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Provvedimento AdE 51/2015

Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e trasmissione dei relativi dati, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, introdotte dall’articolo 33, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e trasmissione dei relativi dati, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, introdotte dall’articolo 33, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 93628/2026 Indicazione, nelle fatture elettroniche del codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e trasmissione dei relativi dati, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, introdotte dall’articolo 33, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità di indicazione nelle fatture elettroniche del codice identificativo di ciascun prodotto per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali 1.1.Per l’emissione delle fatture elettronichedi cui all’articolo 3, comma 7- bis, deldecreto-legge 15 maggio 2024, n.63,aventi ad oggetto prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, è utilizzato esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 105669 del 8 marzo 2024 (di seguito, “Provvedimento”). Per ciascun prodotto oggetto di transazioneper il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato: nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura ­ “CUN”; nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il ­ codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 2. Trasmissione dei dati 2.1. I dati delle fatture di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. - Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72 (di seguito, “d.m.”), assicura le funzioni di segreteria delle commissioni uniche nazionali. 2.2. Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati: il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 ­ <RiferimentoTesto>; l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>; ­ la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>; ­ il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>. ­ 2.3. I dati di cui al paragrafo 2.2 sono aggregati per codice CUN e per l’unità di misura e sono resi disponibili in un flusso dati che verrà trasmesso in forma anonima, con frequenza settimanale, mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2 3. Trattamento dei dati 3.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 3, comma 7-bis, del d.l. n. 63 del 2024, introdotto dall’articolo 33 della legge 2 dicembre 2025, n.182. La suddetta norma prevede che, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m. 3.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati. 3.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento. 3.4. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 3.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 3.1. 3 Motivazioni L’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m. Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo. Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione. Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo 4 modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; Legge 11 marzo 2014, n. 23, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”; Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei 5 settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”; Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 105669 del 8 marzo 2024, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”; Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”; 6 Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “ Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”; Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 18 marzo 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 7

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