Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 54/2026

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 12/05/2026 In vigore dal: 12/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'ammortizzatore unico previsto dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 per i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dagli eventi meteorologici in Calabria,?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge n. 25/2026 introduce un ammortizzatore sociale unico destinato a tutelare sia i datori di lavoro che i lavoratori dipendenti del settore privato (inclusi gli agricoli) colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei comuni alluvionati di Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura si applica a lavoratori che non possono prestare attività lavorativa perché le sedi operative del datore di lavoro si trovano nei territori interessati oppure perché i lavoratori stessi risiedono/sono domiciliati in tali comuni e non riescono a recarsi al lavoro. Il trattamento è erogato direttamente dall'INPS ai lavoratori con un importo massimo mensile di 1.423,69 euro lordi (per il 2026) e copre fino a 90 giornate per i lavoratori presso aziende nel luogo dell'evento, oppure fino a 15 giornate per chi risiede/è domiciliato nei comuni alluvionati. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026 attraverso la piattaforma OMNIA IS (per non agricoli) o CISOA Web (per agricoli), utilizzando specifiche causali a seconda della fattispecie. È fondamentale che il datore di lavoro possieda idonea documentazione attestante l'impossibilità di prestare lavoro, sia essa un provvedimento amministrativo oppure una dichiarazione di responsabilità del lavoratore. L'ammortizzatore è incompatibile con altri trattamenti di integrazione salariale (CIGO, AIS, CISOA) per gli stessi periodi e lavoratori, e non richiede accordi sindacali.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 13/05/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 54 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.8 OGGETTO: Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ammortizzatore unico introdotto dal decreto–legge n. 25/2026 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e si forniscono altresì indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito. INDICE Premessa 1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 25/2026 2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico 3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico 4. Termini e modalità di invio delle domande 4.1 Modalità di compilazione delle domande per i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli 4.2 Modalità di compilazione delle domande per i datori di lavoro agricoli 5. Contribuzione figurativa 6. Istruzioni procedurali 6.1 Modalità di trasmissione dei flussi “Uniemens Cig” (UNI41) 7. Monitoraggio 8. Istruzioni contabili Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026 è stato pubblicato il decreto–legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. Il provvedimento, entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore dei datori di lavoro e lavoratori interessati dagli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Al riguardo, l’Allegato n. 1 alla presente circolare contiene l’elenco dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026. Tra le misure previste, l’articolo 5 del decreto-legge n. 25/2026, rubricato “Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali”, introduce uno strumento di sostegno al reddito, sotto forma di prestazione di integrazione salariale “unica”, a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti della disposizione introdotta dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 25/2026 e si forniscono istruzioni per richiedere la nuova misura in argomento. 1. Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 25/2026 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026 sono destinatari dell’“ammortizzatore unico” i seguenti soggetti: lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionati indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare e che, in conseguenza di tali eventi hanno sospeso l’attività lavorativa; lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’Allegato n. 1 alla presente circolare. La medesima misura è altresì prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli: 1. lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 di cui alla presente circolare; 2. lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni ricompresi nell’Allegato n. 1, e sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni; 3. lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026, e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni ricompresi nell’Allegato n. 1. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione; 4. lavoratori che, alla data del 18 gennaio 2026, sono residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati indicati nell’Allegato n. 1, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 30 aprile 2026 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione. Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 25/2026 prevede che la stessa deve essere collegata: a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale; b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio; e) alle condizioni di salute di familiari conviventi; f) a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. In ordine alla documentazione a supporto delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno, si precisa che, relativamente alla condizione di cui alla lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda (cfr. il successivo par. 4), devono indicare l’esistenza, nonché gli estremi del provvedimento normativo o amministrativo (ad esempio, decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale. In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro devono acquisire idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione che ha determinato l’impossibilità di recarsi al lavoro, dichiarando nella domanda di esserne in possesso. Le suddette documentazioni devono essere custodite dai datori di lavoro - secondo quanto previsto rispettivamente dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008, e dall’articolo 5, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 – anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni. 2. Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026, erogata direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati al precedente paragrafo 1, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti già esistenti (trattamento di integrazione salariale ordinaria, assegno di integrazione salariale e cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi al fine di gestire in modo adeguato la situazione emergenziale in argomento. Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 5, comma 7, del decreto–legge n. 25/2026, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale incompatibilità comporta che non possono fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei citati trattamenti. Pertanto, ai fini della gestione delle richieste di accesso alla nuova misura di sostegno da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione di lavoro, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015[1], la proposizione dell’istanza da parte dei citati datori di lavoro è considerata equivalente a un’implicita dichiarazione di non avere fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), assegno di integrazione salariale (AIS) a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, possono richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale dell’INPS competente, l’annullamento dell’istanza originaria. Tale annullamento può essere effettuato soltanto nel caso in cui l’istanza non sia stata ancora autorizzata. Successivamente, i medesimi datori di lavoro devono presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno in argomento. Le Strutture territoriali dell’INPS, a loro volta, devono provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, al fine di evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 25/2026. Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione, ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare un’informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono altresì ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste dagli articoli 4, 12 e 30 del decreto legislativo n. 148/2015. In caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/2015. 3. Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico L’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026 prevede, inoltre, nell’ottica della massima tutela reddituale dei lavoratori, che la misura di sostegno in argomento spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, sia di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Si ricorda che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, per l’anno 2026, il trattamento massimo lordo è fissato in misura pari a 1.423,69 euro[2]. Riguardo alla durata della misura di sostegno in argomento, l’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026 prevede, all’interno dell’arco temporale massimo indennizzabile, compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche. Più dettagliatamente: - ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, che lavorano presso datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 e che sono o sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate (cfr. l’art. 5, comma 3); - ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono o sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni indicati nell’Allegato n. 1, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate (cfr. l’art. 5, comma 4); - ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, ovunque risiedano o siano domiciliati, avevano un rapporto di lavoro attivo presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei territori dei comuni alluvionati indicati nell’Allegato n. 1, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate (cfr. l’art. 5, comma 5); - ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedano o siano domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato n. 1, e che sono o sono stati impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni alluvionati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate (cfr. l’art. 5, comma 5); - ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026 erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei territori dei comuni ricompresi nell’Allegato n. 1, ovunque residenti o domiciliati, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino a un massimo di novanta giornate. La misura di sostegno in argomento è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione (cfr. l’art. 5, comma 5); - ai lavoratori agricoli che, alla data del 18 gennaio 2026, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedano o siano domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato n. 1, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni alluvionati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate. La misura di sostegno in argomento è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione (cfr. l’art. 5, comma 5). Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno in argomento, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse. La regolamentazione in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle relative domande, nonché alle attività di monitoraggio sul rispetto del tetto di spesa sono affidate all’Istituto. 4. Termini e modalità di invio delle domande Come anticipato nel precedente paragrafo 3, l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026 affida all’Istituto la disciplina in ordine alla modalità di gestione delle domande di accesso al nuovo ammortizzatore unico. Al riguardo, si premette che la norma prevede che la domanda, finalizzata alla concessione della misura di sostegno in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni. Si precisa che la misura di sostegno in commento viene riconosciuta anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori. In analogia a quanto sopra illustrato, la misura di sostegno in argomento è riconosciuta in favore dei lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori. In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato/distaccato che, alla data del 18 gennaio 2026, risulta essere residente o domiciliato in uno dei territori dei comuni alluvionati e che è stato o è impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore/distaccatario, viene svolta all’interno o al di fuori dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare. Si ricorda che, in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto–legge n. 25/2026, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate. In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro - che possono trovarsi in condizioni di grave disagio - e dei lavoratori - che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo - si prevede che le istanze siano presentate entro il 31 maggio 2026. Tale termine, in base al testo vigente dell’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026, non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza. Le domande possono essere presentate a partire dal 14 aprile 2026, come comunicato con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, con il quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione. 4.1 Modalità di compilazione delle domande per i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento devono accedere in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”. Alla piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da tale sottomenu si deve accedere alla procedura “OMNIA integrazioni salariali”, quindi, cliccando in alto a destra su “crea domanda”, seguire l’iter di compilazione inserendo la matricola aziendale e selezionare la prestazione “domanda ISU”. Dopo avere indicato l’UP, si deve procedere con la scelta di una tra le causali che fanno riferimento all’ISU – Art.5 dl.n.25/2026, secondo le specifiche di seguito riportate. I datori di lavoro che presentano la domanda per i lavoratori alle proprie dipendenze che alla data del 18 gennaio 2026 sono stati o sono impossibilitati a prestare l’attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso unità operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare e che, in conseguenza degli eventi alluvionali, è stata sospesa, devono utilizzare la causale “ISU - 704 - Art. 5 dl n. 25/2026”- Aziende operanti nel luogo dell’evento”. Si precisa che tale impossibilità, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici in argomento, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo. Ricorrendo tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito deriva dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni alluvionati – i datori di lavoro devono utilizzare, rispettivamente, la causale “ISU - 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento” e “ISU - 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”. Si ricorda che, in tale circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Qualora la domanda venga inoltrata con riferimento ai lavoratori somministrati/distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore/distaccatario ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1, le Agenzie di somministrazione/aziende distaccanti, in qualità di datori di lavoro, devono utilizzare l’apposita causale “ISU – 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”. 4.2 Modalità di compilazione delle domande per i datori di lavoro agricoli Ai fini della presentazione della domanda di concessione della misura di sostegno in argomento, i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato. La misura in argomento, autorizzata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS è erogata direttamente in favore dei beneficiari, con esclusione della modalità a conguaglio contributivo. In fase di compilazione della domanda per i datori di lavoro agricoli sono previste quattro causali, come di seguito indicato. 1. Cod.19 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01”. La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede in uno dei territori dei comuni alluvionati indicati nell’Allegato n. 1. La domanda è presentata per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - che abbiano un rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro che non ha una propria sede locale in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, ma che ha distaccato uno o più lavoratori presso un altro datore di lavoro agricolo con sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. Il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare. Nel caso in cui la domanda viene inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare la dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 alla presente circolare. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo novanta giornate, collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. 1. Cod. 20 “DL n. 25/2026 Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01”. La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. La domanda è presentata per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - che non abbiano un rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro che non abbia una propria sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, ma che ha distaccato uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro agricolo con sede in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. Il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare. Nel caso in cui la domanda viene inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare la dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 alla presente circolare. Il lavoratore per il quale è inoltrata la domanda deve essere stato assunto successivamente alla data del 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026. Per ogni lavoratore può essere autorizzato un numero di giornate pari alle giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso fino alla data di inoltro della domanda, nel limite massimo di novanta giornate collocate nel periodo compreso tra la data di assunzione e il 30 aprile 2026. 1. Cod. 21 “DL n. 25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti” 2. Cod. 22 “DL n.25/2026 Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati”. La domanda viene inoltrata da un datore di lavoro avente sede dislocata su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori – con contratto a tempo determinato o indeterminato - residenti (cod.21) o domiciliati (cod.22) alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1, con o senza rapporto di lavoro attivo presso il datore di lavoro alla data del 18 gennaio 2026. Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo quindici giornate collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026. I datori di lavoro devono selezionare una tra le seguenti opzioni: 1. esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario; 2. interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; 3. inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; 4. inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio; 5. condizioni di salute di familiari conviventi; 6. ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale 7. due o più delle condizioni impeditive elencate. L’ultima opzione dell’elenco (lett. g.) si riferisce al caso di domanda presentata per un insieme di lavoratori la cui impossibilità di recarsi al lavoro è riconducibile a motivazioni diverse per ciascun lavoratore. Per la fattispecie di cui alla lettera a. “esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario”, il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 4 alla presente circolare. Per tutte le altre fattispecie elencate, il datore di lavoro che inoltra la domanda deve allegare in procedura la dichiarazione di cui all’Allegato n. 5, indicando, per ciascun lavoratore, la specifica condizione impeditiva. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata dall’intermediario autorizzato, lo stesso deve allegare, rispettivamente, la dichiarazione di cui agli Allegati n. 6 o n. 7. Nel caso in cui il datore di lavoro o l’intermediario selezioni l’opzione di cui alla lettera g. “due o più delle condizioni impeditive elencate”, devono essere allegate, per ciascun lavoratore, le dichiarazioni corrispondenti alle singole condizioni impeditive. 5. Contribuzione figurativa L’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026 prevede che la nuova misura di sostegno è correlata all’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Considerato che tale misura di sostegno assume la natura di “ammortizzatore unico”, che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa è accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015. 6. Istruzioni procedurali Nella procedura “OMNIA IS”, nell’ambito del codice intervento “700”, sono stati istituiti i seguenti appositi codici evento: - “ISU 704 - Art. 5 dl n. 25/2026- Aziende operanti nel luogo dell’evento”; - “ISU 705 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori residenti nel luogo dell’evento”; - “ISU 706 - Art. 5 dl n. 25/2026 lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento”; - “ISU 707 - Art. 5 dl n. 25/2026 Aziende somministratici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento”. La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti “CIG” è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative ai nuovi codici evento “704”, “705”, “706” e “707” con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 6.1 Modalità di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) L’integrazione al reddito è erogata esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari della misura. L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026, prevede, il solo pagamento diretto ai lavoratori della prestazione in argomento da parte dell’Istituto. Conseguentemente i datori di lavoro non agricoli devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità, pur tenendo conto delle particolarità in argomento. In particolare, si precisa che nonostante l’ammortizzatore unico è riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere comunque indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata con evento “ISU”. Al fine di garantire che il lavoratore sia indennizzato per l’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da indicare devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro. Eventuali ulteriori indicazioni operative sull’invio dei flussi di pagamento, saranno fornite con successivo messaggio. 7. Monitoraggio In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026, le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’Istituto provvede alle attività di monitoraggio nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 9 dell’articolo 5, del decreto-legge n. 25/2026, fornendo i risultati della stessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti di autorizzazione adottati, si riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, l’Istituto non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso all’ammortizzatore unico. 8. Istruzioni contabili Ai fini delle rilevazioni contabili dell‘integrazione al reddito prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto–legge n. 25/2026, in relazione ai nuovi codici evento “704”, “705”, “706” e “707” con emissione dei pagamenti diretti tramite la procedura accentrata, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - i conti di seguito elencati. - GAU30292 – per rilevare l’onere per l'integrazione al reddito a favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza -art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026. Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione al reddito sarà rilevato al conto esistente GAU10279 che, come per l’onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l’utilizzo del conto di interferenza GPA55170. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio in uso “03297” opportunamente ridenominato. Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perché non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3297”, attribuendo gli importi al conto in uso GPA10279. - GAU24292 – per il recupero e/o per il rentroito dell'onere per l'integrazione al reddito a favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza -art. 5 comma 1 del decreto-legge n. 25/2026. A tale conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01226” adeguato nella denominazione. Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio 01226 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. - GAU32292 – per rilevare l’onere per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'integrazione al reddito a favore dei lavoratori del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 25/2026. I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale. Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 8). Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015 non sono gestioni dell’INPS. [2] L’importo massimo di 1.423,69 euro, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si attesta, per l’anno in corso, in misura pari a 1.340,56 euro. ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro che il lavoratore (nome e cognome) risulta distaccato presso l’azienda agricola (denominazione azienda distaccataria), avente unità locale in uno dei comuni alluvionati. ALLEGATO 3 Allegato n. 3 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica che il lavoratore (nome e cognome) risulta distaccato presso l’azienda agricola (denominazione azienda distaccataria), avente unità locale in uno dei comuni alluvionati. ALLEGATO 4 Allegato n. 4 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (indicare l’autorità emanante e gli estremi) direttamente connesso all’evento straordinario ALLEGATO 5 Allegato n. 5 Ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3 e 76 del suddetto d.P.R., dichiaro di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore (nome e cognome), attestante la seguente condizione impeditiva (indicare una motivazione tra quelle indicate in circolare). ALLEGATO 6 Allegato n. 6 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (indicare l’autorità emanante e gli estremi) direttamente connesso all’evento straordinario. ALLEGATO 7 Allegato n. 7 Dichiaro di aver ricevuto la dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - con cui il datore di lavoro autocertifica di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore (nome e cognome), attestante la seguente condizione impeditiva (indicare una motivazione tra quelle indicate in circolare). ALLEGATO 8 Allegato n. 8 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU30292 Denominazione completa Onere per l'integrazione al reddito a favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 Denominazione abbreviata ONERE INTR.REDD.EVENTI METEREOL.18/1/26-AR5 C1 DL25/26 Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2026 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009 Tipo variazione V Codice conto GAU10279 Denominazione completa Debiti nei confronti dei beneficiari dell’indennità una tantum e dell’integrazione al reddito a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati - art. 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023; art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 Denominazione abbreviata DEB.IND.U.T-INT.RED.ALLUV-AR7-8 DL 61/23-AR5 C1 DL25/26 Validità e Movimentabilità Mese 06 - Anno 2023 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009 Tipo variazione V Codice conto GPA10279 Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, dei riaccrediti dell'indennità una tantum e dell’integrazione al reddito corrisposta a favore di varie categorie di lavoratori dei territori alluvionati - articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 61/2023; art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026 Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIACC.IND.UT-INT.REDD.ALLUV-A7E8 DL61/23-A5 C1 DL25/26 Validità e Movimentabilità Mese 06 - Anno 2023 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio PNE112013/8U2220099/8E2320099 Tipo variazione I Codice conto GAU24292 Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o rentroito dell'onere per l'integrazione al reddito a favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza - art. 5 comma 1 del decreto-legge n. 25/2026 Denominazione abbreviata REC/RIACCR.INT.REDD.EV.MET.18/1/26-A5 C1 DL25/26 Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2026 /M. S Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001 Tipo variazione I Codice conto GAU32292 Denominazione completa Onere per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'integrazione al reddito a favore dei lavoratori del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 25/2026 Denominazione abbreviata ON.COP.FIG.EV.MET.18/1/26-ART.5 DL25/2026 Validità e Movimentabilità Mese 05 - Anno 2026 /M. P10 Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604

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L'ammortizzatore unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25/2026 rappresenta una misura straordinaria di sostegno al reddito alternativa alla cassa integrazione ordinaria (CIGO), all'assegno di integrazione salariale (AIS) e alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA), applicabile nei comuni colpiti da calamità naturali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'incompatibilità con altri ammortizzatori, la contribuzione figurativa accreditata secondo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015, e le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens-Cig (UNI41) per garantire il pagamento diretto ai beneficiari entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026.

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