Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione. (26G00116)
Riferimento normativo
DECRETO 12 marzo 2026, n. 98
Testo normativo
DECRETO n. 98/2026
# DECRETO 12 marzo 2026, n. 98
## Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della
legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in
materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.
(26G00116)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015; Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che reca le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione; Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 , relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ; Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640 , recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 , recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145 , recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404 , recante «Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145 , sulla disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante «Nuovo codice della strada »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la costituzione di Acquirente unico S.p.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 , recante «Attuazione della direttiva 2010/35/UE , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE e 1999/36/CE »; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 62-bis, che, al comma 1, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge n. 640 del 1950 , nonchè le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la disciplina delle modalità di esecuzione della medesima legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990 , al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), che ha aggiunto, all' articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , il comma 17-bis, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925 ; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e delle attività di gestione del Fondo Bombole di cui alla legge n. 640 del 1950 , autorizzando il concessionario medesimo a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 ; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020 ; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, recante «Modalità di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, recante «Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022 ; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, recante «Indirizzi per l'esercizio delle attività riguardanti le bombole a metano ai sensi dell' articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 », con cui è stato disposto, tra l'altro, che dal primo gennaio 2023, la Società Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., subentri nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 13 della legge del 1950, n. 640; Considerato che l'esperienza maturata nel settore della riqualificazione delle bombole per il contenimento di metano a bordo dei veicoli evidenzia che gli scarti alla prima riqualificazione delle bombole stesse derivano esclusivamente da eventuali danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; Preso atto della necessità di procedere ai sensi del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 , a semplificare l'attività di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei controlli di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110, in ragione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato rappresentando il metano una alternativa green ai combustibili tradizionali; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 dicembre 2024 e del 9 marzo 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025; Vista la comunicazione in data 9 marzo 2026 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento, ai sensi dell' articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , disciplina le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 , al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento UNECE n. 110). NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (omissis).». - Il Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), del 13 luglio 2022 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015. - Il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151. - La legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano) è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1950, n. 199. - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) è pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. - La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640 , recante disciplina delle bombole per metano) è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 9 novembre 1991 (Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145 , sulla disciplina delle bombole per metano) è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302. - La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ) è pubblicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: «Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonchè di parità del trattamento, anche tariffario. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonchè di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione. 3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio. 4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita. 5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9. 6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale. 8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità. 9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 445, del 28 dicembre 2000 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88. - Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (Attuazione della direttiva 2010/35/UE , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE e 1999/36/CE) è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2012, n. 138. - Si riporta il testo dell' art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2020, n. 178: «Art. 62-bis (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640 ). - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640 , nonchè le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 , e della legge 7 giugno 1990, n. 145 , come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145 , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404 . 3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all' articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145 . 4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a. L'ammontare del contributo di cui all' articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145 , è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonchè della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all' articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640 . Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte. 5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte. 6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) articoli 12 , 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ; b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 ; c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640 , alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 , e alla legge 7 giugno 1990, n. 145 , qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.». - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto-legge n. 22, del 1° marzo 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali"; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica"; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonchè predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonchè di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonchè esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali."; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.". 3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Con riguardo alle funzioni di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico". 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis , secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All' articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".». - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge n. 121, del 10 settembre 2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2021, n. 217: «Art. 1 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis). c-bis) all'articolo 80 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa"; (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285, del 1992: «Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. 5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all' art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell' articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 . A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonchè quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonchè l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.». - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264: «Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"; 2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili"; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)"; b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". 3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica". 3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.». - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 2023, n. 77, Suppl. Ordinario n. 12. - Il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, n. 366 (Indirizzi per l'esercizio delle attività riguardanti le bombole a metano ai sensi dell' articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ), il cui «Avviso di avvenuta pubblicazione» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022 . - Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 640, del 1950: «Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di: 1) collaudo e revisione delle bombole; 2) manutenzione delle valvole delle stesse; 3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso; 4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi; 5) funzionamento del Comitato; 6) punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.». Note all'art. 1: - Per testo dell'articolo 62-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 , si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 640 del 1950 , si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 145 del 1990 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse.
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