Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 9761612/2014

Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve in sospensione d'imposta – art. 47 del TUIR – applicazione

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Come si applica l'articolo 47 del TUIR alla distribuzione di riserve quando alcune di esse sono vincolate in sospensione d'imposta?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 47, comma 1, del TUIR stabilisce una presunzione di prioritaria distribuzione degli utili e delle riserve di utili rispetto ad altre categorie di riserve, indipendentemente da quanto deliberato dall'assemblea. Tuttavia, questa presunzione non si applica alle riserve vincolate in sospensione d'imposta, poiché distribuirle comporterebbe la perdita del beneficio fiscale della sospensione stessa. Nel caso esaminato, la società Alfa intendeva distribuire riserve disponibili escludendo quelle in sospensione d'imposta derivanti da rivalutazioni e riallineamenti fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, quando la distribuzione riguarda effettivamente solo riserve di utili e riserve da sovrapprezzo (non vincolate), la presunzione di prioritaria distribuzione opera correttamente secondo le intenzioni del contribuente. La distinzione cruciale è tra la natura civilistica delle riserve (come risultano in bilancio) e la loro natura fiscale (come risultano nella dichiarazione dei redditi), poiché quest'ultima determina il regime tributario applicabile.

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Riferimento normativo

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Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 92/2026 OGGETTO: Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve in sospensione d'imposta – art. 47 del TUIR – applicazione Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Alfa S.r.l. (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 47, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR''), con riferimento alla distribuzione di riserve, come di seguito descritta. L'Istante rappresenta di essere una holding operativa a capo del gruppo Alfa e di essere interamente partecipata dalla società Beta S.p.a. (di seguito, ''Socio''). Pagina 2 di 11 L'Istante, dopo aver dichiarato di avere esercizio sociale coincidente con il periodo 1° luglio ­ 30 giugno, descrive la composizione del proprio patrimonio netto di cui al bilancio chiuso al 30 giugno 2024, che risulta essere la seguente: ­ capitale sociale per euro [...]; ­ riserva sovrapprezzo azioni per euro [...]; ­ riserva di rivalutazione per euro [...] (di seguito, ''Riserva di rivalutazione''); ­ riserva legale per euro [...]; ­ riserva straordinaria per euro [...]; ­ riserva versamenti in conto capitale per euro [...]; ­ utili portati a nuovo per euro [...]; ­ utili dell'esercizio per euro [...]. In particolare, l'Istante rappresenta che la Riserva di rivalutazione risulta costituita da: ­ una riserva di rivalutazione ex articolo 6­bis del decreto­legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per euro [...] e ­ una riserva di rivalutazione ex ''articolo 104'' del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per euro [...]; e che la riserva versamenti in conto capitale (pari a euro [...]) risulta costituita da: ­ una riserva di rivalutazione ex articolo 6­bis del d.l. n. 23 del 2020, per euro [...] e ­ una riserva di rivalutazione ex ''articolo 104'' del d.l. n. 34 del 2020, per euro [...]. Pagina 3 di 11 L'Istante dichiara che su tali riserve, che complessivamente ammontano a euro [...], grava un vincolo di sospensione di imposta e che le stesse derivano dalla fusione per incorporazione della società Gamma S.r.l. (di seguito, rispettivamente ''Fusione'' e ''Gamma'') presso la quale, al momento dell'operazione, ammontavano a complessivi euro [...], così composti: ­ riserve di rivalutazione per complessivi euro [...], di cui: euro [...], a fronte della rivalutazione gratuita ex articolo 6­bis del d.l. n. 23 del 2020, ed euro [...] a fronte della rivalutazione ex articolo 110 del decreto­legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; ­ riserve in conto capitale vincolate per complessivi euro [...], di cui: euro [...], a fronte del riallineamento gratuito dei valori fiscali a quelli civili ex articolo 6­bis del d.l. n. 23 del 2020, ed euro [...], a fronte del riallineamento ex articolo 110 del d.l. n. 104 del 2020. L'Istante afferma che, a seguito della Fusione (avvenuta il [...] 2023), queste ultime riserve sono state vincolate nel bilancio dell'Istante stessa nel limite dell'importo del relativo avanzo (di fusione) pari a euro [...], coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 172, comma 5, del TUIR. L'Istante precisa, inoltre, che è in corso di predisposizione il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e che il patrimonio netto, a eccezione del relativo utile d'esercizio, presenta la stessa composizione del bilancio dell'esercizio precedente. L'Istante rappresenta di voler distribuire riserve disponibili per circa 10 milioni di euro, imputando tale distribuzione alle seguenti voci: ­ riserva straordinaria per euro [...]; Pagina 4 di 11 ­ utile portato a nuovo per euro [...]; ­ utile dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 per euro [...]; ­ utile dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 per l'importo risultante dal relativo bilancio (stimato in euro [...]), al netto della quota da imputare a riserva legale (stimata in euro [...]); ­ riserva sovraprezzo azioni per circa euro [...]. A tal fine, nel rispetto delle previsioni civilistiche, prima di procedere alla distribuzione delle riserve disponibili, l'Istante intende imputare una quota parte della riserva sovrapprezzo azioni a riserva legale sino a concorrenza del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile (ovvero sino a capienza di euro [...]). Tanto premesso, l'Istante chiede un parere ''in merito al corretto regime fiscale delle riserve che si intende distribuire in ordine alla applicazione dell'art. 47, c. 1, TUIR''. Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l'Istante ha risposto alla richiesta con la nota del [...] (di seguito, ''documentazione integrativa''). In particolare, con la documentazione integrativa, l'Istante ha chiarito, tra l'altro, che la qualificazione come ''riserva in conto capitale'' della riserva in sospensione d'imposta relativa ai riallineamenti ''ha carattere meramente civilistico e contabile e riflette la natura civilistica che tale posta aveva nel bilancio d'esercizio dell'incorporata Gamma'' e che ''[t]ale qualificazione non necessariamente riflette la natura fiscale di tale posta che, ad oggi, congiuntamente con la ''riserva di rivalutazione'' rappresenta la quota parte di patrimonio netto di Alfa vincolato al regime di sospensione d'imposta, come indicato nel Prospetto del Capitale e delle riserve delle dichiarazioni Redditi SC Pagina 5 di 11 (rigo RS140) presentate dalla stessa Alfa [...] post operazione di incorporazione di Gamma'. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante dichiara che, dopo aver preliminarmente vincolato una quota della riserva sovrapprezzo a riserva legale, intende distribuire tutte le riserve di utili disponibili e la quota non vincolata della riserva sovrapprezzo azioni. L'Istante precisa che, sotto il profilo civilistico, la distribuzione non coinvolge le riserve in sospensione di imposta, e che l'individuazione ai fini civilistici delle riserve da distribuire valga anche ai fini fiscali. In particolare, l'Istante sostiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 47, comma 1, del TUIR affinché operi la presunzione di prioritaria distribuzione delle ''riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta'', posto che, a eccezione della riserva legale, le riserve che residueranno dopo la distribuzione sono comunque riserve di capitali (come la riserva versamenti in conto capitale) e, in ogni caso, in sospensione di imposta (sia la riserva versamenti in conto capitale che la riserva di rivalutazione). Dunque, l'Istante ritiene che la distribuzione prospettata non comporti in capo allo stesso Istante alcuna tassazione. Inoltre, l'Istante dichiara che comunicherà al Socio la quota parte di riserve distribuite che hanno natura (fiscale) di utile da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del TUIR e di capitale da non assoggettare a tassazione ma che ridurranno il costo fiscale della partecipazione stessa. Pagina 6 di 11 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti. Inoltre, la presente risposta esula da ogni valutazione in merito alla natura fiscale delle poste di patrimonio netto indicate nell'istanza e alla sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali concernenti l'adesione alle citate leggi di rivalutazione e l'apposizione dei vincoli di sospensione d'imposta, nonché in merito alla correttezza del loro ammontare e alla corrispondenza tra le poste indicate nei bilanci dell'Istante e nei rispettivi modelli dichiarativi. Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti. Con il quesito posto, l'Istante intende ottenere chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare alla distribuzione rappresentata in istanza e, in particolare, nel caso di distribuzione di riserve di utili, riserve da sovraprezzo azioni e riserve straordinarie nei termini sopra indicati. Sul punto, giova ricordare che in tema di distribuzione di utili l'articolo 47, comma 1, del TUIR stabilisce che ''[i]ndipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta''. Pagina 7 di 11 Il citato comma 5 dell'articolo 47 del TUIR dispone che ''[n]on costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute''. Dunque, come evidenziato nella risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 492 del 2022, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 47 del TUIR reca un principio di ordine generale secondo cui si considerano prioritariamente distribuiti utili e riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 (ossia, riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria), a prescindere da quanto deliberato dall'organo assembleare. La circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 ha precisato che la norma è applicabile sempreché le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano ''liberamente disponibili''. L'espressione ''disponibile'' va intesa nel senso di disponibilità per la distribuzione. L'indisponibilità per la distribuzione si verifica nel caso della riserva legale, la quale è da considerarsi disponibile per la distribuzione solo per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite del quinto del capitale sociale (articolo 2430 del codice civile). Pagina 8 di 11 Al riguardo, l'Istante riferisce che, prima di procedere alla distribuzione prospettata, ''intende imputare una quota della riserva sovrapprezzo a riserva legale sino a concorrenza del limite stabilito dall'art. 2430 c.c. (ovvero sino a capienza di [...])'' e ciò trova conferma anche nella bozza del verbale dell'assemblea ordinaria allegato alla documentazione integrativa (cfr. allegato n. 5) in cui si prevede di ''imputare Euro [...] dalla riserva sovraprezzo a riserva legale per il raggiungimento del limite stabilito dall' art. 2430 C.C. ovvero fino all'importo di Euro [...], pari al 20% del capitale sociale di Euro [...]''. Da un punto di vista civilistico, infatti, in tema di riserva sovrapprezzo azioni, l'articolo 2431 del codice civile dispone che ''[l]e somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430'', dove tale limite coincide con il raggiungimento di un quinto del capitale sociale. Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d'imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ''beneficio'' della sospensione della tassazione in capo alla società. Nel caso di specie, occorre evidenziare che, nella bozza del verbale dell'assemblea ordinaria allegato alla documentazione integrativa, l'Istante fornisce una rappresentazione del patrimonio netto contabile al 30 giugno 2025, ''considerando la destinazione dell'utile d'esercizio al 30/06/2025 come da delibera dell'assemblea dei soci Pagina 9 di 11 di data [...] [n.d.r. delibera non allegata alla documentazione integrativa]'', che risulta essere la seguente: ­ capitale sociale per euro [...]; ­ riserva sovrapprezzo azioni per euro [...]; ­ Riserva di rivalutazione per euro [...]; ­ riserva legale per euro [...]; ­ riserva straordinaria per euro [...]; ­ riserva in conto capitale per euro [...]. Dunque, sebbene nell'istanza di interpello sia stato precisato che ''[i]l bilancio della società istante chiuso al 30 giugno 2025, attualmente in corso di predisposizione, presenta la stessa composizione del patrimonio netto [dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, n.d.r.] con la sola differenza dell'utile dell'esercizio chiuso a tale data'', si evidenzia una differenza anche nell'importo riferito alla riserva straordinaria (che aumenta da euro [...] nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 ­ come risulta dall'istanza ­ a euro [...] nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025 ­ come, invece, indicato nella documentazione integrativa). Tale differenza, secondo quanto rappresentato nel prospetto di movimentazione del patrimonio netto allegato alla documentazione integrativa (cfr. allegato n. 6) e assunto acriticamente in questa sede, è il risultato di operazioni di destinazione a riserva straordinaria dell'utile di esercizio (a eccezione della quota da destinare a riserva legale) nonché di una già avvenuta ''distribuzione di dividendi''. Tanto premesso, la distribuzione di ''riserve disponibili per complessivi circa [...]'', secondo quanto riportato nell'istanza e nella documentazione integrativa, Pagina 10 di 11 coerentemente con quanto esposto nel ''prospetto del capitale e delle riserve'' di cui ai righi RS130­RS140 della dichiarazione modello Redditi SC 2025, relativa al periodo 1° luglio 2024 ­ 30 giugno 2025, andrà a erodere: ­ per euro [...], poste aventi natura fiscale di ''utili'' (cfr. la somma degli importi di cui al rigo RS134, col. 4, e al rigo RS141, col. 2, della predetta dichiarazione, per la parte che non costituisce riserva legale); ­ per la parte residua (euro [...]), poste aventi natura fiscale di ''capitale'' (cfr. rigo RS131, della predetta dichiarazione). Non verranno distribuite, invece, le riserve in sospensione di imposta (cfr. rigo RS 140, col. 4). Alla luce del delineato quadro normativo e delle indicazioni fornite dall'Istante, (secondo il quale la distribuzione che intende porre in essere coinvolge tutte le riserve disponibili aventi natura fiscale di ''utile'' e una quota parte della riserva sovrapprezzo azioni avente natura fiscale di ''capitale'', mentre non erode le riserve in sospensione di imposta), si ritiene che la citata riserva da sovrapprezzo azioni è esclusa dal campo di applicazione della presunzione legale di distribuzione prioritaria di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR. Ne consegue che alla distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni a favore del Socio, trova applicazione quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del TUIR. Da ultimo, si evidenzia che, dal momento che la prospetta distribuzione verrà deliberata successivamente al 1°gennaio 2026, la distribuzione di riserve di utili comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 51, lettera d), della legge 30 dicembre Pagina 11 di 11 2025, n. 199 (comma abrogato dall'articolo 11, comma 4, del decreto­legge 27 marzo 2026, n. 38, in corso di conversione). IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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L'articolo 47 del TUIR disciplina la distribuzione di utili e riserve, distinguendo tra riserve di utili, riserve da sovrapprezzo azioni, versamenti in conto capitale e riserve in sospensione d'imposta. I commercialisti devono verificare se le riserve sono vincolate secondo leggi di rivalutazione (come l'articolo 6-bis del d.l. 23/2020 o l'articolo 104 del d.l. 34/2020) per applicare correttamente la presunzione di prioritaria distribuzione e determinare la tassazione in capo ai soci secondo l'articolo 89 del TUIR.

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