Decisione (UE) 2026/1537 del Consiglio, del 29 giugno 2026, relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea
EN: Council Decision (EU) 2026/1537 of 29 June 2026 appointing two European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1537
2.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1537 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2026
relativa alla nomina di due procuratori europei della Procura europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 16,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
(
2
)
,
vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939
(
3
)
,
visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,
considerando quanto segue:
(1)
L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
(2)
I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
(3)
Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio
(
4
)
, il sig. Frédéric BAAB e la sig.ra Yvonne FARRUGIA sono stati nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni fino al 28 luglio 2026, su designazione della Francia e di Malta rispettivamente.
(4)
Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini un procuratore europeo per i due posti che diventeranno vacanti.
(5)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
(6)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
(7)
La Francia e Malta hanno designato tre candidati ciascuno per il posto di procuratore europeo.
(8)
Per ciascuno dei due posti il comitato di selezione ha redatto un parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti in data 6 maggio 2026.
(9)
A norma della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, per ciascuno dei due posti il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
(10)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
(11)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.
(12)
Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione per ciascuno dei due posti.
(13)
In base a una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione in ciascuno dei pareri motivati per i candidati designati dalla Francia e da Malta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il candidato seguente designato dalla Francia è nominato procuratore europeo dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2026:
Philippe JAEGLÉ
Articolo 2
Il candidato seguente designato da Malta è nominato procuratore europeo dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di 6 anni a decorrere dal 29 luglio 2026:
Omar CARUANA
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. MOUSHOUTTAS
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
.
(
2
)
GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1696/oj
.
(
3
)
GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/133/oj
.
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio del 27 luglio 2020 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (
GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1117/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1537/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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