Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84
Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 106520/2026
Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle
modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo
167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato
dall’articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Sostituzione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 30 aprile 2024, n. 213637
Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024, a seguito delle modifiche
apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, alla disciplina opzionale prevista
per le Controlled Foreign Companies (di seguito, “CFC”) di cui al comma 4-ter
dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”).
2. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
1) per “disciplina CFC” si intende il regime disciplinato dall’articolo 167
del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del d.l. n. 84 del 2025;
2) per “soggetto controllante” si intendono:
a) le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere
a), b) e c) del TUIR;
b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), limitatamente alle
loro stabili organizzazioni in Italia;
che, alla data di chiusura dell’esercizio, controllano i soggetti di cui al
successivo n. 3);
3) per “controllata” si intende:
a) un’impresa, una società o altro ente residente o localizzato all’estero,
rispetto a cui il soggetto controllante esercita il controllo ai sensi del comma 2
dell’articolo 167 del TUIR;
b) una stabile organizzazione all’estero di un soggetto di cui alla
precedente lettera a);
c) una stabile organizzazione all’estero di un soggetto di cui al precedente
n. 2), lettera a), che abbia optato per il regime di c.d. branch exemption di cui
all’articolo 168-ter del TUIR;
4) per “tassazione effettiva”, da considerarsi non inferiore al 15 per cento
ai fini dell’opzione di cui al successivo n. 5), si intende il livello di tassazione pari
al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e
differite iscritte nel bilancio di esercizio della controllata e l’utile ante imposte
risultante dal medesimo bilancio;
5) per “opzione” si intende la facoltà prevista dal comma 4-ter
dell’articolo 167 del TUIR di adottare una modalità semplificata di calcolo della
tassazione effettiva della controllata, mediante il versamento di un importo pari al
15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio.
3. Ambito di applicazione
3.1. L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti
di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie
previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un
terzo dei propri proventi complessivi;
2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte
di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono
localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante
residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al
riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al paragrafo 2, n.
3), lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre
(comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile
organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.
3.2. In applicazione dei commi 4-ter, ultimo periodo, e 4-quater
dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto
controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al
punto 3.1, n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 3.1, n. 2).
4. Esercizio e revoca dell’opzione
4.1. L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato
“Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei
redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
4.2. Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è
esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
4.3. L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è
irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo
revoca.
4.4. L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a
qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i
requisiti di cui al paragrafo 3 n.1), senza che sia necessaria una nuova opzione.
4.5. Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene
mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi
riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo
dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione e
descritte al punto 4.1.
4.6. L’opzione già esercitata in base alle indicazioni del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 si considera
esercitata ai sensi del presente provvedimento e resta irrevocabile fino alla
scadenza del triennio a partire dal primo periodo d’imposta in cui la stessa è stata
esercitata.
5. Cessazione dell’efficacia dell’opzione
5.1. L’efficacia dell’opzione cessa nei confronti della controllata, anche se
non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si
verifica una delle seguenti condizioni:
a) perdita del requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167
del TUIR da parte del soggetto controllante;
b) venir meno del requisito di cui al paragrafo 2, n. 3), lettera c), per il
verificarsi di una delle condizioni di cui al punto 3.1 del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017.
5.2. L’efficacia dell’opzione cessa per tutte le controllate, anche se non sono
decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica
l’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 3.1, n. 2).
6. Determinazione dell’utile contabile netto e pagamento dell’importo
6.1. L’utile contabile netto, cui riferirsi per il calcolo dell’importo del 15 per
cento di cui al paragrafo 2, n. 5), è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto
dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato,
ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza tuttavia considerare le
rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli
accantonamenti a fondi rischi e oneri.
6.2. L’importo dovuto, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto
dell’esercizio, determinato ai sensi del punto 6.1, è versato dal soggetto
controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso
direttamente o indirettamente spettante.
6.3. In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono
imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il
controllo indiretto che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione.
6.4. Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati utili di più
controllate, per ciascuna di esse deve essere compilato un rigo dell’apposita
sezione del quadro RM del modello di dichiarazione dei redditi.
6.5. L’importo calcolato ai sensi del presente paragrafo è indeducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
6.6. L’importo è versato entro i termini e con le modalità previsti per il
versamento delle imposte sui redditi.
6.7. Con apposita risoluzione sono indicati i codici tributo per il versamento
dell’importo.
7. Utili delle controllate per le quali è stata esercitata l’opzione
7.1. Gli utili distribuiti dalle società controllate estere e maturati nel triennio
di vigenza dell’opzione di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR si
considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167,
comma 4, lettera a), del TUIR e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli
articoli 47 e 89 del medesimo TUIR.
7.2. I contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta 2024, hanno
escluso gli utili contabili netti in applicazione del punto 6.1 del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024, sono tenuti a
rideterminare il reddito imponibile, con conseguente liquidazione delle maggiori
imposte dovute.
7.3. Ai contribuenti che si sono attenuti alle indicazioni del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 non si
applicano sanzioni e interessi ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212.
7.4. Ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi
previste, è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero sugli utili
distribuiti dalle controllate per le quali è stata esercitata l’opzione di cui al
paragrafo 2, n. 5).
8. Il monitoraggio dei valori fiscali
8.1. Laddove, in vigenza dell’opzione, il soggetto controllante residente non
abbia tracciato i valori fiscali, lo stesso potrà optare nuovamente per il
monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti alla revoca o cessazione
dell’opzione. In tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate
antecedentemente all’esercizio dell’opzione, assumendo quali valori di partenza
valori pari a zero.
8.2. Qualora intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché
le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli
elementi patrimoniali delle medesime controllate estere in sede di eventuale e
successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC, il
soggetto controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente
riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate
estere.
9. Decorrenza
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Motivazioni
L’articolo 4 del d.l. n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma
4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo
27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della
tassazione effettiva.
L’opzione consente, previo pagamento di un importo del 15 per cento
dell’utile contabile netto, di evitare la complessità operativa connessa alla
determinazione della tassazione effettiva estera.
Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate
dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR a un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si dà attuazione alle
predette disposizioni.
In via preliminare, il paragrafo 1 illustra le ragioni che hanno reso
necessaria la sostituzione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 213637 del 30 aprile 2024.
Il paragrafo 2 fornisce alcune definizioni utili per l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Il paragrafo 3 individua l’ambito di applicazione del regime opzionale,
definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate
estere.
Il paragrafo 4 disciplina le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione di
cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, chiarendone la decorrenza, la durata
e gli obblighi di comunicazione in dichiarazione.
A tal proposito, si precisa che, qualora l’opzione sia stata esercitata ai sensi
della previgente disciplina, essa si considera valida anche ai fini della nuova
disciplina e decorre a partire dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata.
Non è prevista la revoca prima della decorrenza del triennio dell’opzione
precedentemente esercitata, stante la ratio di semplificazione che sottende
all’introduzione del comma 4-ter all’articolo 167 del TUIR.
Sul punto, si evidenzia, inoltre, che la previsione di irrevocabilità si rende
necessaria anche al fine di evitare censure sulla conformità della disciplina
nazionale CFC al diritto unionale.
Il paragrafo 5 individua le circostanze che determinano il venir meno
dell’efficacia dell’opzione, ferma restando la possibilità di revoca espressa da parte
del socio residente alla scadenza del triennio.
A tal fine, si distinguono le circostanze che determinano la revoca
dell’opzione in relazione a singole controllate da quelle che, invece, comportano
la cessazione dell’opzione per tutte le controllate e, conseguentemente, per il
soggetto controllante che l’ha esercitata.
Il paragrafo 6 definisce i criteri di determinazione dell’utile contabile netto,
che costituisce la base imponibile cui applicare l’importo del 15 per cento, nonché
le regole di liquidazione e versamento dell’importo nei casi di partecipazioni
indirette e\o di più soggetti controllanti residenti.
Al riguardo, è previsto il rinvio ad un’apposita risoluzione dell’Agenzia
delle entrate per la ridenominazione dei codici tributo già istituti per il versamento
dell’imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell’articolo 167,
comma 4-ter, del TUIR.
Con particolare riferimento alla determinazione dell’utile contabile netto, si
evidenzia che la modifica introdotta dal d.l. n. 84 del 2025 ha attribuito rilevanza
anche ai fondi per oneri futuri, esclusi dalla determinazione dell’utile contabile
netto dalla previgente versione della norma.
Il paragrafo 7 definisce, in aderenza alla modifica normativa intervenuta
alla disciplina opzionale prevista per le CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo
167 del TUIR., e con i chiarimenti resi dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 84 del
2025, il trattamento fiscale degli utili distribuiti dalle controllate estere per le quali
il socio controllante residente ha esercitato l’opzione, al momento della loro
percezione.
Il paragrafo 8 definisce gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori
fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite
delle controllate estere.
Il paragrafo 9 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano, in conformità
a quanto previsto dalla norma primaria, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2023
e, dunque, dal 1° gennaio 2024 per i soggetti c.d. “solari”.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28
agosto 2017, avente ad oggetto “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili
organizzazioni di imprese residenti di cui all’articolo 168-ter del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai
sensi dell’articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147
(c.d. “decreto internazionalizzazione”);
Decreto legislativo 29 novembre 2019, n. 142, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro
le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio
del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi”;
Legge 27 luglio 2020, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante “Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30
aprile 2024, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di imprese estere
controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai
sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 198, n. 917
(TUIR), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209”;
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2025, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 marzo 2026
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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