Come viene trattata ai fini IVA la cessione di un terreno classificato in "zona bianca" secondo la normativa italiana?
Spiegato da FiscoAI
Un terreno in "zona bianca" è un'area priva di regolamentazione urbanistica, dove il Comune non ha adottato strumenti urbanistici oppure questi sono venuti meno per scadenza. Contrariamente a quanto sostengono i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali aree non sono totalmente inedificabili, ma rimangono suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo l'articolo 9 del DPR 380/2001, che consente interventi di nuova edificazione fino a un limite di densità massima di 0,03 metri cubi per metro quadro. Questa limitazione non esclude l'edificabilità, ma la riduce rispetto alle zone normalmente pianificate, rappresentando una soluzione di compromesso tra l'inedificabilità totale e l'edificabilità libera. Di conseguenza, la cessione di terreni in zona bianca rimane soggetta a IVA in misura ordinaria, poiché l'area mantiene una suscettibilità edificatoria, seppur limitata e provvisoria, e non rientra nell'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del DPR 633/1972 riservata ai terreni "non suscettibili di utilizzazione edificatoria".
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Riferimento normativo
Cessione di un terreno classificato nell'ambito delle c.d. ''zone bianche'' – Trattamento ai fini IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 321/2025
OGGETTO: Cessione di un terreno classificato nell'ambito delle c.d. ''zone bianche''
– Trattamento ai fini IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa srl e Teta srl (di seguito, congiuntamente ''Istanti'', ''Società'' o ''Contribuenti'')
riferiscono di essere parti di una compravendita di un vasto lotto di terreno situato in Italia
(in breve, ''Lotto'', ''Area'' o ''Terreno''), interessato da una lunga e complessa vicenda
urbanistica che rende difficile stabilire se sia suscettibile di utilizzazione edificatoria.
Nello specifico, le Istanti rappresentano di essere entrambe in fallimento e che le
rispettive procedure fallimentari hanno organizzato in concerto la procedura competitiva
per la vendita all'asta del Lotto, poi aggiudicato a Beta srl.
Le Società chiedono quale sia il corretto trattamento ai fini IVA e delle imposte
di Registro, Ipotecaria e Catastale della cessione dell'Area che, nel relativo Certificato
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di Destinazione Urbanistica (in seguito anche ''CDU''), risulta essere: ''.....priva di una
regolamentazione urbanistica, (n.d.r. e quindi) dovrà essere ripianificata.
L'area in esame deve ritenersi tra le ''zone bianche'' utilizzabili nei limiti di una
densità fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.''
In particolare, a parere delle Istanti, è difficile qualificare il Lotto,
urbanisticamente individuato alla stregua di ''zona bianca'', come edificabile oppure non
edificabile e pertanto chiedono se l'operazione di compravendita del Lotto debba essere
considerata fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ''Decreto IVA'') in
quanto avente a oggetto un terreno ''non suscettibile di utilizzazione edificatoria'' oppure
se sia soggetta a IVA perché considerata cessione di terreno edificabile.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Le Società ritengono il Terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria e
pertanto la relativa cessione è fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma,
lettera c), del Decreto IVA.
A supporto di questa conclusione, fanno presente che l'articolo 36, comma 2, del
decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ha introdotto una definizione di area edificabile valida in diversi ambiti
impositivi. Tale decreto, in particolare, ha stabilito i seguenti due principi fondamentali:
a) un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria
a fini fiscali quando ancora lo strumento urbanistico non è efficace, mancando
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l'approvazione da parte della Regione, purché sia già avvenuta l'adozione da parte del
Comune;
b) un terreno può essere già considerato suscettibile di utilizzazione edificatoria a
fini fiscali quando ancora non è stato approvato lo strumento urbanistico attuativo (piano
particolareggiato, piano di lottizzazione o strumenti equivalenti) ancorché, in mancanza,
non sia ancora possibile in concreto l'edificazione.
Subito dopo l'emanazione del citato decreto, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 25506 del 28 settembre 2006 ha affermato che ''ai fini tributari
sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico,
indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso
e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione
edilizia''.
La giurisprudenza successiva ha introdotto nuovi elementi di incertezza,
individuando la categoria della cosiddetta ''edificabilità di fatto'' (Corte di Cassazione
sentenze n. 20137 del 16 novembre 2012, n. 23026 dell'11 novembre 2016 e n.
564/2017).
Richiamando, poi, altre pronunce della Corte di Cassazione per lo più in materia
di imposte dirette, le Istanti esprimono perplessità su un orientamento che sembrerebbe
teso a sostenere che ''solo i terreni in cui non è possibile costruire alcunché sarebbero
''non suscettibili di utilizzazione edificatoria'' mentre tutti gli altri terreni (e cioè più del
99% dei terreni esistenti sul territorio italiano) sarebbero ''suscettibili di utilizzazione
edificatoria''.''
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A ogni modo, le Società sostengono che l'''utilizzazione edificatoria'' di un
terreno è ''l'utilizzazione attraverso l'edificazione e cioè la trasformazione del terreno in
qualcos'altro, in attuazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici''.
Di conseguenza, a loro parere, non si configura ''utilizzazione edificatoria''
quando in un terreno è ammessa la possibilità di costruire con un basso indice di
edificabilità (come per i terreni agricoli o le ''zone bianche''), tale da non mutare la natura
del terreno e da non rendere necessaria la preventiva predisposizione di urbanizzazioni.
Ciò è confermato, secondo le Contribuenti, dallo stesso articolo 2, terzo comma,
lettera c) del Decreto IVA che, nell'ultimo periodo, chiarisce che non costituisce
''utilizzazione edificatoria'' l'edificazione di opere nelle zone agricole strumentali alla
coltivazione del terreno.
Anche con riferimento alle ''zone bianche'', cioè quelle zone in cui non vi è
una pianificazione urbanistica, l'edificazione non è esclusa del tutto ma, salvo più
stringenti limiti di legge, è consentita con un parametro ridotto, pari a quello previsto
dagli ''standard urbanistici'' per le zone agricole (a norma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
A parere delle Società, quindi, ''i terreni ricadenti nelle ''zone bianche'' non
possono certamente essere considerati ''suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici'' perché tali zone sono per definizione prive di una positiva
destinazione urbanistica''; non si può neanche sostenere che l'''utilizzazione edificatoria''
derivi direttamente da disposizioni di legge, in quanto ''la legge non prevede una
positiva ''destinazione edificatoria'', ma, per non comprimere eccessivamente il diritto di
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proprietà in assenza di strumenti di pianificazione, si limita a prevedere solo interventi
minimi, di modesto impatto urbanistico e ambientale''.
In definitiva, secondo le Contribuenti, si può ritenere che ''la densità edilizia di
0,03 mc/mq sia una densità residuale, attribuita ai terreni quando non si vuole o non è
possibile che essi siano sfruttati a scopi edificatori ma non si può tuttavia, in mancanza
di interessi superiori da tutelare, impedire totalmente l'edificazione'' pertanto è possibile
''escludere dal novero dei ''terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria'' i terreni
ricadenti in zone in cui gli strumenti urbanistici prevedono un indice di fabbricabilità
pari o inferiore a 0,03 mc/mq''.
Considerato che nel caso di specie:
a. i termini di efficacia della concessione edilizia e della convenzione urbanistica
rilasciata a suo tempo in favore delle parti cedenti risultano scaduti;
b. non esiste ad oggi uno strumento urbanistico approvato, quantomeno, dal
Comune di appartenenza che attesti o confermi la destinazione edificatoria dell'area;
c. dal Certificato di Destinazione Urbanistica risulta che:
''in tale area non sono stati realizzati i volumi, le funzioni e le opere di
urbanizzazione primaria previste dal Piano di lottizzazione'';
''l'area in esame deve ritenersi tra ''le zone bianche'' utilizzabili nei limiti di
una densità fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato''
e quindi con un indice di edificabilità addirittura inferiore a quello che le disposizioni
urbanistiche ritengono ammissibile per le aree a destinazione agricola,
ritengono che il Terreno ''ricadendo ora nelle cosiddette ''zone bianche'', seppur vi
siano aspettative concrete di possibili mutazioni future, sia attualmente un terreno ''non
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suscettibile di utilizzazione edificatoria'' e, ai fini IVA, la cessione costituisca operazione
fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera c) del DPR n.
633/72''. Le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale dovranno essere ''applicate di
conseguenza''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso senza entrare nel merito della complessa vicenda
urbanistica decritta dalle Istanti che involge profili tecnici, in materia di edilizia e di
urbanistica, non di competenza di questa Agenzia.
Ai fini in esame è pertanto assunta acriticamente l'attuale qualificazione del
Lotto risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) che lo classifica
nell'ambito delle ''zone bianche'', il cui ''utilizzo urbanisticoedilizio... è subordinato a
nuova pianificazione urbanistica...''
Le Istanti chiedono in sostanza di conoscere il corretto trattamento ai fini IVA e
delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale della cessione di una c.d. zona o area
bianca.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 24 agosto 2016, n. 3684, definisce una
zona bianca come un'''area non urbanisticamente disciplinata'', cioè sprovvista di
regolamentazione urbanistica perché, ad esempio, il Comune di appartenenza non
ha adottato strumenti urbanistici oppure perché quelli adottati sono venuti meno per
scadenza dei vincoli oppure annullati, senza che ciò comporti ''alcuna reviviscenza
della pregressa destinazione'' urbanistica (ove esistente). In quanto prive di destinazione
urbanistica, l'edificabilità di tali aree è soggetta alla disciplina dettata dalla legge per i
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Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, rinvenibile nell'articolo 4, ultimo comma,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Si tratta ovviamente di una situazione transitoria rispetto alla quale la Suprema
Corte di Cassazione, nell'ordinanza 11 gennaio 2025, n. 720. ha avuto modo di
ricordare che non corrisponde a ''una situazione di totale inedificabilità''. La Suprema
Corte, in particolare, richiamando anche sue pronunce in materia di ICI, afferma che
''...l'applicazione della disciplina delle cd. ''zone bianche'' (nella specie quella di cui
all'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001), ..., ferma restando l'utilizzabilità economica del
fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio,
un limitato indice di edificabilità'' (Sez. 5 , Sentenza n. 21080 del 07/08/2019, Rv.
654825 01; vedi anche Sez. 5 , Sentenza n. 14806 del 27/05/2024, Rv. 671430 01 e
Sez. 5 , Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022, Rv. 666085 01).
Infatti, l'art. 9, D.P.R. n. 380 del 2001, per le zone bianche (...) prevede,
comunque, una edificabilità diversa dalle zone agricole,...'' (cfr. in tal senso anche
sentenza 11 novembre 2022, n. 33287).
Nell'ordinanza 7 agosto 2019, n. 21095, la Suprema Corte afferma altresì
che ''Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa
maggioritaria (Cons. Stato: 5, 9 maggio 2003 n. 2449; 4, 17 luglio 2002 n. 3999;
5, 4 agosto 2000 n. 4314; 4, 4 novembre 1998 n. 1810, ex multis), ..., le zone
urbanistiche interessate dalla inefficacia del vincolo urbanistico per scadenza del
quinquennio, ...sono soggette alla disciplina delle c.d.. ''zone bianche'', ovverosia alla
disciplina ''di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, u.c.'' il quale ''ferma restando
l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli'' ''configura'' pur
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sempre, anche se ''a titolo provvisorio'', un ''limitato indice di edificabilità''(cfr. (Cass.,
1: 6 settembre 2003 n. 14333; 6 novembre 1998 n. 11158; Cass. n. 10708/2014).''
Al riguardo si osserva che la legge 28 gennaio 1977, n. 10 è stata abrogata a
seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001,
n. 380, rubricato ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia'' (c.d. Testo Unico dell'Edilizia TUE). La disposizione di cui all'articolo 4,
ultimo comma della citata legge è ora rinvenibile nell'articolo 9, comma 2, del TUE.
Ai fini dell'edificabilità e per quanto qui d'interesse, le zone bianche sono dunque
disciplinate dall'articolo 9 del Testo Unico dell'Edilizia, ai sensi del quale:
«1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel
limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di
interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare
un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse [...]».
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Commentando questa disposizione, la Corte di Cassazione nell'ordinanza 7 agosto
2019, n. 21095, prima riportata, afferma che ''...La normativa citata, nello specifico,
(n.d.r. articolo del TUE) consente fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi
di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi
per metro quadro e, in caso di interventi a destinazione produttiva, la copertura della
superficie fino a un decimo dell'area di proprietà, salvi limiti più restrittivi fissati dalle
leggi regionali.
Al comma 2 aggiunge che sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione
edilizia e in particolare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti. In tale ambito di ristrutturazione sono ricompresi anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Pertanto, nelle c.d. zone bianche è legittimo un intervento di ristrutturazione e di
trasformazione degli organismi edilizi''.
Va altresì ricordato che l'articolo 9 del TUE ha superato più volte il vaglio della
Corte Costituzionale la quale, nella sentenza n. 84 del 2017, sottolinea come ''La finalità
del regime in esame [ndr. relativo ai limiti di edificabilità previsti dall'articolo 9 del
d.P.R. n. 380 del 2001 per le ''zone bianche''] è di evitare che l'assenza di pianificazione
legittimi uno sviluppo edilizio incontrollato, atto a compromettere irreversibilmente
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l'assetto urbanistico e a ''consumare'' integralmente il territorio. In quest'ottica, lo
ius aedificandi del privato pur non essendo radicalmente escluso viene sottoposto
a standard legali rigorosi, in modo da non pregiudicare la razionalità, e la stessa
possibilità, delle future scelte degli organi della pianificazione. Si tratta, in sostanza,
di una soluzione di compromesso: tra l'alternativa della totale inedificabilità dei suoli
sprovvisti di disciplina di piano e quella di un'edificabilità libera, il legislatore ha
adottato la soluzione intermedia di una edificabilità (significativamente) ridotta per non
svuotare del tutto lo ius aedificandi e non pregiudicare i valori di rilievo costituzionale
coinvolti dalla regolamentazione urbanistica''.
In sostanza, dall'articolo 9 del Testo Unico dell'Edilizia ''deriva (n.d.r. per le
zone bianche) non una situazione di totale inedificabilità, ...., (n.d.r. quanto piuttosto una
situazione) che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a
fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di
edificabilità'' (Sez. 5 , Sentenza n. 21080 del 07/08/2019, Rv. 654825 01; vedi anche
Sez. 5 , Sentenza n. 14806 del 27/05/2024, Rv. 671430 01 e Sez. 5 , Ordinanza n.
31174 del 21/10/2022, Rv. 666085 01).
Infatti, l'art. 9, D.P.R. n. 380 del 2001, per le zone bianche (quale quella
oggetto del presente giudizio) prevede, comunque, una edificabilità diversa dalle zone
agricole, ...''. (Corte di Cassazione, sentenza 11 gennaio 2020, n. 720).
Nella sentenza 4 dicembre 2019, n. 31625, la Corte di Cassazione afferma analogo
principio in materia di imposte dirette ai fini della tassazione della plusvalenza derivante
dalla cessione di una zona bianca ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): in particolare, per la Suprema
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Corte ''deve escludersi che l'intervenuta decadenza del P.R.G., con riferimento all'area
in questione, abbia ex se comportato, ai fini dell' imposizione della plusvalenza, la
perdita della suscettibilità edificatoria del fondo''. Da tale situazione ''deriva non una
situazione di totale inedificabilità, ma l'applicazione della disciplina delle c. d. '' zone
bianche'' (nella specie quella di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, u.c., applicabile
''catione temporis''), che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo
luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato
indice di edificabilità (Cass. 25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n.
31051/2017). Nel caso di specie, ...(n.d.r. nel confronti del terreno trova) applicazione
la disciplina dettata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, (L. n. 10 del 1977, art. 4, è stato
abrogato dal D.P.R. citato), che fissa i limiti per l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti
degli strumenti urbanistici generali. (Cass., 23/5/2018, n. 12792)''.
Quanto sino a ora osservato induce a ritenere che la cessione del Lotto non
rientri nella disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera c) del Decreto IVA,
contrariamente a quanto sostenuto delle Istanti.
Tale conclusione, oltre che dai chiarimenti della Corte Costituzionale, della
Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, sopra richiamati, è suffragata
anche:
dall'articolo 2, terzo comma, lettera c) del Decreto IVA che nel considerare fuori
campo IVA «le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni.», afferma al secondo periodo che «Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera
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a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10». Le zone bianche erano invece disciplinate
dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 (ora articolo 9 del TUE);
sui principali portali di vendite giudiziarie/pubbliche, tra cui il Portale delle
Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, il Terreno è pubblicizzato come area
edificabile, qualificato per terziarionegozi, e dalle foto ivi disponibili risulta posizionato
adiacente a un centro abitato. Da questi siti risulta altresì aggiudicato il 28 febbraio 2025,
partendo da un prezzo d'asta al 24 novembre 2024 di euro 1,9 milioni poi sceso a euro
1,4 milioni.
In conclusione, per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il Lotto, qualificato
come zona bianca, sia un'area suscettibile di utilizzazione edificatoria la cui cessione è
pertanto soggetta a IVA in misura ordinaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La qualificazione di terreni in "zone bianche" è rilevante per l'applicazione dell'IVA, delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, e per la determinazione della plusvalenza secondo l'articolo 67 del TUIR. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra inedificabilità totale e edificabilità ridotta, considerando la disciplina del Testo Unico dell'Edilizia e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di suscettibilità edificatoria e destinazione urbanistica.
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