Riserve in sospensione – Utilizzo di una riserva da rivalutazione in sospensione d'imposta a copertura di perdite riportate a nuovo e riduzione della stessa in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria – Art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Quali sono gli effetti fiscali dell'utilizzo di una riserva da rivalutazione in sospensione d'imposta (ex decreto legge 185/2008) per coprire perdite riportate a nuovo?
Spiegato da FiscoAI
Le riserve da rivalutazione costituite secondo il decreto legge 185/2008 sono riserve in sospensione d'imposta, il che significa che la tassazione si verifica solo quando vengono distribuite ai soci. Quando una società utilizza questa riserva per coprire perdite riportate a nuovo (perdite cumulate di esercizi precedenti), non si genera alcun presupposto impositivo perché non c'è attribuzione ai soci né devoluzione all'esterno dell'impresa. L'utilizzo interno per finalità di copertura delle perdite è quindi un evento neutro dal punto di vista fiscale. Affinché il vincolo di sospensione si estingua definitivamente per la quota utilizzata, è necessario che l'assemblea straordinaria deliberi la riduzione della riserva in misura corrispondente all'importo impiegato. Una volta ridotta formalmente con deliberazione assembleare, la società non ha alcun obbligo di ricostituire il vincolo mediante accantonamento di utili futuri o trasferimento sul capitale sociale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Riserve in sospensione – Utilizzo di una riserva da rivalutazione in sospensione d'imposta a copertura di perdite riportate a nuovo e riduzione della stessa in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria – Art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 219/2025
OGGETTO: Riserve in sospensione – Utilizzo di una riserva da rivalutazione
in sospensione d'imposta a copertura di perdite riportate a nuovo
e riduzione della stessa in misura corrispondente con deliberazione
dell'assemblea straordinaria – Art. 13 della legge 21 novembre 2000, n.
342.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.R.L. (di seguito, la ''Società'' o l'''Istante''), interamente
controllata da H ALFA S.p.a. ..., è una società costituita nel mese di ... 202x nell'ambito
di un più ampio progetto di riordino organizzativo e societario interno al Gruppo ALFA.
Tale progetto di riordino è stato attuato attraverso le seguenti operazioni: (i) la
fusione per incorporazione in BETA S.r.l. (oggi BETA S.p.a. e di seguito anche ''BETA'')
delle società GAMMA S.r.l. e DELTA S.r.l. (tutte società interamente controllate dal
Gruppo ALFA), con effetti giuridici dal gg mm 202x e effetti contabili e fiscali dal 1°
Pagina 2 di 10
gennaio 202x; (ii) la scissione parziale e proporzionale di BETA nella sua configurazione
postfusione a favore dell'Istante, con effetti giuridici, contabili e fiscali dal gg mm 202x.
In coerenza con le finalità del progetto di riordino, il compendio oggetto di
trasferimento a favore dell'Istante comprendeva, tra l'altro, le seguenti partecipazioni
precedentemente detenute da BETA:
una partecipazione totalitaria nel capitale della società EPSILON S.r.l., (di
seguito anche ''EPSILON''), con sede ...;
una partecipazione del 99,9% nel capitale della società di diritto Rumeno
ZETA S.a., (di seguito anche ''ZETA''), con sede in ..., la quale, a sua volta, detiene una
partecipazione totalitaria nella società ... ETA S.r.l. (di seguito anche ''ETA''), con identica
sede ....
Nei bilanci di BETA le partecipazioni in EPSILON e ZETA sono sempre state
valutate con il criterio del costo, rettificato per tenere conto delle perdite durevoli di
valore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, numero 3), del codice
civile e dal principio contabile nazionale OIC 21 (Partecipazioni).
Alla data di effetto della scissione (gg mm 202x), le partecipazioni in EPSILON
e ZETA sono, quindi, state trasferite da BETA alla Società al relativo valore contabile,
pari, rispettivamente, a Euro ... e a Euro ....., determinando un corrispondente incremento
del patrimonio netto dell'Istante. Nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 4 e 9 dell'art.
173 del Tuir, tale incremento è stato imputato: (i) ad aumento del capitale sociale (per
Euro .....); (ii) alla ricostituzione (proquota) di un saldo attivo di rivalutazione (in
sospensione d'imposta) ex art. 15 del decreto legge n. 185/2008 (per Euro ...); ad altre
riserve aventi natura di riserve di capitale (per Euro ...).
Pagina 3 di 10
Nel primo bilancio postscissione, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
202x, l'Istante ha mantenuto il criterio di valutazione al costo delle proprie partecipazioni
di controllo, provvedendo ad imputare a conto economico, relativamente alla
partecipazione in EPSILON, un'ulteriore svalutazione per perdita durevole di valore di
ammontare pari a Euro ....
A decorrere dall'esercizio successivo (202y), la Società ha, invece, deciso di
adottare il metodo del patrimonio netto disciplinato dall'art. 2426, comma 1, numero
4), del codice civile e dal principio contabile nazionale OIC 17 (Bilancio consolidato
e metodo del patrimonio netto). In conformità a quanto previsto dal paragrafo 17
del principio contabile OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio),
gli effetti della prima adozione del nuovo criterio di valutazione sono stati misurati
retroattivamente.
Tale procedimento ha comportato la rilevazione a diretta riduzione del patrimonio
netto di apertura al 1° gennaio 202y di svalutazioni per un ammontare complessivo di
Euro ..., di cui: (i) Euro ..., riferibili alla partecipazione in EPSILON e (ii) Euro ...,
riferibili alla partecipazione in ZETA.
Al 31 dicembre 202y, l'applicazione ''a regime'' del metodo del patrimonio netto
ha determinato l'imputazione a conto economico di ulteriori svalutazioni per complessivi
Euro ..., di cui: (i) Euro ..., riferibili alla partecipazione in EPSILON e (ii) Euro ...,
riferibili alla partecipazione in ZETA.
A seguito dell'approvazione del bilancio relativo chiuso al 31 dicembre 202y,
tenuto conto del riporto a nuovo delle perdite degli esercizi 202x (Euro ...) e 202y
Pagina 4 di 10
(Euro ...) alla formazione delle quali hanno concorso le svalutazioni delle partecipazioni
in EPSILON e ZETA imputate a conto economico nei due esercizi e dell'effetto negativo
generato dalla prima adozione del metodo del patrimonio netto (Euro ...), il patrimonio
netto della Società ammonta a Euro ..., così analiticamente composto:
Capitale sociale (A) Euro ...
Riserve (B) Euro ...
avanzo di fusione residuo (altre riserve di capitale) Euro ...
riserva da rivalutazione ex dl n. 185/2008 Euro ...
Perdite a nuovo (C) Euro (...)
perdite OIC 29 Euro (...)
perdite riportate a nuovo 202x Euro (...)
perdite riportate a nuovo 202y Euro (...)
Totale Patrimonio Netto (D) = (A)+(B)+(C) Euro ....
La Società intende ora procedere alla copertura delle perdite patrimoniali
cumulate (Euro ...) mediante utilizzo delle riserve disponibili e si pone, quindi,
il problema di chiarire gli effetti fiscali dell'eventuale utilizzo del saldo attivo di
rivalutazione iscritto in applicazione del regime di rivalutazione di cui all'articolo 15,
commi 1623, del decreto legge n. 185/2008.
Il regime delineato, precisa l'istante, consente di ricondurre il saldo attivo di
rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 tra le c.d. riserve tassabili solo in caso
di distribuzione, ossia quelle riserve in sospensione d'imposta per le quali l'evento
impositivo in capo alla società si verifica, esclusivamente, in caso di attribuzione in
favore dei soci (cfr. circ. n. 57/E del 18.06.2001; circ. n. 6/E del 01.03.2022).
Pagina 5 di 10
A parere dell'interpellante, l'utilizzo per finalità interne, che non consentano,
neppure in via indiretta, un'attribuzione ai soci, non comporta la tassazione del saldo
attivo di rivalutazione in capo alla società. In linea di principio, gli eventi che comportano
l'estinzione o la riduzione definitiva del saldo attivo di rivalutazione senza generare il
presupposto impositivo sono i seguenti: (i) la delibera di riduzione assunta dall'assemblea
straordinaria dei soci al momento (o dopo) l'utilizzo a copertura di perdite; (ii) la mancata
ricostituzione per incapienza dell'incremento patrimoniale registrato dall'avente causa a
seguito di un'operazione di fusione o di scissione ai sensi dell'art. 172, comma 5, secondo
periodo, del TUIR (cfr. circ. n. 6/E del 01.03.2022).
Riguardo all'utilizzo a copertura di perdite, ad avviso dell'Istante, sembra chiaro
che il saldo attivo di rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 possa essere impiegato
senza effetti fiscali sia per la copertura di perdite di esercizio sia per la copertura di
risultati negativi cumulati (perdite di bilancio).
Nel caso di specie, invece, la Società intende utilizzare il saldo attivo di
rivalutazione soltanto dopo aver consumato tutte le altre riserve iscritte in bilancio.
Infatti, l'Istante intende procedere alla copertura dell'intera perdita di bilancio cumulata
(Euro ...) come segue: (i) copertura dell'effetto negativo da prima adozione del metodo
del patrimonio netto (Euro ...), utilizzando per intero l'avanzo di fusione residuo (Euro ...)
ed in parte il saldo attivo da rivalutazione ex decreto legge n.185/2008 (per Euro ...);
(ii) copertura delle perdite d'esercizio cumulate negli esercizi 202x e 202y (Euro ...),
utilizzando il saldo attivo da rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008 (per Euro ...).
A seguito di tali coperture, il saldo attivo da rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008
residuerebbe per Euro ....
Pagina 6 di 10
Tutto ciò premesso, l'interpellante chiede di chiarire gli effetti fiscali
dell'eventuale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione determinato in applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legge n. 185 del 2008.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al quesito posto, l'Istante chiede di confermare che:
1) nel caso in cui la Società decidesse di procedere alla copertura delle
perdite cumulate con le modalità precedentemente descritte, non si verificherebbe alcun
presupposto impositivo del saldo attivo di rivalutazione ex decreto legge n. 185/2008,
né per la quota utilizzata a copertura delle perdite realizzate negli esercizi 202x e 202y
(Euro ...) né per la quota utilizzata a copertura dell'effetto negativo da prima adozione
del metodo del patrimonio netto (Euro ...);
2) qualora la decisione di procedere alla copertura delle perdite mediante
riduzione del saldo attivo di rivalutazione sia assunta dall'assemblea straordinaria dei
soci, il vincolo civilistico e fiscale potrà considerarsi estinto per l'intero ammontare
utilizzato (pari a Euro ... su Euro ...). Di conseguenza, la Società non avrà alcun obbligo,
neanche per la porzione di saldo attivo utilizzata a copertura dell'effetto negativo da
prima adozione del metodo del patrimonio netto (Euro ...), di ricostituire il vincolo
mediante accantonamento di utili futuri o trasferimento dello stesso sul capitale sociale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si osserva che il presente parere viene reso sulla base
degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati
Pagina 7 di 10
nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto,
senza implicare una valutazione sulla natura, qualificazione, classificazione e
quantificazione delle poste contabili e fiscali indicate dall'Istante.
Si evidenzia, in particolare, che il presente parere non comporta alcuna
valutazione in merito (i) all'operazione di scissione parziale proporzionale effettuata nel
202x che ha interessato l'Istante in qualità di beneficiaria, (ii) alla correttezza sul piano
civilisticocontabile del cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni,
nonché (iii) all'ordine di utilizzo delle riserve per la copertura delle perdite.
Infine, si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone alcuna
valutazione antiabuso ai sensi degli articoli 10bis e 11, comma 1, lettera c), della Legge
27 luglio 2000, n. 212 con riferimento alle operazioni rappresentate nell'istanza.
Su tutti tali aspetti restano impregiudicati i poteri di controllo e verifica da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, si rileva che l'articolo 15, commi da 16 a 23, del decretolegge
29 novembre 2008, n. 185, prevedeva la possibilità di rivalutare i beni immobili, ad
esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2007.
La legge di rivalutazione rinviava, per quanto compatibile, all'applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al
D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e al D.M. 19 aprile 2002, n. 86. In particolare, in base a
quanto disposto dall'articolo 13 della legge n. 342/2000il saldo attivo risultante dalle
rivalutazioni doveva essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Inoltre, alla luce dell'articolo
Pagina 8 di 10
13, commi 1 e 3, della legge 342/2000 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione
fosse attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva di cui al
comma 1, ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del
fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta
sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrevano a formare il reddito
imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
In base al comma 2 del medesimo articolo, la suddetta riserva, ove non venga
imputata al capitale, può essere ridotta soltanto in conformità a quanto disposto dai
commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ., recante disposizioni in materia di
riduzione del capitale esuberante.
Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall'utilizzo della riserva
per la copertura di perdite, fattispecie, quest'ultima, che non richiede l'osservanza delle
formalità indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 2445 del cod. civ., anche se non
si potrà procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non venga
interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all'importo utilizzato mediante
deliberazione dell'assemblea straordinaria (cfr. circolare 16 novembre 2000, n. 207/E).
Nel caso di specie, la Società intende procedere alla copertura delle ''perdite''
cumulate per Euro ..., stratificate nelle (i) perdite riportate a nuovo del 202x (Euro ...),
(ii) perdite riportata a nuovo del 202y (Euro ...) e (iii) riserva negativa OIC 29 (Euro ...),
mediante utilizzo delle riserve disponibili, tra cui il saldo attivo di rivalutazione ex
decretolegge n. 185 del 2008.
In particolare, la Società procederebbe, in primo luogo, (i) alla copertura della
''perdita'' di Euro ... derivante dal restatement conseguente alla prima adozione del
Pagina 9 di 10
metodo del patrimonio netto, utilizzando per intero l'avanzo di fusione residuo di Euro ...
imputato ad ''altre riserve'' (in particolare, a ''riserva per versamento soci in c/aumento
futuro capitale'') e, per la restante parte di Euro ..., il saldo attivo di rivalutazione ex
decretolegge 185 del 2008; successivamente, (ii) verrebbero coperte le perdite riportate
a nuovo del 202x e del 202y per un totale di Euro ... utilizzando in misura corrispondente
il saldo attivo di rivalutazione ex decretolegge 185 del 2008. In conclusione, dopo aver
coperto integralmente tutte le suddette perdite, residuerebbe una riserva in sospensione
di imposta ex decretolegge 185 del 2008 per Euro ....
Nel caso in oggetto, l'Istante ritiene che, in caso di utilizzo della riserva di
rivalutazione in sospensione d'imposta ex articolo 15 del decretolegge 185 del 2008, a
copertura delle perdite cumulate con le modalità sopra descritte, non si verificherebbe
alcun presupposto impositivo. Inoltre, qualora la decisione di procedere alla copertura
perdite mediante riduzione del saldo attivo di rivalutazione sia assunta dall'assemblea
straordinaria dei soci, il vincolo civilistico e fiscale potrà considerarsi estinto per l'intero
ammontare utilizzato, senza alcun obbligo di ricostituzione.
Ciò premesso, nel presupposto che anche la riserva negativa ''OIC 29'' risulti
assimilabile, dal punto di vista civilistico, ad una ''perdita riportata a nuovo'' (aspetto
assunto acriticamente ai fini della risposta), con specifico riferimento alla fattispecie in
esame si condivide la soluzione interpretativa prospettata della Società interpellante.
Come anticipato in premessa, ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 novembre
2000, n. 342, che disciplina il trattamento civilistico e fiscale del saldo attivo da
rivalutazione, dal punto di vista fiscale il saldo attivo si configura quale riserva in
sospensione d'imposta la cui tassazione dipende dalla distribuzione ai soci o dalla
Pagina 10 di 10
devoluzione della stessa all'esterno dell'impresa (cfr. anche Circolare n. 6/E del 2022,
seppur in relazione ad altro regime di rivalutazione).
Ne consegue che l'eventuale utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura
delle perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della
tassazione del saldo attivo di rivalutazione in quanto non consegue da ciò alcun effetto
distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti.
Coerentemente, nel caso in cui la riserva di rivalutazione utilizzata a copertura
delle perdite riportate a nuovo sia successivamente ridotta in misura corrispondente
con deliberazione dell'assemblea straordinaria, dal punto di vista fiscale verrebbe
definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare.
firma su delega del Direttore Centrale
Grandi contribuenti e internazionale
Delega n. 9133 del 18 settembre 2023
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 342/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La riserva da rivalutazione ex decreto legge 185/2008 rappresenta un istituto di sospensione d'imposta disciplinato dall'articolo 13 della legge 342/2000, rilevante per commercialisti che gestiscono operazioni di fusione, scissione e cambiamenti di criteri contabili. L'utilizzo a copertura di perdite riportate a nuovo non genera tassazione in capo alla società, a differenza della distribuzione ai soci, e richiede una deliberazione assembleare per l'estinzione del vincolo fiscale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.