Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso.Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso.Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-12-2025
Messaggio n. 3724
Allegati n.2
OGGETTO:
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali. Programmi
formativi: disciplina delle modalità di accesso.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
L’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103594, istitutivo del
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi
ambientali (di seguito, Fondo), come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze 29 settembre 2023, dispone che il Fondo può provvedere al “finanziamento di
specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente
in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o
regionali e/o dell’Unione europea”.
Il Comitato amministratore del Fondo, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il
Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n.
103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato
n. 1), che disciplina le modalità di accesso alla prestazione.
Tanto rappresentato, a scioglimento della riserva di cui al paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del
26 luglio 2024, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili
relative alla misura in argomento.
1. Presentazione della domanda
La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio,
dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul
portale istituzionale (www.inps.it) digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e
consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o
CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di
solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002
Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e
il periodo richiesto.
Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno
successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il
finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se
successiva.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale
rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti,
il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro
attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali,
territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il
numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato,
nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie. Alla domanda, infine,
deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei
programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria
lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.
La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria
lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta
dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini
del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata
dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.
A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni
è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente,
ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione
addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non
superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al
trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione
e amministrazione del Fondo (c.d. tetto aziendale).
2. Modalità di finanziamento del programma formativo e compilazione del flusso
Uniemens
Per le istanze di finanziamento del programma formativo, i datori di lavoro richiedenti
(posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z”) o i loro
consulenti/intermediari devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16
caratteri alfanumerici) prelevato dal servizio web o generato dall’apposita funzione. Tale codice
permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a
quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi sul flusso
Uniemens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territorialmente competente dell’INPS rilascia conforme autorizzazione, propedeutica
alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro.
I datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente, nell’elemento
<CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di
“Recupero formazione Fondi di solidarietà”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito>
l’importo posto a conguaglio.
3. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi relativi all’accesso alla prestazione dei
programmi formativi a favore dei lavoratori, previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera d), del
D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023,
evidenziati nel flusso Uniemens con il codice in uso “L110”, da parte dei datori di lavoro
autorizzati su deliberazione che accedono al relativo finanziamento tramite il sistema del
conguaglio dei contributi (cfr. le istruzioni di cui al precedente paragrafo 2), si istituisce il conto
“SAR30110” per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, gestito
in via automatizzata da parte della procedura informatica di ripartizione contabile del DM.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto SAR30110
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al
D.M. 5 febbraio 1969,– Art. 6, comma 1, lettera d),
del D.I. n. 103594/2019, modificato dall’art. 3,
comma 3, del D.I. 29 settembre 2023.
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORMATIVI DM – A3, D.I. 29/09/23
Validità e movimentabilità 12/2025 – P10
Capitolo/Voci bilancio 3U1205002
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