Decisione di esecuzione (UE) 2026/1420 della Commissione, del 30 giugno 2026, concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo4,5-dimidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1420 della Commissione, del 30 giugno 2026, concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1420 of 30 June 2026 on the non-approval of terbutryn, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) and tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) as existing active substances for use in biocidal products of product-types 9, 9, and 12, respectively, in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1420
3.7.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1420 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2026
concernente la non approvazione della terbutrina, dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) e del tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi rispettivamente dei tipi di prodotto 9, 9 e 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
(
1
)
, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione
(
2
)
stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
(2)
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.
(3)
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate ai fini del loro uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:
(a)
terbutrina (tipo di prodotto 9);
(b)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (tipo di prodotto 9);
(c)
tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) (tipo di prodotto 12).
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati come principi attivi esistenti ai fini del loro uso nei biocidi dei tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj
).
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:
Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014
Denominazione della sostanza
Stato membro relatore
Numero CE
Numero CAS
Tipo (tipi) di prodotto
283
Terbutrina
SK
212-950-5
886-50-0
9
339
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)
ES
220-120-9
2634-33-5
9
382
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)
ES
226-408-0
5395-50-6
12
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1420/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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