Quali sono i nuovi termini di transizione per il deposito telematico degli atti nel processo penale e quali uffici giudiziari sono interessati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 206/2025 modifica il precedente regolamento del 29 dicembre 2023 n. 217, ridefinendo i tempi e le modalità di transizione verso il deposito esclusivamente telematico degli atti nel processo penale. La norma si applica a tutti gli uffici giudiziari penali (procure, tribunali ordinari, giudici per le indagini preliminari, corti d'appello) e riguarda avvocati, pubblici ministeri e altri soggetti abilitati al deposito di atti, documenti e memorie. In pratica, il decreto stabilisce scadenze differenziate: fino al 31 dicembre 2025 per procure e sezioni GIP è consentito il deposito non telematico di atti interni (salvo eccezioni); fino al 30 giugno 2026 per le intercettazioni; fino al 31 marzo 2026 per specifici procedimenti presso i tribunali ordinari. A partire dal 1° gennaio 2027, il deposito diventerà esclusivamente telematico anche per gli uffici di secondo grado e per il giudice di pace. Questo rappresenta un importante aspetto per gli studi legali che devono adeguare i propri sistemi informatici e le procedure operative entro le scadenze previste.
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Riferimento normativo
DECRETO 30 dicembre 2025, n. 206
Testo normativo
DECRETO n. 206/2025
# DECRETO 30 dicembre 2025, n. 206
## Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n.
217 in materia di processo penale telematico. (25G00215)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di nazionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»; Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale » e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 »; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 ; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009 ; Visto l' articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 ; Visto l' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ; Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell' articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»; Visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l' articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 , stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3; Rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026; Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere di individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo; Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 10 dicembre 2025, e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 17 dicembre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 24 dicembre 2025 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 1. All'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «commi 2, 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis, 3-ter»; b) al comma 3, dopo le parole: «procedura penale», sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,» e le parole: «e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,» sono soppresse; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale , nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»; d) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis»; N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (Omissis).». - Si riporta l' articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. 2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchè i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione. 4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1 , 462 , comma 1 , 582 , comma 1 , 585 , comma 4, del codice di procedura penale , nonchè le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . 5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale , come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonchè le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica. 6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall' articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale , dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall' articolo 410 del codice di procedura penale , della denuncia di cui all' articolo 333 del codice di procedura penale , della querela di cui all' articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall' articolo 107 del codice di procedura penale , negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 . Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.». - Si riporta l' articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (Regolamento recante decreto ai sensi dell' articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell' articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale , a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408 , 409 , 410 , 411 e 415 del codice di procedura penale , nonchè alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice di procedura penale , può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale , diversi da quelli indicati al comma 3-ter, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale , nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale nonchè il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale . 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell' articolo 111-bis del codice di procedura penale , anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. 7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale . 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall' articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.». - Si riporta l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 : «Art. 10 (Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti). - Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del decreto n. 217 del 2023 si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto 206/2025 disciplina il processo penale telematico, i termini di transizione per il deposito telematico degli atti, le modalità di comunicazione e notificazione nel procedimento penale, e l'utilizzo della posta elettronica certificata. Avvocati penalisti, cancellerie giudiziali e uffici di procura devono conformarsi alle nuove scadenze per il deposito telematico, considerando le eccezioni per intercettazioni, sequestri probatori e procedimenti minorili, nonché le disposizioni sulla certezza del compimento dell'atto e l'idoneità del mezzo telematico.
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