Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 114/2026

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (26G00134)

Pubblicato: 30/06/2026 In vigore dal: 26/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 26 giugno 2026, n. 114

Testo normativo

DECRETO n. 114/2026 # DECRETO 26 giugno 2026, n. 114 ## Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (26G00134) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di nazionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale » e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 »; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 ; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009 ; Visto l' articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 ; Visto l' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ; Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell' articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»; Visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.»; Visto il regolamento 30 dicembre 2025, n. 206 recante «Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico», che ha modificato il predetto regolamento, riprogrammando i termini di transizione al regime di esclusività delle modalità telematiche stabiliti all'articolo 3 con riguardo, rispettivamente, agli atti relativi alle intercettazioni (sino al 30 giugno 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) e al riesame e all'appello cautelare (sino al 31 marzo 2026 in luogo del 31 dicembre 2025), nonchè prevedendo un meccanismo di monitoraggio della progressiva attuazione del sistema di deposito con modalità telematiche nei settori oggetto di intervento, mediante un sistema di verifica periodica ex post del raggiungimento delle finalità dell'intervento normativo, in termini di apprezzamento e stima dei costi e degli effetti prodotti; Rilevata la necessità di effettuare un'ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarità sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l'obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacità operativa reale degli uffici medesimi, mediante la rimodulazione differenziata dei termini di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027; Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere di individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo; Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 3 giugno 2026 e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 21 maggio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 giugno 2026; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c)»; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 26 giugno 2026 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 1. All'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, nonchè di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale , e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027; b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale , nonchè di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028; c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030. 5-bis. Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi: a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028; b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale , a far data dal 1° luglio 2029; d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale , e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030. 6. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027; b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027.»; c) al comma 7, le parole: «Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli», e dopo le parole: «indicati dal comma 5» sono inserite le seguenti: e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi,»; d) il comma 8 è soppresso. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta l' articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2009, n. 302: «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). - 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All' articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile , la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis , 149 , 150 e 151 , comma 2, del codice di procedura penale . La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . 2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario."; 3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". 4. All' articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.". 5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. 6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. 7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia. 8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale"; b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono"; c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalità e il codice fiscale,"; d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente: "Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma."; d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo"; d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato; d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche"; d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 569, quarto comma". 8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente: "Art. 161-ter (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica"; b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti: "Art. 169-quater (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita"; c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 173-quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma". 8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonchè il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell' articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.». - Si riporta l' articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. 2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchè i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. 4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1 , 462 , comma 1 , 582 , comma 1 , 585 , comma 4, del codice di procedura penale , nonchè le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . 5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale , come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonchè le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica. 6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall' articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale , dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall' articolo 410 del codice di procedura penale , della denuncia di cui all' articolo 333 del codice di procedura penale , della querela di cui all' articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall' articolo 107 del codice di procedura penale , negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 . Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.». - Si riporta l' articolo 10 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile ), pubblicato nella G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 : «Art. 10 (Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti). - Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.». - Si riporta l' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: (Omissis); c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; (Omissis).». Note all'art. 1: - Si riporta l' articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell' articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2023, n. 303, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.8 2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale , a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408 , 409 , 410 , 411 e 415 del codice di procedura penale , nonchè alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice di procedura penale , può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale , diversi da quelli indicati al comma 3-ter, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3-bis. Sino al 31 dicembre 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale , nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale nonchè il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale . 5. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, nonchè di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale , e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027; b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale , nonchè di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028; c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030. 5-bis. Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi: a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028; b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale , a far data dal 1° luglio 2029; d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale , e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030. 6. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027; b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027. 7. Negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. (Soppresso). 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall' articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

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