Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1412 of 26 June 2026 determining revised benchmark values for free allocation of emission allowances for the period from 2026 to 2030 pursuant to Article 10a(2) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1412
29.6.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1412 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2026
che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10
bis
, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 2011/278/UE della Commissione
(
2
)
ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell’assegnazione gratuita (i «parametri di riferimento») e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/331
(
3
)
della Commissione ha sostituito la decisione 2011/278/UE, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447
(
4
)
della Commissione ha determinato i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. I valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 devono basarsi su un nuovo periodo di riferimento per quanto riguarda la presentazione dei dati e l’applicazione del tasso di riduzione annuale. È opportuno, pertanto, stabilire nel presente regolamento tali valori riveduti.
(3)
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
al fine di allineare il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione
(
7
)
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione
(
8
)
e il regolamento delegato (UE) 2019/331 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione
(
9
)
. Di tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e del regolamento delegato (UE) 2019/331 si deve pertanto tenere conto per determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.
(4)
A norma dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 devono essere determinati sulla base delle informazioni sull’efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicati a norma dell’articolo 11 di tale direttiva per gli anni 2021 e 2022. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio dell’efficienza in termini di gas a effetto serra della produzione degli impianti nell’ambito di ciascun parametro di riferimento nel 2021 e nel 2022. Sulla base di un confronto tra il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nell’ambito di ciascun parametro di riferimento e i valori dei parametri di riferimento di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331, devono essere determinati tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 20 anni dal 2007/2008 al 2027/2028. Conformemente all’articolo 10
bis
, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell’arco dei 20 anni non dovrebbe essere inferiore al 6 % né superiore al 50 %. Ai fini dell’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici e i gas di sintesi si applicano disposizioni specifiche, conformemente all’articolo 10
bis
, paragrafo 2, quarto comma, che allinea la percentuale di adeguamento a quella applicabile ai parametri di riferimento per le raffinerie. Poiché la direttiva (UE) 2023/959 ha disaccoppiato l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per le raffinerie e l’idrogeno, le disposizioni specifiche che allineano l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici e i gas di sintesi a quello delle raffinerie non si applicano all’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l’idrogeno.
(5)
A seguito della definizione riveduta di «emissioni» introdotta dalla direttiva (UE) 2023/959 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione
(
10
)
, la metodologia per l’aggiornamento del parametro di riferimento per la soda deve tenere conto delle corrispondenti emissioni intermedie monitorate e comunicate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. A tal fine, per il periodo dal 2026 al 2030, tali emissioni dovrebbero essere aggiunte al valore del parametro di riferimento per la soda come fase finale del calcolo dopo applicazione del tasso di riduzione annuale nel periodo di estrapolazione di 20 anni.
(6)
Al fine di garantire la comparabilità con i precedenti esercizi di aggiornamento dei parametri di riferimento, per i parametri di riferimento di cui all’allegato I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, precedentemente interessati dalle norme sull’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, l’efficienza media in termini di gas a effetto serra del 10 % degli impianti più efficienti la cui produzione rientra nell’ambito di ciascuno di tali parametri di riferimento dovrebbe tenere conto delle loro emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica, quando tale dato è utilizzato per determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030.
(7)
Poiché il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre stabilito di includere il calore misurabile e non misurabile prodotto a partire dall’energia elettrica nei parametri di riferimento di calore e di combustibili, è opportuno tenerne conto nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento applicabili per il periodo dal 2026 al 2030.
(8)
Il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre introdotto modifiche a una serie di parametri di riferimento per quanto riguarda le definizioni e i limiti del sistema. Tale regolamento ha pertanto esteso i parametri di riferimento per il minerale sinterizzato e per il clinker di cemento grigio e il clinker di cemento bianco rispettivamente ai prodotti alternativi contenenti minerale di ferro agglomerato e ai leganti idraulici alternativi. Ha inoltre incluso l’idrogeno prodotto dall’elettrolisi dell’acqua nel parametro di riferimento per l’idrogeno o l’ammoniaca. Tali modifiche dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.
(9)
Il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre modificato il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, aggiungendo alle definizioni dei prodotti contemplati e ai limiti del sistema nell’ambito di tale parametro di riferimento la produzione di acciaio che utilizza tecnologie di riduzione diretta. A norma dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, terzo comma, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, la produzione di acciaio nell’ambito del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso che utilizza una tecnologia di riduzione diretta non deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’efficienza media in termini di gas a effetto serra degli impianti per i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.
(10)
Gli Stati membri, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2024 l’elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. La Commissione ha inoltre intrattenuto scambi tecnici con i portatori di interessi al fine di garantire una consultazione approfondita in cui potessero esprimere i loro pareri specifici. A seguito di tale procedura è stato generato un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sull’efficienza in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE che hanno presentato una domanda di assegnazione gratuita a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331. Questo insieme di dati di alta qualità è stato utilizzato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.
(11)
Conformemente agli articoli 27 e 27
bis
della direttiva 2003/87/CE, diversi Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall’EU ETS per il periodo dal 2026 al 2030 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero pertanto essere presi in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento.
(12)
La direttiva (UE) 2023/959 ha modificato le descrizioni di alcune categorie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e ha quindi incluso ulteriori impianti nell’ambito di applicazione dell’EU ETS e nei suoi obblighi di monitoraggio e comunicazione a decorrere dal 1
o
gennaio 2024. Pertanto, a partire dal 1
o
gennaio 2024 rientra nell’EU ETS una serie di impianti supplementari, compresi impianti che erano in funzione prima di tale data. Poiché tali impianti sono entrati nell’EU ETS dopo gli anni 2021 e 2022, presi in considerazione per la trasmissione dei dati a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, i dati comunicati da tali impianti per il periodo precedente a quello in cui sono stati assoggettati agli obblighi di monitoraggio e comunicazione non dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.
(13)
Il regolamento delegato (UE) 2019/331 prevede norme volte a determinare le emissioni a livello di sottoimpianto onde garantire l’uniformità di trattamento delle emissioni legate alle importazioni, alle esportazioni e alla produzione interna di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO
2
trasferito. A tal fine i fattori di emissione pertinenti sono stati calcolati usando i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili, che a loro volta erano stati aggiornati applicando i tassi di riduzione annuale determinati. Per le importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non definiti chiaramente e per le esportazioni di calore è stato usato un valore di 40,5 tonnellate di CO
2
equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale del 2,5 % al valore del parametro di riferimento di calore per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. Per le esportazioni di gas di scarico, dal fattore di emissione effettivo del gas di scarico è stato sottratto un valore di 37,4 tonnellate di CO
2
equivalente/TJ. Tale valore corrisponde al fattore di emissione del gas naturale (56,1 tonnellate di CO
2
equivalente/TJ) moltiplicato per un fattore di 0,667, che riflette la differenza di efficienza tra l’uso del gas di scarico e l’uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Per le importazioni di gas di scarico è stato usato un valore di 36,5 tonnellate di CO
2
equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale del 2,5 % al valore del parametro di riferimento di combustibili per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. Inoltre, quando l’energia elettrica è prodotta in un sottoimpianto, con modalità diverse dalla produzione intermedia di calore misurabile, è stato utilizzato un valore di 0,300 tonnellate di CO
2
equivalente/MWh. Tale valore corrisponde al fattore di emissione medio a livello dell’UE per la produzione di energia elettrica.
(14)
Se, sulla base dei dati comunicati dagli impianti, non è stato possibile determinare in modo preciso e coerente le emissioni nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, in particolare nel caso di sottoimpianti che importano o esportano prodotti intermedi la cui produzione rientra nei limiti di sistema di un altro parametro di riferimento di prodotto, l’efficienza in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti interessati non dovrebbe essere presa in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento. Questo vale per l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per i prodotti di raffineria, la ghisa allo stato fuso, la calce dolomitica sinterizzata, l’ammoniaca, il cracking con vapore, il fenolo/acetone e l’idrogeno.
(15)
La metodologia di attribuzione delle emissioni a diversi sottoimpianti stabilita nel regolamento delegato (UE) 2019/331 può risultare in efficienze negative in termini di gas a effetto serra laddove il calore prodotto usando un combustibile con un basso fattore di emissione sia esportato ad altri sottoimpianti o impianti. In questi casi è opportuno che l’efficienza in termini di gas a effetto serra del sottoimpianto sia azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.
(16)
Per rispondere alle preoccupazioni espresse da alcuni settori industriali, parallelamente alla prossima revisione dell’ETS la Commissione presenterà una proposta distinta volta ad aumentare l’assegnazione gratuita determinata sulla base di parametri di riferimento alternativi per tenere maggiormente conto del potenziale di riduzione delle emissioni, e al contempo evitare l’applicazione del fattore di correzione transettoriale. I valori riveduti dei parametri di riferimento dovrebbero coprire le assegnazioni relative al periodo dal 1
o
gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Al fine di garantire un sostegno tempestivo ed efficace ai settori interessati, i parametri di riferimento alternativi riveduti dovrebbero poter essere applicati il prima possibile. A tal fine, la Commissione si adopererà per facilitare un rapido accordo tra i colegislatori sulla proposta.
(17)
Vista la necessità di garantire la certezza del diritto per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo 2026-2030, e in particolare per l’assegnazione gratuita per il 2026, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(18)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
.
(
2
)
Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10
bis
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/278/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10
bis
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10
bis
, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (
GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (
GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj
).
(
9
)
Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (
GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione, del 23 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025 (
GU L, 2026/389, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/389/oj
).
ALLEGATO
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni dei prodotti inclusi e dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331.
1.
Parametri di riferimento di prodotto senza raccolta dati sul consumo di energia elettrica
Parametro di riferimento di prodotto
Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2021 e nel 2022 (t CO
2
equivalente/t)
Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2026-2030
Coke
0,132
0,143
Minerale di ferro agglomerato
0,024
0,086
Ghisa allo stato fuso (hot metal)
1,360
1,248
Anodo precotto (prebake anode)
0,300
0,290
Alluminio
1,489
1,423
Clinker di cemento grigio
0,689
0,656
Clinker di cemento bianco
0,919
0,890
Calce
0,771
0,693
Calce dolomitica
0,876
0,792
Calce dolomitica sinterizzata
1,248
1,162
Cristallo flottato
0,412
0,394
Bottiglie e flaconi di vetro incolore
0,284
0,242
Bottiglie e flaconi di vetro colorato
0,255
0,233
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo
0,284
0,232
Mattoni da rivestimento
0,100
0,083
Mattoni per pavimentazione
0,133
0,108
Tegole
0,128
0,121
Polvere atomizzata
0,055
0,046
Gesso
0,049
0,045
Gesso secondario essiccato
0,010
0,009
Pasta kraft a fibre corte
0,029
0,060
Pasta kraft a fibre lunghe
0,046
0,040
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica
0,000
0,010
Pasta di carta recuperata
0,000
0,020
Carta da giornale
0,018
0,149
Carta fine non patinata
0,015
0,159
Carta fine patinata
0,066
0,159
Carta tissue
0,170
0,167
Testliner e fluting
0,056
0,124
Cartone non patinato
0,021
0,119
Cartone patinato
0,034
0,137
Acido nitrico
0,015
0,151
Acido adipico
0,34
1,40
Cloruro di vinile monomero (VCM)
0,195
0,191
Fenolo/acetone
0,233
0,219
S-PVC
0,082
0,080
E-PVC
0,184
0,161
Soda
0,748
1,122
2.
Parametri di riferimento di prodotto con raccolta dati sul consumo di energia elettrica
Parametro di riferimento di prodotto
Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2021 e nel 2022 (t CO
2
equivalente/t)
Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2026-2030
Prodotti di raffineria
0,0251
0,0232
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)
0,130
0,142
Acciaio alto legato da EAF
0,186
0,176
Getto di ghisa
0,210
0,163
Lana minerale
0,413
0,341
Cartongesso
0,125
0,122
Nerofumo (carbon black)
1,320
1,048
Ammoniaca
1,630
1,522
Cracking con vapore
0,657
0,638
Idrocarburi aromatici
0,0116
0,0232
Stirene
0,318
0,264
Idrogeno
8,24
7,98
Gas di sintesi (syngas)
0,002
0,190
Ossido di etilene/glicoli etilenici
0,378
0,321
3.
Parametri di riferimento di calore e di combustibili
Parametro di riferimento
Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2021 e nel 2022 (t CO
2
equivalente/TJ)
Valore del parametro di riferimento (quote/TJ) per il periodo 2026-2030
Parametro di riferimento di calore
7,2
31,2
Parametro di riferimento di combustibili
10,4
28,1
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1412/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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