Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Chi è responsabile della documentazione fiscale e della trasmissione telematica dei corrispettivi quando un'attività di estetica viene gestita da un operatore esterno presso il punto vendita di un'altra società?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, del d.lgs. 127/2015) ricade sul soggetto che effettivamente esercita l'attività di servizio, non su chi incassa il denaro. Nel caso descritto, poiché l'Operatore esercita personalmente i servizi di estetica con proprio personale, secondo propri protocolli e sotto responsabilità del proprio direttore tecnico, è l'Operatore il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali. La società che ospita l'attività nel suo punto vendita, anche se incassa i corrispettivi e li riversa successivamente all'Operatore trattenendo una commissione, non diventa il soggetto fiscalmente responsabile. L'Operatore deve quindi dotarsi di un proprio Registratore telematico intestato alla sua Partita IVA per emettere documenti commerciali conformi alle normative. La regolamentazione contrattuale tra le due parti (commissione, modalità di riversamento) non modifica questa responsabilità fiscale primaria, anche se l'Operatore potrebbe alternativamente documentare le operazioni tramite fattura emessa per suo conto dalla società istante, secondo le regole generali dell'articolo 21 del DPR 633/1972.
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Riferimento normativo
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 83/2026
OGGETTO: Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni
e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2,
comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA] di seguito, istante pone un quesito, qui sinteticamente riportato, «al fine
di ottenere chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle operazioni relative
all'esercizio di attività di estetica presso il proprio punto vendita di [...]».
In particolare, l'istante, che «gestisce l'esercizio commerciale [...]», riferisce che
all'interno del medesimo «è presente un'area dedicata all'erogazione di servizi di estetica
alla clientela» ed «intende affidare l'esercizio dell'attività di estetica ad un partner
commerciale specializzato nel settore (di seguito, ''Operatore'').
[...]
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[...] [tra la società istante, ndr.] e l'Operatore esiste un rapporto commerciale
consolidato, in base al quale [l'istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio
dell'Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti.
[...] L'affidamento dell'attività di estetica non modificherà in alcun modo il
preesistente rapporto commerciale di vendita al dettaglio di prodotti.
[...] L'Operatore è interessato a esercitare l'attività di estetica, limitatamente ai
trattamenti estetici eseguiti secondo i propri protocolli e con l'utilizzo dei propri prodotti,
sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico.
[...] I servizi di estetica saranno erogati esclusivamente dall'Operatore, con
proprio personale qualificato, e le prenotazioni saranno gestite dall'Operatore.».
«Il rapporto tra [l'istante, ndr.] e l'Operatore è regolato da un contratto di [...],
contratto atipico che disciplina in modo trasparente e dettagliato le modalità di incasso
e riversamento dei corrispettivi [...]».
Ciò posto, l'istante «chiede [...] di chiarire se, ai fini fiscali, sia necessaria la
coincidenza tra il soggetto (Operatore) titolare della SCIA per l'attività di estetica e
il soggetto [...] che: (i) incassa il corrispettivo per i servizi di estetica; (ii) emette il
documento commerciale; (iii) provvede alla memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (iv) provvede alla gestione Iva del rapporto
con il Cliente finale.».
La società istante «richiede, nel dettaglio se l'art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015
[...] debba essere interpretato ritenendo che, nel caso di specie, sia [l'istante, ndr.] il
soggetto che, conformemente a quanto previsto dall'art. art. 22», «effettua le prestazioni
di servizi in favore del cliente finale in forza di un contratto con l'Operatore e che
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non sia pertanto richiesta la coincidenza tra il titolare della SCIA e il soggetto che
incassa il corrispettivo del servizio emettendo a suo nome il documento commerciale
ed adempiendo agli obblighi fiscali previsti dal richiamato l'art. 2 co. 1 del D.lgs.
127/2015.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In estrema sintesi, l'istante «ritiene che, nel caso di specie, non sia necessaria
la coincidenza tra il titolare della SCIA e il soggetto che sulla base di un rapporto di
commissione di fatto si interfaccia con il cliente finale incassando i corrispettivi per i
servizi di estetica, adempiendo agli obblighi di certificazione fiscale e provvedendo alla
gestione dei rapporti IVA[...]».
Nello specifico, l'istante «[...] a seguito dell'esecuzione delle prestazioni, emetterà
al cliente un documento commerciale a suo nome e provvederà ad assolvere agli
obblighi di certificazione fiscale mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, nonché ad adempiere gli obblighi dettati dalla
disciplina IVA, conformemente a quanto previso dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015.
[...] La gestione del registratore di cassa telematico avverrà a cura [dell'istante,
ndr.], pertanto, il soggetto preposto all'emissione del documento commerciale,
all'adempimento degli obblighi di certificazione fiscale e alla gestione Iva del rapporto,
sarà da individuarsi nella [società istante, ndr.].
[...] Il corrispettivo per i servizi di estetica sarà incassato [dall'istante, ndr.] presso
le proprie casse e successivamente riversato [dal medesimo istante, ndr.] all'Operatore,
al netto di una commissione trattenuta [dall'istante, ndr.] per il servizio di incasso. Queste
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operazioni saranno regolate da un apposito contratto conforme alle disposizioni di legge
e assoggettate a fatturazione tra le parti.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente
sulla fattispecie concreta così come descritta dall'istante, restando impregiudicato
qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche con
riferimento ai comportamenti già adottati dall'istante ove non conformi alla soluzione
di seguito prospettata.
Principio generale in materia di documentazione delle operazioni e dei relativi
corrispettivi è quello dettato dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), secondo cui, «[p]er ciascuna
operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma
restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal
cessionario o dal committente ovvero da un terzo. [...]» (enfasi aggiunta).
Tale regola prevede la possibilità di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture
tra cui la memorizzazione e l'invio telematico dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in ipotesi tipizzate (i.e., in generale, quelle
individuate dall'articolo 22 del decreto IVA e dai decreti che vi hanno dato attuazione).
In particolare, il successivo articolo 22 dispone che «[l]'emissione della fattura
non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
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[...]
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al
pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
[...]».
Il menzionato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, prevede che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di
registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019
ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta
2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri
dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività
esercitata.»(enfasi aggiunta).
Il citato articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015 ha, inoltre, stabilito che
memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando,
ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di definire «le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
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le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).
In attuazione di tali previsioni, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha
emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successivi
provvedimenti modificatori rinvenibili sul sito istituzionale della scrivente al
seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/fatture
ecorrispettivi/normativaeprassifattureecorrispettivi che ha, tra l'altro, definito le
specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ovverosia i Registratori
telematici o di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991 n. 413, purché adeguatamente adattati).
Come indicato nelle richiamate specifiche tecniche, aggiornate al 1° aprile
2025, (consultabili sul sito internet della scrivente al seguente link Schede Fatture e
corrispettivi Corrispettivi da Registratori telematici Agenzia delle Entrate):
per ''esercente'' si intende «il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore
Telematico [...] [e che effettua, ndr.] l'attività di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972»;
con riferimento all'installazione e all'attivazione del Registratore Telematico,
«[i]n fase di attivazione, il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico,
mediante gli appositi dispositivi di input, i propri dati identificativi (Codice Fiscale del
tecnico e Partita IVA del laboratorio per il quale lavora) e quelli dell'esercente (Partita
IVA) [...]», (cfr. punto 2.4 intitolato ''ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE'');
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tra le informazioni che identificano in maniera univoca i documenti commerciali
prodotti da un Registratore telematico di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n.
127/2015 deve, tra l'altro, essere indicata la ''Partita Iva dell'esercente'' (cfr. ''Allegato
Layout documento commerciale'').
Dal quadro tecniconormativo succintamente tratteggiato risulta evidente che
l'obbligo fiscale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ricade
sul soggetto passivo che pone in essere le attività elencate all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ne consegue che l'esercente le
predette attività deve dotarsi di un Registratore telematico intestato alla sua Partita Iva
in grado di emettere documenti commerciali che riportino la medesima.
Nel caso di specie, come rappresentato dall'istante, «[i] servizi di estetica
saranno erogati esclusivamente dall'Operatore, con proprio personale qualificato, e le
prenotazioni saranno gestite dall'Operatore» e i «trattamenti estetici eseguiti secondo i
propri protocolli e con l'utilizzo dei propri prodotti, sotto la responsabilità di un proprio
direttore tecnico»; [ALFA] si occuperebbe del servizio di incasso.
Conseguentemente, il soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e dei
relativi corrispettivi nonché degli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA è
da individuarsi nell'Operatore e non in un terzo estraneo all'operazione, a nulla rilevando,
in questa sede, la regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Operatore e la società
istante.
Ciò posto, l'Operatore, per effettuare la propria attività, dovrà, dunque, dotarsi
di un proprio Registratore telematico per memorizzare e trasmettere telematicamente i
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corrispettivi secondo quanto previsto dal più volte menzionato articolo 2, comma 1, del
d.lgs. n. 127/2015.
Nei termini indicati la soluzione ipotizzata dall'istante non può, dunque, essere
condivisa.
Si ricorda in questa sede che l'Operatore può sempre documentare le operazioni e
certificare i corrispettivi secondo la regola generale sopra descritta, ossia tramite fattura,
nel caso demandando ad un terzo (in ipotesi l'istante) la sua emissione, in conformità al
citato articolo 21 del decreto IVA.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione dell'articolo 2 del d.lgs. 127/2015 sui corrispettivi telematici, l'articolo 22 del DPR 633/1972 sulle prestazioni di servizi, e l'articolo 21 sulla documentazione IVA. Commercialisti e consulenti devono verificare chi effettivamente esercita l'attività per individuare il soggetto passivo IVA responsabile della memorizzazione telematica, della fatturazione, degli obblighi di certificazione fiscale e della gestione del Registratore telematico, distinguendo tra esercente dell'attività e intermediario nel pagamento.
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