Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di 1,4-butandiolo dalla Cina, dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione europea istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di 1,4-butandiolo (BDO) originario da tre paesi: la Repubblica Popolare Cinese, il Regno dell'Arabia Saudita e gli Stati Uniti d'America. Questi dazi sono stati applicati a seguito di un'inchiesta antidumping avviata il 6 giugno 2025 su denuncia dell'industria dell'Unione (INEOS Solvents SA), che aveva provato l'esistenza di pratiche di dumping e il conseguente pregiudizio notevole. I margini di dumping definitivi variano significativamente per paese e società: per la Cina vanno dal 311,9% al 522,4%, per l'Arabia Saudita del 52,4%, e per gli USA dal 135,7% al 142,5%, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione. Il regolamento riscuote definitivamente anche i dazi provvisori precedentemente istituiti con il regolamento (UE) 2026/270 del 5 febbraio 2026.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1373 of 22 June 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of 1,4-Butanediol originating in the People’s Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1373
24.6.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1373 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2026
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 6 giugno 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di 1,4-butandiolo («BDO») originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»), del Regno dell’Arabia Saudita («Arabia Saudita») e degli Stati Uniti d’America («USA» e, congiuntamente a Cina e Arabia Saudita, «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 aprile 2025 da INEOS Solvents SA («denunciante» o «INEOS»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di BDO ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718
(
3
)
(«regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.
1.3.
Misure provvisorie
(4)
Il 5 febbraio 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(5)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), Wanhua Chemical (Sichuan), Ltd insieme alle sue società collegate («gruppo Wanhua»), International Diol Company («IDC»), Sipchem Marketing Company («SMC») e Sipchem Europe S.A. («SESA») (produttore esportatore dell’Arabia Saudita e società collegate, collettivamente «Sipchem»), Lyondell Chemical Company («LCC») e Lyondell Chemie Nederland B.V («LCN») (produttore esportatore statunitense e suo produttore collegato dell’Unione, collettivamente «LYB»), Envalior BV e Envalior GmbH («Envalior»), Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA («Lubrizol»), INEOS, Novamont S.p.A («Novamont») e BASF SE («BASF») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(6)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il gruppo Wanhua, Sipchem e LYB.
(7)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(8)
La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di BDO originario della Cina, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni dal gruppo Wanhua, da Sipchem, da INEOS e da Covestro.
(9)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Sipchem.
1.5.
Parti interessate
(10)
Oltre alle parti menzionate nel regolamento provvisorio, la società Lubrizol (un utilizzatore di BDO) si è manifestata come parte interessata nella fase definitiva dell’inchiesta.
1.6.
Osservazioni in merito all’apertura
(11)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LCN e Sipchem hanno presentato ulteriori osservazioni sul grado di sostegno alla denuncia («analisi della legittimazione ad agire»).
(12)
Concretamente, LCN ha ribadito diverse argomentazioni presentate ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio, ossia che la Commissione non era a conoscenza della mancanza di sostegno all’apertura dell’inchiesta nei confronti delle importazioni dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita, in quanto LCN aveva espresso una posizione «neutrale» in merito all’inchiesta poiché non nutriva preoccupazioni riguardo alle importazioni dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti e si era dichiarata favorevole all’inchiesta sulle importazioni originarie della Cina. LCN ha inoltre sostenuto che la sua opposizione all’apertura è stata riconosciuta al considerando 411 del regolamento provvisorio e che la Commissione ha deliberatamente ignorato la mancanza di legittimazione della denuncia al momento dell’apertura dell’inchiesta nei confronti delle importazioni di BDO dagli Stati Uniti. La Commissione ha riconosciuto che LCN aveva espresso un parere in merito alla sua opposizione all’apertura dell’inchiesta nei confronti degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita dopo la conclusione dell’esercizio di campionamento. Tuttavia, come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, il 2 giugno 2025 l’analisi della legittimazione ad agire ha appurato un sostegno alla denuncia, in quanto nessun produttore contrario si era manifestato e un produttore aveva espresso una posizione neutrale. La Commissione ha concluso che le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(13)
Sipchem ha ribadito la sua opinione sintetizzata al considerando 12 del regolamento provvisorio, ossia che l’inchiesta dovrebbe essere sospesa per quanto riguarda le importazioni di BDO dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, in quanto LCN sarebbe stata costretta a rispondere tramite una casella di controllo e a scegliere l’opzione «neutrale». Considerando inoltre che LCN ha espresso ulteriori opinioni nella sezione relativa ai commenti della casella di controllo riguardante la legittimazione ad agire
(
5
)
, la Commissione avrebbe dovuto indagare ulteriormente e non basarsi unicamente sulla risposta «neutrale» che non rispecchiava le ulteriori osservazioni fornite al momento dell’analisi della legittimazione ad agire. Sipchem ha affermato che la Commissione sarebbe stata quindi in grado di confermare che LCN non sosteneva l’apertura di un’inchiesta relativa alle importazioni dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. Al considerando 303 del regolamento provvisorio Sipchem ha inoltre affermato che la Commissione ha constatato che i produttori cinesi potevano fissare i prezzi sul mercato dell’Unione e che pertanto Sipchem si è adeguata a tali prezzi. Secondo Sipchem sarebbe questo il motivo per cui LCN non ha sostenuto l’inchiesta riguardante l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti e l’inchiesta dovrebbe essere chiusa nei confronti di tali paesi. La Commissione ha osservato che Sipchem non ha fornito alcuna prova del fatto che LCN non sostenesse un’inchiesta nei confronti degli Stati Uniti o dell’Arabia Saudita dato che Sipchem si sarebbe adeguata ai prezzi sul mercato dell’UE. Contrariamente a tali affermazioni, come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte in quanto nessun produttore contrario si era manifestato e un produttore aveva espresso una posizione neutrale. La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte e tali argomentazioni sono state respinte.
(14)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Sipchem ha sostenuto che, nel respingere la sua argomentazione, la Commissione ha ignorato uno dei punti da essa evidenziati, ossia che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del commento descrittivo inserito da LCN nel modulo di campionamento anziché accettare la sua posizione neutrale sul caso nel suo complesso.
(15)
La Commissione ha tuttavia ricordato a Sipchem che LCN era stata invitata a presentare osservazioni in merito al suo parere relativo all’apertura dell’inchiesta nel suo complesso, in quanto la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità per i tre paesi considerati nel loro insieme. Pertanto l’ulteriore osservazione secondo cui LCN non nutriva preoccupazioni riguardo alle importazioni dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti non ha impedito l’apertura del caso come previsto dalla denuncia. L’osservazione di Sipchem è stata pertanto respinta.
(16)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se i produttori dell’Unione che importano BDO dai paesi interessati e che in alcuni casi sono collegati ai produttori esportatori potessero ancora essere considerati produttori dell’UE ai fini della definizione di industria dell’Unione e dell’analisi della legittimazione ad agire. Nell’ambito di tale analisi, la Commissione ha esaminato le importazioni e le relazioni delle società che hanno risposto e non ha riscontrato alcun motivo per escluderle dalla definizione di industria dell’Unione e dall’analisi della legittimazione ad agire, come previsto dagli articoli 4 e 5 del regolamento di base.
(17)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l’apertura dell’indagine, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 7 a 31 del regolamento provvisorio.
1.7.
Campionamento
(18)
In assenza di ulteriori osservazioni sul campionamento, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 33 a 41 del regolamento provvisorio.
1.8.
Esame individuale
(19)
In assenza di osservazioni sull’esame individuale, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 42 del regolamento provvisorio.
1.9.
Risposte al questionario e visite di verifica
(20)
A norma dell’articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso le sedi di Novamont a Novara, in Italia (un produttore dell’Unione, nonché importatore e utilizzatore di BDO).
(21)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o osservazioni in merito alle risposte al questionario e alle visite di verifica. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 43 a 46 del regolamento provvisorio.
1.10.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(22)
Le osservazioni sull’adeguatezza del periodo in esame come periodo per l’analisi delle tendenze nell’ambito della valutazione del pregiudizio sono state esaminate nella sezione 4.7 («Conclusioni sul pregiudizio»).
(23)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(24)
In assenza di osservazioni riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame e il prodotto simile, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 48 a 63 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
3.1.
Cina
3.1.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(25)
In assenza di osservazioni riguardanti la procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 64 a 69 del regolamento provvisorio.
3.1.2.
Valore normale
(26)
In assenza di osservazioni sui considerando iniziali riguardanti il valore normale, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.
3.1.2.1.
Esistenza di distorsioni significative
(27)
In assenza di osservazioni riguardanti l’esistenza di distorsioni significative in Cina, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 73 a 112 del regolamento provvisorio.
3.1.2.2.
Paese rappresentativo
(28)
Nelle osservazioni presentate successivamente alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Wanhua ha sostenuto che i valori di riferimento per alcuni fattori produttivi erano insolitamente elevati e notevolmente superiori al prezzo di acquisto di Wanhua. Come indicato ai considerando da 30 a 37, il gruppo Wanhua ha messo in discussione l’idoneità del Brasile come paese rappresentativo per tali fattori produttivi.
(29)
La Commissione ha osservato che il confronto tra i valori di riferimento dei fattori produttivi e il prezzo di acquisto di Wanhua non era pertinente, avendo già constatato al considerando 27 l’esistenza di distorsioni in Cina. La valutazione della Commissione sulla rappresentatività dei valori di riferimento è riportata ai considerando da 30 a 37.
(30)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso valore di riferimento per il gas naturale di cui al regolamento provvisorio riguardante l’inchiesta antidumping sull’acido adipico, in quanto entrambe le inchieste vertevano sullo stesso periodo di inchiesta e utilizzavano lo stesso metodo per calcolare il valore di riferimento per il gas naturale e il regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico dalla Cina
(
6
)
era stato pubblicato prima del regolamento che istituisce dazi antidumping provvisori sul BDO. Il gruppo Wanhua ha affermato che la differenza tra i valori di riferimento era dovuta all’uso di un fattore di conversione diverso tra un milione di unità termiche britanniche («MMBtu») e m
3
.
(31)
La Commissione ha riesaminato i calcoli del valore di riferimento per il gas naturale utilizzato in entrambe le inchieste e ha riscontrato due errori materiali nell’inchiesta sull’acido adipico, che sono stati corretti per tale inchiesta. I calcoli della presente inchiesta sul BDO erano corretti e in linea con le fonti scelte, compreso il fattore di conversione MMBtu-m
3
. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(32)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il valore di riferimento proposto per l’ossigeno originario del Brasile non era rappresentativo. In primo luogo, il gruppo Wanhua ha affermato che il valore di riferimento era tra 60 e 100 volte superiore al prezzo di acquisto del gruppo. In secondo luogo, ha sostenuto che i volumi delle importazioni in Messico e Indonesia erano di gran lunga superiori ai volumi delle importazioni in Brasile, il che rendeva i loro prezzi più rappresentativi. Il gruppo Wanhua ha aggiunto che i prezzi all’importazione in Malaysia, Turchia e Thailandia non erano rappresentativi a causa del modesto volume delle importazioni e della quota elevata di importazioni dalla Cina. In terzo luogo, il gruppo Wanhua ha presentato dati per dimostrare l’anomalia del prezzo all’importazione in Brasile nel mercato dell’ossigeno rispetto al mercato dell’UE e al resto del mondo. In quarto luogo, il gruppo Wanhua ha affermato di aver ricevuto l’ossigeno attraverso un gasdotto vicino al suo stabilimento, il che ha ridotto notevolmente il costo del trasporto rispetto a quello di altri mezzi di trasporto, e che non vi era alcuna indicazione che i mezzi di trasporto utilizzati in Brasile fossero simili a quelli impiegati dal gruppo. Infine il gruppo Wanhua ha sostenuto che, se la Commissione avesse mantenuto invariato il valore di riferimento, il prezzo CIF in Brasile sarebbe stato pari a 16,18 CNY/m
3
e non a 17,04 CNY/m
3
.
(33)
La Commissione non ha ritenuto pertinente la differenza tra il valore di riferimento per l’ossigeno e i costi sostenuti da Wanhua per i motivi illustrati al considerando 29 e non ha considerato come modesto il volume di 651 352 m
3
. La Commissione ha affermato che il gruppo Wanhua non ha dimostrato che i dati utilizzati dalla Commissione non si riferivano ai «corrispondenti costi di produzione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo fosse anomalo solo in riferimento ad altre fonti, senza tuttavia fornire motivazioni fondate. Alla luce del volume delle importazioni di ossigeno in Brasile e delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i dati utilizzati fossero falsati o che riguardassero fattori produttivi non corrispondenti a quelli impiegati dal gruppo Wanhua. Inoltre il semplice fatto che i prezzi variassero tra le diverse fonti e che il prezzo utilizzato per stabilire il valore di riferimento fosse elevato rispetto ad altre fonti non fa sì che tale prezzo debba considerarsi eccessivo. La Commissione ha inoltre confermato che il valore di riferimento pari a 17,04 CNY/m
3
era corretto, in quanto includeva i dazi applicabili, come indicato nel fascicolo pertinente che era stato reso disponibile al momento della comunicazione preventiva. Sulla base di quanto precede, l’argomentazione è stata respinta in quanto priva di fondamento.
(34)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha contestato la valutazione della Commissione, ribadendo le argomentazioni sostenute sul valore di riferimento per l’ossigeno in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che secondo il gruppo: i) era eccessivamente elevato; ii) non era coerente con altre informazioni pubblicamente disponibili e iii) non era paragonabile alle condizioni di approvvigionamento del gruppo Wanhua, che riceveva l’ossigeno tramite un gasdotto, mentre l’ossigeno scambiato a livello internazionale era generalmente trasportato su strada o su rotaia in forma liquida o gassosa, il che comportava costi più elevati. Infine il gruppo Wanhua ha sostenuto che chiedere loro di dimostrare che il valore di riferimento non rispecchiava i «corrispondenti costi di produzione» non era coerente con l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, che imponeva alla Commissione di individuare un valore di riferimento adeguato, in quanto in questo modo l’onere della prova sarebbe stato a carico loro.
(35)
Il gruppo Wanhua non ha presentato ulteriori elementi di prova a sostegno delle argomentazioni di cui ai punti da i) a iii) del considerando 34 e pertanto la Commissione ha confermato la valutazione di cui al considerando 33. Per quanto riguarda l’onere della prova, la Commissione ha dimostrato che il valore di riferimento si riferiva ai «corrispondenti costi di produzione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base per i motivi illustrati al considerando 33. Il gruppo Wanhua non ha presentato elementi di prova sufficienti a confutare tale conclusione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(36)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che per diversi motivi la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il prezzo all’esportazione dal Brasile come valore di riferimento per la formaldeide. In primo luogo, le esportazioni dal Brasile costituivano una piccola quota delle esportazioni a livello mondiale e il prezzo all’esportazione del principale esportatore, i Paesi Bassi, era più rappresentativo. In secondo luogo, come aveva riscontrato per i volumi delle importazioni di idrogeno in Brasile, la Commissione avrebbe dovuto anche concludere che i volumi delle importazioni di formaldeide erano troppo modesti per stabilire un valore di riferimento rappresentativo e avrebbe dovuto utilizzare un valore di riferimento alternativo. Infine il gruppo Wanhua ha sostenuto che, tenendo conto delle osservazioni di cui sopra, l’utilizzo del prezzo all’importazione dal principale esportatore sarebbe in linea con la prassi della Commissione, come nel caso R728 riguardante i prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati
(
7
)
e nel caso AD717 riguardante il legno compensato di legno duro
(
8
)
.
(37)
La Commissione ha ritenuto che il volume pari a 3 810 tonnellate non potesse essere considerato modesto. La Commissione ha affermato che il gruppo Wanhua non ha dimostrato che i dati utilizzati dalla Commissione non erano appropriati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Il gruppo Wanhua ha sostenuto che il prezzo fosse anomalo solo in riferimento ad altre fonti, senza tuttavia fornire motivazioni fondate. Alla luce del volume delle esportazioni dal Brasile e delle informazioni contenute nel fascicolo, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i dati utilizzati fossero falsati o che riguardassero fattori produttivi non corrispondenti a quelli impiegati dal gruppo Wanhua. Inoltre il semplice fatto che i prezzi variassero tra le diverse fonti e che il prezzo utilizzato per stabilire il valore di riferimento fosse elevato rispetto ad altre fonti non fa sì che tale prezzo debba considerarsi eccessivo. Inoltre la Commissione non ha convenuto sul fatto che i volumi delle importazioni di idrogeno fossero comparabili a quelli di formaldeide. Il volume delle importazioni di idrogeno è stato di soli 6 m
3
, e ciò ha fatto sì che il prezzo all’importazione fosse diverse migliaia di volte superiore al valore di riferimento industriale considerato dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(38)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha fatto riferimento alle osservazioni presentate successivamente alla divulgazione provvisoria delle informazioni, chiedendo alla Commissione di riconsiderare i valori di riferimento per la formaldeide e il gas naturale. La Commissione ha osservato che il gruppo Wanhua non ha presentato ulteriori elementi di prova e ha pertanto respinto l’argomentazione.
(39)
In assenza di altre osservazioni riguardanti il paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 113 a 176 del regolamento provvisorio.
3.1.2.3.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(40)
In assenza di osservazioni riguardanti le fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 177 a 212 del regolamento provvisorio.
3.1.3.
Prezzo all’esportazione
(41)
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 213 a 215 del regolamento provvisorio.
3.1.4.
Confronto
3.1.4.1.
Adeguamenti apportati al valore normale
(42)
In assenza di osservazioni riguardanti gli adeguamenti apportati al valore normale, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 217 del regolamento provvisorio.
3.1.4.2.
Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
(43)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che la Commissione aveva detratto due volte le spese bancarie sostenute da Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. («Wanhua Singapore»): la prima volta includendole nel calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e la seconda volta come adeguamento. Il gruppo Wanhua ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore netto effettivo della fattura per calcolare i costi del credito e non il valore netto adeguato della fattura, che rappresentava un prezzo costruito.
(44)
La Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni fossero giustificate e ha corretto il suo calcolo. Il nuovo calcolo non ha tuttavia inciso sul margine di dumping.
(45)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha sostenuto che, per le vendite all’esportazione effettuate al suo utilizzatore collegato nell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare, come base per il calcolo delle SGAV di Wanhua Singapore, il valore effettivo della fattura indicato dalla stessa e non il prezzo all’esportazione costruito conformemente al considerando 215 del regolamento provvisorio.
(46)
La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse giustificata. Ha pertanto rivisto il calcolo del prezzo all’esportazione e lo ha nuovamente comunicato. Il nuovo calcolo non ha tuttavia inciso sul margine di dumping. Il gruppo Wanhua non ha presentato osservazioni su tale nuova divulgazione delle informazioni.
3.1.5.
Margine di dumping
(47)
Il gruppo Wanhua ha sostenuto che fosse errato utilizzare il valore CIF effettivo come denominatore per il calcolo dei margini. Il gruppo ha affermato che la Commissione, avendo rivisto il valore netto della fattura per il calcolo del prezzo all’esportazione, avrebbe dovuto utilizzare tale valore anche per il calcolo del valore CIF utilizzato al denominatore.
(48)
La Commissione ha osservato che il denominatore utilizzato per il calcolo del dumping doveva corrispondere al valore CIF franco frontiera dell’Unione effettivo, in quanto su tale valore sarebbe stato applicato il dazio antidumping. Il margine di dumping è stato pertanto espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione dichiarato da Wanhua, senza adeguamenti se non quelli relativi al trasporto e al nolo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(49)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando 47 e ha aggiunto che l’approccio della Commissione non era coerente con l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti utilizzava per prassi il prezzo all’esportazione costruito anche come denominatore.
(50)
L’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fa riferimento al prezzo all’esportazione per stabilire l’importo del dumping, che è necessario per stabilire il margine di dumping, che l’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base definisce come l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Di conseguenza, da tale disposizione risulta chiaramente che le norme di cui all’articolo 2 del regolamento di base non si applicano al denominatore del calcolo del dumping. Infine le pratiche adottate da altre autorità incaricate dell’inchiesta non vincolano la Commissione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(51)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping definitivo
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
311,9 %
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.
522,4 %
Altre società che hanno collaborato in Cina
362,8 %
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
522,4 %
3.2.
Arabia Saudita
3.2.1.
Valore normale
(52)
In assenza di osservazioni riguardanti il valore normale, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 230 e 231 del regolamento provvisorio.
3.2.2.
Prezzo all’esportazione
(53)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Sipchem ha ribadito la sua argomentazione secondo cui IDC, SMC e SESA costituiscono un’entità economica unica. Per quanto riguarda in particolare SMC e SESA, Sipchem ha osservato che la Commissione, non avendo respinto l’argomentazione secondo cui le due società costituiscono un’entità economica unica, dovrebbe adeguare di conseguenza il prezzo all’esportazione.
(54)
La Commissione ha ricordato che il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta da SESA ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. Tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati ogniqualvolta il prezzo all’esportazione è costruito, come nel caso di specie, indipendentemente dal fatto che SMC e SESA costituiscano un’entità economica unica, e pertanto la Commissione non ha ritenuto necessario accertare che fosse effettivamente così.
(55)
Sipchem ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui alcune vendite a un produttore di BDO dell’Unione dovrebbero essere escluse dal calcolo del prezzo all’esportazione in quanto tale produttore ha sfruttato la sua forte posizione di mercato per negoziare un prezzo notevolmente inferiore al prezzo medio praticato da Sipchem. A tale riguardo Sipchem ha fornito esempi di casi di difesa commerciale in cui la Commissione aveva escluso alcune vendite all’esportazione dal calcolo del prezzo all’esportazione.
(56)
L’obbligo di prendere in considerazione tutte le vendite all’esportazione è stato confermato dagli organi giurisdizionali dell’Unione
(
9
)
. Tutti i casi di difesa commerciale elencati da Sipchem sono anteriori a tale giurisprudenza. Inoltre in tutti questi casi alcune vendite all’esportazione erano state escluse per circostanze di fatto diverse da quelle riguardanti le vendite all’esportazione di Sipchem al produttore dell’Unione specifico. Inoltre è piuttosto normale che i prezzi derivino da intense trattative tra venditore e acquirente in cui ciascuna parte sfrutta la propria posizione per ottenere il risultato più vantaggioso per se stessa e, dato che le medie sono per definizione formate sia da prezzi elevati che da prezzi bassi, il fatto che alcune vendite siano state effettuate a prezzi inferiori o addirittura significativamente inferiori alla media non giustifica la loro esclusione dal calcolo.
(57)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni formulate da Sipchem sono state respinte.
3.2.3.
Confronto
(58)
A sostegno della sua affermazione secondo cui IDC e SMC costituiscono un’entità economica unica, Sipchem ha dichiarato che la Commissione si è concentrata esclusivamente sull’esistenza di un contratto tra IDC e SMC, senza tenere conto del funzionamento effettivo della struttura di vendita di Sipchem. Secondo Sipchem, ciò è contrario alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, che impone alla Commissione di prendere in considerazione tutti gli elementi di prova relativi al rapporto tra soggetti, tra cui il controllo economico comune, la portata delle responsabilità di un dipartimento vendite interno centralizzato o l’assenza di un dipartimento esportazioni per le vendite nell’UE. La stessa argomentazione è stata presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.
(59)
Alla luce della sua affermazione secondo cui tutte e tre le società, ossia IDC, SMC e SESA, formano un’entità economica unica, Sipchem ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ricalcolare il prezzo all’esportazione utilizzando il prezzo all’esportazione di SESA, senza effettuare adeguamenti per tenere conto delle SGAV o dei profitti di SMC o SESA, o almeno limitare qualsiasi adeguamento alle commissioni effettive percepite da SMC e SESA.
(60)
Il considerando 54 spiega i motivi del rigetto dell’argomentazione relativa alla costruzione del prezzo all’esportazione e agli adeguamenti applicati a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
(61)
Nella fase provvisoria dell’inchiesta la Commissione ha analizzato tutte le informazioni presentate da Sipchem sull’esistenza di un’entità economica unica comprendente IDC e SMC, riguardanti tra l’altro il controllo economico e il fatto che IDC non svolge funzioni di vendita proprie. Tuttavia il contratto tra IDC e SMC, che stabilisce le commissioni corrisposte da IDC e che contiene una clausola di arbitrato, dimostra che il rapporto tra le due società è disciplinato dalle condizioni commerciali che normalmente regolano le relazioni tra un produttore e un operatore commerciale indipendente. Tali fatti, in particolare le clausole di arbitrato presenti nel contratto di vendita, erano difficilmente conciliabili con l’affermazione secondo cui SMC era pienamente integrata e doveva essere considerata come un ufficio vendite interno di IDC. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e a quella finale, Sipchem non ha apportato nuovi elementi fattuali né ulteriori elementi di prova oltre a quelli già forniti nella fase provvisoria dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze di cui al considerando 242 del regolamento provvisorio.
(62)
Per quanto riguarda l’utilizzo delle commissioni effettive, la Commissione ha osservato che esse sono corrisposte da parti tra loro collegate e pertanto non possono essere considerate una base affidabile per gli adeguamenti.
(63)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni formulate da Sipchem sono state respinte.
3.2.4.
Margini di dumping
(64)
In assenza di argomentazioni accolte riguardanti il calcolo del margine di dumping, si confermano i considerando da 243 a 246 del regolamento provvisorio.
(65)
La media ponderata dei margini di dumping definitivi, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio
Arabia Saudita
International Diol Company
52,4 %
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4 %
3.3.
USA
(66)
In assenza di osservazioni riguardanti il dumping, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 247 a 267 del regolamento provvisorio.
(67)
I margini di dumping definitivi per gli USA, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping provvisorio
USA
Lyondell Chemical Company
135,7 %
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(68)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha messo in discussione la definizione di industria dell’Unione in ragione della quantità significativa di importazioni effettuate dall’industria. L’Arabia Saudita ha fatto riferimento al considerando 382 del regolamento provvisorio, che esaminava la questione delle importazioni dell’industria dell’Unione, e si è interrogata sull’opportunità di escludere alcuni produttori dell’Unione dalla definizione di industria dell’Unione. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita si è inoltre interrogato sull’opportunità di escludere dalla definizione di industria dell’Unione anche i produttori dell’Unione collegati ai produttori esportatori, in particolare BASF SE e LCN, ai fini della definizione di industria dell’Unione e dell’analisi della legittimazione ad agire.
(69)
INEOS ha contestato l’argomentazione secondo cui non sarebbe un produttore dell’Unione, in quanto la sua decisione di sostituire la produzione con le importazioni costituiva una misura difensiva, dovuta principalmente ai pregiudizi arrecati a causa delle pratiche di dumping.
(70)
La Commissione ha il potere discrezionale di escludere o meno i produttori dalla definizione di industria dell’Unione. Nell’inchiesta in questione alla Commissione non sono stati presentati elementi di prova convincenti che giustificassero le ragioni di tali esclusioni e le argomentazioni non hanno potuto essere accolte, in quanto erano infondate.
(71)
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alle relazioni tra società (LCC/LCN e BASF SE/BASF Corporation), qualsiasi esclusione sarebbe motivata dal fatto che tali relazioni inciderebbero sulle conclusioni riguardanti il pregiudizio e la legittimazione ad agire. Non sono stati trovati elementi di prova al riguardo né sono state fornite prove dal governo del Regno dell’Arabia Saudita. In ogni caso, l’esclusione di BASF SE e LCN dall’analisi della legittimazione ad agire non modificherebbe la conclusione secondo cui vi era legittimazione ad agire. L’argomentazione era pertanto ingiustificata e inefficace ed è stata quindi respinta.
(72)
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alle importazioni, era effettivamente chiaro che tutti e quattro i produttori dell’Unione avevano aumentato le importazioni dai paesi interessati, in particolare nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia, come spiegato al considerando 351 del regolamento provvisorio, tale aumento costituiva una misura difensiva temporanea volta a garantire la posizione dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione a causa delle cattive condizioni di mercato e, in particolare, della depressione dei prezzi di mercato del BDO. Nel periodo in esame tutti e quattro i produttori dell’Unione erano attivi e potevano essere considerati veri e propri produttori dell’Unione. L’argomentazione secondo cui i produttori dell’Unione dovrebbero essere esclusi dalla definizione di industria dell’Unione a causa delle importazioni del prodotto in esame è stata pertanto respinta.
(73)
In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 268 e 269 del regolamento provvisorio.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(74)
In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione del mercato pertinente dell’Unione, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 270 a 273 del regolamento provvisorio.
4.3.
Consumo dell’Unione
(75)
In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 274 a 282 del regolamento provvisorio.
4.4.
Importazioni dai paesi interessati
4.4.1.
Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(76)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LYB ha contestato la valutazione della Commissione relativa al cumulo delle importazioni di BDO dagli Stati Uniti. Tali parti hanno sostenuto che le importazioni statunitensi erano soggette a condizioni di concorrenza diverse poiché: a) erano effettuate attraverso canali di vendita diversi da quelli per le importazioni dalla Cina e dall’Arabia Saudita; b) erano in gran parte destinate al consumo da parte dell’industria dell’Unione; c) quelle destinate ad essere utilizzate da altre parti non erano regolari e sistematiche, ma avvenivano solo in risposta a esigenze eccezionali.
(77)
LYB ha inoltre fatto riferimento alla sentenza del Tribunale (VTZ)
(
10
)
sulla base della quale ha sostenuto che la valutazione del cumulo delle importazioni effettuata dalla Commissione nel regolamento provvisorio non soddisfa il criterio richiesto a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto la Commissione non ha valutato se il comportamento sul mercato degli esportatori dei tre paesi interessati fosse simile.
(78)
INEOS ha sostenuto la posizione espressa dalla Commissione nel regolamento provvisorio.
(79)
Come indicato al considerando 286 del regolamento provvisorio, la Commissione ha già affrontato le questioni pertinenti relative al cumulo delle importazioni. Per quanto riguarda i canali di vendita e l’uso finale, le importazioni da tutti e tre i paesi presentavano le stesse caratteristiche di base, erano totalmente intercambiabili e in concorrenza tra loro nell’Unione per la stessa finalità, ossia la fornitura di BDO per il mercato vincolato e/o libero.
(80)
Per quanto riguarda il comportamento degli esportatori, il prodotto importato da tutti e tre i paesi e il prodotto simile erano venduti spesso agli stessi clienti con contratti e condizioni di prezzo simili (ricorrendo all’ICIS come parametro di riferimento per i prezzi) ed erano quindi in concorrenza tra loro. La Commissione non concorda pertanto sul fatto di non essersi conformata alla sentenza VTZ per quanto riguarda il comportamento degli esportatori.
(81)
La Commissione ha concluso che le osservazioni formulate da LYB sul cumulo delle importazioni dovrebbero essere respinte.
(82)
Anche Sipchem ha presentato osservazioni riguardanti il cumulo delle importazioni facendo riferimento al considerando 331 del regolamento provvisorio, nel quale si indicava che era la Cina a determinare i prezzi sul mercato dell’Unione. Sipchem ha sostenuto che tale risultanza conferma che l’inchiesta non avrebbe dovuto essere avviata nei confronti dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, che hanno avuto un comportamento differente. Tuttavia il fatto che i prezzi ICIS praticati sul mercato cinese abbiano determinato la fissazione dei prezzi sul mercato dell’Unione non significa che l’Arabia Saudita non sia stata in concorrenza con gli altri paesi e non abbia esportato i suoi prodotti agli stessi prezzi. Dato che gli esportatori statunitensi e sauditi hanno seguito una politica dei prezzi analoga sul mercato dell’Unione, la Commissione respinge l’argomentazione secondo cui le importazioni saudite e statunitensi non dovrebbero essere cumulate con quelle della Cina. Inoltre il fatto che un paese agisca come soggetto che determina la fissazione dei prezzi non fa che confermare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra le esportazioni e tra queste ultime e le vendite dell’industria dell’Unione.
(83)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il cumulo delle importazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 283 a 290 del regolamento provvisorio.
4.4.2.
Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(84)
In assenza di osservazioni riguardanti la determinazione del volume e della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 291 a 294 del regolamento provvisorio.
4.5.
Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting dei prezzi e depressione dei prezzi
(85)
Wanhua ha sostenuto di non essere stata in grado di verificare l’esattezza dei calcoli CIF in euro in quanto la Commissione non aveva comunicato i tassi di cambio utilizzati. Tale questione è stata risolta nel momento della divulgazione finale delle informazioni.
(86)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti i prezzi, l’undercutting dei prezzi e la depressione dei prezzi, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 295 a 303 del regolamento provvisorio.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(87)
In assenza di osservazioni riguardanti le osservazioni generali sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 304 a 308 del regolamento provvisorio.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(88)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 309 a 313 del regolamento provvisorio.
4.6.2.2.
Quantitativi di vendita e quota di mercato
(89)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 314 a 320 del regolamento provvisorio.
4.6.2.3.
Crescita
(90)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 321 del regolamento provvisorio.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(91)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 322 a 324 del regolamento provvisorio.
4.6.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(92)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 325 a 326 del regolamento provvisorio.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
(93)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 327 del regolamento provvisorio.
4.6.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(94)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 328 a 334 del regolamento provvisorio.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(95)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 335 a 337 del regolamento provvisorio.
4.6.3.3.
Scorte
(96)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 338 a 340 del regolamento provvisorio.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(97)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 341 a 346 del regolamento provvisorio.
4.7.
Conclusioni sul pregiudizio
(98)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ed Envalior hanno osservato che la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione non era obiettiva né equa, in quanto è stato utilizzato l’anno 2021 come punto di riferimento per la determinazione del pregiudizio. Tali parti hanno affermato che il 2021 è stato un anno di forte espansione e che basarsi su tale anno per la valutazione del pregiudizio non costituisce un approccio oggettivo.
(99)
INEOS ha fornito grafici degli indicatori di pregiudizio per dimostrare che l’anno 2021 non era rilevante ai fini della determinazione del pregiudizio nel periodo in esame e ha sostenuto l’analisi della Commissione ritenendola equa e chiara.
(100)
Le «Conclusioni sul pregiudizio» della Commissione, di cui alla sezione 4.7 del regolamento provvisorio, non si sono limitate a riportare l’anno 2021 come punto di riferimento. In primo luogo, gli indicatori sono stati spiegati singolarmente, analizzando l’andamento su base annua. In secondo luogo, dalle «Conclusioni sul pregiudizio» emerge chiaramente che il pregiudizio notevole ha avuto inizio nel 2023 per poi proseguire nel PI e che tale pregiudizio è risultato particolarmente evidente dall’andamento degli indicatori di prestazione e dalla depressione dei prezzi. La Commissione ha pertanto presentato una valutazione completa ed equilibrata del pregiudizio che non si è basata su fattori apparentemente eccezionali relativi all’anno 2021.
(101)
L’argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe fornito un’interpretazione errata del pregiudizio a causa di fattori verificatisi nel 2021 è respinta.
(102)
Envalior ha ribadito la sua argomentazione relativa all’uso dei dati del 2021 per la valutazione delle tendenze relative al pregiudizio nelle osservazioni presentate successivamente alla divulgazione finale delle informazioni. Tuttavia, non avendo fornito nuove argomentazioni, anche l’argomentazione da essa ribadita è stata pertanto respinta.
(103)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha inoltre osservato che la valutazione del pregiudizio da parte della Commissione era inficiata da una mancanza di chiarezza riguardo a quali produttori dell’Unione fossero stati presi in considerazione nel quadro dell’analisi dell’andamento degli indicatori microeconomici. L’Arabia Saudita ha chiesto chiarimenti sul perché la Commissione abbia basato gli indicatori microeconomici sui dati provenienti solo da due dei tre produttori inseriti nel campione.
(104)
La Commissione ha giustificato tale approccio al considerando 327 del regolamento provvisorio e ha spiegato il motivo per cui i dati si riferivano solo a due produttori dell’Unione e dovevano pertanto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.
(105)
A titolo di chiarimento, la Commissione non ha omesso di prendere in considerazione né ha tralasciato i dati del terzo produttore inserito nel campione, in quanto, utilizzando il BDO in modo vincolato, tale produttore non disponeva di dati che la Commissione avrebbe potuto sfruttare. Pertanto, non avendo venduto quantità significative di BDO sul mercato libero dell’Unione, non disponeva di dati per indicatori quali il prezzo di vendita, la redditività e l’utile sul capitale investito.
(106)
L’argomentazione secondo cui gli indicatori microeconomici della Commissione non sono stati presentati con precisione è pertanto respinta.
(107)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha inoltre osservato che la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione era errata in quanto al considerando 347 si faceva riferimento a «importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nel 2023 e nel periodo in esame».
(108)
Tale frase conteneva infatti un errore e avrebbe dovuto fare riferimento a «importazioni a basso prezzo dai paesi interessati nel 2023 e importazioni oggetto di dumping nel periodo dell’inchiesta». Pur accettando questa argomentazione, si osserva che il testo, così come è stato riveduto, non modifica la conclusione generale secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. La Commissione accetta l’osservazione da parte del governo del Regno dell’Arabia Saudita in merito all’errore presente nel testo.
(109)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha inoltre osservato che diversi indicatori macroeconomici dell’industria dell’Unione (quali produzione, utilizzo degli impianti, uso vincolato, quantità delle vendite e produttività) sono migliorati notevolmente tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta. L’Arabia Saudita afferma che ciò non è paragonabile all’andamento degli indicatori microeconomici e solleva dubbi sulle risultanze generali riguardanti il pregiudizio.
(110)
Tuttavia le conclusioni generali della Commissione sul pregiudizio di cui alla sezione 4.7 del regolamento provvisorio hanno tenuto conto dell’andamento degli indicatori macroeconomici. Il fatto che gli indicatori quantitativi summenzionati siano leggermente migliorati tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta non mette in dubbio la conclusione generale secondo cui l’industria ha subito un pregiudizio nel periodo in esame e tale pregiudizio è particolarmente evidente dalla depressione dei prezzi e dai vari indicatori di prestazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(111)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha fatto riferimento al considerando 439 del regolamento provvisorio e ha sostenuto che la dichiarazione non è conforme all’articolo 7.1, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC, in quanto quest’ultimo articolo fa riferimento alla necessità di prevenire il pregiudizio durante l’inchiesta. La Commissione osserva che tali articoli si riferiscono all’istituzione di misure provvisorie e non concorda sul fatto di aver contravvenuto alla necessità di motivare l’istituzione di misure provvisorie per evitare che l’industria dell’Unione subisca un ulteriore pregiudizio durante l’inchiesta. Il considerando 439 fa riferimento alla necessità di istituire misure provvisorie per prevenire «un ulteriore pregiudizio», che, in mancanza di tali misure, si verificherebbe durante la fase definitiva dell’inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(112)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 347 a 354 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(113)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 355 del regolamento provvisorio.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(114)
In assenza di osservazioni riguardanti gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 356 a 363 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(115)
In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni da paesi terzi, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 364 a 367 del regolamento provvisorio.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(116)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha osservato di non essere d’accordo con le risultanze della Commissione relative al nesso di causalità per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Ha sostenuto che il calo significativo delle vendite all’esportazione ha indubbiamente avuto un impatto sul volume e sui costi di produzione dell’industria dell’Unione.
(117)
INEOS ha sottolineato che i problemi riscontrati sui mercati di esportazione non erano significativi quanto il pregiudizio sul mercato dell’Unione e che le conclusioni della Commissione riguardanti le vendite e la redditività sono state formulate esclusivamente sulla base dei dati relativi al mercato dell’Unione.
(118)
Nella valutazione relativa all’impatto dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione la Commissione non ha affermato che tale fattore non abbia avuto alcun impatto sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Tuttavia si è giunti alla conclusione che l’andamento delle esportazioni non è stato in grado di attenuare il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati. Tale conclusione è stata raggiunta a seguito di un confronto tra la portata e le tendenze dell’andamento delle esportazioni e il maggiore impatto sui volumi e sui prezzi delle vendite sul mercato interno dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(119)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 368 a 371 del regolamento provvisorio.
5.2.3.
Aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia
(120)
In assenza di osservazioni riguardanti gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 372 a 379 del regolamento provvisorio.
5.2.4.
Importazioni effettuate dai produttori dell’Unione
(121)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha contestato le risultanze della Commissione relative al nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione. Ha sostenuto che l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a basso prezzo di cui l’industria dell’Unione stessa era responsabile. Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che i produttori dell’Unione erano quindi direttamente responsabili degli eventuali effetti in termini sia di volume che di prezzi causati dalle importazioni da essi effettuate, in quanto avevano scelto volontariamente di importare BDO dai paesi interessati.
(122)
INEOS ha contestato l’argomentazione del governo del Regno dell’Arabia Saudita secondo cui l’industria dell’Unione sarebbe direttamente responsabile delle importazioni, sottolineando che nel caso di specie il pregiudizio non è stato autoinflitto, ma è stato causato da pratiche di dumping pregiudizievoli.
(123)
La Commissione resta del parere che le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta siano state semplicemente una misura difensiva per poter soddisfare le esigenze dei clienti e quelle dell’uso vincolato. I produttori dell’Unione dispongono di capacità inutilizzate di BDO e le importazioni sono state effettuate solo come misura difensiva. Essi sono stati pertanto costretti a effettuare tali importazioni a causa delle difficili condizioni sul mercato dell’Unione create dalle importazioni cumulate dai paesi interessati. Le importazioni dai paesi oggetto della valutazione cumulativa avevano talmente depresso i prezzi di vendita del BDO che i produttori dell’Unione non riuscivano più a coprire i costi di produzione; pertanto è stato necessario effettuare importazioni come misura difensiva.
(124)
La Commissione respinge pertanto l’osservazione secondo cui le importazioni da parte dei produttori dell’Unione costituirebbero un problema che l’industria dell’Unione si è autoinflitto.
(125)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 380 a 385 del regolamento provvisorio.
5.2.5.
Andamento del consumo
(126)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 386 a 391 del regolamento provvisorio.
5.2.6.
Interruzioni della produzione nel periodo in esame
(127)
Il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare l’impatto delle interruzioni della produzione come un fattore di causalità distinto. La Commissione ha posto l’accento sulle interruzioni della produzione nel regolamento provvisorio, in particolare nella sezione 5.2.4 relativa alle importazioni dell’industria dell’Unione.
(128)
La Commissione ha constatato che le interruzioni della produzione erano normali nell’industria del BDO in periodi di manutenzione. Quando erano pianificate in anticipo, tali interruzioni non erano sempre della stessa durata. Quando non erano pianificate potevano causare problemi temporanei nell’approvvigionamento dei clienti.
(129)
Tuttavia la Commissione non era a conoscenza, né il governo del Regno dell’Arabia Saudita ha fornito alcuna prova, di importanti interruzioni della produzione che avrebbero potuto causare il pregiudizio notevole individuato nella presente inchiesta nel 2023 e nel 2024, comprese la depressione dei prezzi e le pesanti perdite di redditività dell’industria dell’Unione, come spiegato in dettaglio ai considerando da 392 a 396 del regolamento provvisorio.
(130)
La Commissione ha pertanto concluso che le interruzioni della produzione non hanno causato alcun pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(131)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno dei fattori, congiuntamente o singolarmente, ha influito in modo significativo sulla situazione dell’industria dell’Unione in misura sufficiente a rimettere in discussione la conclusione secondo cui le importazioni provenienti dai paesi interessati stavano causando un pregiudizio notevole.
(132)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il pregiudizio consiste principalmente nella depressione dei prezzi e nell’inadeguatezza della redditività, dell’utile sul capitale investito, del flusso di cassa e della capacità di ottenere capitale.
(133)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 392 a 395 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
(134)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 396 del regolamento provvisorio.
6.1.
Margine di pregiudizio
(135)
Envalior e il gruppo Wanhua hanno sostenuto che il margine di underselling utilizzato per la determinazione delle misure provvisorie era errato, in quanto il prezzo non pregiudizievole era gonfiato sia da una base di costi elevata sia da un margine di profitto di riferimento ingiustificatamente elevato.
(136)
Per quanto riguarda l’asserzione relativa a una base di costi elevata, Envalior ha sostenuto che l’aumento dei prezzi dell’energia nel 2022 aveva gonfiato i costi di produzione dell’Unione in quell’anno. Tuttavia tale argomentazione è fondamentalmente errata in quanto la Commissione ha utilizzato il costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta (2024) come base per il calcolo del prezzo indicativo, che è notevolmente inferiore a quello del 2022.
(137)
Envalior e il gruppo Wanhua hanno sostenuto che il profitto di riferimento utilizzato [10-25 %] è ritenuto eccessivo per una sostanza chimica di base sfusa prodotta su larga scala utilizzando tecnologie mature e soggetta a un’intensa concorrenza internazionale. Per avvalorare la loro osservazione hanno anche fatto riferimento al profitto di riferimento inferiore utilizzato in inchieste antidumping recenti.
(138)
INEOS ha sostenuto che l’approccio della Commissione al profitto di riferimento è stato stabilito all’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base e che si applicava un’analisi caso per caso anziché fissare il tasso minimo di profitto del 6 % menzionato in tale articolo.
(139)
Tale argomentazione presentata da Envalior e dal gruppo Wanhua è stata respinta in quanto la Commissione ha seguito la sua prassi abituale, fondata sulla giurisprudenza del Tribunale, secondo cui il profitto di riferimento dovrebbe basarsi sui risultati dell’industria in assenza di dumping pregiudizievole. Nel caso di specie, la Commissione ha registrato recentemente due anni redditizi per l’industria dell’Unione (2021 e 2022) prima dell’esistenza di un pregiudizio notevole e dell’aumento significativo delle importazioni totali dai paesi interessati e delle quote di mercato degli stessi nell’Unione. Il 2021 è stato un anno molto redditizio [20-40 %] a livello di fatturato, come indicato nella tabella 11 del regolamento provvisorio. Ciò è stato dovuto alle condizioni di mercato favorevoli e a un consumo elevato, così come alla diminuzione delle importazioni dai paesi interessati. Il 2022 è stato un anno caratterizzato dalla diminuzione dei consumi, ma anche l’anno in cui i costi elevati dell’energia potevano ancora essere trasferiti ai clienti grazie all’assenza di una depressione dei prezzi e a importazioni totali dai paesi interessati inferiori rispetto agli anni successivi (2023 - periodo dell’inchiesta). Pertanto, come spiegato al considerando 399 del regolamento provvisorio, il profitto di riferimento è stato stabilito utilizzando il livello di profitto del 2022.
(140)
Per quanto riguarda la natura del BDO e il suo mercato, il prodotto è effettivamente una sostanza chimica sfusa soggetta alla concorrenza delle importazioni. Tuttavia la produzione di BDO, come quella di tutte le sostanze chimiche, è soggetta a rischi sostanziali causati, tra l’altro, da costi fissi significativi e dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. La Commissione non concorda pertanto con l’osservazione secondo cui i normali tassi di profitto nell’industria del BDO dovrebbero essere bassi semplicemente perché si tratta di un prodotto di base sfuso fabbricato su larga scala.
(141)
In conclusione, dato il suo tasso di redditività [10-25 %], il 2022 è stato considerato l’anno più adatto e rappresentativo come base per il profitto di riferimento utilizzato per il calcolo dell’underselling. Considerando che la Commissione disponeva di dati specifici dell’industria del BDO in assenza di dumping pregiudizievole, non era opportuno ricorrere ai dati sulla redditività relativi ad altri settori del settore chimico, come suggerito da Envalior e dal gruppo Wanhua.
(142)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha ribadito che il tasso di profitto di riferimento utilizzato nella presente inchiesta era troppo elevato e che il 2022 non era un anno rappresentativo a tal fine. Tuttavia il gruppo Wanhua non ha presentato nuove argomentazioni. La Commissione ha già spiegato ai considerando 139 e 140 il motivo per cui il 2022 è stato considerato un anno appropriato per stabilire il profitto di riferimento e per cui non era adeguato prendere in considerazione anni alternativi e il profitto di riferimento minimo del 6 % nelle circostanze della presente inchiesta. La Commissione ha inoltre già rifiutato l’uso dei dati relativi ai profitti provenienti da altri casi di difesa commerciale sostenendo di avere a disposizione dati appropriati per il caso in questione.
(143)
Envalior ha inoltre osservato che il tasso di redditività nel 2022 [10-25 %] era troppo elevato, sottolineando che nel 2025 cinque delle maggiori aziende chimiche (BASF, Dow, INEOS, LyondellBasell e DuPont) hanno registrato livelli di profitto medi appena inferiori al 5 %.
(144)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto il tasso di profitto utilizzato si basava su dati specifici riguardanti il BDO ottenuti durante il periodo in esame e prima dell’aumento del volume delle importazioni di BDO dai paesi interessati. Tale tasso è stato calcolato conformemente alla prassi abituale e alla giurisprudenza del Tribunale
(
11
)
.
(145)
LYB ha formulato osservazioni generali riguardanti il presunto livello elevato delle misure provvisorie applicabili alle importazioni statunitensi. Tuttavia, non avendo formulato osservazioni specifiche sul calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, tali argomentazioni sono state respinte in quanto non suffragate da elementi di prova.
(146)
Come spiegato ai considerando 47 e 48, il gruppo Wanhua ha presentato argomentazioni relative ai prezzi CIF delle sue esportazioni nel mercato dell’Unione. Dato che tali argomentazioni sono state respinte, i prezzi CIF utilizzati per il margine di underselling calcolato per Wanhua rimangono invariati.
(147)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua è tornato sulla questione e tali osservazioni sono state esaminate e respinte al considerando 49.
(148)
La Commissione ha inoltre esaminato l’argomentazione presentata dal gruppo Wanhua secondo cui era stato commesso un errore di calcolo nel valore delle esportazioni CIF franco frontiera dell’UE. Tali osservazioni sono state esaminate e respinte al considerando 50.
(149)
Sempre in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanhua ha sostenuto che le importazioni effettuate tramite il suo importatore collegato nell’Unione, che sono state poi utilizzate come fattore produttivo per la produzione di prodotti a valle, non dovrebbero essere incluse nel calcolo del margine di pregiudizio in quanto non vi era concorrenza diretta tra Wanhua e l’industria dell’Unione per quanto riguarda tali vendite. La Commissione non ha potuto accettare tale argomentazione in quanto i prodotti importati avrebbero potuto essere riforniti dall’industria dell’Unione e le importazioni sono state effettuate a prezzi molto simili a quelli delle altre importazioni del gruppo Wanhua. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di escludere tali operazioni in quanto i prezzi e le condizioni di vendita di tali prodotti importati erano gli stessi praticati dal gruppo Wanhua sul mercato dell’Unione in occasione di altre vendite.
(150)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 397 a 407 del regolamento provvisorio.
6.2.
Conclusioni sul livello delle misure
(151)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il livello delle misure, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 408 del regolamento provvisorio.
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(152)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, LCN ha presentato diverse osservazioni, sostenendo che l’istituzione di dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti non era nell’interesse dell’industria dell’Unione. In particolare, LCN ha sostenuto che la Commissione ha effettuato una valutazione errata e selettiva dell’interesse dell’Unione in quanto non ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalla stessa in merito all’apertura conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo LCN, la Commissione era del parere che le considerazioni relative all’interesse dell’Unione fossero irrilevanti ai fini dell’apertura di un’inchiesta e quindi non ha esaminato le argomentazioni di LCN nella sezione 7.3 «Interesse degli utilizzatori» del regolamento provvisorio. LCN ha inoltre sostenuto che le osservazioni all’apertura riguardavano in realtà la fase provvisoria dell’inchiesta piuttosto che l’apertura, come erroneamente concluso dalla Commissione nel regolamento provvisorio.
(153)
La Commissione ha osservato di aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul regolamento provvisorio una volta pubblicato, consentendo loro di prendere visione delle risultanze di cui al regolamento provvisorio prima di presentare osservazioni. Tuttavia le osservazioni presentate da LCN e LYB all’apertura sono state esaminate dalla Commissione nelle pertinenti sezioni del regolamento provvisorio relative all’interesse dell’Unione. Il 23 febbraio 2026 LCN e LYB hanno inoltre presentato ulteriori osservazioni sul regolamento provvisorio e la Commissione ha valutato e integrato le osservazioni e i pareri da esse forniti sull’interesse dell’Unione.
(154)
LCN ha sostenuto che la valutazione della Commissione è errata avendo concluso che nell’Unione vi sono quattro produttori di BDO, dato che attualmente solo LCN e Novamont producono BDO nell’Unione. La Commissione non concorda con tale argomentazione per diverse ragioni. In primo luogo, come spiegato ai considerando 268 e 269 del regolamento provvisorio, l’industria dell’Unione era composta da quattro produttori dell’Unione che producevano BDO durante il periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, LCN non ha fornito elementi di prova né la Commissione ha riscontrato che BASF o INEOS abbiano cessato definitivamente la produzione di BDO nell’Unione o che abbiano smesso di soddisfare le condizioni necessarie per far parte dell’industria dell’Unione a seguito dell’istituzione di dazi provvisori. In terzo luogo, sulla base di informazioni pubbliche, BASF
(
12
)
ha aumentato la produzione di BDO nell’Unione e INEOS ha inoltre previsto una ripresa della produzione di BDO
(
13
)
nell’Unione (a seguito di una sospensione della produzione dovuta alle importazioni oggetto di dumping). La risultanza della Commissione secondo cui nell’Unione vi sono quattro produttori di BDO è pertanto confermata e, in quanto tale, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
(155)
LCN ha inoltre sottolineato che le importazioni di BDO dagli Stati Uniti da parte di LCN e BASF sono finalizzate a colmare lacune eccezionali nella loro produzione e a evitare ripercussioni negative maggiori garantendo che le esigenze dei clienti possano essere soddisfatte, il che, secondo LCN, ha rappresentato un’ancora di salvezza vitale per entrambi i produttori in caso di chiusura o manutenzione.
(156)
In primo luogo, la Commissione non contesta che le importazioni dagli Stati Uniti fossero state utilizzate da LCN per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. In secondo luogo, la Commissione tuttavia non concorda sul fatto che le misure adottate nei confronti degli Stati Uniti non siano nell’interesse dell’industria dell’Unione. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. Come spiegato al considerando 348 del regolamento provvisorio, la capacità dell’industria dell’Unione di importare BDO dai paesi interessati, tra cui gli Stati Uniti, non le ha permesso di riprendersi e di evitare perdite sostanziali. Tali perdite sono state ritenute così elevate da rappresentare una grave minaccia per l’esistenza dell’industria dell’Unione nel breve termine, nonostante un aumento del consumo di BDO sul mercato libero nell’Unione e il ricorso alle importazioni di BDO in sostituzione della produzione propria. Dall’inchiesta è inoltre emerso che nell’Unione esisteva una notevole capacità inutilizzata (60 % nel periodo dell’inchiesta) e che non fosse necessario fare affidamento sulle importazioni dagli Stati Uniti per soddisfare tutte le esigenze di consumo e dei clienti dell’Unione. In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, l’industria dell’Unione in generale (compresa LCN) dovrebbe essere in grado di aumentare la produzione e beneficiare di migliori condizioni di mercato. A sua volta, l’industria dell’Unione si troverebbe in una posizione finanziaria molto migliore, grazie a prezzi equi e a condizioni concorrenziali nell’Unione, per gestire i costi delle misure dovute alle «lacune eccezionali» che hanno potuto essere colmate dalle importazioni dagli Stati Uniti soggette a misure, soddisfacendo nel contempo le esigenze dei clienti.
(157)
Inoltre LCN sarebbe in grado di rifornirsi ancora di BDO e di soddisfare la domanda dei clienti, anche con chiusure impreviste, grazie alla notevole capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione e/o alle importazioni da paesi non soggetti a dazi come la Corea del Sud o Taiwan. Come spiegato al considerando 311 del regolamento provvisorio, dall’inchiesta è emerso che le importazioni di BDO dagli Stati Uniti hanno avuto in media un prezzo inferiore ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel periodo in esame e che l’undercutting dei prezzi delle importazioni statunitensi è stato un fattore significativo nell’inchiesta sul pregiudizio. Le importazioni dagli Stati Uniti hanno guadagnato una quota di mercato sempre più significativa durante il periodo in esame, contribuendo al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Infine l’inchiesta ha determinato un margine di dumping significativo per LCC, come indicato al considerando 263 del regolamento provvisorio. La Commissione pertanto sostiene che l’istituzione di misure sul BDO originario degli Stati Uniti sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
(158)
Sipchem ha sostenuto che l’istituzione di dazi non è nell’interesse dell’Unione, in quanto i dazi non consentirebbero all’industria dell’Unione del BDO di realizzare un profitto ragionevole, di aumentare i prezzi di vendita e di coprire i costi di produzione, il che suggerisce che le importazioni oggetto di dumping non sono la causa principale del pregiudizio. Secondo Sipchem, i produttori dell’Unione hanno offerto il BDO a un prezzo inferiore al presunto costo di produzione dopo l’entrata in vigore dei dazi. Sipchem non ha fornito elementi di prova del fatto che attualmente i produttori dell’Unione vendono od offrono il BDO a un prezzo inferiore al costo di produzione, ma ha semplicemente confrontato il costo di produzione stabilito per il periodo dell’inchiesta con ciò che essa ritiene sia offerto attualmente dai produttori dell’Unione agli utilizzatori dell’UE. Tale confronto non equivale tuttavia a un’analisi approfondita della situazione economica dell’industria dell’Unione nel periodo successivo all’inchiesta. La Commissione ricorda di aver basato la sua risultanza secondo cui le misure erano nell’interesse dell’Unione sui dati relativi al periodo dell’inchiesta e non sul costo di produzione e/o sui prezzi di vendita del BDO attualmente praticati dai produttori dell’Unione, che potrebbero fluttuare ed essere diversi dal costo di produzione e dai prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta.
(159)
Nelle osservazioni formulate successivamente alla divulgazione finale delle informazioni, Sipchem ha ribadito che le misure riguardanti il BDO non avevano migliorato le condizioni del mercato dell’Unione al punto da consentire all’industria dell’Unione di realizzare profitti. Sipchem ha pertanto sostenuto che le misure provvisorie non erano efficaci, che ai fini dell’interesse dell’Unione dovrebbero essere favoriti gli utilizzatori e che le misure definitive non dovrebbero essere istituite.
(160)
La Commissione ha sottolineato che Sipchem aveva semplicemente fatto riferimento ai prezzi proposti dall’industria dell’Unione nel maggio 2026, confrontando tali prezzi con i costi indicati nel regolamento provvisorio per il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha respinto le argomentazioni presentate da Sipchem in quanto non è opportuno confrontare i costi di un periodo con i prezzi di vendita di un altro periodo. Inoltre il ripristino di condizioni eque sul mercato dell’Unione può richiedere tempo e, in ogni caso, non dovrebbe essere valutato semplicemente sulla base dei dati di un mese (maggio 2026).
(161)
La Commissione ha invece constatato che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono state causa del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 395 del regolamento provvisorio. La Commissione sostiene che i dazi consentirebbero ai produttori dell’Unione di competere equamente senza che i prezzi vengano depressi dalle importazioni oggetto di dumping e dal pregiudizio osservato durante il periodo in esame causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. La Commissione osserva infine che è trascorso meno di un mese dall’istituzione delle misure provvisorie e dalla presentazione delle osservazioni
(
14
)
, il che non sarebbe sufficiente per valutare se le misure siano state efficaci o meno nell’eliminare il dumping pregiudizievole.
(162)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 409 a 417 del regolamento provvisorio.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(163)
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 418 a 423 del regolamento provvisorio.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(164)
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Lubrizol ha sostenuto che i prezzi del BDO sul mercato dell’Unione sono aumentati notevolmente, compromettendo la competitività della sua produzione di poliuretano termoplastico («TPU») rispetto ai produttori cinesi e turchi. Ha inoltre affermato che le importazioni di BDO nell’Unione sono diminuite e che, allo stesso tempo, la capacità produttiva di BDO dell’Unione e i «fornitori attivi» di BDO non sono aumentati, e che ciò ha determinato in ultima analisi una riduzione dell’approvvigionamento complessivo di BDO e un rischio strutturale di approvvigionamento. Lubrizol ha sostenuto che tutti questi fattori considerati nel loro insieme (ad esempio l’aumento dei costi del BDO, la diminuzione dell’approvvigionamento dell’Unione e la minore competitività dei suoi prodotti) rappresentano una minaccia sostanziale alla sostenibilità delle sue attività in Europa e possono influenzare le sue decisioni strategiche in materia di investimenti, produzione e impronta della catena di approvvigionamento in Europa, e richiede pertanto una nuova valutazione delle attuali misure antidumping.
(165)
Envalior ha a sua volta sostenuto che all’inizio del 2026 non esistevano alternative di fornitura del BDO a prezzi commerciali «praticabili», a causa dell’aumento dei prezzi del BDO in altri paesi terzi. Envalior non ha tuttavia suffragato tale affermazione, se non evidenziando in che modo i prezzi del BDO sono temporaneamente aumentati o si sono allineati ai prezzi del BDO prodotto nell’UE solo per alcuni fornitori e in alcuni paesi nel corso di alcuni mesi.
(166)
La Commissione non ha contestato la possibilità di un aumento dei prezzi del BDO nell’Unione e di fatto le misure sono concepite per aumentare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping al fine di garantire condizioni di parità e stabilire condizioni di prezzo eque sul mercato dell’Unione, consentendo all’industria dell’Unione di continuare a produrre e rifornire il mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto valutato gli interessi di entrambi gli utilizzatori rispetto al rischio di interruzione dell’attività dell’industria dell’Unione. La mancata istituzione di misure comporterà la cessazione della produzione nell’Unione, con il rischio di una fonte di approvvigionamento di BDO molto meno affidabile, resiliente e stabile nonché di una scelta notevolmente inferiore di fornitori di BDO, il che comporterebbe probabilmente l’aumento dei prezzi del BDO nell’Unione. Gli utilizzatori dell’Unione dipenderanno quindi solo dalle importazioni, in particolare dalle spedizioni, per far entrare il prodotto nell’Unione e disporranno di una capacità molto limitata di stoccaggio del BDO in modo sicuro ed economico nell’Unione. Pertanto la cessazione delle attività dell’industria dell’Unione potrebbe ostacolare la sostenibilità della produzione di prodotti del BDO a valle nell’Unione, in quanto i fabbricanti di tali prodotti dovrebbero rifornirsi di BDO in tempo utile, in modo economicamente sostenibile, con un approvvigionamento continuo resiliente e con una base di approvvigionamento diversificata (anche dell’Unione), al fine di essere in grado di produrre a livelli continui e soddisfare un volume minimo di produzione efficiente per i prodotti a valle, consentendo a loro volta a questi ultimi di soddisfare tempestivamente le esigenze degli acquirenti.
(167)
Per quanto riguarda la capacità produttiva e la produzione di BDO nell’UE, come osservato dalla Commissione al considerando 154, nell’Unione vi sono ancora quattro produttori e la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è sufficiente a soddisfare l’intero consumo nel mercato dell’UE. Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione disponeva di circa il 60 % della capacità inutilizzata e, grazie al ripristino di condizioni di concorrenza leale, i produttori dell’Unione potrebbero nel tempo aumentare la produzione e ridurre il costo di produzione distribuendo i costi fissi su quantitativi maggiori, al fine di soddisfare la domanda degli utilizzatori industriali nell’Unione. Inoltre, come indicato al considerando 435 del regolamento provvisorio, gli utilizzatori industriali potrebbero passare a fonti di approvvigionamento dalla Corea del Sud e da Taiwan che non sono soggette a misure antidumping.
(168)
Le argomentazioni di cui ai considerando 164 e 165 sono state pertanto respinte dalla Commissione.
(169)
Sipchem ha inoltre sostenuto che l’istituzione di dazi non è nell’interesse degli utilizzatori a valle di BDO dell’Unione, in quanto ha ritenuto che tali utilizzatori non possano permettersi di pagare un prezzo più elevato per il BDO o il prezzo «non pregiudizievole» del BDO e che, a sua volta, l’aumento dei prezzi del BDO comprometterebbe la redditività delle attività degli utilizzatori di BDO nell’Unione, causando in ultima analisi la perdita di posti di lavoro e riducendo l’attrattiva degli investimenti dell’UE. Sipchem non ha tuttavia suffragato nessuna di queste argomentazioni.
(170)
Envalior ha inoltre affermato che la valutazione della Commissione riguardante la quota di BDO dei costi a valle era metodologicamente errata, in quanto la media effettuata dell’uso e del costo del BDO per tutti gli utilizzatori a valle ha notevolmente sottostimato l’importanza del costo del BDO per il polibutilene tereftalato («PBT») di cui al considerando 431 del regolamento provvisorio. Envalior ha pertanto chiesto una valutazione specifica del costo del BDO per ciascun prodotto a valle piuttosto che un’analisi basata su una media di tutti i prodotti a valle. Infine Envalior ha sostenuto che la risultanza della Commissione secondo cui l’aumento del prezzo del BDO non dovrebbe essere grave non riflette l’effettivo impatto in termini di costi e competitività delle misure sui produttori a valle come DuBay, l’impatto del BDO sul costo dei principali prodotti del BDO a valle come il PBT, il tetraidrofurano («THF») e il gamma-butirrolattone o la distorsione della concorrenza tra i produttori dell’Unione e gli importatori di prodotti del BDO a valle e il rischio che la produzione a valle di BDO si sposti al di fuori dell’Unione e che il prodotto sia importato.
(171)
La Commissione non ha contestato il fatto che il BDO possa rappresentare una percentuale significativa e importante del costo di produzione di alcuni prodotti a valle come il PBT, come è stato riconosciuto al considerando 431 del regolamento provvisorio. Ha inoltre osservato che il costo e la quantità di BDO utilizzato variavano notevolmente da un utilizzatore all’altro e persino a livello dello stesso utilizzatore, a seconda del grado di specializzazione del prodotto a valle e delle diverse combinazioni con altre sostanze chimiche. Nello stesso considerando la Commissione ha riconosciuto che, anche se in media il 14 % del costo totale dei prodotti a valle era collegato al BDO come materia prima per gli utilizzatori che hanno collaborato, per alcuni derivati del BDO a valle tale percentuale potrebbe essere più elevata.
(172)
Tuttavia effettuare una valutazione dei costi del BDO e della redditività per tutti gli utilizzatori per poi considerare la media del costo del BDO come materia prima sulla base di tutti i dati disponibili non è né errato né fuorviante. La Commissione ha valutato la quantità di BDO impiegata dagli utilizzatori industriali e ha constatato che, come è stato indicato in precedenza, il BDO era responsabile in media del 14 % del costo totale dei prodotti a valle, che corrispondeva a una corretta rappresentazione dell’uso del BDO nei prodotti del BDO a valle o nei derivati nell’Unione. La Commissione sottolinea inoltre che non sarebbe possibile valutare separatamente ogni potenziale combinazione di prodotti a valle per utilizzatore nell’Unione, in quanto ciò si tradurrebbe in un numero molto elevato di potenziali prodotti a valle fabbricati anche da un unico utilizzatore industriale di BDO. Infine la Commissione ha osservato di essersi basata sulle informazioni fornite dagli utilizzatori durante l’inchiesta e che nel caso della maggior parte degli utilizzatori dell’Unione non era disponibile una ripartizione dei costi per ciascun prodotto a valle.
(173)
Inoltre le informazioni fornite da Envalior, in merito ai prodotti del BDO a valle, su costi, utilizzo, dipendenti e profitti non hanno potuto essere verificate durante la visita di verifica della Commissione, a causa dell’incapacità di stabilire o verificare accuratamente i dati durante la visita.
(174)
Dopo aver ricevuto i questionari aggiornati e verificato il questionario per gli utilizzatori di Novamont presso la sede della società, la Commissione ha incluso i dati aggiornati e verificati di Novamont nell’analisi degli utilizzatori, in modo da riportare più accuratamente i dati degli utilizzatori di BDO dell’Unione, compresi gli utilizzatori industriali, e per integrare le informazioni verificate nell’analisi degli utilizzatori. Dopo tale revisione, il BDO rappresentava ancora, in media, il 14 % del costo totale dei prodotti del BDO a valle e la redditività media di tali prodotti per gli utilizzatori dell’Unione era compresa tra il [9-11 %] durante il PI. Inoltre, in media, è emerso che le vendite di prodotti del BDO rappresentavano circa il 36 % anziché il 57 % delle vendite totali degli utilizzatori durante il PI.
(175)
Alla luce dei calcoli aggiornati e delle modifiche di cui al considerando 174, la Commissione ha confermato le principali risultanze e conclusioni sull’interesse degli utilizzatori a norma del regolamento provvisorio. La Commissione osserva inoltre che, nonostante il BDO fosse utilizzato in quantità superiori alla media per alcuni prodotti, come il PBT, come indicato ai considerando 432 e 433 del regolamento provvisorio, la maggior parte dei prodotti del BDO a valle era in realtà redditizia grazie anche a una serie di fattori in grado di attenuare l’impatto delle misure dei paesi interessati, come spiegato al considerando 433 del regolamento provvisorio.
(176)
Pertanto le argomentazioni di cui al considerando 169 sono state respinte.
(177)
Novamont ha a sua volta presentato osservazioni in merito alla necessità di estendere i dazi ai principali prodotti del BDO a valle al fine di preservare la competitività dei produttori dell’Unione. Ciò rappresenta un rischio per l’industria del BDO a valle dell’Unione, che dipende dalle importazioni per continuare a fornire tali prodotti, a loro volta non protetti da misure. Novamont sostiene inoltre che le importazioni potrebbero puntare alla fornitura di prodotti a valle anziché di BDO, riducendo l’efficacia dei dazi ed eludendo le misure; per questa ragione è necessario proteggere con dazi i prodotti del BDO a valle dell’Unione.
(178)
A tal fine Novamont e altri produttori dell’Unione hanno chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di applicare contingenti esenti da dazi simili a quelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/114 della Commissione
(
15
)
relativo all’allumina fusa («caso dell’allumina fusa»), consentendo un adeguamento graduale per gli utilizzatori di BDO a base fossile e di BDO a base biologica e dando tempo all’industria del BDO a valle dell’Unione di adattarsi alle misure, ad esempio con nuove strategie di approvvigionamento.
(179)
La Commissione ha esaminato tale richiesta e ha concluso che nel caso di specie non è necessario modificare la concezione delle misure. La Commissione ricorda che, nel caso dell’allumina fusa, le risultanze sull’interesse dell’Unione avevano messo in discussione l’istituzione di misure e che, alla luce delle considerazioni in materia di sicurezza economica relative a tale caso, si è deciso che sarebbe stato nell’interesse dell’Unione modificare le misure. Tuttavia, per i motivi illustrati nella sezione «Interesse dell’Unione», la Commissione ha concluso che nel caso di specie, contrariamente al caso dell’allumina fusa, dal punto di vista dell’interesse dell’Unione le misure non dovrebbero essere modificate.
(180)
La Commissione ha osservato che la differenza di prezzo tra i produttori del BDO a valle dell’Unione e gli importatori da paesi terzi e l’eventuale dumping sui prodotti del BDO a valle non rientrano nella presente inchiesta. Di conseguenza le risultanze relative al dumping e al pregiudizio non possono essere giuridicamente applicate ai prodotti a valle in assenza di un’inchiesta distinta.
(181)
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono pervenute osservazioni sull’interesse degli utilizzatori dell’Unione da Envalior, Covestro, Sipchem e INEOS.
(182)
Envalior e Covestro hanno osservato che il loro prodotto di derivati del BDO era notevolmente più costoso dall’istituzione delle misure provvisorie, che hanno inciso sulla loro competitività dato che tali derivati erano prodotti al di fuori dell’Unione. Envalior ha sostenuto che la resina di PBT veniva importata dalla Cina invece di essere prodotta nell’Unione. Envalior ha ribadito la sua argomentazione secondo cui l’impatto delle misure provvisorie relative al BDO non era stato adeguatamente preso in considerazione nel regolamento provvisorio per quanto riguarda il PBT e il THF. Covestro ha affermato che il costo della produzione di TPU e di dispersioni di poliuretano (PUD) stava già aumentando e che probabilmente avrebbe dovuto ridurne la produzione nell’Unione.
(183)
Inoltre Envalior ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui il BDO, responsabile in media del 14 % del costo totale dei prodotti a valle, non era rappresentativo di prodotti quali il PBT e il THF. La Commissione ha già riconosciuto che diversi prodotti hanno quote superiori e inferiori di BDO e, sulla base dei dati ottenuti durante l’inchiesta dagli utilizzatori che hanno collaborato, il BDO era in media responsabile del 14 % del costo totale dei prodotti a valle, dato che riflette in sintesi le risposte degli utilizzatori al questionario sul BDO per quanto riguarda il loro utilizzo in prodotti del BDO a valle o derivati nell’Unione. Facendo riferimento a uno studio di S&P del 2022, Envalior ha inoltre sostenuto che il PBT e il THF coprono circa il 57 % della domanda di BDO nell’Unione. La Commissione ha tuttavia osservato che la domanda aggregata di BDO nell’Unione per tipo di derivato (THF o PBT) non corrisponde necessariamente alla quantità utilizzata di BDO o al suo costo per il prodotto del BDO a valle specifico venduto nell’Unione. Di fatto, come spiegato al considerando 433 del regolamento provvisorio, nei prodotti a valle sono stati utilizzati livelli molto diversi di BDO, tra cui una quantità inferiore al 14 % del costo totale del prodotto a valle, a seconda dei composti utilizzati e del livello di specializzazione del prodotto. Inoltre i dati non riguardavano il periodo dell’inchiesta.
(184)
La Commissione ha già riconosciuto al considerando 166 che l’istituzione di dazi sulle importazioni di BDO potrebbe aumentare i costi dei prodotti del BDO a valle. Secondo l’argomentazione presentata allo stesso considerando 166, tali dazi erano tuttavia necessari per ripristinare una certa parità di condizioni sul mercato del BDO dell’Unione e per garantire la sopravvivenza dell’industria dell’Unione eliminando gli effetti pregiudizievoli del dumping praticato dai paesi interessati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni presentate da Envalior e Covestro in quanto, nel complesso, le misure riguardanti il BDO sono chiaramente nell’interesse dell’Unione.
(185)
Covestro ha sostenuto che i dazi definitivi danneggerebbero in modo sproporzionato gli utilizzatori dell’Unione in quanto, a suo avviso, non esiste una modalità alternativa di approvvigionamento sufficiente alla produzione dell’Unione e in quanto vi è uno «svantaggio competitivo» degli utilizzatori dell’Unione che devono rifornirsi di BDO da terzi. Non ha tuttavia fornito elementi di prova né dati a sostegno di tali argomentazioni. Covestro ha inoltre affermato che la capacità produttiva dell’Unione non era sufficiente a coprire il fabbisogno totale di consumo dell’industria utilizzatrice dell’Unione. INEOS ha tuttavia osservato di aver ripreso la produzione e la Commissione ha concluso, al considerando 167, che in effetti l’industria dell’Unione disponeva della capacità inutilizzata necessaria per rifornire il mercato dell’Unione. La Commissione ha sottolineato che la questione dell’adeguatezza dell’approvvigionamento di BDO era già stata affrontata ai considerando 413 e 435 e nella tabella 5 del regolamento provvisorio. Vista l’assenza di nuove informazioni, le argomentazioni presentate da Covestro sono state respinte.
(186)
Covestro ha sostenuto che alcune «qualità» di BDO dovrebbero essere escluse dai dazi. Tuttavia, vista la mancanza di informazioni dettagliate in merito alle «qualità» cui si fa riferimento o di motivazioni per cui tali esclusioni fossero giustificate, l’argomentazione è stata respinta.
(187)
Covestro ha sostenuto che la Commissione dovrebbe applicare la regola del dazio inferiore. Tuttavia, come spiegato al considerando 440 del regolamento provvisorio e come è stato confermato in via definitiva dal presente regolamento, la regola del dazio inferiore è già d’applicazione.
(188)
La Commissione ha pertanto respinto le richieste di cui ai considerando 177 e 178.
(189)
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando da 424 a 437 del regolamento provvisorio.
7.4.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(190)
Dall’inchiesta è emerso che le perdite dell’industria dell’Unione sono state ritenute talmente elevate da rappresentare una grave minaccia per la sua esistenza a breve termine, nonostante un aumento del consumo sul libero mercato nel periodo in esame. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
(191)
Inoltre il BDO è un precursore essenziale per molti prodotti importanti come i prodotti farmaceutici (antibiotici, statine e vitamine), i dispositivi medici (come cateteri, diapason medici o pacemaker), la plastica biodegradabile, i veicoli elettrici e ibridi e le batterie al litio. Pertanto l’esistenza di una produzione redditizia di BDO nell’Unione è essenziale anche dal punto di vista degli utilizzatori, per la loro sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche del fatto che, per le sue caratteristiche chimiche, è difficile stoccare BDO nell’Unione.
(192)
Anche se l’inchiesta ha dimostrato che i costi del BDO aumenterebbero per gli utilizzatori industriali, in questo caso la ponderazione degli interessi ha continuato a confermare, come nella fase provvisoria, la necessità dell’istituzione delle misure.
(193)
In assenza di ulteriori osservazioni sull’interesse dell’Unione, il considerando 438 del regolamento provvisorio è confermato.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(194)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(195)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Cina
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
311,9
105,6
105,6
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.
522,4
113,7
113,7
Altre società che hanno collaborato in Cina
362,8
107,5
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
522,4
113,7
113,7
Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
127,8
52,4
Tutte le altre importazioni originarie dell’Arabia Saudita
52,4
127,8
52,4
USA
Lyondell Chemical Company
135,7
148,3
135,7
Tutte le altre importazioni originarie degli USA
142,5
153,4
142,5
(196)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita o degli Stati Uniti d’America.
(197)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione
(
16
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(198)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina, del Regno dell’Arabia Saudita o degli Stati Uniti d’America.
(199)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(200)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(201)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie dei paesi interessati dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(202)
I produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere
(
17
)
alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(203)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Impegni
(204)
LCC e IDC hanno presentato offerte di impegno sui prezzi.
(205)
A norma dell’articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate, se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà.
(206)
L’offerta di LCC prevedeva un contingente tariffario, esente dal pagamento del dazio antidumping, per i prodotti esportati venduti direttamente da LCC a LCN fino a un volume annuo di [7 500-14 000] tonnellate. Una volta esaurito il contingente, si applicherebbe un prezzo minimo all’importazione basato sul prezzo indicativo dell’Unione stabilito nei calcoli del pregiudizio.
(207)
In base all’offerta, l’accesso da parte di LCN al volume del contingente tariffario esente da dazi sarebbe soggetto alle seguenti condizioni: LCN dovrebbe dimostrare l’effettiva necessità di acquistare una fornitura di BDO di emergenza da LCC a causa di una manutenzione programmata o di un’indisponibilità temporanea non programmata dei propri impianti di produzione di BDO nell’Unione. Qualsiasi richiesta di accesso al contingente dovrebbe essere autorizzata per iscritto dalla Commissione, a seguito di una richiesta motivata di LCN, e sarebbe soggetta a un periodo di riesame di 10 giorni.
(208)
La Commissione ha valutato l’offerta alla luce dei criteri di cui all’articolo 8 del regolamento di base e ha concluso di non poterla accettare.
(209)
In primo luogo, l’offerta non soddisfaceva il criterio di base di cui all’articolo 8 del suddetto regolamento, in quanto la società non ha rivisto i suoi prezzi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, come richiesto dal medesimo regolamento. In effetti, l’offerta consentirebbe alle importazioni oggetto di dumping e ancora pregiudizievoli di entrare nell’Unione senza pagare dazi antidumping. Già solo per questo motivo l’offerta di impegno non può essere accettata.
(210)
In secondo luogo, il prodotto in esame ha registrato notevoli fluttuazioni di prezzo sia prima che durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia l’offerta non proponeva un meccanismo di adeguamento dei prezzi per tenere conto di tali fluttuazioni. Non vi era pertanto alcuna garanzia che gli effetti pregiudizievoli del dumping sarebbero stati affrontati efficacemente nel corso del tempo.
(211)
Infine per la Commissione sarebbe oneroso monitorare la procedura prevista nell’offerta, in particolare in assenza di un quadro esistente che ne guidi l’attuazione. Ad esempio, sarebbe intrinsecamente arbitrario e imprevedibile stabilire i motivi di emergenza che permetterebbero di poter accedere al volume del contingente tariffario esente da dazi e ciò non garantirebbe pertanto un processo di valutazione e monitoraggio affidabile o coerente. Di conseguenza, non sarebbe fattibile per la Commissione accettare tale impegno.
(212)
La Commissione ha reso nota la sua intenzione di respingere l’offerta di impegno di LCC già nella divulgazione definitiva delle informazioni. LCC non ha trasmesso alcuna osservazione.
(213)
Nella sua offerta IDC proponeva un prezzo minimo all’importazione, basato sul livello di prezzo CIF dell’UE non oggetto di dumping. Per giungere a tale prezzo, nell’offerta si proponevano adeguamenti del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, che rispecchiassero i profitti e i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita.
(214)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, IDC ha aggiunto nell’offerta un meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all’importazione, basato sul costo del butano, che è la principale materia prima da essa utilizzata per la produzione di BDO.
(215)
La Commissione ha valutato l’offerta alla luce dei criteri di cui all’articolo 8 del regolamento di base e ha concluso di non poterla accettare.
(216)
Per quanto riguarda l’aspetto pratico, la Commissione ha osservato che IDC fa parte del gruppo Sipchem, che comprende una serie di società di produzione e vendita di prodotti petrolchimici. Il canale utilizzato da IDC per la vendita di BDO nell’Unione, ossia attraverso le società collegate SMC e SESA, è impiegato anche per la vendita di altri prodotti.
(217)
Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, l’organizzazione globale del gruppo Sipchem potrebbe consentire ai clienti di IDC nell’Unione di acquistare altri prodotti del gruppo Sipchem, oltre al BDO. Di conseguenza vi è il rischio di una compensazione incrociata in quanto il gruppo potrebbe vendere BDO formalmente al di sopra del prezzo minimo all’importazione, ma di fatto al di sotto dello stesso, riducendo artificialmente i prezzi di vendita di altri prodotti venduti agli stessi clienti. Inoltre una parte significativa del fatturato di IDC sul BDO nell’Unione è collegata a clienti appartenenti a gruppi di società più grandi. Ciò apre un’altra possibilità per trasferire i benefici del gruppo Sipchem ai clienti di BDO dell’Unione, riducendo di fatto il prezzo di vendita del BDO richiesto a tali clienti.
(218)
Ne consegue che l’offerta di impegno sui prezzi riguardante il BDO comporta un rischio elevato di compensazione incrociata. In assenza di misure di attenuazione sufficienti ed efficaci, l’elevato rischio di compensazione incrociata rende l’offerta di impegno inapplicabile e quindi impraticabile ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.
(219)
La Commissione ha comunicato la sua intenzione di respingere l’offerta di impegno di IDC alla società e ha fissato un termine per la presentazione di osservazioni. IDC non ha trasmesso alcuna osservazione.
(220)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le offerte di impegno di LCC e IDC.
8.4.
Riscossione retroattiva
(221)
Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(222)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(223)
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta, pari a 8 132 tonnellate, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (luglio 2025 - gennaio 2026), pari a 8 079 tonnellate. Inoltre è stata osservata una diminuzione delle importazioni (7 648 tonnellate) nel confrontare i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (luglio 2025 - febbraio 2026). Di conseguenza la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi non erano soddisfatte.
(224)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, INEOS ha contestato l’analisi della Commissione dei dati relativi alla riscossione retroattiva dei dazi.
(225)
In primo luogo, su base consolidata INEOS ha calcolato un aumento delle importazioni del 2 % contestando il calcolo della Commissione di cui al considerando 223, che mostra un calo delle importazioni nel periodo successivo all’inchiesta. La Commissione ha respinto l’argomentazione di INEOS in quanto, anche sulla base dei suoi dati, la valutazione non ha mostrato un ulteriore aumento significativo delle importazioni.
(226)
In secondo luogo, INEOS ha analizzato i dati individualmente per i tre paesi interessati e ha sostenuto che vi era stato un aumento delle importazioni dalla Cina; pertanto, anche in assenza di un aumento significativo delle importazioni per i tre paesi nel loro complesso, i dazi dovrebbero essere riscossi retroattivamente sulle importazioni dalla Cina. Tuttavia, nelle inchieste che coinvolgono più di un paese interessato, la decisione di valutare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell’analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base dipende dalla decisione della Commissione di valutare tali importazioni cumulativamente o meno nell’inchiesta. Dato che nella presente inchiesta la Commissione ha valutato cumulativamente le importazioni dai tre paesi interessati, l’analisi e le conclusioni della Commissione di cui al considerando 223 riguardavano i tre paesi considerati nel loro complesso. Ciò è in linea con la sentenza del Tribunale nella causa Stemcor, in cui si afferma che «l’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, deve essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi definitivi e creare quindi un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione»
(
18
)
. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
9.
DISPOSIZIONI FINALI
(227)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
19
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(228)
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (
Chemical Abstracts Service
) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd.
105,6
88 AL
Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd.
113,7
88 AM
Altre società della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato elencate nell’allegato
107,5
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
113,7
8 999
Regno dell’Arabia Saudita
International Diol Company
52,4
88 AN
Tutte le altre importazioni originarie del Regno dell’Arabia Saudita
52,4
8 999
Stati Uniti d’America
Lyondell Chemical Company
135,7
88 AO
Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America
142,5
8 999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume in chilogrammi) di 1,4-butandiolo venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato, vale a dire la Repubblica popolare cinese, il Regno dell’Arabia Saudita o gli Stati Uniti d’America.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America (
GU C, C/2025/3135, 6.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3135/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718 della Commissione, del 5 agosto 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America, C/2025/5413 (
GU L, 2025/1718, 6.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1718/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/270 della Commissione, del 4 febbraio 2026, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di 1,4-butandiolo originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America (
GU L, 2026/270, 5.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/270/oj
).
(
5
)
Dal commento risulta che non nutrisse preoccupazioni in merito alle importazioni dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti e che fosse favorevole all’inchiesta sulle importazioni originarie della Cina.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2287 della Commissione, del 12 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/2287, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2287/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/58/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2025/1139, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1139/oj
).
(
9
)
Cfr. ad esempio la sentenza del 5 aprile 2017,
Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio
, cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P, ECLI:EU:C:2017:269.
(
10
)
Causa T-432/12,
Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) e a./Consiglio
, ECLI:EU:T:2015:248 («VTZ»).
(
11
)
T-210/95 EFMA/Consiglio - Nitrato di ammonio, Racc. 1999, pag. II-3291, punti 54 e segg.
(
12
)
BASF supports European BDO supply security through increased production in Ludwigshafen
.
(
13
)
INEOS ha affermato che la produzione riprenderà effettivamente nel [secondo trimestre] 2026 con un livello-obiettivo di produzione del [70-90] % del tasso di esercizio, ossia [75 000-100 000] tonnellate all’anno, o superiore se la domanda del mercato lo consente. In ogni caso, INEOS specifica che il suo impianto di BDO non può funzionare a un tasso inferiore al [45-65] %.
(
14
)
Sipchem – Osservazioni sul regolamento provvisorio del 9 marzo 2026 (t26.001365).
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/114 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2026/114, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/114/oj
).
(
16
)
Email:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD734).
(
17
)
Email:
TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu
, Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD734).
(
18
)
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, T-749/16, nella causa
Stemcor/Commissione europea
, punto 86.
(
19
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd.
88AP
Inner Mongolia Dongjing Biological Green Technology Co., Ltd.
88AQ
Henan Kaixiang Fine Chemical Co., Ltd.
88AR
Xinjiang Blue Ridge Tunhe Energy Co., Ltd.
88AS
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1373/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il regolamento antidumping UE 2026/1373 riguarda i dazi antidumping definitivi su importazioni di 1,4-butandiolo, applicabili a società cinesi come Wanhua Chemical e Xinjiang Markor, a Sipchem (Arabia Saudita) e Lyondell Chemical (USA). Gli importatori e gli operatori commerciali devono conoscere i margini di dumping specifici per società, la valutazione cumulativa delle importazioni dai tre paesi, il nesso di causalità tra dumping e pregiudizio all'industria dell'Unione, e le procedure di registrazione delle importazioni secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1718.
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