Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti
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Testo normativo
CIRCOLARE N. 4/E
Roma, 7 maggio 2021
OGGETTO: Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione
fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla
consulenza e ai servizi ai contribuenti
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INDICE
PREMESSA ...................................................................................................................................................... 4
1 PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ........................................ 7
1.1 Grandi Contribuenti ...................................................................................................................... 7
1.1.1 Le attività di analisi del rischio e selezione .................................................................................. 7
1.1.2 Le attività di controllo ................................................................................................................... 9
1.2 Imprese di Medie e piccole dimensioni ...................................................................................... 12
1.2.1 Le attività di promozione della compliance ................................................................................ 12
1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione ................................................................................ 14
1.2.3 Le attività di controllo ................................................................................................................. 17
1.3 Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed enti non commerciali ................................................ 18
1.3.1 Le attività di promozione della compliance ................................................................................ 18
1.3.2 Le attività di analisi del rischio, selezione e controllo ................................................................ 19
1.4 Contrasto Illeciti .......................................................................................................................... 22
1.4.1 L’attività in materia di antifrode ................................................................................................. 23
1.4.2 L’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali .............................................................. 26
1.5 Attività Internazionali ................................................................................................................. 27
1.5.1 La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative derivanti
dallo scambio automatico di informazioni .................................................................................. 27
1.5.2 Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni ........................................ 29
1.5.3 Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali ..................................................... 30
1.6 Contenzioso ................................................................................................................................. 31
1.7 Tutela del credito erariale ........................................................................................................... 33
2 CONSULENZA .......................................................................................................................... 36
2.1 Rilevanza degli atti di prassi e delle pubblicazioni ..................................................................... 36
2.2 Contenuto delle istanze di interpello e loro modalità di presentazione ....................................... 37
2.3 Ipotesi di «richiesta di intervento» alla Divisione Contribuenti ................................................. 42
2.4 Risposte a interpelli e consulenza giuridiche .............................................................................. 42
2.5 Interpelli per i nuovi investimenti ............................................................................................... 43
2.6 Adempimento collaborativo ........................................................................................................ 44
3 SERVIZI AI CONTRIBUENTI.................................................................................................. 46
3.1 Servizi di assistenza e informazione all’utenza .......................................................................... 47
3.1.1 Servizi agili e feedback al contribuente ...................................................................................... 47
3.1.2 Assistenza fiscale - CIVIS .......................................................................................................... 47
3.1.3 Il nuovo servizio web «Consegna documenti» ........................................................................... 48
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3.1.4 Il nuovo modello di accoglienza e ricevimento dell’utenza negli uffici ..................................... 49
3.1.5 Assistenza telefonica ................................................................................................................... 49
3.2 Istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto .................................................................... 50
3.3 Rimborsi ...................................................................................................................................... 50
3.4 Registrazione atti e successioni................................................................................................... 51
3.5 Comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali .................................................... 52
3.6 Ripresa delle attività di notifica .................................................................................................. 54
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PREMESSA
Con l’approvazione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si è consolidato il
quadro normativo afferente alla piena ripresa delle attività di prevenzione e contrasto
all’evasione, interessate nel 2020 da diversi provvedimenti normativi emessi nell’ambito del
sostegno delle attività economiche.
Pertanto, sotto il profilo della prevenzione, al fine di agevolare i contribuenti nel
corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, riprenderà l’invio delle lettere di
compliance dirette a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione,
evitando l’applicazione di sanzioni in misura piena a seguito di successive attività di
controllo e accertamento.
Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, a seguito dell’emanazione del
citato decreto-legge n. 41, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia,
Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, che ha dettato le linee guida per gli Uffici per la ripresa
della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o di irrogazione
delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta), in relazione ai quali era stata
prevista, a conclusione dell’attività istruttoria svolta dalle strutture operative, la notifica nel
2021 (ai sensi del comma 1 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177). In considerazione
dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica che sta coinvolgendo numerose
attività commerciali e imprenditoriali, l’attività di controllo dovrà essere indirizzata, sempre
più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che
pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti
d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle
previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.).
Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere riservata alle frodi in materia di IVA
intracomunitaria, nonché a quelle realizzate tramite l’utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti o attraverso l’utilizzo di dichiarazioni d’intento ideologicamente false.
L’attività di analisi, svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra
evidenziate, consentirà, altresì, di adottare le modalità istruttorie più idonee per la
successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari.
Fintantoché perdurerà lo stato di emergenza, le strutture operative adotteranno le
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diverse modalità istruttorie interne propedeutiche alle attività di accertamento, assicurando
un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile,
attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di
confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare,
oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza
nell’ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute
possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la
partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Gli Uffici procederanno, inoltre, a definire a livello informatico le attività istruttorie
avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le quali il contribuente ha già fornito elementi informativi utili alla valutazione
della sua posizione fiscale, nonché i processi verbali di constatazione caratterizzati da rilievi
di minor entità per i quali, dall’esame della documentazione, emerge la necessità di
procedere all’archiviazione.
Nell’ambito delle attività rivolte ai servizi ai contribuenti si darà priorità in primo
luogo all’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a
fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove modalità di interlocuzione e
assistenza agli utenti «a distanza», in considerazione del fatto che tali attività contribuiscono
anche alla ripresa delle attività economiche, fortemente incise dalle misure di contrasto alla
diffusione dei contagi.
Particolare attenzione, anche in conseguenza della contrazione delle attività di
trattazione degli atti del registro e delle dichiarazioni di successione, che potranno essere
limitate al solo numero delle posizioni in scadenza e di tutte quelle che possono risultare
utili alle necessità espresse dai contribuenti, dovrà essere rivolta ai servizi di assistenza ai
contribuenti, garantendo la più ampia disponibilità di appuntamenti (sia in presenza che
telefonici) e la gestione «agile» di tutte quelle attività che non saranno rese in presenza.
Inoltre, in seguito alla ripresa delle attività di invio delle comunicazioni conseguenti
al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, di notifica degli avvisi di
liquidazione e degli atti di accertamento delle imposte indirette, dovranno essere attuate
tutte le attenzioni possibili per una trattazione sistematica delle istanze di autotutela
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presentate attraverso i canali nel prosieguo indicati fornendo, dove possibile, una risposta
esaustiva, senza rimandare la trattazione delle stesse ad un successivo contatto da parte del
contribuente.
La necessità di accordare priorità alle lavorazioni relative ai servizi e ai rimborsi ai
contribuenti rende opportuno calibrare, in maniera equilibrata, le risorse da destinare alle
attività di controllo per il 2021, anche e soprattutto in considerazione della revisione degli
obiettivi di budget assegnati.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa
individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi
di carattere meramente formale, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a
controllo coniugando il principio di equità con quello di proficuità dell’azione
amministrativa.
Tanto premesso, la presente circolare si articola in tre sezioni, dedicate alla
prevenzione e al contrasto dell’evasione, alla consulenza e ai servizi, nelle quali vengono
forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso
il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra
Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di
soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese,
imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie
di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso
strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-
tipologie di contribuenti, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a
garantire il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante
l'emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche,
l’attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le
attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla
riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla
riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di
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gestione della crisi di impresa;
attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione
all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto,
l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli
invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica
degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.
1 PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1.1 Grandi Contribuenti
Con riferimento alle attività riguardanti il comparto dei «grandi contribuenti», per
l’anno 2021, occorrerà uniformare le modalità di intervento alle linee dettate dallo stato di
emergenza legato alla pandemia, come delineate in premessa.
In tale ambito, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti, in continuità con gli anni
precedenti, rafforzerà le attività di supporto nei confronti delle Direzioni regionali,
impegnate nelle attività di controllo dei grandi contribuenti, sia con la predisposizione di
documenti di prassi e indicazioni in merito alle attività di controllo, sia attraverso l’ordinaria
attività di coordinamento, subordinata all’espressa richiesta di parere o di consulenza
giuridica da parte delle Direzioni regionali. Al fine di garantire efficacia al coordinamento e
di assicurare omogeneità di approccio, continueranno a svolgersi le riunioni di
coordinamento periodiche sia regionali che nazionali, privilegiando il canale della
videoconferenza.
1.1.1 Le attività di analisi del rischio e selezione
Con riferimento alle attività di analisi, le strutture delle Direzioni regionali
competenti per i grandi contribuenti dovranno concentrare le proprie risorse sui soggetti che
presentano un maggior rischio fiscale, ovvero su quelli che non esprimono comportamenti
collaborativi e trasparenti.
La posizione fiscale dei contribuenti dovrà essere analizzata con l’ausilio degli
strumenti e degli applicativi in uso e, in particolare, l’attività di «tutoraggio» dovrà essere
realizzata sulla base delle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2019 e per quelle
residuali relative all’anno precedente.
Il giudizio sulla maggiore o minore rischiosità del soggetto terrà conto degli
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indicatori di rischio che emergono dall’analisi degli elementi informativi disponibili.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’analisi delle informazioni riguardanti il gruppo
di appartenenza1 e, a tal fine, potrà essere consultata la banca dati dedicata che, attualmente,
è in linea con gli anni dal 2014 al 2018, e con la quale è possibile condurre sia un’analisi
puntuale, che un’attività di selezione sulla base di diversi criteri.
Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, il tutoraggio potrà essere
svolto mediante un sintetico aggiornamento della scheda di rischio qualora, negli anni
precedenti, non sia stato rilevato un livello di rischio alto, ovvero gli esiti dell’attività di
controllo abbiano permesso di appurare che l’evento, a motivo del quale era stato attribuito
un rischio alto, non si è verificato, a condizione che, dalle dichiarazioni o dai bilanci
successivi, non emergano scostamenti o eventi significativi. In tali casi, l’aggiornamento
potrà riguardare solo i dati relativi alle ultime dichiarazioni fiscali presentate e al bilancio di
esercizio.
Resta fermo che, in sede di determinazione del livello di rischio, si dovrà tener conto
dei comportamenti che attestino la propensione del contribuente alla realizzazione di un
rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria, fondato sulla trasparenza e sulla
reciproca fiducia (in tal senso, potrà essere valorizzata, ad esempio, l’adesione al
programma di cooperative compliance o la presentazione di interpelli per i nuovi
investimenti).
Si rammenta, infine, che nell’ambito della scheda di rischio è evidenziata l’eventuale
presentazione di istanze di interpello (interpelli ordinari, probatori, disapplicativi ed
antiabuso). In merito, ai fini della verifica del rispetto della soluzione interpretativa resa in
risposta alle suddette istanze, sarà attivato, nei confronti dei contribuenti di più rilevanti
dimensioni, il relativo controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IVA, come previsto
dall’articolo 27, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’operatività delle Direzioni regionali, in relazione al comparto dei grandi
contribuenti, sarà supportata anche dall’attività di analisi del rischio effettuata dall’Ufficio
1 Dall’anno d’imposta 2019, possono rientrare nella platea dei grandi contribuenti i Gruppi IVA, di cui agli articoli 70-
bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Specifici chiarimenti, con riferimento
alle attività di controllo dei Gruppi IVA, saranno forniti con un successivo documento di prassi in corso di
predisposizione.
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Analisi, Indagini e Controlli della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, sulla base delle
informazioni oggetto di scambio internazionale riguardanti i tax ruling reports (Direttiva
2015/2376/UE - DAC 3 - e Azione BEPS n. 5), i Country by Country Reports (Direttiva
2016/881/UE - DAC 4 - e Azione BEPS n. 13) e i meccanismi transfrontalieri (Direttiva
2018/822/UE - DAC 6). Tali informazioni sono valutate a livello centrale e, qualora ritenute
significative ai fini della ricostruzione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva,
segnalate agli Uffici competenti per le successive attività istruttorie.
1.1.2 Le attività di controllo
Occorre mantenere la funzione del controllo nella consolidata ottica di compliance
che caratterizza, da alcuni anni, il rapporto tra il Fisco e le grandi imprese, oltre che
ridisegnare gli obiettivi strategici, adeguandoli al perdurare della crisi pandemica e alla
conseguente crisi economica.
Gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, fino al perdurare dello stato di emergenza,
limiteranno lo svolgimento delle attività istruttorie esterne, privilegiando altre forme di
attività istruttorie propedeutiche alle attività di accertamento. Le eventuali attività istruttorie
esterne si svolgeranno, in ogni caso, con modalità volte a limitare gli spostamenti fisici da
parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi già impartite.
L’iniziativa delle Direzioni regionali sarà, quindi, prioritariamente indirizzata allo
svolgimento delle attività istruttorie interne, mediante una ricognizione degli elementi
informativi più rilevanti e recenti e, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, accordando
priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in
presenza.
In tale ambito, sarà accordata priorità alle posizioni che presentano un maggior grado
di sostenibilità delle pretese. Gli Uffici competenti in relazione ai grandi contribuenti,
inoltre, continueranno a svolgere, con priorità, nell’interesse dei contribuenti, l’attività
istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi.
Attraverso le linee di intervento, si continuerà a intercettare e contrastare,
efficacemente, i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, nazionale e internazionale,
anche mediante l’uso appropriato delle banche dati disponibili per l’Agenzia delle entrate e
di fonti informative appropriate.
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In tale ambito e in continuità con il passato, particolare attenzione dovrà essere
accordata alla necessità di assicurare l’uniformità delle attività di controllo sul territorio
nazionale e, a tal fine, saranno segnalate alla Direzione Centrale Grandi Contribuenti
particolari fattispecie, rinvenute nel corso di attività istruttorie, che possano rientrare
nell’ambito di potenziali filoni di indagine, da diffondere o coordinare su base nazionale.
Le Direzioni regionali avranno cura di potenziare il ricorso al coordinamento e
l’interazione con le giurisdizioni fiscali estere, attivando le adeguate forme di cooperazione
amministrativa assicurate dal Settore Internazionale, ora inserito nell’organico nella
Direzione Centrale Grandi Contribuenti.
Con particolare riferimento ai controlli simultanei/multilaterali e alle altre forme di
cooperazione amministrativa avanzata (quali, ad esempio, la presenza di funzionari negli
Uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative nel territorio di un
altro Stato – PAOE), è in corso un progetto di rafforzamento dell’utilizzo di tali strumenti,
attraverso il coordinamento centralizzato in capo al Settore Internazionale, al fine di
garantire la corretta attuazione delle procedure previste, la sensibilizzazione, il supporto e la
formazione ai funzionari coinvolti nei controlli. Tale approccio è in linea con gli obiettivi
della creazione di una single platform in sede UE, già avallata dal TADEUS2, e risponde alla
richiesta della Commissione Europea di approntare le misure organizzative necessarie alla
sua implementazione al fine di un proficuo utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dalla stessa.
Sarà, inoltre, garantita e data continuità a ogni adeguata e sistematica forma di
coordinamento con la Guardia di Finanza, attraverso l’attivazione di tavoli congiunti tra le
strutture territoriali e centrali dell’Agenzia con i Reparti operanti e il Comando Generale, le
cui soluzioni consentono di conferire omogeneità alle tematiche di maggiore rilevanza e
complessità.
Da ultimo, le attività di controllo, nei confronti dei soggetti che non rivestano, con
continuità (in tutti i periodi d’imposta oggetto di controllo), la qualifica di «grandi
contribuenti», saranno condotte attivando l’opportuno coordinamento tra le competenti
Direzioni provinciali e Direzioni regionali, al fine di condividere gli elementi informativi
raccolti, anche con riferimento agli esiti dell’attività di tutoraggio, ed assicurando la
2 Il Tax Administration EU Summit (TADEUS) è un network strategico di dialogo tra le Amministrazioni fiscali europee
e patrocina iniziative connesse alle priorità delle Amministrazioni fiscali della UE.
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gestione uniforme delle fattispecie esaminate.
Con riferimento alle attività di accertamento, l’azione sarà finalizzata
all’innalzamento della qualità delle contestazioni, al sempre più efficace coordinamento tra
le strutture centrali e le strutture regionali, nell’ambito della definizione delle pretese
tributarie più rilevanti (sia in termini di soggetti coinvolti, sia di importi accertati). In tale
ambito, sarà cura delle Direzioni regionali coinvolgere la Direzione Centrale Grandi
Contribuenti (per i soggetti di competenza di quest’ultima), in relazione alle questioni che
necessitano di un confronto a livello nazionale, in ragione della loro complessità o perché
coinvolgono la competenza di più Direzioni regionali; ciò allo scopo di massimizzare il
contributo che deriva dalle sinergie attribuibili ai coordinamenti tra le strutture centrali e le
strutture regionali, nonché di trovare un approccio equilibrato, a livello nazionale, delle
attività di contrasto all’evasione con una rinnovata sensibilità che tenga conto dell’impatto
del Covid-19 sullo scenario economico dei vari settori.
A tal fine, dovranno essere valorizzati il dialogo e le forme di interlocuzione con i
contribuenti. La buona qualità delle attività accertative e il loro buon esito, a seguito delle
procedure adesive/conciliative previste dall’ordinamento giuridico, ovvero all’esito degli
eventuali contenziosi, concorrerà oltre che a ridurre il tax gap a livello nazionale, anche
all’obiettivo di un Fisco più equo e percepito meglio dal contribuente in un momento di
profonda crisi economica.
Nelle attività accertative, si renderà opportuno dare priorità a posizioni riguardanti
fattispecie e comportamenti che, stante la situazione generale di sofferenza economica,
causata dalla pandemia in corso, risultano di particolare disvalore. In particolare, saranno
oggetto di contrasto particolari fenomeni di evasione ed elusione fiscale, quali, come
anticipato in premessa, le frodi, l’abuso del diritto, le false compensazioni, l’indebita
fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno a seguito della pandemia (in merito,
vedasi quanto indicato infra al paragrafo 1.2.2).
Infine, si rammenta che, con la circolare 23 marzo 2021, n. 3/E, sono stati forniti
chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali,
introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio per il 2019); le modalità applicative della disciplina sono contenute nel
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 13185 del 15 gennaio 2021.
Il primo anno di applicazione della richiamata disciplina è il 2020.
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La Direzione Centrale Grandi Contribuenti avvierà, nel corso del 2021, un’attività
pilota di controllo della corretta applicazione della disciplina dell’imposta sui servizi
digitali, con particolare riguardo agli aspetti contabili, dichiarativi e di versamento. Gli esiti
di questa attività pilota saranno oggetto di specifica condivisione con le Direzioni regionali,
attraverso una successiva attività di formazione rivolta alle strutture operative, cui sarà
demandato il prosieguo dell’attività di controllo.
Nel corso del 2021, inoltre, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti intensificherà
l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina sul sistema di scambio
automatico finanziario internazionale (Common Reporting Standard), con particolare
riguardo agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) e comunicazione (reporting)
all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, che si qualificano
come conti oggetto di comunicazione, da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla
comunicazione secondo le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di attuazione
della Direttiva 2014/107/UE - DAC 2, e del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 28 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni. Gli esiti di tale attività,
che si inserisce nell’ambito di uno specifico progetto condiviso con il Forum Mondiale per
la Trasparenza Fiscale e lo Scambio di Informazioni (GFTEOI: cfr. anche par. 1.5), saranno
oggetto di specifica condivisione con le Direzioni regionali, attraverso una successiva
attività di formazione rivolta alle strutture operative cui sarà demandato il prosieguo
dell’attività di controllo.
1.2 Imprese di Medie e piccole dimensioni
1.2.1 Le attività di promozione della compliance
Come specificato in premessa, al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività
economiche e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri
obblighi fiscali, vengono riprese selettivamente le attività di promozione per l’adempimento
spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, privilegiando le comunicazioni
aventi funzione di reminder e che consentano al contribuente di regolarizzare la propria
posizione evitando ulteriori aggravi futuri.
In particolare, è previsto l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle
fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver
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presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti. Detta attività è
finalizzata a consentire il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni
sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni.
Analogamente, è previsto – nel quarto trimestre dell’anno – l’invio di comunicazioni, a
coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi
telematici, non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
per i primi due trimestri del 2021. Anche in questo caso, la finalità è quella di consentire la
regolarizzazione dell’adempimento, mediante l’invio, da parte del contribuente, delle
comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2022),
consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta (si veda, al riguardo, la
risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
È inoltre previsto, nel quarto trimestre del 2021, l’invio di comunicazioni ai
contribuenti per i quali, a seguito della registrazione degli aiuti individuali nel Registro
Nazionale aiuti di Stato, per il periodo di imposta 2018, si è riscontrato il superamento
dell’ammontare complessivo concedibile in regime de minimis.
A tale proposito, si ricorda, infatti, che l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali
modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo, presso il
Ministero dello sviluppo economico, il «Registro nazionale degli aiuti di Stato3». Con la
comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel
quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione
fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di
recupero.
Per tutte le attività di promozione della compliance, innescate in base a liste selettive
centrali, il coinvolgimento delle strutture competenti riguarderà l’attività di assistenza ai
contribuenti, che richiedano chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute, ed il
3 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017,
è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e,
attualmente, l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (commi 1 e 7 dell’articolo 10
del citato Regolamento), che devono essere registrati nel Registro Nazionale aiuti di Stato, nell'esercizio finanziario
successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
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tempestivo esame della documentazione giustificativa, eventualmente prodotta anche per il
tramite del Canale CIVIS.
Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA), nel 2021, si prevede una campagna informativa finalizzata a portare a
conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze,
riscontrati nei modelli dichiarativi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di
evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2020. Le relative
comunicazioni saranno rese disponibili tramite pubblicazione nel cassetto fiscale, nella
seconda metà del 2021. Anche in questo caso, è salvaguardata la facoltà, per il contribuente,
di correggere gli errori oggetto di comunicazione anche per le annualità 2018 o 2019,
ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso e presentando una dichiarazione
integrativa.
Tale attività, in coerenza con il più complesso progetto degli ISA, rappresenta uno
strumento di ausilio per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e
rafforzare la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme
di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione
Nell’orientare le attività di analisi del rischio e di selezione dei soggetti da sottoporre a
controllo, si dovrà tenere conto dell’impatto della crisi epidemiologica da Covid-19 sulle
piccole e medie imprese e, in particolar modo, sulla crisi di liquidità che le misure
governative di contenimento del contagio hanno determinato per alcuni soggetti e settori
economici.
Al fine di agevolare ed indirizzare tali analisi, a breve, sarà messa a disposizione
delle Direzioni regionali un’analisi effettuata dalla Divisione Contribuenti che, partendo dai
dati della fatturazione elettronica relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020, evidenzia
l’impatto che ha avuto la pandemia sui diversi settori economici.
Come ribadito in passato, i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici
sono di fondamentale importanza per le attività di controllo, in quanto consentono, oltre
all’attività di promozione della compliance (di cui si è parlato in precedenza) e il controllo
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preventivo delle frodi, l’immediato confronto – senza necessità di accesso esterno – con i
dati dichiarativi di un soggetto, non appena resi disponibili, dal quale emergono le situazioni
di anomalia che dovranno formare oggetto di un controllo più approfondito.
In generale, l’attività di analisi del rischio e di selezione dei soggetti, ritenuti a
maggiore pericolosità fiscale, dovrà essere realizzata valorizzando l’uso delle banche dati e
degli applicativi informatici a disposizione degli Uffici, in modo da individuare, in maniera
efficace, i soggetti da sottoporre a controllo.
L’attività dovrà essere prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti che hanno
indebitamente fruito dei diversi regimi agevolativi che l’ordinamento offre, a regime, e
previsti dai vari decreti che si sono succeduti dal 2020 ad oggi, per fare fronte alla crisi
economica generata dalla pandemia.
In particolare, a partire dal 2020, l’Agenzia delle entrate è stata impegnata
nell’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dalle seguenti disposizioni:
articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Rilancio» - contributo a
fondo perduto), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. «Agosto» - contributo a
fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici), convertito
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. «Ristori» - contributo a
fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 1764;
articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto «Ristori bis» -
contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 novembre 2020);
articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. decreto «Ristori ter»);
articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto «Ristori quater»);
4 La legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 137 del 2020, nel cui testo
sono confluiti il decreto-legge n. 149 del 2020 («Ristori bis»), il decreto-legge n. 154 del 2020 («Ristori ter»), il
decreto-legge n. 157 del 2020 («Ristori quater»), contestualmente abrogati.
16
articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (c.d. decreto «Natale»);
articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto «Sostegni»).
Le istanze presentate telematicamente per il riconoscimento del contributo sono state
sottoposte, in fase di accoglienza, a un primo controllo sulla base dei dati a disposizione,
mentre la verifica delle ulteriori condizioni (ad esempio, il limite di accesso al beneficio e il
calcolo del contributo) può essere effettuata solo con l’utilizzo dei dati dichiarativi pervenuti
successivamente alla fase di erogazione.
A tal proposito, a seguito di elaborazioni effettuate centralmente, saranno rese
disponibili alle Direzioni regionali liste di soggetti da sottoporre a controllo, corredate da
istruzioni operative più dettagliate ai fini dei relativi recuperi.
I criteri di rischio attengono, a titolo esemplificativo, alla verifica della condizione di
accesso dei ricavi (ove prevista), della corretta indicazione della percentuale del contributo
spettante in funzione della dimensione del richiedente, della congruità dell’ammontare delle
operazioni effettuate nel corso del 2019 e del 2020, della ricorrenza dei firmatari, e della
presenza di eventuali indici di frode fiscale sugli stessi.
Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, è stato
riscontrato, in numerosi casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che
svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono
specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di
dimostrare la spettanza del credito.
Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e
soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori
di rischio e sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna
all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura
organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna,
negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, ecc.
L’attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate
e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie
con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità
17
dei soggetti beneficiari, limitando l’attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose, e
valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo.
Ferme restando le attività connesse al recupero di crediti inesistenti sulla base delle
posizioni individuate a livello centrale (vedasi infra par. 1.4 Contrasto Illeciti), le Direzioni
regionali e le Direzioni provinciali valuteranno l’opportunità di approfondire l’analisi di
posizioni irregolari basate su meccanismi utilizzati per usufruire indebitamente di benefici
fiscali e, qualora appaiano ascrivibili a strutturati sistemi fraudolenti, interesseranno, senza
indugio, il Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese.
Al riguardo, si sottolinea la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate
al rischio sotteso e non in linea con le presenti linee guida e l’importanza di individuare i
reali beneficiari, anche a garanzia dell’efficacia dell’azione.
1.2.3 Le attività di controllo
Nel corso del 2021, l’attività di controllo, come ribadito in premessa, dovrà essere
indirizzata e concentrata al contrasto di quei comportamenti che, anche alla luce della grave
situazione economica in cui versano le attività produttive, risultano connotati da un alto
disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li
mettono in atto di falsare le regole concorrenziali.
In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero
dei contributi a fondo perduto indebitamente fruiti, di cui si è parlato nel paragrafo
precedente, sui soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui
soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti
agevolativi: credito di imposta per ricerca e sviluppo5, credito di imposta per investimenti
nel Mezzogiorno6, credito di imposta sisma centro-Italia7, credito di imposta zone
economiche speciali8, credito di imposta formazione 4.09.
5 Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9.
6 Articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7 Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
8 Articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
9 Articolo 1, commi 46 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
18
Tra questi, in considerazione dei fenomeni di indebito utilizzo già riscontrati,
particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo del credito di imposta per ricerca e
sviluppo.
In generale, per tutti i tipi di agevolazione fruiti sotto forma di crediti di imposta, si
segnala l’importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni
indebite, ponendo particolare attenzione, data l’insidiosità della fattispecie, anche ai casi in
cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di
somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se
sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio,
definiti in adesione, mediazione, conciliazione, ecc.).
Inoltre, è opportuno rammentare che il dedicare una quota dell’attività di controllo ai
fenomeni sopra riportati e, cioè, all’esistenza dei crediti di imposta utilizzati in
compensazione o delle deduzioni dal reddito ovvero delle riduzioni dell’imposta ordinaria,
risponde anche all’esigenza di verificare la corretta applicazione delle normative di favore,
che costituiscono aiuti di Stato, e che sono sottoposte anche al monitoraggio da parte della
Commissione Europea.
Siffatta verifica richiederà un significativo impegno, avuto riguardo alle numerose
agevolazioni consentite in correlazione con l’emergenza pandemica.
1.3 Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed enti non commerciali
1.3.1 Le attività di promozione della compliance
Nell’anno 2021, è prevista la ripresa graduale, dilazionata in più lotti distribuiti nel
tempo, di invio di comunicazioni di compliance al fine di segnalare al contribuente
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, con una rilevante riduzione delle
sanzioni applicabili. Le comunicazioni riguarderanno i contribuenti-persone fisiche per i
quali, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno d’imposta 2017, sia
stata riscontrata, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, un’anomalia
riguardante una o più categorie reddituali. Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi di
posta elettronica certificata e, in caso di indirizzo PEC non attivo, la spedizione è effettuata
19
mediante posta ordinaria. Dette comunicazioni, corredate con i dati in possesso
dell’Agenzia, saranno altresì consultabili all’interno del «Cassetto fiscale» del contribuente.
Nel corso del 2021, saranno elaborate ulteriori comunicazioni con l’intento di
ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in
relazione all’anno di imposta 2020. Tali comunicazioni saranno inviate, presumibilmente nel
mese di gennaio 2022, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia,
risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi. I contribuenti saranno invitati alla presentazione della
dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto dalla norma, usufruendo della
riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione, che per i relativi
versamenti delle imposte dovute.
In considerazione delle difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell’epidemia
da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente, ad utilizzare il canale CIVIS o
gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail - PEC) per l’invio della documentazione in
loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in
ufficio, sempre mediante previo appuntamento.
Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale assicureranno la
consueta idonea assistenza ai contribuenti, che necessitano di chiarimenti in merito alle
comunicazioni ricevute, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a
giustificare l’incongruenza che ha originato la comunicazione.
1.3.2 Le attività di analisi del rischio, selezione e controllo
In linea generale, l’attività di analisi e selezione sarà realizzata attraverso l’utilizzo
delle banche dati e degli applicativi informatici messi a disposizione, quali ausili per la
programmazione e la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. L’attività volta a
individuare le posizioni da sottoporre a controllo dovrà essere, in ogni caso, supportata da
un’attenta analisi del rischio, mirata a far emergere le situazioni più rilevanti, evitando di
impegnare risorse in contestazioni di natura meramente formale.
A livello centrale, la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti
non commerciali – Settore Controllo – Ufficio Analisi e Controllo garantirà un costante
20
supporto alle strutture regionali e provinciali, anche attraverso la definizione di metodologie
operative per le attività di selezione e controllo e per favorire il corretto adempimento
fiscale.
Per quanto riguarda l’ordinaria attività di controllo, saranno messe a disposizione degli
Uffici, sulla base degli incroci dei dati in possesso dell’Agenzia:
le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non
hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della
comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo. Al riguardo, si
ribadisce l’importanza di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti, al
fine di consolidare la percezione, da parte dei contribuenti e dei professionisti che li
assistono, che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare
l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un
elevato rischio di essere sottoposti a controllo;
le posizioni di coloro che sono stati esclusi dall’invio delle comunicazioni finalizzate
a favorire l’adempimento spontaneo per omessa dichiarazione dei redditi e che
risultano aver percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi
appartenenti a diverse categorie reddituali, nonché dei soggetti operanti in qualità di
sostituti d’imposta che risultano non aver dichiarato e versato (integralmente o
parzialmente) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di
lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e diversi e redditi da locazioni brevi. Un ulteriore fenomeno di
particolare rilevanza riguarda la parziale o omessa dichiarazione dei redditi dei
fabbricati derivanti dai contratti di locazione breve. Nell’ambito dell’attività di
analisi finalizzata al controllo, si procederà all’utilizzo, come dati di riscontro, tanto
delle comunicazioni trasmesse dagli intermediari che intervengono nel contratto,
quanto dei dati delle certificazioni uniche trasmesse dagli intermediari che
intervengono nel pagamento ed operano una ritenuta del 21 per cento sui canoni o sui
corrispettivi lordi.
Coerentemente con le priorità definite dall’atto di indirizzo per il conseguimento degli
obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, sarà dato impulso alle attività di
promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo sulle persone fisiche, in presenza di
21
elementi informativi su redditi di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli
scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le
informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS).
Particolare attenzione dovrà essere riservata, inoltre, alle analisi sui movimenti di
capitale da e verso l’estero per importi rilevanti, al fine di intercettare comportamenti fiscali
illeciti e fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all’estero, anche in violazione
delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria, ai sensi del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
attraverso l’individuazione di posizioni caratterizzate da un’elevata rischiosità fiscale su cui
procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, sempre attraverso l’ausilio del
contraddittorio a distanza.
Nello specifico, formeranno oggetto di controllo le posizioni che, a seguito di analisi
del rischio ed elaborazioni effettuate centralmente a partire dai dati pervenuti nell’ambito
dello scambio automatico tra Paesi UE ed extra UE in base al Common Reporting Standard,
non hanno formato oggetto di comunicazione per l’invito alla compliance. Tali posizioni
saranno rese disponibili unitamente alle indicazioni operative per le conseguenti attività di
controllo.
Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, l’attività delle Direzioni
regionali e provinciali sarà supportata da specifiche analisi del rischio, volte
prioritariamente all’individuazione degli enti che svolgono attività inidonee a perseguire
scopi sociali, procedendo al recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite.
Gli Uffici effettueranno un numero di controlli idoneo a garantire l’effetto di
deterrenza, nonché il recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite dalle
organizzazioni che abusano della qualifica di enti non profit, anche traendo vantaggio dal
particolare periodo di emergenza sanitaria.
L’attività potrà essere tesa, inoltre, a intercettare comportamenti posti in essere dagli
enti non profit, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica, che potrebbero celare
finalità lucrative, quali, ad esempio, la mancata destinazione alle attività istituzionali delle
risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi (cd. crowdfunding), realizzate anche
attraverso piattaforme on-line.
22
L’attività di analisi del rischio, oltre ad essere effettuata utilizzando gli specifici
applicativi disponibili, terrà conto anche della conoscenza diretta del territorio e delle
singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività, in modo da ottenere una
selezione mirata dei soggetti, ed evitando di perseguire, salvo evidenti casi di abuso,
situazioni di minima rilevanza.
Come anticipato, nell’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, al fine di minimizzare l’invasività delle eventuali attività istruttorie svolte, gli
Uffici potranno, qualora possibile, interloquire con gli enti e procedere alla verbalizzazione
di eventuali irregolarità riscontrate, gestendo il colloquio «a distanza» e privilegiando, se
disponibile per il contribuente, l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Al riguardo, si rinvia alle citate modalità gestionali delineate nella circolare 23 marzo
2020, n. 6/E.
Le attività di verifica degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e
catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni, saranno eseguite tenendo conto delle
consuete linee operative. L’attività di selezione del controllo formale sulla corretta
applicazione dei diversi regimi impositivi derivanti dalla fruizione delle agevolazioni in
materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, sarà
supportata, nel corso del 2021, mediante l’aggiornamento degli applicativi di analisi e
mediante la fornitura di chiarimenti agli Uffici in merito alle modalità di applicazione di
specifiche agevolazioni fiscali, al fine di uniformare il comportamento in sede di controllo e
di recupero delle maggiori imposte accertate.
Per quanto riguarda il controllo degli atti e delle dichiarazioni, sarà prestata
particolare attenzione alla fase di selezione degli atti da sottoporre a controllo,
concentrandosi sulle fattispecie con significativi ed elevati profili di rischio e che
presentino, come anticipato in premessa, un interesse sia dal punto di vista della proficuità,
sia della sostenibilità della pretesa tributaria.
1.4 Contrasto Illeciti
Nell’attuale contesto, l’attività di contrasto agli illeciti fiscali, sia di matrice
domestica, sia a connotazione transnazionale, non ha comunque subìto rallentamenti,
23
continuando ad assicurare un efficace presidio rispetto alle fattispecie maggiormente lesive
degli interessi della collettività, ancora più necessario nell’attuale scenario socio-economico.
L’operatività si svolge, principalmente, attraverso il Settore Contrasto illeciti, su due
principali macro-aree: il contrasto alle frodi fiscali e il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali, e deve muoversi, con sempre maggiore tempestività rispetto al perpetrarsi
delle condotte fraudolente, su due piani distinti, ma interconnessi reciprocamente:
individuazione delle fattispecie più ricorrenti, ai fini della definizione e della
pianificazione delle più efficienti strategie di prevenzione e di contrasto;
esecuzione dei controlli a maggiore complessità ed aventi ad oggetto gli illeciti di
maggiore rilevanza e connotati da elementi di novità.
Le predette attività, condotte a livello centrale, forniscono impulso alle Direzioni
regionali per operare un capillare presidio sul territorio, in attuazione delle direttive e dei
percorsi investigativi proposti, e sottintendono, in continuità con il più recente passato,
l’interlocuzione strategica e la stretta collaborazione tra l’Agenzia e gli altri attori
istituzionali impegnati nelle attività di contrasto degli illeciti fiscali, anche in coordinamento
con le Autorità giudiziarie coinvolte in ragione dei profili penali connessi ai controlli fiscali.
A tale ultimo proposito, fermo il carattere implicito di indifferibilità ed urgenza delle
attività connesse ai procedimenti penali10 e a tutte le ipotesi di contrasto a rilevanti
fattispecie di frode, continueranno – anche nel perdurare dell’emergenza sanitaria in corso –
ad essere assicurate le attività esterne di controllo, nel rispetto rigoroso dei protocolli di
sicurezza previsti.
1.4.1 L’attività in materia di antifrode
Sul fronte del presidio antifrode continua la valorizzazione di approcci preventivi, da
porre in essere antecedentemente o in prossimità della commissione degli illeciti, con
l’effetto, inter alia, di prevenire il concretizzarsi del danno erariale. Tale strategia di
prevenzione consente un miglior utilizzo di risorse su fenomeni di frode più complessi, non
intercettati dagli strumenti di prevenzione, e dà luogo a significativi effetti in termini di
dissuasione dai comportamenti illeciti futuri, anche grazie all’inibizione, in radice, delle
condotte fraudolente tentate (cosiddetta «allerta precoce»).
10 Cfr. circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, sub quesito 5.8.
24
L’azione di prevenzione e contrasto alle frodi è stata affiancata da recenti importanti
interventi del legislatore, tra i quali meritano attenzione, per quanto di interesse nella
presente sede:
i. gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; e
ii. l’articolo 1, commi 1079 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio per il 2021).
In particolare, l’articolo 2 citato ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di
compensazione dei crediti tributari nel modello di versamento F24, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei contribuenti destinatari dei
provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, emessi sulla base di quanto
previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. I predetti provvedimenti, che già assumevano importanza strategica al
fine di disinnescare filiere commerciali fraudolente, interne o transnazionali, hanno pertanto
acquistato una valenza ulteriore, dal momento che una circostanza ricorrente, in capo a
soggetti privi di effettiva operatività, consiste proprio nella creazione di falsi crediti
tributari.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, le Direzioni regionali e provinciali
garantiranno un puntuale aggiornamento delle informazioni relative alla platea delle partite
IVA, nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017, provvedendo, senza ritardo, alla notifica dei
provvedimenti ivi previsti, in caso di assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi, ovvero di
consapevole effettuazione di operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA11.
In tema di crediti tributari, l’Agenzia, fermo quanto sopra indicato in relazione
all’indebito utilizzo degli stessi, proseguirà nel controllo dei crediti inesistenti, artatamente
creati mediante documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente. In primis,
l’attività sarà rivolta al controllo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, per i quali
l’esperienza operativa del Settore Contrasto Illeciti ha evidenziato l’esistenza di specifici
11 Con riferimento alle attività prevenzione e repressione delle frodi in materia di Iva nazionale e comunitaria, si veda il
disposto dell’articolo 83, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
25
pattern all’interno degli schemi illeciti finalizzati all’indebita compensazione, che potranno
meglio orientare anche l’azione delle Direzioni regionali e provinciali, anche previa intesa
con la Guardia di finanza, nel contrasto capillare della fattispecie sul territorio. In merito,
saranno forniti indici di rischio e liste selettive, al fine di indirizzare le relative attività di
controllo.
Il secondo intervento normativo innanzi richiamato (i.e., l’articolo 1, commi 1079 e
seguenti, della legge di bilancio 2021) rafforza la capacità dell’Agenzia delle entrate di
reprimere le frodi fiscali connesse al fenomeno delle vendite, senza addebito dell’IVA, a
falsi esportatori abituali, attuate mediante il rilascio ai propri fornitori di lettere d’intento
ideologicamente false: in continuità con la progettualità avviata nel recente passato dal
Settore Contrasto Illeciti, il presidio antifrode apprestato dal legislatore consente il blocco
automatico, a seguito dell’incrocio dei dati, nell’emissione di lettere d’intento
ideologicamente false e di fatture nei confronti di falsi esportatori abituali.
L’attività dell’Agenzia alimenterà, attraverso controlli preventivi sui big-data ed
indagini mirate, coordinate centralmente, la base-dati contenente i falsi esportatori,
prodromica alla piena attuazione della previsione normativa.
Oltre a rendere tecnicamente realizzabile il blocco automatico appena descritto,
contribuendo a rafforzare l’ambito di prevenzione antifrode, in cui è impegnata l’Agenzia,
la fatturazione elettronica ha, negli ultimi anni, fortemente potenziato le capacità di analisi
rispetto ai contribuenti e alle connesse reti relazionali, consentendo di intercettare anche
filiere fraudolente in danno all’IVA intracomunitaria. Tali istruttorie, efficaci e tempestive,
proseguiranno sfruttando, altresì, la cooperazione internazionale, fondamentale in tema di
frodi IVA, stante la transnazionalità dei circuiti illeciti. A questo proposito, un valore
aggiunto è rappresentato dall’attuale partecipazione della competente struttura centrale
antifrode al network Eurofisc (istituito dall’articolo 33 del Regolamento (UE) n. 904/2010
del Consiglio del 7 ottobre 2010), con il coordinamento del Working Field n.1.
L’Agenzia continuerà a promuovere i controlli avverso i più rilevanti fenomeni
illeciti che, quando relativi a frodi all’IVA intracomunitaria, dovranno essere, nei casi
previsti, rappresentati alla competente Procura Europea (EPPO – European Public
Prosecutor’s Office12).
12 Istituita nel 2017 (Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017), su impulso di 16 Stati membri
intenzionati ad avviare una cooperazione rafforzata nella lotta contro le frodi ai danni del bilancio dell’Unione Europea
26
1.4.2 L’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali
L’Agenzia prosegue e rafforza la propria attività di presidio finalizzata al contrasto
agli illeciti fiscali internazionali maggiormente riscontrati sul territorio e mirata, nel
contempo, ad individuare nuove forme di pianificazione fiscale, così da contemperare le già
richiamate esigenze, sia di repressione che di prevenzione.
Il Settore Contrasto Illeciti procede con l’attività di controllo relativamente alle
violazioni di maggiore rilevanza alla normativa del «monitoraggio fiscale», sia nei confronti
degli intermediari tenuti alla trasmissione delle comunicazioni all’uopo previste, sia nei
confronti dei contribuenti assoggettati all’obbligo dichiarativo. L’attività di controllo
inerente al monitoraggio fiscale, in particolare, mira al raggiungimento di un duplice scopo:
da una parte, l’attività di contrasto tende alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
attraverso un’apposita attività selettiva orientata ad individuare le posizioni che, anche sulla
base delle informazioni acquisite per il tramite dei dati trasmessi degli intermediari
finanziari, risultano aver omesso totalmente o parzialmente gli adempimenti dichiarativi in
merito alle attività estere di natura finanziaria; dall’altra, le attività di controllo sono
orientate ad approfondire l’origine delle provviste oggetto di trasferimento e/o detenzione
all’estero, così da far emergere situazioni di illecita provenienza e/o di indebita sottrazione
al prelievo fiscale domestico.
A tali fini, in linea con le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia, Prot. n. 268208 del 21 luglio 2020, di attuazione dell’articolo 2 del decreto-
legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, in
qualità di unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, procede a formulare
richieste, anche per masse di contribuenti, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, anche in merito alle informazioni relative ai titolari effettivi, con
riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegati.
La fittizia allocazione all’estero della residenza fiscale continua ad essere oggetto di
(oggi gli Stati membri partecipanti a detta forma di cooperazione rafforzata sono 22). In particolare, la Procura Europea,
quale organo dell’Unione Europea, sarà competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. direttiva PIF).
27
specifica analisi investigativa, sfruttando, in modo mirato e sistematico, le informazioni
disponibili nelle banche dati in uso e i dati di fonte estera, anche di natura finanziaria,
derivanti in particolare dallo scambio automatico, quali, inter alia, le informazioni
pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). Le attività in argomento saranno
svolte sia dalla struttura centrale dedicata, sia dalle Direzioni regionali, che potranno
avvalersi degli applicativi già in uso, nonché dei percorsi investigativi già esistenti e che
saranno sviluppati a livello centrale.
Anche con riferimento alle attività investigative rivolte a soggetti diversi dalle
persone fisiche, proseguono e si intensificano i riscontri mirati ad intercettare situazioni
connotate da schemi di pianificazione fiscale illecita, consolidati ovvero innovativi,
perpetrati allo scopo di veicolare flussi finanziari e materia imponibile oltre i confini
nazionali, con particolare riguardo anche agli intermediari finanziari e agli altri soggetti
coinvolti, in violazione degli obblighi correlati agli adempimenti del monitoraggio fiscale e
all’imposizione diretta ed indiretta.
A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della
cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono
approfondite situazioni di fittizia interposizione nella titolarità di beni e redditi, allo scopo di
intercettare le forme più complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.
1.5 Attività Internazionali
1.5.1 La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative
derivanti dallo scambio automatico di informazioni
La trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e, più in generale, la cooperazione
internazionale rappresentano strumenti fondamentali per il contrasto ai meccanismi di
sottodimensionamento di base imponibile, che sfruttano le asimmetrie impositive e
informative tra gli Stati. In tale ottica, prosegue il processo di valorizzazione, nell’ambito
del contrasto all’evasione e all’elusione internazionale, del patrimonio informativo
disponibile, soprattutto attraverso il potenziamento degli strumenti di scambio automatico di
informazioni e lo sforzo per garantire una maggiore efficienza e trasversalità dei flussi
informativi sulle attività internazionali tra le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia su
cui tali attività impattano.
L’Agenzia delle entrate è, inoltre, impegnata nella valorizzazione delle attività di
28
cooperazione internazionale relative alla mutua assistenza alla riscossione.
Nell’ottica di un potenziamento degli strumenti di riscossione internazionale, nel
corso del 2021, è stato potenziato l’applicativo informatico che ha la finalità di promuovere
il ricorso, da parte degli Uffici dell’Agenzia, alla cooperazione in materia di riscossione,
come ulteriore mezzo di tutela del credito erariale, consentendo la selezione, in autonomia,
dei crediti dell’Erario, per i quali vi siano i presupposti per l’attivazione della cooperazione
internazionale, come, ad esempio, la possibile esistenza di redditi e/o di elementi
patrimoniali di fonte estera. In tale applicativo, è stato valorizzato, in particolare, il
patrimonio informativo proveniente dallo scambio di informazioni automatico fra gli Stati
europei, al fine di individuare potenziali redditi/beni aggredibili del soggetto debitore
all’estero. In tale contesto, è stato istituito anche un tavolo di lavoro con l’Agenzia delle
entrate-Riscossione, al fine di rafforzare le sinergie con gli Agenti della riscossione e
rendere più efficiente il flusso informativo relativo a tale forma di cooperazione.
Inoltre, l’Agenzia prosegue la sua opera di potenziamento delle attività connesse alle
diverse tipologie di scambio di informazioni, attivabili sulla base delle Direttive europee e
degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed
automatico.
Per una corretta gestione dell’attività di scambio di informazioni su richiesta e
spontaneo, sono in corso di aggiornamento le istruzioni operative per le strutture territoriali
per migliorare l’efficacia dello scambio.
Per quanto concerne l’evoluzione dello scambio automatico, con particolare riguardo
alle nuove tipologie di informazioni oggetto di scambio, si segnala che, nel corso del 2020,
è stata finalizzata l’attuazione della direttiva (UE) n. 822/2018 del Consiglio che modifica la
direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica (c.d. DAC6), mediante l’approvazione del decreto legislativo di
recepimento (decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100), del decreto ministeriale di
attuazione (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020) e del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 364425 del 26 novembre
2020. L’attività di raccolta delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti alla
notifica, in considerazione della facoltà di proroga dell’avvio, esercitata dall’Italia, in virtù
della direttiva (UE) 2020/876 del 24 giugno 2020 del Consiglio, è stata avviata il 1° gennaio
29
del 2021 e il primo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali si è concluso a fine
aprile 2021.
Inoltre, il 22 marzo 2021, il Consiglio ha approvato la direttiva (UE) n. 2021/514 che
modifica la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale (c.d. DAC 7). Tale direttiva, oltre ad apportare rilevanti
innovazioni all’impianto originario della direttiva 2011/16/UE, per rafforzare il meccanismo
di scambio di informazioni fra gli Stati membri, introduce una nuova forma di scambio
automatico in relazione alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. Le
disposizioni della direttiva, fatta eccezione per quelle riguardanti le verifiche congiunte, che
si applicheranno dal 1° gennaio 2024, saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In considerazione dell’incremento delle forme di scambio automatico e della
necessità di rispondere alle istanze provenienti sia dall’interno che dagli Organismi
internazionali, l’Ufficio Cooperazione Internazionale prosegue nello sviluppo degli
strumenti informatici che consentano una maggiore efficacia nella gestione e nel
monitoraggio dello scambio di informazioni.
Inoltre, è stato anche avviato, nel 2020, un progetto specifico avente ad oggetto la
predisposizione e l’implementazione del quadro amministrativo italiano per la compliance
delle istituzioni finanziarie nell’ambito del Common reporting standard – CRS, con
l’obiettivo, tra gli altri, di elaborare linee guida e istruzioni per i controlli in coerenza con lo
standard internazionale definito nel Modello comune per la comunicazione di informazioni
su conti finanziari in materia fiscale, da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni
partecipanti alle rispettive autorità competenti, ai fini dello scambio automatico delle
predette informazioni (Common reporting standard – CRS) e nel relativo Commentario,
così come nel Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation
handbook). Come sopra anticipato, all’esito della prima fase del progetto relativa ai
controlli, svolta dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti, le attività saranno demandate
alle Direzioni regionali successivamente allo svolgimento dell’attività di formazione rivolta
alle strutture operative.
1.5.2 Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni
Per quanto riguarda l’utilizzo delle informazioni ricevute mediante lo scambio
automatico, prosegue l’attività di validazione anagrafica, che consente l’effettiva fruibilità
30
dei dati da parte degli Uffici dell’Agenzia. Tutti i dati scambiati in via automatica vengono,
al momento, gestiti essenzialmente a livello centrale.
Nell’ottica di un approccio centralizzato all’utilizzo dei dati e volto alla
valorizzazione delle sinergie interne, finalizzate a rendere l’utilizzo dei dati direttamente
funzionale alla promozione delle attività di compliance e di mirate attività di contrasto
dell’evasione, sono state definite, per ciascuna tipologia di scambio automatico, le
procedure per la messa a disposizione e il conseguente utilizzo dei dati da parte delle
strutture competenti della Divisione Contribuenti.
Inoltre, l’Ufficio Cooperazione Internazionale sta sviluppando strumenti di data
warehouse per l’analisi dei dati che consentano di massimizzare il potenziale informativo
dello scambio automatico, sia sotto il profilo del patrimonio informativo disponibile, che del
corretto funzionamento dello scambio di informazioni.
1.5.3 Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali
Gli accordi preventivi assumono grande rilevanza nel processo di tax compliance
delle aziende che operano in ambito internazionale; la relativa disciplina è contemplata
dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il
2021), con riguardo al periodo temporale di efficacia dell’accordo.
Il comma 5 del citato articolo 31-ter stabilisce che, per i periodi d’imposta per i quali
l’accordo è in vigore, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e
seguenti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, soltanto in relazione a
questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo. Il successivo comma 6 prevede
che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sono definite le modalità con le quali il
competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del
sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l’accordo si fonda.
A tal riguardo, il Provvedimento direttoriale, Prot. n. 42295 del 21 marzo 2016, al
paragrafo 7.2, prevede, tra l’altro, che l’Ufficio che ha stipulato l’accordo unilaterale o
bilaterale può: «durante il periodo di vigenza dell’accordo, invitare l’impresa per fornire
chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso».
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sarà cura delle Direzioni regionali,
qualora nel corso di un controllo fosse sottoposta a verifica la corretta applicazione delle
31
norme contemplate dall’articolo 31-ter da parte di grandi contribuenti, attivare
tempestivamente il coordinamento con l’Ufficio che ha stipulato l’accordo, al fine di evitare
di sovrapporre azioni che implichino l’esecuzione delle medesime attività istruttorie.
Si rammenta, pertanto, di utilizzare l’applicativo SERPICO per il riscontro
dell’esistenza di procedure di accordo preventivo in corso o concluse con le relative
informazioni di sintesi.
Nel corso del 2021, continuerà l’attività di controllo del rispetto degli accordi
unilaterali o bilaterali stipulati, da parte, rispettivamente, dell’Ufficio Accordi Preventivi o
dell’Ufficio Risoluzione e Prevenzione Controversie Internazionali della Direzione Centrale
Grandi Contribuenti.
Sarà, inoltre, effettuato il controllo del rispetto degli accordi per la determinazione
del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box, la cui disciplina è contenuta nell’articolo
1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sempre nell’ottica di
uniformare l’azione degli Uffici competenti a effettuare tale controllo, la Direzione Centrale
Grandi Contribuenti predisporrà una specifica direttiva, che metterà a frutto l’esperienza
maturata nel corso della gestione degli accordi di patent box, sia a livello centrale che
regionale.
Con riguardo alle Mutual Agreement Procedure (MAP), si invita alla massima
collaborazione in termini di raccordo tra l’attività di accertamento esplicata dalle Direzioni
regionali e la gestione dei relativi esiti in sede di confronto diretto con le Amministrazioni
fiscali estere.
Riguardo all’attività di controllo su fattispecie riconducibili al transfer pricing, si
rammenta che essa deve sempre essere caratterizzata da un elevato grado di
approfondimento dei fatti e delle circostanze del caso. A tal fine, la Direzione Centrale
Grandi Contribuenti predisporrà direttive per migliorare l’uniformità dell’attività accertativa
in tema di prezzi di trasferimento e avvierà un ciclo di incontri finalizzati a discutere i temi e
le criticità maggiormente ricorrenti in sede di accertamento e di procedure amichevoli
internazionali.
1.6 Contenzioso
Nell’ottica di un rapporto fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla fiducia
reciproca tra Fisco e cittadino, l’Agenzia persegue, tra gli altri, l’obiettivo della diminuzione
32
della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, con la conseguente riduzione delle
impugnazioni e l’incremento delle vittorie in giudizio.
Tali risultati si ottengono valutando, in modo sistematico, la sostenibilità della
pretesa erariale sia nella fase precontenziosa, con la finalità di ridurre le impugnazioni, sia
nella successiva fase contenziosa, assicurando una corretta ed efficace difesa degli interessi
erariali in tutti i gradi di giudizio.
L’attività legale deve, inoltre, coordinarsi con quella di produzione amministrativa
per il miglioramento della sostenibilità degli atti emessi, favorendo la circolazione e la
valorizzazione, all’interno degli Uffici, delle esperienze maturate e delle criticità riscontrate
in sede di gestione dei reclami e dei ricorsi, che costituiscono un parametro significativo per
migliorare la qualità della produzione amministrativa e, quindi, ampliare la tax compliance.
L’esame delle pronunce giurisdizionali e degli esiti dei procedimenti di mediazione e
di conciliazione deve, quindi, stimolare, all’interno dell’Agenzia, una riflessione critica
finalizzata al miglioramento della qualità della produzione amministrativa e alla riduzione
dei rinvii alla fase contenziosa. Trattasi di un passaggio essenziale per confermare la
costante contrazione dell’indice di conflittualità e l’aumento dell’indice di vittoria.
È opportuno considerare che il 2021 rappresenta un anno eccezionale, per effetto
della particolare situazione economica e sociale conseguente all’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e delle numerose misure di natura fiscale ed economica, adottate dal legislatore
per ridurre i rischi dovuti alla pandemia.
Anche in tale contesto, in linea con quanto attuato negli anni precedenti, l’attività
degli Uffici è posta in essere promuovendo le esigenze di:
valutare la sostenibilità della pretesa, così da anticipare il presumibile esito
dell’eventuale lite ed intercettare, prima o durante la fase contenziosa, gli atti
difficilmente difendibili in giudizio;
favorire l’adesione agli strumenti deflativi del contenzioso, assicurare la corretta e
tempestiva gestione dei procedimenti di mediazione ed esperire il tentativo di
conciliazione giudiziale con riferimento alle controversie per le quali se ne ravvisi la
percorribilità; ciò assume ancora maggiore rilevanza nell’anno in corso, in cui
riprenderà la notifica degli atti impositivi che, unitamente alla crisi economica,
potrebbe avere ricadute importanti sul nuovo contenzioso in entrata;
svolgere tempestivamente tutti gli adempimenti, previsti in capo alle strutture
33
deputate alla trattazione dei procedimenti di mediazione e dei giudizi tributari,
imposti dalla legge;
assicurare la corretta ed efficace definizione delle strategie di difesa, con conseguente
incremento delle probabilità di vittoria dell’Agenzia.
Per favorire il corretto svolgimento delle attività, anche attraverso una sempre
maggiore semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti, deve essere assicurato il
corretto utilizzo dei servizi telematici del contenzioso tributario e deve essere garantita la
partecipazione alle udienze da remoto.
Occorre, inoltre, potenziare le iniziative di confronto e collaborazione con il
contribuente e i suoi difensori, da effettuare anche a distanza attraverso l’utilizzo degli
strumenti tecnici ed informatici a disposizione. Come già anticipato in premessa a tal fine
potranno essere adattate, caso per caso, le indicazioni contenute nella circolare 23 marzo
2020, n. 6/E.
Prosegue, poi, la cooperazione con gli Agenti della riscossione, nella gestione delle
impugnazioni di atti della riscossione, avviata nel 2015, che, mediante la difesa coordinata e
l’uniformità dei comportamenti nella gestione del procedimento di mediazione e del
processo tributario, assicura il miglioramento dell’esito di tali controversie e, quindi,
l’incremento della riscossione coattiva.
Gli Uffici procedono anche alla sistematica esecuzione dei provvedimenti emessi nei
giudizi tributari, ponendo in essere le misure necessarie. Le intimazioni per l’esecuzione
delle sentenze, di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
anche relative a provvedimenti emessi in anni precedenti, sono notificate gradualmente nel
corso dell’anno, ponendo sempre particolare attenzione ai casi in cui vi siano termini in
scadenza o altri motivi di urgenza.
1.7 Tutela del credito erariale
Il protrarsi della grave emergenza sanitaria e le stringenti misure socio-economiche di
contrasto adottate dal Governo, che hanno pesantemente inciso sulla situazione finanziaria
degli operatori economici e della generalità dei contribuenti, hanno determinato un
maggiore ricorso, destinato verosimilmente ad incrementarsi, alle procedure di gestione
della crisi di impresa, nonché alle procedure di sovraindebitamento. Conseguentemente, è
34
necessario un maggior impegno degli Uffici nelle connesse lavorazioni e, a tale fine, è
opportuno dedicare maggiori risorse a detta linea di attività, al fine di assicurare un presidio
più efficiente e tempestivo rispetto alle accresciute richieste.
Occorrerà, pertanto, provvedere, in primo luogo, al tempestivo svolgimento delle
attività volte alla quantificazione del credito tributario, non ancora iscritto a ruolo/affidato,
al fine di garantire l’esatta determinazione dell’importo della pretesa erariale che dovrà
concorrere nella procedura.
Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle procedure di crisi di impresa -
concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti - gli Uffici si atterranno alle
indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020.
In particolare, assicureranno la tempestiva valutazione delle proposte di trattamento
del credito tributario, al fine di conciliare l’esigenza di conseguire il miglior recupero della
pretesa erariale con l’interesse alla prosecuzione dell’attività aziendale e alla conservazione
della forza-lavoro, rispetto al quale il fattore-tempo assume rilevanza in ordine alle
probabilità di successo del risanamento, in termini di riduzione del rischio di aggravamento
della crisi.
In un’ottica di trasparenza e correttezza dell’attività amministrativa, gli Uffici
agevoleranno le forme di contraddittorio ritenute più idonee in ordine agli aspetti della
proposta e del piano di risanamento che siano ritenuti carenti, non attendibili o non
sostenibili.
L’attività istruttoria prevede un’attenta analisi della proposta e del piano di
risanamento alla luce della relazione di attestazione rilasciata a corredo della
documentazione prescritta dalla normativa vigente, al fine di riscontrare la convenienza
economica del trattamento offerto all’Erario in funzione della capienza del patrimonio del
proponente nell’alternativa liquidatoria. A tal fine, gli Uffici prediligeranno un approccio
casistico, che implica la massima attenzione alle caratteristiche specifiche di ciascuna
fattispecie e alla situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa, valutando il
trattamento del credito tributario, nell’ottica di rendere concretamente attuabile il
risanamento aziendale. Ottica cui si ispirano sia l’attuale legge fallimentare (regio decreto
16 marzo 1942, n. 267), che il futuro Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), e che contemplano la facoltà del giudice di omologare le
procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in
35
mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, qualora la stessa risulti
determinante per le maggioranze necessarie all’omologazione, e il giudice ritenga, anche in
base alle risultanze della relazione redatta dal professionista attestatore, che la proposta
dell’imprenditore sia conveniente rispetto all’ipotesi liquidatoria.
Con riguardo alle procedure di fallimento, gli Uffici assicureranno l’espletamento
delle attività necessarie ad assicurare la rituale insinuazione nello stato passivo della
procedura concorsuale, da parte dell’Agente della riscossione, provvedendo
autonomamente, qualora la tempistica per la formazione dei ruoli o l’affidamento dei carichi
risulti incompatibile con i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo,
nonché quando ne ricorra l’esigenza.
Pari attenzione deve essere posta nelle attività dirette al consolidamento
dell’esposizione debitoria del contribuente e negli adempimenti necessari ad assicurare
l’insinuazione nelle procedure di insolvenza dichiarate da autorità estere, fornendo diretto
riscontro alle comunicazioni ricevute dagli organi preposti alla gestione della procedura,
come a suo tempo indicato nella direttive di programmazione delle attività di prevenzione e
contrasto all’evasione, contenute nella circolare n. 25/E del 31 luglio 2013, oppure
assumendo contatti diretti con detti organi, qualora la notizia della pendenza della procedura
venga altrimenti acquisita13.
Al di fuori dello specifico ambito delle procedure concorsuali e di quanto sopra
esposto, gli Uffici, come di consueto, assicureranno lo svolgimento di tutti gli altri
adempimenti in materia di riscossione, necessari a garantire la tutela della pretesa erariale e
il rispetto dell’attività di mutua assistenza amministrativa nel campo della riscossione, per il
dettaglio dei quali si fa rinvio alle direttive programmatiche degli anni precedenti.
Ai fini di una migliore efficienza dei processi di riscossione, anche nell’ambito delle
procedure concorsuali, tenuto conto anche dei numerosi provvedimenti di sospensione e di
rinvio dei versamenti, correlati alle molteplici operazioni di cosiddetta rottamazione, è
necessario uno stretto coordinamento con gli Agenti della riscossione, sia mediante il
costante scambio informativo esistente ed i contatti delle reti di referenti, sia attraverso la
fattiva collaborazione nei «Tavoli regionali» tra Agenti della riscossione e Direzioni
13 Al riguardo, si segnala che le procedure di insolvenza dichiarate nell’ambito dei paesi membri dell’Unione europea
sono disciplinate dal Regolamento UE del 20 maggio 2015, n. 848, e che, in attuazione di detto regolamento, è stato
emanato il successivo Regolamento del 12 giugno 2017, n. 1105, contenente gli schemi per le comunicazioni tra organi
della procedura e creditori, tra i quali è compreso anche il modello per la comunicazione dell’ammontare del credito ai
fini dell’insinuazione alla procedura.
36
regionali, nel contesto dei quali può avvenire, in forma strutturata, il confronto sulle
strategie e sui risultati complessivi, nonché sulla trattazione di fattispecie particolarmente
complesse.
2 CONSULENZA
2.1 Rilevanza degli atti di prassi e delle pubblicazioni
L’Agenzia, anche per l’anno 2021, assicura il presidio dell'attività di interpretazione
delle norme tributarie mediante l'emanazione di documenti di prassi (circolari e risoluzioni)
e la pubblicazione, da parte delle strutture centrali, delle risposte rese ad istanze di interpello
ammissibili e di consulenza giuridica esterna, come previsto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018.
In considerazione delle numerose disposizioni di carattere tributario, introdotte a
partire dal 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ad esempio, in
materia di contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta e di sovvenzioni a favore dei
contribuenti in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia ne assicura
l’interpretazione, avendo cura di trattare, in via prioritaria, quelle di maggior interesse e
impatto immediato per i contribuenti, oltre a quelle destinate a produrre i loro effetti in sede
di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In linea generale, le risposte fornite agli interpelli e alle consulenze giuridiche, sia in
sede centrale che regionale, costituiscono, infatti, uno strumento di supporto al contribuente
per la comprensione e l’applicazione delle disposizioni di natura fiscale e contribuiscono a
creare il patrimonio interpretativo dell’Agenzia, utile, altresì, ad uniformare il
comportamento delle strutture territoriali. Ad esso, infatti, gli Uffici possono attingere al
fine di orientare anche la propria attività operativa.
L’attività interpretativa contribuisce ad instaurare con i contribuenti un dialogo
trasparente e dinamico, prevenendo gli inadempimenti tributari e riducendo la conflittualità,
in una prospettiva di rafforzamento della fiducia nei riguardi dell’Amministrazione
finanziaria.
Infine, tenuto conto, che, in base all’articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000,
37
n. 212: «non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha
compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata
dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2» della citata
legge, si ritiene opportuno evidenziare che, qualora l’istanza abbia ad oggetto fattispecie
corrispondenti a quelle per le quali l’Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte
di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l’istanza
è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2.2 Contenuto delle istanze di interpello e loro modalità di presentazione
A seguito dell’introduzione, con l’inizio della pandemia, di numerose misure di natura
fiscale, volte a contrastare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria – tra le quali, ad
esempio, l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), in materia di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd.
Superbonus) – si è intensificato, notevolmente, il ricorso all’istituto dell’interpello, sia da
parte dei contribuenti sia da parte dei professionisti, in qualità di tecnici incaricati dai
contribuenti stessi.
Al fine di consentire che le istanze presentate siano qualificabili come interpelli, cui
l’Agenzia è tenuta a rispondere, con gli effetti previsti dal comma 3 dell’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), si ritiene utile ribadire
alcuni chiarimenti per evitare la presentazione di istanze inammissibili oppure di istanze non
riconducibili all’area dell’interpello di cui al citato articolo 11.
In particolare, facendo seguito ai chiarimenti già forniti, da ultimo, con la circolare n.
31/E del 23 dicembre 2020, si evidenzia che le questioni interpretative – che possono
costituire oggetto di un’istanza di interpello – devono riguardare l’interpretazione di una
norma di natura tributaria, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito
all’applicazione della stessa ad un caso concreto e personale. Per tale motivo, sono escluse
dall’area dell’interpello, le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere
esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del
38
1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di
espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti
diversi dall’Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non
di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)».
Ad esempio, in materia di Superbonus, l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia,
sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di
non conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi
agevolabili.
Ugualmente, deve essere confermata l’impossibilità di ricondurre all’ambito
dell'interpello le istanze presentate dai professionisti che formulano quesiti di carattere
generale, senza fare riferimento ad un caso concreto e personale, omettendo, nel contempo,
di fornire i dati identificativi del contribuente direttamente interessato all’interpretazione
della norma tributaria e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti della risposta
dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso in linea generale, si ricorda che i requisiti minimi che devono
caratterizzare il contenuto di un’istanza di interpello sono indicati nell’articolo 3 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156. Alcuni di essi – come, ad esempio, l’omessa
sottoscrizione dell’istanza o la mancata allegazione della procura rilasciata, ai sensi
dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
professionista incaricato della presentazione dell’istanza – comportano la sola irregolarità
dell’istanza che il contribuente può sanare fornendo gli elementi mancanti, a seguito della
richiesta di regolarizzazione notificata dagli Uffici.
Altri elementi, quali i dati identificativi dei contribuenti e la circostanziata e specifica
descrizione della fattispecie, se assenti, provocano, tassativamente, l’inammissibilità
dell’istanza e, non comportando per l’Ufficio alcun obbligo di provvedere alla
regolarizzazione dell’istanza ricevuta, non possono essere sanati dal contribuente
successivamente alla presentazione della stessa.
Pertanto, al fine di evitare la ricezione di istanze inammissibili o non riconducibili
all’area dell’interpello disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 e dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 27 del 4 gennaio 2016,
39
come modificato dal Provvedimento, Prot. n. 47688 del 1° marzo 2018, nonché dalla
circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, è necessario che le istanze siano formulate in maniera
tale da contenere:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente i dati del suo legale
rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai
fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l’indicazione della procedura di interpello che si intende attivare fra quelle di cui alle
diverse lettere del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212 (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo);
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la
disapplicazione;
e) l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
f) l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante o
dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle
persone fisiche, l’interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del
contribuente, quale ad esempio il professionista incaricato dal contribuente, munito di
procura conferita secondo le formalità stabilite all’articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nelle ipotesi in cui le istanze presentate risultino prive dei dati identificativi dei
contribuenti cui si riferisce il caso concreto e personale, oppure della circostanziata e
specifica descrizione della fattispecie, l’inammissibilità sarà comunicata, possibilmente, in
tempi più brevi rispetto alle ordinarie scadenze, al fine di permettere al contribuente di
ripresentare correttamente l’istanza.
Inoltre, al fine di orientare i contribuenti nella corretta individuazione della struttura
dell’Agenzia competente alla trattazione delle istanze di interpello e al fine di evitare che la
presentazione della stessa ad una struttura diversa da quella competente determini un
differimento dei termini della risposta – i quali, infatti, iniziano a decorrere dal momento in
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cui l’istanza viene ricevuta dalla struttura competente – si ritiene utile fornire le seguenti
indicazioni, tenuto conto delle modifiche organizzative che hanno interessato, nel 2019,
2020 e 2021, le strutture centrali dell’Agenzia.
La competenza alla trattazione delle istanze di interpello è attribuita secondo le
seguenti modalità:
le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione
regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto istante,
indipendentemente dall’ammontare dei ricavi realizzati dal gruppo societario al
quale, eventualmente, il contribuente istante dovesse appartenere. Nel caso di
variazione del domicilio fiscale, anche ai fini dell’individuazione della Direzione
regionale competente, troverà applicazione la regola prevista dall’ultimo comma
dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, in base alla quale tali variazioni sono opponibili all’Amministrazione finanziaria
dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate;
le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da
quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, nonché le
istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate
alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’Ufficio competente ad applicare la
norma tributaria oggetto di interpello.
Infine, in deroga alla generale competenza delle Direzioni regionali sono presentate
direttamente alla Divisione contribuenti, sia per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del
«ramo Entrate» sia per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del «ramo Territorio»,
esclusivamente le istanze presentate:
dalle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale;
dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuto conto che in sede di
interpello l’Ufficio non effettua alcun accertamento in merito alla residenza fiscale
del contribuente; la residenza del soggetto istante viene stabilita acriticamente sulla
base delle informazioni e/o dichiarazioni contenute nell’istanza. In mancanza di
quest’ultime si farà riferimento alle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
dai soggetti di più rilevante dimensione cioè i soggetti individuati dall’articolo 27,
41
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, che conseguono – in base all’ultima dichiarazione presentata – un
volume d’affari o un ammontare di ricavi non inferiore a cento milioni di euro. Come
già precisato nella circolare n. 19/E dell’8 agosto 2019, il volume di affari o
l’ammontare di ricavi, sulla base del quale un soggetto può qualificarsi di rilevante
dimensione, deve essere riferito alla singola società e/o ente che presenta l’istanza di
interpello, non rilevando, quindi, il dato «aggregato» relativo ai ricavi ed al volume
di affari conseguito dall’intero gruppo societario al quale dovesse, eventualmente,
appartenere il soggetto istante. È opportuno, inoltre, precisare – per i soggetti diversi
dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione per i quali si rimanda al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 54291 del 6 aprile 2009 – che i
ricavi sulla base dei quali va verificata la dimensione del contribuente istante sono
esclusivamente quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per i soggetti che
esercitano arti e professioni rileva invece l’ammontare lordo complessivo dei
compensi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
L’istanza può essere presentata alla Direzione competente, esclusivamente mediante
consegna a mano, plico raccomandato con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica
certificata (PEC).
Alle modalità di presentazione sopra elencate, si aggiunge la posta elettronica libera
(PEL), esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario
nel territorio dello Stato.
Le istanze di interpello che pervengono all’Agenzia tramite una modalità diversa da
quelle sopra elencate sono considerate come non presentate e quindi sono del tutto
improduttive degli effetti dell’interpello, come chiarito nella circolare n. 9/E del 1° aprile
2016. In questo caso, l’Agenzia informa il contribuente invitandolo a ripresentare l’istanza
tramite uno dei canali consentiti.
In caso di invio telematico, l’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale
ovvero, se sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un
documento di identità dell’istante a garanzia dell’autenticità della sottoscrizione.
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2.3 Ipotesi di «richiesta di intervento» alla Divisione Contribuenti
Le Direzioni regionali inoltrano «per richiesta di intervento» – entro 30 giorni dalla
data di presentazione - gli interpelli e le consulenze giuridiche alla Divisione contribuenti,
che fornisce direttamente la risposta al contribuente, nelle ipotesi già individuate nella
circolare n. 19/E dell’8 agosto 2019 e, inoltre, nei seguenti casi:
le istanze che pongono quesiti interpretativi in merito alla corretta individuazione
dell’aliquota IVA, sempre che le stesse siano corredate del necessario parere tecnico
dell’Agenzia delle dogane; in mancanza di quest’ultimo le istanze di interpello sono
dichiarate inammissibili ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, comma
1, lettera c), e all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156 e alle stesse non potrà essere fornita risposta neanche a titolo di
consulenza giuridica;
le istanze che propongono questioni di carattere interpretativo riguardanti la norma
fiscale e che implicano il necessario coordinamento con altre amministrazioni (ad
esempio in materia di art-bonus);
le istanze presentate da soggetti di competenza di più Direzioni regionali e della
Divisione contribuenti.
2.4 Risposte a interpelli e consulenza giuridiche
L’Agenzia prosegue nell’impegno di ottimizzazione dei tempi di risposta, sia in sede
centrale che regionale, alle istanze di interpello previste dall’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e di consulenza giuridica, al fine di
facilitare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti, nell’ottica di favorire la tax compliance.
A tal fine e nella prospettiva di rendere più efficiente il presidio dell’attività
interpretativa, le Direzioni regionali garantiscono puntuali azioni finalizzate alla contrazione
dei tempi di risposta alle istanze di interpello e di consulenza giuridica, fornendo il proprio
parere, ove possibile, in tempo utile per consentire al contribuente di porre in essere
l’adempimento tributario. Inoltre, provvedono alla tempestiva richiesta di regolarizzazione e
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di documentazione integrativa per gli interpelli ex articolo 11 dello Statuto dei diritti del
contribuente ed incentivano, in linea generale, l’utilizzo del canale telematico gestito
mediante la Posta elettronica certificata.
2.5 Interpelli per i nuovi investimenti
Nell’ambito delle attività che hanno la finalità di favorire una maggiore competitività
delle imprese italiane e di incrementare l’attrazione in Italia di investimenti di imprese
estere, svolge un ruolo importante la programmazione delle attività riferite ai soggetti che
hanno presentato istanze di interpello nuovi investimenti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione).
Come noto, rispetto a questa peculiare tipologia di interpello (per i cui chiarimenti si
rinvia a quanto illustrato con la circolare 1° giugno 2016, n. 25/E), il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110
del 12 maggio 2016 (d’ora in avanti, Decreto attuativo), con specifico riferimento alle
attività di controllo, ha espressamente previsto che: «Avvalendosi degli ordinari poteri
istruttori di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, l'Agenzia delle entrate può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di
fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle
indicazioni date nella stessa […]».
Si ricorda che detta attività è di esclusiva competenza dell’Agenzia delle entrate e, in
particolare, della Direzione provinciale o della Direzione regionale (se trattasi di soggetto di
grandi dimensioni), competenti in base al domicilio fiscale del soggetto istante. Gli Uffici di
dette strutture, prima di redigere un eventuale processo verbale di constatazione o altro atto
a contenuto impositivo o sanzionatorio, sono tenuti ad interpellare l’Ufficio Nuovi
Investimenti della Direzione Centrale Grandi Contribuenti per il necessario coordinamento
(cfr. l’articolo 6, comma 3, del Decreto attuativo). Con riferimento ai soggetti che hanno
presentato istanza di interpello nuovi investimenti e che, conformandosi alla risposta resa,
abbiano avuto accesso all’istituto dell’adempimento collaborativo (articolo 2, comma 3, del
Decreto Internazionalizzazione e articolo 8, comma 1, del Decreto attuativo), la competenza
ai fini del controllo è assegnata all’’Ufficio Adempimento Collaborativo della predetta
44
Direzione Centrale.
Posto che l’Ufficio Nuovi Investimenti ha fornito risposte in relazione ad istanze
attinenti a Piani di Investimento che hanno prodotto effetti sulle posizioni fiscali dei soggetti
istanti, riferite ai periodi d’imposta 2016 e successivi, rilevanti sia ai fini delle imposte
dirette che nell’ambito delle imposte indirette, è necessario che, a decorrere da quest’anno,
le strutture territoriali competenti, in sede di controllo, garantiscano, per i suddetti periodi
di imposta, una tempestiva attivazione del preventivo coordinamento.
Al riguardo, con apposita Direttiva Interna della Direzione Centrale Grandi
Contribuenti, saranno fornite specifiche indicazioni operative in ordine alle modalità da
seguire per attivare il prescritto coordinamento, la cui richiesta dovrà, necessariamente,
essere inviata in tempo utile affinché sia fornito riscontro alla struttura richiedente, in via
anticipata rispetto ai termini di consegna del processo verbale di constatazione e/o di
decadenza dal potere di accertamento.
2.6 Adempimento collaborativo
In una prospettiva di rafforzamento del rapporto fiduciario con l’Amministrazione
finanziaria, anche allo scopo di agevolare il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
regime di Adempimento collaborativo con i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale («Tax Control Framework») ha
l’obiettivo di elevare gli standard di certezza fiscale, anticipando la fase del controllo
sostanziale (controllo ex ante) e garantendo una comune valutazione delle situazioni
suscettibili di generare rischi fiscali, in anticipo rispetto alla presentazione della
dichiarazione.
Dal punto di vista organizzativo, la competenza per le attività relative al regime di
Adempimento collaborativo e per il controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti
ammessi al regime, nei periodi di imposta in cui lo stesso regime trova applicazione, è
attribuita, in via esclusiva, alla Direzione Centrale Grandi Contribuenti, all’interno della
quale è operativo un apposito Ufficio Adempimento collaborativo, con sedi a Roma e a
Milano, il quale a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in
profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
45
Al fine di evitare reiterazioni di accessi e di richieste rivolte al contribuente e garantire
uniformità di indirizzo strategico e operativo, per i periodi di imposta antecedenti
all’ingresso nel regime in trattazione, si ricorda che il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 (prot. n. 101573/2017), al punto 11.2,
stabilisce che le articolazioni territoriali competenti informano preventivamente l’ufficio
Adempimento collaborativo dell’intenzione di attivare un controllo nei confronti del
contribuente o di inserire il contribuente nel piano annuale dei controlli e lo interpellano per
il necessario coordinamento, prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro
atto a contenuto impositivo o sanzionatorio. La Direzione Centrale Grandi Contribuenti
assicurerà, nel corso dell’anno, un’adeguata attività di supporto alle strutture territoriali al
fine di realizzare una ottimale sinergia operativa.
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3 SERVIZI AI CONTRIBUENTI
Come anticipato in premessa, nella particolare situazione venutasi a creare a causa
della crisi epidemiologica in corso, le attività istituzionali del corrente esercizio saranno
finalizzate principalmente all’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla
gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove
modalità di interlocuzione e assistenza agli utenti «a distanza». Per garantire tali attività,
considerate prioritarie anche al fine di contribuire alla ripresa delle attività economiche,
fortemente incise dalle misure di contrasto alla diffusione dei contagi, le strutture operative
attueranno tutte le misure organizzative possibili al fine di destinare ai processi interessati il
maggior numero possibile di risorse.
Contestualmente, si potranno limitare le attività di trattazione degli atti del registro e
delle dichiarazioni di successione al solo numero delle posizioni in scadenza e di tutte quelle
che, se trattate, possono risultare utili alle necessità espresse dai contribuenti.
Particolare attenzione, anche in conseguenza della contrazione delle attività su atti e
successioni, dovrà essere rivolta ai servizi di assistenza ai contribuenti, garantendo la più
ampia disponibilità di appuntamenti (sia in presenza che telefonici) e la gestione «agile» di
tutte quelle attività che non saranno rese in presenza.
Inoltre, in seguito alla ripresa delle attività di invio delle comunicazioni conseguenti al
controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, di notifica degli avvisi di liquidazione
e degli atti di accertamento delle imposte indirette, dovranno essere attuate tutte le
attenzioni possibili per una trattazione sistematica delle istanze di autotutela presentate
attraverso i canali nel prosieguo indicati, fornendo, ove possibile, una risposta esaustiva,
senza rimandare la trattazione delle stesse ad un successivo contatto da parte del
contribuente. Si ritiene opportuno, in tale contesto, puntare alla gestione delle istanze,
prescindendo dai tempi di risoluzione delle stesse, avendo come risultato la conferma o la
correzione di quanto segnalato dal contribuente.
Si forniscono, nel dettaglio, ulteriori elementi finalizzati alla gestione delle specifiche
attività.
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3.1 Servizi di assistenza e informazione all’utenza
Per supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali,
agevolando la richiesta e la fruizione di servizi «da casa», senza doversi recare in un Ufficio
territoriale, l’Agenzia ha intrapreso un approccio multidirezionale: ha nell’immediato
stabilito nuove regole per la fruizione dei servizi individuati come essenziali, ha investito
nell’ampliamento della gamma di servizi disponibili via web e in nuove infrastrutture
tecnologiche, e ha ridefinito il modello organizzativo di accoglienza e di accesso fisico in
Ufficio.
Tutte le iniziative intraprese sono volte ad agevolare, il più possibile, l’interazione a
distanza con i cittadini con modalità uniformi sul territorio, sia nella fase di richiesta dei
servizi che nella fase di lavorazione degli stessi.
3.1.1 Servizi agili e feedback al contribuente
Per quanto riguarda la fruizione dei servizi «agili», ad esempio, il contribuente
presenta via e-mail e PEC (cosiddette «modalità agili») o tramite i Servizi telematici
dell’Agenzia la richiesta, corredandola della documentazione necessaria e indica i propri
riferimenti per i contatti successivi, strumentali alla lavorazione della pratica. L’operatore
dell’Ufficio esamina la domanda, contatta eventualmente il contribuente, per acquisire
ulteriori elementi e conclude la lavorazione con l’ausilio degli applicativi di supporto
necessari (operazionali, NSD, etc.), fornendo, in conclusione, l’esito della lavorazione o,
comunque, un feedback, utilizzando il mezzo di comunicazione scelto dall’utente (telefono
– voce o sms – e posta elettronica). I principali servizi interessati sono: la richiesta
certificati, l’attribuzione codice fiscale, la dichiarazione di successione, la registrazione atti
privati e i rimborsi fiscali. Il cittadino trova sul sito istituzionale la «Guida ai servizi agili» e
un’apposita sezione «emergenza coronavirus», che contiene tutti i documenti relativi alla
gestione dell’emergenza, comprese le indicazioni su come richiedere un servizio in modalità
semplificata.
3.1.2 Assistenza fiscale - CIVIS
Nell’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia, si ricorda che è sempre
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disponibile il canale telematico di assistenza fiscale CIVIS. I contribuenti e gli intermediari
possono utilizzare CIVIS per:
1. chiedere assistenza fiscale su una comunicazione di irregolarità o un avviso
telematico inviato a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
2. chiedere assistenza su una cartella di pagamento emessa a seguito delle
comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici. È anche possibile visualizzare
e stampare la comunicazione di sgravio;
3. chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24 per correggere, per
esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello;
4. chiedere assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione per le
annualità successive alla prima;
5. inviare la documentazione richiesta con una comunicazione inviata a seguito di
controllo formale della dichiarazione dei redditi (articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600);
6. inviare la documentazione utile a chiarire la propria posizione fiscale in caso di una
comunicazione finalizzata a promuovere l’adempimento spontaneo agli obblighi
tributari (articolo 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
Legge di stabilità 2015).
Per alcuni servizi, è possibile ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della
pratica CIVIS tramite sms ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di
telefono prescelti.
3.1.3 Il nuovo servizio web «Consegna documenti»
Per quanto riguarda i servizi telematici, nel corso del 2021, andrà a regime il servizio
web «Consegna documenti»: gli utenti abilitati possono consegnare in modalità telematica
documenti e istanze, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia delle entrate sia di
iniziativa per esigenze personali, e ottenerne la ricevuta di protocollazione. Questo servizio
non può essere utilizzato laddove la normativa o i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
prevedano una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione
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all’Agenzia delle entrate.
3.1.4 Il nuovo modello di accoglienza e ricevimento dell’utenza negli uffici
La pandemia ha indotto l’Agenzia a ripensare la modalità di accesso e gestione
dell’utenza in Ufficio. Nel 2021, si completa il nuovo modello di accoglienza dell’utenza
secondo il quale gli Uffici ricevono per accesso programmato. Questa nuova modalità mira,
da un lato, a far evolvere ulteriormente il rapporto con i cittadini, assicurando l’ordinata
gestione dei flussi di utenti, dall’altro, relativamente a questa fase pandemica, a prevenire il
rischio di assembramenti e disservizi legati a questa, ormai lunga, fase di emergenza.
Gli utenti accedono in Ufficio solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo
aver prenotato un appuntamento, ottenendo il servizio desiderato, all’orario concordato e
senza fare code. La trattazione dei casi «a vista», senza prenotazione, viene limitata ai soli
casi urgenti e non procrastinabili, valutabili di volta in volta.
Gli appuntamenti possono essere prenotati online, tramite il numero verde (servizio
automatico) o la App e, da ultimo, tramite il centralino delle Direzioni provinciali: l’utente
lascia i propri riferimenti e viene richiamato per concordare data e ora dell’appuntamento.
In base ai servizi richiesti, l’utente può prenotare un appuntamento «in presenza» o
«telefonico»; è in fase di sperimentazione la nuova modalità del video-appuntamento.
Altra iniziativa sperimentale collegata agli appuntamenti è la «Pre-chiamata»: qualche
giorno prima dell’appuntamento preso con la procedura CUP dal contribuente, per
ottimizzare gli accessi, gli Uffici contattano l’utente per confermare l’appuntamento ed
eventualmente risolvere, laddove possibile, la questione direttamente con il contatto
telefonico.
3.1.5 Assistenza telefonica
È sempre attivo il servizio di assistenza telefonica erogato dalle sezioni di assistenza
multicanale e dai mini call center. È possibile ottenere assistenza e informazioni su questioni
fiscali generali nonché su questioni riguardanti materie catastali. È possibile ricevere
assistenza specifica sui servizi telematici dell’Agenzia, sulle comunicazioni ricevute e sui
principali bonus e contributi introdotti a sostegno delle diverse categorie economiche.
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3.2 Istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto
In considerazione della crisi epidemiologica da Covid-19 e delle gravi difficoltà che
la stessa ha comportato per le imprese, l’Agenzia è stata incaricata dell’erogazione, in tempi
rapidi, dei contributi a fondo perduto definiti dalle diverse norme emanate (decreto-legge
Rilancio, decreto-legge Agosto, decreto-legge Ristori, decreto-legge Natale, decreto-legge
Sostegni), al fine di supportare gli operatori economici rispetto agli effetti generati dalle
misure restrittive introdotte per contrastare l’evoluzione della pandemia.
Con la risoluzione n. 65/E del 10 ottobre 2020, sono state fornite indicazioni su come
presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del
contributo erogato sulla base di quella già inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate,
nel periodo di vigenza del processo. Sono state privilegiate forme di «colloquio a distanza»
prevedendo la possibilità della trasmissione, da parte dei soggetti richiedenti, dell’istanza in
autotutela e della relativa documentazione tramite PEC.
Con le comunicazioni di servizio n. 8 del 2020 e n. 2 del 2021, sono stati forniti agli
Uffici le indicazioni operative e gli strumenti d’ausilio per la lavorazione delle predette
istanze di autotutela e la trasmissione a sistema centrale dei dati di quelle per le quali è stata
accolta l’istanza, al fine della conseguente erogazione del contributo ai soggetti richiedenti.
Tra gli strumenti messi a disposizione degli Uffici, per la lavorazione di tali istanze,
si ricordano, in particolare, le specifiche sezioni dell’applicativo Serpico, che consentono le
interrogazioni sul contenuto e sugli esiti delle istanze nonché sullo stato del pagamento.
In virtù di questo nuovo compito affidato all’Agenzia delle entrate, per il 2021, viene
conseguentemente richiesto agli Uffici il massimo impegno per la tempestiva lavorazione di
questa tipologia di istanze.
3.3 Rimborsi
In considerazione della citata crisi epidemiologica e delle gravi ripercussioni
economiche per famiglie e imprese, l’Agenzia ha accentuato la propria attenzione
sull’erogazione dei rimborsi fiscali in tempi rapidi al fine di restituire la liquidità necessaria
a contrastare gli effetti generati dall’emergenza pandemica.
Quale obiettivo strategico, l’attività in questione è tra i servizi essenziali garantiti
dall’Agenzia che, sin dall’inizio del periodo emergenziale, come espresso nella circolare n.
51
8/E del 3 aprile 2020, non ha mai sospeso l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai
rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con
modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti,
nonché del personale dipendente.
Sono state privilegiate forme di «colloquio a distanza» prevedendo la possibilità della
trasmissione, da parte dei contribuenti, dell’istanza di rimborso e della relativa
documentazione tramite e-mail, PEC o raccomandata. È stata, altresì, prevista la possibilità
di fornire le coordinate bancarie, su cui effettuare il pagamento dei rimborsi, tramite PEC, di
uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile, allegando l’apposito
modello di richiesta firmato digitalmente. Tali modalità saranno privilegiate anche per il
futuro in cui si prevede una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione degli
adempimenti attraverso l’utilizzo sistematico dei servizi telematici.
La rilevanza dell’attività di lavorazione dei rimborsi è stata evidenziata altresì
dall’articolo 139 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che pone i tempi di erogazione
dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese tra i punti da considerare nella convenzione
con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per il 2021, viene conseguentemente
richiesto un impegno maggiore agli Uffici per la lavorazione delle varie tipologie di
rimborsi, anche avvalendosi delle risorse che potranno essere liberate dalla concentrazione
delle attività di controllo su quelle indifferibili e con i più elevati indici di rischio.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati sarà oggetto di continuo monitoraggio,
attraverso i consueti indicatori che misurano lo sforzo delle strutture dell’Agenzia, nel
lavorare i rimborsi IVA e imposte dirette, sia rispetto al magazzino, sia rispetto ai tempi
medi di lavorazione.
3.4 Registrazione atti e successioni
Anche per l’anno in corso, si conferma l’accelerazione e il consolidamento, da parte
dell’Agenzia, nel fornire servizi da remoto al fine di agevolare il più possibile una
interazione a distanza con i cittadini, riducendo al minimo gli accessi fisici in Ufficio.
Pertanto, anche per quel che concerne la registrazione degli atti in Ufficio e la presentazione
delle dichiarazioni di successione, si confermano le modalità «agili», già poste in essere
all’indomani dell’inizio del periodo emergenziale, secondo le indicazioni già rese
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disponibili ai cittadini attraverso la «Guida ai servizi agili», pubblicata sul sito Internet
dell’Agenzia. L’obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti messi a disposizione del
cittadino per consentire l’esecuzione della maggior parte degli adempimenti direttamente da
casa.
3.5 Comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali
Con l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e la
pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 88314 del
6 aprile 2021, di attuazione dell’articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, si è
completato il quadro di riferimento per la ripresa delle attività di notifica degli avvisi di
liquidazione di cui al comma 1 e degli atti e delle comunicazioni di cui al comma 2 del
citato articolo 157.
Saranno, pertanto, ripresi gli invii delle comunicazioni conseguenti al controllo
automatizzato e formale delle dichiarazioni, compresa la messa in disponibilità degli inviti
alla promozione dell’adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni
periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. LIPE).
La ripresa degli invii delle comunicazioni e la messa in disponibilità degli inviti
avverrà in modo graduale e, comunque, nel rispetto delle tempistiche delle disposizioni di
riferimento.
Nello specifico, per quanto concerne l’invio delle comunicazioni conseguenti al
controllo automatizzato delle dichiarazioni, la ripresa terrà necessariamente conto della
previsione contenuta nell’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha stabilito
una forma di definizione agevolata per i soggetti titolari di partita IVA alla data del 23
marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno registrato una riduzione
del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019, maggiore del 30 per cento, rilevabile dalle
dichiarazioni IVA presentate entro il 30 aprile 2021 o, in caso di esonero dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione IVA, dalla dichiarazione dei redditi presentata entro il 30
novembre 2021.
La ripresa degli invii in queste prime settimane riguarderà comunicazioni destinate a
contribuenti non titolari di partita IVA (alla data del 23 marzo 2021), comunicazioni
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conseguenti alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (T.F.R.,
Arretrati, ecc., in quanto espressamente escluse dalla definizione) e comunicazioni derivanti
dal controllo delle dichiarazioni non afferenti agli anni d’imposta interessati dalla
definizione agevolata (anni d’imposta diversi dal 2017 e 2018). Preme, comunque,
evidenziare che, nei casi di indifferibilità e urgenza (ad esempio legati alla necessità di
procedere con informative di reato, insinuazioni allo stato passivo fallimentare, pericolo per
la riscossione), gli Uffici potranno inviare, sin da subito, le comunicazioni di irregolarità nei
confronti di soggetti titolari di partita IVA, avendo cura di verificare preventivamente se il
contribuente ha i requisiti per accedere alla citata definizione agevolata. In tale ipotesi, nelle
more delle implementazioni procedurali degli applicativi, gli Uffici avranno cura di
formulare anche la proposta di definizione, mediante l’utilizzo di format direttamente
predisposti, da inviare insieme alla comunicazione di irregolarità, evidenziando il necessario
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni, richiesto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Ultimati gli invii centralizzati delle predette tipologie di comunicazioni, si proseguirà
con l’invio delle comunicazioni a soggetti titolari di partita IVA non aventi i requisiti di
accesso alla definizione agevolata e, successivamente, nell’ultima parte dell’anno, si
procederà con l’invio delle prime comunicazioni/proposte destinate a soggetti titolari di
partita IVA aventi i requisiti per l’accesso alla stessa definizione.
Per quanto riguarda la LIPE, l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 41 del 2021
prevede che: «L’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni
periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020».
Al riguardo, si precisa che l’attività di controllo relativa alle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche riguardante le comunicazioni dei dati relativi ai trimestri precedenti
il terzo trimestre 2020, in precedenza interessati dalla sospensione, sarà effettuata
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nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo prevista dall’articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle dichiarazioni relative
agli anni 2019 e 2020.
La ripresa dell’attività di controllo riguardante le comunicazioni dei dati, a decorrere
da quelle relative al terzo trimestre 2020, avverrà, come previsto dal richiamato articolo 21-
bis, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la preventiva messa in disponibilità
degli inviti all’adempimento spontaneo, relativi alle comunicazioni delle liquidazioni
periodiche IVA, a partire dal terzo trimestre 2020, per segnalare le incoerenze e consentire
di regolarizzare la propria posizione evitando ulteriori aggravi futuri.
Per quanto attiene, infine, al controllo formale delle dichiarazioni, sempre nel rispetto
della gradualità degli invii, si procederà con la ripresa dell’invio sia delle comunicazioni
contenenti la richiesta di documentazione, sia delle comunicazioni degli esiti relative ai
diversi modelli di dichiarazione dell’anno d’imposta 2017. Nella seconda parte dell’anno,
l’attività di invio si concentrerà sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dell’anno
d’imposta 2018.
3.6 Ripresa delle attività di notifica
La notificazione degli avvisi di liquidazione predisposti dagli uffici (comma 1
dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) avverrà seguendo l’ordine
cronologico di emissione e in maniera uniforme, anche in considerazione dei carichi di
lavoro assegnati agli Uffici e delle risorse umane a disposizione, sulla base delle indicazioni
in tal senso fornite dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n.
88314 del 6 aprile 2021.
La notificazione degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa
automobilistica, delle tasse automobilistiche (limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna), nonché per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni
governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, oggetto di invio centralizzato (comma 2 del
ripetuto articolo 157), sarà effettuata tenendo conto anche della propedeuticità rispetto alle
notificazioni degli atti elaborati dopo il 31 dicembre 202014.
14 Il termine di decadenza deve tenere conto del periodo di sospensione previsto dall’articolo 67, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
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Medesime considerazioni devono essere rassegnate anche per gli atti e avvisi di
liquidazione in decadenza nel 2021. La notificazione dei suddetti avverrà in modo da evitare
picchi di attività anche nelle fasi di notifica e di assistenza. La notificazione dei suddetti atti
verrà, pertanto, gestita sulla base di tali principi in maniera da garantire una distribuzione
uniforme, tenendo conto di quelle tipologie di atti e avvisi il cui termine di decadenza scade
prima.
Rimane fermo che gli uffici potranno procedere alla notificazione, nei casi di
indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono
il contestuale versamento di tributi.
* * * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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