Decisione UE In vigore

Decisione UE 1420/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1420 della Commissione, del 30 giugno 2026, concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo4,5-dimidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 30/06/2026 In vigore dal: 30/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1420 della Commissione, del 30 giugno 2026, concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1420 of 30 June 2026 on the non-approval of terbutryn, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) and tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) as existing active substances for use in biocidal products of product-types 9, 9, and 12, respectively, in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1420 3.7.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1420 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2026 concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. (2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto. (3) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate ai fini del loro uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti: (a) terbutrina (tipo di prodotto 9); (b) 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (tipo di prodotto 9); (c) tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) (tipo di prodotto 12). (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi dei tipi di prodotto ivi indicati. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ALLEGATO Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate: Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 Denominazione della sostanza Stato membro relatore Numero CE Numero CAS Tipo (tipi) di prodotto 283 Terbutrina SK 212-950-5 886-50-0 9 339 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) ES 220-120-9 2634-33-5 9 382 Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) ES 226-408-0 5395-50-6 12 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1420/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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