Quali sono i requisiti per applicare il regime fiscale agevolato del carried interest ai proventi dei manager secondo l'articolo 60 del decreto legge 50/2017?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevede un regime fiscale speciale per i proventi derivanti dalla partecipazione di dipendenti e amministratori in organismi di investimento collettivo (fondi, SGR, società). Questi proventi si qualificano come redditi di capitale o redditi diversi (anziché redditi di lavoro) a condizione che siano soddisfatti tre requisiti cumulativi: l'investimento complessivo dei manager deve essere almeno l'1% dell'investimento totale; i proventi devono maturare solo dopo che gli altri investitori abbiano recuperato il capitale e un rendimento minimo (hurdle rate); gli strumenti devono essere detenuti per almeno 5 anni o fino al cambio di controllo. La ratio della norma è garantire l'allineamento tra manager e investitori, sia in termini di interessi economici che di esposizione al rischio di perdita del capitale. Nel caso dell'interpello, l'Agenzia ha ritenuto che gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi dalle TopCo non soddisfacevano il requisito dell'1% e, soprattutto, non presentavano un effettivo rischio di perdita del capitale per i manager, i quali erano comunque garantiti dal valore nominale in caso di dismissione o inadempimento. Di conseguenza, i proventi sono stati qualificati come redditi di lavoro dipendente.
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Riferimento normativo
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 73/2026
OGGETTO: Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società di gestione del risparmio istante (di seguito ''Istante'' o ''SGR'') gestisce,
tra gli altri, un fondo di investimento mobiliare (di seguito il ''Fondo''), il cui capitale
sottoscritto è pari a circa xxx milioni di euro (di cui richiamato circa xx milioni).
Le quote del Fondo si distinguono in quote ordinarie (Quote A) e quote
incorporanti il diritto a ricevere un extra rendimento in caso di raggiungimento di un
predeterminato hurdle rate (Quote B), riservate ad una società (di seguito ''Sponsor''),
che ha investito nel Fondo importi rilevanti, e ai manager, identificati in amministratori,
dipendenti e/o collaboratori che abbiano una stabile relazione con la SGR e/o che abbiano
compiti inerenti la gestione del Fondo.
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Al riguardo, l'Istante ha rappresentato che molti dei manager sottoscrittori delle
Quote B (per complessivi euro xxx.000) hanno sottoscritto anche Quote A per un importo
complessivo pari a euro x.xxx.xxx.
Atteso che la somma degli investimenti in Quote A e Quote B effettuato dai
manager risulta superiore all'1 per cento del commitment complessivo del Fondo,
l'Istante ha dichiarato che risulta soddisfatto il rispetto della soglia minima di
investimento prevista dall'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e tale soglia
sarebbe rispettata anche laddove l'ammontare delle quote richiamate dovesse risultare
inferiore a quello delle quote sottoscritte.
L'Istante ha rappresentato, altresì, che l'ordine nella distribuzione dei proventi
(c.d. waterfall) del Fondo (stabilita dall'articolo xxx del regolamento del Fondo)
prevede:
che tutti gli investitori ricevano somme in proporzione ai propri versamenti
fino alla restituzione del 100 per cento di quanto versato;
il riconoscimento ai titolari di Quote A importi fino ad un hurdle rate del
7 per cento rispetto ai propri versamenti;
che i titolari di Quote B ricevano somme (carried interest) in proporzione ai
propri versamenti fino a raggiungere il 20 per cento della somma degli importi distribuiti
a titolo di hurdle rate e di carried interest;
che le somme eccedenti sono distribuite per l'80 per cento ai titolari di Quote
A e per il 20 per cento ai titolari di Quote B.
È previsto anche un meccanismo di c.d. ''claw back'', secondo il quale i titolari di
Quote B dovranno restituire quanto nel frattempo percepito, nel caso in cui i titolari di
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Quote A, in fase di liquidazione del Fondo, non abbiano ottenuto il completo rimborso
dei versamenti oltre al rendimento preferenziale.
L'Istante riferisce altresì che «non sono previste in alcun modo clausole di
leavership. La detenzione di Quote B, pertanto, non è in alcun modo influenzata da
vicende relative al rapporto di lavoro tra il singolo Manager e la SGR».
In termini di holding period delle Quote B, l'Istante ha dichiarato che il piano
di coinvestimento è caratterizzato «da un arco temporale di investimento di durata
complessivamente superiore a cinque anni, considerando il periodo che intercorre dalla
data delle sottoscrizioni sino alla scadenza attuale del Fondo, ferme restando le ipotesi
di liquidazione anticipata previste nel Regolamento di Gestione del Fondo».
Ciò premesso, con riferimento ad una delle società operative partecipate dal
Fondo (di seguito ''Operativa''), viene rappresentato che, per consentire l'ingresso di
ulteriori coinvestitori terzi, diversi dagli investitori del Fondo, l'Istante ha creato una
struttura articolata su più società (di seguito, le ''TopCo''), volta alla partecipazione
all'investimento nella Operativa di altri due organismi di investimento (fondo ''Alfa'',
mediante equity e debt, e fondo ''Omega'', mediante equity), riconoscendo loro soli diritti
di partecipazione economica.
Nel contesto delle operazioni di cui sopra, le TopCo hanno provveduto ad
emettere strumenti finanziari partecipativi (''SFP'') a favore dei manager della SGR
e dello Sponsor, «funzionale a continuare a garantire l'allineamento realizzato dal
Carried Interest, già valorizzato a livello collettivo in sede di sottoscrizione delle Quote
A e B del Fondo», sottoscritti per un importo pari al loro valore nominale (per complessivi
euro 2000).
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I regolamenti degli SFP prevedono, una waterfall dei pagamenti che,
sostanzialmente, attribuisce ai manager titolari di SFP il diritto a ricevere dei proventi
solo a seguito del rimborso ai soci delle TopCo di quanto investito ed all'attribuzione a
tali soci di un hurdle rate.
Sebbene l'Istante affermi che «i regolamenti degli SFP (...) non prevedono in
alcun modo clausole di leavership», viene rappresentato che è stato formalizzato un
contratto di opzione tra i manager e la SGR che riconosce in capo a quest'ultima
un'opzione di acquisto sugli SFP detenuti dai manager, al loro valore nominale, qualora
«sia obbligata a risarcire uno o più degli investitori terzi in forza di inadempimenti posti
in essere in relazione ai relativi accordi e tali inadempimenti siano derivati da azioni
e/o omissioni poste in essere con dolo o colpa grave da parte di uno o più dei titolari
di SFP».
In occasione di una dismissione, diretta ovvero indiretta, della partecipazione
detenuta nell'Operativa, inoltre, è previsto che gli SFP detenuti dai manager siano
preliminarmente ceduti al Fondo al valore nominale, formalizzando, in tale sede, un
accordo che prevede l'eventuale pagamento di un ''aggiustamento prezzo'' (o earn out)
in caso di successiva ricezione da parte del Fondo di importi derivanti dai diritti
patrimoniali degli SFP o dalla cessione dei medesimi (secondo le medesime tempistiche
previste nel regolamento per la distribuzione del carried interest e solo laddove i titolari
di Quote A siano stati destinatari di distribuzioni che comunque soddisfino l'ammontare
complessivo dei versamenti, accresciuto dell'hurdle rate).
Ciò premesso, l'Istante, affermando la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall'articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017 con riferimento alle Quote B, chiede conferma del
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regime fiscale da applicarsi con esclusivo riferimento agli SFP detenuti dai manager,
«considerato che ancorché costituiscano strumenti formalmente differenti dalle Quote
B ed emessi da società partecipate dal Fondo risultano anch'essi strettamente
funzionali a garantire l'allineamento tra i Managers e gli Investitori e per via degli
accordi allo stato formalizzati tra i Managers e la SGR sostanzialmente assimilati alle
Quote B».
In particolare, l'Istante chiede conferma che i proventi derivanti da tali SFP,
che dovessero ricevere i manager titolari degli stessi, si qualifichino quali redditi di
capitale in base alla presunzione legale di cui all'articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017,
ovvero, quand'anche non dovesse operare la presunzione di cui alla citata norma, chiede
conferma che i proventi derivanti dagli SFP si qualifichino come redditi finanziari e non
come redditi di lavoro dipendente o assimilati.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante, in primo luogo, ritiene che i proventi derivanti dagli SFP si qualifichino
quali redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria in base alla presunzione
legale di cui all'articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017.
Al riguardo, l'Istante ritiene che l'investimento in SFP debba considerarsi inserito
nel contesto del piano di coinvestimento manageriale che ha portato alla sottoscrizione
da parte dei manager anche delle Quote A e Quote B del Fondo.
Pertanto, a parere dell'Istante, la percentuale di partecipazione al Fondo dovrebbe
considerarsi rilevante anche in relazione agli SFP, in quanto tali investimenti devono
considerarsi ''correlati'' nell'ambito dell'operazione.
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Nel caso in cui non si ritenesse rispettato il requisito dell'investimento minimo,
l'Istante evidenzia che la waterfall prevede prioritariamente la restituzione del capitale
versato e la corresponsione dell'hurdle rate agli investitori terzi.
Per quanto riguarda l'holding period quinquennale, l'Istante evidenzia che,
pur in assenza di un espresso vincolo di durata quinquennale, rileverebbe che la
maturazione del diritto ai proventi correlati agli SFP sarebbe comunque subordinato ad
un disinvestimento nella Operativa.
Inoltre, viene sottolineato che taluni degli SFP emessi dalle TopCo sono stati
sottoscritti da parte della SGR e taluni dallo Sponsor, con correlati diritti specifici per
ciascuna tipologia di SFP.
In ultimo, l'Istante evidenzia che l'assenza di clausole di leavership e la
circostanza che la remunerazione percepita dai partecipanti sia in linea con i valori di
mercato siano elementi rilevanti al fine della qualificazione finanziaria dei proventi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Premesso che con riferimento all'investimento dei manager in Quote B del Fondo,
l'Istante non formula alcun quesito né dubbio interpretativo, la risposta fornita avrà ad
oggetto esclusivamente la rispondenza alle previsioni dell'articolo 60, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dell'investimento effettuato dai manager in SFP
emessi da ciascuna delle due TopCo.
Al riguardo, il citato comma 1 prevede che i «proventi derivanti dalla
partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo
del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od
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organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da
un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri
strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di
determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
La presunzione in questione, operante ope legis, è applicabile in presenza delle
condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:
«a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli
amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno
l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento
collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti
patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo
di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale
investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero,
nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti
dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al
capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti
patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente
comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni
o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di
controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».
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Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato d.l. n. 50 del 2017, la sussistenza
dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori
in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del
capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell'assimilazione dei proventi in argomento
ai redditi di natura finanziaria.
La circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017 ha chiarito che la carenza di uno o più dei
presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l'automatica qualificazione dei
proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento
di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare
quell'allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura
finanziaria.
A tale proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l'eventuale
detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri
soci (al pari del management), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per
l'attività lavorativa svolta da parte dei manager possono fungere da indicatori della natura
finanziaria del reddito in questione; ed altresì che un ulteriore criterio di valutazione è
nell'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l'allineamento
di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest'ultimo al
rischio di perdita del capitale investito.
Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento,
pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio dei manager mal si
conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.
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Riguardo alle clausole di good o bad leavership, in linea generale la loro presenza
costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dai manager
nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia
che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l'esposizione ad
un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura
finanziaria del provento. Viceversa, consentire ai manager di mantenere la titolarità
degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce
un'indicazione volta ad escludere in radice uno stretto legame con l'attività lavorativa dei
manager, ed indica la natura finanziaria del reddito in questione.
Per quanto concerne il caso in esame, l'Istante ritiene di poter effettuare una
valutazione in ordine alla rispondenza ai requisiti richiesti ai fini dell'applicazione del
citato articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017 avendo a riferimento il complessivo piano
di coinvestimento previsto per i manager, vale a dire considerando unitariamente sia
l'investimento in SFP nelle TopCo che quello in Quote A e B del Fondo.
Tale impostazione, tuttavia, non appare condivisibile considerando che
l'investimento nelle quote del Fondo rappresenta un investimento autonomo rispetto
a quello effettuato in capo alle singole TopCo. Una diversa impostazione, del resto
renderebbe impossibile effettuare una concreta verifica della rispondenza del piano alla
previsione di legge sia con riferimento al rapporto tra investimento dei manager e
patrimonio netto della società emittente che con riferimento alle altre due condizioni cui
è subordinata la presunzione legale.
Con riferimento all'investimenti in SFP, si evidenzia che le due TopCo hanno
emesso strumenti finanziari partecipativi per soli euro 1.000 ciascuna.
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Nel regolamento degli SFP emessi dalla TopCo1, articolo 3.1 ''apporto e valore
nominale'', sono elencati gli apporti di ogni singolo sottoscrittore, per un totale di euro
1.000, con importi che oscillano tra i 5 e i 160 euro massimi. Inoltre, è previsto che
il prezzo di sottoscrizione sia uguale al valore nominale. Allo stesso modo dispone il
regolamento degli SFP emessi dalla TopCo2.
Sebbene non sia stato indicato in istanza il rapporto tra l'investimento richiesto
ai manager e il patrimonio netto delle emittenti, dai dati rappresentati sembra potersi
escludere che tale valore si attesti su valori anche solo vicini al limite dell'1 per cento
richiesto dalla disposizione in esame, di conseguenza si rileva il mancato rispetto del
requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 60 del d.l. n. 50 del 2017.
Non essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla disposizione in esame, come
detto, la qualificazione fiscale dei proventi ritraibili dagli SFP in esame non opera ope
legis e, conseguentemente, si rende necessaria un'analisi delle caratteristiche di tali
strumenti ai fini dell'individuazione della natura reddituale dei relativi proventi.
Uno dei parametri di valutazione utilizzabile, al fine di individuare la natura dei
proventi ritraibili dagli SFP in argomento, è l'idoneità dell'investimento, in termini di
ammontare, a garantire quell'allineamento degli interessi e dei rischi dei manager e degli
altri soci che consente di attribuire alle distribuzioni natura finanziaria.
Nel caso prospettato, tuttavia, l'esiguità degli importi versati non appare integrare
l'esistenza di una effettività del rischio connessa all'investimento quale condizione
imprescindibile richiesta dal legislatore per ricondurre gli investimenti del management
ai redditi di natura finanziaria. Gli importi sottoscritti, infatti, risultano essere meramente
simbolici sia in termini assoluti che in rapporto agli importi investiti dagli altri soci.
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Inoltre, sebbene l'Istante abbia evidenziato l'assenza di clausole di leavership nel
regolamento SFP, nel contesto dell'emissione degli SFP è stato formalizzato un contratto
di opzione tra i manager e la SGR per consentire a quest'ultima di potere esercitare una
opzione di acquisto sugli SFP, al loro valore nominale, qualora sia obbligata a risarcire
uno o più degli investitori terzi in forza di inadempimenti posti in essere in relazione
ai relativi accordi e tali inadempimenti siano derivati da azioni e/o omissioni poste in
essere con dolo o colpa grave da parte di uno o più dei titolari di SFP.
Inoltre, in forza di un separato accordo, in caso di dismissione della partecipazione
nell'Operativa, gli SFP vengono subito ceduti al Fondo al loro valore nominale e viene
stipulato un accordo per riconoscere in aggiunta un eventuale extrarendimento.
Assume, dunque, rilevanza anche la circostanza che sia in ipotesi di
dismissione della partecipazione nella Operativa che in caso di grave inadempimento per
dolo o colpa grave del manager che abbia portato la SGR a risarcire un eventuale danno
agli investitori terzi, i manager siano comunque tenuti indenni rispetto all'investimento
iniziale che è in ogni caso coperto dalla previsione di un corrispettivo pari al valore
nominale degli SFP riscattati o riacquistati.
La circostanza dell'assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale
investito e il mancato allineamento di rischi tra manager e investitori, unitamente
alle altre previsioni e alla carenza dell'ulteriore requisito della durata quinquennale
dell'investimento, inducono a ritenere che i proventi ritraibili dalla detenzione del SFP
emessi dalle TopCo costituiscano redditi di lavoro.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
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loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed è limitato al quesito formulato
in istanza senza alcuna valutazione in ordine agli altri elementi rappresentati e assunti
acriticamente.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per
effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante
ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'articolo 60 del d.l. 50/2017 è il riferimento normativo per il regime fiscale del carried interest, applicabile a manager, amministratori e dipendenti di fondi di investimento e SGR. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per verificare se i proventi da partecipazioni qualificate possono beneficiare della presunzione legale di redditi di capitale, considerando requisiti come l'investimento minimo dell'1%, l'hurdle rate, il holding period quinquennale e l'effettivo allineamento di rischi tra management e investitori istituzionali.
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