Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito
Quali sono i requisiti tecnici e i formati che le grandi imprese devono utilizzare per comunicare le informazioni sulla tassazione paese per paese secondo la normativa UE?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 stabilisce le modalità tecniche con cui le imprese devono presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito (country-by-country reporting) prevista dalla direttiva 2013/34/UE. Si applica alle imprese con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in almeno due esercizi consecutivi, obbligandole a comunicare dati fiscali disaggregati per ogni giurisdizione in cui operano. La normativa impone l'utilizzo di formati elettronici specifici: il formato XHTML per la presentazione visiva e lo standard Inline XBRL per la marcatura leggibile meccanicamente dei dati, garantendo così comparabilità e accessibilità automatizzata delle informazioni. Le imprese devono compilare quattro sezioni obbligatorie (informazioni generali, riepilogo paese per paese, elenco imprese figlie e attività, informazioni omesse) più una sezione facoltativa sulle discrepanze tra imposte versate e maturate, utilizzando una tassonomia comune di elementi predefiniti. La comunicazione può essere redatta secondo le istruzioni di rendicontazione fiscale della direttiva 2011/16/UE, con l'obbligo di indicare esplicitamente questa scelta.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2952 of 29 November 2024 laying down a common template and electronic reporting formats for the application of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards the information to be presented in reports on income tax information
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2952
2.12.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2952 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2024
che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 48
quater
, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati esigono che le imprese redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi in ciascuno dei quali i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato un importo complessivo di 750 000 000 EUR.
(2)
A norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 3, le imprese e loro partecipate che pubblicano talune informazioni a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
non sono soggette all’obbligo di cui all’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE.
(3)
Al fine di garantire la comparabilità delle comunicazioni di cui all’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione è tenuta a stabilire, nel presente regolamento, un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. Tali modelli e formati elettronici di comunicazione devono essere applicabili anche nei casi in cui un’impresa si avvalga di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro ai fini della pubblicazione e messa a disposizione della propria comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito.
(4)
Il modello comune di cui al presente regolamento dovrebbe agevolare la presentazione delle informazioni da fornire nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito a norma dell’articolo 48
quater
, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE. Nella progettazione del modello e dei formati di comunicazione si è tenuto conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese.
(5)
L’XHTML (
Extensible Hypertext Markup Language
) è un tipo di linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione relativo al formato elettronico unico di comunicazione
(
3
)
. L’XHTML è inoltre obbligatorio per le dichiarazioni di sostenibilità che devono essere redatte da talune imprese a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza, anche le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere redatte in formato XHTML.
(6)
L’XBRL (
Extensible Business Reporting Language
) è un linguaggio di markup leggibile meccanicamente che consente il consumo automatizzato di grandi quantità di informazioni, garantendo l’accessibilità e la comparabilità dei dati. L’XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni. Inline XBRL è uno standard aperto che consente l’integrazione di markup XBRL nei documenti XHTML. Inline XBRL consente la leggibilità da parte sia di utenti umani sia di un dispositivo automatico. Di conseguenza, le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere marcate utilizzando lo standard Inline XBRL.
(7)
L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire le informazioni leggibili da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. Al fine di garantire la comparabilità e l’utilizzabilità dei dati forniti nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e presentati utilizzando il modello comune e i formati elettronici di comunicazione, tale tassonomia comune dovrebbe specificare gli elementi di dati da marcare, tenendo conto di altre normative dell’UE in materia di rendicontazione paese per paese. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi sono stati messi a disposizione delle imprese in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Un’impresa dovrebbe garantire che tutte le informazioni richieste dalla direttiva e fornite nella comunicazione siano marcate qualora corrispondano ad elementi stabiliti nella tassonomia di base.
(8)
Le imprese possono redigere la comunicazione in modo che le informazioni richieste siano comunicate sulla base delle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE
(
5
)
. In tal caso le imprese dovrebbero garantire che le istruzioni di rendicontazione siano applicate in modo coerente a tutte le informazioni contenute nella comunicazione. Il modello di comunicazione dovrebbe consentire a ciascuna impresa di specificare se la comunicazione sia stata preparata sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE.
(9)
Un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che mette a disposizione una comunicazione a norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE non è tenuta a utilizzare il modello e i formati elettronici di cui al presente regolamento. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 48
ter
, paragrafo 6, un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro dovrebbe rendere la propria comunicazione accessibile in un formato leggibile meccanicamente e indicare al suo interno l’impresa figlia o la succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato membro. Nulla impedisce tuttavia a un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro e all’impresa figlia o alla succursale indicata soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere la comunicazione conformemente al modello e ai formati elettronici stabiliti dal presente regolamento.
(10)
A norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, talune imprese figlie medie e grandi soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, sono tenute a pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi. Se l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, tali imprese figlie sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le imprese figlie non dovrebbero essere soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento.
(11)
A norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE, talune succursali aperte in uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro sono tenute a pubblicare e rendere accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui all’articolo 48
ter
, paragrafo 5, sesto comma, lettera a), di detta direttiva, relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi. Se l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non fornisce tutte le informazioni richieste, tali succursali sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le succursali non dovrebbero essere soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento.
(12)
A norma dell’articolo 48
octies
della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri assicurano che gli obblighi di detta direttiva in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito si applichino, al più tardi, a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Al fine di concedere alle imprese tempo sufficiente per l’implementazione del modello comune e dei formati elettronici di comunicazione di cui all’articolo 48
quater
, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e stabiliti nel presente regolamento è necessario un periodo di transizione.
(13)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce il modello comune e i formati elettronici di comunicazione di cui all’articolo 48
quater
, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, da utilizzare ai fini della presentazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito»: una comunicazione redatta, pubblicata e messa a disposizione a norma dell’articolo 48
ter
, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e comprendente le informazioni di cui all’articolo 48
quater
, paragrafi 2 e 3;
2)
«tassonomia di base»: l’insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all’allegato IV, tabella 2, e la seguente raccolta di link:
a)
linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;
b)
linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia;
c)
linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia;
d)
linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base;
3)
«formato XHTML»: un tipo standard di formato in linguaggio HTML (
Hyper Text Markup Language
) conforme al linguaggio XHTML (
Extensible Hyper Text Markup Language
);
4)
«Inline XBRL»: specifica dello standard
eXtensible Business Reporting Language
(XBRL) sviluppato da XBRL International.
Articolo 3
Modello comune
Le imprese garantiscono che la presentazione visiva e il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito siano conformi alle specifiche di cui all’allegato I.
Articolo 4
Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura
1. Nel redigere la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, le imprese garantiscono quanto segue:
a)
l’uso del formato XHTML e l’integrazione di marcature utilizzando le specifiche Inline XBRL, conformemente alle specifiche XBRL applicabili di cui all’allegato II;
b)
la marcatura delle informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 2, conformemente alle prescrizioni in materia di marcatura e di deposito di cui all’allegato III.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le imprese possono marcare le informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 3.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
Le imprese applicano il presente regolamento alle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1
o
gennaio 2025 o in data successiva.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj
.
(
2
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (
GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (
GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj
).
(
5
)
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (
GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj
).
ALLEGATO I
Modello comune per la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO
conformemente al capo 10
bis
della direttiva 2013/34/UE
(«rendicontazione paese per paese»)
Istruzioni generali di rendicontazione
La presentazione visiva delle informazioni richieste dall’articolo 48 quater della direttiva 2013/34/UE deve essere conforme alle specifiche fornite nel presente modello. Nella comunicazione è possibile riportare ulteriori informazioni, sotto forma di testo, immagini o altri mezzi.
Sezione 1
Informazioni generali
Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma
...
Paese in cui l’impresa capogruppo ha la propria sede legale
...
Esercizio finanziario – data di inizio
...
Esercizio finanziario – data di chiusura
...
Valuta della comunicazione
...
Le informazioni fornite nella comunicazione si basano sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE? (sì/no)
...
Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 1
Il nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma corrisponde alla denominazione che figura nello statuto o nell’atto costitutivo dell’impresa cui si riferisce la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito.
Indicare se le istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio sono state utilizzate come base per redigere la comunicazione, conformemente all’articolo 48
quater
, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE. A tal fine indicare «sì» o «no» nella casella appropriata del modello. Nel caso in cui l’impresa che effettua la comunicazione scelga di applicare tali istruzioni, queste ultime si applicano in maniera coerente alle sezioni 2 e 3. Tali istruzioni di rendicontazione tengono conto delle norme dell’OCSE in relazione all’azione 13 del suo piano d’azione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).
Sezione 2
Riepilogo delle informazioni paese per paese
Giurisdizione fiscale
Codice paese
Ricavi
Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito
Imposta sul reddito versata – secondo il principio di cassa
Imposta sul reddito maturata – anno in corso
Utili non distribuiti
Numero di dipendenti
1.
Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale A
2.
Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale B
3.
…
Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)
-
Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 2
Nella tabella, una determinata riga corrisponde a un determinato Stato membro o a una determinata giurisdizione fiscale, compreso un paese dello Spazio economico europeo che non sia uno Stato membro dell’Unione europea, come previsto dal diritto nazionale applicabile.
Se necessario, sul lato destro della tabella è possibile aggiungere ulteriori colonne per qualsiasi informazione supplementare che l’impresa che effettua la comunicazione potrebbe comunicare.
Le informazioni richieste dall’articolo 48
quater
, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE sono presentate nella riga dal titolo «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)». Le informazioni sono indicate con valore «zero» o «nullo» se le giurisdizioni indicate riga per riga coprono tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo che effettua la comunicazione.
Gli importi sono arrotondati all’unità senza decimali e con una precisione ritenuta adeguata dall’impresa che effettua la comunicazione. Ad esempio, i ricavi di 1 234 567,89 EUR sarebbero indicati come 1 234 568 EUR (arrotondando all’unità, senza decimali). Con una precisione al migliaio di euro più vicino, l’importo sarebbe indicato come 1 235 000 EUR.
Caso in cui la comunicazione non si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
—
I ricavi percepiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi sono ricavi complessivi negativi, questi ultimi sono indicati con importi negativi.
—
Gli utili al lordo dell’imposta sul reddito percepiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi sono perdite complessive al lordo dell’imposta, esse sono indicate con importi negativi.
—
L’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa in una giurisdizione è indicata con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi è un rimborso netto complessivo dell’imposta sul reddito o se i rimborsi dell’imposta sul reddito sono superiori ai versamenti dell’imposta sul reddito nello stesso esercizio finanziario, l’imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa) è indicata con importi negativi.
—
L’imposta sul reddito maturata nell’anno in corso in una giurisdizione è indicata con importi positivi, se ciò corrisponde a un onere fiscale complessivo maturato in tale giurisdizione. Per contro, se in tale giurisdizione è stato maturato un credito d’imposta complessivo, questo è indicato con importi negativi.
—
Gli utili non distribuiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi se in tale giurisdizione vi sono utili netti complessivi non distribuiti. Per contro, se in una giurisdizione vi sono perdite nette accumulate complessive, gli utili non distribuiti sono indicati con importi negativi.
—
Il numero di dipendenti in una giurisdizione è indicato con cifre positive. I decimali possono essere indicati, se ritenuto opportuno, dall’impresa autonoma o dall’impresa capogruppo che effettua la comunicazione.
Caso in cui la comunicazione si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio:
—
Le informazioni relative alle imprese considerate non residenti in alcuna giurisdizione fiscale a fini fiscali sono incluse nella riga «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)».
Sezione 3
Elenco delle imprese figlie e delle attività
Stato membro o giurisdizione fiscale
Codice paese
Nome di ciascuna impresa figlia nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale
Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale
1.
Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale A
Impresa figlia a
Impresa figlia b
Impresa figlia c
....
2.
Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale B
Impresa figlia d
Impresa figlia e
Impresa figlia f
....
3.
…
....
....
Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 3
Le righe della tabella corrispondono a quelle indicate nella sezione 2 per Stato membro o giurisdizione fiscale. Tuttavia, la tabella per la sezione 3 non deve necessariamente includere la riga «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)».
Il nome delle imprese figlie nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale è indicato per ciascuna impresa figlia consolidata nel bilancio dell’impresa capogruppo per l’esercizio finanziario pertinente e presentato nella riga corrispondente allo Stato membro o alle giurisdizioni fiscali in cui l’impresa figlia è stabilita. Non è necessario comunicare gli stabilimenti, le sedi fisse di attività economica o le attività economiche permanenti diversi da quelli che operano tramite un’impresa figlia.
Caso in cui la comunicazione non si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio:
—
La «Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale» è redatta sulla base dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
che definisce la classificazione statistica delle attività economiche (NACE), tenendo conto delle attività del gruppo o dell’impresa autonoma nel paese nel suo complesso. Ad esempio, tenendo conto di tutte le attività in un determinato paese, laddove queste riguardino l’allegato I, sezioni C e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006, il testo corrispondente sarebbe il seguente: «attività manifatturiere / commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli».
Caso in cui la comunicazione si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio:
—
Le informazioni richieste dalla riga intitolata «Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale» sono comunicate sulla base del seguente elenco delle principali attività economiche, tenendo conto di tutte le attività in un determinato paese:
—
Ricerca e sviluppo
—
Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale
—
Acquisti o appalti
—
Fabbricazione o produzione
—
Vendite, commercializzazione o distribuzione
—
Servizi di amministrazione, gestione o assistenza
—
Prestazione di servizi a parti non correlate
—
Finanziamento interno del gruppo
—
Servizi finanziari regolamentati
—
Assicurazione
—
Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale
—
Inattiva
—
Altro
—
Per esempio: «Fabbricazione o produzione / Vendite, commercializzazione o distribuzione». Nel caso in cui le attività siano indicate come «Altro», non sono necessarie ulteriori descrizioni.
Sezione 4
Informazioni omesse
Informazioni (eventualmente) omesse per l’esercizio in corso:
.....
Informazioni (eventualmente) omesse negli esercizi precedenti, comunicate nell’esercizio in corso:
.....
Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 4
Il diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 48
quater
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE può prevedere la possibilità di omettere temporaneamente informazioni.
Se sono omesse informazioni in una delle tabelle di cui alla sezione 2 o 3, ciò deve essere indicato nella prima casella della sezione 4. Per ogni elemento (eventualmente) omesso, nella casella devono essere fornite una descrizione di tale elemento e una spiegazione debitamente motivata della causa dell’omissione.
Per le informazioni che erano state omesse in un esercizio precedente e che sono indicate nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito per l’esercizio in corso, la descrizione di ciascun elemento deve essere fornita nella seconda casella della sezione 4, indicando per ciascun elemento comunicato l’esercizio in cui le informazioni erano state omesse.
Sezione 5
(non obbligatoria)
Spiegazioni delle discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata
Spiegazioni sulle discrepanze rilevanti tra gli importi dell’imposta sul reddito maturata durante l’esercizio finanziario pertinente e gli importi dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, come indicato nella sezione 2, se del caso a livello di gruppo, tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti:
.....
Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 5
Salvo disposizione contraria del diritto nazionale applicabile, spetta alle imprese che effettuano la comunicazione decidere se fornire o meno tali informazioni. Qualora tali informazioni non siano comunicate, la presente sezione può essere omessa. La presente sezione è menzionata in questo modello comune con riferimento all’articolo 48
quater
, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.
(
1
)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj
).
ALLEGATO II
Specifiche XBRL applicabili
1.
Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia valido in relazione alla specifica Inline XBRL 1.1 e conforme al registro delle unità dell’XBRL.
2.
Le imprese forniscono il documento istanza Inline XBRL come file XHTML a sé stante. Al momento della presentazione il documento istanza Inline XBRL può avere un’estensione.html o.xhtml.
3.
Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia conforme alle prescrizioni in materia di marcatura e deposito di cui all’allegato III.
Gli standard XBRL sono aperti e concessi gratuitamente in licenza in virtù dell’accordo internazionale di licenza XBRL. L’uso dei marchi registrati XBRL è consentito da XBRL International conformemente alla politica internazionale sui marchi XBRL.
ALLEGATO III
Requisiti di marcatura e deposito
1.
Per la comunicazione delle informazioni sulla valuta sono utilizzati i codici valuta ISO 4217:2015
(
1
)
.
2.
Per la comunicazione delle informazioni sul codice paese sono utilizzati i codici paese ISO 3166-1:2020 alpha-2
(
2
)
.
3.
Per la comunicazione delle informazioni sulle date, la componente data è indicata nel formato UTC secondo ISO 8601-1:2019 (AAAA-MM-GG)
(
3
)
.
4.
Le imprese si identificano nel documento istanza Inline XBRL utilizzando gli identificativi delle entità e gli schemi nei contesti XBRL. L’identificativo è una stringa di caratteri che consente l’identificazione univoca dell’impresa che effettua la comunicazione e corrisponde al nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui all’allegato I, sezione 1. In deroga alla seconda frase del presente paragrafo, le imprese possono sostituire il nome con uno degli identificativi seguenti:
a)
un identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
b)
un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, oppure
c)
un numero di identificazione fiscale.
5.
Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL contenga dati di una singola impresa, in modo tale che tutti gli identificativi delle entità nei contesti abbiano il medesimo contenuto.
6.
Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano l’elemento della tassonomia di base il cui significato più si avvicina a quello dell’informazione da marcare. Se è possibile utilizzare più elementi della tassonomia di base, gli emittenti selezionano l’elemento con l’ambito e/o il significato più restrittivi.
7.
Per comunicare fatti numerici, le imprese utilizzano gli elementi numerici elencati nella tassonomia di base e pubblicano valori esatti per tali fatti numerici senza cifre decimali. Le imprese possono applicare qualsiasi precisione che ritengano adeguata.
8.
Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano gli elementi non numerici elencati nella tassonomia di base in modo tale da marcare tutte le informazioni che corrispondono al significato del rispettivo elemento. Le imprese non applicano i markup solo parzialmente o in modo selettivo.
9.
Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL non contenga codice eseguibile.
(
1
)
https://www.iso.org/standard/64758.html
.
(
2
)
https://www.iso.org/standard/72482.html
.
(
3
)
https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:8601:-1:ed-1:v1:en
.
(
4
)
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (
GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj
).
ALLEGATO IV
Elementi della tassonomia
Tabella 1
Legenda per il tipo di elemento e gli attributi
Tipo di dati/attributo
Definizione
abstract
indica un elemento di raggruppamento o un’intestazione
date
indica che il tipo di elemento è una data; le date sono voci non numeriche
instant o duration
indica che il valore monetario o una voce numerica rappresenta uno stock (se «instant» [istantaneo]) o un flusso (se «duration» [durata])
line items
indicano gli elementi presenti nelle righe di una tabella
table
indica l’inizio di una struttura rappresentata da una tabella
text
indica che il tipo di elemento è un testo (una sequenza di caratteri alfanumerici); è utilizzato per marcare informazioni descrittive poco estese; gli elementi di testo sono voci non numeriche
text block
indica che il tipo di elemento è un blocco di testo; è utilizzato per marcare informazioni più estese; i blocchi di testo sono voci non numeriche
true/false
indica che il tipo di elemento è una dichiarazione vera o falsa; le dichiarazioni vere/false sono voci non numeriche
typed axis
indica una proprietà dimensionale in una struttura tabulare in cui il formato di tale proprietà dimensionale è definito nella tassonomia e il valore di tale proprietà dimensionale è fornito da un’impresa nella comunicazione
X
indica che il tipo di elemento è monetario (un numero in una valuta dichiarata); questi elementi sono voci numeriche
X.XX
indica che il tipo di elemento è un valore decimalizzato; questi elementi sono voci numeriche
Tabella 2
Elenco degli elementi della tassonomia
Nome dell’elemento
Tipo di elemento e attributi
Tipo di etichetta
Contenuto dell’etichetta
Riferimenti
AccumulatedEarnings
X instant
Label
Utili non distribuiti
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2013/34/UE
AccumulatedEarningsOtherTaxJurisdictions
X instant
Label
Utili non distribuiti, altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
ApplicationOfOptionToReportInAccordanceWithTaxationReportingInstructions
True/False
Label
Applicazione dell’opzione di presentare la comunicazione conformemente alle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
È applicata l’opzione di utilizzare le istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
CountryCodeOfMemberStateOrTaxJurisdiction
Text
Label
Codice paese dello Stato membro o della giurisdizione fiscale
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
CountryOfRegisteredOfficeOfUltimateParentUndertaking
Text
Label
Paese della sede legale dell’impresa capogruppo
VerboseLabel
Paese in cui l’impresa capogruppo ha la propria sede legale
DateOfEndOfFinancialYear
Date
Label
Data di chiusura dell’esercizio finanziario
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
DateOfStartOfFinancialYear
Date
Label
Data di inizio dell’esercizio finanziario
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
DescriptionOfNatureOfActivitiesOfSubsidiaryUndertakingsInMemberStateOrTaxJurisdictionExplanatory
Text block
Label
Descrizione della natura delle attività delle imprese figlie nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Breve descrizione per paese della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale
DisclosureOfInformationOmittedForPreviousFinancialYearsExplanatory
Text block
Label
Comunicazione delle informazioni omesse per esercizi finanziari precedenti [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
DisclosureOfNamesOfSubsidiaryUndertakingsConsolidatedInFinancialStatementsOfUltimateParentUndertakingExplanatory
Text block
Label
Comunicazione dei nomi delle imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
TerseLabel
Nome delle imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo
DisclosureOfTypeOfInformationOmittedExplanatory
Text block
Label
Comunicazione del tipo di informazioni omesse [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
TerseLabel
Informazioni omesse
DisclosureOfTypeOfInformationOmittedOtherTaxJurisdictionsExplanatory
Text block
Label
Comunicazione del tipo di informazioni omesse, altre giurisdizioni fiscali [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
TerseLabel
Informazioni omesse, altre giurisdizioni fiscali
ExplanationOfAnyMaterialDiscrepanciesBetweenIncomeTaxPaidAndAccruedAbstract
Label
Spiegazione di eventuali discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata [abstract]
ExplanationOfAnyMaterialDiscrepanciesBetweenIncomeTaxPaidAndAccruedExplanatory
Text block
Label
Spiegazione di eventuali discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE
ExplanationOfReasonForOmissionOfInformationExplanatory
Text block
Label
Spiegazione del motivo dell’omissione di informazioni [text block]
Articolo 48
quater
, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE
GeneralInformationAbstract
Label
Informazioni generali [abstract]
IncomeTaxAccrued
X duration
Label
Imposta sul reddito maturata
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Imposta sul reddito maturata – anno in corso
IncomeTaxAccruedOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Imposta sul reddito maturata, altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Imposta sul reddito maturata – anno in corso, altre giurisdizioni fiscali
IncomeTaxPaidOnCashBasis
X duration
Label
Imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa)
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2013/34/UE
IncomeTaxPaidOnCashBasisOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa), altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
ListOfSubsidiariesAndActivitiesAbstract
Label
Elenco delle imprese figlie e delle attività [abstract]
ListOfSubsidiariesAndActivitiesLineItems
Label
Elenco delle imprese figlie e delle attività [line items]
ListOfSubsidiariesAndActivitiesTable
Label
Elenco delle imprese figlie e delle attività [table]
NameOfMemberStateOrTaxJurisdictionTypedAxis
Typed axis
Label
Nome dello Stato membro o della giurisdizione fiscale [typed axis]
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
NameOfSingleSubsidiaryPublishingNonEUUndertakingReport
Text
Label
Nome e sede legale dell’impresa figlia che ha pubblicato la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro
Articolo 48
ter
, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/34/UE
NameOfSingleBranchPublishingNonEUUndertakingReport
Text
Label
Nome e indirizzo della succursale che ha pubblicato la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro
Articolo 48
ter
, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/34/UE
NameOfUltimateParentOfGroupOfStandaloneCompany
Text
Label
Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma (compilare come da statuto o registro delle imprese)
NumberOfEmployees
X.XX instant
Label
Numero di dipendenti
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/34/UE
NumberOfEmployeesOtherTaxJurisdictions
X.XX instant
Label
Numero di dipendenti, altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
OmittedInformationAbstract
Label
Informazioni omesse [abstract]
OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisAbstract
Label
Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese [abstract]
OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisAllOtherTaxJurisdictionsAggregatedBasisAbstract
Label
Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato) [abstract]
OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionAbstract
Label
Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [abstract]
OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionLineItems
Label
Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [line items]
OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionTable
Label
Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [table]
ProfitLossBeforeTax
X duration
Label
Utile (perdita) al lordo delle imposte
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito
ProfitLossBeforeTaxOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Utile (perdita) al lordo delle imposte, altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
VerboseLabel
Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito, altre giurisdizioni fiscali
ReportingCurrency
Text
Label
Valuta della comunicazione
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera a), e articolo 48
quater
, paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE
Revenues
X duration
Label
Ricavi
Articolo 48
quater
, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE
TerseLabel
Ricavi
RevenuesOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Ricavi, altre giurisdizioni fiscali
Articolo 48
quater
, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE
TerseLabel
Ricavi, altre giurisdizioni fiscali
Tabella 3
Elenco degli elementi aggiuntivi della tassonomia
Nome dell’elemento
Tipo di elemento e attributi
Tipo di etichetta
Contenuto dell’etichetta
Riferimenti
Assets
X instant
Label
Attività materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti
AssetsOtherTaxJurisdictions
X instant
Label
Attività materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, altre giurisdizioni fiscali
Capital
X instant
Label
Capitale dichiarato
CapitalOtherTaxJurisdictions
X instant
Label
Capitale dichiarato, altre giurisdizioni fiscali
LanguageOfReport
Text
Label
Lingua della comunicazione
PublicSubsidiesReceived
X duration
Label
Sovvenzioni pubbliche ricevute
PublicSubsidiesReceivedOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Sovvenzioni pubbliche ricevute, altre giurisdizioni fiscali
RevenuesRelated
X duration
Label
Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti correlate
RevenuesRelatedOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti correlate, altre giurisdizioni fiscali
RevenuesUnrelated
X duration
Label
Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti non correlate
RevenuesUnrelatedOtherTaxJurisdictions
X duration
Label
Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti non correlate, altre giurisdizioni fiscali
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2952/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento 2024/2952 è lo strumento normativo per il country-by-country reporting (CbCR) e la rendicontazione fiscale trasparente secondo gli standard OCSE BEPS Action 13. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i formati XHTML e Inline XBRL, la tassonomia comune, i codici ISO per valute e paesi, e le modalità di marcatura dei dati per garantire conformità. La normativa riguarda transfer pricing, allocazione dei redditi per giurisdizione, imposte versate e maturate, numero di dipendenti per paese, e richiede attenzione alle esenzioni per banche e intermediari finanziari.
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