dell’area TAC e che ha portato l’Amministrazione
finanziaria a concedere a tali attività particolari attenzioni nell’elaborazione del modello di stima
dei ricavi, maggiori cautele nello svolgimento dell’attività di controllo, nonché una fase di
monitoraggio, ai fini dell’accertamento, che si è conclusa con il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006.
D’altra parte, occorre sottolineare che gli interventi effettuati con le versioni evolute degli studi in
argomento, e soprattutto l’introduzione del nuovo correttivo congiunturale, diffusamente illustrato
nel paragrafo. 1.6, possono essere considerati sufficientemente idonei a cogliere le situazioni di
sofferenza economica che caratterizzano le singole imprese.
Studi di settore UD07A e UD07B.
In particolare occorre evidenziare che, le ultime analisi condotte sulle informazioni presenti nella
Banca dati degli studi di settore e le indagini condotte sui principali indici relativi all’andamento
economico del settore, nonché le previsioni economiche realizzate dai più importanti istituti di
ricerca, evidenziano che il settore tessile, in particolare le attività economiche della confezione di
abbigliamento esterno (UD07B), si sta avviando verso il superamento della fase congiunturale
negativa. Tale inversione di direzione si presenta, però, differente, sia in termini temporali che in
termini di valore, in relazione alle diverse attività economiche rientranti nel settore. In particolare:
a) Studio UD07A
Per quanto riguarda le attività economiche della fabbricazione della calzetteria, i dati rilevati
dall’ISTAT evidenziano il permanere di una situazione critica caratterizzata da una
55
contrazione della produzione nel 2006, ma che si avvia lentamente verso una fase di ripresa
nel corso del 2007.
b) Studio UD07B
Le attività economiche della confezione di abbigliamento esterno, dopo un periodo di
stagnazione nel biennio 2004-2005, presentano, a partire dal periodo d’imposta 2006 un trend
di ripresa della produzione che sembra confermato anche dalla buona crescita degli ordinativi.
Anche l’esame dell’andamento dei numeri indice del comparto rilevati dall’ISTAT su base
trimestrale conferma quanto riportato. Infatti tali numeri indici mostrano, per l’anno 2006,
una crescita del fatturato del 7%, un aumento della produzione del 3% circa ed un forte
incremento degli ordinativi, che crescono del 9% e prefigurano un dato 2007 in linea col 2006.
Studio di settore UD08U
Le informazioni presenti nella Banca dati degli studi di settore, le indagini condotte sui principali
indici relativi all’andamento economico del settore, nonché le previsioni economiche dei più
importanti istituti di ricerca, indicano come il settore si sia già avviato verso il superamento della
fase congiunturale negativa. Infatti emerge, già dall’anno 2006, una ripresa dell’andamento dei
ricavi e del MOL delle imprese calzaturiere.
Studio di settore UD13U
Per lo studio relativo alle attività del finissaggio tessile, si richiama il contenuto delle osservazioni
già espresse nella circolare n. 38/E del 12 giugno 2007, che permangono tuttora attuali, nella quale
veniva evidenziato, fra l’altro che: “….l’attività di finissaggio sta attraversando un processo di
riorganizzazione causato dalla situazione di crisi che interessa da alcuni anni l’intero comparto
tessile. La rapida riduzione dei volumi di tessuti e filati oggetto di produzione in Italia, ha finito
per creare anche nella nobilitazione un eccesso di offerta alla quale ha fatto seguito una
contrazione rapida delle tariffe di lavorazione. Le tariffe medie di mercato sono attualmente, in
valore assoluto, analoghe a quelle di 10 anni fa, a fronte di costi di produzione, come l’energia
elettrica, il gas metano e la manodopera, che sono notevolmente aumentati.
Si è modificata anche la tipologia di produzione. Inoltre, sempre più spesso vengono richieste
produzioni di piccoli lotti che comportano costi energetici ed utilizzo di manodopera simili a
quelli necessari per la produzione di grandi quantitativi…”
Studio di settore UD14U
Le imprese del comparto tessile costituiscono il vertice della filiera del tessile-abbigliamento e
sono quelle che hanno maggiormente risentito della crisi che ha colpito il settore. Il comparto
produttivo ha riportato una forte contrazione del numero delle imprese e degli addetti che ha
interessato tutte le tipologie di impresa. La situazione di maggiore difficoltà ha colpito le piccole
imprese che operano in conto terzi che sono progressivamente uscite dal mercato.
Occorre sottolineare che per le aziende di piccole dimensioni la strada verso la ripresa si sta
dimostrando molto più difficile che per le altre.
Tenuto conto di quanto sopra, si evidenzia che, dalle ultime analisi condotte sulle informazioni
presenti nella Banca dati degli studi di settore e dalle indagini condotte sui principali indici
relativi all’andamento economico del settore, nonché dalla verifica delle previsioni economiche
dei più importanti istituti di ricerca, emerge una situazione per cui, dopo un quinquennio di
progressiva contrazione della produzione e dei fatturati, nel 2006 il settore ha registrato un
recupero del 3,5% del fatturato, mentre la produzione rimane ancora in terreno negativo con una
contrazione del 2,4%. In particolare la ripresa dell’ultimo trimestre del 2006 ha superato le
aspettative. Il 2007 è ancora in crescita, ma a tassi rallentati rispetto al 2006.
56
1.6 L’introduzione di un nuovo correttivo congiunturale per gli studi di settore: UD07A,
UD07B, UD08U, UD13U, UD14U e UD18U
Per garantire una maggiore idoneità degli studi di settore a cogliere gli aspetti di crisi economica
che hanno coinvolto l’intero settore economico Tessile - Abbigliamento -Calzature e il comparto
del legno, era già stato elaborato, per i previgenti studi, uno specifico correttivo congiunturale, di
tipo automatico, che incideva sulla funzione di ricavo e che, fino al periodo d’imposta 2006,
operava nel modo seguente:
• i consumi di energia elettrica venivano assunti come indicatore di ciclo economico;
• l’impresa accedeva al correttivo se i consumi di energia elettrica ed i ricavi fossero
diminuiti, contemporaneamente, nell’anno di applicazione dello studio rispetto all’anno cui
facevano riferimento i dati utilizzati per la costruzione dello studio di settore.
Tuttavia, in sede di applicazione degli studi, si è registrata spesso l’impossibilità per le imprese di
beneficiare di tale correttivo, in quanto poteva non esserci corrispondenza tra riduzione dei ricavi
e contestuale riduzione dei consumi energetici. Infatti, con l’introduzione sul mercato di nuovi
macchinari elettronici sempre più sofisticati, le imprese si sono trovate a sostenere consumi fissi di
energia dovuti alla necessità di mantenere accesi gli impianti .
Si sono spesso verificati casi in cui, sebbene le imprese avessero subito una riduzione dei ricavi,
non riducevano contestualmente i consumi energetici, rendendo impossibile, di fatto,
l’applicazione del correttivo.
Per ovviare a tali fenomeni, negli studi di settore dell’area TAC (UD07A, UD07B, UD08U,
UD13U, UD14U), nonché nello studio UD18U (ceramica), in vigore a decorrere dal periodo
d’imposta 2007, sono state riformulate le modalità di funzionamento del correttivo congiunturale.
Per tali studi è stata effettuata un’analisi del livello di rigidità delle funzioni di ricavo.
Si è preso atto che, a seguito di un perdurante periodo di crisi settoriale, i soggetti che risentono di
una sensibile riduzione dei ricavi presentano delle rigidità nella gestione dei fattori produttivi tali
da determinare, in alcuni casi, una sovrastima dei ricavi teorici derivanti dall’applicazione degli
studi di settore.
Il correttivo tende a riequilibrare quindi la rigidità dei fattori produttivi per le imprese che
risentono di un periodo di crisi settoriale, ed è stato definito prendendo in considerazione:
(cid:190) l’andamento del settore (il correttivo si applica solo ai settori in forte difficoltà);
(cid:190) la dinamica dei singoli cluster (il correttivo è calcolato sulla base dei dati di ciascun
modello organizzativo); di conseguenza, se un cluster non ha risentito della crisi, per esso
non scatta alcun coefficiente di riduzione dei ricavi;
(cid:190) i risultati della singola impresa (il correttivo viene applicato sulla base dell’andamento dei
ricavi della singola impresa).
In particolare, per l’applicazione del nuovo correttivo congiunturale vengono confrontati i ricavi
dichiarati dal contribuente nei due periodi d’imposta che si trovano agli estremi di un
quinquennio: ad esempio, per verificare se il correttivo possa trovare applicazione per il periodo
d’imposta 2007, occorrerà prendere per il raffronto i ricavi dichiarati dal contribuente nel periodo
d’imposta 2003.
Si precisa che per usufruire del correttivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, il
contribuente dovrà indicare, nell’apposito quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore - rigo X03, del modello da utilizzare per la comunicazione
57
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da allegare ad UNICO 2008,
l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati relativi al periodo d’imposta 2003.
Se dal confronto dei due periodi d’imposta considerati si rileva una diminuzione dei ricavi
nell’anno di applicazione dello studio, il correttivo entrerà in funzione riducendo la stima dei
ricavi.
Inoltre, per tenere fermo il confronto dei ricavi dichiarati su un ciclo economico di cinque anni,
questo “arco temporale” è stato reso “mobile”, in modo tale che, per semplificare, nel periodo
d’imposta 2008 l’anno base su cui operare il confronto dei ricavi diventerà il 2004, il 2009 verrà
confrontato con il 2005, e così via di seguito, fino a quando si riterrà necessario mantenere il
correttivo stesso.
L’abbattimento dei ricavi si realizza attraverso l’applicazione di coefficienti congiunturali distinti
per cluster. I coefficienti sono stati approvati con decreto 6 marzo 2008 e pubblicati unitamente
alle note tecniche e metodologiche degli studi di settore relativi alle attività delle manifatture.
Infine, per accedere al correttivo, oltre ad aver subito una diminuzione dei ricavi nel periodo
d’imposta in cui trova applicazione lo studio, è necessario che il contribuente, prima
dell’applicazione del correttivo, soddisfi ulteriori due condizioni:
1. essere “non congruo” alle risultanze dell’applicazione dello studio;
2. risultare “normale” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità economica.
In conclusione, tenuto conto degli interventi effettuati con le versioni evolute degli studi
appartenenti all’area TAC, l’introduzione del nuovo correttivo congiunturale si è dimostrata
sufficientemente in grado di cogliere le singole situazioni di sofferenza economica delle imprese,
anche in considerazione di un andamento meno negativo per il settore dal 2006.
1.7 Studio di settore TD39U – Fabbricazione di coloranti e vernici
Le attività interessate dallo studio TD39U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
20.12.00 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti;
20.30.00 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e
adesivi sintetici.
Lo studio di settore TD39U costituisce l’evoluzione dello studio SD39U, approvato con decreto
ministeriale del 24 dicembre 2003 e in vigore dal periodo d’imposta 2003.
Le nuove e più dettagliate informazioni hanno consentito di realizzare un’analisi più completa
delle caratteristiche tipologiche delle imprese che operano nel settore al fine di cogliere i
cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato
all’interno del settore economico.
Anche l’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame è
stata affinata. I precedenti indicatori- Rendimento per Addetto, Indice di durata delle scorte,
Margine Operativo Lordo sulle Vendite, presenti nel vecchio studio SD39U, sono stati in parte
sostituiti con 5 nuovi indici sulla base dei quali è stata svolta la predetta analisi. Essi sono: Valore
Aggiunto per Addetto, Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente, Durata delle scorte,
Margine Operativo Lordo sulle Vendite, Resa del Capitale.
Il procedimento di cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio
precedente.
1.8 Studio di settore TD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi
elettrici e TD41U – Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio
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Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
TD40U:
25.99.91 - Fabbricazione di magneti metallici permanenti;
26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici;
26.30.21 - Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio;
26.51.21 - Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d’impulso e metal detector;
27.11.00 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;
27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;
27.20.00 - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici;
27.31.01 - Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini;
27.32.00 - Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici;
27.33.01 - Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva;
27.40.01 - Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di
trasporto;
27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca;
28.49.01 - Fabbricazione di macchine per la galvanostegia;
33.13.02 - Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche;
33.14.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici);
33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l’installazione all’interno degli edifici).
TD41U:
26.11.01 - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici;
26.12.00 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate;
26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità periferiche;
26.30.10 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere);
26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;
26.40.01 - Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono o delle
immagini;
26.51.10 - Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia;
26.51.29 - Fabbricazione di altri di apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità,
gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);
26.52.00 - Fabbricazione di orologi;
26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori);
26.70.12 - Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo;
26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori);
27.90.03 -Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori;
28.23.09 - Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche);
28.29.93 - Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione
per meccanica (esclusi quelli ottici);
28.99.93 - Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento;
32.13.01- Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);
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32.50.12 - Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per
diagnosi (incluse parti staccate e accessori);
33.13.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer);
33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l’installazione all’interno degli edifici);
33.20.03 - Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali);
33.20.06 - Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili;
33.20.08 - Installazione di apparecchi elettromedicali;
62.09.01 - Configurazione di personal computer;
95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni.
Gli studi di settore TD40U e TD41U costituiscono l’evoluzione, rispettivamente degli studi
SD40U e SD41U, approvati con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003, in vigore dal periodo
d’imposta 2003.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione degli studi in esame
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
Nel nuovo studio TD40U, pur rimanendo invariato il numero di gruppi omogenei, la cluster
analysis ha evidenziato alcune novità rispetto allo studio precedente. In particolare, sono stati
individuati 2 nuovi gruppi che precedentemente non erano emersi (cluster 5 – Imprese di più
piccole dimensioni che installano e riparano prevalentemente impianti e cluster 10 – Imprese che
realizzano prevalentemente accumulatori e pile).
I modelli organizzativi sono stati elaborati utilizzando diversi fattori discriminanti, come l’aspetto
dimensionale della struttura, la modalità organizzativa, la tipologia di prodotti ottenuti, lavorati o
manutenuti e la tipologia di attività.
Con l’elaborazione del nuovo studio TD41U è stato possibile individuare alcuni nuovi cluster, il
cui numero è passato da 14 a 16. In particolare, sono stati individuati il cluster 3, relativo alla
fabbricazione e manutenzione di orologi, il cluster 12 per le imprese che realizzano prodotti finiti,
e i cluster 13 e 14, relativi all’installazione e riparazione di impianti di vario tipo. Inoltre sono
stati evidenziati due nuovi cluster di imprese che installano e riparano impianti prevalentemente
radiotelevisivi e audio-video (cluster 10 e 16).
I gruppi omogenei sono stati determinati utilizzando come fattori discriminanti:
1. il fattore dimensionale;
2. la modalità organizzativa;
3. la tipologia di attività;
4. la tipologia di prodotti ottenuti, lavorati e/o installati.
Anche nell’elaborazione degli studi TD40U e TD41U è stato effettuato un affinamento dell’analisi
della coerenza economica delle singole attività produttive.
Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di cinque diversi indicatori economici solo in
parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle scorte”, “Valore aggiunto per addetto”,
“Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente”, “Margine Operativo Lordo sulle
Vendite” e “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
Per quanto riguarda l’attività di controllo, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla limitata
capacità contrattuale delle piccole e medie imprese del settore nei confronti delle grandi imprese
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committenti, le quali, in molti casi, si appropriano dei risultati della ricerca rivolgendosi poi ad
altre imprese artigiane concorrenti, al fine di ottenere prezzi più bassi del prodotto finale.
Introduzione di un correttivo del prezzo delle materie prime metalliche
Con decreto 6 marzo 2008 è stato inoltre approvato, per gli studi di settore TD40U (Fabbricazione
di motori) e TD41U (Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio), uno specifico
correttivo che tiene conto del forte incremento, nel quadriennio 2004-2007, del prezzo delle
materie prime metalliche, provocato dall’aumento della domanda mondiale.
Per usufruire del correttivo, i contribuenti tenuti ad applicare gli studi TD40U e TD41U, dovranno
presentare contemporaneamente, prima dell’applicazione del correttivo, le seguenti condizioni:
1. risultare “non congrui” alle risultanze dell’applicazione dello studio;
2. risultare “normali” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità economica;
3. aver conseguito un aumento del rapporto tra la somma del “costo del venduto e il costo per la
produzione di servizi” e l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta 2007, rispetto allo
stesso rapporto calcolato per il periodo d’imposta 2005.
Il suddetto correttivo viene applicato in relazione al materiale metallico impiegato nel processo
produttivo e determina, nella stima del ricavo puntuale di riferimento, una riduzione del costo del
venduto e del costo per la produzione di servizi.
E’ opportuno ricordare inoltre che l’abbattimento dei ricavi stimati, per le imprese non congrue,
non avverrà in modo automatico mediante l’applicazione del software GE.RI.CO. che si limiterà a
visualizzare esclusivamente l’importo della riduzione. Le riduzioni stesse potranno essere
riconosciute solo dagli Uffici locali, in sede di contraddittorio con il contribuente e su richiesta
dello stesso, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo.
La riduzione si applicherà solo ed esclusivamente se la non congruità dipenderà dalla mancata
applicazione del predetto correttivo.
1.9 Studio di settore TD42U - Fabbricazione di elementi per ottica
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione;
26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche;
27.31.02 - Fabbricazione di fibre ottiche;
32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche;
33.13.01 -Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse
macchine fotografiche e videocamere).
Lo studio di settore TD42U costituisce l’evoluzione dello studio SD42U, approvato con decreto
ministeriale del 24 dicembre 2003, ed in vigore dal periodo d’imposta 2003.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
L’evoluzione dello studio ha consentito di individuare 4 nuovi cluster, in luogo dei 3 che
caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso una migliore definizione dei gruppi
omogenei, in particolare per quanto riguarda la specializzazione di prodotto.
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I gruppi omogenei sono stati determinati utilizzando diversi fattori discriminanti, come la modalità
organizzativa, la tipologia di prodotti ed il grado di integrazione del ciclo produttivo.
È stato inoltre effettuato un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole
attività produttive.
Tale analisi viene, infatti, ora effettuata non più sulla base degli indicatori relativi all’indice di
durata delle scorte, al rendimento per addetto e al margine operativo lordo sulle vendite, ma
utilizzando cinque indicatori di cui 3 nuovi: la resa del capitale, il valore aggiunto per addetto, il
margine operativo lordo per addetto non dipendente.
1.10 Studio di settore TD43U – Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
Le attività interessate dallo studio TD43U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche;
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario;
32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione);
32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas);
33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;
33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per
odontoiatria
Lo studio di settore TD43U è il risultato dell’“evoluzione” dello studio SD43U, approvato con
decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 ed in vigore dal periodo d’imposta 2003.
I modelli organizzativi emersi tramite l’analisi eseguita sulle attività oggetto dello studio non
hanno rilevato differenze rilevanti rispetto a quelli presenti nel precedente studio SD43U.
Pertanto, con l’evoluzione, rimangono confermati i 4 cluster rilevati in precedenza, di cui 3
relativi a gruppi di imprese che producono in conto proprio ed 1 cluster composto da imprese che
operano in conto terzi.
Un’analisi più affinata è stata effettuata con riferimento all’analisi della coerenza; la nuova
versione dello studio prevede che si applichino 5 indici di coerenza in luogo dei 3 previsti per la
versione precedente, ovvero:
• durata delle scorte (in giorni);
• valore aggiunto per addetto;
• margine operativo lordo per addetto non dipendente;
• margine operativo lordo sulle vendite;
• resa del capitale rispetto al valore aggiunto.
In particolare, tra le imprese che producono in conto proprio, è stato individuato un cluster di
aziende caratterizzato dalla specializzazione nella fabbricazione di protesi ortopediche ed ausili.
In riferimento a tale specifico cluster, si deve osservare che vi rientrano attività che possono
svolgersi in maniera sostanzialmente diversa tra loro quali, nello specifico, quelle delle aziende
ortopediche e delle aziende produttrici di ausili, entrambe contraddistinte dal medesimo codice
attività 32.50.30. Tuttavia, a causa della scarsa numerosità delle aziende produttrici di ausili, non è
stato possibile individuare un cluster specifico per tali aziende, in quanto, per tali aziende, l’analisi
non ha consentito di raggiungere un livello sufficiente di significatività statistica. È pertanto
possibile che si riscontrino criticità in fase di applicazione dello studio qualora l’impresa
interessata sia specializzata nella produzione di ausili.
62
Si richiama, quindi, l’attenzione degli uffici a porre particolare attenzione, in sede di svolgimento
della loro attività di controllo, sulle situazioni di non congruità rispetto alle risultanze dello studio
di quelle aziende che risultino effettivamente specializzate nella produzione di ausili,
considerando che ciò potrebbe essere dovuto ad una non corretta classificazione dell’azienda da
parte dello studio TD43U.
1.11 Studio di settore TD44U – Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli,
biciclette
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
28.11.12 - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
combustione interna;
29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca;
30.91.20 - Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori;
30.92.20 - Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette.
Lo studio di settore TD44U costituisce l’evoluzione dello studio SD44U, approvato con decreto
ministeriale del 24 dicembre 2003, ed in vigore dal periodo d’imposta 2003.
Le nuove e più dettagliate informazioni, che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame,
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
L’evoluzione dello studio ha consentito di individuare 9 nuovi cluster, in luogo dei 6 che
caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso una migliore definizione dei gruppi
omogenei.
È stato inoltre effettuato un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole
attività produttive. Tale analisi viene, infatti, ora effettuata non più sulla base degli indicatori
relativi all’indice di durata delle scorte, al rendimento per addetto e al margine operativo lordo
sulle vendite, ma utilizzando cinque indicatori di cui 3 nuovi: la resa del capitale rispetto al valore
aggiunto, il margine operativo lordo per addetto non dipendente ed il valore aggiunto per addetto.
1.12 Studio di settore TD45U – Lavorazione e commercio all’ingrosso di caffè
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
10.83.01 - Lavorazione del caffè;
10.83.02 - Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi;
46.37.01 - Commercio all’ingrosso di caffè.
Lo studio di settore TD45U costituisce l'evoluzione dello studio SD45U, approvato con decreto
ministeriale del 18 marzo 2004, e in vigore dal periodo d'imposta 2003.
Nel nuovo studio TD45U, pur rimanendo invariato il numero di gruppi omogenei, la nuova cluster
analysis ha evidenziato alcune novità rispetto allo studio precedente.
Il tessuto produttivo mostra la presenza di tre gruppi di imprese specializzate nella lavorazione e
nella commercializzazione del caffè, che si distinguono sulla base dell’attività di vendita al
dettaglio o all’ingrosso, e un gruppo di imprese specializzate nella commercializzazione
all’ingrosso.
Per il nuovo studio è stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di
cinque diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle
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scorte”, “Valore aggiunto per addetto”, “Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente” e
“Margine Operativo Lordo sulle Vendite”.
Appare opportuno richiamare l’attenzione degli Uffici, nello svolgimento dell'attività di controllo,
su alcuni punti di particolare rilevanza:
1. l’acquisto all’estero della materia prima caffè può avvenire sia direttamente presso gli
esportatori nel paese d’origine, che attraverso la mediazione di società che rivendono il prodotto
già prima dello sdoganamento e della relativa introduzione sul territorio italiano. Nell’esame
delle singole realtà relative al settore della produzione di caffè, si dovrà tenere in considerazione
che l’intermediazione grava significativamente sul costo d’acquisto della materia prima, rispetto
ad un acquisto direttamente presso il produttore;
2. le imprese che acquistano quantità significative dei cosiddetti prodotti “biologici” o “equo
solidali”, considerato che devono sostenere un costo più elevato rispetto all’acquisto di merci
prive di tali certificazioni, potrebbero presentare un MOL inferiore rispetto a quelle imprese che
non utilizzano tali prodotti nel processo produttivo;
3. l’indicatore di coerenza “Durata delle scorte in giorni” potrebbe essere influenzato dalle
oscillazioni del mercato delle materie prime e dalle differenti politiche degli acquisti adottate
dalle aziende del settore;
4. il settore della produzione e della commercializzazione del caffè potrebbe, in taluni casi,
risentire della disomogeneità delle aree geografiche, e del diverso grado di urbanizzazione del
mercato di riferimento;
5. nel quadro Z – Dati Complementari del nuovo modello TD45U da utilizzare per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sono state inserite
informazioni relative alla percentuale di ricavi derivanti dalla vendita del caffè porzionato
(cialde/capsule). Le imprese che si rivolgono a questa particolare tipologia di mercato,
potrebbero presentare anomalie nell’analisi della coerenza, in quanto il margine di tali prodotti
risulta essere molto diverso rispetto a quello realizzabile attraverso altri canali di distribuzione e
vendita.
1.13 Studio di settore TD46U – Fabbricazione di prodotti chimici
Le attività interessate dallo studio TD46U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
19.10.01 - Fabbricazione di pece e coke di pece;
20.11.00 - Fabbricazione di gas industriali;
20.13.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;
20.14.09 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca;
20.15.00 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
20.16.00 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;
20.17.00 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;
20.20.00 - Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
(esclusi i concimi);
20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi;
20.52.00 - Fabbricazione di colle;
20.59.10 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico;
20.59.20- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base
derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali;
20.59.30 - Trattamento chimico degli acidi grassi;
20.59.40 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
antidetonanti e antigelo);
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20.59.50 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non
industriale;
20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa)
ed Elettrotermici;
20.59.90 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca;
20.60.00 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
21.10.00 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici;
32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario;
38.21.01 - Produzione di compost.
Lo studio di settore TD46U costituisce l’evoluzione dello studio SD46U, approvato con decreto
ministeriale del 18 marzo 2004 , e in vigore dal periodo d’imposta 2003.
L’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame è stata
affinata. I precedenti indicatori- Rendimento per Addetto, Indice di durata delle scorte, Margine
Operativo Lordo sulle Vendite- presenti nel vecchio studio SD46U, sono stati in parte sostituiti
con 5 nuovi indici: Valore Aggiunto per Addetto, Margine Operativo Lordo per addetto non
dipendente, Durata delle scorte, Margine Operativo Lordo sulle Vendite, Resa del Capitale.
Il procedimento di cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio
precedente. I modelli organizzativi individuati sono, pertanto, rimasti sostanzialmente invariati.
La peculiarità dell’attività svolta dalle aziende operanti nel comparto interessato dallo studio
TD46U, rende necessario richiamare l’attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento
dell’attività di controllo, su alcuni punti di particolare rilevanza:
1. le imprese che producono gas industriali si trovano spesso nella situazione di dover
sostenere ingenti investimenti finanziari per lo svolgimento dell’attività di
approvvigionamento di anidride carbonica, sia in fase di ricerca sul territorio di aree dove
effettuare perforazioni, sia per realizzare gasdotti e impianti di produzione caratterizzati da
sofisticati sistemi di controllo automatico. Eventuali situazioni di non congruità derivanti
dall’incidenza di detti investimenti sulla stima dei ricavi, potranno ritenersi in tutto o in
parte giustificate dalle specifiche caratteristiche strutturali delle imprese che operano nel
settore;
2. l’applicazione dello studio TD46U alle imprese rientranti nel cluster 9 (Imprese che
producono concimi e fertilizzanti) potrebbe determinare situazioni di non congruità per
quelle che producono concimi e fertilizzanti con marchio proprio, a causa dei maggiori
costi industriali che tali imprese devono sostenere, rispetto alle aziende che operano in
conto terzi, per dotarsi di impianti di produzione granulare.
1.14 Studio di settore TD49U - Fabbricazione di materassi
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
31.03.00 - Fabbricazione di materassi.
Lo studio di settore TD49U costituisce l’evoluzione dello studio SD49U, approvato con decreto
ministeriale del 18 marzo 2004, ed in vigore dal periodo d'imposta 2003.
Rispetto alla precedente versione dello studio, l’analisi dei dati non ha evidenziato nuovi modelli
organizzativi. Pertanto nel nuovo studio TD49U permangono i 4 precedenti gruppi omogenei: tre
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cluster di imprese che producono materassi, ed un cluster di imprese specializzate nella
rigenerazione/trasformazione di materassi tradizionali in lana, cotone e crine.
È stato inoltre effettuato un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole
attività produttive. Tale analisi viene, infatti, ora effettuata non più sulla base degli indicatori
relativi alla rotazione delle scorte (in giorni), al valore aggiunto per addetto e al margine operativo
lordo sulle vendite, ma utilizzando cinque indicatori: la resa del capitale rispetto al valore
aggiunto, il valore aggiunto per addetto, la durata delle scorte (in giorni), il margine operativo
lordo per addetto non dipendente e l’incidenza del MOL sui ricavi.
1.15 Studio di settore UD01U – Produzione e commercio al dettaglio di pasticceria
Le attività interessate dallo studio di settore UD01U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca;
10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati;
10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie;
10.85.04 - Produzione di pizza confezionata;
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;
Lo studio di settore UD01U costituisce un'evoluzione dello studio di settore TD01U, approvato
con decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d’imposta
2004.
La cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio precedente, ed i diversi
gruppi omogenei sono stati definiti in relazione alla dimensione della struttura, alla tipologia
dell’attività e alla specializzazione produttiva.
E' stato possibile, invece, effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle
singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di cinque diversi
indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle scorte”, “Ricarico”,
“Valore aggiunto per addetto”, "MOL per addetto non dipendente” e “Resa del capitale rispetto al
valore aggiunto”.
La nuova classificazione ATECO 2007 ha sostituito la generica attività di “Produzione di gelati” -
codice attività 15.52.0, presente nel vecchio studio TD01U, con l’attività di “Produzione di gelati
senza vendita diretta al pubblico” – codice attività 10.52.00.
La costruzione dello studio evoluto UD01U è, però, avvenuta sulla base delle informazioni fornite
dai contribuenti per il periodo d’imposta 2005, informazioni che hanno condotto
all’individuazione di un apposito cluster (cluster 9) per i “ Produttori di gelati con vendita diretta
al pubblico”.
Pertanto, i soggetti che fino all’anno scorso erano tenuti ad applicare lo studio di settore TD01U,
poiché svolgevano unitamente all’attività di produzione di gelati, anche quella di vendita diretta al
pubblico, dovranno continuare ad applicare, dal periodo d’imposta 2007, lo studio revisionato
UD01U, nonostante la nuova classificazione ATECO 2007 non abbia espressamente incluso, tra i
codici di attività dello studio, la predetta attività di vendita
In particolare, ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo degli uffici, occorre tenere
presente che il settore della produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria è in
parte caratterizzato dalla presenza di aziende che svolgono la propria attività in modo stagionale.
Per valutare correttamente la situazione di tali imprese è stata introdotta, nel modello da utilizzare
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore UD01U, una
informazione relativa ai giorni di apertura dell’unità produttiva e/o di vendita nel corso dell’anno.
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L’evoluzione dello studio ha, inoltre, permesso un affinamento dell’analisi della territorialità che
ha consentito di valutare, in maniera più adeguata, l’incidenza della localizzazione di un’azienda
sulla sua capacità produttiva. Nella funzione di regressione costruita per il nuovo studio di settore
UD01U è stato, pertanto, utilizzato un nuovo correttivo che tiene conto del livello degli affitti
degli immobili commerciali accanto a quello tradizionalmente basato sull’analisi della
territorialità generale a livello comunale..
1.16 Studio di settore UD02U – Produzione di paste alimentari
Le attività interessate dallo studio di settore UD02U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta.
Lo studio di settore UD02U costituisce l’evoluzione del precedente studio TD02U, approvato con
decreto ministeriale 17 marzo 2005 ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2004.
La cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio precedente ed i diversi
gruppi omogenei sono stati definiti in relazione alla dimensione della struttura, alla tipologia
dell’attività, alla tipologia del prodotto e alla tipologia della clientela.
E' stato possibile, invece, effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza economica delle
singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di 5 diversi indicatori
economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle scorte”, “Ricarico”, “Valore
aggiunto per addetto”, "MOL per addetto non dipendente” e “Resa del capitale rispetto al valore
aggiunto”.
La particolare tipologia di attività svolta dalle aziende operanti nel comparto interessato
dallo studio UD02U, rende necessario richiamare l'attenzione degli Uffici che le imprese artigiane
operanti nel settore e che rivolgono il loro prodotto ad una clientela costituita soprattutto dalla
grande distribuzione organizzata, si vengono spesso a trovare nell’ulteriore difficoltà di modulare
il prezzo di vendita a causa del maggiore potere contrattuale della GDO. Infatti, la grande
distribuzione organizzata nella maggior parte dei casi riesce ad imporre livelli di prezzi di acquisto
che tendono a vincolare le imprese artigiane per tutta la durata del contratto di fornitura. Pertanto,
una attenzione dovrà essere riservata alle informazioni contenute nella sezione “Tipologia della
clientela” presente nel quadro D del modello in cui viene richiesta, tra l’altro, la percentuale dei
ricavi provenienti dalla grande distribuzione organizzata.
1.17 Studio di settore UD06U – Fabbricazione di ricami
L’attività interessata dallo studio UD06U è quella relativa al codice attività:
13.99.10 - Fabbricazione di ricami.
Lo studio UD06U costituisce l’evoluzione del precedente studio TD06U, approvato con decreto
ministeriale 24 marzo 2005, ed entrato in vigore dal periodo d’imposta 2004.
La cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio precedente ed i diversi
gruppi omogenei sono stati definiti in relazione alla dimensione della struttura, alla modalità
organizzativa, alla tipologia di attività, alla specializzazione produttiva e al grado di integrazione
del ciclo produttivo.
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L’elaborazione del nuovo studio ha consentito un affinamento dell’analisi della coerenza
economica delle singole attività. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di cinque
indicatori, tre dei quali già presenti nel vecchio studio “Valore aggiunto per addetto”, “Durata
delle scorte” e “Margine operativo lordo sulle vendite”, e due introdotti ex novo: “Margine
operativo lordo per addetto non dipendente” e “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
1.18 Studio di settore UD07A – Fabbricazione di articoli di calzetteria e UD07B –
Confezioni ed accessori per abbigliamento
Le attività interessate dallo studio UD07A sono quelle relative ai seguenti codici attività:
14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate; 14.31.00
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia.
Le attività interessate dallo studio UD07B sono quelle relative ai seguenti codici attività:
14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;
14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;
14.14.00 - Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza.
UD07A
Lo studio di settore UD07A, approvato in via definitiva, è il risultato della “evoluzione” dello
studio di settore TD07A, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 (in applicazione
monitorata) ed in vigore dal periodo d’imposta 2004.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
Anche se la cluster analysis non ha evidenziato novità rispetto al vecchio studio TD07A, è stato
possibile effettuare un approfondimento sui seguenti fattori discriminanti:
1. la tipologia del consumatore;
2. la modalità organizzativa;
3. le fasi della produzione e lavorazione.
La tipologia del consumatore ha permesso di individuare le imprese specializzate nel comparto
calzetteria da donna (cluster 1) e da uomo (cluster 2 e 6) .
La modalità organizzativa della produzione ha permesso di differenziare le imprese che operano in
conto proprio (cluster 2, 3 e 4) dalle realtà in conto terzi (cluster 1, 5 e 6).
Le fasi della produzione/lavorazione hanno consentito di evidenziare in particolare le imprese che
operano con un ciclo di produzione completo (cluster 4) e le imprese specializzate nelle fasi finali
del ciclo produttivo (cluster 6)
UD07B
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Lo studio di settore UD07B, approvato in via definitiva, è il risultato della “evoluzione” dello
studio di settore TD07B, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 (in applicazione
monitorata) ed in vigore dal periodo d’imposta 2004.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame,
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
Inoltre l'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare meglio i gruppi omogenei di
imprese specializzate nella produzione di abbigliamento per bambino e di camiceria che non erano
presenti nella versione precedente dello studio. Per gli altri cluster si è verificata una sostanziale
aderenza alla realtà già emersa in passato e una lieve diminuizione numerica.
Per entrambi gli studi UD07A e UD07B, è stato possibile, inoltre, effettuare un affinamento
dell'analisi della coerenza economica delle singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti
effettuata sulla base di cinque diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente
studio: “Durata delle scorte”, “Valore aggiunto per addetto”, “Margine Operativo Lordo per
addetto non dipendente”, “Margine Operativo Lordo sulle Vendite” e “Resa del capitale rispetto al
valore aggiunto”.
Per gli attuali studi di settore UD07A e B, che andranno in vigore a decorrere dal periodo
d’imposta 2007, è stata prevista l’introduzione di un nuovo correttivo congiunturale, il cui
funzionamento è stato illustrato al paragrafo. 1.6, che tiene conto del perdurare di eventuali
situazioni contingenti di crisi economica dell’area manifatturiera.
Si sottolinea infine all’attenzione degli uffici, per lo svolgimento dell’attività di controllo, che i
risultati osservati in fase di elaborazione dello studio e di valutazione dei casi concreti forniti dalle
Associazioni in sede di presentazione del prototipo, relativi all’applicazione del predetto
correttivo, hanno dimostrato l’idoneità degli studi a cogliere alcune particolari situazioni di crisi
del settore interessato.
Pertanto, gli studi di settore UD07A e B, grazie anche agli interventi introdotti, sono ora in grado
di cogliere ancor più adeguatamente eventuali situazioni di difficoltà in cui possono venirsi a
trovare anche le piccole e medie imprese tessili.
1.19 Studio di settore UD08U – Fabbricazione di calzature, parti ed accessori
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
15.20.10 - Fabbricazione di calzature;
15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;
16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature;
22.19.01 - Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature;
22.19.01 - Fabbricazione di parti in plastica per calzature.
Lo studio di settore UD08U, approvato in via definitiva è il risultato della “evoluzione” dello
studio di settore TD08U, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 2005 (in applicazione
monitorata) ed in vigore dal periodo d’imposta 2004.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame,
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore.
Anche se la cluster analysis non ha evidenziato novità rispetto al vecchio studio TD08U, è stato
possibile effettuare un approfondimento sul tessuto produttivo, dalla analisi del quale sono emersi:
69
(cid:190) 15 gruppi di imprese specializzate nella produzione di calzature finite (calzaturifici),
suddivisi fra uomo, donna e bambino;
(cid:190) 5 insiemi di aziende specializzate nella produzione di componenti, suddivisi fra suole,
solette, tacchi, accessori e fondi;
(cid:190) 8 gruppi di imprese specializzate in una o più fasi del processo di produzione/lavorazione
come la tranciatura, giunteria/orlatura, lavorazione tacco, lavorazione fondo, montaggio.
Anche per lo studio UD08U è stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di
cinque diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle
scorte”, “Valore aggiunto per addetto”, “Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente”,
“Margine Operativo Lordo sulle Vendite” e “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
Appare opportuno richiamare l’attenzione degli uffici, nello svolgimento dell’attività di
accertamento, sulle seguenti circostanze che dovranno essere valutate attentamente e che possono
eventualmente influenzare negativamente i risultati economici raggiunti dalle imprese del settore.
1) Nel settore delle calzature, giacenze elevate possono essere influenzate da moltissimi fattori:
andamento delle vendite, stagionalità del mercato, incidenza delle materie prime, giacenze di
materiali e prodotti obsoleti;
2) il settore è ancora interessato da problemi strutturali che impediscono alle imprese di
confermare i segnali di ottimismo che pervengono dagli ordini provenienti dall’estero.
Per l’attuale studio di settore UD08U, è stata prevista, analogamente agli altri studi dell’area TAC,
l’introduzione del nuovo correttivo congiunturale, il cui funzionamento viene descritto al
paragrafo. 1.6, che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica
dell’area manifatturiera.
Si evidenzia inoltre, anche ai fini dell’attività di controllo degli uffici, che i risultati osservati in
fase di elaborazione dello studio e di valutazione dei casi concreti forniti dalle Associazioni in
sede di presentazione del prototipo, relativi all’applicazione del predetto correttivo, hanno
dimostrato l’idoneità dello studio a cogliere alcune particolari situazioni di crisi del settore
interessato.
1.20 Studio di settore UD10B – Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per
l'arredamento
L’attività interessata dallo studio UD10B è quella relativa al seguente codice attività:
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.
Lo studio di settore UD10B è il risultato dell’“evoluzione” dello studio TD10B, approvato con
decreto ministeriale del 24 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d’imposta 2004.
L’analisi condotta sulle attività oggetto dello studio non ha fatto emergere novità di rilievo rispetto
al precedente studio TD10B. Risultano, quindi, confermati 7 differenti cluster, individuati in base
ai seguenti aspetti strutturali:
• dimensione della struttura;
• modalità organizzativa;
• comparto di attività;
70
• specializzazione produttiva;
• monocommittenza.
E’ stato effettuato un affinamento dell’analisi di coerenza che ha portato ad elaborare, nella nuova
versione dello studio, 5 indici di coerenza in luogo dei 3 previsti per la versione precedente,
ovvero:
• durata delle scorte (in giorni);
• valore aggiunto per addetto;
• margine operativo lordo per addetto non dipendente;
• margine operativo lordo sulle vendite;
• resa del capitale rispetto al valore aggiunto.
La modalità organizzativa prevalente nel comparto è la lavorazione o la produzione effettuata in
conto proprio, anche se l’analisi ha evidenziato la presenza di due gruppi di aziende operanti in
conto terzi ed un altro gruppo di imprese che svolgono l’attività in forma mista.
In relazione al comparto di attività, invece, è stato possibile distinguere le imprese produttrici di
biancheria, quelle produttrici di prodotti tessili per arredamento, e quelle che producono entrambe
le tipologie di prodotti.
1.21 Studio di settore UD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di
panetteria
Le attività interessate dallo studio di settore UD12U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;
47.24.10 - Commercio al dettaglio di pane.
Lo studio di settore UD12U è il risultato dell’ “evoluzione” dello studio TD12U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed in vigore dal periodo d’imposta 2003.
L’evoluzione dello studio non ha evidenziato caratteristiche strutturali ed economiche delle
imprese sostanzialmente diverse da quelle emerse con il precedente studio. Sono stati quindi
confermati i gruppi omogenei già presenti nel vecchio studio TD12U e i cluster sono stati definiti
in relazione alla dimensione della struttura, alla tipologia dell’attività e alla specializzazione
produttiva.
L’elaborazione del nuovo studio ha consentito di effettuare un affinamento dell’analisi della
coerenza economica delle singole attività. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di
cinque diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Valore aggiunto
per addetto”, “Durata delle scorte”, “MOL sulle vendite”, “MOL per addetto non dipendente” e
“Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
Occorre sottolineare che, lo studio di settore UD12U, approvato con decreto ministeriale 6
marzo 2008, analogamente al previgente studio TD12U, si applica anche ai contribuenti che
svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività
complementari:
a) Supermercati, codice attività 47.11.20;
b) Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;
c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;
d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;
e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;
f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10;
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g) Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20;
h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30;
i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice
attività 47.29.90.
Pertanto, in presenza di tali attività, lo studio di settore UD12U dovrà trovare applicazione in ogni
caso in cui i ricavi derivanti dalle attività oggetto dello studio risultino prevalenti rispetto a quelli
prodotti dall'insieme delle attività complementari.
La particolare tipologia di attività svolta dalle aziende operanti nel comparto interessato dallo
studio UD12U, rende necessario richiamare l'attenzione degli Uffici, nello svolgimento
dell'attività di controllo, su alcuni punti di particolare rilevanza:
1. in alcune situazioni lo studio UD12U può non essere in grado di stimare in maniera corretta i
ricavi nei confronti di quelle imprese che commercializzano significative percentuali di prodotti di
terzi, che non essendo soggetti a lavorazione e/o trasformazione da parte dell’impresa stessa,
vengono semplicemente acquistati per poi essere rivenduti a terzi. Come già precisato nella
circolare 27/E del 18 giugno 2004, questa situazione tende a verificarsi soprattutto quando le
imprese che esercitano come attività prevalente una o entrambe le attività oggetto dello studio,
svolgono contemporaneamente anche una o più delle citate attività complementari. Le situazioni
di non congruità ed incoerenza che si possono generare, risulteranno tanto più significative quanto
maggiore è la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti acquistati da
terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa;
2. la localizzazione in comuni a forte vocazione turistica stagionale, può comportare un utilizzo
della piena capacità produttiva dei beni strumentali solamente per parte del periodo d’imposta.
Pertanto, l’incidenza della voce ”beni strumentali” all’interno della funzione di regressione,
potrebbe risultare eccessiva e condurre ad una stima non corretta dei ricavi;
3. spesso le imprese artigiane, soprattutto se di piccole dimensioni, si vengono a trovare
nell’impossibilità di poter incidere in maniera rilevante sulla fissazione del prezzo di acquisto nei
contratti di fornitura con la grande distribuzione organizzata. Quest’ultima, infatti, grazie ad un
maggiore potere contrattuale, riesce il più delle volte ad “imporre” il prezzo di acquisto dei
prodotti ad livello che poi vincola l’impresa artigiana per tutta la durata del contratto di fornitura.
In sede di attività di controllo, potrà essere di valido ausilio per gli uffici riservare particolare
attenzione agli elementi contenuti nella Sezione “Tipologia della clientela” presente nel quadro D
del modello dello studio UD12U, in cui viene appunto richiesta, insieme ad altre informazioni, la
percentuale dei ricavi provenienti dalla GDO.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
1.22 Studio di settore UD13U – Finissaggio dei tessili
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
13.30.00 - Finissaggio dei tessili.
Lo studio di settore UD13U, approvato in via definitiva, è il risultato della “evoluzione” dello
studio di settore TD13U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2007 (in applicazione
monitorata) ed in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame,
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico.
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Anche se la cluster analysis non ha evidenziato particolari novità rispetto al vecchio studio
TD13U, è stato possibile effettuare un approfondimento sui seguenti fattori discriminanti:
1. la dimensione aziendale;
2. la specializzazione del ciclo di lavorazione.
In particolare, il fattore dimensionale ha permesso di evidenziare le aziende di più grandi
dimensioni con una struttura organizzativa e produttiva più articolata (cluster 4 e 5), mentre il
fattore della specializzazione del ciclo di lavorazione ha fatto emergere le seguenti realtà: cluster 1
- imprese specializzate nella tintura, cluster 2 - imprese specializzate nel rammendo, cluster 3 e 4 -
imprese specializzate nel finissaggio, cluster 5 - imprese a ciclo produttivo integrato e cluster 6 -
imprese specializzate nella stampa.
Per il nuovo studio è stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive, che ora viene infatti effettuata sulla base di cinque
diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle scorte”,
“Valore aggiunto per addetto”, “Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente”, “Margine
Operativo Lordo sulle Vendite” e “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di controllo, si richiama l’attenzione degli Uffici
su alcuni punti di particolare rilevanza:
• il settore è interessato in modo rilevante dalle tendenze moda, in relazione alle quali le
aziende, spesso specializzate su alcune produzioni, possono vedere aumentare o contrarsi i
volumi di produzione e vendita. A fronte di queste repentine oscillazioni, la struttura dei
costi di produzione, in particolare quelli relativi ai beni strumentali e al personale, non
sempre reagiscono con altrettanta elasticità;
• anche per il 2007 il settore registra difficoltà in termini di fatturato, export e occupazione;
• alcuni fattori incidono pesantemente sull’andamento economico del settore, quali il costo
dell’energia che pesa per almeno il 25% sui costi industriali del settore.
Anche per lo studio di settore UD13U, è stata prevista, analogamente agli altri studi dell’area
TAC, l’introduzione del nuovo correttivo congiunturale, il cui funzionamento viene descritto al
paragrafo 1.6, che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica
dell’area manifatturiera.
Si evidenzia inoltre, anche ai fini dell’attività accertativa degli uffici, che i risultati osservati in
fase di elaborazione dello studio e di valutazione dei casi concreti forniti dalle Associazioni in
sede di presentazione del prototipo, relativi all’applicazione del predetto correttivo, hanno
dimostrato l’idoneità dello studio a cogliere alcune particolari situazioni di crisi del settore
interessato.
1.23 Studio di settore UD14U – Tessile
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;
13.20.00 - Tessitura;
13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia.
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Lo studio di settore UD14U approvato in via definitiva costituisce l'evoluzione dello studio
TD14U, approvato con decreto ministeriale del 6 aprile 2006 (in applicazione monitorata), e in
vigore dal periodo d'imposta 2005.
Anche se la cluster analysis non ha evidenziato particolari novità rispetto al vecchio studio
TD14U, è stato possibile effettuare un approfondimento sul tessuto produttivo.
I 17 gruppi omogenei dello studio sono stati individuati utilizzando, quali fattori discriminanti:
1. la modalità organizzativa della produzione;
2. il comparto di attività;
3. la specializzazione del ciclo di lavorazione.
La modalità organizzativa risultata prevalente è quella in conto terzi, anche se è presente una forte
componente di aziende operanti in conto proprio (cluster 3, 4, 5 e 7) ed un limitato gruppo di
aziende operanti in forma mista (cluster 1 e 9).
Per quanto riguarda il comparto di attività le aziende individuate si suddividono in:
• aziende del comparto filatura (cluster 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16);
• aziende del comparto tessitura (cluster 5, 8, 13, 14 e 15);
• aziende del comparto della confezione di maglieria (cluster 3 e 17).
Il fattore di specializzazione del processo produttivo ha permesso di individuare le seguenti
specializzazioni:
- lavorazione del rigenerato (cluster 1);
- filatura cardata (cluster 2);
- confezione di capi di maglieria (cluster 3 e 17);
- torcitura (cluster 4 e 16);
- tessitura di tessuti ortogonali (cluster 5, 14 e 15);
- filatura della ciniglia (cluster 6);
- orditura (cluster 8);
- filatura della seta (cluster 9);
- filatura pettinata (cluster 10);
- roccatura (cluster 11);
- tessitura di tessuti a maglia (cluster 13).
L’analisi sui gruppi omogenei di imprese ha inoltre fatto emergere la presenza di un cluster di
converter (cluster 7), figura tipica del comparto.
Anche per lo studio UD14U è stato possibile effettuare un affinamento dell'analisi della coerenza
economica delle singole realtà produttive. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla base di
cinque diversi indicatori economici solo in parte mutuati dal precedente studio: “Durata delle
scorte”, “Valore aggiunto per addetto”, “Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente”,
“Margine Operativo Lordo sulle Vendite” e “Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di controllo, si richiama l’attenzione degli Uffici
su alcuni punti di particolare rilevanza:
• il settore è interessato in modo notevole dalle tendenze del fattore moda, in relazione
alle quali le aziende specializzate su alcune produzioni possono vedere aumentare o
74
contrarsi i volumi di produzione e vendita, a fronte dei quali, i costi di produzione non
reagiscono con altrettanta elasticità;
• il settore registra ancora difficoltà in termini di volumi di vendite;
• alcuni fattori incidono pesantemente sull’andamento economico del settore, quali il
costo dell’energia che pesa per almeno il 25% sui costi industriali del settore.
*****************
Analogamente agli altri studi dell’area TAC, anche per lo studio di settore UD14U è stata prevista
l’introduzione del nuovo correttivo congiunturale, per la cui descrizione si rinvia al paragrafo. 1.6,
che tiene conto del perdurare di eventuali situazioni contingenti di crisi economica dell’area
manifatturiera.
Si evidenzia inoltre, anche ai fini dell’attività accertativa degli uffici, che i risultati osservati in
fase di elaborazione dello studio e di valutazione dei casi concreti forniti dalle Associazioni in
sede di presentazione del prototipo, relativi all’applicazione del predetto correttivo, hanno
dimostrato l’idoneità dello studio a cogliere alcune particolari situazioni di crisi che ancora
continuano ad interessare il settore.
1.24 Studio di settore UD18U - Fabbricazione di prodotti in ceramica e terracotta
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
23.32.00 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta;
23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali.
Lo studio di settore UD18U costituisce l’evoluzione dello studio TD18U, approvato con decreto
ministeriale del 17 marzo 2005, ed in vigore dal periodo d’imposta 2004.
Dall’analisi dei dati non sono emersi nuovi modelli organizzativi rispetto alla precedente versione
dello studio. Pertanto nello studio UD18U sono stati individuati i medesimi 13 gruppi omogenei
già presenti nello studio TD18U.
Le nuove e più dettagliate informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame,
hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche tipologiche e strutturali
delle imprese che operano nel settore merceologico, ed hanno permesso una migliore definizione
dei gruppi omogenei.
I cluster sono stati determinati utilizzando diversi fattori discriminanti, come la modalità
organizzativa, la tipologia di impasto, la tipologia di prodotti ed il grado di integrazione del ciclo
produttivo.
L’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame è stata
affinata. I precedenti indicatori – “valore aggiunto per addetto”, “indice di durata delle scorte”,
“margine operativo lordo sulle vendite” - presenti nel vecchio studio TD18U, sono stati in parte
sostituiti da 5 nuovi indici: “Durata delle scorte (in giorni)”, “Valore aggiunto per addetto”,
“Margine operativo lordo per addetto non dipendente”, “Margine operativo lordo sulle vendite” e
“Resa del capitale rispetto al valore aggiunto”.
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Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, appare opportuno richiamare l’attenzione degli
Uffici locali sulle seguenti situazioni, che possono eventualmente influenzare negativamente i
risultati economici raggiunti dalle imprese del settore:
• nel settore dei laterizi, i costi dell’energia e del gas hanno un alto tasso di incidenza (circa
il 30% dei costi aziendali). Oltre ai costi per l’energia, l’autotrasporto è uno dei costi che
maggiormente caratterizza il settore;
• i macchinari presenti in alcune di queste realtà imprenditoriali, potrebbero essere vetusti, ed
anche le strutture murarie delle aziende in attività da diversi anni non consentirebbero
processi di robotizzazione o interventi di meccanizzazione ed automazione sofisticata.
Dette circostanze possono determinare, per tali aziende, l’impiego di un maggior numero di
addetti rispetto a quello di cui necessitano stabilimenti di nuova concezione, con la
conseguenza di dover sostenere costi superiori;
• anche il settore della fabbricazione di piastrelle ceramiche è caratterizzato da alti consumi
di energia, con particolare riferimento al gas metano;.le aziende di quest’ultimo comparto,
specialmente quelle di piccole dimensioni, che hanno la sede al di fuori del “comprensorio”
di produzione tipico delle piastrelle per pavimenti e rivestimenti, ubicato tra le province di
Modena e Reggio Emilia, devono mettere a disposizione dei propri committenti il materiale
ordinato nei depositi del comprensorio, sostenendo le relative spese di trasporto e
magazzinaggio, senza la possibilità di ricaricarle sul prezzo di vendita per non perdere
competitività rispetto alle condizioni praticate dalla concorrenza.
Più in generale, gli Uffici locali dovranno tenere in particolare considerazione, in sede di
contraddittorio, tutti quegli elementi che possono adeguatamente rappresentare una possibile ed
effettiva situazione di difficoltà delle imprese del settore.
Il settore è tuttora interessato da problemi strutturali con un calo significativo del fatturato sia
nazionale che estero, soprattutto per il comparto della ceramica artistica, rappresentato da piccole
e microimprese spesso a conduzione familiare, scarsamente dotate di risorse finanziarie. Altri
elementi critici del settore sono rappresentati anche da limiti tecnologici, riduzione della forza
lavoro, diminuzione delle imprese attive, ed un’elevata concorrenza interna condotta quasi
esclusivamente sui prezzi.
Analogamente agli studi di settore del comparto TAC, è stato introdotto il nuovo correttivo
congiunturale, per fronteggiare la forte incidenza dei fattori energetici all’interno del processo
produttivo, al fine di cogliere la situazione di sofferenza delle imprese del settore e, quindi,
correggere gli effetti negativi evidenziati, dovuti all’incremento di detti costi.
Il nuovo correttivo congiunturale, per il cui funzionamento si rinvia al paragrafo. 1.6, tiene quindi
conto, in particolare, del perdurare delle situazioni contingenti di crisi economica dell’area
manifatturiera della ceramica, e, si ricorda, viene applicato alle sole imprese che mostrano segni di
difficoltà.
Si evidenzia inoltre, anche ai fini dell’attività di controllo degli uffici, che i risultati osservati in
fase di elaborazione dello studio e di valutazione dei casi concreti forniti dalle Associazioni in
sede di presentazione del prototipo, relativi all’applicazione del predetto correttivo, hanno
dimostrato l’idoneità dello studio a cogliere alcune particolari situazioni di crisi che ancora
continuano ad interessare il settore.
1.25 Studio di settore UD34U – Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
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L’attività interessata dallo studio UD34U è quella relativa al seguente codice attività:
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione).
Lo studio di settore UD34U è il risultato dell’ “evoluzione” dello studio TD34U, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 e in vigore dal periodo d’imposta 2004.
La cluster analysis non ha evidenziato novità rilevanti rispetto alla precedente versione dello
studio, confermando sostanzialmente i modelli organizzativi precedentemente rilevati.
Un’analisi più affinata è stata effettuata con riferimento all’analisi della coerenza, e la nuova
versione dello studio prevede che si applichino 5 indici di coerenza in luogo dei 3 previsti per la
versione precedente, ovvero:
• durata delle scorte (in giorni);
• valore aggiunto per addetto;
• margine operativo lordo per addetto non dipendente;
• margine operativo lordo sulle vendite;
• resa del capitale rispetto al valore aggiunto.
Gli aspetti che sono risultati rilevanti ai fini della definizione dei gruppi omogenei di imprese,
sono stati il fattore dimensionale, la tipologia di prodotti e la monocommittenza. Sotto il profilo
della tipologia di prodotti, in particolare, sono state distinte le imprese che realizzano
prevalentemente protesi fisse, mobili, ortodontiche o scheletriche.
77
2. COMPARTO DEL COMMERCIO
2.1 Valutazioni di carattere generale
Per il periodo d'imposta 2007 sono stati approvati 21 studi di settore che interessano
complessivamente 57 attività economiche del settore del commercio e che costituiscono il
risultato dell’“evoluzione” di 21 studi già in vigore nei periodi d'imposta precedenti.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore evoluti è stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2005.
2.2 Studio di settore TM41U - Commercio all’ingrosso di computer e attrezzature per
ufficio
Le attività interessate dallo studio TM41U sono quelle relative ai seguenti codici attività:
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software;
46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi;
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio.
Lo studio di settore TM41U è il risultato della evoluzione dello studio SM41U approvato con
decreto ministeriale del 13 aprile 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio ha messo in evidenza una migliore definizione dei modelli organizzativi utilizzati
dai contribuenti, con l’individuazione di un ulteriore gruppo omogeneo rispetto a quelli
caratterizzanti il precedente studio, passando dai 6 cluster dello studio SM41U agli attuali 7.
La revisione dello studio in oggetto ha reso possibile l’affinamento dell’analisi della coerenza
economica delle singole realtà presenti sul mercato. Tale analisi viene ora, infatti, effettuata sulla
base di quattro diversi indicatori solo in parte mutuati dal precedente studio: “Valore aggiunto per
addetto”, “MOL per addetto non dipendente”, “Durata delle scorte” e “MOL sulle vendite”.
2.3 Studio di settore TM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
L’attività interessata dallo studio TM80U è quella relativa al codice attività
47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
Lo studio di settore TM80U, approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 2008, costituisce
l’evoluzione dello studio SM80U, approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 e in
vigore fino al periodo d’imposta 2006.
L’evoluzione ha consentito un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole
attività produttive dello studio in esame. Il precedente indicatore – Valore Aggiunto per addetto –
presente nello studio precedente SM80U, è stato sostituito con 3 nuovi indicatori sulla base dei
quali è stata svolta la predetta analisi. Essi sono: Valore Aggiunto per Addetto, Margine Operativo
Lordo per addetto non dipendente e Ricarico.
Il procedimento di cluster analysis, attraverso cui, durante la fase dell’evoluzione dello studio di
settore medesimo le imprese oggetto di analisi vengono segmentate in gruppi omogenei, ha
consentito il perfezionamento dei modelli organizzativi.
78
Il fattore discriminante, in base al quale le stazioni di rifornimento che non gestiscono
direttamente servizi aggiuntivi sono state suddivise è la tipologia di carburante erogato.
Relativamente alle stazioni di servizio, invece, il fattore discriminante in base al quale si è
preceduto all’individuazione dei gruppi omogenei è la tipologia di servizio offerto.
2.4 Studio di settore TM82U - Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli
ferrosi e semilavorati e di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti
semilavorati;
46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati.
Lo studio di settore TM82U con decreto del 6 marzo 2008, costituisce l’evoluzione dello studio di
settore SM82U approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 e relativo alle medesime
attività.
La nuova versione dello studio, oltre a confermare alcuni cluster, già individuati in precedenza,
caratterizzati dalla dimensione della struttura organizzativa e dalla specializzazione per natura o
per forma del prodotto, presenta nuovi modelli di business al fine di cogliere i cambiamenti
strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi.
La maggiore focalizzazione sulle lavorazioni o trasformazioni dei prodotti acquistati, sugli
acquisti dall’estero nonché sulle grandi dimensioni delle imprese operanti nel settore ha
consentito, infatti, l’individuazione di tre nuovi modelli organizzativi migliorando, altresì, la
ripartizione in gruppi omogenei che sono passati dai 9 cluster dello studio SM82U ai 12 cluster
della nuova versione dello studio.
Per l’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame si
utilizzano come indicatori la durata delle scorte, il valore aggiunto per addetto, il mol per addetto
non dipendente ed, infine, l’incidenza del mol sui ricavi.
Per quanto concerne l’indicatore “durata delle scorte”, occorre tener presente la possibile
incidenza dell’aumento del prezzo di alcuni metalli su tale indicatore nel caso in cui vengano
effettuate eventuali operazioni “speculative” che determinino un aumento delle scorte nella parte
finale dell’anno per far fronte ai possibili aumenti nei prezzi di acquisto dei metalli.
La problematica relativa all’oscillazione del prezzo di alcuni metalli (in particolare del rame e
dell’alluminio) era già stata rappresentata con riferimento alla precedente versione dello studio in
oggetto, come indicato nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004. A tal proposito, non essendo,
tra l’altro, possibile un’elaborazione a livello informatico che consenta di poter agganciare le
rilevazioni derivanti dagli studi di settore alle fluttuazioni dei prezzi dei metalli, si ritiene, in ogni
caso, che la stima dei ricavi prenda già in considerazione l’oscillazione dei prezzi delle merci, in
virtù della trasferibilità del maggior costo sul prezzo finale di vendita che permette di mantenere
invariato il ricarico.
Sempre con riferimento all’indicatore economico “durata delle scorte”, occorre rilevare che
l’eventuale incoerenza del predetto indicatore potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i
commercianti effettuino acquisti dai produttori (anziché dai grossisti), soprattutto per le aziende
produttrici del non ferroso che potrebbero avere una durata delle scorte più elevata.
Conseguentemente, in sede di contraddittorio, gli uffici locali dovranno tener conto della
differente durata media delle scorte a seconda che il grossista acquisti dal produttore oppure da un
altro grossista.
79
2.5 Studio di settore TM83U - Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
46.75.01 - Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
46.75.02 - Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria;
46.76.20 - Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
semilavorati.
Lo studio di settore TM83U è il risultato della “evoluzione” dello studio di settore SM83U,
approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta
2006.
Rispetto alla precedente versione dello studio di settore sono stati individuati due nuovi modelli
organizzativi, caratterizzati dal peculiare flusso logistico; si tratta dei “grossisti con consegna delle
merci da produttore ad utilizzatore” e dei “grossisti con uscita delle merci da depositi presso
terzi”. I rimanenti 11 cluster ricalcano sostanzialmente i modelli di business individuati con la
precedente versione dello studio (SM83U) e sono suddivisi sulla base della tipologia dell’offerta e
del relativo mercato di riferimento, della dimensione e struttura dell’impresa e della modalità di
vendita.
Gli indicatori economici-contabili specifici dell'attività in esame, sono rappresentati dal “Valore
aggiunto per addetto” dalla "Durata delle scorte”, dal “Mol per addetto non dipendente” e
dall’“Incidenza del Mol sui ricavi”.
2.6 Studio di settore TM84U – Commercio all’ingrosso di macchine utensili
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di
altri componenti elettronici;
46.61.00 - Commercio all'ingrosso di di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori”;
46.62.00 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
46.63.00 - Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per
maglieria;
46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
46.69.20 - Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri
estetici;
46.69.92 - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientifico;
46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e
la navigazione nca.
Lo studio di settore TM84U approvato con decreto del 6 marzo 2008 sostituisce, a decorrere dal
periodo d’imposta 2007, lo studio di settore SM84U approvato con decreto ministeriale del 24
dicembre 2003 e relativo alle medesime attività.
L’evoluzione dello studio di settore SM84U è stata condotta analizzando i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore allegati alla
dichiarazione dei redditi Unico 2006 per il periodo d’imposta 2005.
80
L’analisi dei dati ha permesso l’individuazione, nella nuova versione dello studio, di 10 gruppi
omogenei di imprese, come nel modello precedente.
Tuttavia, la maggiore focalizzazione sull’ambito di utilizzo dei prodotti nei diversi settori
economici (edilizia, tessile, meccanica, agricolo, ecc), sui servizi offerti e sulla tipologia di
vendita ha consentito una migliore ripartizione dei gruppi omogenei di imprese al fine di cogliere i
cambiamenti strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi in grado di rappresentare meglio
le caratteristiche delle imprese che operano nel settore. In particolare, i cluster individuati sono
ripartiti in 6 gruppi di imprese specializzate nella commercializzazione di prodotti utilizzati in
settori specifici (quali edilizia, agricolo/hobbistica, commercio/pubblici esercizi, lavorazione dei
metalli/meccanica e tessile) ed in 4 gruppi omogenei despecializzati.
Per quanto concerne i correttivi territoriali, come nella precedente versione dello studio, è stato
utilizzato come correttivo la “territorialità del commercio a livelli provinciale” per 6 cluster su
10, per cogliere le principali differenze che possono verificarsi a livello provinciale tra le imprese
del settore.
Per l’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame si
utilizzano come indicatori la “durata delle scorte”, il “Valore aggiunto per addetto”, il “Mol per
addetto non dipendente” ed il “ricarico”.
Le Associazioni intervenute alle riunioni di presentazione dello studio hanno evidenziato
l’eventuale problematica legata all’incidenza sulla stima dei ricavi dei costi che si sostengono per
effetto di un nuovo servizio che gli imprenditori del settore offrono alla propria clientela: la vendita
al cliente della macchina utensile e contestuale ritiro presso di lui della macchina utensile
“vecchia” allo scopo di effettuare il servizio di rottamazione (senza ottenere correlativi ricavi).
Per poter analizzare l’incidenza dei costi sui ricavi per effetto di questo nuovo servizio che in
alcuni casi può essere offerto alla clientela, è stata inserita una nuova variabile nel Quadro D del
modello (“Elementi specifici dell’attività”), nella sezione "Costi e spese specifici", denominata
"Spese sostenute per la rottamazione di macchinari usati ritirati presso il cliente", precisando nelle
relative istruzioni che le spese sostenute per la rottamazione devono essere inserite anche nel rigo
F17 del quadro F relativo agli elementi contabili dell’impresa.
Restano, inoltre, ancora valide le cautele indicate nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004 con
riguardo alla necessità di tener conto dell’eventuale incoerenza dell’indice di rotazione del
magazzino, ora denominato “durata delle scorte” a causa della giacenza in magazzino di
macchinari, attrezzature e trattori usati che siano stati ritirati in permuta con l'obbligo della messa
a norma prima della rivendita. Tale circostanza, se effettivamente verificata, potrebbe giustificare
un'eventuale incoerenza del suddetto indice.
2.7 Studio di settore TM85U - Commercio al dettaglio di generi di monopolio
(tabaccherie)
L’attività interessata è quella relativa al seguente codice attività:
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie).
Lo studio di settore TM85U è il risultato della “evoluzione” dello studio di settore SM85U,
approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta
2006.
Lo studio di settore TM85U, in deroga ai limiti previsti al decreto del 11 febbraio 2008, si applica
in via definitiva anche ai contribuenti che unitamente all’attività di commercio al dettaglio di
generi di monopolio (tabaccherie) codice 47.26.00, svolgono l’attività di “Ricevitorie del Lotto,
SuperEnalotto, Totocalcio eccetera” codice 92.00.01 anche nel caso in cui i ricavi derivanti
81
dall’attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall’attività di commercio al
dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie).
Anche questa versione dello studio di settore, così come la precedente, suddivide le tabaccherie in
funzione di quattro elementi: l’assortimento di prodotti diversi dal tabacco, la dimensione
dell’esercizio, l’erogazione di servizi come la ricevitoria giochi ed infine la localizzazione del
punto vendita.
Gli indicatori economici-contabili di coerenza specifici dell'attività in esame, sono rappresentati
dal “Valore aggiunto per addetto” dalla "Durata delle scorte”, dal “Ricarico”.
Nella versione precedente era utilizzato il solo indicatore del “Valore aggiunto per addetto”.
2.8 Studio di settore TM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
L’attività interessata dallo studio TM86U è quella relativa al seguente codice attività:
47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Lo studio di settore TM86U, approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 2008, in vigore a
decorrere dal periodo d’imposta 2007, costituisce l’evoluzione dello studio SM86U, approvato
con decreto ministeriale del 24 dicembre 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Lo studio é il risultato del complesso processo di evoluzione ed affinamento di quello già in
vigore nei periodi d’imposta precedenti, tenendo conto anche delle condizioni di operatività delle
imprese al fine di rendere tale strumento sempre più aderente alla realtà economica.
Anche l’analisi della coerenza economica delle singole attività produttive dello studio in esame è
stata affinata. I precedenti indicatori - Rotazione del magazzino, Ricarico e Produttività per
addetto - presenti nel vecchio studio SM86U sono stati in parte sostituiti con quattro nuovi
indicatori sulla base dei quali è stata svolta la predetta analisi. Essi sono: Valore Aggiunto per
Addetto, Margine Operativo Lordo per addetto non dipendente, Durata delle scorte, Ricarico.
Con riferimento alla clusterizzazione è importante sottolineare che, durante la fase dell’evoluzione
il procedimento di cluster analysis, attraverso cui le imprese oggetto di analisi vengono
segmentate in gruppi omogenei, ha confermato alcuni gruppi omogenei già presenti nel vecchio
studio e ne ha individuato ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti la versione precedente dello
studio medesimo, consentendo di definire con maggior precisione i modelli organizzativi e
strutturali mediante cui viene svolta l’attività oggetto dello studio TM86U passando a sette cluster,
in luogo dei cinque dello studio SM86U.
I fattori discriminanti in base ai quali sono stati individuati i nuovi gruppi omogenei sono la
dimensione della struttura, la tipologia dell’offerta e la tipologia dell’attività svolta. E’ stato,
inoltre, necessario per le aziende specializzate nella somministrazione di bevande calde da
infusione e per quelle che somministrano prevalentemente prodotti alimentari, distinguere,
nell’ambito della stessa tipologia di offerta, le imprese che svolgono la propria attività mediante
distributori automatici ubicati in luoghi ad accesso limitato e quelle che svolgono la propria
attività mediante distributori ubicati in luoghi senza limitazioni di accesso, poiché i margini di
profitto che ne derivano differiscono a seconda dell’allocazione dei distributori medesimi.
2.9 Studio di settore UM01U - Commercio al dettaglio di alimentari
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.11.20 - Supermercati;
47.11.30 - Discount di alimentari;
47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
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47.21.02 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;
47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande;
47.29.10 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
47.29.20 - Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;
47.29.30 - Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca.
Lo studio di settore UM01U è il risultato dell’evoluzione dello studio TM01U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed in vigore dal periodo d'imposta 2003.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM01U relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di alimentari. Rispetto alla precedente
versione dello studio, i cluster sono passati da 19 a 18, essendo stato eliminato il cluster 7 (Negozi
con produzione propria di insaccati).
L’elaborazione del nuovo studio UM01U ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: Valore Aggiunto
per addetto, Margine operativo lordo per addetto non dipendente, Ricarico, Durata delle scorte e
Resa delle superfici commerciali rispetto al valore aggiunto.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
Gli Uffici locali, nello svolgimento dei controlli, dovranno porre attenzione al fatto che, nel caso
di commercializzazione di significative quantità di particolari prodotti che presentano un elevato
costo di acquisto e che hanno una rotazione di magazzino più lenta rispetto ai prodotti alimentari
tradizionali, (ad es. vini pregiati, particolari tipi di formaggi ed insaccati, ecc.), alcuni soggetti
potrebbero risultare incoerenti con riferimento all’indicatore della durata delle scorte.
2.10 Studio di settore UM02U - Commercio al dettaglio di carni
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
47.22.00 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne.
Lo studio di settore UM02U è il risultato della evoluzione dello studio TM02U approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio ha messo in evidenza la specializzazione merceologica delle attività sia per
tipologia di prodotto venduto che per modalità organizzativa con l’individuazione di un ulteriore
gruppo omogeneo, relativo alle imprese di più grandi dimensioni che operano con più punti
vendita, rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 10 cluster dello studio
TM02U agli attuali 11.
Le informazioni ottenute attraverso la sezione “Tipologia di clientela”, assieme all’indicazione
dell’ammontare delle vendite con emissione di fattura, hanno permesso di evidenziare l’esistenza
di una realtà di mercato rappresentata da aziende che hanno una clientela prevalentemente
costituita da imprese terze quali ristoranti, servizi di catering, comunità, convivenze e mense.
Tuttavia tale tipologia di vendita, per la quale si applica un ricarico inferiore rispetto a quello
previsto nel caso di vendite rivolte essenzialmente a privati, è colta in maniera adeguata dal nuovo
studio UM02U attraverso la previsione di un apposito gruppo omogeneo (cluster 4).
Al riguardo, occorre richiamare l’attenzione degli Uffici, nello svolgimento dell’attività di
controllo, sul fatto che lo studio di settore UM02U potrebbe non stimare correttamente la
83
situazione di quelle imprese per le quali la vendita con emissione di fattura rappresenta la
tipologia prevalente sul totale delle vendite.
Ciò deriva dal fatto che tali contribuenti, pur essendo correttamente riconducibili allo studio
predetto effettuando in proprio alcune lavorazioni (porzionatura, pronti a cuocere ecc.), presentano
caratteristiche simili ai commercianti all’ingrosso.
La nuova versione dello studio ha confermato il correttivo territoriale, basato sul valore mediano
dei prezzi calcolato distintamente per ogni provincia, al fine di cogliere l’oscillazione che il
prezzo di vendita al dettaglio della carne subisce nelle diverse aree del territorio nazionale.
2.11 Studio di settore UM03A - Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne;
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca.
Lo studio di settore UM03A è il risultato dell’evoluzione dello studio TM03A, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM03A relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio ambulante di alimentari e bevande. Rispetto alla
precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 15 a 18.
L’evoluzione dello studio sul “Commercio ambulante di alimentari e bevande” ha individuato per
la determinazione dei modelli di business le seguenti variabili: modalità di vendita, tipologia di
offerta e localizzazione. L’utilizzo di queste variabili ha permesso non solo di confermare ma
anche di modificare alcuni modelli organizzativi presenti nel vecchio studio. Inoltre sono stati
individuati, all’interno del nuovo, modelli di business assenti nel precedente quali quello relativo
agli ambulanti specializzati nella vendita di pesce fresco e prodotti surgelati e congelati (12), agli
ambulanti prevalentemente a posteggio fisso specializzati nella vendita di prodotti alimentari
surgelati e congelati (13), agli ambulanti prevalentemente itineranti specializzati nella vendita di
prodotti alimentari surgelati e congelati (14) e agli ambulanti specializzati nella vendita di gelati
(17).
L’elaborazione del nuovo studio UM03A ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle
scorte (in giorni), il ricarico, il valore aggiunto giornaliero per addetto e il margine operativo lordo
giornaliero per addetto indipendente.
2.12 Studio di settore UM03B - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti ed
abbigliamento
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento.
Lo studio di settore UM03B è il risultato dell’evoluzione dello studio TM03B, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
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Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM03B relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio ambulante di tessuti ed abbigliamento. Rispetto
alla precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 14 a 17, essendo stati individuati
ulteriori cluster relativi agli ambulanti che vendono prevalentemente abbigliamento in pelle,
montoni e pellicce (15), agli ambulanti che vendono prevalentemente abbigliamento da lavoro
(16), agli ambulanti che vendono prevalentemente abbigliamento sportivo tecnico (17).
L’elaborazione del nuovo studio UM03B ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle
scorte (in giorni), il ricarico, il valore aggiunto giornaliero per addetto e il margine operativo lordo
giornaliero per addetto indipendente.
2.13 Studio di settore UM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli di uso domestico
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura,
attrezzature per il giardinaggio;
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso;
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca.
Lo studio di settore UM03C è il risultato dell’evoluzione dello studio TM03C, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
L’evoluzione dello studio sul “Commercio ambulante di mobili, articoli di uso domestico” ha
individuato per la determinazione dei modelli di business le seguenti variabili: tipologia di offerta,
modalità di vendita e localizzazione. L’utilizzo di queste variabili ha permesso non solo di
confermare ma anche di modificare alcuni modelli organizzativi presenti nel vecchio studio.
Inoltre sono stati individuati, all’interno del nuovo, modelli di business assenti nel precedente
quali quelli relativi agli ambulanti che vendono prevalentemente tappeti (13), agli ambulanti che
vendono prevalentemente articoli da regalo e di cartoleria (21), agli ambulanti che vendono
prevalentemente souvenir ed articoli turistici (32). In totale, rispetto alla precedente versione dello
studio, i cluster sono passati da 25 a 35.
L’elaborazione del nuovo studio UM03C ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle
scorte (in giorni), il ricarico, il valore aggiunto giornaliero per addetto e il margine operativo lordo
giornaliero per addetto indipendente.
2.14 Studio di settore UM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie
L’attività interessata è quella relativa al codice attività 47.82.02 - Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
Lo studio di settore UM03D è il risultato dell’evoluzione dello studio TM03D, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM03D relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio ambulante di calzature e pelletterie. Rispetto alla
85
precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 10 a 11. L’elaborazione del nuovo
studio UM03D ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza economica. Gli indicatori
economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle scorte (in giorni), il ricarico,
il valore aggiunto giornaliero per addetto e il margine operativo lordo giornaliero per addetto
indipendente.
2.15 Studio di settore UM04U - Farmacie
L’ attività interessata è quella relativa al codice attività 47.73.10 - Farmacie.
Lo studio di settore UM04U è il risultato della “evoluzione” dello studio di settore TM04U,
approvato con decreto ministeriale del 17 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Rispetto alla precedente versione dello studio di settore il numero e la composizione dei cluster è
rimasta praticamente immutata, poiché il comparto delle farmacie non ha subito sostanziali
modifiche strutturali.
Gli indici di coerenza elaborati per l’attività in esame sono rappresentati dal “Valore Aggiunto per
Addetto”, dalla “Durata delle scorte”, dal “Ricarico” e dal “Mol per addetto non dipendente”.
Nella versione precedente erano utilizzati gli indici di coerenza della “Produttività per Addetto”,
della “Durata delle scorte” e del “Ricarico”.
Nel quadro X è stato mantenuto il correttivo già presente nello studio TM04U che permette di
neutralizzare gli eventuali effetti negativi conseguenti alla entrata in vigore del D.L. 27 maggio
2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, al fine di tener conto delle modifiche
normative apportate dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248. Si
tratta dell'applicazione da parte delle farmacie dell'apposito sconto riguardante la vendita di
prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (SOP) e di automedicazione/OTC.
E' opportuno segnalare che, l'abbattimento dei ricavi stimati, non viene applicato in modo
"automatico". Il contribuente non congruo, pertanto, dovrà inserire le informazioni richieste,
mentre il software GE.RI.CO. visualizzerà esclusivamente l'importo della riduzione. Tale
riduzione, determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO., verrà
riconosciuta dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente, dopo aver
verificato, in sede di contraddittorio, la sussistenza dei presupposti per la concessione del
correttivo.
L'Ufficio pertanto verificato, in fase del contraddittorio, la documentazione dalla quale risulti
l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e
automedicazione/OTC), e l’ammontare dello sconto praticato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n.
87, convertito della legge 26 luglio 2005, n. 149 e D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla
Legge 4 agosto 2006 n. 248, riconoscerà al contribuente non congruo l’ammontare del correttivo
visualizzato da GE.RI.CO.
2.16 Studio di settore UM05U - Commercio al dettaglio di confezioni, biancheria,
calzature e articoli di pelletteria
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
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47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
Lo studio di settore UM05U è il risultato dell’evoluzione dello studio TM05U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed in vigore dal periodo d'imposta 2003.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM05U relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di confezioni, biancheria, calzature e
articoli di pelletteria. Rispetto alla precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 36 a
37.
L’evoluzione dello studio sul “Commercio al dettaglio di confezioni, biancheria, calzature e
articoli di pelletteria” ha individuato per la determinazione dei modelli di business le seguenti
variabili: presenza di più punti vendita, tipologia di prodotti venduti, dimensione, modalità
organizzativa, stagionalità dell’attività, modalità di approvvigionamento, fascia qualitativa
dell’offerta e tipologia dell’offerta di abbigliamento. L’utilizzo di queste variabili ha permesso di
distinguere un nuovo modello organizzativo che individua le catene di negozi specializzate nella
vendita di abbigliamento per bambini.
L’elaborazione del nuovo studio UM05U ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: il ricarico, il
valore aggiunto per addetto, la durata delle scorte, il margine operativo lordo per addetto non
dipendente e la resa delle superfici commerciali rispetto al valore aggiunto.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
In relazione al predetto studio, si fa altresì presente che, come tra l’altro già rilevato nella circolare
n. 39/E del 2003, allegato 3.C, e nella circolare n. 27 del 2004, allegato B.3, nel settore del
commercio si assiste ad una significativa ristrutturazione caratterizzata dalla diffusione, anche nel
settore non alimentare, della grande distribuzione organizzata, che si riflette nei confronti dei
piccoli esercizi commerciali. L'andamento sfavorevole delle vendite può determinare, in alcuni
casi, la necessità di ricorrere in modo più massiccio alle vendite “a saldo” che comportano una
diminuzione del ricarico e, di conseguenza, un peggioramento del posizionamento dell’impresa
rispetto alla congruità dei ricavi. Al tal fine, come già affermato nelle predette circolari, nella fase
di accertamento sarà opportuno valutare l'effettivo impatto sul contribuente di tale situazione di
crisi, prendendo in considerazione, oltre alla situazione particolare dell’impresa, anche il contesto
territoriale e di settore in cui opera.
Con riferimento al “fattore moda” (elemento già segnalato nelle circolari degli anni precedenti) si
fa presente che esso potrebbe comportare effetti sul valore delle merci presenti in magazzino e
sull’aumento delle vendite effettuate a stock. Al fine di valutare correttamente la posizione dei
contribuenti interessati da tale fenomeno, gli Uffici possono avvalersi delle informazioni relative
alle voci “ammontare dei ricavi derivanti con le vendite a stock”, “ammontare dei costi sostenuti
per l’acquisto delle merci vendute a stock” e del set di variabili riguardanti la “composizione
percentuale, secondo l’anno d’acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci”.
La situazione di difficoltà del settore del commercio al dettaglio di tessile/abbigliamento,
determinata in passato sia dalla stagnazione dei consumi del settore, sia dagli spostamenti di quote
di mercato dal dettaglio tradizionale alla distribuzione organizzata, risulta attualmente
ridimensionata (come risulta dai dati Istat, Centro Studi Smi-Ati e Siti Ricerca). Tuttavia,
analizzando la situazione dei soggetti che risentono di una sensibile riduzione dei ricavi, a seguito
di un periodo di sofferenza sul mercato e di crescita negativa, è stato osservato che il modello
organizzativo di tali imprese presenta delle rigidità nella gestione dei fattori produttivi tali da
determinare una sovrastima dei ricavi teorici derivanti dall’applicazione degli studi di settore. Tale
sovrastima deriva, da un lato, dal fatto che le variabili utilizzate nell’ambito della funzione di
87
regressione, ad eccezione delle spese per acquisto di materie prime e dei costi per la produzione di
servizi che hanno registrato una notevole riduzione, non hanno seguito l’andamento dei ricavi
dichiarati; dall’altro lato, dalla necessità da parte delle imprese di porre in essere un aumento degli
investimenti in beni strumentali, nonostante la riduzione dei ricavi dichiarati.
Per ovviare a tali inconvenienti, è stato analizzato un panel di contribuenti per il periodo
d’imposta 2001-2005, al fine di individuare un correttivo congiunturale in grado di misurare la
differenza tra la variazione percentuale del ricavo dichiarato e del ricavo teorico nel periodo in
esame.
Il correttivo, che opera in modo automatico, sintetizza la rigidità dei fattori produttivi per le
imprese che risentono di un periodo di crisi settoriale ed è stato definito prendendo in
considerazione l’andamento del settore, la dinamica dei singoli cluster e le performance della
singola impresa.
Il correttivo trova applicazione nel caso in cui l’ammontare dei ricavi dichiarati dal contribuente
nel periodo d’imposta 2007, risulti inferiore rispetto alla media di quelli relativi ai periodi
d’imposta dal 2004 al 2006.
Il correttivo, definito per ogni singolo cluster, si applica ai ricavi teorici risultanti dallo studio,
ponderando attraverso un coefficiente congiunturale di abbattimento dei ricavi, la diminuzione
percentuale tra i ricavi dichiarati dal contribuente rispetto alla media dei ricavi dichiarati nei tre
periodi d’imposta precedenti.
Il contribuente avrà la possibilità di accedere al correttivo nel caso in cui, oltre ad aver subito una
diminuzione dei ricavi nel periodo d’imposta in cui trova applicazione lo studio, risulti, prima
dell’applicazione del correttivo stesso, “non congruo” alle risultanze dell’applicazione dello studio
e “normale” rispetto all’applicazione degli indicatori di normalità economica.
Come si evince dalla nota tecnica e metodologica nella tabella 2 (coefficienti congiunturali) il
correttivo opera in misura più consistente nel cluster 17 (relativo ai negozi di abbigliamento per
donna), mentre ha minore incidenza nei cluster relativi ai negozi di abbigliamento per adulti di più
grandi dimensioni ed ai soggetti affiliati ad una rete di franchising. L’Ufficio avrà cura, nel caso in
cui il contribuente abbia beneficiato del correttivo congiunturale, di verificare che l’indicazione
dei ricavi dichiarati nei tre periodi d’imposta precedenti, indicati nei righi X03, X04 ed X05 del
modello per l’applicazione degli studi di settore, siano rispondenti ai ricavi dichiarati dal
contribuente nei tre periodi d’imposta precedenti.
2.17 Studio di settore UM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria.
Lo studio di settore UM07U è il risultato dell’evoluzione dello studio TM07U approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
La cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio precedente e, pertanto,
sono stati riconfermati i cluster già esistenti, sia nel numero che nella composizione dei modelli
organizzativi.
La revisione dello studio in oggetto ha reso possibile l’affinamento dell’analisi della coerenza
economica delle singole realtà presenti sul mercato. Tale analisi viene, ora, infatti effettuata sulla
base di quattro diversi indicatori solo in parte mutuati dal precedente studio: “Valore aggiunto per
addetto”, “MOL per addetto non dipendente”, “Durata delle scorte” e “Ricarico”.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
88
2.18 Studio di settore UM15A - Commercio al dettaglio di orologi e gioielleria
Le attività interessate dallo studio UM15A sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
95.25.00 - Riparazione di orologi e di gioielli.
Lo studio di settore UM15A è il risultato della evoluzione dello studio TM15A approvato con
decreto ministeriale del 15 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
La cluster analysis non ha evidenziato novità di rilievo rispetto allo studio precedente e, pertanto,
sono stati riconfermati i cluster già esistenti, sia nel numero che nella composizione dei modelli
organizzativi.
La revisione dello studio in oggetto ha reso possibile un affinamento dell’analisi della coerenza
economica delle singole realtà presenti sul mercato. Tale analisi viene ora infatti effettuata sulla
base di quattro diversi indicatori solo in parte mutuati dal precedente studio: “Valore aggiunto per
addetto”, “MOL per addetto non dipendente”, “Durata delle scorte” e “ricarico”.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
2.19 Studio di settore UM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
L’attività interessata è quella relativa al seguente codice attività:
47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca.
Lo studio di settore UM27A è il risultato dell’evoluzione dello studio TM27A, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM27A relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di frutta e verdura. Rispetto alla
precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 10 a 8.
L’evoluzione dello studio sul “Commercio al dettaglio di frutta e verdura” ha individuato per la
determinazione dei modelli di business le seguenti variabili: struttura organizzativa,
localizzazione, prodotti merceologici venduti e stagionalità. L’utilizzo di queste variabili ha
permesso di confermare i modelli organizzativi presenti nel vecchio studio ad eccezione dei
negozi di frutta e verdura con più unità di vendita e dei punti vendita che acquistano presso i
mercati generali.
L’elaborazione del nuovo studio UM27A ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle
scorte, il ricarico, il valore aggiunto per addetto, il margine operativo lordo per addetto non
dipendente e la resa delle superfici commerciali rispetto al valore aggiunto.
2.20 Studio di settore UM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
L’attività interessata è quella relativa al seguente codice attività:
47.23.00 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi.
89
Lo studio di settore UM27B è il risultato dell’evoluzione dello studio TM27B, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM27B relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi.
Rispetto alla precedente versione dello studio, i cluster sono passati da 9 a 8.
L’evoluzione dello studio ha individuato per la determinazione dei modelli di business le seguenti
variabili: assortimento merceologico, dimensioni, tipologia di fornitore, localizzazione e
stagionalità. L’utilizzo di queste variabili ha permesso di distinguere i punti vendita tradizionali da
quelli che acquistano da produttori e/o cooperative e di eliminare il cluster che riguardava le
imprese con più punti vendita.
L’elaborazione del nuovo studio UM27B ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: la durata delle
scorte, il ricarico, il valore aggiunto per addetto, il margine operativo lordo per addetto non
dipendente e la resa delle superfici commerciali rispetto al valore aggiunto.
2.21 Studio di settore UM28U - Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,
l’arredamento, di biancheria per la casa e di tappeti
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per
la casa;
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti.
Lo studio di settore UM28U è il risultato dell’evoluzione dello studio TM28U, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti rispetto allo studio TM28U relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,
l’arredamento, di biancheria per la casa e di tappeti. Rispetto alla precedente versione dello studio,
i cluster sono passati da 9 a 10.
L’evoluzione dello studio sul “Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,
l’arredamento, di biancheria per la casa e di tappeti” ha individuato per la determinazione dei
modelli di business le seguenti variabili: specializzazione merceologica, dimensioni, modalità
organizzativa, fascia qualitativa dell’offerta e presenza di più punti vendita. L’utilizzo di queste
variabili ha permesso di distinguere un nuovo modello organizzativo che individua i negozi di
biancheria in franchising.
L’elaborazione del nuovo studio UM28U ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: il ricarico, il
valore aggiunto per addetto, la durata delle scorte, il margine operativo lordo per addetto non
dipendente e la resa delle superfici commerciali rispetto al valore aggiunto.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
Inoltre per tale studio è stata altresì inserita una nuova analisi sulla territorialità a livello della
grande distribuzione organizzata.
2.22 Studio di settore UM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
90
L’attività interessata è quella relativa al codice attività 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e
piante.
Lo studio di settore UM40A è il risultato dell’evoluzione dello studio TM40A, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 ed in vigore dal periodo d'imposta 2004.
Il nuovo studio non presenta modifiche rilevanti, rispetto allo studio TM40A, relativamente ai
modelli di business per il settore del commercio al dettaglio di fiori e piante. Rispetto alla
precedente versione dello studio, i cluster sono rimasti sostanzialmente invariati sia nel numero
(14 gruppi omogenei) che nella composizione dei modelli organizzativi.
L’elaborazione del nuovo studio UM40A ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono: Valore Aggiunto
per addetto, Margine operativo lordo per addetto non dipendente, Ricarico e Durata delle scorte.
Gli uffici locali, nello svolgimento dell’attività di controllo, dovranno prestare particolare
attenzione alla possibile perdita economica che le imprese del settore potrebbero sopportare per la
mancata vendita dei loro prodotti. Infatti, vista la natura degli stessi, le giacenze di magazzino
risentono pesantemente della deperibilità dei prodotti, con conseguenze negative sia nella stima
dei ricavi che sui risultati dell’analisi della coerenza.
In particolare, l’influenza degli scarti di prodotto invenduto sui risultati dello studio varia anche in
relazione alla localizzazione geografica, al tipo di merce venduta, al tipo di conservazione e alla
tipologia dell’azienda.
Nella funzione di regressione è stata introdotta una nuova analisi della territorialità costituita dal
“Livello del canone degli affitti dei locali commerciali” distinto per singolo Comune, che viene ad
aggiungersi alla tradizionale analisi della Territorialità del commercio a livello comunale.
Inoltre per tale studio è stata altresì inserita una nuova analisi sulla territorialità a livello di
mercato potenziale.
91
3. COMPARTO DEI SERVIZI
3.1 Valutazioni di carattere generale
Per il periodo d'imposta 2007 sono stati approvati 20 studi di settore che interessano
complessivamente 124 attività economiche del comparto dei Servizi.
Si tratta di evoluzione di studi già in vigore, di cui 7 costituiscono una prima revisione mentre gli
altri 13 costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore evoluti e' stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
3.2 Studio di settore TG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
propri. Studio di settore TG69U – Costruzioni
Gli studi di settore TG40U e TG69U, entrati in vigore a partire dal periodo d’imposta 2006,
prevedono un apposito fattore correttivo che agisce in presenza di un incremento delle rimanenze
finali valutate a costo rispetto alle esistenze iniziali valutate sempre a costo. L'applicazione di tale
correttivo consente di ridurre tutte le variabili della funzione di regressione (ad esclusione della
variabile “Variazione delle rimanenze finali valutate a costo”) in maniera proporzionale
all'aumento delle rimanenze finali valutate a costo rapportato ai costi complessivi sostenuti
nell'anno.
A seguito delle analisi effettuate sui risultati dell’applicazione degli studi in oggetto al periodo
d’imposta 2006, è stato rilevato che, nonostante l’introduzione del citato correttivo, il modello di
stima dei ricavi determina un valore di ricavo puntuale diverso da zero anche nel caso limite in cui
l’impresa non abbia realizzato ricavi nel singolo periodo d’imposta, in quanto tutta la produzione
dell’anno è stata imputata a rimanenze finali valutate a costo.
Pertanto, nel quadro X – Dati complementari - dei modelli degli studi di settore TG40U e TG69U,
predisposti per il periodo d’imposta 2007, sono state inserite nuove informazioni che consentono
di operare un adattamento di tale correttivo al fine di garantire che l’incremento delle rimanenze
finali valutate a costo venga rapportato ai soli costi attinenti alla produzione. Tali informazioni
riguardano, pertanto, i costi sostenuti nell’anno che non possono, per loro natura, essere imputati a
rimanenze finali, quali ad esempio le spese generali, il costo del personale non direttamente
impiegato nella produzione, i costi di ricerca e sviluppo, ecc.
Tale fattore di adattamento trova applicazione a condizione che le imprese risultino normali
rispetto agli indicatori di normalità economica e “non congrue” ai risultati dello studio di settore.
Il correttivo introdotto non opera in maniera automatica. Pertanto, il software GE.RI.CO.
visualizzerà esclusivamente l’importo della riduzione, e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate
dovranno riconoscere la riduzione determinata sulla base dei calcoli risultanti dalla procedura
GE.RI.CO., dopo che avranno verificato, in sede di contraddittorio, la correttezza dei dati indicati
dal contribuente.
3.3 Studio di settore TG41U – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
L’attività interessata è quella relativa al codice:
73.20.00 – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione.
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Lo studio di settore TG41U è il risultato dell’evoluzione dello studio SG41U, approvato con
decreto del 24 dicembre 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio è stato elaborato utilizzando le informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005, nonché quelle contenute nel questionario ESG41 relative al medesimo periodo
d’imposta.
L’evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 12 gruppi omogenei sulla base
dell’attività svolta, della metodologia della ricerca, della numerosità della clientela, della
dimensione e del settore di specializzazione.
Tra le principali novità dello studio in oggetto, è possibile evidenziare l’individuazione di nuovi
modelli organizzativi, avvenuta attraverso l’introduzione di nuove variabili per la determinazione
degli stessi, quali l’attività svolta, la numerosità della clientela e la dimensione.
Gli indicatori di coerenza individuati per l’attività sono: relativamente all’esercizio in forma di
impresa, il valore aggiunto per addetto e il margine operativo lordo per addetto non dipendente;
per l’attività di lavoro autonomo, la resa oraria per addetto e la redditività oraria del professionista.
Gli indicatori di normalità economica applicati sono: l’incidenza dei costi residuali di gestione sui
ricavi, per l’attività di impresa; il rendimento orario, per l’attività di lavoro autonomo.
Altra novità di rilievo è rappresentata dall’utilizzo nella funzione di regressione adottata per le
imprese, tra le altre, della variabile “numero complessivo delle ore dedicate all’attività”.
3.4 Studio di settore TG90U - Esercizio della pesca
Le attività interessate sono quelle relative ai codici:
03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi.
Lo studio di settore TG90U costituisce l’evoluzione dello studio SG90U, approvato con decreto
del 18 marzo 2004 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2006.
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi all’anno
d’imposta 2005.
L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 13 gruppi omogenei sulla base
della modalità organizzativa, del sistema di pesca, del tipo di pesca, della tipologia di pescato,
della tipologia di vendita e della tipologia di clientela.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per questa tipologia di attività sono:
- valore aggiunto per addetto
- margine operativo lordo per addetto non dipendente
- chilogrammi di pescato per giorno di pesca
Per l’attività della pesca è stato individuato un solo indicatore di normalità economica costituito
dalla “Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico
degli stessi”.
Nelle funzioni di regressioni dello studio è stato previsto un correttivo che tiene conto
dell’incidenza dell’aumento del costo dei carburanti.
E’ stato infatti esaminato l’aumento del costo del carburante intervenuto tra l’anno 2005 (periodo
d’imposta preso in considerazione per la costruzione dello studio) e il 2007 e, di conseguenza,
predisposto un fattore di adattamento relativo alla variabile “Spese per carburante”, indicata al
rigo D81 del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
93
Nel rigo X03 del citato modello è stata prevista la possibilità, per il contribuente che risulti non
congruo, di barrare la corrispondente casella e di beneficiare dell’applicazione del corretivo
consistente in un abbattimento del valore dei “carburanti” indicati al rigo D81.
Il correttivo individuato viene definito “dinamico” in quanto è prevista, per ogni anno di
applicazione dello studio TG90U, la rideterminazione di tale valore, legato all'eventuale
variazione del costo del carburante.
Si rileva inoltre che è stato altresì inserito nel modello, il rigo D86, in cui dovrà essere indicato il
quantitativo di carburante utilizzato nel corso dell’anno. Tale informazione potrebbe essere
utilizzata in sede di prossima evoluzione dello studio, superando in questo modo le predette
problematiche legate all’aumento del prezzo del carburante..
Sempre con riferimento alla variabile riguardante il carburante, si fa presente che ad un maggior
consumo di carburante non sempre corrisponde un incremento di ricavi
Infatti, è opportuno considerare che il tipo di imbarcazione, la sua vetustà, il tipo di motore
utilizzato, il tipo di pesca effettuata, possono incidere in maniera rilevante sulla quantità di
carburante consumata.
Inoltre, differenze apprezzabili in termini di costi potrebbero derivare anche dallo svolgimento
dell’attività in zone o areali di pesca diversi. Si cita, ad esempio, la pesca a strascico effettuata
nell’areale della Sicilia orientale rispetto a quella effettuata nell’Adriatico. Nel primo caso, per
raggiungere le zone di pesca sono necessarie decine di ore di navigazione con conseguenti elevati
consumi, nel secondo caso sono invece sufficienti poche ore di navigazione. Simili differenze
potrebbero verificarsi anche nell’ambito dello stesso areale ( es. Adriatico centrale e meridionale ).
Si conferma infine quanto già evidenziato nella circolare 27/E del 18 giugno 2004 in merito al
numero degli addetti. Al riguardo, le norme del Codice della Navigazione impongono la presenza
a bordo delle imbarcazioni da pesca di un numero minimo di addetti (le c.d. tabelle d'armamento).
Conseguentemente, il numero dei marittimi a bordo delle navi da pesca, tenuto conto delle
caratteristiche delle imbarcazioni e del tipo di pesca effettuato, è predeterminato dalla legge e non
modificabile.Questa circostanza comporta che, nel caso in cui in sede di regolamentazione
contrattuale sia stata adottata, nei confronti dei dipendenti, la tipologia di “retribuzione alla parte
con minimo monetario garantito”, l'armatore dovrà provvedere ad integrare la retribuzione ai
dipendenti qualora il valore del pescato, sulla base del quale viene calcolata la somma da
corrispondere al dipendente, non sia sufficiente a raggiungere la retribuzione minima
contrattualmente stabilita. Pertanto, tale situazione potrà evidenziare, eventualmente, una
situazione di crisi dell'impresa.
3.5 Studio di settore TG91U – Agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti
finanziari e mediatori creditizi
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici:
64.92.01 – Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
66.19.21 – Promotori finanziari;
66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;
66.19.40 – Attività di Bancoposta;
66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni;
66.22.01 – Broker di assicurazioni;
66.22.02 – Agenti di assicurazioni;
66.22.03 – Sub-agenti di assicurazioni;
66.22.04 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni;
66.29.09 – Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione.
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Lo studio di settore TG91U è il risultato dell’evoluzione dello studio SG91U, approvato con
decreto del 18 marzo 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio è stato elaborato utilizzando le informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005, nonché quelle contenute nel questionario ESG91 relative al medesimo periodo
d’imposta.
Si segnala che attraverso detto questionario è stato possibile estendere l’ambito di applicazione del
precedente studio SG91U dalle sole attività del comparto assicurativo (contraddistinte dai codici
67.20.1 e 67.20.2 secondo la vecchia classificazione Atecofin 2004) alle attività professionali dei
promotori e mediatori finanziari nonché alle altre attività ausiliarie dell’intermediazione
finanziaria n.c.a. (corrispondenti ai codici 67.13.2 e 67.13.3 della classificazione Atecofin 2004).
E’ stato così possibile aumentare il numero dei modelli organizzativi dai 7 individuati nella
precedente versione agli attuali 21: di questi, nella macro area dell’intermediazione finanziaria
sono stati definiti quattro cluster relativi all’attività di promozione finanziaria, tre cluster relativi
all’attività di mediazione creditizia, un cluster per i consulenti finanziari indipendenti e uno per gli
agenti in attività finanziaria.
Gli indicatori di coerenza individuati per l’attività sono: relativamente all’esercizio in forma di
impresa, il valore aggiunto per addetto, il margine operativo lordo per addetto non dipendente e
l’incidenza dei costi sui ricavi; per l’attività di lavoro autonomo, la resa oraria per addetto e
l’incidenza delle spese sui compensi.
Gli indicatori di normalità economica applicati sono: l’incidenza dei costi di disponibilità dei beni
strumentali mobili rispetto al valore degli stessi e l’incidenza dei costi residuali di gestione sui
ricavi, per l’attività di impresa; il rendimento orario, per l’attività di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda la funzione di regressione, si segnala l’introduzione in applicazione, per le
imprese che svolgono l’attività di promotore finanziario, di un correttivo sulla variabile “Spese per
lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività
dell’impresa”.
3.6 Studio di settore TG92U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
L’attività interessata è quella relativa al codice:
69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
Lo studio di settore TG92U è il risultato dell’evoluzione dello studio SG92U, approvato con
decreto del 18 marzo 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio è stato elaborato utilizzando le informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005, nonché quelle contenute nel questionario ESG92 relative al medesimo periodo
d’imposta.
Tra le principali novità dello studio in oggetto, è possibile evidenziare la definizione di 9 modelli
organizzativi, avvenuta, tra l’altro, attraverso la riformulazione della sezione relativa alle modalità
di espletamento dell’attività, con la distinzione tra prestazioni remunerate a forfait e prestazioni
remunerate non a forfait. Tale distinzione è conforme a quella adottata dallo studio UK06U,
relativo alla medesima attività svolta in forma professionale.
Gli indicatori di coerenza individuati per lo studio in oggetto sono i seguenti: il valore aggiunto
per addetto, il margine operativo lordo per addetto non dipendente e la redditività dei beni
strumentali mobili.
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Gli indicatori di normalità economica applicati sono: l’incidenza dei costi di disponibilità dei beni
strumentali mobili rispetto al valore degli stessi e l’incidenza dei costi residuali di gestione sui
ricavi.
Riguardo alle cautele da assumere in sede di accertamento con riferimento alle società di servizi
costituite dalle Associazioni di categoria promotrici dei Centri di assistenza fiscale allo scopo di
svolgere la propria attività (le quali società potrebbero perseguire finalità non esclusivamente di
lucro), si rimanda alle indicazioni già espresse nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004, con la
precisazione che nel nuovo studio tale tipologia di soggetti dovrebbe essere tendenzialmente
individuata dal modello organizzativo n. 9 – Imprese di grandi dimensioni.
3.7 Studio di settore TG93U - Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature,
gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa
Le attività interessate sono quelle relative ai codici :
74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale;
74.10.90 - Altre attività di design .
Lo studio di settore TG93U costituisce l’evoluzione dello studio SG93U, approvato con decreto
del 18 marzo 2004 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2006.
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005, integrati con le informazioni contenute nel questionario ESG93, inviato ai
contribuenti per l’evoluzione dello studio in oggetto.
L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 15 gruppi omogenei sulla base
dell’area di specializzazione, della tipologia di attività, della tipologia e numerosità della clientela,
della dimensione dell’impresa/studio.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per l’attività svolta in forma d’impresa
sono:
- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per l’attività svolta in qualità di
esercenti arti e professioni sono:
- resa oraria per addetto;
- redditività oraria del professionista.
Per questa tipologia di attività svolta in forma d’impresa è stato individuato, come indicatore di
normalità economica, l’“Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al
valore storico degli stessi”. Per quanto concerne invece l’attività svolta in qualità di esercente arti
e professioni, è stato individuato il “Rendimento orario”.
Lo studio TG93U interessa tutti i contribuenti che svolgono attività di design, sia essa esercitata
in forma d'impresa ovvero di lavoro autonomo.
L'esercizio dell’attività di design può dar luogo a redditi derivanti da royalties ovvero “redditi
derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico”.
I redditi derivanti da “royalties”, se conseguiti nell'esercizio di attività di impresa, non generano
criticità ai fini dell'applicazione dello studio; nel caso, invece, in cui vengano percepiti
nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, questi costituiscono compensi di cui all'articolo 53,
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comma 2, lettera b) del TUIR, e, pertanto, sono compensi che non vengono stimati dallo studio in
esame. Lo studio di settore, infatti, stima l'ammontare dei compensi derivanti dall'esercizio di arti
e professioni di cui al comma 1 dell'articolo 54 del citato TUIR. In tali ipotesi i relativi costi
sostenuti, che hanno determinato direttamente il conseguimento di royalties, non devono essere
dichiarati nel quadro G degli elementi contabili dell'allegato studi di settore. Tuttavia può accadere
che talvolta non sia possibile scindere del tutto i costi imputabili ai compensi di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera b) del TUIR e quelli invece riferibili ai compensi di cui all'articolo 54, comma 1
del citato TUIR.
In relazione a tale circostanza, è stato predisposto il quadro Z in cui sono state inserite ulteriori
richieste di informazioni in merito ai costi inerenti la produzione di royalties sostenuti da
contribuenti che esercitano attività in forma di lavoro autonomo. Tali informazioni potranno
essere utilizzate in sede di prossima evoluzione dello studio, in modo da non far concorrere i costi
relativi a produzione di royalties alla stima dei ricavi caratteristici. Nel contempo, potranno essere
di ausilio, in sede di contraddittorio, per meglio rappresentare la realtà economica relativa alle
singole fattispecie.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che diversi sono i costi affrontati da coloro che
svolgono la propria attività in località lontane dalle abituali sedi fieristiche. Le fiere servono ai
designers per tenersi aggiornati con i mercati, i materiali e le tendenze. Normalmente le maggiori
e più importanti sedi fieristiche sono collocate a Milano e comunque nel Nord Italia e quindi si
potrebbe verificare una notevole differenza di costi sostenuti e di minori ricavi percepiti dai
professionisti con studio in altre regioni.
Si ritiene pertanto opportuno considerare con attenzione le posizioni di quei soggetti che, a causa
di valori rilevanti relativi a viaggi e trasferte, potrebbero presentare valori anomali in termini di
congruità.
3.8 Studio di settore TG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e attività
radiotelevisive
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
59.20.30 - Studi di registrazione sonora;
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche;
60.20.00 - Programmazione e trasmissioni televisive.
Lo studio di settore TG94U costituisce l’evoluzione dello studio di settore SG94U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2006.
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi all’anno
d’imposta 2005.
L’evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 11 gruppi omogenei sulla base
della tipologia di attività, della dimensione e della struttura dell’impresa o dello studio
professionale.
Gli indicatori di coerenza economico-contabile individuati per l’attività, svolta in forma di
impresa, sono il “Valore aggiunto per addetto” ed il “MOL per addetto non dipendente”.
Gli indicatori di coerenza economico-contabile individuati per l’attività, svolta in qualità di
esercenti arti e professioni sono la “Resa oraria per addetto” e la “Redditività oraria del
professionista”.
97
Per quanti concerne gli indicatori di normalità economica, per le imprese sono stati inseriti
l’“incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi” e “l’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, mentre per i professionisti è stato
inserito l’indicatore relativo all’“incidenza degli ammortamenti sul valore storico dei beni
strumentali mobili”.
Si precisa che l’attività svolta dai Produttori Esecutivi rientra nei codici-attività dello studio di
settore TG94U e, pertanto, deve essere compilato anche da coloro che svolgono l’attività di
Produttore Esecutivo.
Occorre tener presente che, nel caso in cui si verifichino situazioni di non congruità con
riferimento alla categoria dei Produttori Esecutivi, gli Uffici periferici, a causa della particolare
modalità di svolgimento del’attività svolta da tali soggetti, dovranno adottare specifiche cautele
nell’eventuale attività di accertamento affinché siano tenute in adeguata considerazione. A tal
proposito, nel nuovo studio, inoltre, si è ritenuto opportuno inserire nel Quadro D - Elementi
specifici dell’attività -, nella sezione “Tipologia dell’attività”, una nuova variabile denominata
“Produzione esecutiva” al fine di reperire dati di riscontro che, se ritenuti significativi, saranno
utilizzati nella successiva evoluzione dello studio.
3.9 Studio di settore TG95U – Centri benessere e stabilimenti termali
Le attività interessate sono quelle relative ai codici:
96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
96.04.20 - Stabilimenti termali.
Lo studio di settore TG95U costituisce l’evoluzione dello studio SG95U, approvato con decreto
del24 dicembre 2003 ed in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi all’anno
d’imposta 2005.
L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 6 gruppi omogenei sulla base della
tipologia di servizio offerto e dell’aspetto dimensionale.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per l’attività sono:
- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente;
- redditività dei beni strumentali mobili.
Per questa tipologia di attività sono stati individuati tre indicatori di normalità economica:
- Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi;
- Durata delle scorte;
- Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
3.10 Studio di settore UG39U – Agenzie di mediazione immobiliare
L’attività interessata è quella relativa al codice:
68.31.00 - Attività di mediazione immobiliare.
Lo studio di settore UG39U costituisce l’evoluzione dello studio TG39U, approvato con decreto
del 17 marzo 2005 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2006.
98
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi all’anno
d’imposta 2005.
L’evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 18 gruppi omogenei sulla base
della tipologia di attività, della dimensione, della modalità organizzativa, della tipologia di
clientela, del comparto di specializzazione, del valore degli immobili.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per questa tipologia di attività sono:
- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente;
- provvigione per trattativa conclusa di compravendita;
- provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per questa tipologia di attività sono:
- Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi;
- Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.
3.11 Studio di settore UG44U - Esercizi alberghieri ed extra alberghieri
Le attività interessate sono quelle relative ai codici:
55.10.00 - Alberghi;
55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence;
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
Lo studio di settore UG44U costituisce l’evoluzione dello studio di settore TG44U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
L’evoluzione dello studio TG44U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2005.
Lo studio di settore UG44U, analogamente al previgente studio TG44U, si applica anche ai
contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti
attività complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
b) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.
Lo studio UG44U si applica ,in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle
attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dalle attività complementari.
Gli indicatori di coerenza economici-contabili specifici dell'attività in esame, sono rappresentati
dal “Valore aggiunto per addetto” dalla “Durata delle scorte”, dal “Mol per addetto non
dipendente”, dai “Ricavi per presenza” e dal “Tasso medio di occupazione”.
Gli indicatori di normalità economica sono rappresentati dalla “Durata delle scorte,
dall’“Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi” e dall’“Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”.
La variabile “Altri costi per servizi”, di cui al rigo F17 del quadro F - Elementi contabili del
modello studi di settore, è una delle variabili utilizzate nella funzione di regressione dello studio in
oggetto. Tale variabile comprende le spese legate alla manutenzione, riparazione,
99
ammodernamento e trasformazione di beni immobili non capitalizzati di cui all’articolo 102,
comma 6, e 108, comma 3, del Tuir. .
Tenuto conto che il valore degli immobili non deve essere indicato tra i beni mobili strumentali
previsti nel quadro F e, quindi, non incide nella stima dei ricavi determinati dallo studio, è stato
introdotto un correttivo non automatico che consente di sterilizzare la parte dei costi relativi a
manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione riferiti ai predetti immobili. Tali
importi dovranno essere indicati nel rigo X3 del modello studi di settore.
Tale correttivo viene definito non automatico in quanto la riduzione determinata sulla base dei
calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO., dovrà essere riconosciuta dagli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate su richiesta del contribuente, dopo aver verificato, in sede di contraddittorio, la
sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo. L’ufficio dovrà dunque controllare
che gli importi indicati nel rigo X03 del quadro X si riferiscano effettivamente a spese
effettivamente sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di
beni immobili utilizzati dall’impresa.
Il correttivo si applica a condizione che il contribuente, prima dell’applicazione dello stesso, risulti
non congruo e “normale” con riferimento agli indicatori di normalità economica
Nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’aplicazione degli studi di settore è stato previsto un
apposito quadro Z - Dati Complementari – in cui sono state inserite ulteriori richieste di
informazioni in merito al numero di presenze che hanno beneficiato di riduzioni delle tariffe o
addirittura della gratuità, al fine di monitorare con maggiore precisione tale fenomeno.
3.12 Studi di settore UG61A-B-C-D-E-F-G-H
Le attività interessate sono quelle relative ai codici attività:
UG61A
46.17.01 – Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati;
46.17.02 – Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche;
salumi;
46.17.03 – Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi;
46.17.04 – Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed
altri prodotti similari;
46.17.05 – Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari;
46.17.06 – Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e
secchi;
46.17.07 – Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per
gli animali domestici); tabacco;
46.17.08 – Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
46.17.09 – Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco.
UG61B
46.15.01 – Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche;
46.15.02 – Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage;
46.15.03 – Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera;
46.15.04 – Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi;
46.15.05 – Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini,
giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili:
46.15.06 – Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta;
46.15.07 – Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta;
UG61C
100
46.16.01 – Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento;
46.16.02 – Agenti e rappresentanti di pellicce;
46.16.03 – Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria
e passamaneria);
46.16.04 – Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima;
46.16.05 – Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori;
46.16.06 – Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio;
46.16.07 – Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi;
46.16.08 – Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in
pelle;
46.16.09 – Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle.
UG61D
46.18.11 – Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e
cancelleria);
46.18.12 – Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (inclusi i relativi abbonamenti);
46.18.13 – Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri;
46.18.14 – Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri;
46.18.21 – Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico;
46.18.22 – Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici;
46.18.23 – Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica;
46.18.24 – Mediatori in prodotti di elettronica;
46.18.31 – Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso
medico;
46.18.32 – Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e
ortopedici;
46.18.33 – Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per
parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico;
46.18.34 – Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici;
46.18.35 – Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici;
46.18.91 – Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette;
46.18.92 – Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi;
46.18.93 – Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti
scientifici e per laboratori di analisi;
46.18.94 – Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili;
46.18.95 – Agenti e rappresentanti di giocattoli;
46.18.96 – Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria;
46.18.97 – Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli
articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari);
46.18.98 – Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
46.18.99 – Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca;
46.19.01 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
46.19.02 – Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
46.19.03 – Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno;
46.19.04 – Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer.
UG61E
46.14.01 – Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il
commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico;
46.14.02 – Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali;
101
46.14.03 – Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio;
46.14.04 – Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori);
46.14.05 – Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli,
motocicli, ciclomotori e biciclette);
46.14.06 – Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio e computer;
46.14.07 – Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole,
macchine per ufficio e computer.
UG61F
46.11.01 – Agenti e rappresentanti di materie prime agricole;
46.11.02 – Agenti e rappresentanti di fiori e piante;
46.11.03 – Agenti e rappresentanti di animali vivi;
46.11.04 – Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli;
46.11.05 – Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e
semilavorati tessili; pelli grezze;
46.11.06 – Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze;
46.11.07 – Mediatori in animali vivi.
UG61G
46.12.01 – Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti;
46.12.02 – Agenti e rappresentanti di combustibili solidi;
46.12.03 – Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati (esclusi i metalli
preziosi);
46.12.04 – Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria;
46.12.05 – Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti);
46.12.06 – Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e
prodotti chimici;
46.12.07 – Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti
chimici.
UG61H
46.13.01 – Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
46.13.02 – Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli
igienico-sanitari); vetro piano;
46.13.03 – Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per
riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari (esclusi i condizionatori per uso
domestico);
46.13.04 – Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione;
46.13.05 – Mediatori in legname e materiali da costruzione.
Gli studi di settore UG61A-B-C-D-E-F-G-H costituiscono evoluzioni degli studi TG61A-B-C-D-
E-F-G-H, approvati con decreto del 18 marzo 2004, in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
L’evoluzione degli studi di settore in questione è stata condotta analizzando i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2005.
I nuovi studi presentano modifiche abbastanza rilevanti rispetto ai previgenti studi, sia
relativamente ai modelli di business all’interno dei vari settori intermediati, sia per
l’individuazione di ulteriori figure che in alcuni casi hanno consentito la corrispondente
definizione di nuovi cluster.
102
L’elaborazione dei nuovi studi UG61 ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica. Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono uguali per tutti gli
otto studi e sono: il valore aggiunto per addetto, la provvigione sulle vendite e la redditività dei
beni strumentali mobili.
L’analisi della normalità economica è stata effettuata utilizzando l’indicatore “incidenza dei costi
residuali di gestione sui ricavi”.
Per quanto riguarda l’apporto del collaboratore familiare all’attività di intermediazione
commerciale è stato inserito, un correttivo di tipo automatico alla stima dei ricavi che tiene conto
della presenza del collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria (Quadro
X). Barrando, infatti, la casella del rigo X03, relativo a tale figura, il software applicherà un
abbattimento dei ricavi stimati ai fini della congruità, nella misura della percentuale media di
lavoro prestato, calcolata utilizzando le indicazioni del rigo A07 del quadro A, relativo al
personale.
Una problematica fortemente sentita nell’ambito degli intermediari del commercio è quello legato
alla variabilità delle provvigioni riconosciute dalle ditte mandanti, rispetto al volume delle
vendite. Tali differenze, esistenti anche nel caso di medesimo prodotto intermediato, possono
dipendere da vari fattori, come ad esempio la riconoscibilità di un prodotto famoso, che consente
alla ditta mandante di erogare ai propri agenti percentuali più basse rispetto ad un’altra ditta che
produce lo stesso prodotto, contraddistinto da un marchio meno conosciuto. In tutti i casi,
comunque, in cui si assiste ad una forte variabilità delle provvigioni corrisposte dipendente da
scelte della ditta mandante, si potrebbe verificare un notevole scostamento tra le provvigioni
mediamente praticate e quelle calcolate dagli Studi di settore con evidenti risultati di non
congruità, e a volte anche di non coerenza.
Valgono, pertanto, le raccomandazioni fornite con la circolare n. 27/E del 2004 in base alla quale
si precisava che, in alcune particolari situazioni, possono verificarsi scostamenti, anche notevoli,
fra i ricavi dichiarati e quelli stimati dovuti alla significativa differenza fra le provvigioni
dichiarate dal singolo operatore e quelle osservate tra i soggetti appartenenti allo stesso cluster.
Tali scostamenti possono originare situazioni di “non congruità” o di "non coerenza" per alcune
tipologie di intermediari di commercio. Può, infatti, accadere che situazioni di mercato o
particolari intese fra aziende mandanti e agenti di commercio, prevedano una percentuale di
provvigioni molto inferiore al “valore medio” calcolato dallo studio di settore. In questi casi, sarà
cura dell'ufficio, nella fase del contraddittorio con il contribuente, esaminare tutta la
documentazione idonea a provare i più bassi valori delle provvigioni contrattualmente stabiliti e
valutare, quindi, la rispondenza della singola realtà economica ai risultati di GE.RI.CO..
Per poter meglio individuare tali situazioni, sono state inserite nei nuovi modelli ulteriori
informazioni relative alla “tipologia di mandante”, differenziate per ogni studio di settore. Tale
modifica permetterà una suddivisione più puntuale delle indicazioni relative al “volume delle
vendite” e al “volume delle provvigioni”. Inoltre, sempre tra le tipologie di mandanti sono state
inserite ulteriori voci, quali “aziende di servizi”, “privati” e la voce residuale “altro”. Tutto ciò
potrà essere di ausilio nella fase eventuale del contraddittorio con gli uffici.
3.13 Studio di settore UG66U – Software house e riparazione macchine per ufficio
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici:
33.12.51 – Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax);
103
58.12.02 – Pubblicazione di mailing list;
58.21.00 – Edizione di giochi per computer;
58.29.00 – Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer);
62.01.00 – Produzione di software non connesso all'edizione;
62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
62.03.00 – Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione);
62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;
63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf);
63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati;
63.11.20 – Gestione database (attività delle banche dati);
63.11.30 – Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
63.12.00 – Portali web;
74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
95.11.00 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.
Lo studio di settore UG66U è il risultato dell’evoluzione dello studio TG66U, approvato con
decreto del 17 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio è stato elaborato utilizzando le informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005.
Lo studio UG66U presenta, rispetto al previgente, una definizione dei modelli organizzativi
sostanzialmente immutata sia nel numero che nella composizione.
Sotto il profilo dell’analisi della coerenza, gli indicatori utilizzati sono il valore aggiunto per
addetto, e il margine operativo lordo sui ricavi, il margine operativo lordo per addetto non
dipendente e la redditività dei beni strumentali mobili.
Gli indicatori di normalità economica applicati sono rappresentati dall’incidenza dei costi di
disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi e dall’incidenza dei costi
residuali di gestione sui ricavi.
Si segnala che il modello dello studio UG66U, su proposta delle Associazioni di categoria
intervenute nella fase di valutazione del prototipo, è stato arricchito di un quadro Z contenente
alcune variabili in grado di monitorare l’andamento delle attività commissionate da altre imprese
di informatica che esternalizzano fasi del processo produttivo, nonché di evidenziare distintamente
la percentuale di ricavi provenienti da interventi di installazione o riparazione effettuati su
segnalazione o affidamento di terzi rispetto a quella dei ricavi derivanti dal cliente destinatario
dell’installazione o riparazione.
3.14 Studio di settore UG67U - Lavanderie industriali, a secco e tintorie
Le attività interessate sono quelle relative ai codici:
96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali;
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie.
Lo studio di settore UG67U costituisce l’evoluzione dello studio di settore TG67U, approvato con
decreto ministeriale del 17 marzo 2005 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
L'evoluzione dello studio TG67U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2005.
Gli indicatori di coerenza economici-contabili specifici dell’attività in esame, sono rappresentati
dal “Valore aggiunto per addetto” dalla “Durata delle scorte”, dal “Mol per addetto non
104
dipendente”, dalla “Resa dei consumi di energia elettrica” e dalla “ Resa dei beni strumentali
mobili”.
Gli indicatori di normalità economica individuati sono:
- “Durata delle scorte”;
- “Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi”;
- “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”;
- “Resa dei consumi di energia elettrica”.
Tale ultimo indicatore è specifico per lo studio UG67U ed è pari al rapporto tra i ricavi ed il
consumo totale di energia elettrica.
Le distribuzioni ventiliche per gli indicatori del “Valore aggiunto per addetto, del “Mol per
addetto non dipendente” e della “Resa dei consumi di energia elettrica” sono state suddivise sulla
base del cluster della territorialità generale a livello comunale.
Gli uffici locali devono prestare attenzione nella valutazione della non congruità dei contribuenti
che svolgono l’attività solo per alcuni mesi all’anno. La presenza di un elevato valore dei beni
strumentali può influenzarne la stima.
Nel nuovo modello è stato previsto un apposito quadro Z - Dati Complementari – in cui sono state
inserite ulteriori richieste di informazioni in merito allo svolgimento dell’attività di vendita di
prodotti per la cura e il trattamento dei capi di abbigliamento (detergenti, ammorbidenti,
deodoranti, igienizzanti, amidi ecc.), della vendita di altri prodotti ed del valore dei beni
strumentali rappresentati da biancheria e indumenti destinati al servizio di noleggio.
Tali informazioni potranno essere utilizzate in sede di prossima evoluzione dello studio e, nel
contempo, potranno essere di ausilio, in sede di contraddittorio, per meglio rappresentare la realtà
economica relativa alle singole fattispecie.
3.15 Studio di settore UG74U - Studi e laboratori fotografici
Le attività interessate sono quelle relative ai codici:
74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche;
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa.
Lo studio di settore UG74U costituisce l’evoluzione dello studio TG74U, approvato con
decreto del 17 marzo 2005 ed in vigore fino al periodo d'imposta 2006.
Il nuovo studio é stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi all’anno
d’imposta 2005.
L’evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 13 gruppi omogenei sulla base
della tipologia di attività prevalente, del numero di addetti, del consumo di materiale per sviluppo
e stampa e della dotazione di beni strumentali.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per questa tipologia di attività, svolta in
forma d’impresa sono:
- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente;
- redditività dei beni strumentali mobili.
Gli indicatori di coerenza economico-contabili individuati per questa tipologia di attività, svolta in
qualità di esercenti arti e professioni sono:
- resa oraria per addetto;
105
- redditività oraria del professionista;
- redditività dei beni strumentali mobili.
Gli indicatori di normalità economica individuati per questa tipologia di attività, svolta in forma
d’impresa sono:
- “Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli
stessi”;
- “Durata delle scorte”;
- “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”.
Gli indicatori di normalità economica individuati per questa tipologia di attività, svolta in qualità
di esercente arti e professioni sono:
- “rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili;
- “rendimento orario”.
Si richiama l’attenzione sulla incidenza del valore dei beni strumentali nella funzione di stima dei
ricavi per i soggetti posizionati nei cluster dei “laboratori fotografici di piccole dimensioni (cluster
1) e dei “laboratori fotografici di grandi dimensioni” (cluster 4).
Tali contribuenti, a partire dall’anno 2006, pur avendo in alcuni casi realizzato un aumento degli
investimenti in attrezzature per la stampa digitale, possono aver registrato minori ricavi a causa
della forte concorrenza esercitata non solo dalla grande distribuzione, ma anche dalle stesse case
di produzione dei macchinari che hanno iniziato ad operare nel settore della stampa digitale.
Pertanto, occorrerà valutare accuratamente le posizioni di quei soggetti, il cui il elevato valore dei
beni strumentali dichiarato non sempre contribuisce in modo diretto al conseguimento di ricavi.
A seguito della nuova determinazione dei gruppi omogenei, risulta superata la criticità rilevata
nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 relativa ai “fotolaboratori industriali per conto terzi” ”,
che trovano con il nuovo studio collocazione prevalentemente nel cluster 1 “laboratori fotografici
di grandi dimensioni”.
106
4. COMPARTO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
4.1 Valutazioni di carattere generale
Con il decreto 6 marzo 2008 relativo alle attività professionali sono stati approvati i seguenti studi
di settore in evoluzione:
TK26U – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
TK27U – Attività professionali relative all’informatica e servizi connessi;
TK28U – Attività nel campo della regia di spettacolo e della recitazione;
UK02U – Studi di ingegneria;
UK06U – Servizi forniti da tributaristi;
UK17U – Attività dei periti industriali.
I primi tre studi (TK26U, TK27U, TK28U) erano previsti nel provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate del 14 febbraio 2007, relativo al programma delle revisioni degli studi di settore
applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2007. Tali studi sono stati approvati in via definitiva
a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
Gli altri tre studi (UK02U, UK06U, UK17U), sono stati invece approvati in applicazione
monitorata e sostituiscono i previgenti studi di settore (TK02U, TK06U e TK17U).
4.2 Applicazione definitiva degli studi di settore (TK23U, TK24U, TK25U, UK03U,
UK04U, UK05U e UK18U)
Con il medesimo decreto del 6 marzo 2008 è stata sancita l’applicazione in via definitiva, a
decorrere dal periodo d’imposta 2007, di 7 studi (TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U,
UK05U e UK18U) per i quali con il decreto 20 marzo 2007 era stato concesso un periodo di
monitoraggio per il solo periodo d’imposta 2006. La Commissione degli esperti ha ritenuto che,
sulla base dei dati raccolti durante il periodo di monitoraggio, fosse possibile porre termine al
predetto periodo ed esprimere un parere favorevole all’applicazione definitiva.
L’applicazione definitiva, a partire dal periodo d’imposta 2007, rende pertanto possibile il loro
utilizzo diretto da parte degli Uffici ai fini dell’attività di accertamento. E’ opportuno segnalare,
altresì, che gli studi di settore approvati in via definitiva potranno essere utilizzati anche per i
periodi d’imposta precedenti al 2007. Relativamente alle modalità applicative per i periodi
d’imposta precedenti, si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 2.4 della circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 38/E del 12 giugno 2007, concernente l’applicazione degli studi di settore per il
periodo d’imposta 2006.
In questi studi, inoltre, è stato inserito un quadro Z - Dati complementari - , contenente ulteriori
informazioni utili ad una futura evoluzione e con lo scopo di dettagliare in maniera più precisa le
prestazioni effettivamente svolte.
In particolare, per gli studi TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U, UK18U, sono state
inserite, nel quadro Z, delle voci aventi lo scopo di individuare in maniera più precisa le specifiche
attività probabilmente confluite nella voce residuale “altre attività”, presente all’interno del quadro
D – Elementi specifici - di ogni modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
Considerato, infatti, il nuovo approccio delle funzioni di regressione di questi studi, impostato
esclusivamente sul numero e tipologia delle prestazioni effettuate, diventa di primaria importanza
la corretta classificazione delle stesse ai fini della determinazione del valore medio di ogni
107
prestazione per la stima dei compensi (con riferimento alla metodologia utilizzata per tali studi si
rinvia a quanto precisato con la circolare n. 38/E del 12 giugno 2007, Allegato 3, paragrafo 4.7).
In questo contesto, va evidenziato che, all’interno delle voci residuali della “tipologia di attività”,
vengono indicati anche gli incarichi e le prestazioni di modesta entità non rientranti in incarichi
più complessi (fatturati separatamente) e per i quali vengono, di norma, richiesti meri “rimborsi”
percepiti allo scopo di reintegrare le sole spese sostenute per l’effettuazione della prestazione.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno cercare di distinguere le prestazioni di “modico valore”
in voci specifiche, al fine di rendere ancora più attendibile la stima del ricavo effettuata dallo
studio di settore. Ovviamente, i dati raccolti attraverso il quadro Z non incidono direttamente
nell’applicazione degli studi, ma saranno utilizzati per le future evoluzioni degli stessi e potranno,
altresì, essere di ausilio in un eventuale contraddittorio con gli uffici.
Si evidenzia, inoltre, che nel quadro Z dello studio di settore TK24U, relativo alla “Consulenza
agraria fornita da agrotecnici e periti agrari”, sono state inserite, appositamente, due distinte
caselle relative all’attività effettivamente svolta, barrando le quali è possibile distinguere le
differenti figure di “Agrotecnici laureati e non”, e di “Periti agrari”.
La necessità di distinguere, all’interno dello stesso studio di settore, le due categorie professionali
si è resa necessaria a causa dell’impossibilità, per motivi tecnici legati alla presenza di un unico
codice attività ISTAT, di sdoppiare lo studio TK24U. Tale distinzione, comunque, permetterà di
verificare l’esistenza di eventuali differenze tra le due categorie, in relazione al volume dei
compensi percepiti ed eventualmente adottare le misure necessarie in una futura evoluzione dello
studio.
4.3 Principali novità degli studi relativi ad attività professionali
Tra le principali novità che caratterizzano quasi tutti gli studi in oggetto, è possibile evidenziare:
• un miglioramento dei modelli organizzativi, con l’individuazione di gruppi omogenei
diversi da quelli, meno numerosi, caratterizzanti i precedenti studi. Ciò è avvenuto anche
attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni, tra cui quelle relative alla tipologia di
clientela;
• un’evoluzione delle distribuzioni ventiliche, che sono state suddivise sulla base della
presenza/assenza di forza lavoro e della localizzazione dell’attività. L’affinamento così
operato sulle distribuzioni ventiliche ha consentito di individuare in modo più efficace le
soglie di coerenza dei diversi indicatori, nonché di tener conto della concorrenza nel
settore e, di conseguenza, del livello di tariffe applicate;
• un nuovo approccio relativo alle funzioni di compenso;
• l’introduzione di specifici indicatori di normalità economica formulati in base a quanto
previsto dall’art. 1, comma 13, della legge n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007).
4.4 Le evoluzioni degli studi di settore relativi alle attività professionali
Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il
periodo d’imposta 2006, alla luce anche delle osservazioni fornite dai rappresentanti delle singole
attività durante il periodo di monitoraggio, sono state riviste soprattutto al fine di limitare
l’influenza del cd. “criterio di cassa” sulla stima dei compensi presunti.
108
Gli studi di settore approvati nel 2008 per i quali è stato sviluppato il nuovo modello di stima
sono:
UK02U – Attività degli studi di ingegneria;
UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
UK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali.
Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati è calcolata, per ognuno dei gruppi omogenei
individuati, esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla
base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori minimi a livello provinciale.
Gli incarichi che dovranno essere indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non
ultimati nel corso dell’anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nell’anno.
Gli elementi contabili non sono quindi più utilizzati per l’analisi della congruità del contribuente,
mentre lo sono per quella della coerenza, tramite un nuovo indicatore che rapporta i costi ai
compensi dichiarati.
Il contribuente potrà invece risultare “non congruo” nel caso in cui dichiari di aver svolto incarichi
per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori minimi definiti (per ogni
tipologia di attività sono stati individuati valori minimi a livello provinciale).
Occorre, tuttavia, evidenziare che la “non congruità”, nel nuovo modello proposto, derivando in
via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo
definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la
presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti
prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi).
In realtà, nell’individuazione dei minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di
compensi parziali, ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da
non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il professionista richieda al cliente
la sola copertura delle spese sostenute. Si potrà, pertanto, utilizzare la sezione “Note aggiuntive”
del software GE.RI.CO., per specificare la situazione personale che ha dato luogo alla “non
congruità" o che, comunque, diverge dalle modalità di svolgimento delle attività prese in
considerazione dallo studio di settore.
Questa circostanza si osserva più frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni
possono richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività
economico-giuridiche e tecniche.
Da quanto sopra riportato si ritiene che, per gli studi di settore che risentono in maniera
significativa dell’impatto del “criterio di cassa” sulla congruità dei compensi, l’utilizzo della
nuova metodologia consenta di superare il problema attualmente presente di “non congruità”
derivante da costi non allineati con i relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità
calcolata sul singolo anno con una valutazione che possa tutelare quei contribuenti che risultano
“non congrui” perchè hanno riscosso prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di
settore è quindi particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco
temporale più lungo.
Al fine di analizzare la posizione dei contribuenti esercenti attività professionali con l’obiettivo di
distinguere le prestazioni “completate” da quelle “in corso di espletamento” è stato, altresì,
inserito già dall’anno scorso un quadro Z - Dati complementari - nel modello di comunicazione
dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore, per fornire altri dati necessari allo
scopo.
A partire dal periodo d’imposta 2007, poi, sempre nel quadro Z, sono state inserite ulteriori
informazioni, utili ad approfondire meglio le prestazioni effettivamente svolte.
109
In considerazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi, che caratterizzano le
evoluzioni degli studi UK02U, UK06U e UK17U, e che non si basano più sulle variabili legate
agli elementi contabili, i correttivi presenti nelle precedenti versioni di questi studi non sono più
previsti e, di conseguenza, non è più presente il quadro X nei corrispondenti modelli. Tali
correttivi, infatti, permettevano, attraverso la compilazione del quadro X del modello di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, di rettificare il
valore di alcune variabili contabili in considerazione dell’eccessivo peso assunto da tali fattori
produttivi, sull’effettivo conseguimento dei compensi.
Negli altri studi delle attività professionali dove, invece, rimangono le componenti contabili nel
calcolo dei compensi e ricavi presunti (TK26U, TK27U e TK28U), è rimasto un unico correttivo
che interviene con la finalità di rettificare le spese sostenute per l’utilizzo di locali in strutture di
terzi (quali, ad esempio, i cd. “service”) e di “strutture polifunzionali”.
4.5 Indicatori di normalità economica
Per gli studi di settore delle attività professionali, sono stati individuati dei nuovi indicatori di
normalità economica che sono:
per gli studi TK26U, TK27U e TK28U:
• Rendimento orario o rendimento giornaliero
• Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi (per la parte imprese)
per gli studi UK02U, UK06U e UK17U:
• Rendimento orario
• Ore medie per prestazione.
Per i primi tre studi di settore, l’indicatore rendimento orario (TK27U) o rendimento giornaliero
(TK26U e TK28U) viene applicato per la parte professionale e prende in considerazione i
compensi percepiti nell’anno diminuiti dei costi sostenuti, in rapporto al tempo effettivamente
impiegato dal professionista. Il valore così ottenuto viene confrontato col rendimento
orario/giornaliero individuato per singolo cluster all’interno di ogni studio, definito “valore soglia
delle ore annue lavorate”. L’indicatore di “non normalità” scatta nel caso in cui il contribuente si
posizioni al di sopra di detto valore e, inserendo il numero di ore “normalizzato”, il software
GE.RI.CO. calcola nuovamente la congruità.
I costi utilizzati nel calcolo dell’indicatore rendimento orario sono i seguenti:
• Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e
artistica;
• Consumi;
• Altre spese.
Per gli studi TK26U e TK28U, solo per la parte di reddito d’impresa, è stato individuato
l’indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, ampiamente descritto nel
paragrafo 2.1 della presente circolare.
Per gli studi di settore UK02U, UK06U e UK17U, invece, sono stati elaborati appositi indicatori
di normalità economica basati sul numero delle prestazioni in relazione al fattore “tempo di
lavoro”.
110
Nell’ambito degli studi relativi alle professioni tecniche, infatti, viene utilizzato un modello di
stima basato sul numero di prestazioni, ponderato con la tariffa media applicata.
Visto che per tali studi, quindi, non vengono utilizzate le variabili contabili per il calcolo dei
compensi presunti, il comportamento “normale” del professionista viene valutato con riguardo al
numero dichiarato di prestazioni in relazione al tempo di lavoro impiegato.
A tal fine, è stato analizzato un indicatore di performance basato sul rapporto tra le ore lavorate
dal professionista e dai suoi dipendenti e il numero di prestazioni svolte, che misura il tempo
medio impiegato dal professionista per svolgere una specifica attività.
Per ogni tipologia di prestazioni, quindi, è stato calcolato uno specifico indicatore “Ore medie
dedicate per prestazione”, è stata costruita la relativa distribuzione ventilica ed è stato scelto un
valore massimo ammissibile di normalità economica.
Nel caso in cui l’indicatore assuma un valore superiore alla soglia massima di normalità
economica, viene segnalata l’incoerenza e viene ricalcolata la congruità sulla base del nuovo
numero di prestazioni “normalizzato”, calcolato come rapporto tra il numero di ore annue dedicate
alla specifica prestazione e il relativo valore soglia di riferimento.
In ogni studio di settore, pertanto, saranno presenti più indicatori di normalità economica che
misurano le ore medie lavorate per tipologia di prestazione.
Con riferimento ai suddetti indicatori, la situazione di non normalità non viene, comunque,
segnalata se il soggetto rimane congruo anche a seguito della riapplicazione dell’analisi della
congruità sulla base delle prestazioni “normali” del professionista.
4.6 Studio di settore TK26U – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Le attività interessate sono quelle relative ai codici attività:
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
93.19.92 – Attività delle guide alpine.
Lo studio di settore TK26U costituisce evoluzione dello studio SK26U, approvato con decreto del
18 marzo 2004, in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2005.
Nell’ambito della cluster analysis, la classificazione dell’attività svolta dalle guide e dagli
accompagnatori turistici è stata parzialmente modificata rispetto alla precedente versione dello
studio. Tale modifica è stata apportata principalmente per soddisfare l’esigenza, più volte
manifestata dalle associazioni di categoria, di dividere le due categorie di contribuenti,
attualmente ricompresi nello stesso codice di attività.
In particolare, relativamente all’attività di “guida turistica”, sono state individuati i contribuenti
che presentano una tipologia di offerta prevalente, per distinguerli dai contribuenti che presentano
una tipologia di offerta diversificata e non opera più la suddivisione relativa all’ambito territoriale
di riferimento.
Per quanto riguarda gli “accompagnatori turistici”, invece, è stata confermata la distinzione tra
attività di “incoming” ed “outgoing” ed è emerso, in entrambe le tipologie di attività, un
incremento della numerosità dei soggetti considerati.
L’elaborazione del nuovo studio TK26U ha permesso un affinamento dell’analisi della coerenza
economica e per l’elaborazione degli indicatori sono state utilizzate anche le percentuali di lavoro
prestato dal personale non dipendente.
Gli indici economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono la “Resa oraria per addetto” e la
“redditività oraria del professionista” per le attività professionali, il “Valore aggiunto per addetto”
ed il “MOL per addetto non dipendente” per le imprese.
111
L’analisi della normalità economica, invece, è stata effettuata utilizzando l’indicatore “rendimento
giornaliero” per i professionisti e l’“incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” per le
imprese.
Ai fini della stima del compenso presunto, sono state apportate modifiche rilevanti all’interno
delle funzioni di regressione, tra cui l’inserimento della variabile “Altri costi per servizi” e
l’utilizzo del numero complessivo delle giornate dedicate all’attività.
Per l’attività di lavoro autonomo, inoltre, sono stati inseriti dei correttivi sul numero di giornate
dedicate all’attività sulla base dell’età professionale.
Si fa presente, infine, che, per effetto della nuova codifica Ateco 2007, che ha introdotto il codice
93.19.92 – Attività delle guide alpine - si è reso necessario inserire all’interno del quadro Z – Dati
Complementari - l’informazione relativa alla percentuale di compensi o ricavi derivanti dalla
suddetta attività. In tal modo sarà possibile identificare i contribuenti che svolgono l’attività di
guida alpina, i quali precedentemente erano presi in considerazione solo nel rigo D15 “Guida
escursionistica/naturalistica/alpina” ed eventualmente individuare per loro un apposito cluster, in
una futura evoluzione dello studio.
4.7 Studio di settore TK27U – Attività professionali relative all’informatica e servizi
connessi
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici:
58.21.00 – Edizione di giochi per computer;
58.29.00 – Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer);
62.01.00 – Produzione di software non connesso all'edizione;
62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
62.03.00 – Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione);
62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;
63.11.11 – Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf);
63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati;
63.11.30 – Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
Lo studio di settore TK27U è il risultato dell’evoluzione dello studio SK27U, approvato con
decreto del 18 marzo 2004 e in vigore fino al periodo d’imposta 2006.
Il nuovo studio è stato elaborato utilizzando le informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi all’anno
d’imposta 2005.
Tra le principali novità dello studio in oggetto, è possibile evidenziare l’eliminazione del modello
organizzativo rappresentato dai “Centri Elaborazione Dati di medio - grandi dimensioni”, del
quale non si è avuto riscontro statistico nella nuova base dati, presumibilmente per effetto del
passaggio dei professionisti informatici più strutturati all’interno dello studio di settore UG66U,
relativo alle attività informatiche svolte in forma di impresa.
Gli indicatori di coerenza individuati per le attività oggetto dello studio sono la resa oraria per
addetto e la redditività oraria del professionista.
L’indicatore di normalità economica applicato è il rendimento orario.
112
4.8 Studio di settore TK28U – Professionisti o imprese operanti nel campo della regia di
spettacolo e nel campo della recitazione
Le attività interessate sono quelle relative ai seguenti codici attività:
90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;
90.02.02 – Attività nel campo della regia.
Lo studio di settore TK28U, costituisce l’evoluzione dello studio di settore SK28U, approvato con
decreto ministeriale del 18 marzo 2004 ed in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2003.
L’evoluzione dello studio di settore SK28U è stata condotta analizzando i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore allegati alla
dichiarazione dei redditi Unico 2006 per il periodo d’imposta 2005.
L’analisi dei dati ha permesso l’individuazione di 15 gruppi omogenei di imprese sulla base delle
modalità di espletamento dell’attività, come nel modello precedente.
La nuova versione dello studio, oltre a confermare con alcune modifiche alcuni cluster già
individuati in precedenza, presenta nuovi modelli di business al fine di cogliere i cambiamenti
strutturali e le modifiche dei modelli organizzativi. In particolare, sono stati eliminati i cluster
caratterizzati dalla clientela di riferimento (“artisti ingaggiati da case di produzione
cinematografica e/o televisiva” e “artisti ingaggiati da aziende televisive e radiofoniche”) poiché
potevano rappresentare una duplicazione visto che in altri cluster erano già presenti soggetti che
lavorano prevalentemente per questo tipo di imprese. Sono stati introdotti due nuovi cluster, uno
relativo all’attività di presentatore di spettacoli, programmi o trasmissioni televisive ed uno di
contribuenti despecializzati che svolgono varie attività, anche diverse da quelle prese in
considerazione dallo studio di settore.
Il cluster relativo all’attività di “figurante, comparsa e cabarettista”, che era presente anche nella
versione precedente, è ora incentrato quasi esclusivamente sulla figura del cabarettista.
Relativamente alle attività in oggetto, è frequente che gli operatori del settore svolgano varie
attività nel corso dell’anno (cosiddette “miste”), quali, ad esempio, quelle di doppiatore, attore di
fiction, film, teatro, ecc., che potrebbero determinare l’appartenenza del medesimo soggetto a più
cluster. Tale situazione non comporta anomalie nell’applicazione dello studio di settore, laddove il
contribuente abbia sostenuto nel corso dell’anno dei costi comuni alle diverse tipologie di attività,
visto che il calcolo della congruità si basa su una stima ponderata dei costi in relazione alla
percentuale di appartenenza ai vari cluster.
Nelle ipotesi, invece, in cui i costi sostenuti siano riferibili esclusivamente ad una sola attività e
non a tutte, spetterà agli Uffici locali valutare, in sede di contraddittorio, gli eventuali effetti
distorsivi sulla corretta determinazione dei ricavi e/o compensi.
L’elaborazione del nuovo studio TK28U ha permesso anche un affinamento dell’analisi della
coerenza economica. Per l’elaborazione degli indicatori sono state utilizzate anche le percentuali
di lavoro prestato dal personale non dipendente.
Gli indicatori economici utilizzati per l’analisi della coerenza sono la “Resa giornaliera” per i
professionisti ed il “Valore aggiunto giornaliero” per le imprese.
L’analisi della normalità economica, invece, è stata effettuata utilizzando l’indicatore “rendimento
giornaliero” per i professionisti e l’“incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” per le
imprese.
Gli indicatori di coerenza “Resa giornaliera” e “Valore aggiunto giornaliero”, nonché il
“Rendimento giornaliero” per le attività professionali, sono stati elaborati suddividendo le
distribuzioni ventiliche sulla base del cluster territoriale della territorialità generale a livello
provinciale.
113
Per quanto attiene la stima dei compensi/ricavi presunti, all’interno delle funzioni di regressione, è
stata confermata l’impostazione basata sull’utilizzo, sia per i professionisti che per le imprese,
della variabile “giorni di lavoro nell’anno”.
Particolare attenzione, poi, richiedono tutte quelle situazioni in cui il contribuente, che esercita
l’attività di lavoro autonomo, svolge oltre alla tipica attività per cui riceve compensi, anche altre
attività remunerate come “diritto d’autore”. Questi compensi, infatti, devono essere dichiarati in
un quadro della dichiarazione dei redditi (“RL” – redditi diversi) che non viene preso in
considerazione dallo studio di settore, determinando evidenti sfasamenti.
In tale eventualità, pertanto, sarà cura degli Uffici locali, in sede di contraddittorio, verificare
l’esistenza delle suddette circostanze e la misura in cui possano aver inciso sull’ammontare
effettivo dei compensi conseguiti nel corso dell’anno.
Si segnala, infine, che, in considerazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi
che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attività professionali, non sono previsti alcuni
dei correttivi che caratterizzavano il precedente studio SK28U.
Nel nuovo studio, infatti, risulta applicabile il solo correttivo relativo alle spese e costi sostenuti
per l’utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, mediante la compilazione del quadro
X del modello.
4.9 Studio di settore UK02U - Attività degli studi di ingegneria
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria.
Lo studio di settore UK02U è il risultato dell'evoluzione dello studio TK02U, approvato con
decreto ministeriale del 5 aprile 2006 in vigore fino al periodo d'imposta 2006 e relativo alla
medesima attività.
L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2005.
Per tale studio è stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2007.
Ai fini dell’analisi della coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: l’“incidenza dei costi sui
compensi” e la” resa del capitale”.
Per lo studio UK02U è stata mantenuta la medesima suddivisione in cluster che caratterizzava il
precedente studio ma, in coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi studi di settore
relativi alle attività professionali, si è provveduto ad eliminare dal calcolo della stima dei
compensi, tutte le variabili relative agli elementi contabili che costituivano, invece, parte
integrante della precedente versione dello studio. La funzione di regressione del nuovo studio si
basa, pertanto, esclusivamente sul numero degli incarichi ponderati per le tariffe medie dichiarate
dal contribuente per ogni tipologia di attività e confrontando queste ultime con quelle minime
definite a livello provinciale.
Ai fini dell’attività di controllo delle posizioni dei soggetti che risultano non congrui, andrà posta
particolare attenzione a quelle situazioni in cui risulta particolarmente elevato il numero delle
prestazioni classificate nella voce “Altre attività” del modello di comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La natura eterogenea di tale voce, infatti, potrebbe
determinare un valore medio dichiarato dei compensi relativo a queste prestazioni inferiore al
livello minimo definito a livello provinciale sulla base del quale lo studio effettua il confronto ai
fini della congruità.
114
Nella elaborazione dello studio UK02U sono stati introdotti gli indicatori di normalità economica
del “rendimento orario” e “ore medie per prestazione” descritti nell’allegato 3, par. 4.5.
All’interno del quadro Z, “Dati complementari”, inoltre, sono state inserite alcune informazioni
con lo scopo di descrivere in maniera più precisa quelle prestazioni di modico valore o diverse da
quelle descritte nei righi specifici all’interno del quadro D, che potrebbero essere indicate nel rigo
residuale “altre prestazioni” e che, vista la disomogeneità delle situazioni in esso comprese,
potrebbero comportare la non congruità del contribuente. Vengono richieste, altresì, informazioni
relative a situazioni particolari, come “la percentuale derivante da stabili collaborazioni con altri
studi professionali remunerate a forfait” e “le partecipazioni a Consigli d’amministrazione”, per
poter individuare situazioni che potrebbero determinare compensi diversi da quelli individuati
nelle singole specializzazioni e portare, quindi, a risultati di non congruità.
Si segnala, infine, che l’eliminazione dal calcolo della stima dei compensi di tutte le variabili
relative agli elementi contabili ha anche comportato l’eliminazione del correttivo relativo alle
spese e ai costi sostenuti per l’utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali.
4.10 Studio di settore UK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
L’attività interessata è quella relativa al codice attività:
69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
Lo studio di settore UK06U è il risultato dell’evoluzione dello studio TK06U, approvato con
decreto ministeriale del 5 aprile 2006 in vigore fino al periodo d'imposta 2006 e relativo alla
medesima attività.
L’evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2005.
Per tale studio è stata prevista l’applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2007.
Ai fini dell'analisi della coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: l’“incidenza dei costi sui
compensi” e la “resa del capitale”. Per la costruzione di tali indicatori, e di quello già presente
nello studio precedente (resa oraria per addetto), sono state utilizzate distribuzioni ventiliche
suddivise per presenza/assenza di forza lavoro e per localizzazione dell’attività.
Anche per lo studio UK06U è stata mantenuta la medesima suddivisione in cluster che
caratterizzava il precedente studio ma, in coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi
studi di settore relativi alle attività professionali, si è provveduto ad eliminare dal calcolo della
stima dei compensi, tutte le variabili relative agli elementi contabili che costituivano, invece, parte
integrante della precedente versione dello studio. La funzione di regressione del nuovo studio si
basa, pertanto, esclusivamente sul numero degli incarichi ponderati per le tariffe medie dichiarate
dal contribuente per ogni tipologia di attività e confrontando queste ultime con quelle minime
definite a livello provinciale.
Ai fini dell’attività di controllo delle posizioni dei soggetti che risultano non congrui, andrà posta
particolare attenzione a quelle situazioni in cui risulta particolarmente elevato il numero delle
prestazioni classificate nella voce “Altre attività” del modello di comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore. La natura eterogenea di tale voce, infatti, potrebbe
determinare un valore medio dichiarato dei compensi relativo a queste prestazioni inferiore al
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livello minimo definito a livello provinciale sulla base del quale lo studio effettua il confronto ai
fini della congruità.
Nella elaborazione dello studio UK06U sono stati introdotti gli indicatori di normalità economica
del “rendimento orario” e “ore medie per prestazione”, descritti nell’allegato 3, par. 4.5.
All’interno del quadro Z, “Dati complementari”, inoltre, sono state inserite alcune informazioni
con lo scopo di descrivere in maniera più precisa quelle prestazioni di modico valore o diverse da
quelle descritte nei righi specifici all’interno del quadro D, che potrebbero essere indicate nel rigo
residuale “altre prestazioni” e che, vista la disomogeneità delle situazioni in esso comprese,
potrebbero comportare la non congruità del contribuente. Vengono richieste, altresì, informazioni
relative a situazioni particolari, come “la percentuale derivante da stabili collaborazioni con altri
studi professionali remunerate a forfait” e “le partecipazioni a Consigli d’amministrazione”, per
poter individuare situazioni che potrebbero determinare compensi diversi da quelli individuati
nelle singole specializzazioni e portare, quindi, a risultati di non congruità.
Si segnala, infine, che l’eliminazione dal calcolo della stima dei compensi di tutte le variabili
relative agli elementi contabili ha anche comportato l’eliminazione del correttivo relativo alle
spese e ai costi sostenuti per l’utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali.
4.11 Studio di settore UK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali
L’attività interessata è quella relativa al codice attività: 74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti
industriali.
Lo studio di settore UK17U è il risultato dell’evoluzione dello studio TK17U, approvato con
decreto ministeriale del 5 aprile 2006 in vigore fino al periodo d'imposta 2006 e relativo alla
medesima attività.
L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2005.
Per tale studio è stata prevista l’applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2007, con le
peculiarità già ampiamente illustrate nella presente circolare.
Ai fini dell'analisi della coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: l’ “incidenza dei costi sui
compensi” e la “resa del capitale”. Per la costruzione di tali indicatori, e di quello già presente
nello studio precedente (resa oraria per addetto), sono state utilizzate distribuzioni ventiliche
suddivise per presenza/assenza di forza lavoro e per localizzazione dell’attività.
Anche per lo studio UK17U è stata mantenuta la medesima suddivisione in cluster che
caratterizzava il precedente studio ma, in coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi
studi di settore relativi alle attività professionali, si è provveduto ad eliminare dal calcolo della
stima dei compensi, tutte le variabili relative agli elementi contabili che costituivano, invece, parte
integrante della precedente versione dello studio. La funzione di regressione del nuovo studio si
basa, pertanto, esclusivamente sul numero degli incarichi ponderati per le tariffe medie dichiarate
dal contribuente per ogni tipologia di attività e confrontando queste ultime con quelle minime
definite a livello provinciale.
Nella elaborazione dello studio UK17U sono stati introdotti gli indicatori di normalità economica
del “rendimento orario” e “ore medie per prestazione”
Si segnala, infine, che l’eliminazione dal calcolo della stima dei compensi di tutte le variabili
relative agli elementi contabili ha anche comportato l’eliminazione del correttivo relativo alle
spese e ai costi sostenuti per l’utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali.
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Gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis della legge 146/1998 rappresentano uno strumento presuntivo per contrastare anomalie dichiarative negli studi di settore. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di calcolo della durata delle scorte, dell'incidenza dei costi residuali e del rendimento orario per assistere correttamente i clienti in sede di adeguamento volontario o contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Questi indicatori si distinguono dagli indicatori transitori per maggior precisione e specificità per cluster e distribuzione territoriale.
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