Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Quando un ente pubblico affida corsi di formazione al personale, l'esenzione IVA si applica sempre o dipende da come è strutturato il contratto?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 14, comma 10, della legge 537/1993 prevede che i versamenti degli enti pubblici per corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale siano esenti da IVA. Questa esenzione si applica indipendentemente dal riconoscimento formale del soggetto che eroga la formazione: non è necessario che il provider sia una scuola riconosciuta, ma semplicemente che il corso sia destinato al personale di un ente pubblico e abbia contenuti di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale. Nel caso specifico dei corsi per agenti di polizia locale (uso armi, spray OC, distanziatori), l'esenzione è applicabile perché trasmettono competenze necessarie allo svolgimento dell'attività professionale. Tuttavia, l'esenzione decade quando il contratto prevede contemporaneamente la fornitura di beni e la formazione con un corrispettivo unico e non disaggregato: in questo caso, l'intera prestazione è soggetta a IVA ordinaria, poiché non è possibile identificare la quota parte riferita alla sola attività formativa.
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Riferimento normativo
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 79/2026
OGGETTO: Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e
aggiornamento professionale del personale di enti pubblici – articolo
14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente'') presenta una nuova
istanza di interpello per integrare le informazioni rese in un precedente interpello,
dichiarato inammissibile dalla competente Direzione regionale per carenza della
''circostanziata e specifica descrizione della fattispecie''.
Dalla lettura congiunta delle citate due istanze, è possibile ricostruire il seguente
caso concreto e personale.
L'Istante dichiara di svolgere ''attività di Formazione e addestramento periodico
professionale erogato ai comandi di polizia locale ai sensi del d.Lgs. 81 del 2008
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(Testo unico sulla sicurezza dei posti di lavoro) in merito agli strumenti di autotutela in
dotazione agli addetti alla sicurezza pubblica''.
Per dimostrare che tali corsi sono riconducibili alla formazione professionale
degli agenti di polizia locale, la Società allega alcune Determinazioni adottate da diversi
Comuni, dalle quali risulta che è l'operatore economico designato da queste pubbliche
amministrazioni per erogare i corsi formativi.
Il Contribuente, in particolare, precisa che i corsi in oggetto riguardano:
l'addestramento nell'uso delle armi da fuoco, ''attività obbligatoria che gli
agenti di polizia locale devono svolgere annualmente per il rinnovo dei titoli prefettizi
necessari per poter portare l'arma durante l'orario di servizio''. Al riguardo richiama la
seguente normativa:
1. legge 7 marzo 1986, n. 65, rubricata ''Leggequadro sull'ordinamento della
polizia municipale'', e in particolare l'''art. 5, comma 5 [...] che prevede che agli operatori
di Polizia Locale venga attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza previa
richiesta del Sindaco, accertamento della idoneità all'uso delle armi e conseguente
Decreto del Prefetto'';
2. ''il Decreto Ministeriale n.145 del 4 marzo 1987 ''Regolamento Concernente
l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità
di Agenti di Pubblica Sicurezza'''';
3. l'''Art.42 del T.U.L.P.S., gli artt. 61,73,75 e 76 del R.D. n. 635 del 1940
(Regolamento TULPS)''.
l'abilitazione e aggiornamento professionale per l'uso del distanziatore
telescopico, in merito al quale l'Istante chiarisce che:
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1. ''il datore di lavoro, per la tutela e sicurezza del personale dipendente, ha il
dovere di dotare lo stesso con attrezzature idonee e previste dalla legge'';
2. il ''Testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 definisce ''attrezzatura
di lavoro'' qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro'';
3. ''il distanziatore telescopico polimerico è uno strumento di autodifesa/
autotutela finalizzato a mantenere la distanza di sicurezza da persone aggressive e il
suo utilizzo è regolamentato e prevede un addestramento specifico, con l'obiettivo di
proteggere sia gli agenti che i cittadini in situazioni critiche''.
l'abilitazione e aggiornamento professionale per l'uso dello spray OC, con
riferimento al quale la Società riferisce che:
1. ''Il Servizio di Polizia Locale per i propri servizi d'istituto, necessita di dotarsi
di strumenti per difesa personale quali distanziatori e spray anti aggressione, nonché
tutti gli operatori necessitano altresì dei relativi corsi di formazione per l'utilizzo di tali
strumenti come previsto dalla normativa in vigore'';
2. l'''Art. 23 della L.R. (...) , dispone che gli operatori possono essere dotati
di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante (OC Oleum Capsicum) privo di
effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile, costituendo dotazione di reparto o
individuale'';
3. ''in base a quanto disciplinato dalla normativa Regionale, il porto di
tali strumenti debba avvenire a seguito di specifico addestramento e la successiva
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assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al Responsabile del
Servizio Polizia Locale'';
4. ''il Comando al fine di mantenere l'utilizzo di tali strumenti deve procedere alla
formazione annuale [...], prevedendo specifico corso di Training per l'uso dello spray e
dello strumento multifunzione, con rilascio di attestazione finale di abilitazione ai sensi
del D.Lgs. 81/08''.
Riguardo ai programmi formativi, la Società rappresenta che essi, ''in funzione
della tipologia di abilitazione o di aggiornamento professionale richiesto (uso delle armi
da fuoco, distanziatore o Spray OC), sono definiti dal TULPS (uso delle armi da fuoco),
dai regolamenti regionali e dalle linee guida del D.Lgs 81/08 (strumenti di autotutela),
che prevedono un monte ore minimo, una parte teorica e una parte pratica''.
L'Istante, dopo aver illustrato i programmi dei corsi in esame, precisa che ogni
attività svolta prevede la compilazione di un registro presenze con l'identificazione
dell'operatore tramite dati anagrafici, la firma e l'orario di ingresso, la firma e l'orario di
uscita. Al termine del percorso formativo viene somministrato un test teorico a comprova
del raggiungimento della conoscenza minima richiesta per il corretto utilizzo dello
strumento in dotazione.
Il Contribuente dichiara, infine, che ''l'attestato rilasciato è conforme a quanto
previsto dall'Art. 36 c.1 e c.2 del Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro, D.Lgs. 81/08 e
dalle leggi Regionali vigenti. Tale attestato qualifica l'agente di polizia come soggetto
autorizzato al porto e all'uso, in caso di necessità, dello strumento di autotutela''.
Tanto chiarito, in qualità di provider formativo certificato e autorizzato alla
formazione e all'aggiornamento professionale degli agenti di polizia locale, la Società
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chiede se può applicare l'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 20) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, ''Decreto
IVA'') alle attività formative erogate negli ambiti di:
1. addestramento all'uso delle armi da fuoco per fini professionali ed istituzionali;
2. abilitazione e aggiornamento professionale all'uso del distanziatore
telescopico;
3. abilitazione e aggiornamento professionale all'uso dello spray OC.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che i corsi descritti siano esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, n. 20) del Decreto IVA perché erogati a fini abilitativi o di mantenimento
dei requisiti tecnicoprofessionali da parte degli operatori di sicurezza pubblica.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso sulla base delle informazioni fornite della Società,
qui assunte acriticamente nel presupposto della loro veridicità, completezza e concreta
attuazione.
L'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA stabilisce che sono esenti
dall'imposta sul valore aggiunto: «Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù
e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite
nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile (...)».
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Come chiarito dalla circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, l'applicazione del beneficio
dell'esenzione dall'IVA è subordinato al verificarsi di due requisiti, uno di carattere
oggettivo e l'altro soggettivo. Nello specifico, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica
di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione professionale (requisito oggettivo);
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni (requisito soggettivo).
Si fa altresì presente che per l'articolo 14, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, «I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»
La recente risposta a interpello del 17 giugno 2025, n. 157 contiene utili
chiarimenti in merito al regime di esenzione invocato dalla Società.
In particolare, la citata risposta richiama la risoluzione 22 dicembre 1998, n. 182/
E, la quale chiarisce che la ratio della norma di esenzione in commento è quella ''evitare
che gli enti pubblici sopportino l'onere finanziario dell'IVA che sarebbe altrimenti loro
addebitata in via di rivalsa dagli esecutori dei corsi di formazione, in quanto ciò
limiterebbe la capacità di spesa pubblica in tale settore'' (cfr. anche risoluzione 27
gennaio 2006, n. 16/E e circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, paragrafo 6).
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La risoluzione 27 gennaio 2006, n. 16/E specifica altresì che ''Dalla lettura della
norma si evince che, sotto il profilo soggettivo, mentre sono individuati esattamente gli
enti erogatori dei contributi, identificati in tutti gli enti pubblici, nessun limite è posto
agli organizzatori dei corsi destinatari degli stessi contributi, che possono assumere
qualsiasi forma giuridica e per i quali non è richiesto alcuno specifico riconoscimento
da parte di pubbliche amministrazioni'' (n.d.r. enfasi aggiunta).
Peraltro, già la risoluzione 182/E del 1998 aveva esplicitato che ''tale norma
ha previsto per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni lo
stesso trattamento di esenzione dall'IVA applicabile alle prestazioni didattiche elencate
nell'art. 10, punto 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia, come chiarito con
circolare n. 150/E del 10 agosto 1994, ai fini dell'esenzione dall'IVA delle operazioni
di cui trattasi, non è richiesto che i soggetti che eseguono i corsi nei confronti di enti
pubblici debbano avere il riconoscimento formale prescritto...''.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la risoluzione 16/E del 2006 precisa che
''sono riconducibili nel regime di esenzione dall'IVA in argomento i versamenti effettuati
da enti pubblici a condizione che:
1) d etti versamenti siano erogati a fronte dell'esecuzione di attività di formazione,
aggiornamento, riqualificazione e riconversione;
2) i corsi siano destinati al personale.
Le anzidette condizioni evidenziano che la disposizione recata dall'art. 14,
comma 10, della legge n. 537 del 1993 non introduce una previsione assoluta ed
incondizionata di esenzione dal pagamento dell'IVA per tutte le iniziative formative poste
in essere con il contributo degli enti pubblici, ma limita il regime di favore ai corsi aventi
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per oggetto la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione del
personale''.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, assumono rilievo
lo status di pubbliche amministrazioni dei committenti nonché quello dei destinatari dei
corsi di formazione e addestramento erogati dall'Istante, che sono gli agenti della polizia
locale, ossia ''personale'' di ''enti pubblici'', come richiesto dall'articolo 14 comma 10
della legge n. 537 del 1993.
Occorre a questo punto valutare, se i corsi tenuti dal Contribuente possono
rientrare fra quelli di ''formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del
personale'', ai sensi della normativa in commento.
È possibile ricavare utili informazioni al riguardo dalle Determinazioni dei
Comuni che affidano alla Società l'esecuzione dei corsi descritti nell'istanza.
Dalla Determinazione del Comune di (...) n. (...) del (...) risulta che per ''l'art.
23 della L.R. (...), .... gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela,
quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile,
costituendo dotazione di reparto o individuale'', e che ''in base a quanto disciplinato
dalla normativa Regionale, il porto di tali strumenti debba avvenire a seguito di specifico
addestramento (...)''. È, inoltre, specificato che ''il Comando al fine di mantenere l'utilizzo
di tali strumenti deve procedere alla formazione annuale di nr. 3 operatori, prevedendo
specifico corso di Training per l'uso dello spray e dello strumento multifunzione, con
rilascio di attestazione finale di abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08''.
Analoghe affermazioni sono rinvenibili nella Determinazione del Comune di (...)
n. (...) del (...), da cui risulta che ''il Servizio di Polizia Locale per i propri servizi
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d'istituto, necessita di dotarsi di strumenti per difesa personale quali distanziatori e
spray anti aggressione, nonché tutti gli operatori necessitano altresì dei relativi corsi di
formazione per l'utilizzo di tali strumenti come previsto dalla normativa in vigore''.
Per quanto riguarda il corso di addestramento al tiro, nella Determinazione del
Comune di (...) n. (...) del (...) è riportato che ''Visto l'articolo 5 comma 5 della Legge
n.65 del 07/03/1986 che prevede che agli operatori di Polizia Locale venga attribuita
la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza previa richiesta del Sindaco, accertamento
della idoneità all'uso delle armi e conseguente Decreto del Prefetto'' e ''Dato atto che agli
stessi Operatori in possesso della predetta qualifica di Agente di P.S. è consentito portare
l'arma eventualmente assegnatagli, senza licenza'', ''è necessario quindi procedere ad
idoneo impegno di spesa per garantire l'addestramento all'uso delle armi ai sensi della
normativa vigente in materia di porto e detenzione delle stesse''.
Da tali atti risulta dunque che gli agenti di polizia, individuati dalle rispettive
pubbliche amministrazioni, seguono i corsi in questione per acquisire le nozioni e le
competenze necessarie alla detenzione e all'uso degli strumenti a loro dati in dotazione
per l'utilizzo professionale.
Poiché lo scopo della formazione e dell'addestramento è quello di trasmettere le
conoscenze necessarie agli agenti di polizia per lo svolgimento ''al meglio'' della propria
attività professionale, si ritiene che ai corsi descritti nell'istanza possano rientrare nel
regime di esenzione dall'IVA previsto dall'articolo 14, comma 10 della legge n. 537 del
1993.
A diverse conclusioni, tuttavia, si perviene quando all'Istante è affidata anche la
fornitura di beni, come avviene con la Determinazione del Comune di (...) n. (...) del (...),
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riguardante la ''fornitura dispositivi di protezione individuale al personale della polizia
locale'' per un impegno di spesa complessivo di 3.822,64 euro. L'oggetto del contratto,
in particolare, è la ''fornitura nr. 20 Distanziatori telescopici polimerici espandibili del
peso di 350 gr; nr. 20 Supporti per Distanziatori Telescopici con speciale clip girevole
e apribile; 2 ore di formazione teorica (in elearning), 4 ore di formazione pratica in
presenza, rilascio dell'attestazione finale di abilitazione e/o aggiornamento all'uso dello
Strumento di autotutela secondo quanto previsto dal TUSSL e dal regolamento regionale
vigente per nr. 16 operatori''. Per tale fornitura è stabilito un solo corrispettivo, dunque
onnicomprensivo, di euro 3.133,31 oltre IVA.
In tal caso, non essendo specificata la parte di detto corrispettivo relativa alla
fornitura dei beni e quella riferita alla formazione/addestramento, il regime di esenzione
non può trovare applicazione e l'intera fornitura sconterà conseguentemente l'IVA, con
aliquota ordinaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 537/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esenzione IVA per corsi di formazione del personale pubblico è disciplinata dall'articolo 10, comma 1, numero 20 del DPR 633/1972 e dall'articolo 14, comma 10 della legge 537/1993, ed è rilevante per commercialisti che assistono provider formativi e enti pubblici. La distinzione tra prestazioni di servizi esenti e forniture di beni imponibili è cruciale per la corretta applicazione dell'aliquota IVA e per evitare contestazioni amministrative su operazioni miste.
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