Decisione (UE) 2026/1435 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica francese concernenti la distruzione dei prodotti invenduti notificata con il numero C(2026)4364
Decisione (UE) 2026/1435 della Commissione, del 26 giugno 2026, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica francese concernenti la distruzione dei prodotti invenduti [notificata con il numero C(2026)4364]
EN: Commission Decision (EU) 2026/1435 of 26 June 2026 concerning national provisions notified by French Republic on the destruction of unsold products (notified under document C(2026) 4364)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1435
29.6.2026
DECISIONE (UE) 2026/1435 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2026
relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica francese concernenti la distruzione dei prodotti invenduti
[notificata con il numero C(2026)4364]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I.
FATTI E PROCEDURA
(1)
Con lettere del 28 novembre e del 26 dicembre 2025 la Francia ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’intenzione di mantenere nel proprio
code de l’environnement
(codice per l’ambiente) le disposizioni nazionali concernenti la distruzione dei prodotti invenduti. Tali disposizioni differiscono da quelle previste dal regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
1.
LEGISLAZIONE DELL’UNIONE
1.1.
Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE
(2)
L’articolo 114, paragrafo 4, TFUE dispone che: «[a]llorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse».
(3)
Conformemente all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
1.2.
Regolamento (UE) 2024/1781
(4)
Il regolamento (UE) 2024/1781 stabilisce, tra l’altro, norme sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Il regolamento definisce la «distruzione» come il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto di cui ci si è disfatti a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione. A norma di tale regolamento, il riciclaggio è considerato distruzione.
(5)
A norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781, la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII di tale regolamento è vietata per le grandi imprese a decorrere dal 19 luglio 2026 e per le medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030. Il divieto non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. L’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 elenca gli articoli di abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature. La Commissione può adottare atti delegati per aggiungere nuove categorie di prodotti a tale elenco.
(6)
Secondo il considerando 59 del regolamento (UE) 2024/1781, agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti che non sono soggetti al divieto di cui a tale regolamento, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell’Unione.
2.
DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE
(7)
Le disposizioni nazionali notificate dalla Francia sono contenute nell’articolo L541-15-8 del
code de l’environnement
(codice per l’ambiente) francese. Esse prevedono che i produttori, gli importatori o i distributori di prodotti non alimentari destinati alla vendita siano tenuti a riutilizzare, in particolare donando beni di prima necessità alle associazioni che lottano contro la precarietà e alle strutture dell’economia sociale e solidale che beneficiano dell’approvazione dello status di «impresa solidale di utilità sociale», quale definito all’articolo L3332-17-1 del
code du travail
(codice del lavoro) francese, a preparare al riutilizzo o a riciclare i propri prodotti invenduti, nel rispetto della gerarchia delle modalità di trattamento di cui all’articolo L541-1 del
code de l’environnement
(codice per l’ambiente) francese.
(8)
La Francia intende mantenere l’applicazione delle disposizioni nazionali a tutte le imprese per quanto riguarda i gruppi di prodotti non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 e pertanto non soggetti al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
(9)
Inoltre, in relazione ai prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781, la Francia intende mantenere l’applicazione delle disposizioni nazionali alle medie imprese fino al 19 luglio 2030, in modo che gli obblighi già in vigore nel paese si applichino senza interruzione a tale tipo di operatori economici, fino a quando nei confronti di questi ultimi inizieranno ad applicarsi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1781.
(10)
In tale contesto la Francia ha altresì informato la Commissione della sua intenzione di modificare il proprio
code de l’environnement
(codice per l’ambiente) in modo che le norme nazionali applicabili ai prodotti di consumo invenduti di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 siano allineate ai requisiti del medesimo regolamento, con particolare riferimento a cosa debba considerarsi come «distruzione» ai sensi dello stesso e all’esenzione per le microimprese e le piccole imprese. Secondo quanto riferito dalla Francia, il 10 novembre 2025 è stato presentato al Consiglio dei ministri un progetto di legge in materia (recante diverse disposizioni di adeguamento al diritto dell’Unione europea —
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne
(DDADUE)). La Commissione rileva che ad oggi la modifica non è stata adottata. Conformemente all’aggiornamento fornito dalla Francia l’8 giugno 2026, la modifica è stata adottata dal Senato francese nel febbraio 2026 e trasmessa all’
Assemblée nationale
, presso cui sarà esaminata nei prossimi mesi.
(11)
La presente decisione non pregiudica ogni eventuale valutazione che la Commissione possa effettuare in merito al rispetto da parte della Francia degli obblighi previsti dai trattati in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2024/1781.
3.
PROCEDURA
(12)
Successivamente alla notifica trasmessa dalla Francia, la Commissione con lettera del 4 febbraio 2026 ne ha dato comunicazione agli altri Stati membri, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni. La Lituania ha trasmesso le proprie osservazioni il 4 marzo 2026. Secondo la Lituania, il mantenimento di misure nazionali più rigorose in questo settore solleva preoccupazioni sul rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e può compromettere l’integrità del mercato interno. Questo perché dette misure possono comportare oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi per le imprese, creare incertezza giuridica in ordine ai meccanismi di responsabilità e applicazione e falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Lituania non ha pertanto sostenuto la richiesta della Francia.
(13)
La Commissione ha altresì pubblicato un avviso riguardante detta notifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
al fine di informare le parti interessate delle disposizioni nazionali francesi e delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta. Non sono pervenute osservazioni in merito alla notifica.
II.
VALUTAZIONE
1.
AMMISSIBILITÀ
(14)
A norma dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, uno Stato membro può, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, purché esso notifichi tali disposizioni alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione.
(15)
La notifica trasmessa dalla Francia riguarda disposizioni nazionali che derogano al regolamento (UE) 2024/1781 in relazione alla distruzione dei prodotti invenduti.
(16)
Dette disposizioni nazionali sono più rigorose di quelle del regolamento (UE) 2024/1781 nella misura in cui si applicherebbero alle medie imprese per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato VII di tale regolamento prima del 19 luglio 2030 e nella misura in cui si applicano ai gruppi di prodotti di consumo non elencati nel medesimo allegato.
(17)
Nella misura in cui le disposizioni nazionali notificate dalla Francia si applicano a prodotti diversi dai prodotti di consumo, la Commissione ritiene che le norme disciplinanti la distruzione di tali prodotti invenduti non siano armonizzate a norma del regolamento (UE) 2024/1781. Le norme di cui al regolamento 2024/1781 (UE) concernenti la distruzione di prodotti invenduti riguardano i «prodotti di consumo» quali definiti all’articolo 2, punto 36), di tale regolamento e sono previste al capo VI dello stesso. La notifica trasmessa dalla Francia per ottenere l’autorizzazione a mantenere le disposizioni nazionali sulla distruzione dei prodotti invenduti diversi dai prodotti di consumo non è pertanto ammissibile ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Tali misure esulano pertanto dalla presente decisione.
(18)
Conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, la notifica era accompagnata da una descrizione dei motivi relativi alla protezione dell’ambiente. La Francia fa riferimento a una relazione contenente dati sui prodotti invenduti nel paese e sui benefici ambientali derivanti dalla loro destinazione al riutilizzo o al riciclaggio. Ritiene che il mantenimento delle disposizioni nazionali contribuirà a limitare i rifiuti e a preservare le risorse naturali, la biodiversità e il clima.
(19)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta presentata dalla Francia per ottenere l’autorizzazione a mantenere le disposizioni nazionali sia ammissibile a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE nella misura in cui riguarda i prodotti di consumo.
2.
VALUTAZIONE DI MERITO
(20)
In conformità dell’articolo 114, paragrafo 4 e paragrafo 6, primo comma, TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione dell’Unione prevista da detto articolo.
(21)
La Commissione deve valutare in particolare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Laddove ritenga che le disposizioni nazionali soddisfino dette condizioni, la Commissione deve inoltre verificare, conformemente all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
2.1.
Posizione della Francia
(22)
La Francia sostiene che le sue disposizioni nazionali garantiscono un livello più elevato di protezione ambientale rispetto al regolamento (UE) 2024/1781.
(23)
Secondo la Francia, ogni anno sono distrutte quasi 10 000 tonnellate di prodotti non alimentari invenduti. Il paese precisa inoltre che, per l’insieme dei settori, i prodotti invenduti rappresentavano in media il 3 % del fatturato delle imprese interessate. In tale contesto, la Francia osserva che destinare 1 chilogrammo di prodotti tessili e biancheria per la casa non ai rifiuti domestici ma al riutilizzo o riciclaggio consente di risparmiare 14 chilogrammi di CO
2
equivalente.
(24)
Per quanto riguarda i gruppi di prodotti non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 la Francia fa riferimento al considerando 59 dello stesso, secondo il quale agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per i prodotti che non sono soggetti al divieto di cui a tale regolamento, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell’Unione.
(25)
La Francia afferma altresì che gli operatori economici hanno iniziato a organizzarsi e ad adattare le loro pratiche ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale francese e che è importante che questi ultimi si applichino a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, tanto più che alcuni settori, come quello del mobile, sono in gran parte costituiti da piccole e medie imprese.
(26)
Per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 la Francia osserva che, mentre per le grandi imprese le norme stabilite in tale regolamento subentreranno senza interruzione a decorrere dal 19 luglio 2026, ciò non avverrà per le medie imprese. La Francia sostiene che, senza il mantenimento delle sue disposizioni nazionali, sarebbe tenuta a sospendere tutti gli obblighi applicabili alle medie imprese tra il 19 luglio 2026 e il 19 luglio 2030. Secondo il paese, una tale interruzione comporterebbe il ritorno alla distruzione dei prodotti invenduti nei settori interessati, il che andrebbe contro i progressi già conseguiti in termini di protezione dell’ambiente.
(27)
La Francia asserisce altresì che le proprie disposizioni nazionali si applicano in modo non discriminatorio a tutte le imprese che operano sul suo territorio, siano esse francesi o straniere, e riguardano sia prodotti nazionali sia prodotti fabbricati in altri Stati membri e importati in Francia.
2.2.
Valutazione della posizione della Francia
2.2.1.
Giustificazione per motivi relativi alla protezione dell’ambiente
(28)
Le disposizioni nazionali francesi mirano a raggiungere un livello più elevato di protezione dell’ambiente prevenendo i rifiuti e promuovendo il riutilizzo, e altrimenti il riciclaggio, dei prodotti invenduti.
(29)
Mantenere i prodotti e i materiali in uso il più a lungo possibile rientra fra i principi fondamentali dell’economia circolare. Il riutilizzo, la donazione, il ricondizionamento o la rifabbricazione dei prodotti, anziché il loro smaltimento, riducono la produzione di rifiuti, l’estrazione delle risorse e le emissioni di gas a effetto serra. Il riciclaggio dei prodotti di consumo invenduti come seconda opzione, pur essendo considerato «distruzione» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, resta in linea con la gerarchia dei rifiuti. Il riciclaggio consente di recuperare alcuni materiali e contribuisce a ridurre il fabbisogno di materie prime, rimanendo così un’opzione migliore rispetto ad altre tipologie di recupero o smaltimento. Di conseguenza le disposizioni nazionali notificate risultano adatte a contribuire alla riduzione dei rifiuti e alla preservazione delle risorse naturali, della biodiversità e del clima.
(30)
Le misure francesi si applicano ai prodotti di consumo non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781, per i quali non sono state stabilite norme in materia di distruzione a livello dell’Unione; di conseguenza esse sono più rigorose di quelle stabilite a livello dell’Unione. Analogamente, per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781, vale a dire gli articoli di abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature, il legislatore dell’Unione ha disposto l’applicazione del divieto alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030. Per tali imprese, la Francia punta a mantenere gli obblighi nazionali già in vigore per evitare un abbassamento temporaneo del livello attuale di protezione ambientale. Pertanto anche le norme nazionali in questione sono più rigorose di quelle stabilite a livello dell’Unione. Tuttavia, occorre sottolineare che tale misura dovrebbe avere carattere puramente transitorio.
(31)
Infine il considerando 59 del regolamento (UE) 2024/1781 afferma esplicitamente che agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di introdurre o mantenere misure nazionali per quanto riguarda la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per i prodotti che non sono soggetti al divieto di cui a tale regolamento, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell’Unione.
(32)
Sulla base delle informazioni disponibili, le disposizioni nazionali notificate possono essere accettate per motivi relativi alla protezione dell’ambiente.
2.2.2.
Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri e di ostacoli al funzionamento del mercato interno
2.2.2.1.
Assenza di discriminazioni arbitrarie
(33)
L’articolo 114, paragrafo 6, TFUE dispone che la Commissione verifichi se le misure previste costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perché non vi sia discriminazione, situazioni simili non devono essere trattate in modo differente e situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo.
(34)
Le disposizioni nazionali della Francia si applicano a tutte le imprese che operano sul suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità, e riguardano sia i prodotti nazionali sia quelli originari di altri Stati membri. In assenza di prove contrarie, si può concludere che non siano uno strumento di discriminazione arbitraria.
2.2.2.2.
Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio
(35)
Le misure nazionali che impongono norme più rigorose di una misura di armonizzazione dell’Unione possono rappresentare un ostacolo agli scambi. Le condizioni stabilite all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri indicati nei paragrafi 4 e 5 di detto articolo siano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano di fatto misure economiche volte a impedire importazioni da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale.
(36)
Le misure nazionali francesi introducono norme ambientali più rigorose per gli operatori economici attivi sul territorio francese e si applicano indistintamente a ciascuno di essi senza discriminazioni. Ciò indica che il loro obiettivo è la protezione dell’ambiente piuttosto che il protezionismo economico.
(37)
In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono di fatto una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
2.2.2.3.
Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(38)
Questa condizione non può essere interpretata in modo tale da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale suscettibile di incidere sulla realizzazione del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce infatti in sostanza una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura prevista all’articolo 114 TFUE, nel contesto del paragrafo 6 di tale articolo l’ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere concettualmente inteso come sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
(39)
L’obiettivo delle misure nazionali notificate dalla Francia è promuovere il riutilizzo, in particolare attraverso la donazione, come pure la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti invenduti, in linea con la gerarchia delle opzioni di gestione dei rifiuti. Al fine di garantire la proporzionalità, le disposizioni nazionali prevedono anche deroghe, in particolare laddove l’autorità competente richieda lo smaltimento o laddove il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio comportino rischi per la salute, la sicurezza o l’ambiente. Inoltre i prodotti assoggettati alla responsabilità estesa del produttore che sono stati offerti ad almeno tre donatari idonei e per i quali non è stato trovato alcun destinatario possono essere consegnati gratuitamente a un eco-organismo autorizzato che provvederà alla loro gestione.
(40)
Considerati i benefici ambientali addotti dalla Francia e il fatto che le misure nazionali vietano il recupero e lo smaltimento pur consentendo tutte le altre opzioni di gestione dei rifiuti, compreso il riciclaggio, e prevedono deroghe a tale divieto in casi giustificati, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali non rappresentino un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE.
(41)
Alla luce di questa analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.
III.
CONCLUSIONI
(42)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ritiene che la richiesta della Francia di mantenere nel proprio
code de l’environnement
(codice per l’ambiente) le disposizioni nazionali concernenti la distruzione dei prodotti invenduti, pervenuta alla Commissione il 28 novembre e il 26 dicembre 2025, debba essere approvata nella misura in cui tali disposizioni si applicano ai prodotti di consumo e sono più rigorose di quelle del regolamento (UE) 2024/1781.
(43)
Le disposizioni nazionali della Francia riguardanti l’applicazione alle medie imprese del divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 dovrebbero pertanto essere approvate fino al 19 luglio 2030, data in cui inizieranno ad applicarsi le disposizioni di tale regolamento. Pertanto le disposizioni nazionali francesi applicabili alla distruzione dei prodotti di consumo invenduti non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 dovrebbero essere approvate fino a quando, e se, diventeranno applicabili disposizioni armonizzate a livello dell’Unione relative alla distruzione di uno qualsiasi di tali prodotti, le quali siano equivalenti o più rigorose delle disposizioni nazionali francesi.
(44)
La notifica delle disposizioni nazionali francesi applicabili alla distruzione dei prodotti invenduti diversi dai prodotti di consumo non è ammissibile ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le disposizioni nazionali relative all’applicazione alle medie imprese delle norme nazionali sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781, notificate dalla Francia con lettere del 28 novembre e del 26 dicembre 2025 a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, sono approvate fino al 19 luglio 2030.
Articolo 2
Le disposizioni nazionali riguardanti la distruzione dei prodotti di consumo invenduti non elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 sono approvate fino a quando, e se, diventeranno applicabili a livello dell’Unione disposizioni armonizzate rivedute concernenti la distruzione di uno qualsiasi di tali prodotti e che stabiliscano requisiti equivalenti o più rigorosi di quelli previsti dalle disposizioni nazionali francesi.
Articolo 3
La notifica relativa ai prodotti invenduti diversi dai prodotti di consumo è respinta in quanto inammissibile.
Articolo 4
La Francia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026
Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione
(
1
)
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (
GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
).
(
2
)
Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Richiesta di autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE (
GU C, C/2026/1806, 17.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1806/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1435/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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