Decisione UE In vigore

Decisione UE 1425/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione

Pubblicato: 30/06/2026 In vigore dal: 30/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1425 of 30 June 2026 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting of data on recycled plastic content in single-use plastic beverage bottles and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2023/2683

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1425 3.7.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1425 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2026 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande elencate nella parte F dell’allegato della direttiva medesima, comprese le bottiglie in PET. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET per ogni anno civile. (2) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione ( 2 ) ha stabilito la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di contenuto di plastica riciclata e il formato per la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande. Tale metodologia si basa sui dati generati conformemente al regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione ( 3 ) . (3) Le uniche tecnologie di riciclaggio idonee di cui al regolamento (UE) 2022/1616 sono il riciclaggio meccanico del PET post-consumo e il riciclaggio a partire da cicli di prodotto in catene chiuse e controllate. Affinché altri metodi di riciclaggio, non contemplati da tale regolamento, possano contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi al contenuto riciclato fissati nella direttiva (UE) 2019/904, è necessario stabilire ulteriori norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata derivante da questi metodi. In particolare occorre introdurre la cosiddetta contabilizzazione del bilancio di massa, il che richiede cospicue aggiunte alla metodologia esistente. A fini di chiarezza e certezza del diritto, e visto che saranno necessarie molte nuove norme e modifiche delle norme vigenti, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683. (4) Con l’intensificarsi degli sforzi globali per contenere l’inquinamento da plastica, a livello mondiale ci si attende lo sviluppo di un mercato della plastica riciclata da riciclaggio meccanico o chimico e delle relative catene di approvvigionamento. Sono necessarie norme chiare per fare in modo che i dati sul contenuto riciclato possano essere comunicati in modo trasparente, verificabile e comparabile per tutti i metodi e i processi di riciclaggio esistenti. Le norme dell’Unione dovrebbero fornire un quadro di riferimento per il futuro approccio internazionale, così da garantire condizioni di parità a livello mondiale. (5) Con il riciclaggio chimico è possibile trattare i rifiuti di plastica che sono difficili o impossibili da riciclare meccanicamente e anche ottenere output riciclati caratterizzati da qualità e prestazioni tecniche migliori. Per realizzare appieno il potenziale dell’economia circolare, il riciclaggio chimico dovrebbe integrare il riciclaggio meccanico, generalmente preferibile da un punto di vista ambientale, laddove permetta di ottenere output riciclati con un livello sufficiente di qualità e prestazioni tecniche. (6) Al fine di istituire un quadro semplice e prevedibile grazie al quale tutti i metodi e i processi di riciclaggio in grado di generare benefici ambientali per l’economia circolare della plastica risultino anche economicamente sostenibili, le norme dell’Unione in materia di comunicazione dei dati sul contenuto riciclato dovrebbero contemplare tutti i metodi e i processi di riciclaggio. Tali norme dovrebbero inoltre agevolare la transizione dell’industria chimica dell’Unione verso la circolarità incoraggiando l’uso di materie prime alternative e riducendo la dipendenza dalle risorse fossili vergini. (7) Ai fini del calcolo, della comunicazione e della verifica dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è opportuno prendere in considerazione, a norma del regolamento (UE) 2022/1616, la plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande ottenuta mediante riciclaggio meccanico, che è una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del medesimo regolamento, o mediante altre tecnologie di riciclaggio che sono tecnologie di riciclaggio idonee o nuove tecnologie ai sensi di tale regolamento, per le quali è nota la quota di materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo nell’output e per le quali non sono utilizzati come input rifiuti di plastica diversi dai rifiuti di plastica post-consumo. (8) Nel calcolo, nella verifica e nella comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande da effettuare ai fini della direttiva (UE) 2019/904 è opportuno prendere in considerazione anche la plastica riciclata ottenuta dai rifiuti di plastica post-consumo mediante qualsiasi altro metodo di riciclaggio, compreso il riciclaggio chimico durante il quale la struttura chimica del materiale subisce modifiche, o prodotta a partire da una miscela di rifiuti di plastica pre- e post-consumo. Se i rifiuti di plastica sono sottoposti a un processo di riciclaggio in cui i polimeri sono scomposti e le sostanze risultanti, spesso combinate con materie prime primarie, sono utilizzate per produrre nuovi polimeri ed eventualmente altri prodotti, è necessario applicare la contabilizzazione del bilancio di massa poiché generalmente la quota di materiale ammissibile negli output non è nota. La contabilizzazione del bilancio di massa garantisce che il peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo nell’input sia pari al peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo attribuito a tutti gli output e agli scarti. (9) Durante il riciclaggio chimico, la struttura chimica dell’input di rifiuti di plastica post-consumo viene scomposta e il materiale risultante generalmente non è un polimero fino a quando non viene ripolimerizzato. Il materiale proveniente da rifiuti di plastica post-consumo dovrebbe pertanto essere denominato «materiale ammissibile». A seconda della fase del processo di riciclaggio, il materiale ammissibile può avere o meno la qualifica di rifiuto. (10) Se è applicata in una determinata fase della catena di approvvigionamento, la contabilizzazione del bilancio di massa dovrebbe essere applicata anche in tutte le fasi successive, in quanto il suo utilizzo presuppone che la quota di materiale ammissibile non sia nota per tutti i singoli input e pertanto implica che non possa essere nota nell’output. (11) Nelle fasi della catena di approvvigionamento in cui sia i materiali input sia i materiali output sono costituiti da polimeri, ad esempio dopo la ripolimerizzazione nel caso del riciclaggio chimico, la miscelazione di materiali con proporzioni note darebbe luogo a output con proporzioni note. In tali fasi non è pertanto necessaria e non dovrebbe essere consentita l’ulteriore riassegnazione delle quantità attribuite di materiale ammissibile. (12) A norma della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET per dimostrare il conseguimento dell’obiettivo relativo a detto contenuto («obiettivo»). Mentre il contenuto riciclato corrisponde alla quantità di materiale riciclato, l’obiettivo è espresso in percentuale, che rappresenta la quota di plastica riciclata contenuta nelle bottiglie in PET. Per dimostrare il conseguimento dell’obiettivo, gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare non solo la somma del peso del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET, ma anche la somma del peso di tutte le parti in plastica delle bottiglie, affinché sia possibile calcolare la percentuale di contenuto di plastica riciclata. (13) Dato che gli obiettivi sono intesi a promuovere la diffusione della plastica riciclata sul mercato per garantire l’uso circolare della plastica, nel calcolare il peso delle bottiglie per bevande è opportuno considerare solo le parti in plastica. Poiché si stima che il peso delle parti non in plastica di una comune bottiglia per bevande, per esempio l’etichetta di carta, rappresenti al massimo il 5 % del peso della bottiglia, si considera che l’esclusione di tali parti di una bottiglia in PET dal calcolo non incida in modo significativo sulla valutazione del conseguimento dell’obiettivo. (14) La direttiva (UE) 2019/904 specifica che le bottiglie in PET comprendono tappi e coperchi. Tuttavia, ai fini del calcolo e della verifica dell’obiettivo di contenuto di plastica riciclata, è opportuno considerare come parti delle bottiglie in PET anche le etichette e le etichette termoretraibili. In primo luogo una bottiglia in PET, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’etichetta o dall’etichetta termoretraibile. Le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono una minore porzione della bottiglia. In secondo luogo le etichette e le etichette termoretraibili sono spesso attaccate alla bottiglia nella stessa fase di produzione in cui vengono attaccati tappi e coperchi. Il loro peso dovrebbe pertanto essere incluso nel peso delle bottiglie in PET, e l’eventuale plastica riciclata contenuta nelle etichette, anche termoretraibili, dovrebbe essere inclusa nel peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET. (15) Ai fini del calcolo e della verifica del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET, la definizione del termine «plastica riciclata» dovrebbe includere solo i materiali derivati dai rifiuti di plastica post-consumo. La distinzione è importante in quanto vi sono già sufficienti incentivi di mercato per il riciclaggio dei rifiuti di plastica pre-consumo. I rifiuti di plastica provenienti dagli imballaggi di prodotti che sono stati immessi sul mercato ma che hanno superato la data di scadenza prima di essere venduti ai consumatori dovrebbero essere considerati rifiuti di plastica post-consumo. Viceversa, i materiali e i rifiuti di plastica prodotti durante i processi di produzione o di fabbricazione, compresi tutti i processi secondari, le prove, lo stoccaggio e gli spostamenti prima dell’immissione del prodotto sul mercato, non dovrebbero essere considerati rifiuti post-consumo. (16) La plastica riciclata usata ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento dell’obiettivo dovrebbe essere ottenuta da rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in modo ecologicamente corretto. È essenziale mantenere elevati standard ambientali per il riciclaggio al fine di preservare il valore aggiunto ambientale della promozione del contenuto riciclato ed evitare che pratiche inadeguate di raccolta e gestione dei rifiuti ed emissioni inquinanti compromettano i benefici in termini di sostenibilità della sostituzione dei materiali vergini con materiali riciclati. (17) Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) opera una distinzione tra i paesi cui si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero («decisione OCSE») ( 5 ) e quelli a cui non si applica. A norma di tale regolamento, dal 21 novembre 2026 le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non appartenenti all’OCSE saranno vietate fino al 21 maggio 2029, con la possibilità per i paesi non appartenenti all’OCSE di chiedere deroghe dopo tale data. (18) Alla luce del diverso livello di standard e capacità delle infrastrutture per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di plastica nei paesi cui si applica la decisione OCSE, e considerato l’impatto incerto del divieto sui flussi commerciali di rifiuti di plastica, la plastica riciclata proveniente dai paesi cui si applica la decisione OCSE dovrebbe iniziare a essere conteggiata nell’obiettivo relativo al contenuto riciclato obbligatorio per le bottiglie in PET solo a partire dal 21 novembre 2027. Entro tale data la Commissione, conformemente all’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1157, dovrebbe aver formulato la sua valutazione e adottato una decisione dopo aver analizzato le argomentazioni dei paesi terzi interessati. In questo intervallo di tempo gli Stati membri potranno inoltre adeguare la raccolta e la comunicazione dei dati. (19) I rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in paesi cui non si applica la decisione OCSE dovrebbero poter essere conteggiati ai fini dell’obiettivo solo se sono stati conclusi accordi o intese con l’UE che garantiscano una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica. Questo requisito si aggiunge alle altre prescrizioni dell’UE applicabili, ad esempio quelle stabilite dal regolamento (UE) 2022/1616, e non le pregiudica. (20) Ferme restando le norme stabilite per il calcolo degli obiettivi relativi al contenuto riciclato, l’importazione di plastica riciclata per la fabbricazione di bottiglie di plastica per bevande è possibile conformemente alle norme applicabili dell’Unione. (21) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione istituisce una catena di comunicazione lungo tutte le fasi consecutive della fabbricazione, che comprende la comunicazione della percentuale di plastica riciclata presente in ciascun lotto di materiale contenente plastica riciclata e destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tali informazioni dovrebbero essere utilizzate anche per il calcolo del contenuto riciclato presente nelle bottiglie in PET, anche se le definizioni di «plastica» e «plastica riciclata» applicabili nel contesto del regolamento (UE) 2022/1616 differiscono leggermente da quelle applicabili nel contesto della presente decisione. Le informazioni fornite a norma del regolamento (UE) 2022/1616 devono essere integrate da informazioni sull’origine del materiale al fine di rispecchiare l’ambito di applicazione geografico della presente decisione. Gli operatori economici che immettono sul mercato le bottiglie in PET dovrebbero calcolare il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie sulla base della percentuale di contenuto di plastica riciclata indicata nell’addendum alla dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) 2022/1616. (22) Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2019/904, la quota di plastica riciclata presente in una bottiglia in PET deve essere calcolata quando la bottiglia è immessa sul mercato di uno Stato membro («punto di calcolo finale»). Attualmente il contenuto di plastica riciclata non può essere misurato analiticamente in modo affidabile al punto di calcolo finale. È pertanto necessario determinarlo in fasi precedenti della catena di approvvigionamento, attraverso ulteriori punti di calcolo, per ottenere un risultato accurato al punto di calcolo finale. È necessario un punto di calcolo ogniqualvolta un materiale ottenuto almeno in parte da materiali ammissibili subisce modifiche della propria composizione chimica o fisica, in particolare quando è miscelato con altri materiali, ad esempio polimeri vergini, additivi vergini o materiali provenienti da rifiuti di plastica che non sono rifiuti di plastica post-consumo. In diversi punti di calcolo lungo un percorso di riciclaggio possono applicarsi metodi diversi di calcolo del peso del materiale ammissibile o delle quantità attribuite negli output, a seconda della fase del processo e del metodo di riciclaggio impiegato. (23) Gli operatori economici della catena di approvvigionamento della plastica riciclata che applicano la contabilizzazione del bilancio di massa non dovrebbero mai essere autorizzati a superare le quantità attribuite di materiale ammissibile nel bilancio, il che significa che il saldo non dovrebbe essere negativo. Un saldo negativo delle quantità attribuite implicherebbe che gli operatori economici abbiano venduto più materiale ammissibile di quello che hanno effettivamente prodotto o acquistato. (24) Ai fini della contabilizzazione del bilancio di massa, è necessario stabilire norme sulle modalità di assegnazione agli output del materiale input ammissibile in caso di processi multi-output. Le norme stabilite nella presente decisione riflettono un approccio da cui è escluso l’uso come combustibile, in base al quale in ciascun punto di calcolo gli operatori economici dovrebbero detrarre dal calcolo del contenuto riciclato il materiale ammissibile trattato fino a ottenere combustibili o scarti, al fine di conformarsi all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . Questo vale anche per gli output a duplice uso, ossia gli output intermedi che possono essere ulteriormente trattati fino a ottenere sia combustibili che prodotti non combustibili, in forma liquida o gassosa. La quota relativa di materiale ammissibile negli output a duplice uso che saranno trasformati in combustibili non dovrebbe essere conteggiata come contenuto riciclato. Gli output a duplice uso in forma solida, come il char, dovrebbero essere esclusi del tutto dal calcolo del contenuto riciclato in quanto si prevede che nel prossimo futuro non saranno trattati fino a ottenere prodotti non combustibili di elevato valore su scala rilevante nella pratica. (25) Per aumentare la trasparenza del processo si applica la tracciabilità chimica, il che significa che la regola di assegnazione che esclude l’uso come combustibile dovrebbe essere integrata da disposizioni supplementari per garantire che la quantità attribuita di materiale ammissibile non superi quella che può teoricamente essere presente in un prodotto. (26) Le quantità attribuite di materiale ammissibile non dovrebbero essere riassegnate da uno stabilimento a un altro di una stessa impresa o da un’impresa a un’altra, in quanto ciò renderebbe più complessi il calcolo e la verifica di tali quantità. Questo non dovrebbe tuttavia impedire di spostare fisicamente i materiali da uno stabilimento a un altro di una stessa impresa o da un’impresa a un’altra senza riassegnare eventuali quantità ad essi attribuite, a condizione che il materiale sia accompagnato dalla documentazione necessaria per garantire la conformità alla presente decisione, segnatamente per assicurare la tracciabilità e fornire la base di calcolo in caso di successiva miscelazione con altri materiali. (27) Al fine di garantire i benefici ambientali derivanti dal conseguimento degli obiettivi minimi in materia di contenuto di plastica riciclata e prevenire l’elusione, che potrebbe compromettere tali benefici, gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni volte a verificare i dati e le informazioni che raccolgono presso gli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET. Gli operatori economici dovrebbero produrre e fornire ai loro clienti, per ciascun lotto di materiale contenente quantità attribuite di materiale ammissibile, una dichiarazione comprendente informazioni sulle quantità attribuite. Gli operatori economici che non operano modifiche dei materiali dovrebbero limitarsi a trasmettere la dichiarazione ricevuta dai loro fornitori. Inoltre gli operatori che trattano materiali i quali non sono costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output dovrebbero essere sottoposti a verifica da parte di terzi. La verifica dovrebbe riguardare tutte le informazioni pertinenti per l’assegnazione del materiale ammissibile nell’ambito della contabilizzazione del bilancio di massa, ad esempio le quantità specifiche per processo e la categorizzazione degli input e degli output, le curve del punto di ebollizione e le prove del fatto che il materiale ammissibile rimane lungo il percorso di riciclaggio. I certificati rilasciati dai verificatori nell’ultima fase del processo di riciclaggio chimico dovrebbero essere trasmessi ai soggetti a valle della catena di approvvigionamento, solitamente fino a coloro che riempiono le bottiglie per bevande, al fine di consentire agli Stati membri di raccoglierli dagli operatori economici che immettono sul mercato tali bottiglie. (28) Se il trattamento di materiali con quantità attribuite avviene in un paese terzo e il materiale risultante è importato, gli Stati membri dovrebbero verificare l’esattezza delle informazioni che accompagnano il materiale per garantire la conformità alla presente decisione. (29) Le norme per il calcolo e la verifica dell’obiettivo e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sul contenuto di plastica riciclata sono strettamente collegati perché riguardano la stessa plastica riciclata e le stesse bottiglie. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno stabilire in un unico atto le norme per il calcolo e la verifica dell’obiettivo e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni. (30) Il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni tiene conto dei metodi di misurazione e delle tabelle per la comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione ( 7 ) , anch’essi basati sul peso e sul materiale. (31) Il monitoraggio del contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie in PET costituisce un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . La presente decisione introduce nuove prescrizioni vincolanti che interessano il suddetto servizio pubblico digitale ed è pertanto soggetta all’obbligo di valutazione dell’interoperabilità di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/903. Pertanto è stata condotta una valutazione dell’interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile». (32) I rifiuti di plastica dovrebbero essere trattati con il metodo di riciclaggio che riduce il più possibile l’impatto negativo sull’ambiente, tenendo conto della qualità richiesta dei materiali riciclati e della sostenibilità economica delle diverse tecnologie. Partendo da questo presupposto, i metodi di riciclaggio meccanico sono generalmente preferibili ai metodi di riciclaggio chimico da un punto di vista ambientale e i rifiuti che possono essere riciclati meccanicamente non dovrebbero, in linea di principio, essere sottoposti a riciclaggio chimico se quello meccanico può produrre materiali riciclati con caratteristiche di qualità o prestazioni simili. La Commissione monitora lo sviluppo delle tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo conto delle loro prestazioni economiche e ambientali. Al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi tecnologici nel settore del riciclaggio, tra cui ad esempio l’introduzione di metodi di riciclaggio chimico su scala commerciale, la Commissione dovrebbe riesaminare la metodologia stabilita nella presente decisione, comprese le norme per l’assegnazione delle quantità attribuite, e valutare l’opportunità di allinearla alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) , se del caso. (33) Al fine di garantire l’efficace realizzazione degli obiettivi in materia di economia circolare competitiva e delle politiche di gestione dei rifiuti dell’Unione, e al fine di promuovere gli investimenti nella sostituzione dei combustibili e delle materie prime di origine fossile nell’industria chimica, in linea con il piano d’azione per l’industria chimica europea, la metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata sviluppata nel rispetto delle norme dell’UE quali l’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40 dovrebbe tenere conto della base giuridica e degli obiettivi specifici e rispecchiare le caratteristiche dei materiali e delle tecnologie di riciclaggio pertinenti. Pertanto la metodologia stabilita nella presente decisione per determinare il contenuto riciclato presente nelle bottiglie in PET dovrebbe applicarsi solo a tale categoria di prodotti. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «plastica riciclata»: plastica che era un rifiuto di plastica post-consumo prima del riciclaggio e che è stata prodotta mediante riciclaggio (compresa la cernita) nell’Unione ai sensi dell’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE. A decorrere dal 21 novembre 2027 rientrano nella definizione anche i rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in: (a) un paese terzo cui si applica la decisione OCSE, a meno che la valutazione effettuata e la decisione adottata a norma dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1157 non concludano che tale paese non soddisfa i requisiti di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica; (b) un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso accordi o intese volti a garantire che la plastica riciclata sia ottenuta da rifiuti di plastica post-consumo sottoposti in ciascun impianto pertinente a un trattamento conforme agli standard dell’UE di protezione della salute umana e dell’ambiente ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2025/40, a seconda dei casi. Il paese deve inoltre disporre di un quadro globale per la gestione dei rifiuti che copra tutto il suo territorio e dimostri la capacità e la volontà di garantire una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: i) le misure attuate e previste per garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nel suo territorio, ad esempio l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema equivalente che dia concretamente attuazione al principio «chi inquina paga»; ii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo, nonché gli indicatori per monitorarle; iii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo incorporata nei prodotti immessi sul mercato nazionale, nonché gli indicatori per monitorarle; (2) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti generati da prodotti di plastica che sono stati: (a) immessi sul mercato dell’Unione; (b) immessi sul mercato o forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso in un paese terzo nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. (3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse: (a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; (b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) che sono in forma liquida; (4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande il cui componente principale è il polietilene tereftalato; (5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori che fanno parte della catena di approvvigionamento che conduce all’immissione sul mercato di bottiglie per bevande o che immettono sul mercato bottiglie per bevande: (a) riciclatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2022/1616; (b) trasformatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616; (c) operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) ; (d) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato di uno Stato membro un prodotto proveniente da un paese terzo; (e) qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa a titolo professionale della raccolta o del trattamento dei rifiuti o di entrambe le cose; (6) «tecnologia di riciclaggio»: tecnologia di riciclaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2022/1616; (7) «materiale ammissibile»: rifiuti di plastica post-consumo e materiali provenienti dai rifiuti di plastica post-consumo; (8) «catena di approvvigionamento»: serie di processi o attività connessi alla produzione e alla distribuzione di bottiglie per bevande; (9) «punto di calcolo»: punto della catena di approvvigionamento in cui è determinato il contenuto di materiale ammissibile per un dato materiale; (10) «lotto»: lotto quale definito all’articolo 2, paragrafo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2022/1616; (11) «contabilizzazione del bilancio di massa»: serie di norme di calcolo utilizzate per determinare la quantità attribuita lungo tutta la catena di approvvigionamento e negli output, se il materiale ammissibile è utilizzato insieme ad altri materiali come input del processo; (12) «quantità attribuita»: peso del materiale ammissibile che entra in un processo ed è assegnato agli output del processo per un determinato periodo; (13) «categoria di output»: raggruppamento di output in una delle seguenti categorie: output, diversi dagli scarti, che sono o saranno ritrattati fino a ottenere materiali diversi dai combustibili, compresa la plastica («non combustibili»); output, diversi dagli scarti, che sono combustibili, compresi quelli consumati per fornire energia al processo, o che saranno ritrattati fino a ottenere materiali da utilizzare come combustibili («combustibili»); output, diversi dagli scarti, che possono essere ritrattati fino a ottenere combustibili o materiali diversi dai combustibili («output a duplice uso»); output che sono smaltiti ai sensi dell’articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE («scarti»); (14) «stabilimento»: uno o più impianti di produzione nello stesso sito, sotto il controllo gestionale dello stesso operatore economico, in cui sono gestiti attività, prodotti e servizi, comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali associati; (15) «verifica»: processo mediante il quale un verificatore attesta che un operatore economico soddisfa i requisiti relativi al calcolo dei dati sul contenuto riciclato delle bottiglie per bevande; (16) «verificatore»: organismo di valutazione della conformità quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) e accreditato conformemente al medesimo regolamento; (17) «percorso di riciclaggio»: processo in diverse fasi che preserva il potenziale di trattamento del materiale ammissibile per ottenere un materiale non combustibile; (18) «riciclaggio meccanico»: tecnologia di riciclaggio che recupera i rifiuti di plastica raccolti attraverso processi meccanici e fisici, tra cui la cernita, la frantumazione, il lavaggio, la separazione dei materiali, l’asciugatura, l’estrusione e la ricristallizzazione, per produrre plastica senza modificare la struttura chimica degli input; (19) «punto di ebollizione massimo accettabile»: nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano immessi in una singola unità di steam cracking, il punto di ebollizione massimo accettabile di quest’ultima o, nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano trattati in diverse unità di steam cracking, la media ponderata dei punti di ebollizione massimi accettabili di tutte le singole unità. Articolo 2 Metodologia per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET 1.   La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno per il peso della plastica presente in tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale. 2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono effettuati utilizzando le formule da 1 a 3 dell’allegato I. Articolo 3 Metodologia per determinare il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET 1.   Il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET è pari alla somma del peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno. I dati relativi a tali bottiglie in PET sono raccolti conformemente all’articolo 5. 2.   Il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro può essere adeguato per tenere conto delle esportazioni o dei movimenti delle bottiglie in PET verso altri Stati membri. L’adeguamento è effettuato applicando le formule da 4 a 9 dell’allegato I. Articolo 4 Metodologia per determinare il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET 1.   Il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è pari alla somma del peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di uno Stato membro in un determinato anno. I dati relativi a tali bottiglie in PET sono raccolti conformemente all’articolo 5. 2.   Se il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato è adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, anche il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie è adeguato per tenere conto delle esportazioni o dei movimenti delle bottiglie in PET verso altri Stati membri. L’adeguamento è effettuato applicando la formula 4 dell’allegato I. Articolo 5 Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET 1.   Gli Stati membri raccolgono dati sul peso della plastica e della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET dagli operatori economici che immettono sul loro mercato tali bottiglie, e sommano i risultati separatamente per la plastica e per la plastica riciclata. 2.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici calcolino il peso della plastica riciclata di cui al paragrafo 1 per le diverse parti delle bottiglie in PET e sommino i risultati utilizzando la metodologia definita al secondo comma. Qualora siano utilizzati come input soltanto rifiuti di plastica post-consumo e tutta la plastica riciclata sia ottenuta applicando una delle seguenti tecnologie di riciclaggio: (a) riciclaggio meccanico considerato una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616, (b) qualsiasi altra tecnologia di riciclaggio che sia una tecnologia di riciclaggio idonea o una nuova tecnologia ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616, per la quale è nota la quota di materiale ammissibile nell’output, la percentuale di plastica riciclata, indicata nella dichiarazione a norma dell’allegato V, parte C, che accompagna la dichiarazione di conformità che figura nell’allegato III del regolamento (UE) 2022/1616, è moltiplicata per il peso della parte corrispondente della bottiglia. 3.   Se la metodologia di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è applicabile, si utilizza la metodologia di cui all’articolo 6. 4.   Per la plastica riciclata di cui al paragrafo 1 ottenuta in parte mediante una delle tecnologie di riciclaggio di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e in parte mediante altri metodi di riciclaggio, gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici stabiliti nel loro territorio applichino la metodologia di cui all’articolo 6 in ogni fase della catena di approvvigionamento a partire dalla fase in cui sono combinati i metodi di riciclaggio. Nelle fasi precedenti si applica la metodologia di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Articolo 6 Calcolo del peso del materiale ammissibile 1.   Sono previsti punti di calcolo ogniqualvolta viene modificata la composizione chimica o fisica del materiale proveniente, del tutto o in parte, da rifiuti di plastica post-consumo, anche quando è miscelato con qualsiasi altro materiale. Il peso della plastica riciclata presente in una bottiglia in PET è calcolato nel momento in cui la bottiglia è immessa sul mercato, sulla base dei dati ottenuti nei punti di calcolo per ciascuna delle sue parti. 2.   Se in un punto di calcolo è nota la quota di materiale ammissibile negli output e in precedenza non è stata applicata la contabilizzazione del bilancio di massa, il peso del materiale ammissibile è calcolato per ciascun lotto di ciascun output moltiplicando la quota di materiale ammissibile nell’output per il peso del lotto. 3.   Se in un punto di calcolo non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, si utilizza la contabilizzazione del bilancio di massa conformemente all’articolo 7. Articolo 7 Contabilizzazione del bilancio di massa 1.   Le quantità attribuite sono determinate sulla base di dati operativi sul singolo processo rappresentativi del periodo considerato, conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Il calcolo del peso del materiale ammissibile negli input è effettuato sulla base di una delle seguenti fonti: (a) le dichiarazioni presentate da operatori economici diversi dall’operatore economico al punto di calcolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, se tali altri operatori economici forniscono il materiale ammissibile; (b) la documentazione interna dell’operatore economico al punto di calcolo. 3.   Se il punto di calcolo è il primo, su un determinato percorso di riciclaggio, in cui tutto il materiale ammissibile è trattato fino a ottenere combustibili o scarti oppure entra in un’unità di steam cracking e se il materiale input ammissibile è in forma liquida, si applica il paragrafo 4. Se il materiale input ammissibile è in forma liquida e parte di esso entra in un’unità di steam cracking in un punto di calcolo successivo, mentre un’altra parte è ulteriormente trattata fino a ottenere propilene senza entrare in un’unità di steam cracking, il paragrafo 4 si applica fino al punto in cui il materiale usato per la produzione di propilene senza ingresso in un’unità di steam cracking («flusso del propilene») è separato dal materiale che entrerà nell’unità di steam cracking («flusso dell’unità di steam cracking»). (a) Per quanto riguarda il flusso del propilene, la quota di quantità attribuite nel materiale output deve corrispondere alla quota di materiale ammissibile nel materiale input. Nei punti di calcolo successivi si applica il paragrafo 5. (b) Per quanto riguarda il flusso dell’unità di steam cracking, per le fasi restanti si applica il paragrafo 4. In tutti gli altri casi si applica il paragrafo 5. 4.   Il peso del materiale ammissibile immesso in un’unità di steam cracking è determinato secondo i seguenti passaggi: (a) si stabilisce il punto di ebollizione massimo accettabile; (b) si determina il peso del materiale input ammissibile evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti; (c) si determina il peso del materiale input totale, che può essere costituito da una miscela di materiale ammissibile e non ammissibile, evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti; (d) se la quota di materiale input totale che non è evaporata al punto di ebollizione massimo accettabile è sottoposta a una fase di trattamento dopo il punto di calcolo e prima che entri nell’unità di steam cracking in cui viene modificata la curva del punto di ebollizione del materiale input, in ciascuna fase di trattamento occorre: i) determinare il peso del materiale ammissibile negli output evaporato al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti, e sommare il peso a quello determinato alla lettera b); ii) determinare il peso degli output evaporati al punto di ebollizione massimo accettabile, conformemente a un metodo di prova standard per la distribuzione dell’intervallo di ebollizione delle frazioni di petrolio mediante gascromatografia, ad esempio le norme EN 15199-3:2021 e EN 15199-4:2021 o equivalenti, e sommare il peso a quello determinato alla lettera c); (e) si calcola il rapporto tra il peso determinato conformemente alla lettera b) e adeguato conformemente alla lettera d) e il peso determinato conformemente alla lettera c) e adeguato conformemente alla lettera d), oppure lo si considera uguale al rapporto tra il peso del materiale input ammissibile e il peso del materiale input totale, qualora l’operatore economico fornisca prove verificabili dell’impraticabilità tecnica del passaggio di cui alla lettera b) o alla lettera d), punto i); (f) si determina il peso del materiale che, sulla base di prove verificabili fornite dall’operatore economico al punto di calcolo, è immesso nella o nelle unità di steam cracking pertinenti ai fini della lettera a); (g) si moltiplica il rapporto di cui alla lettera e) per il peso del materiale di cui alla lettera f) per ottenere il peso del materiale ammissibile che si ritiene entri nella o nelle unità di steam cracking; (h) il punto di calcolo successivo in cui deve essere determinata l’attribuzione ai diversi output del materiale input ammissibile che entra nella o nelle unità di steam cracking è in corrispondenza dell’uscita della o delle unità di steam cracking. 5.   Sono espletati i seguenti passaggi: (a) il peso del materiale input ammissibile è assegnato ai diversi output in modo tale che la quota relativa di materiale ammissibile in ciascun output sia pari alla quota relativa del materiale ammissibile nell’input; (b) ciascun output è classificato in base alla sua categoria; (c) per ciascun output, il peso del materiale input ammissibile assegnato è moltiplicato per un fattore di duplice uso, che rappresenta la quota dell’output che rimane sul percorso di riciclaggio, al fine di ottenere la quantità attribuita di tale output, come segue: i) per gli output della categoria «non combustibili», il fattore di duplice uso è pari a 1; ii) per gli output delle categorie «combustibili» e «scarti», il fattore di duplice uso è pari a 0; iii) per gli output della categoria «output a duplice uso», il fattore di duplice uso: (1) è pari a 0 se l’output è solido; (2) è pari alla quota per la quale l’operatore economico fornisce prove verificabili del fatto che rimane sul percorso di riciclaggio, se l’output è liquido o gassoso. 6.   Dopo aver distribuito le quantità attribuite conformemente ai paragrafi da 2 a 5, l’operatore economico può riassegnarle ai diversi output alle seguenti condizioni: (a) le quantità attribuite sono assegnate solo agli output per i quali è possibile dimostrare l’esistenza di un processo chimico fattibile che consente realisticamente di trasformare gli input ammissibili in tali output; (b) la quantità attribuita di un output specifico non supera la quota delle parti dell’output che possono provenire dal materiale input ammissibile utilizzato; (c) gli input e gli output non sono entrambi polimeri. 7.   Il periodo massimo durante il quale può essere effettuata la contabilizzazione del bilancio di massa è di tre mesi. Un saldo positivo delle quantità attribuite può essere riportato al periodo successivo. Il saldo delle quantità attribuite non può mai essere negativo. 8.   La contabilizzazione del bilancio di massa è applicata per ciascuno stabilimento. Le quantità attribuite non sono riassegnate da uno stabilimento a un altro della stessa impresa o da un’impresa a un’altra. 9.   Il peso della plastica riciclata su cui gli Stati membri raccolgono dati dagli operatori economici a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, deve corrispondere alle quantità attribuite al materiale utilizzato nelle bottiglie in PET immesse sul mercato. Articolo 8 Verifica 1.   Gli Stati membri verificano i dati raccolti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, seguendo un approccio basato sul rischio, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti o riciclati i rifiuti di plastica post-consumo. 2.   Gli Stati membri comunicano solo i dati calcolati, raccolti e verificati conformemente alla presente decisione. Gli Stati membri sono responsabili della verifica dei dati che comunicano alla Commissione a norma dell’articolo 9. 3.   Gli operatori economici corredano ciascun lotto di materiale fornito ai loro clienti di una dichiarazione relativa al contenuto riciclato, rilasciata seguendo il modello che figura nell’allegato V, parte A, B o C, a seconda dei casi. Gli operatori economici conservano le dichiarazioni che ricevono dai fornitori per almeno cinque anni. Gli operatori economici che non modificano la composizione chimica o fisica del materiale e non lo mescolano con altri materiali non sono tenuti a produrre una dichiarazione, ma solo a trasmettere ai clienti le dichiarazioni che ricevono dai fornitori. 4.   Per i dati calcolati a norma dell’articolo 5, paragrafo 3 o 4, si applicano i paragrafi da 5 a 10 del presente articolo. 5.   Gli operatori economici che trattano materiali i quali non sono costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output e che calcolano i dati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, ottemperano a tutte le prescrizioni seguenti: (a) dispongono di un sistema per la custodia e l’esame di tutte le prove relative ai calcoli che effettuano o su cui si basano; (b) dispongono di un sistema funzionante per calcolare le quantità attribuite conformemente all’articolo 6, paragrafo 3; (c) conservano tutte le prove necessarie a dimostrare la conformità alla presente decisione e alla direttiva (UE) 2019/904 per almeno cinque anni, o per un periodo più lungo se richiesto dallo Stato membro interessato; (d) si fanno carico della responsabilità di preparare qualsiasi informazione relativa alla verifica delle prove di cui alla lettera c); (e) si sottopongono a una verifica annuale a livello di stabilimento effettuata da un verificatore conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. In deroga al primo comma, lettera e), la verifica ha luogo ogni tre anni per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 13 ) . 6.   Il verificatore seleziona e nomina una squadra di verifica. La verifica della conformità all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, è effettuata in loco e conformemente alla norma applicabile il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, e comprende almeno i seguenti elementi: (a) l’identificazione delle attività svolte dall’operatore economico e pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo; (b) l’identificazione dei sistemi dell’operatore economico e degli aspetti della sua organizzazione generale che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi e verifiche dell’attuazione effettiva dei sistemi di controllo del caso; (c) un’analisi dei rischi che potrebbero comportare inesattezze rilevanti, basata sulle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e sulle informazioni presentate dall’operatore economico, che tenga conto del profilo di rischio complessivo delle attività, in funzione del livello di rischio dell’operatore economico e della catena di approvvigionamento, in particolare dei rischi nelle fasi immediatamente a monte e a valle; (d) un piano di verifica che corrisponda all’analisi dei rischi, all’ambito e alla complessità delle attività dell’operatore economico e che definisca i metodi di campionamento da usare per le attività dell’operatore; (e) l’attuazione del piano di verifica mediante la raccolta di prove conformemente ai metodi di campionamento definiti di cui alla lettera d), comprese tutte le prove supplementari pertinenti; (f) la richiesta all’operatore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, la spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli; (g) un elenco di tutti gli input per stabilimento che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi, una descrizione del materiale trattato e i dettagli di tutti i fornitori; (h) un elenco di tutti gli output per stabilimento che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi, una descrizione del materiale trattato e i dettagli di tutti i clienti; (i) tutte le informazioni pertinenti sull’assegnazione agli output del materiale ammissibile a norma dell’articolo 7; (j) le eventuali discrepanze tra il sistema di contabilità e gli input, gli output e i saldi. 7.   La squadra di verifica possiede le competenze, l’esperienza e le abilità generiche e specifiche necessarie per svolgere le attività di verifica, tenendo conto della portata del controllo. 8.   Il verificatore e i suoi collaboratori devono: (a) rispettare i principi di etica professionale, che comprendono l’integrità, l’obiettività, la competenza professionale e la dovuta diligenza; (b) possedere una conoscenza approfondita dei soggetti i cui calcoli e dichiarazioni annuali sono oggetto del controllo; (c) dimostrarsi competenti nella valutazione dell’attendibilità dei dati e delle informazioni sottostanti; (d) mantenere l’indipendenza dall’operatore economico sottoposto a verifica. 9.   I certificati rilasciati nell’ambito della verifica presentano tutte le caratteristiche seguenti: (a) comprendono almeno gli elementi indicati nell’allegato IV; (b) sono validi per un anno, tranne che per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, per le quali hanno una validità di tre anni; (c) sono riconosciuti da tutti gli Stati membri. 10.   Gli operatori economici che trattano materiali i quali nella fase di input o in quella di output non sono costituiti da polimeri forniscono ai clienti diretti una copia del certificato di cui al paragrafo 9. Gli operatori economici che trattano materiali costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output e che hanno ricevuto una copia di uno o più certificati di cui al paragrafo 9 ne trasmettono una copia ai loro clienti diretti. Gli Stati membri raccolgono dagli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET la dichiarazione di cui al paragrafo 3 unitamente ai certificati che tali operatori economici hanno ricevuto dai loro fornitori. Articolo 9 Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Ogni anno gli Stati membri calcolano il peso della plastica presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato conformemente all’articolo 3, il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato conformemente all’articolo 4 e la conseguente quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato conformemente all’articolo 2. 2.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione. Articolo 10 Clausola di riesame La Commissione riesamina la presente decisione al più tardi entro il 1 o gennaio 2030. Articolo 11 Abrogazione La decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione. Articolo 12 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande ( GU L, 2023/2683, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2683/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 ( GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 ( GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj ). ( 5 ) OCSE, decisione del Consiglio sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (OCSE/LEGAL/0266). ( 6 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ). ( 7 ) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile) ( GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ( OJ L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/oj ). ( 11 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj ). ( 12 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj ). ( 13 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj ). ALLEGATO I Formule per calcolare la percentuale di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET La percentuale di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di cui all’articolo 2 è calcolata con la formula seguente: 1. RC = R/W × 100 % in cui: RC è la percentuale di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di cui all’articolo 2; R è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di cui all’articolo 4; W è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato di cui all’articolo 3. Poiché una bottiglia in PET è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET è calcolato con la formula seguente: 2. R= R_b + R_c + R_l in cui: R_b è il peso della plastica riciclata usata nei corpi delle bottiglie in PET immesse sul mercato; R_c è il peso della plastica riciclata usata nei tappi/coperchi delle bottiglie in PET immesse sul mercato; R_l è il peso della plastica riciclata usata nelle etichette/etichette termoretraibili delle bottiglie in PET immesse sul mercato. Poiché una bottiglia in PET è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET è calcolato con la formula seguente: 3. W= W_b + W_c + W_l in cui: W_b è il peso della plastica usata nei corpi delle bottiglie in PET immesse sul mercato; W_c è il peso della plastica usata nei tappi/coperchi delle bottiglie in PET immesse sul mercato; W_l è il peso della plastica usata nelle etichette/etichette termoretraibili delle bottiglie in PET immesse sul mercato. Se uno Stato membro adegua il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, per tenere conto delle esportazioni o dei movimenti delle bottiglie in PET verso altri Stati membri, si applicano le formule seguenti: 4. R = R_MS – R_out_to_other_MS – R_exported in cui: R_MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato nello Stato membro (comprese le bottiglie in PET importate o mosse a partire da altri Stati membri e le bottiglie in PET esportate o mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro); R_out_to_other_MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro; R_exported è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET che sono state esportate dall’Unione verso paesi terzi dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro; 5. R_MS = R_man_in_MS + R_in_from_other_MS + R_imported in cui: R_man_in_MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro; R_in_from_other_MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET mosse a partire da altri Stati membri e immesse sul mercato nello Stato membro; R_imported è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET che sono state importate nell’Unione da paesi terzi e immesse sul mercato nello Stato membro; 6. W= W_MS – W_out_to_other_MS – W_exported in cui: W_MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato nello Stato membro (comprese quelle importate o mosse a partire da altri Stati membri e quelle esportate o mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro); W_out_to_other_MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro; W_exported è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET che sono state esportate dall’Unione verso paesi terzi dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro; 7. W_MS = W_man_in_MS + W_in_from_other_MS + W_imported in cui: W_man_in_MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro; W_in_from_other_MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET mosse a partire da altri Stati membri e immesse sul mercato nello Stato membro; W_imported è il peso della plastica usata nelle bottiglie in PET che sono state importate nell’Unione da paesi terzi e immesse sul mercato nello Stato membro. Poiché una bottiglia in PET è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, i termini delle formule da 4 a 7 sono calcolati con le formule seguenti: 8. R_x = R_x_b + R_x_c + R_x_l in cui: la x deve essere sostituita da «MS», «man_in_MS», «in_from_other_MS», «imported», «out_to_other_MS», o «exported»; R_x è uno qualsiasi dei termini sul lato destro dell’equazione delle formule 4 e 5; R_x_b è il peso della plastica riciclata usata nel corpo di R_x; R_x_c è il peso della plastica riciclata usata nel tappo/coperchio di R_x; R_x_l è il peso della plastica riciclata usata nell’etichetta/etichetta termoretraibile di R_x; 9. W_x = W_x_b + W_x_c + W_x_l in cui: la x deve essere sostituita da «MS», «man_in_MS», «in_from_other_MS», «imported», «out_to_other_MS», o «exported»; W_x è uno qualsiasi dei termini sul lato destro dell’equazione delle formule 6 e 7; W_x_b è il peso della plastica usata nel corpo di W_x; W_x_c è il peso della plastica usata nel tappo/coperchio di W_x; W_x_l è il peso della plastica usata nell’etichetta/etichetta termoretraibile di W_x. ALLEGATO II FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 1. Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all’articolo 3 Tabella 1 Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, calcolato conformemente all’articolo 3 (in tonnellate) Bottiglie in PET PAESE: ANNO DI RIFERIMENTO: Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato nello Stato membro (1) [obbligatorio se non sono comunicati tutti i valori di (2) W_man_in_MS, (3) W_in_from_other_MS e (4) W_imported] Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro (2) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) W_MS] Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET mosse a partire da altri Stati membri e immesse sul mercato (3) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) W_MS] Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET importate e immesse sul mercato (4) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) W_MS] Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro (5) Peso della plastica usata nelle bottiglie in PET esportate dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro (6) Peso adeguato della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (7) Note: Caselle grigio scuro: comunicazione facoltativa (1) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1. W_MS (2) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1. W_man_in_MS (3) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1. W_in_from_other_MS (4) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1. W_imported (5) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2. W_out_to_other_MS (6) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2. W_exported (7) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2. W 2. Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all’articolo 4 Tabella 2 Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, calcolato conformemente all’articolo 4 (in tonnellate), e quota di contenuto di plastica riciclata (in percentuale) Bottiglie in PET PAESE: ANNO DI RIFERIMENTO: Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato nello Stato membro (1) [obbligatorio se non sono comunicati tutti i valori di (2) R_man_in_MS, (3) R_in_from_other_MS e (4) R_imported] Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro (2) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) R_MS] Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET mosse a partire da altri Stati membri e immesse sul mercato (3) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) R_MS] Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET importate e immesse sul mercato (4) [obbligatorio se non è comunicato il valore di (1) R_MS] Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET mosse verso altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro (5) Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET esportate dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro (6) Peso adeguato della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (7) Quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET, espressa in percentuale (8) Note: Caselle grigio scuro: comunicazione facoltativa (1) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1. R_MS (2) Calcolato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1. R_man_in_MS (3) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2. R_in_from_other_MS (4) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2. R_imported (5) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2. R_out_to_other_MS (6) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2. R_exported (7) Calcolato in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2. R (8) Calcolata in conformità dell’articolo 2. RC ALLEGATO III FORMATO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.1. Stato membro: 1.2. Organismo che trasmette i dati e la relazione sul controllo della qualità: 1.3. Nome del referente: 1.4. Indirizzo e-mail del referente: 1.5. Numero di telefono del referente: 1.6. Anno di riferimento: 1.7. Data di trasmissione/versione: 1.8. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro: 2. DESCRIZIONE DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE NELLA RACCOLTA DEI DATI Nome dell’istituzione Descrizione del ruolo e delle responsabilità principali (Aggiungere righe all’occorrenza) 3. DESCRIZIONE DEI METODI UTILIZZATI 3.1. Descrizione della portata del calcolo del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET quale recepito nel diritto nazionale Descrivere il livello al quale è eseguito il calcolo per determinare se è conseguito dell’obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904. Per esempio, l’obiettivo potrebbe configurarsi come una serie di requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia in PET immessa sul mercato, come media per le bottiglie in PET immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nello Stato membro. (Aggiungere righe all’occorrenza) 3.2. Metodologie e fonti per la raccolta e la compilazione dei dati Per tutti gli strumenti usati per raccogliere dati, descrivere le fonti e le metodologie di raccolta e compilazione. (Aggiungere righe all’occorrenza) 3.3. Altre ipotesi Descrivere eventuali altre ipotesi o fattori di adeguamento utilizzati per il calcolo, il metodo usato per stimarli ed eventuali elementi di prova. (Aggiungere righe all’occorrenza) 4. SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO DEI DATI 4.1. Verifica dei dati sul peso della plastica e della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET Procedure di verifica e di controllo Applicazione ai dati sul peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) Applicazione ai dati sul peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) Eventuali osservazioni supplementari Controlli della completezza dei dati Controlli incrociati Controlli delle serie temporali Controlli di audit Altro (precisare) 4.2. Descrizione dei principali fattori che incidono sull’accuratezza dei dati comunicati sulle bottiglie in PET immesse sul mercato e sulla plastica riciclata usata in tali bottiglie Potenziali fattori che incidono sull’attendibilità dei dati Bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) Plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) Descrizione dell’effetto sull’accuratezza dei dati Descrizione delle metodologie applicate per ridurre al minimo l’impatto dei dati inesatti Errori di campionamento (1) (ad esempio coefficienti di variazione) Errori di copertura (2) (ad esempio regimi de minimis, copertura regionale) Errori di misurazione (3) (ad esempio unità di misura) Strumenti per testare la raccolta di dati (4) (ad esempio test dei questionari) Errori di trattamento (5) (ad esempio identificazione degli errori, correzione degli errori) Errori di mancata risposta (6) Errori di ipotesi del modello (7) Altro (precisare) 4.3. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sulle bottiglie in PET immesse sul mercato e sulla plastica riciclata usata in tali bottiglie (Aggiungere righe all’occorrenza) 4.4. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti Illustrare eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l’anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità delle serie per un dato anno). (Aggiungere righe all’occorrenza) 4.5. Spiegazione della differenza di peso (in tonnellate) Sezione da compilare se i dati comunicati mostrano una variazione superiore al 10 % rispetto ai dati trasmessi per l’anno di riferimento precedente. Spiegare i motivi o la causa alla base della differenza di peso delle bottiglie in PET immesse sul mercato o della plastica riciclata usata in tali bottiglie. Variazioni nel peso della plastica usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato Variazione (%) Motivo principale della variazione (Aggiungere righe all’occorrenza) Variazioni nel peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato Variazione (%) Motivo principale della variazione (Aggiungere righe all’occorrenza) 5. RISERVATEZZA Motivare la richiesta di non pubblicare i dati comunicati o determinate informazioni contenute nella presente relazione, fornendo un elenco delle parti specifiche oggetto della richiesta. (Aggiungere righe all’occorrenza) ALLEGATO IV MODELLO DI CERTIFICATO Certificato di conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione L’operatore economico registrato con numero interno XXX soddisfa, nei siti elencati nel registro del verificatore, tutti i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione. Non sono emerse evidenze di non conformità all’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione tra il xx.xx.20xx e il xx.xx.20xx. Periodo di validità: [xx.xx.20xx – xx.xx.20xx] Nome del verificatore: Indirizzo del verificatore: [Firma del verificatore] ALLEGATO V Parte A - Dichiarazione relativa al contenuto riciclato da compilare al punto di origine dei rifiuti 1. Operatore economico 1.1 Nome 1.2 Indirizzo della sede centrale 1.3 Indirizzo del sito di produzione 1.4 Data 2. Materiale 2.1. Nome o specifica del materiale/Nome commerciale 2.2. Paese di origine 2.3. Codice delle merci usato per l’importazione (se il materiale cui si applica la presente dichiarazione è stato importato) 2.4. Numero del lotto 2.5. Peso totale (in kg) 2.6. Peso dei rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione (in kg) 2.7. Percentuale di rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione (= rapporto tra 2.6 e 2.5) Parte B - Dichiarazione dei riciclatori, dei trasformatori, degli operatori del settore alimentare e degli importatori relativa al contenuto riciclato, da compilare per i materiali ai quali NON si applica l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) 1. Operatore economico 1.1. Nome 1.2. Indirizzo della sede centrale 1.3. Indirizzo del sito di produzione 1.4. Data 2. Materiale 2.1. Nome o specifica del materiale/Nome commerciale 2.2.1 Le materie prime usate per questa fase o per fasi precedenti della catena di approvvigionamento sono state importate da paesi terzi? ☐ Sì ☐ No 2.2.2 Se sì, da quali paesi terzi? (Aggiungere righe all’occorrenza) 2.2.3 Se sì, indicare i codici delle merci usati per l’importazione (Aggiungere righe all’occorrenza) 2.3. Numero del lotto 2.4. Peso totale (in kg) 2.5. Peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), per il quale tutte le fasi di riciclaggio (compresa la cernita) sono avvenute in paesi contemplati all’articolo 1, punto 1), della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, calcolato conformemente all’articolo 6 della medesima decisione di esecuzione (in kg) 2.6. Percentuale di materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), per il quale tutte le fasi di riciclaggio (compresa la cernita) sono avvenute in paesi contemplati all’articolo 1, punto 1), della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, calcolata conformemente all’articolo 6 della medesima decisione di esecuzione (= rapporto tra 2.5. e 2.4) 3. Tecnologie di riciclaggio 3.1. Tecnologie di riciclaggio applicate al materiale Tecnologia di riciclaggio Percentuale di materiale derivante dalla tecnologia (Aggiungere righe all’occorrenza) 3.2. Il materiale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 ( 1 ) ? ☐ Sì ☐ No Se sì: contenuto riciclato presente/effettivo dichiarato nella dichiarazione di conformità corrispondente a norma dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/1616 3.3. Il materiale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 2 ) ? ☐ Sì ☐ No 4. Contabilizzazione del bilancio di massa 4.1. Al materiale è stata applicata la contabilizzazione del bilancio di massa in questa fase o in fasi precedenti? ☐ Sì ☐ No 4.2. Se sì, compilare la sezione seguente con le informazioni sui certificati degli operatori economici intervenuti in questa fase (se del caso) o nella fase precedente della catena di approvvigionamento che sono stati certificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione di esecuzione XX della Commissione. Numero nel registro di verifica degli operatori economici titolari di un certificato Identificazione del verificatore Certificato valido fino al (Aggiungere righe all’occorrenza) ( 1 ) GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj . ( 2 ) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj . Allegati obbligatori: — Copia della dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) 2022/1616 o del regolamento (UE) n. 10/2011, a seconda dei casi Se è stata applicata la contabilità del bilancio di massa, copie dei certificati degli operatori economici a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione. Parte C - Dichiarazione dei riciclatori, dei trasformatori, degli operatori del settore alimentare e degli importatori relativa al contenuto riciclato, da compilare per i materiali ai quali si applica l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) o b) (addendum alla corrispondente dichiarazione di conformità di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2022/1616) 1. Operatore economico 1.1. Nome 1.2. Indirizzo della sede centrale 1.3. Indirizzo del sito di produzione 1.4. Data 2. Materiale 2.1 Numero del lotto 2.2.1 Le materie prime usate per questa fase o per fasi precedenti della catena di approvvigionamento sono state importate da paesi terzi? ☐ Sì ☐ No 2.2.2. Se sì, da quali paesi terzi? (Aggiungere righe all’occorrenza) 2.2.3 Se sì, indicare i codici delle merci usati per l’importazione (Aggiungere righe all’occorrenza) 2.3. Peso totale (in kg) 2.4. Peso del materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), calcolato conformemente all’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione (in kg), per il quale tutte le fasi di riciclaggio (compresa la cernita) sono avvenute in paesi contemplati all’articolo 1, punto 1), della medesima decisione di esecuzione 2.5. Percentuale di materiale proveniente dai rifiuti di plastica post-consumo quali definiti all’articolo 1, punto 2), calcolato conformemente all’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, per il quale tutte le fasi di riciclaggio (compresa la cernita) sono avvenute in paesi contemplati all’articolo 1, punto 1), della medesima decisione di esecuzione (= rapporto tra 2.4 e 2.3) ( 1 ) GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj . ( 2 ) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1425/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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