Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
Riferimento normativo
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 21-04-2026
Messaggio n. 1343
OGGETTO: Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei
lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio
L’articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028”, ha inserito, all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (di
seguito, Testo Unico), dopo il comma 2, il comma 2-bis, il quale prevede che: “Al fine di
favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in
caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un
ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non
superiore al primo anno di età del bambino”.
L’articolo 4 del Testo Unico ha regolato le assunzioni in sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori in congedo, prevedendo, al comma 1, che: “In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro […] il datore di lavoro può assumere personale con contratto a
tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni
delle leggi medesime”.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che l'assunzione di personale in
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al
citato Testo Unico, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, può
avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche
con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva.
Il comma 3 del medesimo articolo 4, inoltre, disciplina uno sgravio contributivo del 50 per
cento, in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo. Nell’ipotesi, invece, in cui l’assunzione
in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la citata disposizione
prevede che l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio da questa ottenuto.
Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il citato articolo 4 del
Testo Unico prevede che lo sgravio in argomento trova applicazione per i datori di lavoro con
meno di venti dipendenti (cfr. il comma 3) e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (cfr. il comma 5).
Destinatari del beneficio in trattazione sono, pertanto, i datori di lavoro, appartenenti a
qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità. Atteso il tenore letterale
della norma, tale requisito deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento
dell'assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Inoltre, come previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 4, i
benefici contributivi previsti dal citato comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza
del minore adottato o in affidamento o per un periodo massimo di dodici mesi in caso di
sostituzione delle lavoratrici autonome di cui al Capo XI del Testo Unico.
Alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio in argomento viene
attribuito, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente
competente dell’INPS, il codice di autorizzazione “9R”, avente il significato di "Azienda, anche
di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001".
L’Istituto ha fornito chiarimenti e istruzioni operative per la fruizione dell’esonero in trattazione
con le circolari n. 117 del 20 giugno 2000 e n. 136 del 10 luglio 2001, nonché con il messaggio
n. 93 del 31 maggio 2001.
Con la disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 221, della legge di Bilancio 2026, al fine di
favorire la conciliazione tra la vita privata e il lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è
stata prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, “sostituto/a” e “sostituito/a”,
anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo
anno di età del bambino.
Per effetto di tale intervento normativo, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è
possibile riconoscere lo sgravio contributivo previsto dal citato comma 3 dell’articolo 4 del
Testo Unico per l’assunzione a tempo determinato del sostituto.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra descritti, è
possibile accedere allo sgravio in trattazione per il periodo di affiancamento successivo al
rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita
del bambino.
All’esito dell’attività istruttoria a cura della Struttura territorialmente competente dell’INPS
sarà, pertanto, possibile prolungare, per le posizioni contributive interessate, la validità del
codice di autorizzazione “9R”, anche prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche del
“sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga
rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni, come specificato nel messaggio dell’Istituto
sopra citato.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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