Regolamento UE In vigore Redditi_Societa

Regolamento UE 2952/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito

Pubblicato: 29/11/2024 In vigore dal: 29/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti tecnici e i formati che le grandi imprese devono utilizzare per comunicare le informazioni sulla tassazione paese per paese secondo la normativa UE?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 stabilisce le modalità tecniche con cui le imprese devono presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito (country-by-country reporting) prevista dalla direttiva 2013/34/UE. Si applica alle imprese con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in almeno due esercizi consecutivi, obbligandole a comunicare dati fiscali disaggregati per ogni giurisdizione in cui operano. La normativa impone l'utilizzo di formati elettronici specifici: il formato XHTML per la presentazione visiva e lo standard Inline XBRL per la marcatura leggibile meccanicamente dei dati, garantendo così comparabilità e accessibilità automatizzata delle informazioni. Le imprese devono compilare quattro sezioni obbligatorie (informazioni generali, riepilogo paese per paese, elenco imprese figlie e attività, informazioni omesse) più una sezione facoltativa sulle discrepanze tra imposte versate e maturate, utilizzando una tassonomia comune di elementi predefiniti. La comunicazione può essere redatta secondo le istruzioni di rendicontazione fiscale della direttiva 2011/16/UE, con l'obbligo di indicare esplicitamente questa scelta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2952 of 29 November 2024 laying down a common template and electronic reporting formats for the application of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards the information to be presented in reports on income tax information

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2952 2.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2952 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che stabilisce un modello comune e formati elettronici di comunicazione ai fini dell’applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 48 quater , paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati esigono che le imprese redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi in ciascuno dei quali i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato un importo complessivo di 750 000 000 EUR. (2) A norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 3, le imprese e loro partecipate che pubblicano talune informazioni a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) non sono soggette all’obbligo di cui all’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE. (3) Al fine di garantire la comparabilità delle comunicazioni di cui all’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione è tenuta a stabilire, nel presente regolamento, un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. Tali modelli e formati elettronici di comunicazione devono essere applicabili anche nei casi in cui un’impresa si avvalga di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro ai fini della pubblicazione e messa a disposizione della propria comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. (4) Il modello comune di cui al presente regolamento dovrebbe agevolare la presentazione delle informazioni da fornire nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito a norma dell’articolo 48 quater , paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE. Nella progettazione del modello e dei formati di comunicazione si è tenuto conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese. (5) L’XHTML ( Extensible Hypertext Markup Language ) è un tipo di linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione relativo al formato elettronico unico di comunicazione ( 3 ) . L’XHTML è inoltre obbligatorio per le dichiarazioni di sostenibilità che devono essere redatte da talune imprese a norma della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza, anche le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere redatte in formato XHTML. (6) L’XBRL ( Extensible Business Reporting Language ) è un linguaggio di markup leggibile meccanicamente che consente il consumo automatizzato di grandi quantità di informazioni, garantendo l’accessibilità e la comparabilità dei dati. L’XBRL è consolidato e utilizzato in diverse giurisdizioni. Inline XBRL è uno standard aperto che consente l’integrazione di markup XBRL nei documenti XHTML. Inline XBRL consente la leggibilità da parte sia di utenti umani sia di un dispositivo automatico. Di conseguenza, le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere marcate utilizzando lo standard Inline XBRL. (7) L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire le informazioni leggibili da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico. Al fine di garantire la comparabilità e l’utilizzabilità dei dati forniti nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e presentati utilizzando il modello comune e i formati elettronici di comunicazione, tale tassonomia comune dovrebbe specificare gli elementi di dati da marcare, tenendo conto di altre normative dell’UE in materia di rendicontazione paese per paese. La gerarchia degli elementi e il tipo di dati appropriato per gli stessi sono stati messi a disposizione delle imprese in un formato semplice e leggibile da utenti umani nel presente regolamento. Un’impresa dovrebbe garantire che tutte le informazioni richieste dalla direttiva e fornite nella comunicazione siano marcate qualora corrispondano ad elementi stabiliti nella tassonomia di base. (8) Le imprese possono redigere la comunicazione in modo che le informazioni richieste siano comunicate sulla base delle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE ( 5 ) . In tal caso le imprese dovrebbero garantire che le istruzioni di rendicontazione siano applicate in modo coerente a tutte le informazioni contenute nella comunicazione. Il modello di comunicazione dovrebbe consentire a ciascuna impresa di specificare se la comunicazione sia stata preparata sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE. (9) Un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che mette a disposizione una comunicazione a norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE non è tenuta a utilizzare il modello e i formati elettronici di cui al presente regolamento. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 48 ter , paragrafo 6, un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro dovrebbe rendere la propria comunicazione accessibile in un formato leggibile meccanicamente e indicare al suo interno l’impresa figlia o la succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato membro. Nulla impedisce tuttavia a un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro e all’impresa figlia o alla succursale indicata soggetta al diritto di uno Stato membro di redigere la comunicazione conformemente al modello e ai formati elettronici stabiliti dal presente regolamento. (10) A norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, talune imprese figlie medie e grandi soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, sono tenute a pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi. Se l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, tali imprese figlie sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le imprese figlie non dovrebbero essere soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento. (11) A norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE, talune succursali aperte in uno Stato membro da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro sono tenute a pubblicare e rendere accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui all’articolo 48 ter , paragrafo 5, sesto comma, lettera a), di detta direttiva, relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi. Se l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non fornisce tutte le informazioni richieste, tali succursali sono altresì tenute a redigere, pubblicare e rendere accessibile una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le succursali non dovrebbero essere soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al presente regolamento. (12) A norma dell’articolo 48 octies della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri assicurano che gli obblighi di detta direttiva in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito si applichino, al più tardi, a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Al fine di concedere alle imprese tempo sufficiente per l’implementazione del modello comune e dei formati elettronici di comunicazione di cui all’articolo 48 quater , paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e stabiliti nel presente regolamento è necessario un periodo di transizione. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce il modello comune e i formati elettronici di comunicazione di cui all’articolo 48 quater , paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, da utilizzare ai fini della presentazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito»: una comunicazione redatta, pubblicata e messa a disposizione a norma dell’articolo 48 ter , paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e comprendente le informazioni di cui all’articolo 48 quater , paragrafi 2 e 3; 2) «tassonomia di base»: l’insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all’allegato IV, tabella 2, e la seguente raccolta di link: a) linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia; b) linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia; c) linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia; d) linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base; 3) «formato XHTML»: un tipo standard di formato in linguaggio HTML ( Hyper Text Markup Language ) conforme al linguaggio XHTML ( Extensible Hyper Text Markup Language ); 4) «Inline XBRL»: specifica dello standard eXtensible Business Reporting Language (XBRL) sviluppato da XBRL International. Articolo 3 Modello comune Le imprese garantiscono che la presentazione visiva e il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito siano conformi alle specifiche di cui all’allegato I. Articolo 4 Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura 1.   Nel redigere la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, le imprese garantiscono quanto segue: a) l’uso del formato XHTML e l’integrazione di marcature utilizzando le specifiche Inline XBRL, conformemente alle specifiche XBRL applicabili di cui all’allegato II; b) la marcatura delle informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 2, conformemente alle prescrizioni in materia di marcatura e di deposito di cui all’allegato III. 2.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le imprese possono marcare le informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 3. Articolo 5 Disposizioni transitorie Le imprese applicano il presente regolamento alle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1 o gennaio 2025 o in data successiva. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj . ( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione ( GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ( GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj ). ( 5 ) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ( GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj ). ALLEGATO I Modello comune per la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO conformemente al capo 10 bis della direttiva 2013/34/UE («rendicontazione paese per paese») Istruzioni generali di rendicontazione La presentazione visiva delle informazioni richieste dall’articolo 48 quater della direttiva 2013/34/UE deve essere conforme alle specifiche fornite nel presente modello. Nella comunicazione è possibile riportare ulteriori informazioni, sotto forma di testo, immagini o altri mezzi. Sezione 1 Informazioni generali Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma ... Paese in cui l’impresa capogruppo ha la propria sede legale ... Esercizio finanziario – data di inizio ... Esercizio finanziario – data di chiusura ... Valuta della comunicazione ... Le informazioni fornite nella comunicazione si basano sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE? (sì/no) ... Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 1 Il nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma corrisponde alla denominazione che figura nello statuto o nell’atto costitutivo dell’impresa cui si riferisce la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Indicare se le istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio sono state utilizzate come base per redigere la comunicazione, conformemente all’articolo 48 quater , paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE. A tal fine indicare «sì» o «no» nella casella appropriata del modello. Nel caso in cui l’impresa che effettua la comunicazione scelga di applicare tali istruzioni, queste ultime si applicano in maniera coerente alle sezioni 2 e 3. Tali istruzioni di rendicontazione tengono conto delle norme dell’OCSE in relazione all’azione 13 del suo piano d’azione sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Sezione 2 Riepilogo delle informazioni paese per paese Giurisdizione fiscale Codice paese Ricavi Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito Imposta sul reddito versata – secondo il principio di cassa Imposta sul reddito maturata – anno in corso Utili non distribuiti Numero di dipendenti 1. Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale A 2. Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale B 3. … Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato) - Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 2 Nella tabella, una determinata riga corrisponde a un determinato Stato membro o a una determinata giurisdizione fiscale, compreso un paese dello Spazio economico europeo che non sia uno Stato membro dell’Unione europea, come previsto dal diritto nazionale applicabile. Se necessario, sul lato destro della tabella è possibile aggiungere ulteriori colonne per qualsiasi informazione supplementare che l’impresa che effettua la comunicazione potrebbe comunicare. Le informazioni richieste dall’articolo 48 quater , paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE sono presentate nella riga dal titolo «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)». Le informazioni sono indicate con valore «zero» o «nullo» se le giurisdizioni indicate riga per riga coprono tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo che effettua la comunicazione. Gli importi sono arrotondati all’unità senza decimali e con una precisione ritenuta adeguata dall’impresa che effettua la comunicazione. Ad esempio, i ricavi di 1 234 567,89 EUR sarebbero indicati come 1 234 568 EUR (arrotondando all’unità, senza decimali). Con una precisione al migliaio di euro più vicino, l’importo sarebbe indicato come 1 235 000 EUR. Caso in cui la comunicazione non si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio — I ricavi percepiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi sono ricavi complessivi negativi, questi ultimi sono indicati con importi negativi. — Gli utili al lordo dell’imposta sul reddito percepiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi sono perdite complessive al lordo dell’imposta, esse sono indicate con importi negativi. — L’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa in una giurisdizione è indicata con importi positivi. Per contro, se in tale giurisdizione vi è un rimborso netto complessivo dell’imposta sul reddito o se i rimborsi dell’imposta sul reddito sono superiori ai versamenti dell’imposta sul reddito nello stesso esercizio finanziario, l’imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa) è indicata con importi negativi. — L’imposta sul reddito maturata nell’anno in corso in una giurisdizione è indicata con importi positivi, se ciò corrisponde a un onere fiscale complessivo maturato in tale giurisdizione. Per contro, se in tale giurisdizione è stato maturato un credito d’imposta complessivo, questo è indicato con importi negativi. — Gli utili non distribuiti in una giurisdizione sono indicati con importi positivi se in tale giurisdizione vi sono utili netti complessivi non distribuiti. Per contro, se in una giurisdizione vi sono perdite nette accumulate complessive, gli utili non distribuiti sono indicati con importi negativi. — Il numero di dipendenti in una giurisdizione è indicato con cifre positive. I decimali possono essere indicati, se ritenuto opportuno, dall’impresa autonoma o dall’impresa capogruppo che effettua la comunicazione. Caso in cui la comunicazione si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio: — Le informazioni relative alle imprese considerate non residenti in alcuna giurisdizione fiscale a fini fiscali sono incluse nella riga «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)». Sezione 3 Elenco delle imprese figlie e delle attività Stato membro o giurisdizione fiscale Codice paese Nome di ciascuna impresa figlia nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale 1. Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale A Impresa figlia a Impresa figlia b Impresa figlia c .... 2. Nome completo dello Stato membro o della giurisdizione fiscale B Impresa figlia d Impresa figlia e Impresa figlia f .... 3. … .... .... Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 3 Le righe della tabella corrispondono a quelle indicate nella sezione 2 per Stato membro o giurisdizione fiscale. Tuttavia, la tabella per la sezione 3 non deve necessariamente includere la riga «Tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato)». Il nome delle imprese figlie nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale è indicato per ciascuna impresa figlia consolidata nel bilancio dell’impresa capogruppo per l’esercizio finanziario pertinente e presentato nella riga corrispondente allo Stato membro o alle giurisdizioni fiscali in cui l’impresa figlia è stabilita. Non è necessario comunicare gli stabilimenti, le sedi fisse di attività economica o le attività economiche permanenti diversi da quelli che operano tramite un’impresa figlia. Caso in cui la comunicazione non si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio: — La «Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale» è redatta sulla base dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che definisce la classificazione statistica delle attività economiche (NACE), tenendo conto delle attività del gruppo o dell’impresa autonoma nel paese nel suo complesso. Ad esempio, tenendo conto di tutte le attività in un determinato paese, laddove queste riguardino l’allegato I, sezioni C e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006, il testo corrispondente sarebbe il seguente: «attività manifatturiere / commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli». Caso in cui la comunicazione si basa sulle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio: — Le informazioni richieste dalla riga intitolata «Breve descrizione della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale» sono comunicate sulla base del seguente elenco delle principali attività economiche, tenendo conto di tutte le attività in un determinato paese: — Ricerca e sviluppo — Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale — Acquisti o appalti — Fabbricazione o produzione — Vendite, commercializzazione o distribuzione — Servizi di amministrazione, gestione o assistenza — Prestazione di servizi a parti non correlate — Finanziamento interno del gruppo — Servizi finanziari regolamentati — Assicurazione — Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale — Inattiva — Altro — Per esempio: «Fabbricazione o produzione / Vendite, commercializzazione o distribuzione». Nel caso in cui le attività siano indicate come «Altro», non sono necessarie ulteriori descrizioni. Sezione 4 Informazioni omesse Informazioni (eventualmente) omesse per l’esercizio in corso: ..... Informazioni (eventualmente) omesse negli esercizi precedenti, comunicate nell’esercizio in corso: ..... Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 4 Il diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 48 quater , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE può prevedere la possibilità di omettere temporaneamente informazioni. Se sono omesse informazioni in una delle tabelle di cui alla sezione 2 o 3, ciò deve essere indicato nella prima casella della sezione 4. Per ogni elemento (eventualmente) omesso, nella casella devono essere fornite una descrizione di tale elemento e una spiegazione debitamente motivata della causa dell’omissione. Per le informazioni che erano state omesse in un esercizio precedente e che sono indicate nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito per l’esercizio in corso, la descrizione di ciascun elemento deve essere fornita nella seconda casella della sezione 4, indicando per ciascun elemento comunicato l’esercizio in cui le informazioni erano state omesse. Sezione 5 (non obbligatoria) Spiegazioni delle discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata Spiegazioni sulle discrepanze rilevanti tra gli importi dell’imposta sul reddito maturata durante l’esercizio finanziario pertinente e gli importi dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, come indicato nella sezione 2, se del caso a livello di gruppo, tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti: ..... Istruzioni di rendicontazione specifiche per la sezione 5 Salvo disposizione contraria del diritto nazionale applicabile, spetta alle imprese che effettuano la comunicazione decidere se fornire o meno tali informazioni. Qualora tali informazioni non siano comunicate, la presente sezione può essere omessa. La presente sezione è menzionata in questo modello comune con riferimento all’articolo 48 quater , paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj ). ALLEGATO II Specifiche XBRL applicabili 1. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia valido in relazione alla specifica Inline XBRL 1.1 e conforme al registro delle unità dell’XBRL. 2. Le imprese forniscono il documento istanza Inline XBRL come file XHTML a sé stante. Al momento della presentazione il documento istanza Inline XBRL può avere un’estensione.html o.xhtml. 3. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL sia conforme alle prescrizioni in materia di marcatura e deposito di cui all’allegato III. Gli standard XBRL sono aperti e concessi gratuitamente in licenza in virtù dell’accordo internazionale di licenza XBRL. L’uso dei marchi registrati XBRL è consentito da XBRL International conformemente alla politica internazionale sui marchi XBRL. ALLEGATO III Requisiti di marcatura e deposito 1. Per la comunicazione delle informazioni sulla valuta sono utilizzati i codici valuta ISO 4217:2015 ( 1 ) . 2. Per la comunicazione delle informazioni sul codice paese sono utilizzati i codici paese ISO 3166-1:2020 alpha-2 ( 2 ) . 3. Per la comunicazione delle informazioni sulle date, la componente data è indicata nel formato UTC secondo ISO 8601-1:2019 (AAAA-MM-GG) ( 3 ) . 4. Le imprese si identificano nel documento istanza Inline XBRL utilizzando gli identificativi delle entità e gli schemi nei contesti XBRL. L’identificativo è una stringa di caratteri che consente l’identificazione univoca dell’impresa che effettua la comunicazione e corrisponde al nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui all’allegato I, sezione 1. In deroga alla seconda frase del presente paragrafo, le imprese possono sostituire il nome con uno degli identificativi seguenti: a) un identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , b) un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, oppure c) un numero di identificazione fiscale. 5. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL contenga dati di una singola impresa, in modo tale che tutti gli identificativi delle entità nei contesti abbiano il medesimo contenuto. 6. Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano l’elemento della tassonomia di base il cui significato più si avvicina a quello dell’informazione da marcare. Se è possibile utilizzare più elementi della tassonomia di base, gli emittenti selezionano l’elemento con l’ambito e/o il significato più restrittivi. 7. Per comunicare fatti numerici, le imprese utilizzano gli elementi numerici elencati nella tassonomia di base e pubblicano valori esatti per tali fatti numerici senza cifre decimali. Le imprese possono applicare qualsiasi precisione che ritengano adeguata. 8. Per marcare le informazioni, le imprese utilizzano gli elementi non numerici elencati nella tassonomia di base in modo tale da marcare tutte le informazioni che corrispondono al significato del rispettivo elemento. Le imprese non applicano i markup solo parzialmente o in modo selettivo. 9. Le imprese provvedono affinché il documento istanza Inline XBRL non contenga codice eseguibile. ( 1 ) https://www.iso.org/standard/64758.html . ( 2 ) https://www.iso.org/standard/72482.html . ( 3 ) https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:8601:-1:ed-1:v1:en . ( 4 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) ( GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj ). ALLEGATO IV Elementi della tassonomia Tabella 1 Legenda per il tipo di elemento e gli attributi Tipo di dati/attributo Definizione abstract indica un elemento di raggruppamento o un’intestazione date indica che il tipo di elemento è una data; le date sono voci non numeriche instant o duration indica che il valore monetario o una voce numerica rappresenta uno stock (se «instant» [istantaneo]) o un flusso (se «duration» [durata]) line items indicano gli elementi presenti nelle righe di una tabella table indica l’inizio di una struttura rappresentata da una tabella text indica che il tipo di elemento è un testo (una sequenza di caratteri alfanumerici); è utilizzato per marcare informazioni descrittive poco estese; gli elementi di testo sono voci non numeriche text block indica che il tipo di elemento è un blocco di testo; è utilizzato per marcare informazioni più estese; i blocchi di testo sono voci non numeriche true/false indica che il tipo di elemento è una dichiarazione vera o falsa; le dichiarazioni vere/false sono voci non numeriche typed axis indica una proprietà dimensionale in una struttura tabulare in cui il formato di tale proprietà dimensionale è definito nella tassonomia e il valore di tale proprietà dimensionale è fornito da un’impresa nella comunicazione X indica che il tipo di elemento è monetario (un numero in una valuta dichiarata); questi elementi sono voci numeriche X.XX indica che il tipo di elemento è un valore decimalizzato; questi elementi sono voci numeriche Tabella 2 Elenco degli elementi della tassonomia Nome dell’elemento Tipo di elemento e attributi Tipo di etichetta Contenuto dell’etichetta Riferimenti AccumulatedEarnings X instant Label Utili non distribuiti Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2013/34/UE AccumulatedEarningsOtherTaxJurisdictions X instant Label Utili non distribuiti, altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE ApplicationOfOptionToReportInAccordanceWithTaxationReportingInstructions True/False Label Applicazione dell’opzione di presentare la comunicazione conformemente alle istruzioni di rendicontazione a fini fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel È applicata l’opzione di utilizzare le istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio CountryCodeOfMemberStateOrTaxJurisdiction Text Label Codice paese dello Stato membro o della giurisdizione fiscale Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE CountryOfRegisteredOfficeOfUltimateParentUndertaking Text Label Paese della sede legale dell’impresa capogruppo VerboseLabel Paese in cui l’impresa capogruppo ha la propria sede legale DateOfEndOfFinancialYear Date Label Data di chiusura dell’esercizio finanziario Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE DateOfStartOfFinancialYear Date Label Data di inizio dell’esercizio finanziario Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE DescriptionOfNatureOfActivitiesOfSubsidiaryUndertakingsInMemberStateOrTaxJurisdictionExplanatory Text block Label Descrizione della natura delle attività delle imprese figlie nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Breve descrizione per paese della natura delle attività svolte nello Stato membro o nella giurisdizione fiscale DisclosureOfInformationOmittedForPreviousFinancialYearsExplanatory Text block Label Comunicazione delle informazioni omesse per esercizi finanziari precedenti [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE DisclosureOfNamesOfSubsidiaryUndertakingsConsolidatedInFinancialStatementsOfUltimateParentUndertakingExplanatory Text block Label Comunicazione dei nomi delle imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE TerseLabel Nome delle imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo DisclosureOfTypeOfInformationOmittedExplanatory Text block Label Comunicazione del tipo di informazioni omesse [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE TerseLabel Informazioni omesse DisclosureOfTypeOfInformationOmittedOtherTaxJurisdictionsExplanatory Text block Label Comunicazione del tipo di informazioni omesse, altre giurisdizioni fiscali [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE TerseLabel Informazioni omesse, altre giurisdizioni fiscali ExplanationOfAnyMaterialDiscrepanciesBetweenIncomeTaxPaidAndAccruedAbstract Label Spiegazione di eventuali discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata [abstract] ExplanationOfAnyMaterialDiscrepanciesBetweenIncomeTaxPaidAndAccruedExplanatory Text block Label Spiegazione di eventuali discrepanze rilevanti tra l’imposta sul reddito versata e quella maturata [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE ExplanationOfReasonForOmissionOfInformationExplanatory Text block Label Spiegazione del motivo dell’omissione di informazioni [text block] Articolo 48 quater , paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE GeneralInformationAbstract Label Informazioni generali [abstract] IncomeTaxAccrued X duration Label Imposta sul reddito maturata Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Imposta sul reddito maturata – anno in corso IncomeTaxAccruedOtherTaxJurisdictions X duration Label Imposta sul reddito maturata, altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Imposta sul reddito maturata – anno in corso, altre giurisdizioni fiscali IncomeTaxPaidOnCashBasis X duration Label Imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa) Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2013/34/UE IncomeTaxPaidOnCashBasisOtherTaxJurisdictions X duration Label Imposta sul reddito versata (secondo il principio di cassa), altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE ListOfSubsidiariesAndActivitiesAbstract Label Elenco delle imprese figlie e delle attività [abstract] ListOfSubsidiariesAndActivitiesLineItems Label Elenco delle imprese figlie e delle attività [line items] ListOfSubsidiariesAndActivitiesTable Label Elenco delle imprese figlie e delle attività [table] NameOfMemberStateOrTaxJurisdictionTypedAxis Typed axis Label Nome dello Stato membro o della giurisdizione fiscale [typed axis] Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE NameOfSingleSubsidiaryPublishingNonEUUndertakingReport Text Label Nome e sede legale dell’impresa figlia che ha pubblicato la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro Articolo 48 ter , paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/34/UE NameOfSingleBranchPublishingNonEUUndertakingReport Text Label Nome e indirizzo della succursale che ha pubblicato la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro Articolo 48 ter , paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/34/UE NameOfUltimateParentOfGroupOfStandaloneCompany Text Label Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Nome dell’impresa capogruppo/dell’impresa autonoma (compilare come da statuto o registro delle imprese) NumberOfEmployees X.XX instant Label Numero di dipendenti Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/34/UE NumberOfEmployeesOtherTaxJurisdictions X.XX instant Label Numero di dipendenti, altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE OmittedInformationAbstract Label Informazioni omesse [abstract] OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisAbstract Label Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese [abstract] OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisAllOtherTaxJurisdictionsAggregatedBasisAbstract Label Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, tutte le altre giurisdizioni fiscali (in modo aggregato) [abstract] OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionAbstract Label Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [abstract] OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionLineItems Label Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [line items] OverviewOfAllocationOfElementsOnCountrybycountryBasisMemberStateOrTaxJurisdictionTable Label Riepilogo della distribuzione degli elementi paese per paese, Stato membro o giurisdizione fiscale [table] ProfitLossBeforeTax X duration Label Utile (perdita) al lordo delle imposte Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito ProfitLossBeforeTaxOtherTaxJurisdictions X duration Label Utile (perdita) al lordo delle imposte, altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE VerboseLabel Utile (perdita) al lordo dell’imposta sul reddito, altre giurisdizioni fiscali ReportingCurrency Text Label Valuta della comunicazione Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera a), e articolo 48 quater , paragrafo 8, della direttiva 2013/34/UE Revenues X duration Label Ricavi Articolo 48 quater , paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE TerseLabel Ricavi RevenuesOtherTaxJurisdictions X duration Label Ricavi, altre giurisdizioni fiscali Articolo 48 quater , paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE TerseLabel Ricavi, altre giurisdizioni fiscali Tabella 3 Elenco degli elementi aggiuntivi della tassonomia Nome dell’elemento Tipo di elemento e attributi Tipo di etichetta Contenuto dell’etichetta Riferimenti Assets X instant Label Attività materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti AssetsOtherTaxJurisdictions X instant Label Attività materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, altre giurisdizioni fiscali Capital X instant Label Capitale dichiarato CapitalOtherTaxJurisdictions X instant Label Capitale dichiarato, altre giurisdizioni fiscali LanguageOfReport Text Label Lingua della comunicazione PublicSubsidiesReceived X duration Label Sovvenzioni pubbliche ricevute PublicSubsidiesReceivedOtherTaxJurisdictions X duration Label Sovvenzioni pubbliche ricevute, altre giurisdizioni fiscali RevenuesRelated X duration Label Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti correlate RevenuesRelatedOtherTaxJurisdictions X duration Label Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti correlate, altre giurisdizioni fiscali RevenuesUnrelated X duration Label Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti non correlate RevenuesUnrelatedOtherTaxJurisdictions X duration Label Ricavi derivanti da operazioni realizzate con parti non correlate, altre giurisdizioni fiscali ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2952/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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