Decisione UE In vigore

Decisione UE 1464/2026

Decisione (PESC) 2026/1464 del Consiglio, del 26 giugno 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi

Pubblicato: 26/06/2026 In vigore dal: 26/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/1464 del Consiglio, del 26 giugno 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi EN: Council Decision (CFSP) 2026/1464 of 26 June 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Togolese Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1464 29.6.2026 DECISIONE (PESC) 2026/1464 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2026 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) In occasione del decimo anniversario del codice di condotta di Yaoundé, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro sostegno alla regione del Golfo di Guinea e hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare la sicurezza marittima nella zona. (3) Il 4 maggio 2022 il Consiglio ha approvato il concetto di una possibile misura di assistenza a favore degli Stati costieri del Golfo di Guinea, con l’obiettivo generale di sostenere la sicurezza marittima sotto guida africana e le attività antipirateria condotte da attori militari nel Golfo di Guinea per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza, la durata e l’intensità della violenza e della criminalità e per proteggere le navi militari, le popolazioni costiere e i mezzi di sussistenza delle popolazioni costiere. (4) Il Golfo di Guinea continua a essere esposto a rischi per la sicurezza marittima connessi, tra l’altro, ad atti di pirateria e di depredazione armata, ad attività di traffico illecito e di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), che amplificano l’instabilità globale. Una sfida importante rimane quella di accrescere la presenza in mare delle marine costiere. Il Togo, che partecipa all’architettura di Yaoundé, è esposto a tali rischi per la sicurezza marittima, in particolare per via di una rinnovata insicurezza nella sua zona marittima. (5) Il 2 ottobre 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Togo affinché l’Unione assista le forze armate togolesi nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare la capacità della marina togolese di svolgere attività di sorveglianza e operative nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva del Togo, anche nel quadro dell’architettura di Yaoundé. (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Togo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Togo in materia di sicurezza e difesa; b) contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate del Togo al fine di proteggere la sovranità del Togo in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale e, di conseguenza, proteggere meglio le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i mezzi di sussistenza delle popolazioni costiere; c) rafforzare il potenziale del Togo per quanto riguarda il suo contributo ad azioni congiunte nel quadro dell’architettura di Yaoundé. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) capacità di sorveglianza e comunicazione; b) attrezzature di manutenzione e di supporto; c) mezzi di intervento. La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, ove richiesta. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 5 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate togolesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è affidata all’Agenzia Industrie Difesa. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi enunciati all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate togolesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tali relazioni; c) visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1464/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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