Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo. (26G00014)
Quali sono i requisiti e le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi secondo il Decreto Ministeriale 218/2025?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 218/2025 istituisce un Registro nazionale degli agenti sportivi come condizione obbligatoria per esercitare la professione di agente sportivo in Italia. Il Registro si articola in tre sezioni principali: agenti sportivi individuali, società di agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti, oltre a contenere un elenco degli agenti sportivi domiciliati e un'area dedicata ai contratti di mandato sportivo. La normativa si applica a chiunque intenda operare come intermediario nella rappresentanza di atleti e società sportive nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Federazioni Sportive Paraolimpiche (FSP). Il CONI, attraverso un provvedimento specifico, definirà i dati personali trattabili, i tempi di conservazione, le misure di sicurezza informatica e il rapporto tra il Registro nazionale e i registri dei contratti presso le singole federazioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
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Riferimento normativo
DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218
Testo normativo
DECRETO n. 218/2025
# DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218
## Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di
rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e
di accesso all'esercizio di agente sportivo. (26G00014)
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37 , recante «Attuazione dell' articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 , con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022 ; Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025; Udito il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025; Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025 ; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Registro nazionale 1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva». 2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni: a) agenti sportivi; b) società di agenti sportivi; c) agenti sportivi stabiliti. 3. Il Registro nazionale contiene altresì l'elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15. 4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37 . 5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonchè le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021 , con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE) Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988 . - Si riporta il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante: «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 : «Art. 12 (Fonte di normazione secondaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto. 2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonchè a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.». - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 » è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 01 settembre 1999 . - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 2006 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 : «Art. 1. - Omissis. 19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali; b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell' articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione ; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall' articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani; e); f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 18 , 19 , 20 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ; g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21 , 22 , 52 , 53 , 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . Omissis.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 : «Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalità complete delle parti contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la data di stipulazione del contratto; d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonchè le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto. 3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso. 4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano. 6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi. 7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. 119 del - serie L.
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Il Decreto Ministeriale 218/2025 regola l'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo attraverso l'iscrizione al Registro nazionale, disciplinando i rapporti di rappresentanza tra atleti e società sportive. La normativa richiama il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37, la direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il GDPR per la gestione dei dati personali, stabilendo competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e del Ministero per lo Sport e i Giovani.
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