Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta di cui all’ articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 227/2007 in favore delle imprese di autotrasporto.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta di cui all’ articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 227/2007 in favore delle imprese di autotrasporto. - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
RISOLUZIONE N. 463/E
Roma, 02 dicembre 2008
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del
credito d’imposta di cui all’ articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 227/2007 in
favore delle imprese di autotrasporto.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007, n. 227, ha
previsto la modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di
accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica,
di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare
l’articolo 4 del citato d.P.R. 227/07, nel definire alcuni elementi delle istanze per l’accesso
alle agevolazioni in questione, rimanda la definizione dei termini e modalità di accesso ai
benefici ad un apposito decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
Tale decreto è stato emanato in data 5 marzo 2008 ed ha previsto che la
fruizione mediante credito d’imposta delle agevolazioni in parola avvenga attraverso la
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 241/97, a decorrere dalla data di
riconoscimento del beneficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto del Ministero dei
trasporti del 14 dicembre 2007.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta in
compensazione mediante modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
“6810”, denominato “credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27/9/2007
n. 227 in favore delle imprese di autotrasporto”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero
nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi
di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno nel quale il
credito è riconosciuto.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal
quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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