Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1–septies.1, del decreto–legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto–legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell'intervento di riduzione del rischio sismico
Quali sono le condizioni per beneficiare del sismabonus acquisti nella misura maggiorata del 50% per gli immobili acquistati nel 2025, e è possibile utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito?
Spiegato da FiscoAI
Il sismabonus acquisti è un'agevolazione fiscale riservata agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione che hanno realizzato interventi antisismici. Per gli acquisti effettuati nel 2025, la detrazione può essere maggiorata dal 36% al 50% a condizione che l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'acquirente entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato stipulato l'atto di compravendita. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per le spese sostenute nel 2025 non è possibile utilizzare le forme alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito: queste opzioni sono infatti limitate alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, salvo che non rientrino nel Superbonus. Pertanto, gli acquirenti del 2025 potranno beneficiare della maggiorazione del 50% solo attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, non tramite sconto in fattura. La destinazione ad abitazione principale deve essere effettiva e verificabile al momento della presentazione della dichiarazione, non essendo sufficiente una mera dichiarazione nel contratto di compravendita.
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Riferimento normativo
Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del 50% – condizioni – articolo 16, comma 1–septies.1, del decreto–legge n. 63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito – articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto–legge n. 34 del 2020 – unitarietà dell'intervento di riduzione del rischio sismico - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 30/2026
OGGETTO: Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno
gli atti di compravendita nel 2025 – fruizione in misura maggiorata del
50% – condizioni – articolo 16, comma 1–septies.1, del decreto–legge n.
63 del 2013 – preclusione per lo sconto in fattura e la cessione del credito
– articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto–legge n. 34 del 2020 –
unitarietà dell'intervento di riduzione del rischio sismico
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA s.r.l. (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere
chiarimenti in merito alla possibilità, per gli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il
rogito definitivo di compravendita immobiliare, di beneficiare dell'agevolazione del cd.
sismabonus acquisti, di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decretolegge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nella misura
maggiorata del 50% prevista dal successivo comma 1septies.1 e nelle forme alternative
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della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decretolegge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In via subordinata, nel caso in cui venga negata agli acquirenti la possibilità
sopra descritta, con l'istanza in esame, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità
per l'Istante di fruire dell'agevolazione del cd. sismabonus di cui all'articolo 16, commi
1bis e seguenti, del d.l. n. 63 del 2013.
L'Istante rappresenta di essere un'impresa di costruzione e di ristrutturazione
immobiliare, e di aver realizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su un edificio sito a [...], un
intervento di ristrutturazione edilizia ''consistente nella demolizione integrale di un
preesistente fabbricato uso uffici e sua ricostruzione, con cambio di destinazione d'uso
(da direzionale a residenziale), con aumento del numero di unità immobiliari (da [...]
uffici a [...] appartamenti, oltre u.i. pertinenziali), senza aumento di superficie utile né
di volumetria''.
Inoltre, l'Istante rileva che:
l'edificio interessato dall'intervento sopra descritto ''nella sua configurazione
ante demolizione, era censito al catasto fabbricati del comune di [...] al foglio [...],
particella [...], ed era composto da n. [...] unità immobiliari di cui n. [...] uffici (cat.
A/10), n. [...] posti auto (cat. C/6) e n. [...] cabina elettrica (cat. D/1) oltre all'area
scoperta circostante l'edificio comprendente ulteriori n. [...] posti auto esterni'';
l'intervento edilizio in parola ha comportato un miglioramento di 2 o più classi
sismiche ed è stato realizzato in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
alternativa al permesso di costruire presentata in data 14 marzo 2022.
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la data del suddetto titolo abilitativo è successiva (i) al termine iniziale della
procedura autorizzatoria, previsto dal comma 1bis dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013,
per poter beneficiare della detrazione del cd. sismabonus (cioè, al 1° gennaio 2017) e (ii)
alla modifica della definizione di ''ristrutturazione edilizia'', operata dal decretolegge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
entrato in vigore il 17 luglio 2020, rilevando, pertanto, che, a seguito della modifica sopra
riportata, tra le spese agevolate con il cd. sismabonus rientrano anche le spese riferibili
all'ampliamento della volumetria preesistente.
L'Istante evidenzia, altresì, che la data del suddetto titolo edilizio è precedente al
17 febbraio 2023, vale a dire alla data di entrata in vigore del decretolegge 16 febbraio
2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e richiama,
in particolare, l'esimente sancita dall'articolo 2, comma 3, lettera c), di tale d.l., la quale
esclude dall'ambito di operatività del divieto di esercizio delle opzioni di sconto in fattura
e cessione del credito, sancito dal comma 1 dello stesso articolo 2, gli interventi per
i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulta presentata la richiesta del titolo
abilitativo.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie rappresentata, l'Istante sottolinea che i
lavori sono stati conclusi il 3 agosto 2024 e dichiara di aver venduto, entro il 31 dicembre
2024, ''con regolari atti notarili n. 57 dei n. 61 appartamenti risultanti dalla ricostruzione
dell'edificio'', concedendo agli acquirenti, che ne fanno fatto richiesta, il cd. sconto in
fattura, ex articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, in misura pari alla
detrazione del cd. sismabonus acquisti loro spettante, ritenendo sussistendo i requisiti
previsti dal comma 1septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013.
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In merito ai n. 4 restanti appartamenti invenduti, l'Istante, afferma che ''le
trattative sono in fase avanzata ed è prevista la loro futura cessione entro la fine
dell'anno 2025'', precisando, altresì, che ''la relativa volumetria corrisponde al [...]
dell'intero edificio''.
Tanto premesso, l'Istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni
previste dalle normative agevolative in esame, non oggetto dell'istanza di interpello in
esame (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, annovera la presentazione nei termini
delle asseverazioni prescritte dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 febbraio 2017, n. 58 (di seguito, ''DM n. 58/2017''), l'acquisto delle unità immobiliari
entro 30 mesi dalla fine dei lavori, la riduzione del rischio sismico di almeno una classe,
il fatto che l'immobile sia situato in un comune classificato in zona sismica 123), pone
i seguenti quesiti:
1) ''se gli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il rogito definitivo di
compravendita immobiliare, in relazione ad uno o più dei n. 4 appartamenti ad oggi
invenduti, potranno optare per lo ''sconto in fattura'' (ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett.
a), del D.L. 34/2020) pari all'importo della suddetta agevolazione fiscale sismabonus
acquisti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ad essi spettante nella loro
dichiarazione dei redditi'' (di seguito, ''primo quesito'');
2) ''se i soggetti di cui sopra potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale
sismabonus acquisti nella misura ''maggiorata'' del 50% (prevista dal comma 1septies.1
dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, comma introdotto dall'art. 1, comma 55, lett. b) della
Legge n. 207/2024), in luogo del 36%, nel caso in cui i medesimi soggetti dichiarino
nell'atto di compravendita di voler destinare l'unità immobiliare a propria abitazione
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principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la scadenza di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato
stipulato il rogito di acquisto'' (di seguito, ''secondo quesito'');
3) in subordine, qualora ai primi due quesiti venga data risposta favorevole
all'Istante, se ''ai fini:
della concessione dello ''sconto in fattura'' per il sismabonus acquisti nella
misura ''maggiorata'' del 50% [...] a ciascun acquirente che ne faccia richiesta;
e degli adempimenti necessari al perfezionamento della citata opzione per lo
sconto in fattura (sua indicazione nella fattura di saldo emessa [...], apposizione del
visto di conformità, ecc...),
sia sufficiente una dichiarazione resa nell'atto notarile di compravendita
da parte dell'acquirente, contenente l'impegno di quest'ultimo ad adibire l'unità
immobiliare acquistata quale sua abitazione principale entro la scadenza di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui è stato
stipulato il rogito di acquisto'' (di seguito, ''terzo quesito'');
4) in subordine, nell'ipotesi in cui al primo quesito venga data risposta
sfavorevole, se l'Istante possa ''in luogo dell'agevolazione sismabonus acquisti a favore
degli acquirenti che stipuleranno nell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita
immobiliare, [...] fruire della ''ordinaria'' agevolazione sismabonus, nella forma
''tradizionale'' della detrazione fiscale, detrazione determinata su quota parte dei costi
sostenuti per i lavori antisismici effettuati nell'ambito dell'intervento edilizio, costi da
considerarsi nei limiti del massimale di spesa agevolabile nonché successivamente
ridotti in funzione del rapporto tra la volumetria degli appartamenti per cui non è stata
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fruita l'agevolazione sismabonus acquisti (al numeratore) rispetto alla volumetria totale
del nuovo edificio ricostruito (al denominatore)'' (di seguito, ''quarto quesito'').
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito al primo quesito, l'Istante ritiene che gli acquirenti, i quali stipuleranno
nel corso dell'anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, in relazione a
uno o più dei n. 4 appartamenti sopra indicati, potranno optare per lo sconto in fattura di
cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, in misura pari all'importo
dell'agevolazione del sismabonus acquisti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione
ad essi spettante.
A supporto della prospettata soluzione, l'Istante richiama un precedente [...], che
avrebbe ammesso tale possibilità.
In relazione al secondo quesito, l'Istante non prospetta alcuna soluzione
limitandosi a riportare la posizione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato
nella guida ''Immobili e bonus fiscali 2025'', secondo cui ''[è] ragionevole ritenere che
delle detrazioni Bonus Acquisti con aliquota agevolata possa fruire anche l'acquirente
di immobile che lo stesso nell'atto di acquisto dichiari di voler destinare a propria
abitazione principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la
scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in
cui è stato stipulato l'atto di acquisto''.
Per quanto concerne il terzo quesito, subordinato alla circostanza che ai primi
due quesiti venga data risposta affermativa, l'Istante ritiene di poter legittimamente
riconoscere all'acquirente che ne faccia richiesta il cd. sconto in fattura per l'agevolazione
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del cd. sismabonus acquisti nella misura ''maggiorata'' del 50% sulla base della sola
dichiarazione della sussistenza dei relativi presupposti, resa dai singoli acquirenti
nell'atto di compravendita.
A questo riguardo, l'Istante fa presente che ''non si conosce quale
documento attestante la destinazione ad abitazione principale dell'immobile da parte
dell'acquirente o più in generale quale altro mezzo di prova possa essere recuperato
[dal medesimo Istante], prima della stipula dell'atto di compravendita''.
L'Istante sostiene di non avere, al riguardo, alcun potere di controllare e
nemmeno di verificare e/o di influenzare né la volontà dell'acquirente in merito alla
scelta della destinazione dell'immobile ad abitazione principiale, né le tempistiche di una
simile scelta (che, peraltro, potrebbero non essere compatibili con i termini di legge per
l'emissione della fattura, per l'apposizione del vizio di conformità e per l'invio telematico
della comunicazione dell'opzione ex articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020).
Inoltre, l'Istante reputa che nell'eventualità in cui tale dichiarazione si riveli
mendace, soltanto l'acquirente sarà chiamato a rispondere delle conseguenze in termini di
recupero dell'agevolazione e delle conseguenti sanzioni e interessi, posto che il mendacio
si realizzerebbe solo in data successiva alla compravendita dell'immobile e, in ogni caso,
non sarebbe verificale dall'Istante nemmeno a posteriori.
Con riferimento al quarto quesito (subordinato a una risposta negativa resa
al primo quesito), l'Istante ritiene che debba adottarsi una soluzione affermativa. A
sostegno della soluzione positiva, rappresenta che ''dai documenti di prassi consultati e
dalle indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato emerge che:
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sismabonus ordinario (per l'impresa costruttrice) e sismabonus acquisti (per
l'acquirente dell'unità immobiliare) sono tra loro alternativi, a scelta discrezionale delle
parti, scelta che è opportuno venga esplicitata nell'atto di compravendita;
la cumulabilità tra sismabonus ordinario (per l'impresa costruttrice) e
sismabonus acquisti (per l'acquirente dell'unità immobiliare) è esclusa in quanto
altrimenti si determinerebbe una duplicazione di agevolazioni a fronte di un medesimo
presupposto, cioè il sostenimento di spese per interventi di riduzione del rischio sismico''.
L'Istante sottolinea come la questione sia stata già affrontata, senza però
considerare la situazione ''intermedia'', in cui solo alcune delle unità immobiliari vendute
beneficiano del sismabonus acquisti, mentre altre no. Per queste ultime unità immobiliari
che non beneficiano del sismabonus acquisti, negare la possibilità all'impresa di accedere
al sismabonus ordinario significherebbe negare la fruizione di agevolazioni fiscali in
presenza di tutti i requisiti di legge.
In altri termini, l'Istante ritiene che la detrazione del sismabonus ordinario
da parte dell'impresa costruttrice, nei limiti innanzi descritti, non comporti alcuna
duplicazione di agevolazioni.
L'Istante evidenzia, inoltre, che ''è pacificamente riconosciuta dalla prassi
la possibilità di cumulare detrazioni fiscali diverse, quando ciò non comporta la
duplicazione di agevolazioni a fronte del medesimo presupposto [e che, quindi,] ad
esempio, il sismabonus ordinario è compatibile con la detrazione IRPEF, di cui al
terzo comma dell'articolo 16bis del TUIR. nonché con l'ecobonus''. La propria scelta
di fruire del sismabonus ordinario, ove possibile, ovviamente impedirebbe all'acquirente
di beneficiare del sismabonus acquisti, specificando che ciò verrebbe chiaramente
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esplicitato nell'atto notarile di compravendita, nel quale si farebbe propriamente
sottoscrivere all'acquirente l'impegno a non fruire della detrazione in commento.
Pertanto, limitatamente alle unità immobiliari che non beneficiano del
sismabonus acquisti, l'Istante reputa di poter fruire del sismabonus ordinario nella
propria dichiarazione dei redditi, detrazione da calcolare secondo il procedimento di
seguito riportato:
''determinando secondo il cd. ''criterio di competenza'' l'importo dei costi (netto
iva) sostenuti [dall'Istante] per i lavori antisismici effettuati nell'ambito dell'intervento
edilizio, nei limiti dei valori asseverati dal [d]irettore dei lavori strutturali;
selezionando il minore tra l'importo sopraindicato e il massimale di spesa
agevolabile conteggiato sul numero di unità immobiliari ante operam;
riducendo il valore selezionato al punto precedente in funzione del rapporto tra
la volumetria degli appartamenti per cui non è stata fruita l'agevolazione sismabonus
acquisti (al numeratore) rispetto alla volumetria totale del nuovo edificio ricostruito (al
denominatore);
moltiplicando il valore ottenuto al punto precedente per l'aliquota del 85%
prevista negli anni di sostenimento dei costi in caso di interventi che comportano un
miglioramento di 2 o più classi sismiche''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si rappresenta che la presente risposta esula e non implica
alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti
dalle discipline agevolative qui in commento, né alla correttezza degli importi e dei
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calcoli riportati nell'istanza. In particolare, il presente parere riguarda esclusivamente i
quesiti interpretativi posti e non implica, né presuppone alcuna valutazione o giudizio
sulla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni
sismabonus acquisti e sismabonus ordinario richiamate nell'istanza, diversi da quelli sui
quali vertono i quesiti dell'Istante.
Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai predetti aspetti.
Per quanto attiene al cd. sismabonus, ai sensi del comma 1bis dell'articolo 16
del d.l. n. 63 del 2013 ''[p]er le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2024 per gli interventi di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera i), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque
quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi
[...]''.
Il comma 1quater del citato articolo 16 dispone che la misura della detrazione
è aumentata al 70 per cento o all'80 per cento qualora dagli interventi attuati derivi una
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diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio, rispettivamente, a una o a
due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al DM n. 58/2017.
Si rammenta, inoltre, che per gli interventi in parola la procedura autorizzatoria
deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2017.
Con riferimento al cd. sismabonus acquisti, giova sottolineare che, ai sensi del
successivo comma 1septies, agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi da cui
derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di
rischio inferiore spetta una detrazione commisurata al prezzo di acquisto degli immobili
medesimi.
La norma di cui al citato comma 1septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del
2013 è inserita nel contesto del più generale complesso di disposizioni che disciplinano
le detrazioni spettanti con riferimento alle spese sostenute per interventi antisismici
(il cd. sismabonus di cui ai commi da 1bis a 1sexies.1 del medesimo articolo 16) e
si caratterizza per il fatto che i beneficiari dell'agevolazione non sono i soggetti che
hanno sostenuto le spese per gli interventi in questione, ma gli acquirenti delle unità
immobiliari realizzate tramite interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici
(anche con ampliamenti consentiti dalle vigenti norme) dalle imprese di costruzione o
ristrutturazione, che le abbiano poi cedute entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.
Dunque, pur mutuando le regole applicative del sismabonus, il richiamato
comma 1septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 si differenzia da quest'ultimo
in quanto i beneficiari dell'agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità
immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile (nella
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misura del 75 o dell'85 per cento a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione
determini il passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiore), entro
l'importo massimo di 96.000 euro (cfr., sul punto, la risposta a istanza di interpello
pubblicata sub n. 70 del 2021 e la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E).
La detrazione del sismabonus ordinario è parametrata, invece, al costo sostenuto
(per gli interventi antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle
prestazioni di servizi utilizzati ed è, quindi, calcolata su componenti diversi dal prezzo
globale (cfr., sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 437 del 2021).
Per quanto attiene all'ambito temporale di applicazione delle misure in esame
si osserva che:
i commi 1bis e 1ter del citato articolo 16 fanno espresso riferimento alle
''spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024'';
il successivo comma 1septies.1, introdotto dall'articolo 1, comma 55, lettera
b), n. 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. legge di bilancio 2025), stabilisce
che ''[l]e detrazioni di cui ai commi da 1bis a 1septies spettano anche per le spese,
documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le
tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno
2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di
cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento
delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni
2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale''.
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In relazione al primo quesito, per quanto concernente la possibilità, per gli
acquirenti che stipuleranno il rogito di compravendita immobiliare nell'anno 2025, di
fruire dell'agevolazione del sismabonus acquisti nelle forme alternative di cui all'articolo
121 del d.l. n. 34 del 2020, si osserva che, per le agevolazioni edilizie diverse dal
cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del citato d.l. n. 34, la possibilità di fruire delle
detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione
del credito è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, solo
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (cfr., sul punto, la risposta a istanza di
interpello pubblicata sub n. 107 del 2025).
Infatti, mentre il comma 1 dell'articolo 121 citato stabilisce che ''[i] soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati
al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
[...]; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti,
[...], il successivo comma 7bis estende l'ambito di applicazione di tale previsione con
riferimento ''ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese
per gli interventi individuati dall'articolo 119''.
Ne deriva che, solo qualora gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo
121 vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del cd. Superbonus (disciplinato
dall'articolo 119), il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per
la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute
nel corso dell'anno 2025.
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Per le suesposte motivazioni, con riferimento al primo quesito, deve
ritenersi preclusa, per gli acquirenti che stipuleranno nel 2025 il rogito definitivo
di compravendita immobiliare, la possibilità di beneficiare dell'agevolazione del cd.
sismabonus acquisti nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in
fattura di cui all'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.
In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità per gli stessi
acquirenti che stipuleranno il rogito definitivo di compravendita immobiliare nell'anno
2025 di beneficiare della detrazione del cd. sismabonus acquisti nella misura maggiorata
del 50% prevista dal comma 1septies.1 dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, si osserva
che la circolare 19 giugno 2025, n. 8/E ha precisato che la maggiorazione di cui al comma
1septies.1 dell'articolo 16 spetta a condizione che:
'' il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda
proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità
immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale''.
Al riguardo, nella citata circolare n. 8/E è stato evidenziato che, ''per il
riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla
normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1°
gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio
dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente''.
Con riferimento al requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad
abitazione principale, la circolare n. 8/E menzionata ha chiarito che ''in linea con quanto
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evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene
che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR,
secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente
da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità
immobiliare non risulti locata». Si ritiene, inoltre, che, qualora l'unità immobiliare non
sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per
le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia
adibito ad abitazione principale al termine dei lavori'' (cfr., al riguardo le precisazioni
fornite con la circolare n. 13/E del 2023, paragrafo 1.1.3.).
Con specifico riferimento al cd. sismabonus acquisti, la circolare n. 8/E del 2025
ha inoltre ribadito che ''la misura della detrazione di cui al comma 1septies dell'articolo
16 del d.l. n. 63 del 2013 è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare
acquistata, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ciò posto, ai fini della fruizione dell'aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma
1septies.1 del medesimo articolo 16, si ritiene che l'unità immobiliare oggetto di
compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce
per la prima volta della detrazione''.
Pertanto, al ricorrere delle predette condizioni la cui verifica non è oggetto della
presente risposta i soggetti acquirenti potranno beneficiare del sismabonus acquisti
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nella misura maggiorata del 50%, fermo restando che, per le ragioni indicate nella
risposta al primo quesito, i medesimi acquirenti non potranno fruire dell'agevolazione
in parola nelle forme alternative della cessione del credito e/o dello sconto in fattura.
Relativamente al terzo quesito, si osserva che ai fini della fruizione
dell'agevolazione nella misura maggiorata di cui al citato comma 1septies.1, è
necessario che l'unità immobiliare oggetto di compravendita venga adibita ad abitazione
principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione, non essendo
dunque rilevante a tal fine la sola dichiarazione eventualmente resa nel contratto di
compravendita.
Per quanto concerne, infine, il quarto quesito, riguardante la possibilità per il
medesimo Istante di fruire, in relazione ai n. 4 appartamenti invenduti, del sismabonus
ordinario, di cui all'articolo 16, commi 1bis e seguenti, del d.l. n. 63 del 2013, si ricorda
che è principio di prassi consolidato quello secondo cui non è possibile far valere due
agevolazioni sulla medesima spesa (cfr. circolare del 18 maggio 2016, n. 20/E, par. 10.2).
Dunque, è possibile cumulare detrazioni fiscali diverse, solo laddove ciò non
comporti una duplicazione di agevolazioni (cfr. sul punto, la risposta a istanza di
interpello pubblicata sub n. 70 del 2021).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'Istante ha realizzato n. 61 appartamenti, per
n. 57 dei quali gli acquirenti hanno già fruito del sismabonus acquisti.
Pertanto, stante l'unitarietà dell'intervento edilizio di riduzione del rischio
sismico realizzato dall'Istante nel caso in esame e considerato che l'agevolazione del
cd. sismabonus ordinario è parametrata alle spese sostenute per la realizzazione degli
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interventi antisismici nel loro insieme, deve ritenersi preclusa la possibilità per l'Istante
stesso di beneficiare dell'agevolazione in parola per la quota parte dei costi sostenuti
dell'intervento parametrati ai restanti n. 4 appartamenti.
Ne deriva che l'avvenuta fruizione dell'agevolazione del sismabonus acquisti
da parte degli acquirenti dei n. 57 appartamenti già venduti nell'ambito del medesimo
complesso immobiliare, impedisce all'Istante di fruire del sismabonus ordinario in
relazione ai restanti n. 4 appartamenti, posto che le detrazioni in parola sono alternative
in quanto hanno come presupposto lo stesso intervento edilizio di riduzione del rischio
sismico.
La presente risposta viene resa sulla base degli elementi dichiarati dall'Istante,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nei relativi allegati,
nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il sismabonus acquisti di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 63/2013 rappresenta un'agevolazione alternativa al sismabonus ordinario, disciplinata secondo le regole del TUIR e coordinata con l'articolo 121 del decreto-legge 34/2020 che regola sconto in fattura e cessione del credito. Commercialisti e notai devono verificare l'unitarietà dell'intervento edilizio, la riduzione del rischio sismico di almeno una classe, il prezzo di acquisto entro il massimale di 96.000 euro per unità immobiliare, e l'effettiva destinazione ad abitazione principale per accedere alla maggiorazione, tenendo conto che per il 2025 non sono disponibili le opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito.
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