Provvedimento AdE In vigore Redditi Società

Provvedimento AdE 917/2025

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84

Pubblicato: 31/03/2026 In vigore dal: 31/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di esercizio dell'opzione semplificata CFC introdotta dal decreto legge 84/2025 e come funziona il versamento del 15% dell'utile contabile netto?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 917/2025 disciplina un'opzione semplificata per le imprese estere controllate (CFC) che consente ai soggetti controllanti residenti in Italia di evitare la complessa determinazione della tassazione effettiva estera. L'opzione si applica alle controllate che generano "passive income" per oltre un terzo dei proventi complessivi e i cui bilanci sono sottoposti a revisione e certificazione da professionisti autorizzati nello Stato estero. Chi esercita l'opzione versa un importo pari al 15% dell'utile contabile netto della controllata, calcolato secondo i principi contabili del bilancio consolidato o d'esercizio, senza considerare rettifiche di consolidamento, svalutazioni e accantonamenti. L'opzione ha durata triennale, è irrevocabile per i tre anni e si rinnova tacitamente alla scadenza, salvo revoca espressa nel quarto periodo d'imposta successivo. Il versamento avviene secondo le modalità ordinarie delle imposte sui redditi, con indicazione nel quadro FC della dichiarazione dei redditi, e l'importo versato è indeducibile sia ai fini IRPEF/IRES che dell'IRAP. Gli utili distribuiti dalle controllate nel triennio di vigenza dell'opzione sono poi assoggettati a tassazione ordinaria al momento della percezione, con possibilità di credito per le imposte pagate all'estero.

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Riferimento normativo

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84

Testo normativo

Prot. n. 106520/2026 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Sostituzione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2024, n. 213637 Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, alla disciplina opzionale prevista per le Controlled Foreign Companies (di seguito, “CFC”) di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”). 2. Definizioni Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni: 1) per “disciplina CFC” si intende il regime disciplinato dall’articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del d.l. n. 84 del 2025; 2) per “soggetto controllante” si intendono: a) le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR; b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), limitatamente alle loro stabili organizzazioni in Italia; che, alla data di chiusura dell’esercizio, controllano i soggetti di cui al successivo n. 3); 3) per “controllata” si intende: a) un’impresa, una società o altro ente residente o localizzato all’estero, rispetto a cui il soggetto controllante esercita il controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del TUIR; b) una stabile organizzazione all’estero di un soggetto di cui alla precedente lettera a); c) una stabile organizzazione all’estero di un soggetto di cui al precedente n. 2), lettera a), che abbia optato per il regime di c.d. branch exemption di cui all’articolo 168-ter del TUIR; 4) per “tassazione effettiva”, da considerarsi non inferiore al 15 per cento ai fini dell’opzione di cui al successivo n. 5), si intende il livello di tassazione pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio di esercizio della controllata e l’utile ante imposte risultante dal medesimo bilancio; 5) per “opzione” si intende la facoltà prevista dal comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR di adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata, mediante il versamento di un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. 3. Ambito di applicazione 3.1. L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi; 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al paragrafo 2, n. 3), lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione. 3.2. In applicazione dei commi 4-ter, ultimo periodo, e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al punto 3.1, n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 3.1, n. 2). 4. Esercizio e revoca dell’opzione 4.1. L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. 4.2. Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello. 4.3. L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca. 4.4. L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i requisiti di cui al paragrafo 3 n.1), senza che sia necessaria una nuova opzione. 4.5. Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione e descritte al punto 4.1. 4.6. L’opzione già esercitata in base alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 si considera esercitata ai sensi del presente provvedimento e resta irrevocabile fino alla scadenza del triennio a partire dal primo periodo d’imposta in cui la stessa è stata esercitata. 5. Cessazione dell’efficacia dell’opzione 5.1. L’efficacia dell’opzione cessa nei confronti della controllata, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: a) perdita del requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR da parte del soggetto controllante; b) venir meno del requisito di cui al paragrafo 2, n. 3), lettera c), per il verificarsi di una delle condizioni di cui al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017. 5.2. L’efficacia dell’opzione cessa per tutte le controllate, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 3.1, n. 2). 6. Determinazione dell’utile contabile netto e pagamento dell’importo 6.1. L’utile contabile netto, cui riferirsi per il calcolo dell’importo del 15 per cento di cui al paragrafo 2, n. 5), è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. 6.2. L’importo dovuto, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio, determinato ai sensi del punto 6.1, è versato dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso direttamente o indirettamente spettante. 6.3. In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 6.4. Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati utili di più controllate, per ciascuna di esse deve essere compilato un rigo dell’apposita sezione del quadro RM del modello di dichiarazione dei redditi. 6.5. L’importo calcolato ai sensi del presente paragrafo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 6.6. L’importo è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. 6.7. Con apposita risoluzione sono indicati i codici tributo per il versamento dell’importo. 7. Utili delle controllate per le quali è stata esercitata l’opzione 7.1. Gli utili distribuiti dalle società controllate estere e maturati nel triennio di vigenza dell’opzione di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR si considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli articoli 47 e 89 del medesimo TUIR. 7.2. I contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta 2024, hanno escluso gli utili contabili netti in applicazione del punto 6.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024, sono tenuti a rideterminare il reddito imponibile, con conseguente liquidazione delle maggiori imposte dovute. 7.3. Ai contribuenti che si sono attenuti alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 non si applicano sanzioni e interessi ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 7.4. Ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste, è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dalle controllate per le quali è stata esercitata l’opzione di cui al paragrafo 2, n. 5). 8. Il monitoraggio dei valori fiscali 8.1. Laddove, in vigenza dell’opzione, il soggetto controllante residente non abbia tracciato i valori fiscali, lo stesso potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti alla revoca o cessazione dell’opzione. In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all’esercizio dell’opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero. 8.2. Qualora intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il soggetto controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere. 9. Decorrenza Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Motivazioni L’articolo 4 del d.l. n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. L’opzione consente, previo pagamento di un importo del 15 per cento dell’utile contabile netto, di evitare la complessità operativa connessa alla determinazione della tassazione effettiva estera. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il presente provvedimento si dà attuazione alle predette disposizioni. In via preliminare, il paragrafo 1 illustra le ragioni che hanno reso necessaria la sostituzione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024. Il paragrafo 2 fornisce alcune definizioni utili per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Il paragrafo 3 individua l’ambito di applicazione del regime opzionale, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate estere. Il paragrafo 4 disciplina le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, chiarendone la decorrenza, la durata e gli obblighi di comunicazione in dichiarazione. A tal proposito, si precisa che, qualora l’opzione sia stata esercitata ai sensi della previgente disciplina, essa si considera valida anche ai fini della nuova disciplina e decorre a partire dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata. Non è prevista la revoca prima della decorrenza del triennio dell’opzione precedentemente esercitata, stante la ratio di semplificazione che sottende all’introduzione del comma 4-ter all’articolo 167 del TUIR. Sul punto, si evidenzia, inoltre, che la previsione di irrevocabilità si rende necessaria anche al fine di evitare censure sulla conformità della disciplina nazionale CFC al diritto unionale. Il paragrafo 5 individua le circostanze che determinano il venir meno dell’efficacia dell’opzione, ferma restando la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio. A tal fine, si distinguono le circostanze che determinano la revoca dell’opzione in relazione a singole controllate da quelle che, invece, comportano la cessazione dell’opzione per tutte le controllate e, conseguentemente, per il soggetto controllante che l’ha esercitata. Il paragrafo 6 definisce i criteri di determinazione dell’utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l’importo del 15 per cento, nonché le regole di liquidazione e versamento dell’importo nei casi di partecipazioni indirette e\o di più soggetti controllanti residenti. Al riguardo, è previsto il rinvio ad un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate per la ridenominazione dei codici tributo già istituti per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Con particolare riferimento alla determinazione dell’utile contabile netto, si evidenzia che la modifica introdotta dal d.l. n. 84 del 2025 ha attribuito rilevanza anche ai fondi per oneri futuri, esclusi dalla determinazione dell’utile contabile netto dalla previgente versione della norma. Il paragrafo 7 definisce, in aderenza alla modifica normativa intervenuta alla disciplina opzionale prevista per le CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR., e con i chiarimenti resi dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 84 del 2025, il trattamento fiscale degli utili distribuiti dalle controllate estere per le quali il socio controllante residente ha esercitato l’opzione, al momento della loro percezione. Il paragrafo 8 definisce gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere. Il paragrafo 9 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano, in conformità a quanto previsto dalla norma primaria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2023 e, dunque, dal 1° gennaio 2024 per i soggetti c.d. “solari”. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017, avente ad oggetto “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”); Decreto legislativo 29 novembre 2019, n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi”; Legge 27 luglio 2020, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 198, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 marzo 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente

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L'opzione CFC semplificata riguarda la tassazione delle imprese estere controllate secondo l'articolo 167 del TUIR, sostituendo la complessa determinazione della tassazione effettiva con un versamento forfettario. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare i requisiti di "passive income", la revisione bilancistica estera, il calcolo dell'utile contabile netto e gli effetti sulla participation exemption e sul monitoraggio dei valori fiscali delle controllate estere. La disciplina interagisce con la branch exemption di cui all'articolo 168-ter e con le regole sulla trasparenza fiscale internazionale.

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