Trattamento IVA applicabile all'attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci
I Gruppi di acquisto solidali (GAS) devono applicare l'IVA sulla distribuzione dei beni ai soci, oppure sono esclusi da questo tributo?
Spiegato da FiscoAI
I Gruppi di acquisto solidali (GAS) costituiti come associazioni di promozione sociale sono esclusi dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni di distribuzione dei beni acquistati collettivamente ai propri associati. Questa esclusione è prevista dalla legge 244/2007 (articolo 1, comma 267) che qualifica tali attività come non commerciali. La fatturazione IVA termina con la fattura emessa dal fornitore al GAS, mentre i versamenti dei soci per ricevere i beni distribuiti non costituiscono operazioni imponibili. Questa disciplina rimane in vigore fino al 31 dicembre 2035, grazie alla proroga introdotta dal decreto legislativo 186/2025, che ha rinviato il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA. Affinché il GAS possa beneficiare di questa esclusione, deve rispettare specifiche condizioni statutarie previste dall'articolo 4, settimo comma, del DPR 633/1972, tra cui il divieto di distribuire utili, l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e la disciplina uniforme del rapporto associativo.
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Riferimento normativo
Trattamento IVA applicabile all'attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 20/2026
OGGETTO: Trattamento IVA applicabile all'attività di distribuzione dei beni,
acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei
confronti esclusivamente dei soci.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione ''Gruppo di acquisto solidale'' di (...) (di seguito ''G.A.S. APS'' o
''Istante'') rappresenta che i Gruppi di acquisto solidali sono disciplinati dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in particolare dai commi 266 e
267, richiamata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito Codice del Terzo
settore o CTS) all'articolo 5, lettera w).
L'Istante precisa di non effettuare alcuna attività di vendita o cessione di beni,
bensì di limitarsi a distribuire i beni acquistati collettivamente, senza alcuna applicazione
di ricarichi, esclusivamente ai soci, evidenziando come ''gli acquisti collettivi'' hanno
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finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, privilegiando le
produzioni biologiche e i produttori locali.
L'Istante rappresenta che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova fiscalità
per gli enti del Terzo settore e, conseguentemente, alcune operazioni (cessioni di beni
e prestazioni di servizi) a favore di soci, dietro il pagamento di specifici corrispettivi,
attualmente fuori campo IVA transiteranno al regime di esenzione IVA.
Chiede di conoscere se le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 15quater,
del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146, agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), in vigore dal 1°
gennaio 2026, possano applicarsi anche ai Gruppi di acquisto solidale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante evidenzia che la citata legge n. 244 del 2007, all'articolo 1, comma 267,
prevede la non commercialità, ai fini IVA, delle attività tipiche dei gruppi di acquisto
solidale, così come delineate nel comma 266 della medesima legge n. 244 e che, in
particolare, secondo, in particolare, il predetto comma 267, non si considera cessione
di beni la distribuzione ai soci delle merci acquistate collettivamente, nel senso che la
fatturazione IVA termina con la fattura emessa dal fornitore al G.A.S. e i versamenti
dei soci al G.A.S. relativi alla distribuzione delle merci possono essere considerati
cessioni aventi ad oggetto denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto IVA. Pertanto, a parere del G.A.S. APS, tenuto conto che l'articolo 1, commi
266 e 267 della legge n. 244 del 2007 è una disposizione specifica per i G.A.S., gli
introiti incamerati a seguito della distribuzione ai soci dei beni acquistati solidalmente
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dovrebbero considerarsi fuori dal campo applicativo dell'IVA, anche alla luce delle
modifiche apportate dall'articolo 5, comma 15quater, del decretolegge n. 146 del 2021
agli articoli 4 e 10 del decreto IVA.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che la risposta di seguito formulata esula da
ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza della qualifica dell'Istante come Gruppo
di acquisto solidale, nonché come ente del Terzo settore, trattandosi di accertamento
fattuale non esperibile in sede d'interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016);
tale qualifica, pertanto, viene assunta acriticamente sulla base di quanto affermato
dall'Istante e di quanto riportato dallo statuto (allegato all'istanza) come risultante dalle
modifiche approvate, con il verbale del 28 maggio 2021, volte a conformare le medesime
disposizioni statutarie alle indicazioni regionali in materia del citato Codice del Terzo
settore.
Tanto premesso, riguardando l'istanza un'ipotesi generica, il seguente parere viene
formulato in termini di principi generali.
L'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
per il 2008) definisce «''gruppi di acquisto solidali'' i soggetti associativi senza scopo di
lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita».
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La norma definitoria non prescrive espressamente che il Gruppo di acquisto
solidale debba costituirsi nella forma di ''associazione'', ma ciò non toglie che, al fine di
meglio strutturare l'operatività del Gruppo, lo stesso possa essere costituito adottando la
veste formale di associazione; in tal caso, per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo settore (di seguito RUNTS) gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, divengono rilevanti le disposizioni contenute nel richiamato Codice del Terzo
settore .
Il Codice del Terzo settore contiene la disciplina organica degli Enti del Terzo
settore (ETS) e prevede sia disposizioni di natura fiscale che extrafiscale relative ai
predetti enti.
L'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, in particolare, dispone che
«gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali,
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità'
sociale».
Con specifico riferimento ai Gruppi di acquisto solidale costituiti come
Associazioni di promozione sociale (APS), ovverosia ''associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati'', gli stessi erano regolati dalla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, abrogata per l'effetto dall'articolo 102, del citato d.l.gs.
n. 117 del 2017).
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Nell'attuale scenario, tali Gruppi trovano collocazione nel Codice del Terzo
settore (articolo 35) solo se hanno richiesto e ottenuto l'iscrizione nella sezione APS del
RUNTS.
Sulla base del richiamato articolo 5 del Codice del Terzo settore «si considerano
di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: [...] w) promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge
8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Per quanto attiene più specificatamente agli aspetti fiscali, in particolare al
trattamento IVA, il richiamato articolo 1, della legge n. 244 del 2007, al comma 267
stabilisce che «le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle
rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del
regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo
decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
Al riguardo, in via generale, l'articolo 4, quarto comma, del citato decreto
IVA, attualmente vigente, prevede, tra l'altro, un regime di esclusione dal campo di
applicazione dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati
o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
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determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
«effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
Il settimo comma del medesimo articolo 4, richiamato dal predetto articolo 1,
comma 267 della legge n. 244 del 2007, prevede che «le disposizioni di cui ai commi
quarto, secondo periodo, e sesto si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
1)divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
2)obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque altra causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
3)disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione
in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto all'approvazione e
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le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
4)obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5)eleggibilità libera degli organi amministrativi; [...];
6) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.».
Pertanto, posto il quadro normativo sopra delineato, i Gruppi di acquisto solidali
di cui al citato articolo 1, comma 266, della legge n. 244 del 2007, costituiti nella
forma di associazione di promozione sociale, trovano la loro collocazione nell'ambito
del Codice del Terzo settore, come in precedenza accennato, solo nell'eventualità in cui
abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione nella sezione del RUNTS come APS, in quanto
associazioni di promozione sociale che svolgono nei confronti, tra l'altro, dei propri
associati un'attività di interesse generale consistente nella promozione e tutela dei diritti
dei consumatori.
Con particolare riferimento al trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, la
richiamata disposizione di cui all'articolo 1, comma 267 della medesima legge n. 244 del
2007 prevede la non commercialità delle operazioni di distribuzione dei beni, acquistati
dai Gruppi di acquisto solidale nei confronti dei propri associati, in quanto attività rivolte
dai Gruppi di acquisto solidali nei confronti dei propri aderenti, sempre che vengano
rispettate le sopra richiamate disposizioni contenute nel settimo comma dell'articolo 4
del decreto IVA, ossia che l'Istante si conformi alle riportate clausole da inserire nel
relativo atto costitutivo o nello statuto.
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L'articolo 5, comma 15quater, lettera a), del decretolegge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto
la soppressione dell'esclusione dall'IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni
tassativamente indicate al citato articolo 4, quarto comma del decreto IVA, prevedendo
nel contempo, alla lettera b), l'applicazione del regime di esenzione delle medesime
operazioni e la loro riconducibilità nell'articolo 10 del medesimo decreto IVA.
L'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva stabilito la
decorrenza di detta disposizione al 1° gennaio 2024 (termine successivamente prorogato
al 1° luglio 2024 per effetto delle modifiche apportate con l'articolo 4 del decretolegge
10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87; termine prorogato al
1° gennaio 2025, a seguito delle modiche introdotte dall'articolo 3, del decretolegge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
Successivamente, con il decretolegge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. ''decreto
Milleproroghe'') all'articolo 3, comma 10, in seguito convertito dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, è stato disposto che all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, il secondo periodo fosse sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione
della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione
dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15quater
dell'articolo 5 del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.».
Da ultimo, il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante ''Disposizioni in
materia di terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto'', all'articolo
6 (proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi) dispone che «All'articolo 1, comma
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683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2036».
In buona sostanza, detta disposizione ha prorogato il regime di esclusione dall'IVA
per le operazioni rese dagli enti associativi di cui al richiamato articolo 4 e rinviato,
al 1° gennaio 2036, l'applicazione alle stesse dell'esenzione dall'IVA e la relativa
riconducibilità all'articolo 10 del decreto IVA.
Pertanto, il dubbio interpretativo sollevato dall'Istante risulta al momento di fatto
superato in virtù proprio della disposizione che, infine, ha consentito il permanere del
regime di esclusione dall'IVA per le operazioni rese dagli enti associativi nei confronti
dei propri soci, associati, partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o
contributi supplementari, ai sensi del citato articolo 4, del decreto IVA che, quindi,
permarrà in vigore fino al 31 dicembre 2035.
Atteso il quadro normativo sopra riportato, nel caso di specie, nel presupposto che
l'Istante sia effettivamente qualificato come Gruppo di acquisto solidale, le operazioni di
distribuzione dei beni, acquistati dall'Istante collettivamente e senza alcuna applicazione
di ricarichi, esclusivamente agli associati devono considerarsi escluse dall'ambito
applicativo dell'IVA, in virtù della loro natura non commerciale, come previsto dalla
citata legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 267, sempre che sussistano le condizioni
previste dall'articolo 4 del decreto IVA, che, peraltro, nella sua interezza continua ad
avere la propria efficacia, fino al 31 dicembre 2035, in virtù del richiamato articolo 6,
del d.lgs. n. 186 del 2025.
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 9570465/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esclusione IVA per i GAS si applica secondo l'articolo 1, comma 267 della legge 244/2007 e l'articolo 4 del DPR 633/1972, interessando associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS che svolgono attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il rispetto delle clausole statutarie obbligatorie e la qualificazione come ente del Terzo settore per applicare correttamente il regime di non commercialità, distinguendo tra operazioni escluse dall'IVA e operazioni soggette a esenzione.
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