Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 e dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021. Comunicazione esito controlli. Istanza di riesame
Quali sono le modalità per consultare l'esito dei controlli sugli esoneri contributivi in agricoltura e come regolarizzare eventuali debiti?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1618/2026 comunica l'esito dei controlli ex post effettuati sugli esoneri contributivi concessi in agricoltura sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge 137/2020 e dell'articolo 70 del decreto-legge 73/2021. Per i contribuenti che hanno ricevuto esito negativo, sono in corso notifiche di annullamento dell'esonero con conseguente debito contributivo da regolarizzare.
I datori di lavoro agricoli con dipendenti accedono al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" per consultare l'esito e gli importi dovuti, mentre i lavoratori autonomi agricoli utilizzano il "Cassetto Previdenziale del Contribuente" nella sezione "Telematizzazione" > "Lista Richieste Aut. Agr." per visualizzare i dettagli e le istruzioni di pagamento tramite modelli F24.
La regolarizzazione del debito può avvenire mediante "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite "Comunicazione Bidirezionale" oppure presentando un'istanza di "Rateazione" secondo le modalità standard disponibili nel Cassetto Previdenziale. È fondamentale rispettare i termini: il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica o la presentazione dell'istanza di rateazione entro lo stesso termine consente la riduzione del 50% della sanzione civile.
Contro i provvedimenti di annullamento è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione "Comunicazione Bidirezionale" utilizzando l'oggetto "Esoneri e benefici contributivi", secondo le medesime modalità previste per altri esoneri contributivi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 e dell’articolo 70 del decreto-legge n. 73/2021. Comunicazione esito controlli. Istanza di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-05-2026
Messaggio n. 1618
OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai
sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 e dell’articolo 70
del decreto-legge n. 73/2021. Comunicazione esito controlli. Istanza
di riesame
Con il presente messaggio si comunica che, a seguito della definizione dei controlli ex post
finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri
contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall’articolo 70 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono in
fase di notificazione i provvedimenti di annullamento nei confronti dei contribuenti per i quali è
stato rilevato l’esito negativo dei controlli effettuati.
Ai fini della consultazione dell’esito dei controlli, i datori di lavoro agricoli con dipendenti
possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla
domanda di esonero presentata, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le
relative codeline.
I lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale
del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la
domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di
comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da
versare.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato
presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione
Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” secondo le consuete modalità
disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
A tale fine si rammenta che qualora il pagamento dei contributi dovuti sia effettuato in unica
soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale,
presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del
50%, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si evidenzia che la predetta riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al
debito contributivo conseguente all’annullamento dell’esonero. In caso di pagamento in forma
rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima
rata.
Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame
attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del
Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, secondo modalità
analoghe a quelle previste per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il messaggio INPS riguarda esoneri contributivi in agricoltura, controlli ex post e annullamento di benefici, disciplinati dai decreti-legge 137/2020 e 73/2021. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire debiti contributivi, sanzioni civili ridotte, rateazioni e istanze di riesame attraverso il Cassetto Previdenziale e il Portale delle Agevolazioni, con particolare attenzione ai termini di pagamento e alle modalità di comunicazione bidirezionale con l'INPS.
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