Decreto Legislativo IVA

Decreto Legislativo 10/2026

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022)

Pubblicato: 30/01/2026 In vigore dal: 19/01/2026 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 10/2026 e quale procedura normativa ha portato alla sua emanazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 10/2026 è un testo unico che raccoglie e riordina organicamente tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). È stato emanato dal Governo sulla base della delega contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge di riforma fiscale), con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario e migliorare la chiarezza delle norme. Il decreto è stato adottato seguendo una procedura che ha richiesto il coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, incluse quelle di recepimento della normativa dell'Unione europea, e l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il testo unico applica i principi direttivi stabiliti dalla legge delega, tra cui: l'individuazione puntuale delle norme vigenti organizzate per settori omogenei; il coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o obsolete. Questo riordino riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti, enti pubblici economici) e mira a garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della disciplina IVA.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per i commercialisti e i consulenti fiscali, questo testo unico rappresenta il nuovo riferimento normativo consolidato per tutte le questioni relative all'IVA, sostituendo la precedente frammentazione normativa con un corpus organico e coordinato.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 10/2026 # DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10 ## Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120 , concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espressa nella seduta del 10 settembre 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Note alle premesse - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. - Si riporta il testo dell' articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 : «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 . «Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".». - La legge 8 agosto 2025, n. 120 , recante: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 . - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

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Il Decreto Legislativo 10/2026 è il testo unico di riferimento per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinando obblighi dichiarativi, liquidazione, detrazione e versamento dell'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a soggettività passiva IVA, operazioni imponibili, esenti e non soggette, reverse charge, split payment e compliance tributaria. Il decreto rappresenta il riordino organico della normativa IVA secondo i principi della riforma fiscale e del diritto tributario dell'Unione europea.

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