Quali sono le condizioni e i termini per qualificare una cessione di beni come intracomunitaria non imponibile quando il bene rimane in Italia per ulteriori lavorazioni prima della spedizione?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che una cessione intracomunitaria non imponibile richiede il trasferimento effettivo del bene in altro Stato membro dell'UE. Nel caso di beni sottoposti a lavorazione, trasformazione o assemblaggio in Italia per conto del cessionario, la cessione assume rilevanza fiscale solo quando il bene è nelle condizioni di essere definitivamente spedito all'estero, non al momento del trasferimento della proprietà formale durante i lavori in corso. Il termine di 90 giorni per provare l'arrivo del bene nello Stato membro di destinazione decorre dalla data di consegna della merce al vettore per il trasporto, documentata da DDT, lettera di vettura CMR o altro mezzo idoneo. Se decorso inutilmente questo termine senza prova di arrivo, il cedente deve regolarizzare la fattura entro 30 giorni successivi emettendo nota di debito e versando l'IVA, salvo poi recuperarla mediante nota di variazione qualora successivamente arrivi la prova dell'effettiva esportazione. Questa disciplina si applica dal 1° settembre 2024 per coerenza con le regole già vigenti per le esportazioni indirette.
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Riferimento normativo
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 65/2026
OGGETTO: Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7
del decreto legislativo n. 471 del 1997)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società [ALFA] (nel prosieguo ''istante'' e/o cedente/prestatore) al fine di avere
chiarimenti in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (trascritto, a decorrere dal 1° gennaio
2027, nell'articolo 32 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ''Testo Unico
sanzioni'') fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante appartenente al Gruppo [BETA], [...] è impegnato nella «produzione
di [...] generatori di vapore sostitutivi [...], su incarico della Società [GAMMA] (...) [di
seguito cessionario e/o committente, n.d.r.], anch'essa appartenente al Gruppo [BETA].
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Detti beni sono destinati ad essere consegnati e installati (...) presso [...], per
conto della società [DELTA] (...)».
Per lo svolgimento di tali attività il cessionario acquista «i beni, da installare
poi in [...]» dall'istante; mentre, a sua volta, l'istante riceve dal cessionario
«alcuni componenti di forgiatura necessari per la produzione, ovvero [...]. L'Istante
approvvigiona invece tutti gli altri componenti e materiali necessari per la produzione
degli [...].
(...) A causa della complessità dell'attività di produzione e assemblaggio da
svolgere, il progetto complessivo di costruzione degli [...] può durare, (...), diversi anni.
(...) I generatori di vapore sono realizzati su misura, (...) non possono essere
utilizzati in nessun altro impianto [...] né in [...], né in Italia, né in altri paesi dell'UE
o non UE».
Al riguardo l'istante prevede di completare nel 2027 le prime due serie di
generatori, mentre la restante parte nel 2028 e «considerato che il progetto di
costruzione complessivo ha una durata di diversi anni, il corrispettivo viene pagato al
raggiungimento di ''milestone'' intermedie, documentate con l'emissione di fatture che
recano lo stesso trattamento IVA che si applicherebbe se il corrispettivo fosse fatturato
per intero».
L'istante riferisce, quindi, di aver «emesso fatture per operazioni non imponibili
con riferimento ai pagamenti associati alle diverse ''milestone'' degli [...], ai sensi
dell'art. 41 del D.L. 331/1993, alla partita IVA [...] [del cessionario, n.d.r.], (...), in quanto
i generatori di vapore, una volta completati, sono destinati ad essere spediti in [...] per
l'installazione presso [...].
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Poiché la costruzione dei beni in parola non è stata ancora completata, non vi è
stata ancora alcuna consegna in [...]; infatti, [il cessionario, n.d.r.] (...), ha acquisito la
proprietà sui beni in corso di ulteriore lavorazione e assemblaggio presso lo stabilimento
di [ALFA] in Italia. Gli [...], anche in considerazione della mole dei componenti (...), non
possono essere spostati sino al completamento dell'assemblaggio e sono attualmente
sulla linea di produzione nello stabilimento [ALFA]».
A tal proposito, l'istante rappresenta che il cessionario al fine di conoscere i
criteri di applicazione delle modifiche recate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha integrato l'articolo 7 del decreto
legislativo n. 471 del 1997 ha presentato due precedenti istanze rispettivamente
in data [...] agosto 2024 e [...] marzo 2025 [quest'ultima «relativa ai medesimi
quesiti proposti con l'istanza di interpello di cui all'oggetto», avendo l'Ufficio rilevato
«l'asserita inammissibilità della richiesta di interpello (...) in quanto ''il quesito posto è
riconducibile alla sola sfera d'interesse del cedente ([ALFA] spa)''»].
In merito, l'istante precisa che «a far data dal 1° settembre 2024 (...), nel caso
in cui (...) [il cessionario, n.d.r.] non abbia fornito idonea prova che la merce è stata
consegnata dall'Italia alla [...] entro 90 giorni dalla data della fattura (...), entro i 30
giorni successivi (...) ha emesso una nota di addebito di sola IVA ed ha provveduto
al relativo versamento, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste
dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 87/2024».
Tutto ciò premesso, l'istante chiede di «chiarire il trattamento IVA applicabile
agli [...] in lavorazione che ha ceduto (...) [al cessionario, n.d.r.] dopo il 1° settembre
2024.
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Ciò, considerando che dopo che la proprietà su questi beni, che costituiscono
meri ''stati avanzamento lavori'' degli [...], è stata trasferita (...) essi rimangono in
Italia presso lo stabilimento di [ALFA] per essere ulteriormente lavorati, assemblati e
collaudati prima di essere spediti alla destinazione finale in [...], una volta completati».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante dopo aver richiamato la normativa e la prassi in materia
è dell'avviso che «l'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto [decreto legislativo n. 87
del 2024, n.d.r.] sembrerebbe aver introdotto un nuovo requisito temporale ossia che
i beni siano consegnati nello Stato membro UE di destinazione dall'acquirente o per
suo conto entro 90 giorni dalla loro consegna in Italia per qualificare la cessione
intraUE di beni come non imponibile. Nel caso in cui la condizione di cui sopra non
sia soddisfatta, le nuove regole prevedono una sanzione amministrativa (pari al 50%
dell'IVA non addebitata), a meno che il venditore non corregga la fattura originale e
addebiti l'IVA entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni.
La nuova disposizione è applicabile solo alle violazioni commesse a partire dal
1° settembre 2024, (...).
(...) la suddetta norma era già immanente nel sistema IVA italiano con specifico
riferimento alle esportazioni, in quanto l'art. 8, comma 1, lettera b) del DPR 633/1972
(...) prevede chiaramente per le esportazioni ''indirette'', laddove i beni siano
consegnati in Italia ad un soggetto passivo non residente, che provvede al loro trasporto
dall'Italia fuori dell'UE lo stesso termine di 90 giorni al fine di sostenere la non
imponibilità dell'operazione di esportazione.
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Tuttavia, va considerato che l'articolo 41 del D.L., che definisce le cessioni intra
UE non imponibili, non prevede (a differenza dell'art. 8, comma 1, lettera b) sopra citato)
un termine specifico per raccogliere la prova dell'avvenuta consegna intraUE.
Inoltre, il comma 1, lettera a) del suddetto articolo chiarisce che ''i beni possono
essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi,
a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni'', prevedendo
così esplicitamente (questa volta, nella normativa IVA) la possibilità per il fornitore
di assoggettare alla non imponibilità la cessione dei beni, anche nel caso in cui questi
vengano inizialmente consegnati in Italia al cliente, che li fa lavorare prima di trasferirli
in un altro Stato membro dell'UE.
(...) Come indicato nella Relazione Illustrativa al Decreto, l'art. 2 è stato recepito
''per ragioni di coerenza'', ossia per allineare sia le condizioni di applicazione della
non imponibilità IVA sia le sanzioni eventualmente applicabili in caso di (i) beni
consegnati dal fornitore al cessionario in Italia, (ii) quando il loro trasporto al di fuori
del territorio è gestito dal cessionario o per suo conto, indipendentemente dal fatto
che siano destinati ad essere consegnati al di fuori dell'UE o verso una destinazione
comunitaria.
Si precisa, tuttavia, che l'articolo 8, comma 1, lettera b) del Testo Unico
IVA contrariamente a quanto disposto alla lettera a) del medesimo articolo per
le esportazioni ''dirette'' non prevede esplicitamente la possibilità di lavorare,
trasformare o comunque modificare i beni ceduti prima che questi lascino il territorio
italiano.
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(...) considerato che la ratio dell'articolo 2 del Decreto era quella di allineare
(''per ragioni di coerenza'') il trattamento IVA delle vendite intraUE ''indirette'' a quello
delle esportazioni ''indirette'', (...) ritiene che la nuova disposizione di cui sopra e il
relativo termine di 90 giorni possano applicarsi solo alle cessioni intraUE relative a
beni consegnati dal cedente al cessionario in Italia, per i quali il cessionario (o un terzo
per suo conto) organizza il trasporto nello Stato membro UE di destinazione nel loro
stato originario, cioè senza che i beni siano stati lavorati prima di lasciare l'Italia.
(...) Inoltre, va qui ribadito che l'articolo 41 del D.L., che definisce le cessioni
intraUE non imponibili, non stabilisce una tempistica specifica per acquisire la prova
della consegna intraUE.
Quanto sopra è ancora più determinante nel caso in cui, come previsto dall'art.
41, comma 1, lettera a) del D.L., i beni siano lavorati prima di lasciare il territorio
italiano. In effetti, sarebbe impossibile stabilire un termine fisso entro il quale deve
avvenire la consegna dei beni lavorati nello Stato membro di destinazione, poiché
le tempistiche per la loro spedizione dipenderebbero principalmente dalle tempistiche
della lavorazione da effettuare, che a loro volta dipenderebbero dalla complessità degli
interventi da eseguire.(...)».
Pertanto, l'istante ritiene che, «per i beni consegnati [al cessionario, n.d.r.] in
Italia, per la loro ulteriore lavorazione e assemblaggio (...), dovrebbe valere quanto
segue:
i. [ l'istante, n.d.r.] dovrebbe emettere fatture non imponibili per cessioni intra
UE di beni [al cessionario, n.d.r.], nonostante tali beni rimangano in Italia per un
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periodo di tempo ''ragionevole'', tenuto conto delle tempistiche necessarie per eseguire
la lavorazione sui beni nel caso di specie;
ii. [il cessionario, n.d.r.] dovrà fornire [all'istante, n.d.r.] la prova che i beni
lavorati sono stati consegnati dall'Italia alla [...] entro un termine ''ragionevole'' dopo
il completamento della lavorazione».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle
informazioni e degli elementi rappresentati dall'istante, assunti acriticamente così come
illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza,
concretezza ed esaustività ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di
controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del
2016).
Resta parimenti esclusa dalla trattazione che segue ogni valutazione in merito
alla concreta qualificazione ai fini IVA delle operazioni descritte ricondotte dall'istante
tra le cessioni intracomunitarie di beni nonostante, secondo quanto riferito, sia lo
stesso cessionario a fornire la maggior parte dei pezzi essenziali che l'istante deve
assemblare per realizzare i beni finiti e che, sempre secondo quanto riferito dall'istante,
il cessionario «ha acquisito la proprietà sui beni in corso di ulteriore lavorazione e
assemblaggio presso lo stabilimento di [ALFA] in Italia» per essere poi trasportati solo in
un secondo momento in [...]. Tali verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili
dalla scrivente in sede di risposta ad interpello.
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Tanto premesso, per quanto concerne la disposizione sanzionatoria, si osserva
che, l'articolo 2 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l'articolo
7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc
pari al cinquanta per cento dell'IVA dovuta da applicare nei confronti di «chi effettua
cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera
a), del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal
cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro
novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica
se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il
versamento dell'imposta».
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 87
del 2024, la misura sanzionatoria e la correlata procedura di regolarizzazione disposta
per le cessioni intracomunitarie sono state introdotte per ''coerenza'' con quanto già
previsto, con riguardo alle esportazioni, dal comma 1, del citato articolo 7 del decreto
legislativo n. 471 del 1997.
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, lettera a),
del decretolegge n. 331 del 1993 stabilisce che «[c]ostituiscono cessioni non imponibili:
a) l e cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro
Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di
cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate
nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non soggetti passivi d'imposta, i beni possono essere sottoposti per conto del
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cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
assiemaggio o adattamento ad altri beni.[...]».
Dunque, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione
intracomunitaria non imponibile, occorre che:
o il cedente e l'acquirente siano entrambi operatori economici;
o l'operazione sia onerosa;
o sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
o i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato
che, «[l]'invio dei beni in altro Stato dell'Unione europea è elemento costitutivo della
cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza
del quale non può considerarsi legittima l'emissione di una fattura senza applicazione
dell'imposta» (in tal senso anche la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008).
Ai fini degli adempimenti IVA, l'articolo 39 del medesimo decretolegge n. 331
del 1993, dispone che «1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari
di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al
cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi
si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un
anno dalla consegna [...].
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2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata
emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura».
Ciò detto, nel caso di specie nel presupposto, non verificabile, che le
operazioni realizzate siano riconducibili a delle cessioni di beni le somme corrisposte
periodicamente dal cessionario sembrerebbero assumere la natura di acconti per le
«diverse ''milestone'' degli [...]», ossia pagamenti degli ''stati avanzamento lavori'' e,
dunque, sebbene il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la ''proprietà''
di quanto già realizzato, essendo necessarie ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi,
l'effettiva proprietà, ai fini che qui interessano, può considerarsi concretamente trasferita
nel momento in cui i beni sono nelle condizioni di essere spediti in [...].
Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, la cessione intracomunitaria
assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in
altro Stato dell'Unione europea e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale
occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi,
sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE analogamente a quanto
avviene per le esportazioni decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al
terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di
trasporto (''DDT''), da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo
idoneo a provare l'avvenuto trasporto della merce fuori dall'Italia, nei termini chiariti
dalle disposizioni unionali e nazionali nonché dalla prassi sul punto (cfr., in particolare,
circolare 12 maggio 2020, n.12/E).
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Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita
la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente per non incorrere nella
contestazione della sanzione in parola deve regolarizzare la fattura ai sensi dell'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 mediante emissione della nota di
debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.
Resta salva per il cedente al sopraggiungere delle prove della fuoriuscita del
bene dal territorio nazionale la possibilità di recuperare l'imposta versata mediante
l'emissione della nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA ovvero
mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30ter del decreto IVA (cfr. la
risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014), in linea con le indicazioni fornite dalla
Corte di Giustizia della UE, che impone agli Stati membri di assicurare sempre il
beneficio della non imponibilità, ovvero prevedere il ''diritto del soggetto passivo al
rimborso dell'IVA'' assolta, nell'ipotesi in cui venga fornita la prova dell'''avvenuta
esportazione'' (cfr. sentenza 19 dicembre 2013, procedimento C563/12).
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 471/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa sulle cessioni intracomunitarie non imponibili (articolo 41 del D.L. 331/1993) e le sanzioni per mancata prova dell'esportazione (articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024) riguardano operatori economici che effettuano operazioni transfrontaliere. Commercialisti e aziende devono verificare il trasferimento effettivo della proprietà, il trasporto verso altro Stato membro, la documentazione di trasporto e il rispetto dei termini di 90 giorni per evitare sanzioni del 50% dell'IVA non addebitata, con possibilità di regolarizzazione entro 30 giorni.
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