Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato polietilene tereftalato (PET) originario del Vietnam
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato polietilene tereftalato (PET) originario del Vietnam
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1379 of 23 June 2026 terminating the anti-dumping procedure concerning imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in Vietnam
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1379
25.6.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1379 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2026
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato polietilene tereftalato («PET») originario del Vietnam
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 9 aprile 2025 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinato polietilene tereftalato («PET») originario del Vietnam («paese interessato») sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all’industria dell’Unione.
(2)
La denuncia è stata presentata da PET Europe («denunciante»), un’associazione che rappresenta i produttori europei di PET. La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di PET ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(3)
Il 22 maggio 2025 la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base
(
2
)
.
2.
RITIRO DELLA DENUNCIA
(4)
Con lettera del 1
o
maggio 2026 il denunciante ha ritirato la denuncia.
(5)
In conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione.
3.
CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(6)
La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso.
(7)
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.
(8)
Non sono state ricevute osservazioni.
(9)
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilene tereftalato, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 , originario del Vietnam, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/2787, 22.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2787/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1379/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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